Raccomandata
Incarto n. 32.2019.140 32.2019.141 BS/sc
Lugano 29 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sui ricorsi del 5 agosto e 6 agosto 2019 di
1. RI 1 (inc. 32.2019.140) 1 rappr. da: RA 1 2. RI 2 (inc. 32.2019.141) rappr. da: RA 2
contro
le decisioni del 1° luglio 2019, 5 luglio 2019 e 22 luglio 2019 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l’invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, nell’aprile 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni ed è stato posto al beneficio di una prima formazione professionale, iniziata nel settembre 2004, volta ad ottenere l’attestato federale di capacità (AFC) quale __________, poi interrotta. A seguito di un accertamento professionale presso il CPS (Centro professionale e sociale) di __________ egli ha iniziato una formazione empirica quale addetto d’autorimessa di veicoli leggeri, conseguendo nell’agosto 2009 il relativo AFC (doc. 67, 79, 94, 111,114 inc. AI).
1.2. Considerando RI 1, a causa del rimarchevole ritardo mentale accusato, nella casistica di “assicurati senza formazione professionale” ai sensi dell’art. 26 cpv.1 OAI, con decisioni del 24 luglio 2012, debitamente preavvisate, l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° settembre 2009 e di ¾ di rendita dal 1° settembre 2011 (doc. 126 inc. AI).
1.3. Accertato nell’ambito della revisione della rendita lo stato di ritardo mentale dell’assicurato (cfr. esami psicologici del 19 aprile 2015 in doc. 147 e la valutazione 29 maggio 2015 dello psichiatra SMR, dr. __________, in doc. 148 inc. AI), preso atto che l’assicurato fungeva da prestanome a titolo gratuito per un terzo (__________) nell’ambito di un’attività di immatricolazione di autovetture usate ed acquistate in Ticino (cfr. decreto di abbandono del __________ del Ministero pubblico nel procedimento a carico dell’assicurato per titolo d’infrazione alla LAI; doc. 1 inc. LFA), con comunicazione 9 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha confermato il diritto a ¾ di rendita (doc. 150 inc. AI).
1.4. Con decisione del 15 novembre 2016, preceduta dal progetto di decisione, l’Ufficio AI ha statuito la non entrata in materia sulla domanda di aumento del grado d’invalidità (doc. 154 inc. AI).
1.5. Nel febbraio 2019 è stata avviata d’ufficio la seconda revisione della rendita (doc. 160 inc. AI). In quel contesto l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato di compilare il relativo formulario e di produrre copia delle tassazioni relative agli anni 2016 e 2017 (doc. 158 e 159 inc. AI). Nonostante i diversi richiami (doc. 161 - 164 inc. AI) e le diffide (doc. 165 e 166 inc. AI), l’assicurato non ha dato seguito a quanto richiesto.
Acquisita copia del conto individuale dell’assicurato, dal quale sono emersi redditi da attività indipendente per gli anni 2016 e 2017 (doc. 2 inc. LFA) mai dichiarati all’AI, dopo aver proceduto alla determinazione del grado d’invalidità, con decisione del 1° luglio 2019 (preavvisata il 13 maggio 2019) l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016 non risultando (più) da tale data un grado d’incapacità al guadagno pensionabile. Nella medesima decisione l’amministrazione ha chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute a far da tempo dal 1° gennaio 2016, precisando che il relativo ammontare verrà stabilito mediante una separata decisione. Nel contempo è stato tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso per quel che concerne l’interruzione del versamento della rendita.
Con decisione del 5 luglio 2019, quantificato l’indebito incasso, l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione di fr. 44'784.-- pari alle rendite versate dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2019.
