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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.06.2020 32.2019.204

5 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,171 mots·~31 min·5

Résumé

Richiesta di revisione della prestazione. Ammministrazione non entra nel merito non essendo stato reso verosimile un peggioramento delle condizioni. TCA conferma

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.204   FC

Lugano 5 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 24 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1970, senza una formazione specifica conclusa e già attivo quale operaio, nel giugno 2009 ha presentato una domanda di prestazioni dichiarando di essere sofferente di “sindrome mista ansioso-depressiva” da gennaio 2006 (doc. AI 1).  L’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso – segnatamente richiamando l’incarto dall’assicurazione malattia e infortuni e facendo esperire una perizia psichiatrica –, ha concluso per un grado di inabilità lavorativa e di invalidità del 30%e, quindi, respinto la domanda di prestazioni mediante una decisione del 4 ottobre 2010 che, contestata, è stata confermata dal TCA mediante giudizio del 5 aprile 2011 (inc. 32.2010.304).

                               1.2.   Nell’ottobre 2017 l’assicurato, tramite il __________, ha nuovamente postulato l’attribuzione di prestazioni d’invalidità. Entrata in materia ed esperiti i necessari accertamenti medici, inclusa una perizia psichiatrica, l’amministrazione, mediante decisione del 29 novembre 2018, ammessa a far tempo dal 31 maggio 2016 un’inabilità lavorativa del 75 % nell’originaria attività e del 55% in attività adeguate, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità dal 1. ottobre 2016 e mezza rendita dal 1. gennaio 2017 (media retrospettiva), con versamento a decorrere dal 1. aprile 2018 (doc. AI 112).

                               1.3.   Nel settembre 2019 l’assicurato ha presentato una domanda di revisione della prestazione, facendo valere un peggioramento delle condizioni. Mediante progetto di decisione del 5 settembre 2019 l’amministrazione ha paventato la non entrata in materia in assenza di documentazione attestante una modica della situazione medica o professionale (doc. AI 115). Dopo aver sottoposto al medico SMR la certificazione del 16 settembre 2019 della dr.ssa __________, psichiatra, fatta pervenire dall’assicurato, tramite l’avv. RA 1, con decisione 24 ottobre 2019 l’UAI ha confermato la non entrata in materia, non essendo stato oggettivato un peggioramento della situazione valetudinaria rispetto alla perizia psichiatrica dell’agosto 2018 e alla decisione del 29 novembre 2018.

                               1.4.   Contra tale decisione si aggrava l’assicurato, sempre patrocinato dal suo legale, postulando l’entrata in materia sulla domanda di revisione della rendita (doc. I). 

                               1.5.   Con la risposta di causa dell’11 dicembre 2019 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato e in particolare l’assenza di elementi clinici atti a determinare una diversa valutazione del caso rispetto all’ultima decisione del 29 novembre 2018 (doc. IV).

                               1.6.   Con scritto 17 gennaio 2020 il ricorrente si è ribadito nelle sue allegazioni (doc. VIII).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’UAI non è entrato nel merito della domanda di revisione presentata dall’assicurato nel settembre 2019.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b) e c) LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e se al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha stabilito  che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

                               2.5.   Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

                                         Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1. gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad       entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision  in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2).

                                         Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).

                                         Il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).

                                         Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STFA I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento.

                               2.6.   Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

                               2.7.   Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta. Pertanto le censure ricorsuali volte a supportare il merito della richiesta di revisione della prestazione, nella misura in cui non sono relative alla mancata entrata in materia, sono irricevibili.     

                               2.8.   Con decisione del 29 novembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI ha riconosciuto all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità dal 1 ottobre 2016 e mezza rendita dal 1. gennaio 2017 (grado di invalidità del 55%), con versamento effettivo dal 1 aprile 2018 per tardività della domanda (doc. AI 112). L'UAI si era fondato, dal profilo medico, su una perizia psichiatrica eseguita il 2 agosto 2018 dalla dr.ssa __________, psichiatra, la quale, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0), Sindrome da dipendenza da oppioidi, attualmente in sostituzione metadonica (ICD 10 F11.22), Abuso di sostanze psicoattive multiple -cocaina, morfina-oppiacei (ICD 10 F19.1)”, oltre a diagnosi non invalidanti di “Sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione (ICD 10 F33.4), Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F42.1)”, eseguita un’approfondita valutazione del caso, comprensiva di accurate valutazione clinica e descrizione di risorse e deficit - secondo schema MIN ICF – APP, aveva concluso quanto segue:

"  (…)

Le problematiche sopra indicate non inficiano le autonomie di base.

