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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2020 32.2019.124

2 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,546 mots·~38 min·5

Résumé

Richiesta di un assegno per grandi invalidi. Domanda respinta perché l'assicurato non necessita di un aiuto regolare e può ricorrere all'aiuto di terzi. Dal peggioramento non é trascorso l'anno d'attesa. Trasmissione atti all'Ufficio AI affinché si pronunci sulla nuova richiesta

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.124   FS

Lugano 2 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 27 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1959, è stato messo al beneficio di una mezza rendita di invalidità (grado AI 52%) dal 1° aprile 2006 (doc. AI 51/216-217 decisione del 13 dicembre 2007 con le motivazioni sub doc. AI 47/207-211 e doc AI 85/389-390, 86/391-393 e 87/394-396 decisioni dell’11 febbraio e dell’11 marzo 2010 con le motivazioni sub doc. AI 84/386-388) a causa di una sindrome dell’apnea da sonno di tipo ostruttivo di grado elevato, di una sindrome da attacchi di panico e di una sindrome mista ansioso-depressiva (cfr. la perizia pluridisciplinare 30 ottobre 2009 del SAM sub doc. AI 74/289-369 e il rapporto medico SMR del 17 novembre 2009 sub doc. AI 77/374-376).

                                         Nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio nell’agosto 2011 (doc. AI 91/400-401), visto il peggioramento dello stato di salute – nel rapporto finale SMR del 2 maggio 2012 (doc. AI 106/463-465), poste le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) Insufficienza renale cronica avanzata (stadio 5) in peggioramento dal 2011 con creat. attorno 397 umol/L e urea 22mml/L in paziente con policitosi famigliare nota; nefrolitiasi dopo 3x ESWL; ipertensione arteriosa; diabete mellito insulinico; Sindrome delle apnee notturne in C-PAP (…)” (doc. AI 106/463), il dr. __________ ha confermato un’inabilità lavorativa totale dal gennaio 2011 con prognosi sfavorevole sul medio periodo visto l’inizio dell’emodialisi nei prossimi mesi –, il diritto è stato aumentato ad una rendita intera dal 1. agosto 2011 (doc. AI 117/487-489 decisione del 22 ottobre 2012 con le motivazioni sub doc. AI 113/480-482). Il diritto alla rendita intera è stato confermato con comunicazione del 4 agosto 2014 (doc. AI 127/516-517) dopo la revisione d'ufficio intrapresa nel giugno 2014 (doc. AI 121/493).

                               1.2.   In data 10 agosto 2018 l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda tendente al riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi (di seguito AGI), indicando la necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dei seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi e cura del corpo dal 2014, di una sorveglianza personale non sempre dal 2014 e di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana senza indicare da quando (doc. AI 137/528-535).

                                         In sede amministrativa l’Ufficio AI – vista l’annotazione del 24 settembre 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 141/547) e sulla base del rapporto 28 marzo 2019 dell’assistente sociale __________ che ha eseguito l’inchiesta domiciliare (doc. AI 142/548-553) – con “Progetto di decisione” 29 marzo 2019 ha preavvisato il rifiuto della prestazione in quanto l’assicurato attualmente non necessita dell’aiuto regolare e continuo di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e nemmeno necessita di una sorveglianza personale (doc. AI 143/554-558).

                                         A seguito delle osservazioni 14 maggio 2019, presentate tramite la __________ (doc. AI 149/573-577 con allegata la “Lettera d’uscita provvisoria” del 9 aprile 2019 dell’Ospedale __________ di __________, __________ sub doc. AI 148/563-572), l’amministrazione ha nuovamente sottoposto il caso all’assistente sociale che ha preso posizione il 20 maggio 2019 (doc. AI 151/579). Tenendo conto di tale valutazione, con decisione del 27 maggio 2019 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 153/581-586).

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurato, personalmente, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un AGI sostenendo che “(…) ho veramente bisogno di aiuti quotidiani le mie mani e gambe mi abbandonano a causa di questa neuropatia galoppante e progressiva. (…)” (I).

                                         Sostiene, riguardo al sostegno della convivente, che “(…) 1 la signora in questione è da 4 anni che combatte con 4 tumori maligni più polmoniti croniche e devastanti difatti in 3 mesi ha perso 17 kili di peso. 2 la signora ha 75 anni. 3 Noi in comunione dividevamo solo l’affitto. 4 Chiaro che un’igiene e decoro personale ci siamo aiutati per non cadere in degrado. 5 Sono 3 mesi che viviamo separati. (…)” (I) e pregato l’amministrazione “(…) di non confondere il mio spirito positivo alla mia tragedia che sto vivendo con le mie malattie. (…)” (I).

