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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 32.2019.76

27 avril 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,161 mots·~26 min·3

Résumé

Nuova domanda respinta.Non entrata in materia.Dai nuovi certificati medici non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla decisione precedente.Il grado di incapacità lavorativa non è peggiorato. Le lamentele soggettive non comprovano validamente uno stato di salute peggiore

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.76   TB

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 14 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1990, attivo come montatore elettricista, ha presentato nel luglio 2013 (doc. 2) una domanda di prestazioni all'Ufficio assicurazione invalidità per la frattura del labbro antero-superiore della spalla destra avvenuta nel mese di ottobre 2012 e che dall'aprile 2013 lo rendeva inabile al lavoro al 100%.

                               1.2.   Raccolta la documentazione medica presso i curanti e l'assicuratore infortuni che ha assunto il caso, l'assicurato è stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare che è sfociata nel rapporto del 3 maggio 2016 (doc. 90) del Servizio Accertamento Medico e che è stata fatta propria il 10 maggio 2016 (doc. 92) dal Servizio Medico Regionale.

                               1.3.   Accertata una capacità lavorativa dell'80% e verificato l'aspetto economico (docc. 96 e 97), con decisione del 26 settembre 2016 (doc. 111), anticipata dal progetto di decisione dell'11 agosto 2016 (doc. 100), l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di una rendita di invalidità stante un grado AI del 14%.

                               1.4.   Il 1° febbraio 2017 (doc. 121) il dr. med. __________ ha informato l'amministrazione che lo stato di salute dell'assicurato era peggiorato e ha allegato il referto del dr. med. __________ del 13 gennaio 2017.

                               1.5.   Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto il 9 marzo 2017 (doc. 124) che dalla certificazione prodotta non fosse comprovata una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione del SAM del 2016.

Il 23 maggio 2017 (doc. 129) l'Ufficio AI ha quindi deciso la non entrata in materia anche dopo le osservazioni dell'assicurato al progetto di decisione del 14 marzo 2017 (doc. 126).

                               1.6.   Il 14 gennaio 2019 (doc. 133) l'assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni lamentando un peggioramento dei dolori alla schiena che irradiavano in tutto il corpo e il 18 gennaio seguente (doc. 134) l'amministrazione ha emesso un progetto di non entrata in materia in assenza di una comprovata modifica della situazione personale.

                               1.7.   L'assicurato ha trasmesso all'Ufficio AI il rapporto dell'11 febbraio 2019 (doc. 137) del dr. med. __________ concernente la visita reumatologica effettuata tre giorni prima, come pure il referto del 13 febbraio 2019 (doc. 137) del dr. med. __________ relativo a una seconda opinione su una risonanza magnetica della colonna vertebrale. A ciò si sono aggiunte le osservazioni dell'assicurato del 7 marzo 2019 (doc. 138) in cui ha segnalato di essere in cura dallo psichiatra dr. med. __________ e ha chiesto una rivalutazione.

                               1.8.   Con decisione del 14 marzo 2019 (doc. 140) l'Ufficio AI, dopo avere sottoposto i nuovi referti medici al vaglio del Servizio Medico Regionale che non ha ritenuto che dagli stessi risultasse una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla decisione precedente (doc. 141), ha confermato la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.

                               1.9.   Il 3 aprile 2019 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di riesaminare il suo caso, poiché le sue precarie condizioni di salute non gli permettono di lavorare all'80%.

Il ricorrente ha rilevato di non esser in grado di portare dei carichi anche leggeri (1kg), come uno zaino e quindi nemmeno di usare degli attrezzi da lavoro. Egli ha osservato che svolgere le più semplici attività quotidiane (camminare, guidare un veicolo, spingere il carrello della spesa, mangiare, cucinare, lavarsi, ecc.) è diventato molto difficile a causa dei dolori.

L'assicurato ha evidenziato che gli è stata diagnosticata la rottura del labbro antero-superiore destro della spalla e una protrusione fra C5 e C6, ma nemmeno l'intensa fisioterapia ha portato dei benefici per quanto concerne i dolori. Egli ha visto numerosi specialisti per tentare di risolvere il suo problema, ma invano, tanto da aver perso fiducia nel settore sanitario. Neppure le terapie alternative l'hanno però aiutato.

