Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2020 32.2019.184

4 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,440 mots·~7 min·5

Résumé

Obbligo di restituzione di rendite per figli confermato dal TCA. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI per esame della richiesta di condono formulata con il ricorso

Texte intégral

Incarto n. 32.2019.184   rg/sc

Lugano 4 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2019 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 25 settembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                 in fatto ed in diritto

                                1.1   Per decisione 25 settembre 2019 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione delle rendite per il figlio __________ (fr. 678) percepite a torto nel periodo 1. luglio-30 settembre 2019, tale periodo non potendo essere considerato di formazione ai sensi della cifra marginale 3360 DR (doc. AI 128).

                               1.2    Con il ricorso in rassegna RI 1 personalmente si aggrava al TCA postulando il condono della suddetta somma. Asserisce di aver percepito le prestazioni per il figlio in buona fede e sottolinea come l’indebito versamento sia riconducibile ad una negligenza dell’amministrazione. Sostiene quindi di trovarsi in una difficile situazione finanziaria che non gli permetterebbe di far fronte al proprio obbligo di restituzione nel caso in cui questo venisse confermato.

                                1.3   Con la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, osservando come il ricorrente “non sollevi obiezioni alla continuazione del diritto alla rendita per figli”. Evidenzia quindi che “interpretando il ricorso anche quale domanda di condono (…) su tale aspetto l’UAI potrà pronunciarsi solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione”.

1.4   Con scritto 9 marzo 2020 l’insorgente ha ribadito, producendo documentazione, la propria difficile situazione finanziaria e la conseguente impossibilità a far fronte ai propri debiti (cfr. VI).

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                               2.2   Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42).

      È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, 1984, p. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

      Giusta l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3). Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

                                2.3   Nella fattispecie in esame l’insorgente non ha contestato né l’importo né i motivi alla base della richiesta di restituzione. Ha tuttavia accennato – senza ulteriori precisazioni – a una presunta negligenza dell’amministrazione la quale sarebbe stata  a conoscenza del fatto che il figlio __________ terminava il 30 giugno 2019 la formazione (tirocinio) giustificante l’erogazione delle prestazioni a suo favore, e la quale non potrebbe di conseguenza ora richiedere la restituzione delle prestazioni versate a torto (l’insorgente sembra in effetti mettere in dubbio il carattere indebito delle prestazioni versate allorquando fa valere la sua buona fede e la sua precaria situazione finanziaria “nel caso dovrei restituire la somma”).

                                         Ora, nella misura in cui il ricorrente, rimproverando una negligenza all’amministrazione, è da ritenere abbia manifestato la volontà di contestare la restituzione in quanto tale, va osservato che – indipendentemente dalla fondatezza del rimprovero mosso nei confronti dell’Ufficio AI – il motivo di un versamento indebito può anche risiedere in un comportamento dell’amministrazione (quindi anche in una sua negligenza), ciò che non costituisce in sé quindi circostanza idonea ad escludere l’obbligo di restituzione (in argomento cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 29). Giova inoltre ricordare che nel caso di versamento indebito riconducibile ad un errore dell’autorità, il termine di perenzione di un anno per richiedere la restituzione inizia a decorrere nel momento in cui essa scopre o dovrebbe scoprire l’errore (Kieser, op. cit., art. 25 n. 85; nel caso in esame detto termine risulta ampiamente rispettato). Per il resto, per quanto riguarda gli effetti della soppressione del diritto alla prestazione e la consecutiva richiesta di restituzione, nel caso in cui – come nella presente fattispecie – non si tratta di questioni specifiche del diritto dell’AI (segnatamente quelle che disciplinano la valutazione del grado d’invalidità), la modifica della prestazione (che può essere dovuta a riconsiderazione o revisione processuale ex art. 53 LPGA oppure anche a revisione ex art. 17 LPGA) avviene con effetto retroattivo (ex tunc), in caso contrario la modifica della prestazione interviene ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI) salvo in caso di violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 119 V 431, STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012, 9C_409/2011 del 21 novembre 2011; Pétremand, in Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, art. 25 n. 47ss).

                                2.4   Nel gravame il ricorrente, come accennato, fa principalmente valere di aver percepito in buona fede le prestazioni non dovute invocando inoltre (anche nel successivo suo scritto; cfr. VI) la sua difficile situazione finanziaria, la quale non gli permetterebbe di far fronte alla restituzione dell’importo di fr. 678.

                                         L’esame della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno dei presupposti per poterne beneficiare (art. 25 cpv. 1 LPGA: “(…) la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà”; art. 4 cpv. 1 OPGA: “Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse”).

                                         Dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 25 n. 37, p. 39; art. 3 OPGA), la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, decida in merito a tale richiesta (art. 25 cpv. 1 LPGA).

                                2.5   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.   Nella misura in cui ricevibile il ricorso è respinto e gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di condono.

2.   Le spese di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2019.184 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2020 32.2019.184 — Swissrulings