Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.01.2020 32.2019.41

31 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,812 mots·~29 min·2

Résumé

Decisione di attribuzione di una mezza rendita di invalidità tramite utilizzo del raffronto percentuale non può essere confermata, occorre approfondimento peritale che valuti effettiva CL nell'abituale professione e in altre adeguate. Rinvio atti per complemento istruttorio

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.41   cr

Lugano 31 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 18 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1985, in precedenza attiva quale assistente dentale - e che, da ultimo, ha svolto delle mansioni di segretariato presso lo studio di ortodonzia del proprio compagno nel mese di settembre 2016 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti essendo affetta da sclerosi multipla (doc. 4).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 7 settembre 2018 (doc. 33), l’Ufficio AI, in applicazione del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, ha assegnato all’assicurata il diritto ad una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° luglio 2017.

                                         A seguito delle contestazioni avanzate dall’assicurata in sede di osservazioni, sia per quanto concerne gli aspetti medici, che riguardo all’utilizzo del metodo misto di calcolo, e dopo aver chiesto una presa di posizione al SMR, con decisione del 18 gennaio 2019 l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° luglio 2017, in applicazione del metodo ordinario. L’amministrazione, considerata un’inabilità lavorativa del 100% dal 1° luglio 2016 e del 50% a partire dal 22 febbraio 2017, sia nella professione abituale che in qualsiasi altra attività, ha infatti concluso che “visto che lei non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che alle inabilità lavorative succitate accertate nell’abituale professione corrisponda, dunque, un’incapacità lucrativa della medesima entità (doc. A).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 18 febbraio 2019 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per l’allestimento di un approfondimento medico peritale pluridisciplinare (neurologico, psichiatrico e neuropsicologico) (doc. I).

                                         La rappresentante legale dell’assicurata ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

                                         Sostanzialmente la rappresentante dell’assicurata ha contestato la valutazione medica del dr. __________ del SMR, posta a fondamento della decisione impugnata, in quanto la stessa si fonderebbe unicamente su quanto attestato dal curante nel 2017, senza tuttavia tenere conto del successivo peggioramento dello stato di salute a partire dall’ottobre 2018, certificato dallo stesso dr. __________. Quest’ultimo, infatti, ha ritenuto indispensabile, nella valutazione dell’invalidità, tenere conto dell’aggravamento della patologia neurologica, cui vanno aggiunte le limitazioni derivanti dal disturbo depressivo, invalidante, comprovato dal dr. __________ (doc. I).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e, in via principale, che il TCA voglia valutare un’eventuale reformatio in pejus della decisione impugnata o, in via subordinata, che confermi la correttezza della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. VI).

                               1.4.   In data 16 maggio 2019 la rappresentante dell’assicurata ha ribadito la richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione perché proceda agli accertamenti necessari per la valutazione del peggioramento dello stato di salute subentrato nell’ottobre 2018, fermo restando il diritto dell’interessata ad una mezza rendita di invalidità dal 1° luglio 2017, come stabilito dall’Ufficio AI.

                                         La rappresentante dell’assicurata ha, inoltre, trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. XIII).

Tale scritto dell’assicurata è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XIV), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia assegnato all’assicurata il diritto ad una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° luglio 2017.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.2.   L’amministrazione ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di assegnazione di una mezza rendita di invalidità a favore dell’assicurata sul rapporto finale SMR del 14 novembre 2017 (doc. 25).

                                         In tale rapporto il medico del SMR, dr. __________, specialista medico generico FMH, posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “sclerosi multipla a forma remittente-recidivante”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% dal 1° luglio 2016, ma ancora abile al lavoro al 50% dal 22 febbraio 2017, sia nella professione abituale di assistente dentale, sia in qualsiasi altra attività adeguata, rispettosa delle sue limitazioni funzionali (doc. 25).

L’assicurata, già in sede di audizione, ha contestato tali risultanze, rilevando di avere sempre lavorato esclusivamente in qualità di assistente dentale e di avere lottato contro i sintomi della malattia fino a che ha potuto, “ma alla fine la compromissione della motricità fine ed il venir meno della sensibilità nella mano destra le hanno impedito di continuare come assistente dentale” (cfr. doc. 37).

Ella ha pure precisato di avere potuto svolgere, per un determinato periodo, delle mansioni di segretariato (e non di assistente dentale, attività ormai non più esigibile per ragioni di salute) unicamente grazie ai rapporti personali che la legano al titolare dello studio di ortodonzia, dr. __________, suo compagno.