Inoltre, il ricorrente ha indicato di avere più volte tentato di reinserirsi nel mondo del lavoro, ma i dolori gli hanno sempre impedito di portare a termine un'attività; anche gli spostamenti sono diventati più dolorosi e difficili da affrontare e qualsiasi posizione del corpo lo porta a ricercarne un'altra per i dolori.

A suo dire, nessun medico si è preoccupato seriamente di aiutarlo a reinserirsi con il problema fisico reale e non quello diagnosticato che, di regola, comporta una pausa di 3-6 mesi e non di più anni come nel suo caso. Nessuno specialista si è accorto che egli non è più in grado di effettuare neanche i più semplici gesti quotidiani, come dormire, mangiare, vivere la giornata. Anche i chirurghi ortopedici interpellati hanno fornito due pareri diametralmente opposti sulla necessità di operare la spalla.

L'assicurato ha dunque chiesto al TCA di prendere "in considerazione la mia attuale situazione sebbene non abbia una diagnosi precisa e concreta e chiedo di concedermi gli aiuti necessari a una persona che sta sopportando l'insopportabile." (pag. 3). Egli ha segnalato di fare il possibile per evitare di assumere degli anti-infiammatori e antidolorifici visti i riscontrati effetti collaterali.

In conclusione RI 1 "… un giovane esasperato dalle spiegazioni ricevute e le cui aspettative sono sempre state disilluse. (…)" (pag. 4).

                             1.10.   Il 26 aprile 2019 (doc. IV) l'Ufficio AI, dopo avere riassunto l'iter amministrativo del ricorrente, ha osservato che quest'ultimo non ha prodotto dei referti medici che rendano verosimile che il suo stato di salute è peggiorato del rispetto alla perizia del 2016.

Pertanto, l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso.

                             1.11.   Il 7 maggio 2019 (doc. VI) l'assicurato ha esposto nel dettaglio l'iter medico a cui si è sottoposto dal momento in cui è avvenuto l'infortunio alla spalla, allegando la lista dei medici che l'hanno visitato e dei relativi conteggi di Cassa malati (docc. B e C). Il ricorrente ha inoltre fatto presente di avere trovato lavoro, ma dopo l'inizio dell'attività le sue condizioni di salute non gli hanno più permesso di sostenere il carico fisico e si è licenziato. Da quel momento ha avuto inizio il peggioramento del suo stato di salute, che gli dà problemi durante tutto il giorno, ma che non è stato chiaramente diagnosticato dagli esperti nel settore. Egli ha infine osservato di avere frequentato una psicologa nel 2013 in merito al trattamento cognitivo del dolore, ma visto che l'esperta poteva unicamente sostenerlo sul lato psicologico e non gli avrebbe risolto i dolori fisici ha interrotto la terapia, non ritenendo di aver bisogno di un aiuto psichico avendo una psiche normale.

                             1.12.   Nelle sue osservazioni il 13 maggio 2019 (doc. VIII) l'Ufficio AI ha evidenziato che per l'assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le conseguenze dei danni alla salute sulla capacità lavorativa e che, inoltre, il ricorrente non ha apportato elementi idonei a rendere verosimili i motivi per cui sarebbe intervenuto un peggioramento delle sue condizioni di salute. L'amministrazione ha quindi ribadito di respingere il ricorso.

                             1.13.   Nel suo scritto del 16 maggio 2019 (doc. X) il ricorrente ha ricordato che è stato il dr. med. __________ a richiedere di rivedere il suo caso, e come egli sia al corrente dei suoi disturbi fisici. RI 1 ha evidenziato che i vari medici che l'hanno visitato l'hanno sottoposto a dei test che sono specifici per la diagnosi della spalla, ma che per definizione non forniscono un'esatta diagnosi e neanche un esatto limite dei dolori sopportabili dal paziente, perciò non possono fornire elementi utili per sostenere che egli non è in grado di svolgere all'80% la sua attività di montatore elettricista o altre attività adeguate; ci ha provato, ma non ci è riuscito. L'assicurato ha rilevato che la sua sofferenza è continua, notte e giorno; ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, perché i referti medici non danno una valutazione dei suoi reali problemi fisici e non dicono che i suoi dolori sono costantemente presenti, ciò che ha comportato il rifiuto anche in passato di una rendita (doc. D). Ha quindi precisato le difficoltà nel muoversi sia a piedi sia in automobile, sia pure a scrivere una lettera al computer.