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso adducendo come “(…) nell'evenienza concreta, l'assicurato ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Pertanto, in assenza di prove atte ad inficiare la valutazione dell'operatore sociale __________, la stessa deve essere considerata valida base di giudizio. Egli ha infatti rilevato che l'aiuto di cui necessita l'assicurato non risulta regolare e notevole bensì unicamente saltuario. Si rimanda in proposito all'esaustivo rapporto relativo all'inchiesta svolta al domicilio dell'assicurato in data 25.03.2019. (…)” (IV, pag. 2).

                               1.5.   Il 14 agosto 2019 il ricorrente ha consegnato alla cancelleria del TCA la “RICHIESTA ASSEGNO GRANDE INVALIDO” del 13 agosto 2019 con la quale la dr.ssa __________, FMH in Medicina interna e generale-Medicina di famiglia, elencate le diagnosi e allegata la “Lettera d’uscita provvisoria” dell’11 giugno 2019 dell’Ospedale __________ di __________, __________ (VI/1), si è così espressa: “(…) Le illustro il quadro clinico altamente preoccupante ed in peggioramento grave delle condizioni già precarie di salute del Signor RI 1 mio paziente. Mi auguro che sia ovvio che la mia richiesta e la richiesta del Signor RI 1 di usufruire di un ASSEGNO GRANDI INVALIDI abbia fondate motivazioni e venga accettata. (…)” (VI).

                               1.6.   Prendendo posizione in merito alla nuova documentazione prodotta – sulla base dell’annotazione 19 agosto 2019 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) alla luce dell'aggiornata lista di diagnosi fornita dalla Dr.ssa med. __________, da cui emerge un aggravamento clinico della nota polineuropatia sensitivo-motoria demielinizzante degli arti inferiori, una nuova neuropatia sensitivo-motoria del nervo ulnare, bilateralmente, aggravata da degenerazione assonale, nonché uno scompenso glicemico cronico, una grossa ulcera plantare nel contesto di una gravissima neuropatia ostruttiva degli arti sia superiori che inferiori, non si può che confermare il peggioramento sostenuto. Del resto, anche l'assistente sociale __________ aveva, cautelativamente e correttamente riconosciuto che si trattava di una situazione limite con possibilità di peggioramento repentino, meritevole di nuova inchiesta. Tuttavia, proprio per la concomitanza di plurime patologie a carattere cronico-degenerativo, almeno tre delle quali in stadio avanzato (insufficienza renale, arteriopatia obliteranti degli arti e polineuropatia periferica), ritengo non necessaria un'ulteriore inchiesta e confermo le necessità indicate nel formulario di richiesta AGI a partire, però da giugno 2019. (…)” (VIII/1) –, con osservazioni del 21 agosto 2019 (VIII) l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso in quanto “(…) tale peggioramento è stato fatto risalire al giugno 2019, ossia in epoca successiva alla decisione impugnata, la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice. (…)” (VIII, pag. 2).

                               1.7.   La dr.ssa __________, con scritto del 13 marzo 2020 “RICHIESTA URGENTE ASSEGNO GRANDE INVALIDO” – elencate le stesse diagnosi di cui al succitato precedente scritto del 13 agosto 2019 e indicato che l’ultima lettera dell’Ospedale __________ di __________, è da richiedere –, ha comunicato al TCA che: “(…) Le illustro nuovamente il quadro clinico altamente preoccupante dato ancora un ulteriore peggioramento iperacuto con ulteriore osteomielite settica in data 10 marzo 2020 necessitante un ulteriore amputazione piede destro, in peggioramento grave delle condizioni già precarie di salute del Signor RI 1 mio paziente. Mi auguro che sia ovvio che la mia richiesta e la richiesta del Signor RI 1 di usufruire di un ASSEGNO GRANDI INVALIDI abbia fondate motivazioni e venga accettata. (…)” (X).