Hanno invece influito e lo fanno tuttora sulla vita affettiva e sociale. L'assicurato si è sempre coinvolto in rapporti sentimentali conflittuali ed intensi; da diversi anni (a parte la relazione iniziata da una settimana con l'ultima compagna e poi deceduta) non ha relazioni sentimentali. Non ha mai creato amicizie significative. Gran parte delle relazioni ha sempre gravitato sull'uso di sostanze. Mantiene un rapporto (seppure conflittuale) coi genitori e con due vicine di casa, per il resto risulta isolato. Anche la vita ricreativa non è stata mai molto investita. Mantiene l'hobby di ascoltare musica. Si valuta che il peso dettato primariamente dal disturbo personologico sul piano professionale sia sensibilmente differente da quello valutato da Dr. __________ nel 2010. Infatti, in modo coerente con la diagnosi posta dal collega di disturbo dipendente, risulta impossibile attuare degli adattamenti del contesto professionale che limitino di molto l’invalidazione. ll Dr. __________ infatti allora scriveva: “l'assicurato 'pur avendo una scarsa iniziativa personale, aderisce positivamente a mansioni semplici e ben definite all'interno dei gruppi. In tal senso sebbene abbia una difficoltà ad inserirsi autonomamente nel mondo del lavoro: una volta 'collocato in un contesto strutturato si mostra in grado di assumersi alcuni ruoli semplici e con un discreto risultato complessivo".

L’evoluzione qualitativa della patologia strutturale negli ultimi anni mostra invece caratteristiche ben più ardue da limitare nella loro disfunzionalità.

Fatta questa premessa, dall'esame degli atti non emerge quale sia considerata l'attività abituale dell'assicurato. In ogni modo l’ambito più inficiato dal quadro clinico risulta quello relazionale. Anche le competenze risultano deficitarie ma in misura inferiore.

L'assicurato negli anni ha svolto diverse mansioni (direzione del traffico per la __________, operaio per le __________, idraulico), che implicano tutte un contatto piuttosto assiduo con le persone. Per attività simili la capacità lavorativa risulta esigua e non supera il 25%.

La capacità lavorativa non è nulla dal momento che l'assicurato presenta risorse residue (capacità di provvedere a sé, autonomia di spostamenti) e la limitazione nei vari item (anche quelli più compromessi) non è totale.

A livello medico-teorico si ritiene che per attività semplici e manuali (come quelle sempre svolte), che non richiedano impegno intellettivo elevato, ripetitive e che contemplino un contatto limitato con la clientela ed i colleghi (ossia da svolgere in autonomia) la capacità lavorativa sia pari al 45%.

Compiti e soprattutto adattamenti ambientali come quelli descritti consentono di mitigare il deficit dovuto al disturbo di personalità. Restano quelli legati all'assunzione di un'elevata dose di metadone e alle condotte-di abuso. Di qui la quantificazione finale della capacità lavorativa. Le limitazioni contemplano un deficit di orario. Infatti si giudica che l'assicurato sarebbe poco in grado di tollerare di restare sul posto di lavoro a lungo nella giornata, seppure con la richiesta di un rendimento molto ridotto.

Le limitazioni in ambito domestico sono meno ingenti. L'assicurato non cura in modo regolare la pulizia della casa. Provvede ai suoi gatti. Fa la spesa per piccole necessità in autonomia mentre svolge quella più importante coi genitori, per motivi che esulano dal danno alla salute (difficoltà economiche). L'area relativa alle competenze domestiche più invalidata risulta essere quella relativa alla gestione burocratica, per la quale è aiutato da terzi; il deficit in questo ambito è invece conseguenza del danno alla salute.

Considerando tutti questi elementi, si conclude che la capacità lavorativa come casalingo sia pari al 70%, sempre con riduzione di orario.

Rispetto al passato, il Dr. __________ chiede di esprimersi a partire dal 04.10.2010 (decisione cresciuta in giudicato). L'unica presa di posizione successiva a questa data consiste nel certificato della curante, datato 11.12.2017.

