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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2019 32.2019.149

6 novembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,842 mots·~9 min·2

Résumé

Supplemento per cure intensive soppresso dall'Ufficio AI-Ticino in sede di revisione. Accertata dal TCA l'incompetenza dell'Ufficio AI-Ticino a statuire sulla revisione del diritto al supplemento. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI-Lucerna

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.149   rg/sc

Lugano 6 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2019 di

RI 1   rappr. da:  RA 1   rappr. da: RA 2    

contro  

la decisione del 12 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Per decisione 12 gennaio 2015 l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni oltre a un supplemento per cure intensive di quattro ore.

                                        In esito alla procedura di revisione avviata nell’agosto 2016 (cfr. infra consid. 2.3), con (preavvisata) decisione del 12 giugno 2019 l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha confermato il diritto all’assegno e soppresso, invece, il supplemento per cure inten-sive.

                                1.2   Rappresentato dal padre a sua volta patrocinato da RA 2, s’aggrava al TCA l’assicurato contro la suddetta decisione postulandone l’annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI del Cantone Ticino per l’esperimento di una nuova inchiesta domiciliare.

                                         Con la risposta di causa l’autorità intimata, evidenziando co-me al momento dell’avvio della procedura di revisione (16 a-gosto 2016; cfr. infra consid. 2.3) l’assicurato aveva già (il 1. agosto 2016) trasferito il proprio domicilio nel Canton __________, chiede – richiamati gli artt. 55 LAI e 40 cpv. 3 OAI – la trasmissione degli atti all’Ufficio AI del Canton __________.

                                         Con scritto 26 settembre 2019 RA 2, ritenendo da parte sua data la competenza dell’Ufficio AI del Cantone Ticino, ribadisce la richiesta di rinvio degli atti all’Ufficio AI del Cantone Ticino per nuovi accertamenti. Al riguardo osserva come al momento dell’emanazione della decisione impugnata vi erano altre “pratiche già pendenti” che concernevano l’assicurato, segnatamente era “ancora in corso” una richiesta di provvedimenti sanitari presentata il 25 aprile 2016, sostenendo quindi che “la competenza cantonale di un Ufficio AI è mantenuta anche in caso di trasferimento dell’assicurato in un altro Cantone fintanto che tutte le pratiche già pendenti presso tale ufficio al momento del trasferimento non sono state evase”.  

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principi-o e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                2.2   A norma dell’art. 55 cpv. 1 LAI l’ufficio AI competente è per principio quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni, la competenza in casi speciali essendo invece stabilita dal Consiglio federale.

                                         Giusta l’art. 40 cpv. 1 lett. a OAI per la ricezione e l’esame del-le richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio.

                                         Ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 OAI l’Ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2bis-2quater (relativi a assicurati domiciliati all’estero e quindi non applicabili al caso in esame).

                                         L’art. 88 cpv. 1 OAI dispone che la revisione è avviata dall’uf-ficio AI che alla data dell’inoltro della domanda di revisione è competente ai sensi dell’art. 40 OAI (cpv. 1 lett. a; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 16 n. 856, p. 153).

                                2.3   Dagli atti risulta che al momento dell’avvio, il 16 agosto 2016 (cfr. risposta di causa e documentazione ivi menzionata), della procedura di revisione sfociata nel qui querelato provvedimento, l’assicurato era già domiciliato (dal 1. agosto 2016) a __________ nel Canton __________ (doc. AI 71, 76).

                                         Contrariamente all’Ufficio AI del Cantone Ticino che evidenzia come non sia data la sua competenza in ragione del trasferimento di domicilio dell’assicurato prima dell’avvio della procedura di revisione dell’assegno per grandi invalidi, l’insorgente (e per esso RA 2) ritiene data la competenza dell’Ufficio AI del Cantone Ticino in quanto al momen-to dell’avvio della revisione era ancora in istruttoria una procedura avente ad oggetto la richiesta di provvedimenti sanitari depositata il 25 aprile 2016.

                                         La tesi del ricorrente non regge.

                                         Anzitutto dal fascicolo risulta che in relazione alla menzionata richiesta di provvedimenti sanitari, con scritto 13 settembre 2016 l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha comunicato all’interessato – in accoglimento della richiesta e secondo la procedura semplificata giusta l’art. 51 LPGA – di aver assunto i costi per la cura (controlli cardiaci) dell’infermità congenita OIC 489 per il periodo 1. marzo 2016-31. luglio 2028 (cfr. doc. AI 78). Consi-derato che una procedura è avviata con il deposito della domanda e si conclude con l’emanazione di una decisione finale (cresciuta in giudicato) (Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 19; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV, in IRP-HSG Bd. 40, p. 92; CPAI cifra marg. 4010), appare quindi corretto ritenere che la procedura avviata con domanda del 25 aprile 2016 ed avente ad oggetto l’adozione di provvedimenti sanitari si è conclusa tramite la comunicazione del 13 settembre 2016.