1.6. Contro la decisione 1° luglio 2019, per il tramite dell’avv. RA 1 è tempestivamente insorto l’assicurato, postulando in via provvisionale la concessione dell’effetto sospensivo al suo ricorso sia per quanto concerne la soppressione retroattiva della rendita, sia in merito all’obbligo di restituzione. Rileva inoltre di aver inoltrato una domanda riesame delle notifiche di tassazione 2016 e 2017 all’Ufficio circondariale di tassazione di __________, motivo per cui chiede la sospensione della procedura sino alla relativa decisione da parte dell’autorità fiscale. Contestando nel merito l’effettivo conseguimento d’introiti da attività lucrativa, postula l’annullamento della decisione di soppressione della rendita e l’obbligo di restituzione delle rendite percepite dal 1° gennaio 2016 in poi.
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha in particolare rilevato di aver nel frattempo chiesto all’autorità fiscale delucidazioni in merito alle notifiche di tassazioni in questione e di trasmettere senza indugio al Tribunale, una volta giunta, la relativa risposta.
1.8. Soppressa la rendita AI di RI 1, con decisione 22 luglio 2019 l’Ufficio AI ha di conseguenza chiesto a RI 2, ex moglie dell’assicurato, la restituzione della rendita completiva per la loro figlia __________, erogata insieme alla rendita del padre ma versata alla madre. L’importo chiesto in restituzione ammonta a fr. 18'346.-- pari alle rendite completive versate dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2019.
1.9. Contro la summenzionata decisione di restituzione, RI 2, rappresentata dall’avv. RA 2, ha interposto ricorso, postulando l’effetto sospensivo dello stesso. In via principale chiede la sospensione della procedura in attesa dell’esito del ricorso del di lei ex marito contro le decisioni di soppressione della rendita e di restituzione e, in via subordinata, il condono di quanto richiesto in restituzione.
1.10. Con la risposta di causa l’Ufficio AI aderisce alla proposta di sospensione della procedura, rilevando inoltre come sia prematuro decidere sulla domanda di condono non essendo le decisioni di soppressione della rendita e di restituzione nei confronti dell’ex marito ancora cresciute in giudicato.
1.11. Con decreto 23 settembre 2019 il vicepresidente del TCA ha congiunte le due cause.
1.12. Con scritto 1° ottobre 2019 l’Ufficio AI ha prodotto la risposta dell’Ufficio di tassazione di __________, rimarcando:
" (…)
Alla luce delle informazioni recentemente rese dall’autorità fiscale, l’UAI ritiene che la situazione economica dell’assicurato sia la medesima di quella che ha condotto alla comunicazione di conferma del diritto a ¾ di rendita del 9 ottobre 2015 (doc. 150 incarto AI).
Per questa ragione, l’Ufficio AI postula l’annullamento della decisione di soppressione retroattiva del 1° luglio 2019. Quanto proposto implicherebbe altresì il ripristino del versamento della rendita principale e della rendita completiva dalla data della loro interruzione e l’annullamento delle decisioni di restituzione del 5 e del 22 luglio 2019.
Evidenziato che le decisioni oggetto del ricorso sono state emesse poiché RI 1 ha violato il proprio obbligo di collaborare, si chiede che codesto lodevole Tribunale non accolli all’UAI giusta l’art. 29 cpv. 3 Lptca tasse di giustizia o ripetibili.” (doc. X inc. 32.19.140)
1.13. Interpellate dal TCA in merito al succitato scritto, con lettera 8 ottobre 2019 l’ex moglie dall’assicurato, preso atto dell’annullamento della decisione di soppressione retroattiva della rendita e del conseguente ripristino della rendita per la figlia, sostiene:
" (...)
La richiesta dell’UAI tendente a ottenere l’esonero dal pagamento di tasse di giustizia o ripetibili non può in alcun caso trovare accoglimento nei confronti della signora RI 2, che, come già rilevato in corso di gravame, era del tutto ignara delle modalità con cui l’ex marito trattava le pratiche di tassazione e di AI che lo riguardavano e si è ritrovata, sua malgrado, a essere soggetto in buona fede di una decisione di restituzione.