                               1.8.   L’Ufficio AI, prendendo posizione in merito al succitato scritto 13 marzo 2020 della dr.ssa __________, con osservazioni del 6 maggio 2020 (XII, trasmesso per conoscenza all’insorgente; XIII) ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso ribadendo che “(…) con riferimento a quanto in oggetto, osservato che il medico curante notifica un ulteriore peggioramento dello stato di salute dell’assicurato intercorso nel mese di marzo 2020, si rimanda a quanto indicato nelle nostre osservazioni del 21.08.2019. Il rapporto in questione verrà quindi debitamente considerato per la determinazione del diritto all'assegno grandi invalidi a partire dal giugno 2019. (…)” (XII, pag. 2).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad un assegno per grandi invalidi.

                               2.2.   Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

                                         La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

                                         Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° gennaio 2018):

                                         - vestirsi/svestirsi

                                         alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         - mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

                                         - andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

                                         Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

                               2.3.   L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

                                         La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

                                         Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

                                         L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

                                         Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

                                         Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

                                         a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

                                         b.   necessita di una sorveglianza personale permanente;

                                         c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

                                         d.   a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

                                         e.   è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

                                         A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a.    non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.    non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.    rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

                                         Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

                                         Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

                                         Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

                                         Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il Tribunale federale (TF) ha precisato che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

                                         Alla questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1 – ossia se il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la quale ha concluso che la nascita del diritto ad un assegno per grandi invalidi presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…) Nach dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…)” (DTF 144 V 361, consid.6.2.9, pag. 367).

                                         Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

                               2.4.   Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro, mediante l'esecuzione di sopralluoghi.

                                         Secondo la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

                               2.5.   Va infine ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le Circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 144 V 361, consid. 6.2.8 pagg. 366-367; 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4; 133 V 257 consid. 3.2; 131 V 45 consid. 2.3; 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1; 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

                               2.6.   Nella fattispecie concreta, come accennato (cfr. consid. 1.1), l’assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2006 poi aumentata ad una rendita intera dal 1. agosto 2011.

                                         Nella domanda volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi del 10 agosto 2018, l’interessato ha rilevato che dal 2014 necessita di aiuto di terzi per l’espletamento dei seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi e cura del corpo, di una sorveglianza personale non sempre e di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana senza indicare da quando (cfr. consid. 1.2). Circa il danno alla salute l’assicurato ha specificato che dal 2014 “(…) faccio fatica a fare la doccia; allacciare vestiti; camminare (…)” (doc. AI 137/529, punto 3.1).

                                         Il dr. __________, medico capoclinica presso il servizio di nefrologia e emodialisi dell’Ospedale __________ di __________, nell’“Allegato al modulo di richiesta per un assegno per grandi invalidi” (doc. AI 140/545-546) del 12 settembre 2018 ha confermato che le indicazioni sulla grande invalidità presentate dall'assicurato, affetto da “(…) insufficienza renale cronica dialisi richiedente, linfoma follicolare, diabete mellito, arteriopatia ostruttiva, cardiopatia ischemica (…)” (doc. AI 140/546, punto 2), corrispondevano alle sue constatazioni, che lo stato di salute non poteva essere migliorato con provvedimenti sanitari e che la grande invalidità non poteva essere diminuita impiegando mezzi ausiliari adeguati. Infine, la prognosi era suscettibile di peggioramento.

                                         Alla luce di questo referto, nell’annotazione del 24 settembre 2018, il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…) Sulla base della scarna elencazione delle patologie di cui l'assicurato risulta affetto, sia pure in parte già note, non è possibile esprimersi correttamente sugli aspetti relativi all'autonomia. Chiedo, pertanto, cortesemente di espletare un'inchiesta a domicilio. (…)” (doc. AI 141/547).

                                         In data 25 marzo 2019 è stata quindi esperita l’inchiesta domiciliare a cura dell’assistente sociale __________ che, nel rapporto del 28 marzo 2019 (doc. AI 142/548-553), ha annotato:

" (…)

1.        Indicazioni generali

1.1      Primo accertamento: SI

1.2      Revisione di grado: -.-

2.        Luogo di soggiorno della persona assicurata

2.1      La persona assicurata vive in un luogo diverso da un istituto (ad. es. da sola, presso i genitori, insieme al coniuge o al compagno/alla compagna, oppure presso terzi)?

L'assicurato vive al proprio domicilio in __________ a __________. Gli ultimi anni ha convissuto con la sua ex moglie. Dichiara che alla fine di marzo dovrà cambiare abitazione, non sapendo però attualmente dove andrà ad abitare, anche se riferisce di voler rimanere nel luganese. Nel nuovo appartamento andrà ad abitare da solo, per questioni personali e familiari.