                                         Ma anche volendo ipotizzare che ciò non sia il caso, supponendo cioè che la procedura concernente i provvedimenti sanitari sia da ritenere non ancora conclusa, l’ente patrocinatore dell’insorgente, nel far riferimento (nel menzionato scritto del 26 settembre 2019, cfr. VIII) a dottrina e a gurisprudenza che in realtà nulla dicono a sostegno della propria tesi, omette di considerare che, come accennato, una procedura AI inizia (viene aperta) con il deposito (annuncio, registrazione) della domanda – tramite la quale si instaura un rapporto di litispendenza tra assicurato e l’Ufficio AI il quale rimane competente per tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI) – ma che le prestazioni che non sono in correlazione con le indicazioni fornite esplicitamente o implicitamente dal richiedente nella domanda non sono protette da quest’ultima, all’Ufficio AI non incombendo segnatamente l’obbligo di esaminare il diritto a tutte le prestazioni previste dalla legge (DTF 101 V 112; Blanc, op. cit., p. 49; Müller, op.cit., p. 134 n. 748; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 69 n. 7, p. 532). La competenza in caso di richiesta ed esame di (ulteriori) prestazioni distinte da quella o quelle oggetto di una precedente domanda è regolata dagli artt. 55 LAI e 40 cpv. 1 lett. a OAI (vale cioè la regola del domicilio dell’assi-curato al momento della domanda; cfr. Müller, op. cit., n. 854 p. 152, n. 804 p. 145).  

                                         Nell’ipotesi qui considerata, l’Ufficio AI rimarrebbe competente sino al 2028 per la domanda di prestazioni registrata il 25 aprile 2016 e concernente la richiesta di provvedimenti sanitari, domanda che non presenta tuttavia alcun nesso ed è quindi da distinguere da quella successiva relativa alla revisione del dirit-to all’assegno per grandi invalidi e del supplemento per cure (il cui esame e valutazione avviene sulla base di elementi e mezzi probatori diversi da quelli richiesti per la presa a carico, quali provvedimenti sanitari, dei controlli medici riguardanti la problematica cardiaca) avviata il 16 agosto 2019, in data successiva quindi al trasferimento di domicilio nel Canton __________ (1. agosto 2016; cfr. doc. AI 71, 76).

                                2.4   Ne consegue che competente ad esaminare e ad emettere in via di revisione una decisione sul diritto all’assegno per grandi invalidi ed al supplemento per cure intensive ex artt. 42ter cpv. 3 LAI e 39 OAI era, a norma degli artt. 55 LAI, 40 cpv. 1 lett. a e 88 OAI, l’Ufficio AI del Canton __________.

                                         Di principio una decisione resa da un ufficio AI non competente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 5.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 in SVR 2005 IV Nr. 39 p. 145; DTF 122 I 97 consid. 3a). Inoltre, conformemente alla giurisprudenza federale, per motivi di economia processuale si può prescindere dall’annullare un provvedimento reso da un’autorità territorialmente non competente e rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione nel merito della vertenza (STF 9C_ 891/2010 del 31 dicembre 2010; SVR 2005 IV Nr. 39; STFA I 8/02 del 16 luglio 2002, U 152/02 del 18 febbraio 2003; DFT 139 II 384 consid. 2.3).

                                         Nella fattispecie in esame la decisione impugnata deve essere annullata perché emanata da un’autorità incompetente e gli atti trasmessi all’Ufficio AI del Canton __________ affinché, dopo e-sperimento degli atti istruttori che riterrà indicati e nel rispetto della procedura di preavviso di cui all’art. 57a LAI, si pronunci sul diritto di RI 1 all’assegno per grandi invalidi e al supplemento per cure intensive. Infatti la vertenza non è suscettibile di essere decisa nel merito da parte dello scrivente Tribunale conformemente alla suevocata giurisprudenza, in considerazione del fatto che la fattispecie, alla luce degli atti all’inserto, necessita di essere ulteriormente istruita e che l’incompetenza dell’Ufficio AI del Cantone Ticino è stata (a ragione) sollevata.

                                2.5   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Nella presente fattispecie le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI del Cantone Ticino, il quale sulla base degli atti all’incarto avrebbe dovuto ravvisare d’ufficio (Müller, op. cit., p. 134 n. 747) già nel corso della procedura amministrativa la sua incompetenza e trasmettere l’incarto al competente Ufficio AI senza quindi emettere la qui querelata decisione.

                                         All’assicurato, patrocinato in causa, si giustifica l’assegnazione di ripetibili parziali. Occorre infatti tenere conto del fatto che, pur avendo egli postulato a torto il rinvio degli atti all’Ufficio AI del Cantone Ticino, l’inoltro del presente gravame ha permes-so di ravvisare giudizialmente la non competenza di quest’ulti-mo e di annullare – anche se non per i motivi addotti nel ricorso – il provvedimento da esso emanato in evidente contrasto con i disposti di legge e d’ordinanza applicabili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                        §    La decisione del 12 giugno 2019 dell’Ufficio AI del Cantone Ticino è annullata.

                                        §§  Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI del Canton __________, conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI del Cantone Ticino che rifonderà al ricorrente fr. 500 (IVA compresa) per ripetibili parziali.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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