Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2020 32.2019.47

24 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,087 mots·~35 min·2

Résumé

Infortunio non professionale. Rendita intera AI. Soppressione rendita intera in via di revisone (d'ufficio). Confermata valutazione medica somatica e rinvio per accertamento peritale esterno in ambito psichiatrico

Texte intégral

Incarto n. 32.2019.47   PC/sc

Lugano 24 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 22 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato l’__________ 1982, di professione "aiuto meccanico" presso la ditta __________ di __________ dal 10 febbraio 2007 (licenziato con effetto all’11 gennaio 2013 in seguito al fallimento della ditta per la quale lavorava), ha inoltrato il 14 giugno 2011 una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti, per le sequele (“bacino tre fratture (quattro mesi senza camminare); frattura al polso destro; È stato preso un pezzo di osso dal bacino e messo nella frattura del polso”) di un infortunio occorsogli il 1° settembre 2010, allorquando, è rimasto vittima di un incidente stradale in sella al proprio scooter, avvenuto in territorio del Comune di __________ (pag. 1-10 incarto AI e STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, consid. 1.1, 1.2 e 2.7).

                               1.2.   L’UAI ha raccolto la pertinente documentazione infortunistica dall’istituto assicuratore (in casu: __________) che ha assunto il caso.

Secondo il rapporto di uscita del 9 settembre 2010 del Servizio di ortopedia-traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, l’assicurato presentava una "frattura sacrale destra, Frattura muro anteriore non dislocata cotile destro, Frattura ischio-pubica destra". In seguito, gli è stata diagnosticata il 25 febbraio 2011 una frattura diagonale fra III intermedio e III distale dell'osso scafoide ed il 16 marzo 2011 una pseudoartrosi dell'osso scafoide, che è stata trattata chirurgicamente il 28 aprile 2011 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e chirurgia della mano. Il decorso è stato complicato il 1° giugno 2011 dall'insorgenza di un'embolia polmonare, a seguito della quale è stato anticoagulato.

Successivamente, a causa di persistenti dolori al bacino e al polso destro, l'assicurato si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure diverse visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). RI 1 si è pure sottoposto a svariate sedute di fisioterapia per il bacino ed ergoterapia per il polso destro.

Nel frattempo, l’assicurato ha pure sviluppato dei disturbi psichici per i quali è stato esaminato il 22 febbraio 2012 dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha posto la diagnosi di "Reazione depressiva in sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.21)", puntualizzando che la patologia psichiatrica constatata non diminuiva la capacità lavorativa dell'assicurato (cfr. incarto LAINF e STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, consid. 1.1).

                               1.3.   A fronte di una capacità lavorativa limitata in modo rilevante da oltre due anni ma di uno stato di salute non ancora stabilizzato, l’UAI con decisione del 25 ottobre 2012 (pag. 123-125 e 128-134 incarto AI), preavvisata il 21 giugno 2012 (pag. 115-117 incarto AI), ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° settembre 2011 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI). Con comunicazione del 23 novembre 2012 l’amministrazione ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA (pag. 136 incarto AI).

                               1.4.   Nel frattempo in ambito LAINF, a causa di persistenti dolori, l'assicurato ha continuato a sottoporsi a svariate indagini e diverse visite mediche specialistiche, oltre a sedute di fisioterapia ed ergoterapia.

In seguito, il 16 febbraio 2016, RI 1 si è sottoposto ad una revisione chirurgica palliativa di resezione della prima filiera del carpo destro, sempre ad opera del dr. med. __________; la degenza si è protratta sino al 19 febbraio 2016. Dal 6 al 20 aprile 2016 l’assicurato ha soggiornato presso la __________. L’__________ ha pure sottoposto l’assicurato ad una valutazione della capacità funzionale (VCF) presso la Clinica __________, svoltasi il 24 e 25 gennaio 2017.