Ella non può quindi essere incolpata di leggerezza o temerarietà, e alla stessa vanno dunque riconosciute congrue ripetibili oltre all’esonero dal pagamento di spese e tasse di giustizia.” (doc. XII)
1.14. Anche il legale dell’assicurato, con lettera 14 ottobre 2019, contesta l’assunto dell’Ufficio AI di non doversi accollare spese e ripetibili evidenziando:
" (…)
- il sottoscritto patrocinatore sottolinea come effettivamente il ricorrente abbia disatteso in tutto e per tutto un suo preciso obbligo, ovvero quello di collaborazione, al quale è pure stato richiamato;
- purtuttavia e con riferimento alla valutazione dello psichiatra Dr. med. __________ del 29 maggio 2019 secondo il quale il ricorrente presenta un QI del 50, sorge spontanea la riflessione a sapere se il signor RI 1 abbia o meno compreso questi precisi obblighi. La risposta non può essere che negativa, anche perchè egli si è reso conto che qualche cosa andava fatto solo allorquando più non ha ricevuto la rendita AI e solo dopo che la sua ex moglie gli ha detto di mostrare il tutto ad un avvocato.
D’altronde il qui ricorrente nemmeno si è opposto alla notifica di tassazione che ha condotto l’UAI a prendere la decisione poi contestata. Tanto è vero che il signor RI 1 ha in corso una richiesta di assistenza da parte di un curatore;
- l’UAI ha correttamente svolto il suo lavoro; ma alla luce delle evidenti carenze intellettuali del ricorrente si chiede a questo Tribunale di soprassedere dall’applicazione dell’art. 29 cpv. 3 Lptca e quindi assegnare delle ripetibili (con tasse, spese a carico dello Stato); poiché la procedura ricorsuale è comunque stata necessaria per ottenere una decisione alla legge.” (Doc. XIII)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso (con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016) la rendita all’assicurato (decisione del 1° luglio 2019) e chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito sia dall’assicurato stesso (decisione del 5 luglio 2019, da considerare anch’essa impugnata con il ricorso 5 agosto 2018; cfr. pag. 6 del gravame, cfr. supra consid. 1.6; cfr. risposta di causa pag. 3) che dalla di lui ex moglie (decisione 22 luglio 2019) per quanto concerne la rendita completiva per la loro figlia.
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Secondo l’art. 25 LPGA – applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAI –, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1).
La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2 a cui rinviano le STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2 e 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).
2.5. Nella presente fattispecie, a seguito delle delucidazioni richieste dall’amministrazione, con scritto 25 settembre 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione __________ ha confermato che i redditi da attività lucrativa tassati esposti nelle notifiche di tassazioni 2016 e 2017 di RI 1 sono frutto di una “valutazione d’ufficio relativa alle immatricolazioni di veicoli da parte dello stesso” (X/1).
In queste circostanze, con lo scritto 1° ottobre 2019 (cfr. consid. 1.12) l’amministrazione ha ritenuto che la situazione economica dell’assicurato sia la medesima di quella valutata nell’ambito della prima revisione della rendita conclusa con la conferma, mediante comunicazione del 9 ottobre 2015, dei tre quarti di rendita (cfr. consid. 1.3). Detto diversamente, l’attività indipendente valutata dall’autorità fiscale corrisponde in effetti alla funzione di prestanome svolta dall’assicurato a favore di __________ per l’immatricolazione di autovetture usate e comprate in Ticino (poi vendute in __________ da __________ stesso per suo conto) che l’autorità penale ha potuto accertare essere stata eseguita a titolo gratuito. In questo senso, al ricorso il legale dell’assicurato ha allegato la domanda di riesame delle notifiche di tassazioni 2016 e 2017 con le quali ha postulato lo stralcio dei redditi tassati in quanto non corrispondenti ad attività lucrative svolte. Il legale ha poi fatto riferimento al verbale 22 agosto 2014 relativo all’audizione dell’assicurato presso l’Ufficio dell’__________ in cui, fra l’altro, viene descritta la sua funzione di prestanome a titolo gratuito per __________ (doc. E).