L'assicurato ha infine invocato alcuni diritti previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109), entrata in vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014, chiedendo di applicarli al suo caso e dunque di attribuirgli una rendita AI.

                             1.14.   L'amministrazione si è riconfermata il 28 maggio 2019 (doc. XII) sulle sue precedenti prese di posizione, così come il 19 giugno 2019 (doc. XVI) a seguito dello scritto del ricorrente del 6 giugno 2019 (doc. XIV) e il 12 luglio 2019 (doc. XX) sulle ulteriori osservazioni dell'assicurato del 26 giugno 2019 (doc. XVIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del ricorso è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato formulata nel gennaio 2019.

                               2.2.   Qualora una domanda di rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

                               2.3.   L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.

Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza giusta l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

                               2.4.   In concreto, con decisione del 26 settembre 2016 (doc. 111) l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto a una rendita di invalidità non raggiungendo una perdita di guadagno tale (40%) da avere diritto a una rendita di invalidità (art. 28 LAI). Infatti, dalla perizia pluridisciplinare a cui l'assicurato è stato sottoposto ad inizio 2016 è emerso che dall'aprile 2013 egli era ancora in grado di lavorare a tempo pieno, ma con una resa ridotta del 20% e ciò sia nella sua abituale attività di montatore elettricista sia in altre attività adeguate. Dal calcolo economico è risultata una perdita di guadagno del 14%, insufficiente per attribuirli una rendita di invalidità.

Il 14 gennaio 2019 (doc. 133) l'assicurato ha inoltrato una terza domanda di prestazioni lamentando un peggioramento delle sue condizioni di salute da fine novembre 2018.

Nel termine entro cui formulare le proprie osservazioni al progetto di decisione del 18 gennaio 2019 (doc. 134) con cui l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni, il 12 marzo 2019 (doc. 139) l'assicurato ha sostanziato il suo stato di salute producendo i certificati medici dell'11 (doc. 137) e del 13 febbraio 2019 (doc. 137) del dr. med. __________ rispettivamente del dr. med. __________. Su questi nuovi certificati si è subito pronunciato il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, affermando che dal parere reumatologico che consigliava una valutazione ortopedica e psichiatrica e dalla nuova valutazione del radiologo della risonanza magnetica della colonna vertebrale non risultava una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla decisione precedente.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto gli stessi certificati medici.

                               2.5.   Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009 il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale, che andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG)").

Nella STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), l'Alta Corte aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. La nostra Massima Istanza ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

                               2.6.   Da quanto precede discende che occorre analizzare i due rapporti medici trasmessi correttamente all'amministrazione, anche se non direttamente con la nuova richiesta di prestazioni, ma con le osservazioni al progetto di decisione di non entrata in materia proprio per assenza di documentazione medica attestante un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Nel formulario della nuova domanda di prestazioni l'assicurato ha indicato anche il dr. med. __________ quale suo medico curante per i problemi alla spalla e alla schiena, precisando di essere stato visitato l'ultima volta il 13 gennaio 2017. A lato di questa data il ricorrente ha tuttavia annotato che "contattato per valutazione dei cambiamenti in corso in novembre 2018".

Recatosi l'8 febbraio 2019 da questo specialista e chiesta quel giorno una proroga del termine per determinarsi sul progetto di decisione per potere produrre il relativo referto (docc. 135 e 136), il 12 marzo 2019 sono giunti all'Ufficio AI due rapporti medici contestualmente alle osservazioni del 7 marzo 2019 (doc. 138).

Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, l'11 febbraio 2019 ha riassunto la visita a cui il ricorrente si era sottoposto alcuni giorni prima. Lo specialista ha dapprima ricordato di averlo già valutato in due occasioni a fine 2016 e a inizio 2017 e di avere posto la diagnosi di emisindrome del dolore cronico a destra, in periartropatia omeroscapolare a destra, in lesione del profilo anterosuperiore del labbro glenoideo, sindrome miofasciale della muscolatura ad azione sulla spalla destra, decondizionamento e sbilancio muscolare, rilevanti disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa toracolombare). Pertanto, una chiara causa strutturale spiegante i suoi dolori non era stata individuata.

Il reumatologo ha poi osservato che anche le successive indagini di terzi (nel gennaio 2018 alla Clinica ortopedica __________ di __________, nel luglio 2018 la risonanza panvertebrale alla Clinica __________ di __________) non hanno rilevato patologie maggiori e che l'assicurato intendeva sottoporre il dossier radiologico a un altro specialista per una seconda opinione.