A causa dei disturbi psichici, RI 1 è stato nuovamente esaminato il 22 ottobre 2017 dalla dr.ssa med. __________, che, nel relativo rapporto dell'8 febbraio 2018, ha posto la diagnosi di "reazione misto ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2)" in nesso causale naturale con l'infortunio del 1° settembre 2010 rispettivamente di "Disturbo somatoforme (ICD-F45.0)" determinato dalla struttura di personalità dell'assicurato e, quindi, non in nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico, puntualizzando che la patologia psichiatrica constatata non diminuiva la capacità lavorativa dell'assicurato (cfr. pag. 485-493 incarto LAINF e STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, consid. 1.3).

                               1.5.   Sempre in ambito LAINF, dopo avere raccolto il rapporto del 27 marzo 2018, relativo alla visita medico-circondariale di chiusura del caso del 16 marzo 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (pag. 504-512 incarto LAINF), l'11 aprile 2018 l’INSAI ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliere) a decorrere dal 1° giugno 2018 e, con decisione formale del 26 luglio 2018, gli ha accordato una rendita di invalidità del 12% dal 1° giugno 2018, puntualizzando quanto segue:

" La nostra valutazione non tiene conto del disturbo somatoforme, poiché non in relazione causale naturale con l'infortunio. (…). La reazione mista ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento non diminuisce invece la capacità lavorativa in attività idonee"

(STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, consid. 1.3-1.4)

                               1.6.   Nel frattempo, in ambito LAI, l’amministrazione ha esperito gli accertamenti medici ed economici del caso in particolare, ha acquisito agli atti, oltre ai relativi aggiornamenti dell’incarto LAINF, il rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, del 15 giugno 2018 (pag. 356-359 incarto AI) - e sulla base della documentazione raccolta, considerato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato dal 16 marzo 2018 (ovvero dalla visita medica di chiusura della __________), data a partire dalla quale presentava una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate secondo quanto accertato dal medico SMR nel rapporto finale del 15 giugno 2018, l’UAI con decisione del 22 gennaio 2019 (pag. 427-432 incarto AI), preavvisata il 23 novembre 2018 (pag. 388-392 incarto AI), ha soppresso la rendita dopo avere stabilito un grado di invalidità del 7%.

                               1.7.   Nel frattempo in ambito LAINF, con decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 l’__________ ha confermato la precedente decisione formale del 26 luglio 2018 (STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, consid. 1.5).

                                         Con STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte - dopo avere accertato che la fattispecie andava valutata facendo astrazione dalla componente psichica che, in assenza di un nesso di causalità adeguata, non era di competenza dell’istituto assicuratore (cfr. STCA citata, consid. 2.3) - ha confermato la decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 dell’__________.

                               1.8.   Nel frattempo in ambito LAI, con tempestivo ricorso del 22 febbraio 2019 il patrocinatore di RI 1, l’avv. RA 1, ha postulato che la decisione del 22 gennaio 2019, esperiti gli atti istruttori necessari, sia “annullata e riconosciuta al signor RI 1 una rendita AI sub. Gli atti sono ritornati all’amministrazione per nuova decisione nel senso dei considerandi”. In via subordinata ha chiesto che il suo cliente sia “posto al beneficio di provvedimenti professionali (art. 15-18d LAI se del caso previa adozione di provvedimenti di reinserimento professionali)”. Da ultimo, l’avvocato ha postulato che il suo assistito sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 8).

                                         Il rappresentante dell’insorgente contesta, in particolare, la valutazione medica operata dall’amministrazione (basata sugli accertamenti medici operati dall’__________, in particolare su quanto indicato dal medico __________ nella visita medica di chiusura del 16 marzo 2018) che non avrebbe debitamente tenuto conto dello stato di salute effettivo del suo assistito.  Quest’ultimo, considerati pure i problemi psichici (sindrome depressiva ricorrente e sindrome da somatizzazione) di cui è affetto (e che non sono stati considerati dall’__________, poiché ritenuti non in nesso causale con l’infortunio), presenterebbe al massimo una capacità lavorativa residua in attività adeguate del 60/65%, intesa come diminuzione del rendimento, impossibilità nell’effettuare determinate attività e riduzione del tempo di lavoro.