Lo stesso datore di lavoro ha, tuttavia, tenuto a precisare che se l’interessata, per un determinato periodo di tempo, è riuscita a svolgere determinati compiti ciò sia stato possibile solo in virtù del fatto che “in qualità di suo compagno io abbia potuto soprassedere sulla sua reale produttività e accettarne le chiare limitazioni dovute ai sintomi irreversibili della sua malattia”, circostanza che dimostra l’eccezionalità della situazione, che non sarebbe stata tollerata in qualsiasi altro studio dentistico (cfr. doc. 37).

A comprova delle proprie obiezioni, l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI un referto del dr. __________, Co-primario della Clinica di Neurologia del __________, datato16 ottobre 2018.

In tale referto, il neurologo curante, preso atto del progetto di assegnazione di una mezza rendita del 7 settembre 2018, ha precisato che l’interessata ha smesso la sua attività di assistente dentale presso il precedente datore di lavoro (dr. __________) per ragioni di salute; che l’interessata è limitata nelle attività che richiedono movimenti fini con entrambe le mani, quindi nell’attività di assistente dentale; che la fatigue mentale riduce anche le prestazioni intellettuali soprattutto per quanto concerne la rapidità di esecuzione; che le limitazioni fisiche e di fatigue si ripercuotono anche nell’attività come casalinga.

Il dr. __________ ha aggiunto che “coesiste anche uno stato depressivo che aggrava la sintomatologia imputabile alla malattia stessa e andrà valutata nella richiesta complessiva di invalidità” (doc. 40).

                                         Nonostante l’assicurata, con scritto del 16 ottobre 2018, abbia comunicato all’Ufficio AI il carattere forzatamente riassuntivo di quanto attestato dal dr. __________, indicando la massima disponibilità di quest’ultimo a fornire ulteriori informazioni e approfondimenti in caso di necessità, con annotazioni del 14 novembre 2018 il dr. __________ del SMR ha confermato la validità del proprio precedente rapporto, ritenendo le attestazioni del neurologo curante prive di rilevanza, in quanto non adducono alcunché di nuovo rispetto a quanto già valutato (doc. 45).

                               2.3.   In sede ricorsuale, l’assicurata ha nuovamente contestato la valutazione medica del SMR del 14 novembre 2017, posta a fondamento della decisione impugnata, rilevando come la stessa tenga conto unicamente di quanto indicato dallo stesso neurologo curante nel rapporto per l’UAI del 14 giugno 2017, ignorando tuttavia totalmente il successivo peggioramento dello stato di salute, che ha interessato sia la sfera somatica, che quella psichica.

                                         A comprova di tali allegazioni, l’interessata ha trasmesso un ulteriore referto del dr. __________, datato 18 gennaio 2019, nel quale lo specialista ha attestato di avere constatato, in occasione della visita del 18 dicembre 2018, un “significativo peggioramento clinico”, che “si traduce in un sicuro peggioramento dell’attuale capacità lavorativa”, sia dal profilo neurologico, sia da quello psichiatrico (aspetti per i quali è seguita dal dr. __________, il quale invierà un proprio referto) (doc. 49).

                                         Il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dal canto suo, con referto del 24 gennaio 2019, ha rilevato di avere visitato l’assicurata in data 31 dicembre 2018, su indicazione del dr. __________, indicando che la stessa è affetta da un “disturbo depressivo reattivo ad un quadro clinico caratterizzato da fase di avanzamento del livello di gravità della malattia neurologica che l’hanno portata ad un grado di disabilità neurologica attuale (EDSS: 2.0) che comporta peggioramenti sia sotto il profilo della stanchezza e della resistenza, sia da quello psicologico con difficoltà di conciliare la malattia neurologica con il proprio stile di vita a causa delle pesanti ripercussioni che essa comporta. Ritengo che i disturbi psichici di cui è affetta la paziente siano di portata tale da impedirle di esercitare un’attività lavorativa” (doc. 51).

                                         Sulla base di questi referti, la rappresentante legale dell’assicurata ha chiesto che l’amministrazione sia tenuta a completare l’istruttoria dal profilo medico, approfondendo, in ambito peritale, quale sia la reale esigibilità lavorativa dell’interessata.

                                         Tale richiesta appare a suo avviso giustificata, oltre che dalla documentazione medica prodotta, anche da quanto riscontrato personalmente dall’assistente sociale al momento della visita a domicilio effettuata nel mese di aprile 2018, in occasione della quale ha potuto “constatare l’effettiva debolezza del suo stato di salute; la signora RI 1 cammina con difficoltà, per fare le scale deve tenersi da un lato al corrimano e dall’altro ad una persona che la aiuta a salire o scendere ogni gradino; non riesce a sollevare il bicchiere con una sola mano, non è più in grado di scrivere e anche battere sulla tastiera del computer è faticoso”.

                                         Alla luce di tutti questi elementi, la rappresentante dell’interessata ha ritenuto più che dubbio il fatto che la stessa, già nella primavera del 2018, potesse conservare una capacità lavorativa residua del 50% quale assistente dentale.

                                         Nonostante la documentazione medica prodotta e le argomentazioni sviluppate con il ricorso, l’Ufficio AI, nella risposta di causa, ha confermato la correttezza della valutazione finale del SMR posta a fondamento della decisione impugnata, ritenendo che un eventuale peggioramento dello stato di salute sia subentrato unicamente a partire dal mese di dicembre 2018 e “pertanto, al momento di emanazione della decisione impugnata del 18 gennaio 2019 non erano ancora trascorsi i 3 mesi previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI”. L’amministrazione ha quindi indicato che “per il periodo successivo sarà avviata una procedura di revisione” (doc. VI).

                                         Con referto del 15 maggio 2019, il dr. __________ ha ribadito di avere riscontrato nel mese di dicembre 2018 un peggioramento neurologico globale, caratterizzato soprattutto da un’aumentata fatigue, disturbi di concentrazione ed una chiara deflessione dello stato dell’umore, aggiungendo tuttavia come già in occasione del controllo precedente, dell’ottobre 2018, aveva riscontrato uno stato depressivo tale da poter incidere sulla capacità lavorativa. In conclusione, il dr. __________ ha rilevato di “ritenere la paziente inabile all’attività lavorativa al 100% dal profilo neurologico-psichiatrico” (doc. A9).

                               2.4.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.5.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può concordare con le conclusioni del medico del SMR poste a fondamento della decisione impugnata.

Come correttamente rilevato dalla rappresentante dell’interessata, difatti, quanto riportato dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 14 novembre 2017, sul quale si basa la decisione impugnata - e in seguito confermato con annotazioni del 6 agosto 2018 e del 14 novembre 2018 – tiene conto unicamente delle indicazioni fornite dal dr. __________ in data 14 giugno 2017, ma non della successiva evoluzione della patologia dell’assicurata, la quale, va sottolineato, è una malattia a decorso progressivo, come attestato dallo stesso neurologo curante nel referto del 14 giugno 2017 (cfr. doc. 24).

                                         Contrariamente a quanto considerato dall’Ufficio AI nella risposta di causa – ritenendo che un eventuale peggioramento dello stato di salute, intervenuto nel mese di dicembre 2018, andrà valutato nell’ambito di una revisione, visto che al momento di emanazione della decisione impugnata non era ancora trascorso il termine di tre mesi previsto dall’art. 88a cpv. 2 OAI – questo Tribunale reputa che non si possa escludere a priori che il peggioramento dello stato di salute dell’interessata, sia somatico che psichico, attestato dal dr. __________ e dal dr. __________ in occasione delle visite svolte nel mese di dicembre 2018, sia in realtà intervenuto già prima.

                                         Anzi, il TCA rileva che lo stesso dr. __________, già nel referto del 16 ottobre 2018 – quindi ben prima dell’emanazione della decisione impugnata, del 18 gennaio 2019, data che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) - ha riscontrato come accanto alla malattia somatica “coesiste anche uno stato depressivo che aggrava la sintomatologia imputabile alla malattia stessa e andrà valutata nella richiesta complessiva di invalidità” (doc. 40).

                                         A fronte di queste chiare indicazioni del neurologo curante e tenuto conto del carattere evolutivo della patologia che affligge l’interessata, questo Tribunale ritiene che l’amministrazione non avrebbe potuto, come invece accaduto, limitarsi a ritenere che il referto del dr. __________ non apportasse alcun nuovo elemento rispetto a quanto già noto (cfr. annotazione del 14 novembre 2018 del dr. __________, doc. 45).

Al contrario, il referto del dr. __________ avrebbe dovuto spingere l’amministrazione ad approfondire la situazione valetudinaria nel suo complesso, ordinando una perizia in grado di stabilire quali fossero le diagnosi, i limiti funzionali e la capacità lavorativa residua dell’interessata, sia nella professione abituale di assistente dentale, sia in eventuali altre attività adeguate, verificando, in particolare, se, rispetto al rapporto finale SMR del 14 novembre 2017, fosse nel frattempo intervenuto, oppure no, il peggioramento rilevato dal neurologo curante.

                                         Non avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché ponga rimedio alle proprie mancanze.

                                         Tale soluzione appare imprescindibile, a mente del TCA, alla luce dell’insieme della documentazione all’incarto, comprendente - oltre ai referti medici del dr. __________ (del 16 ottobre 2018, del 18 gennaio 2019 e del 15 maggio 2019) e del dr. __________ (del 24 gennaio 2019) - anche le constatazioni dell’assistente sociale riportate nel rapporto dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica del 23 giugno 2018 (cfr. doc. 27), nonché quanto illustrato dal compagno-datore di lavoro della ricorrente nelle osservazioni del 29 settembre 2018 presentate contro il progetto di decisione del 7 settembre 2018 (cfr. doc. 37).

Tutti questi elementi – i quali convergono nel dimostrare il continuo peggioramento subito dalle condizioni di salute dell’assicurata dopo il rapporto finale del SMR del novembre 2017, verosimilmente già a partire dalla primavera del 2018 (momento dell’inchiesta a domicilio), come indicato dalla rappresentante dell’assicurata (cfr. doc. I e doc. XIII), ma comunque da ottobre 2018 secondo l’attestazione del dr. __________ – sono, secondo questo Tribunale, atti a fare insorgere per lo meno lievi dubbi riguardo alla fondatezza delle conclusioni del medico del SMR circa la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata (giudicata stabile nella misura del 50% in maniera continuativa dal febbraio 2017).

All’Ufficio AI incombeva, dunque, prima di emettere la decisione impugnata, accertare in maniera completa ed esaustiva, tramite un’accurata valutazione peritale, quale fosse il reale stato di salute dell’assicurata, sia dal profilo psichiatrico, che da quello somatico, verificando in particolare se la sclerosi multipla a forma remittente-recidivante da lei sofferta le consentisse ancora, come giudicato dal SMR nel rapporto finale del 14 novembre 2017, di continuare a svolgere, al 50% dal 22 febbraio 2017 in poi, la professione di assistente dentale, oppure no, come invece sostenuto dai suoi curanti e dal datore di lavoro.

                               2.6.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                     Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.5., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica, come richiesto in sede ricorsuale, il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete in prima battuta accertare lo stato di salute dell’interessata - affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici esterni necessari al fine di chiarire definitivamente la questione relativa all’evoluzione della (in)capacità lavorativa e lucrativa dell’interessata, tenuto conto della sua malattia a carattere progressivo.

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita della ricorrente, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno mezza rendita dal 1° luglio 2017. Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

                                         A tale riguardo, il TCA rileva che, in sede di risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto, in via principale, che questo Tribunale valuti un’eventuale reformatio in pejus della decisione impugnata (assegnando all’interessata ¼ di rendita) aggiungendo, in via subordinata, che venga confermato il diritto ad una mezza rendita di invalidità (doc. VI).

                                         La rappresentante dell’assicurata ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione, ritenendo corretto l’utilizzo del raffronto percentuale cui ha fatto capo l’UAI, chiedendo, quindi, la conferma della mezza rendita di invalidità già riconosciuta con la decisione impugnata e il ritorno degli atti all’amministrazione per la valutazione del peggioramento dello stato di salute subentrato nell’ottobre 2018 (doc. XIII).

                                         Chiamato ad esprimersi, il TCA non ritiene condivisibili le motivazioni addotte dall’amministrazione a supporto della richiesta di procedere eventualmente con una reformatio in pejus.

                                         L’Ufficio AI, difatti, ha considerato che l’assicurata abbia scelto nel mese di giugno 2015, per ragioni sue personali, estranee al danno alla salute, di lasciare la precedente attività di assistente dentale svolta in Svizzera interna, per raggiungere il proprio compagno in Ticino, ritenendo, vista l’assenza di documentata inabilità lavorativa, “verosimile che ella avrebbe comunque disdetto il contratto lavorativo presso il dr. __________” (cfr. doc. VI pag. 3).

                                         Posto ciò, l’Ufficio AI ha quindi ritenuto che il grado di invalidità dell’assicurata avrebbe dovuto essere calcolato non secondo il cosiddetto Prozentvergleich - come invece avvenuto nella decisione impugnata - bensì secondo l’ordinario raffronto dei redditi, confrontando il reddito statistico per l’attività di assistente dentale per l’anno 2016 di fr. 64'347 (settore 86/88 – sanità e assistenza sociale, livello di competenza 2, riportato alle ore in uso nel settore) con il reddito effettivamente percepito in qualità di assistente dentale presso il dr. __________, di fr. 37'500 (ammontare corrispondente al suo effettivo rendimento secondo quanto indicato dallo stesso datore di lavoro, anche se poi, in seconda battuta, ha dichiarato il contrario), per un grado di invalidità del 42% giustificante un quarto di rendita, anziché il diritto ad una mezza rendita di invalidità come riconosciuto nella decisione impugnata.

                                         L’UAI ha precisato che il risultato non cambierebbe neppure considerando, quale reddito da valido da contrapporre a quello da invalido di 37’500, l’ultimo reddito concretamente percepito presso il dr. __________, aggiornato al 2016 (pari a fr. 70'015), dato che anche in tale evenienza il risultato, del 46%, darebbe diritto ad un quarto di rendita di invalidità (cfr. doc. VI, pag. 3-4).

                                         Ora, alla luce di quanto attestato in maniera chiara dal dr. __________ nel referto del 16 ottobre 2018 (cfr. doc. 40) - di cui questo Tribunale non ha motivo di dubitare - la ricostruzione fornita dall’amministrazione non appare corretta.

                                         Il dr. __________ ha, infatti, esplicitamente riconosciuto che l’assicurata ha “smesso la sua attività dal precedente datore di lavoro (dr. __________ a __________) in qualità di assistente dentale in quanto il ritmo lavorativo non era al momento compatibile con il suo stato di salute. Questo in particolare riferito alla fatigue e difficoltà nei movimenti fini delle mani associato a tremore d’azione” (doc. 40, corsivo della redattrice).

                                         Inoltre, il dr. __________ ha documentato che l’assicurata “è limitata nella attività che richiedono movimenti fini con entrambe le mani, quindi nell’attività di assistente dentale” e presenta una “fatigue mentale che riduce anche le prestazioni intellettuali soprattutto per quanto concerne la rapidità di esecuzione” (cfr. doc. 40), elementi questi che, oltre a dimostrare l’impossibilità per l’interessata di continuare a svolgere l’abituale professione – in che misura e da quando sarà oggetto di approfondimento in sede peritale - corroborano pure la tesi sostenuta dal compagno e datore di lavoro dell’assicurata nelle osservazioni del 29 settembre 2018 circa il carattere eccezionale - e irripetibile sul mercato equilibrato del lavoro - dell’attività svolta e dello stipendio percepito per le mansioni di segretariato svolte presso lo studio di ortodonzia del dr. __________ durante un determinato periodo (cfr. doc. 37). Affermazioni, che, del resto, trovano conferma anche nelle constatazioni dell’assistente sociale in occasione dell’inchiesta a domicilio, dove ha potuto verificare personalmente le importanti limitazioni dell’assicurata (doc. 27).

                                         Tenuto conto, inoltre, del fatto che eseguendo il calcolo del grado di invalidità facendo riferimento, quale reddito da invalido, ai dati statistici relativi ad attività semplici e ripetitive, esigibili al 50%, risulterebbe un grado di invalidità superiore (del 68%) alla percentuale che dà diritto alla mezza rendita assegnata con la decisione impugnata, come indicato dall’amministrazione stessa (cfr. doc. A2) - la quale ha quindi optato per il raffronto percentuale, da cui risulta un grado di invalidità del 50% - questo Tribunale ritiene di non potere, in ogni caso, concordare con il calcolo del grado di invalidità proposto dall’Ufficio AI in sede di risposta di causa e, di conseguenza, con la richiesta dell’amministrazione di un’eventuale reformatio in pejus.

                                         In concreto, con la conferma del diritto ad almeno mezza rendita dal 1° luglio 2017 nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in pejus (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

                               2.7.   Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti peritali sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla rendita di invalidità dell’assicurata.

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                               2.8.   Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente, patrocinata dalla Consulenza Giuridica Andicap, ha diritto all’importo di fr. 2'000.-a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 18 gennaio 2019 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.5. e 2.6. e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno una mezza rendita dal 1° luglio 2017.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 18 febbraio 2019.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.41 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.01.2020 32.2019.41 — Swissrulings