In occasione della visita dell'8 febbraio 2019 l'assicurato ha fatto presente la persistenza e il carattere invalidante delle algie. Dall'esame clinico che lo specialista ha effettuato è risultato che:

" (…) la trovo con stato generale ridotto dai dolori, avente peso corporeo di 55 kg per una statura di 179 cm (-2,3 kg rispetto al 10.1.2017, statura invariata rispetto al 10.1.2017). La colonna vertebrale si presenta con ipercifosi della dorsale, con protrazione del capo, con iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare, compensata, con piombo cadente dalla vertebra prominente nella rima anale, in posizione orizzontale del bacino, quando rimane in piedi. Il test di Matthias positivo depone per un decondizionamento e sbilancio del corsetto muscolare lomboaddominale. La muscolatura suboccipitale bilaterale è indolenzita, i movimenti cervicali passivi vengono attivamente contrastati a seguito dei dolori in ogni direzione; la colonna dorsale è bloccata alla flessione attiva, estensione passiva, ma libera alle lateroflessioni passive bilaterali, con dolori a fine corsa dorsali alla lateroflessione passiva verso sinistra; la colonna lombare è libera ai movimenti attivi e passivi in ogni direzione, con dolori riferiti alla muscolatura del fianco a fine corsa alle lateroflessioni. Sono assenti deficit cervicolomboradicolari. La mobilità passiva della spalla destra risulta minimamente compromessa durante la flessione passiva, con dolori a fine corsa nella sopraspinata a destra, la sinistra è libera in ogni direzione. Normali i movimenti passivi dei gomiti e dei polsi, le articolazioni delle dita non presentano tumefazioni sinovitiche, la chiusura dei pugni è completa dalle due parti. Le anche dalle due parti presentano una mobilità passiva normale. Le ginocchia sono stabili, con mobilità passiva normale. Le caviglie dalle due parti si presentano con movimenti passivi liberi. I piedi impongono cavi dalle due parti. Non ho riscontrato sinoviti alle articolazioni delle estremità superiori ed inferiori. Prendendo in considerazione i criteri di classificazione pubblicati dalla società americana di reumatologia nel 1990 sono presenti l'8.2.2019, 6 su 18 punti fibromialgici positivi, concentrati soprattutto al cingolo cervicoscapolare.

Come con lei concordato, in presenza di sua madre, in assenza di proposte diagnostiche-terapeutiche reumatologiche aggiuntive, lei ha ora anche previsto un consulto presso uno specialista in chirurgia ortopedica per la spalla destra, come da me già suggerito nel 2017. Le ho inoltre raccomandato di sottoporsi a valutazione psichiatrica specialistica per valutare la possibilità di iniziare un trattamento cognitivo del dolore.".

Il referto del dr. med. __________, FMH in radiologia, non datato, ma spedito via fax il 13 febbraio 2019, è stato allestito quale seconda opinione della lettura di una risonanza magnetica della colonna vertebrale. Esaminata la colonna cervicale, la colonna dorsale e la colonna lombare, lo specialista ha tratto la conclusione di moderate turbe statiche della colonna vertebrale, non discopatia rilevante a livello cervicale, dorsale e lombare e di non alterazioni flogistiche o compressione di strutture nervose.

Certificati del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, presso cui l'assicurato sarebbe in cura, non ne sono stati prodotti.

Questi rapporti medici sono stati sottoposti all'esame del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale il 14 marzo 2019 ha affermato che dagli stessi non risultava una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla decisione precedente, perciò non v'erano i presupporti per entrare in materia sulla nuova domanda.

                               2.7.   Alla luce dei certificati medici suesposti, peraltro riprodotti dall'assicurato con il ricorso (docc. A3 e A4), il TCA ritiene che non vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, nel senso che non è stato reso verosimile, medicalmente e oggettivamente mediante referti medici, che il suo grado di incapacità lavorativa, nel 2019, era peggiore rispetto a quello accertato nel 2016 in occasione della perizia pluridisciplinare del SAM.

In effetti, lo stesso dottor __________ ha certificato l'11 febbraio 2019 che, oltre alle già note ipercifosi della dorsale, l'iperlordosi lombare e la scoliosi, è constatato un decondizionamento e sbilancio del corsetto muscolare lomboaddominale, la colonna dorsale era bloccata alla flessione attiva e all'estensione passiva, mentre la colonna lombare era libera ai movimenti attivi e passivi. Inoltre, erano assenti deficit cervicolomboradicolari e la mobilità passiva della spalla destra risultava minimamente compromessa durante la flessione passiva, con dolori a fine corsa nella sopraspinata a destra, mentre la spalla sinistra era libera in ogni direzione. Anche le altre articolazioni non presentavano restrizioni nei movimenti.

Inoltre, lo specialista non ha stabilito una capacità lavorativa dell'assicurato dal profilo reumatologico, ma gli ha suggerito di rivolgersi a uno psichiatra per valutare la possibilità di iniziare un trattamento cognitivo del dolore.

Dal profilo clinico, quindi, secondo il TCA il reumatologo non ha evidenziato un quadro notevolmente peggiore rispetto a quello valutato nel 2016 dal dr. med. __________, che aveva posto una diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa del ricorrente di tendomioghelosi a livello del cinto scapolare ed all'altezza dell'angolo scapolare destro nonché alla muscolatura paravertebrale cervicale e scapolocostale a destra in stato dopo trauma distorsivo. Già in quell'occasione il perito del Servizio Accertamento Medico aveva evidenziato come fosse difficile mettere in relazione la clinica dell'assicurato caratterizzata da disturbi invalidanti con un reperto clinico oggettivabile. L'esame clinico eseguito non sembrava neppure spiegabile con una singola lesione del labbro glenoidale. La diagnosi di mioghelosi o sindrome miofasciale non provocava limitazioni funzionali, perciò l'assicurato era abile al 100%.

Quanto alla seconda opinione fornita dal radiologo in merito alla risonanza magnetica effettuata dall'assicurato nel 2018, ne sono emerse moderate turbe statiche della colonna vertebrale, una discopatia non rilevante a livello cervicale, dorsale e lombare e nemmeno delle alterazioni flogistiche o compressione di strutture nervose.

Nemmeno da questo profilo, quindi, è stato clinicamente evidenziato ed oggettivato un peggioramento importante dello stato di salute del ricorrente.

Agli atti rimangono unicamente le lamentele soggettive che l'assicurato ha dettagliatamente ed accuratamente spiegato nei suoi scritti che però, per definizione, non comprovano validamente il suo stato di salute non potendo essere confermate da certificati medici. Come tali, le affermazioni dell'interessato rimangono quindi delle semplici allegazioni di parte, che non hanno giuridicamente alcun valore e che dunque, nel caso in esame, non gli possono essere di alcun aiuto.

La circostanza che i vari specialisti interpellati negli anni non siano giunti a una diagnosi certa che confermi i suoi dolori e che possa perciò consentirgli di trovare una terapia che li combatta così da potergli permettere di ritrovare una condizione fisica adatta per svolgere un'attività lavorativa, non è determinante ai fini della concessione di una rendita di invalidità. In effetti, come ha spiegato l'amministrazione, rilevanti sono le conseguenze che un danno alla salute provoca sulla capacità lavorativa di un assicurato.

Stante quanto precede, i pareri medici agli atti non hanno segnalato che la capacità lavorativa dell'assicurato si è ridotta, ne consegue che lo stato della situazione non è mutato, ovvero il ricorrente, al momento della nuova domanda nel 2019, come nel 2016 quando è stato deciso il rifiuto di attribuirgli una rendita di invalidità, era abile al lavoro in ragione del 100%, ma con una riduzione del rendimento del 20%.

Né il dottor __________ né il dottor __________ hanno infatti reso verosimile che c'è stato un notevole peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato.

È pertanto a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato.

In queste condizioni, la decisione di non entrata in materia va dunque confermata e il ricorso respinto.

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’insorgente. Infatti, benché non disponga di entrate economiche, il suo ricorso era sin dall’inizio sprovvisto di esito favorevole, perché un peggioramento non era stato comprovato con referti medici e quindi non era senza dubbio dato.

Inoltre, questa stessa situazione si era già presentata con la precedente domanda del 3 febbraio 2017 formulata dal dr. med. __________ e sfociata nella decisione di non entrata in materia del 23 maggio 2017; al ricorrente erano quindi note le condizioni affinché l'Ufficio AI potesse riesaminare nel merito la sua situazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.76 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 32.2019.76 — Swissrulings