Non trattandosi quindi di redditi risultanti da un’attività lucrativa, la soppressione della rendita, con la conseguente restituzione di prestazioni, non appaiono corretti.
In queste circostanze, in accoglimento dei ricorsi, come da proposta di giudizio dell’Ufficio AI, è ripristinato con effetto dal 1° gennaio 2016 il diritto a ¾ di rendita d’invalidità a favore di RI 1 come pure la rendita completiva per la figlia versata alla di lei madre, con versamento delle stesse a partire dal momento dell’avvenuta interruzione. La decisione 1° luglio 2019 è pertanto annullata. Annullati sono pure gli ordini di restituzione del 5 luglio 2019 e 22 luglio 2019.
2.6. L’art. 29 cpv. 1 Lptca (cfr. anche 61 lett. a LPGA) dispone che la procedura è di principio gratuita. L’art. 29 cpv. 2 Lptca (art. 69bis cpv. 1 LAI) prevede invece che la procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Lptca (cfr. anche 61 cpv. 1 lett. a LPGA) alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura;
Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
Non vi è per conto leggerezza o temerarietà se la parte sottopone a giudizio una sua posizione che manifestamente non appare abusiva. Questo è anche il caso in cui pendente causa il giudice convinca la parte della non correttezza della pretesa posta a giudizio, circostanza che poi spinge la stessa a comportarsi di conseguenza, nel senso di un ritiro di un ricorso o di una petizione. Per contro, la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente. La temerarietà è infine data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale oppure quando viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 128 V 324 consid. 1b; 124 V 288, 112 V 335);
Nel succitato scritto 1° ottobre 2019 l’Ufficio AI rileva che le decisioni in oggetto sono state emesse avendo RI 1 violato l’obbligo di collaborazione, motivo per cui chiede che, in applicazione dell’art. 29 cpv.3 Lptca, non vengano poste a carico dell’amministrazione tasse di giustizia e ripetibili.
In effetti, come visto (cfr. consid. 1.5), l’assicurato ha violato il suo obbligo di collaborare non avendo dato seguito, nonostante i numerosi solleciti, alla richiesta di compilare il relativo formulario di revisione della rendita e di produrre copia delle tassazioni relative agli anni 2016 e 2017. Tuttavia questo TCA concorda con il legale dell’assicurato nel ritenere come le evidenti carenze intellettuali del suo cliente, risultanti dalla perizia SMR del 2015 (doc. 148 inc. AI), siano state d’impedimento per comprendere l’importanza delle richieste di collaborazione da parte dell’Ufficio AI. Non solo, come si deduce dalla risposta dell’autorità fiscale, l’assicurato non ha compilato le dichiarazioni di tassazioni 2016 e 2017 ed il suo legale ha inoltrato un’istanza di revisione delle relative notifiche di tassazioni d’ufficio, adducendo quale motivazione, appunto, motivi di salute (doc. D). Inoltre, come sostenuto dal legale, è in corso una procedura di nomina di curatore. Per questi motivi l’art. 29 cpv. 3 Lptca non è applicabile.
L’art. 29 cpv. 3 Lptca non è parimenti applicabile all’ex moglie dell’assicurato la quale ha credibilmente sostenuto di essere del tutto ignara delle modalità di trattamento delle pratiche di tassazione e di AI.
Vista infine la particolarità della vertenza si prescinde dall’accollo di spese di procedura.
2.7. Ai ricorrenti, entrambi rappresentati da due diversi avvocati, vanno assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca) di fr. 1000.-- per ciascuno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso di RI 1 è accolto.
§ Le decisioni 1° luglio e 5 luglio 2019 sono annullate.
§§ A RI 1 è ripristinato il diritto a ¾ di rendita con effetto dal 1° gennaio 2016.
2. Il ricorso di RI 2 è accolto.
§ La decisione 22 luglio 2019 è annullata.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. L’Ufficio AI dovrà versare a ciascun ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni