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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2019 32.2019.161

25 novembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,290 mots·~16 min·2

Résumé

Nuova domanda di rendita di un'assicurata professionalmente attiva a tempo parziale Confermata sia la valutazione medico-teorica che il grado d'invalidità per la parte salariale. Rinvio degli atti per l'esecuzione di un'aggiornamento dell'inchiesta domiciliarie per casalinghe

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.161   BS/sc

Lugano 25 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 9 agosto 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto una richiesta di prestazioni AI inoltrata da RI 1, classe 1961 e da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia a tempo parziale (doc. 33 inc. AI).

                               1.2.   Nell’aprile 2015 l’assicurata, a seguito di un infortunio preso a carico dalla __________ (doc. AI 35), ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Dopo aver esperito gli accertamenti del caso (tra cui una perizia ortopedica a cura del dr. med. __________), con decisione del 16 luglio 2018, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata (considerata quale salariata nella misura del 42% e casalinga per il restante 58%) il diritto ad una mezza rendita dal 1° agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1° marzo 2017 fino al 31 agosto 2017.

                                         Con sentenza 32.2018.152 del 28 novembre 2018, accogliendo il ricorso dell’assicurata contro la succitata decisione, questa Corte ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’esecuzione di nuovi accertamenti proposti dall’amministrazione in sede di risposta di causa, fermo restando il diritto alle prestazioni dal 1° agosto 2015 al 31 agosto 2017 (doc. 121 inc. AI).

                               1.3.   Ritornati gli atti, l’amministrazione ha incaricato il dr. med. __________ di eseguire una perizia reumatologica resa il 13 maggio 2019 (doc. 138 inc. AI). Tenuto conto delle risultanze peritali, nonché del complemento peritale del 22 luglio 2019 (doc. 156 inc. AI), come pure del rapporto 10 luglio 2019 del Servizio Integrazione professionale (SIP), con decisione del 9 agosto 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, confermando la mezza rendita dal 1° agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1° marzo 2017 al 31 agosto 2017, ha riconosciuto una rendita intera dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019 (doc. 163 e 164 inc. AI).

                               1.4.   Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera ininterrotta dal 1° gennaio 2019. Contestata è la valutazione medico-teorica relativa al peggioramento delle condizioni di salute che, a detta dell’assicurata, giustificano una piena inabilità lavorativa durevole con conseguente diritto ad una rendita intera. Contestato è anche il grado d’impedimento nell’esercizio delle mansioni casalinghe definite nella relativa inchiesta economica.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la chiave di ripartizione tra attività lucrativa e mansioni domestiche, come pure la valutazione medico-teorica, con riferimento alle annotazioni 4 ottobre 2019 del SMR ritiene tuttavia necessario il ritorno degli atti per completare l’accertamento in ambito casalingo tramite una nuova inchiesta domiciliare.

                               1.6.   Invitato dal TCA a prendere posizione in merito alla proposta fatta dall’Ufficio AI, con scritto 18 ottobre 2019 la ricorrente, dichiarando di mettersi “a disposizione per esperire gli accertamenti medici e in ambito casalingo necessari atti a comprovare la sua totale incapacità lavorativa”, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della decisione contestata e il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI affinché renda un nuovo provvedimento dopo espletamento degli accertamenti proposti in sede di risposta di causa.

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, preceduta da una mezza rendita dal 1° agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1° marzo 2017 fino al 31 agosto 2017.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.4.   Nel caso in cui l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, come nella fattispecie in esame, è applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                         Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il cpv. 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146; STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pagg. 54 segg; STF I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pagg. 151segg.). Gli artt. 27 OAI (nozione di mansioni consuete) e 27bis cpv. 2 - 4 OAI (calcolo dell’invalidità secondo il metodo misto) sono stati modificati con effetto dal 1. gennaio 2018 (sul nuovo modello di calcolo cfr. STCA 32.2017.180 del 20 giugno 2018, 32.2017.153 del 22 agosto 2018; STF 9C_553/2017 del 18. dicembre 2017; 8C_462/2017 del 30 gennaio 2018 e 8C_21/2018 del 25 giugno 2018).