Il quadro clinico descritto dalla Dr.ssa __________ risulta simile a quello oggettivato in sede peritale. La presa a carico da parte sua data a partire dal 31 .05.2016.

Viste le patologie invalidanti appare plausibile che a partire da questa data l'assetto psichico fosse sovrapponibile a quello attuale.

In base a questi elementi si giudica che dal 31 .05.2016 la capacità lavorativa sia uguale a quella definita in sede peritale: del 25% per le attività abitualmente svolte, del 45% per attività confacenti al danno alla salute, del 70% come casalingo.” (doc. AI 56)

Con Rapporto finale del 13 agosto 2018 il dr. __________ del SMR aveva fatte proprie queste conclusioni, ammettendo un’inabilità lavorativa del 30% in ogni attività dal 1. gennaio 2006, con un peggioramento dal 31 maggio 2016 e una conseguente inabilità del 75% nell’attività abituale e del 55% in attività adeguate (doc. AI 106). Interpellato il consulente professionale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi, l’amministrazione ha quindi reso la citata decisione del 29 novembre 2018.

                               2.9.   Il 4 settembre 2019 l’assicurato ha inoltrato una domanda di revisione delle prestazioni, sostenendo un peggioramento delle sue condizioni psichiche (con “diminuito tono dell’umore con difficoltà ad affrontare la mia quotidianità, isolamento sociale, nervosismo, tensione difficoltà a stare con le altre persone. I pensieri rispetto al domani sono negativi e mi sento sopraffatto dalle piccole cose, mi sento inutile e ho difficoltà a dormire la notte. La disdetta dell’appartamento in cui ho vissuto per 5 anni ha peggiorato la mia situazione” (doc. AI 116).  

L’UAI, con progetto di decisione del 5 settembre 2019, ha preavvisato all’assicurato la “non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”, accordando la possibilità di presentare entro 30 giorni per iscritto eventuali osservazioni o chiedere delle informazioni complementari (doc. AI 115).

Tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha quindi fatto pervenire una certificazione del 16 settembre 2019 della psichiatra curante dr.ssa __________, la quale ha chiesto di “riesaminare il suo diritto ad una rendita piena”. Sottolineato come l’assicurato soffrisse di “un grave disturbo di personalità misto con atti impulsivi e border (ICD-10 F.60) e una severa sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2)”, essendo peraltro in “sostituzione metadonica per una pregressa sindrome di dipendenza da oppioidi”, ha osservato quanto segue:

“(…)

Al momento della presa a carico aveva un impiego in ambito protetto (___________), presso cui svolgeva un programma occupazionale che è riuscito a mantenere fino al febbraio 2018 con grosse difficoltà date dalla sua patologia e grazie al buon cuore del datore di lavoro. La perdita dell'attività lavorativa in ambito protetto è da imputarsi all'incapacità dì essere costante e alle difficoltà nell'entrare in relazione con i colleghi e con i suoi superiori.

Nel corso degli ultimi 3 anni abbiamo assistito ad una deriva in tutti gli ambiti della sua vita. Appare sempre più chiaro che il signor Triglia non possa essere inserito nel circuito lavorativo, né protetto, né nel libero mercato. Per il disturbo di cui soffre è inabile al lavoro nella misura piena.

Non è in grado di reggere le frustrazioni, anche minime, di fronte a cui presenta un peggioramento del suo stato di salute con interpretatività e aspetti paranoici.

Presenta un disturbo di attenzione e concentrazione. La sua capacità di adeguamento come pure la sua caricabilità risultano essere fortemente ridotte. Presenta un'instabilità emotiva di fondo con alto rischio di scompensi affettivi in concomitanza di conflitti e frustrazioni. È scarsamente integrato socialmente, ha difficoltà ad instaurare e soprattutto a mantenere relazioni con le altre persone.

Presenta una forte limitazione delle competenze metacognitive; è incapace di Introspezione e di riconoscimento, elaborazione e integrazione dei vissuti motivo per cui i conflitti si traducono nell'aggravamento della sua sintomatologia psichica e fisica. Nel settembre 2019, solo in parte consapevole delle sue difficoltà e sostenuto da noi e dai propri famigliari, ha avanzato una richiesta di curatela.”