                                         Il patrocinatore del ricorrente rileva inoltre che la “complessità del quadro medico e valetudinario del signor RI 1 impone l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare; perizia che si chiede abbia ad esperire codesto lod. Tribunale in virtù della giurisprudenza di principio del lod. TF e del diritto alla prova tratto non da ultimo dai diritti costituzionali ispirati all’art. 6 CEDU” (doc. I, pag. 6).

                                         Il rappresentante dell’insorgente contesta pure la valutazione economica operata dall’amministrazione.

                               1.9.   Il 15 marzo 2029 il rappresentante dell’assicurato ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza della sua cliente (doc. IV + 1).

                             1.10.   Nella risposta del 21 marzo 2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                             1.11.   L’8 aprile 2019 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. IX).

                             1.12.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’UAI (doc. X).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’UAI ha soppresso, in via di revisione, il diritto ad una rendita intera di invalidità di cui beneficiava l’assicurato.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.3.   Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

                                         Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

                                         Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

                                         Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3.

                               2.4.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                                         Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                                         Vedi pure STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in fine.

                               2.5.   L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5).

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6).

                               2.7.   Nella presente fattispecie con la decisione avversata l’UAI ha soppresso la precedente rendita intera, ritenendo che l’assicurato è totalmente inabile nell’attività abituale dal 1° settembre 2010 (e in attività adeguate dal 1° settembre 2010 al 15 marzo 2018) ma abile al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate dal 16 marzo 2018 (visita medica di chiusura __________) e continua.

                                         L’amministrazione ha indicato di essersi fondata sul rapporto finale del 15 giugno 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale (pag. 356-359 incarto AI), il quale ha sostanzialmente ripreso le conclusioni contenute nel rapporto del 27 marzo 2018, relativo alla visita __________ di chiusura del caso del 16 marzo 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, effettuato sulla base della documentazione medica raccolta in ambito LAINF (pag. 504-512 incarto LAINF).

                                         Il TCA osserva che nel rapporto del 27 marzo 2018, relativo alla visita __________ di chiusura del caso del 16 marzo 2018, il dr. med. Alessandro De Ponti, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha determinato l’esigibilità lavorativa dell’assicurato sulla base dell'EFL eseguita alla Clinica __________ (pag. 511 incarto LAINF), giungendo alla conclusione che, per le problematiche di carattere ortopedico traumatologico, l’assicurato era abile al 100% (presenza e rendimento) in un’attività leggera adeguata.

                                         In seguito il medico SMR ha ripreso la diagnosi posta dal medico __________ e le limitazioni funzionali poste chirurgo ortopedico, concludendo per un’inabilità lavorativa totale nell’attività abituale dal 1° settembre 2010 (e in attività adeguate dal 1° settembre 2010 al 31 maggio 2018) con prognosi infausta e un’abilità lavorativa al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate dal 1° giugno 2018 e continua con prognosi stazionaria (pag. 356-359 incarto AI).

                                         Nella concreta evenienza, questo Tribunale, considerato che dal profilo somatico l’assicurato presenta unicamente un danno alla salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa di origine prettamente infortunistica (ciò che peraltro è incontestato), condivide  l'esigibilità e le capacità lavorative stabilite dal medico SMR, sulla base di quanto indicato dal medico fiduciario dell’__________ (specialista FMH in ortopedia e traumatologia e, quindi, nella materia che qui ci occupa), basata a sua volta sulla EFL eseguita alla Clinica __________, e posta alla base della decisione avversata. Del resto, in ambito LAINF, questa Corte ha già accertato con decisione cresciuta incontestata in giudicato che, dal profilo prettamente somatico, l’assicurato è abile al 100% (presenza e rendimento) in un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute (fisico) infortunistico (cfr. STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, consid. 2.5.3).

                               2.8.   Dalle tavole processuali emerge tuttavia che l’assicurato soffre pure da svariati anni ormai di una problematica psichica di carattere extra-infortunistico. Ciò che è stato peraltro pure già accertato da questa Corte in STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019 al consid. 2.3 (cfr. consid. 1.7).

Il rapporto del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, sul quale si basa il precitato rapporto finale del medico SMR, ha tenuto conto esclusivamente della patologia somatica (di carattere infortunistico) di sua stretta competenza e, quindi, non è sufficiente per concludere che sia intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute e della capacità di guadagno dell’assicurato tali da giustificare la soppressione della rendita intera.   

                                         In effetti, per quanto concerne l’aspetto psichico, l’UAI ha acquisito agli atti, oltre ai relativi aggiornamenti dell’incarto LAINF, l’annotazione del 24 maggio 2013 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico fiduciario dell’UAI (pag. 232 incarto AI), il rapporto del 31 luglio 2013 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante dell’assicurato dal 25 febbraio al 12 giugno 2013 (pag. 246-250 incarto AI), l’annotazione del 26 agosto 2013 della dr.ssa med. __________ (pag. 252 incarto AI), il certificato del 10 novembre 2013 (pag. 259-264 incarto AI) e del 31 gennaio 2014 (pag. 265 e 266 incarto AI) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante dell’assicurato dal 16 ottobre 2013 in poi, l’annotazione dell’11 marzo 2014 (con colloquio personale con l’assicurato in presenza della consulente AI) della dr.ssa med. __________ (pag. 271-273 incarto AI) e l’aggiornamento medico del 5 ottobre 2015 della dr.ssa med. __________ (pag. 297-302 incarto AI)

In particolare, l’11 marzo 2014 la dr.ssa med. __________, al termine del colloquio personale con l’assicurato in presenza della consulente AI, ha concordato con quest’ultima l’opportunità di effettuare “dapprima un accertamento in attesa anche della documentazione di aggiornamento della __________, per poter valutare le risorse il procedere” (pag. 273 incarto AI)

Il 5 ottobre 2015 ha attestato una IL del 100% in qualsiasi attività lavorativa dalla presa a carico dell’assicurato avvenuta il 16 ottobre 2013, con trattamento psicofarmacologico integrato a colloqui psicologici di sostegno. La psichiatra curante ha attestato una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità ICD-10 F 33.1 e una sindrome di somatizzazione ICD-10 F 45.0 (pag. 297-302 incarto AI).        

Nel “psichosomatisches Konsilium” del 4 maggio 2016 del “Arbeitorientierte Rehabilitation Psychiatrisch-psychologischer Dienst” della __________ di __________ gli specialisti hanno posto la diagnosi psicopatologica di “Rezidivierende depressive Störung, mit mindestens mittelgradigen Espisoden (ICD-10 F 33.1); Somatisierungsstörung (ICD-10 F 45.0); in Zusammenhang mit der Somatisierungstendenz panikartige Angstzustände” e hanno concluso che “Die festgestellte psychische Störung begründet aktuell eine mittelschwere arbeitsrelevant Leistungs-minderung (zusätzlich zu den muskuloskettal Einschränkungen)” (pag. 325 e 326 incarto LAI; 371 e 372 incarto LAINF). 

Nell’ambito della valutazione della capacità funzionale (VCF-EFL) eseguita il 24 e 25 gennaio 2017 alla Clinica __________, gli specialisti hanno consigliato una valutazione psichiatrica, in quanto in “aggiunta alle limitazioni scheletriche vi è una lieve a mediamente importante diminuzione delle prestazioni dovuta ad un disturbo psichico con possibile valore di malattia” (pag. 458 incarto LAINF).

Il 14 marzo 2017 la dr.ssa med. __________, psichiatra curante dell’assicurato dal 16 ottobre 2013, ha scritto alla __________ un rapporto nel quale - dopo avere posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10 F 33.1); Sindrome di somatizzazione (ICD-10 F 45.0)” e aver indicato la terapia farmacologica - ha osservato quanto segue:

" Allo stato attuale il quadro psicopatologico appare complesso e non ancora completamente stabilizzato. Il tono dell'umore è instabile a polarità depressivo-disforica. Il paziente fatica ad accettare la propria condizione sia fisica che psicologica. Sono presenti vissuti di impotenza misti a timore per il proprio futuro personale, lavorativo e famigliare. Persiste facile esauribilità, riduzione della memoria a breve termine e della concentrazione, pensieri di stampo ipocondriaco. Il paziente presenta spesso ansia con tendenza alla somatizzazione, che fatica a comprendere e gestire; teme di stare male fuori di casa e sebbene rispetto al passato provi a uscire più spesso, tende a ritirarsi quando non sta bene. In parte si vergogna della propria condizione e non vuole far vedere quelle che ritiene essere debolezze, temendo di non essere compreso. Presenta un deficit di mentalizzazione e scarse capacità autoriflessive, che sono di ostacolo nell'elaborare, accettare e superare la condizione attuale. Si tratta di una persona semplice, molto concreta che avrebbe sempre affrontato senza timore le questioni pratiche e le problematiche della vita. Il ritrovarsi incapace di gestire le proprie sensazioni e paure lo rende estremamente fragile e vulnerabile.” (pag. 472 e 473 incarto LAINF)

                                         Il 25 ottobre 2017 è stato effettuato, in ambito LAINF, un esame psichiatrico da parte della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha posto la diagnosi di “Reazione mista ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (ICD-10 F 43.2)” e da “disturbo somatoforme (ICD-10 F 45.0)”. Per quanto concerne la diagnosi la psichiatra ha osservato che “considerato quanto riferito dall’assicurato e quanto osservato in occasione del colloquio, si può confermare la diagnosi posta all’occasione della prima visita di sindrome da disadattamento, questa volta con Reazione misto ansioso-depressiva in quanto si è aggiunta una sintomatologia ansiosa insorta molto probabilmente dopo l’embolia polmonare del 01.06.11. Questa patologia è da mettere senz’altro in relazione con l’infortunio del 01.09.2010. Considerato il decorso con le osservazioni e le valutazioni fatte dai medici di __________ e della Clinica __________ si può porre anche la diagnosi di disturbo somatoforme. Questa patologia è determinata soprattutto dalla struttura di personalità e quindi non può essere considerata una conseguenza dell’infortunio.” (pag. 492 e 493 incarto LAINF).

                                         Sia il medico __________ (nel rapporto del 27 marzo 2018: pag. 511 incarto LAINF) sia il medico SMR (nel rapporto finale del 15 giugno 2018: pag. 357 incarto LAI) hanno inoltre attestato la presenza di uno stato di paura e angoscia che avevano anche conseguenze con le attività di vita quotidiana dell’assicurato.

                                         È utile sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.4).

                                         In siffatte circostanze all’UAI incombeva, dunque, prima di emettere la decisione impugnata il 22 gennaio 2019 (che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3; STCA 32.2018.169 del 20 agosto 2019, consid. 2.4), accertare in maniera completa ed esaustiva quale fosse il reale stato di salute dell’assicurato anche dal profilo psichiatrico (e non solamente da quello somatico). In particolare, l’amministrazione avrebbe dovuto, per gli aspetti psichici, incaricare uno specialista in psichiatria di eseguire una perizia psichiatrica nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori così come illustrato nella DTF 141 V 281, come esatto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3). Non avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ponga rimedio alle proprie mancanze ordinando una perizia esterna in ambito psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA), prima di emettere una nuova decisione relativa alla revisione del diritto alla rendita.

                               2.9.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                         Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto l’accertamento peritali specialistico esterno necessario al fine di chiarire se sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.

                                         Quindi in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo alla revisione del diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.

                             2.10.   Da ultimo, il TCA osserva che risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle censure ricorsuali, in merito agli aspetti economici, sollevate dal patrocinatore dell’assicurato. Tali questioni dovranno infatti essere affrontate se e quando dovesse emergere che lo stato di salute dell’assicurato è migliorato e tale miglioramento è perdurato tre mesi senza notevole interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).

                                         Va qui infine ricordato che in caso in cui l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita - come lo è stato in casu il ricorso del 22 febbraio 2019 - o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (DTF 129 V 370; STCA 32.2016.101 del 17 maggio 2017, consid. 2.9 in fine).

                             2.11.   Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.7-2.10), il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove.

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti

                             2.12.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'800.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.47 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2020 32.2019.47 — Swissrulings