                               2.5.   Nel caso in esame, per quel che concerne la parte salariata dell’assicurata determinata nella misura del 42%, a seguito del ritorno degli atti l’Ufficio AI ha incaricato il dr. med. __________ di eseguire un aggiornamento della situazione reumatologica.

                                         Con rapporto 13 maggio 2019 egli ha posto le seguenti diagnosi:

"  (…)

6.     Diagnosi

        6.1    Diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa

Sindrome panvertebrale con componente parzialmente spondilogena, in

-     Note spondilartrosi L4-S1

Periartropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante a destra, in

-     Esiti da ricostruzione della cuffia rotatoria alla spalla destra, il 25.1.2019

Lieve deficit flessorio della spalla sinistra, in

-     Esiti da artroscopia anamnestica alla spalla sinistra

Poliartrosi delle dita (diagnosi clinica), con probabile rizartrosi attivata a sinistra

Esiti da impianto di artroprotesi completa al ginocchio destro, il 24.3.2017

Gonartrosi bicompartimentale con deficit estensorio a sinistra

Fascite plantare a sinistra

        6.2    Diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa

Disturbi statici della colonna vertebrale (protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destro convessa lombare)

                  Decondizionamento e sbilancio muscolare

                  Obesità (peso 92 kg / statura 158,5 cm). (…)” (pag. 401-402 inc. AI)

                                         Valutate le affezioni alle ginocchia, alle spalle ed alla schiena, tenuto conto dei reperti, considerati i disturbi segnalati dall’assicurata, il perito ha poi proceduto ad un’esauriente valutazione medico - assicurativa (cfr. perizia no. 7, pagg. 402 ss, inc. AI). Rispetto alla valutazione peritale del 24 maggio 2017 del dr. med. __________, il perito ha riscontrato un cambiamento dello stato di salute, in particolare a seguito dell’intervento chirurgico ortopedico alla spalla destra (ricostruzione della cuffia rotatoria) avvenuto il 25 gennaio 2019 con conseguente sviluppo di una periatropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante a destra che ha portato ad un cambiamento delle risorse fisiche e di conseguenza della capacità lavorativa. Confermata la valutazione delle inabilità lavorative poste dal dr. med. __________, il perito ha giustificato una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dovuta al periodo post-operatorio (25 gennaio - 7 maggio 2019). Esaminate le limitazioni funzionali, egli ha valutato:

"  (…) l’assicurata, in un lavoro adatto allo stato di salute, tenente pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico menzionati nell’attuale rivalutazione peritale del 7.5.2019, è abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 10 %, a partire dal giorno seguente la rivalutazione peritale ossia dell’8.5.2019. Va riconfermata l’inabilità lavorativa del 100 % a partire dall’11.8.2014, per l’ultima professionale di addetta alle pulizie, come stabilito dal perito ortopedico il 24.5.2017. (…)” (pag. 409 inc. AI)

                                         Successivamente alle osservazioni 4 luglio 2019 al progetto di decisione, in cui fra l’altro veniva contestata la perizia senza l’apporto di documentazione medica (doc. 147 inc. AI), l’assicurata ha prodotto il rapporto 10 luglio 2019 del dr. med. __________, specialista in ortopedia e traumatologia il quale ha concluso:

"  (…) In conclusione ho dunque spiegato alla signora RI 1 che i suoi disturbi sono dovuti ad un’iniziale gonartrosi.