Il referto è stato sottoposto alla valutazione del dr. __________ del SMR, il quale, nell’annotazione del 22 ottobre 2019, ha osservato che “nell’ultimo certificato medico della dr.ssa __________ non si evidenziano elementi che consentano di oggettivare un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato rispetto a quanto valutato in sede peritale psichiatrica (perizia di agosto 2018 con visite il 18.05 e il 4.07.2018). L’entrata in materia non è attualmente giustificata” (doc. AI 126).

Da qui la conferma della non entrata in materia con la decisione contestata del 24 ottobre 2019. Davanti al TCA l’avv. RA 1 non ha prodotto alcuna nuova certificazione medica.

                             2.10.   In concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione formale del 29 novembre 2018 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa.

                                         In effetti, la psichiatra curante ha in sostanza ripreso le note diagnosi già valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale del 29 novembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, sulla base della perizia della dr.ssa __________ del 2 agosto 2018 e del rapporto finale SMR del 13 agosto 2018, dai quali questo giudice non ha valido motivo per scostarsi. Del resto le argomentazioni e conclusioni addotte dalla psichiatra curante nella sua certificazione del 16 settembre 2019 sono essenzialmente le stesse di quelle dalla medesima già fatte valere nella precedente certificazione dell’11 dicembre 2017 e già opportunamente vagliate dalla dr.ssa __________ nella perizia del 2 agosto 2018 (doc. AI pag. 258 e pag. 313). Quanto al fatto, menzionato nello scritto della curante, che l’assicurato avrebbe nel frattempo avanzato una richiesta di curatela, tale circostanza manifestamente non è idonea a comprovare una modifica rilevante del suo stato valetudinario.

Questo giudice - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti - non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR dr. __________ nell’annotazione del 22 ottobre 2019, giusta il quale l’unica certificazione prodotta dall’assicurato, ovvero quella del 16 settembre 2019 della dr.ssa __________, non permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute. A proposito del medico SMR giova del resto qui ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                         Non va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

                                         Per quanto infine concerne la censura sollevata dal ricorrente per la quale la perizia psichiatrica del 2 agosto 2018 non avrebbe tenuto conto della più recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di dipendenze, va detto avantutto che la stessa risulta in ogni modo irricevibile non solo perché riguarda la valutazione esperita dall’amministrazione e posta alla base della decisione del 29 novembre 2018, e quindi di un provvedimento cresciuto in giudicato e per questo vincolante, ma anche poiché, come ricordato sopra (consid. 2.5), se l'assicurato interpone ricorso contro una decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, ma non esamina materialmente l’effettivo diritto a prestazioni (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         A titolo abbondanziale va comunque detto che, come con pertinenza osservato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la censura si avvera comunque infondata. In effetti, richiamata la dianzi esposta più recente prassi (cfr. al consid. 2.4) – con la quale, modificando la precedente giurisprudenza (secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio), per tutte le tossicomanie decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesce a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. DTF 137 V 210 consid. 5 e 6, 132 V 368 consid. 2.1; cfr. in esteso al consid. 2.4 che precede) – nella fattispecie l’amministrazione ha rispettato la giurisprudenza, laddove si rilevi che in occasione della decisione del 29 novembre 2018 ha tratto le sue conclusioni di inabilità lavorativa sulla base della perizia psichiatrica del 2 agosto 2018 che ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0), Sindrome da dipendenza da oppioidi, attualmente in sostituzione metadonica (ICD 10 F11.22), Abuso di sostanze psicoattive multiple -cocaina, morfina-oppiacei (ICD 10 F19.1), giudicando peraltro non esigibile un’astensione totale dell’assicurato dalle sostanze stupefacenti (doc. AI 56, 106; cfr. al consid. 2.8 in esteso).

                                         Concludendo, ribadito altresì il principio per cui quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente (in concreto il provvedimento del 29 novembre 2018), tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezza la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato (cfr. STF 8C -716/2011 del 5 gennaio 2012 e riferimenti), non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute dell’assicurato nell’ambito della procedura amministrativa e, quindi, prima del querelato provvedimento, secondo questo giudice giustamente l’UAI non è entrato nel merito della richiesta di revisione.

                                         La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

                             2.11.   Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.   

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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