Abbiamo discusso dell’evoluzione naturale di tale patologia anche alla luce di antecedenti di protesi totale del ginocchio destro. Per il momento un intervento di artroplastica non mi sembra giustificato e in alternativa le ho proposto un’infiltrazione di cortisonici. Ho eseguito dunque tale infiltrazione in data odierna con Bupivacaina e Depo-Medrol 1 fiala. Ho previsto di rivederla tra alcune settimane per verificare l’efficacia di questa misura e non mancherò di tenerli al corrente. (…)” (pag. 458 inc. AI)

                                         Tale rapporto è stato vagliato dal dr. med. __________, il quale con complemento peritale del 22 luglio 2019 ha ritenuto che lo stesso, come anche le osservazioni 4 luglio 2019 dell’assicurata al progetto di decisione, non contengono nuovi elementi medici atti a modificare la sua perizia del 13 maggio 2019 (doc. 161 inc. AI). In particolare va evidenziato che l’iniziale gonartrosi è stata già valutata dal dr. med. __________ nella perizia reumatologica.

                                         Con il presente ricorso, oltre al succitato rapporto del dr. med. __________, l’assicurata ha prodotto:

-       il rapporto 21 agosto 2019 del dr. med. __________ attestante una totale inabilità lavorativa per malattia dal 12 agosto al 18 settembre 2019 (doc. C). Non è stato indicato il motivo di tale inabilità;

-       il rapporto 13 marzo 2019 relativo ad una visita all’ambulatorio di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________. Da tale rapporto risulta che l’assicurata, dopo 6 settimane dall’intervento alla cuffia rotatoria (29 gennaio 2019), non “lamenta dolore né dolorabilità” come pure “nega dolore notturno, nega deficit vasculo-nervosi periferici”. Le hanno consigliando una fisioterapia per migliorare l’articolarità passiva, con prescrizione di antiinfiammatori (doc. F);

-       i rapporti del 4 febbraio 2019 e 22 gennaio 2019 del Reparto di chirurgia del menzionato nosocomio __________ (doc. G e H) inerenti la situazione al sovraspinato spalla destra prima dell’intervento del 29 gennaio 2019.

                                         Anche in questo caso la succitata documentazione non è idonea a sovvertire l’esito della dettagliata e convincente perizia del dr. med. __________, così come rettamente rilevato in sede di risposta dall’amministrazione.

                                         Per questi motivi la valutazione medico-teorica alla base della decisione contestata merita conferma.

                               2.6.   Per quel che concerne l’aspetto economico, con rapporto 10 luglio 2019 (doc. 148 inc. AI) il consulente in integrazione professionale, tenuto conto della valutazione medico-teorica, ha proceduto all’esame delle attività ritenute esigibili, il cui tenore è stato riportato nella decisione contestata ed al quale va fatto riferimento.

                                         Per quel che concerne il raffronto dei redditi relativi al periodo contestato, ossia il ripristino - dopo la totale inabilità lavorativa dal 25 gennaio al 7 maggio 2019 – del 90% di capacità lavorativa in attività adeguate, l’Ufficio AI ha preso in considerazione i dati di riferimento (fr. 51'952.-- di reddito da valido e fr. 46'474.-- di reddito da invalido) stabiliti nella precedente decisione, fissando ora un grado d’invalidità del 10,54% (pag. 294 inc. AI).

                                         L’Ufficio AI si è fondato, sia per il salario da valida sia per quello da invalida, sui dati statistici, utilizzando i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).

                                         Ha preso quindi in considerazione, per determinare il reddito da valida, in applicazione dei salari statistici applicabili (Salario divisione economica 94-96, ossia altre attività di servizio), un importo di fr. 51'414.-- (stato 2014), aggiornato a fr. 51’952.-- per il 2016 (cfr. rapporto 1° marzo 2018 del consulente IP pag. 251 inc. AI).

                                         Per quanto concerne il salario da invalida l’amministrazione ha considerato un importo di fr. 46'474.-- conseguibile nel 2016 svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, tenuto conto di una capacità lavorativa del 90% e di una riduzione del reddito del 5%, riduzione definita nella decisione 16 luglio 2018 sulla base di un dettagliato rapporto del consulente IP (doc. 148 inc. AI). Va qui fatto presente che pertinentemente l’amministrazione ha tenuto conto che con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2018 dell’art. 27bis OAI il reddito delle persone salariate a tempo parziale viene rapportato al 100%.

                                         Con il ricorso l’assicurata postula la riduzione massima del 25% senza confrontarsi con quanto valutato dall’Ufficio AI.

                                         Pertanto, dal 1° settembre 2019 (tre mesi dopo il miglioramento della capacità lavorativa ex art. 88a cpv. 1 OAI) per la quota parte salariata (42%) il grado d’invalidità del 10,54% va confermato.

                               2.7.   Per quel che concerne la parte casalinga, l’assicurata è stata sottoposta ad un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Con rapporto del 30 settembre 2017 l’incaricata ha valutato una percentuale degli impedimenti in misura del 29% (doc. 93 inc. AI). A tal riguardo la ricorrente contesta l’inchiesta sostenendo che non è affatto in grado di organizzare a pianificare la propria economia domestica, incombenze che vengono supplite dal marito e dal figlio. Va al riguardo ricordato che, secondo giurisprudenza, per le persone attive nell'economia domestica, un impedimento può essere considerato dall'assicurazione per l’invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostrativamente subiscono una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 4.2). Nel caso in esame non è stato sostenuto che l’aiuto da parte del marito e del figlio rappresenti una perdita di guadagno o un aggravio eccessivo.

                                         Nel ricorso l’assicurata sostiene inoltre che l’inchiesta non tiene conto dell’evoluzione dello stato di salute nel corso del 2019.

                                         A tal riguardo l’Ufficio AI ha rettamente chiesto il rinvio degli atti:

"  (…)

6.

Per quanto riguarda la determinazione del grado d’invalidità in applicazione del metodo misto, si precisa che in merito alla valutazione espressa dal lato medico funzionale in ambito casalingo si determina una situazione non paragonabile a quella emersa dalla precedente perizia svolta dal dr. med. ____________. L’ulteriore inabilità medico-teorica necessita di ulteriore approfondimento tramite inchiesta a domicilio (si rammenta che la precedente inchiesta è stata svolta nel settembre 2017 ed ha considerato i limiti funzionali evidenziati a tale momento e tenuto conto di dolori indicati dall’assicurata alla mano e spalla sinistri (…)” (doc. IV);

                                         anche se tale accertamento non dovrebbe incrementare in misura sostanziale la percentuale d’invalidità quale casalinga, così come rilevato dal SMR nelle annotazioni 4 ottobre 2019 (IV).

                                         Essendo quindi necessario un aggiornamento della capacità quale casalinga della ricorrente, questo TCA non può che ritornare gli atti all’Ufficio AI affinché proceda in tal senso mediante l’espletamento di una nuova inchiesta economica. Dopo di che, sulla base delle nuove risultanze, l’amministrazione procederà alla definizione del grado d’impedimento nelle mansioni casalinghe.

                                         Tenendo conto del grado d’invalidità quale salariata e della relativa quota parte, l’Ufficio AI si pronuncerà nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art. 57a cpv. 1 LAI, sul grado d’invalidità globale e sull’eventuale diritto alla rendita successivamente al 1° settembre 2019.

                                         Ne consegue che la decisione contestata, fermo restando il diritto ad almeno una mezza rendita dal 1° agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1° marzo 2017 fino al 31 agosto 2017, è da annullare, mentre il ricorso è da accogliere parzialmente.

                                2.8   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente e dell’Ufficio AI nella misura di metà ciascuno.

                               2.9.   La ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione del 9 agosto 2019, fermo restando il diritto ad almeno una mezza rendita dal 1° agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1° marzo 2017 al 31 agosto 2017, è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e di RI 1 nella misura di metà ciascuno. L’amministrazione verserà inoltre alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

32.2019.161 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2019 32.2019.161 — Swissrulings