2.2      La persona assicurata soggiorna continuamente (o per la maggior parte del tempo) presso un istituto al fine di ricevere cure e/o assistenza (escluse le cure mediche)?

No.

2.3      La persona assicurata vive in una comunità di alloggio in parte finanziata dall'Al? (specificare la durata del soggiorno)

No.

2.4      La persona assicurata si trova in un internato per provvedimenti d'integrazione Al? (specificare la durata del soggiorno)

No.

2.5      La persona assicurata è ricoverata in ospedale per cure mediche? (specificare la durata del soggiorno)

Si. L'assicurato è attualmente degente presso l'ospedale __________ dal 20 marzo 2019, indicativamente, come da lui stesso dichiarato, per almeno una settimana ulteriore. Il ricovero si è reso necessario a causa di dolori generalizzati alle braccia e alle gambe oltre ad uno stato confusionale. Afferma di aver avuto negli ultimi due anni parecchi brevi ricoveri, ma non è stato in grado di indicare le date.

3.        Informazioni sulla grande invalidità

Incontro l'assicurato presso l'ospedale __________ di __________ e svolgo il colloquio con lo stesso.

Il signor RI 1 ha avuto un arresto cardiaco nel 2014. Dopo un lungo momento di convalescenza e recupero delle principali funzioni, la situazione si è stabilizzata per un periodo, aggravandosi però a far corso dall'inizio del 2018 e portando l'assicurato a vivere una situazione attuale di salute molto precaria.

Egli lamenta, in effetti, frequenti e importanti dolori alle braccia e alle gambe; perdita di equilibrio, deambulazione difficoltosa, cedimenti alle gambe, si muove unicamente grazie all'utilizzo di stampelle; alcuni giorni non riesce più nemmeno a muoversi. Riferisce di aver perso la sensibilità al tatto, producendogli limitazioni nella manipolazione di oggetti e motricità fine ridotta.

Si sottopone regolarmente a dialisi, per insufficienza renale, da tre a quattro volte la settimana. Soffre inoltre di plurimi tumori, due ai linfonodi (linfomi follicolari), uno all'inguine (entrambi attualmente non trattati) e un tumore alla prostata, molto attivo e in cura.

Soffre infine di diabete e diverticolite all'intestino.

La somma di queste patologie gli crea un'astenia continua. Il signor RI 1 dichiara di essere "sempre stanco morto" e di dormire poco e male, con frequenti e dolorosi risvegli.

3.1.1   Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi

Il signor RI 1 afferma di riuscire a indossare e togliersi i vestiti seppur con fatica, impiegandoci più tempo. Necessita di aiuto per allacciarsi i bottoni o chiudere le cerniere e allacciarsi le scarpe, pur affermando di indossare perlopiù abiti comodi che non implicano questi gesti. Non porta le calze da sempre.

Riconosce e si prepara gli indumenti.

Afferma, quale costante della propria vita e dopo il peggioramento dello stato di salute, di arrangiarsi come può, beneficiando dell'aiuto della ex moglie, fino a quando andrà ad abitare da solo. Conseguentemente a ciò, dovrà valutare come riuscire ad espletare gli atti senza l'aiuto di nessuno.

L'assicurato è ancora globalmente autonomo nel compimento dell’atto. Gli aiuti sono saltuari. Secondo il marginale 8025 CIGI l’aiuto "è considerato regolare se l’assicurato lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente". L'assicurato è inoltre tenuto a ridurre il danno, indossando indumenti comodi (scarpe con velcro, indumenti senza bottoni) o dotarsi di ulteriori mezzi ausiliari (allaccia bottoni), come del resto dichiara di fare.

L'atto non viene pertanto al momento riconosciuto.

3.1.2   Alzarsi, sedersi e coricarsi

Il signor RI 1 dichiara di riuscire, solitamente, a compiere gli atti qui considerati. Vi sono però dei giorni in cui lo stato di salute lo costringe a ridurre o eliminare i movimenti, creandogli difficoltà e bisogno di aiuto. Come in precedenza, dal momento in cui andrà ad abitare da solo, riferisce di dover valutare come poter riuscire a compiere questi atti nei momenti di particolare difficoltà.

L'assicurato è ancora globalmente autonomo nel compimento dell’atto. Gli aiuti sono saltuari. Secondo il marginale 8025 CIGI l’aiuto "è considerato regolare se l’assicurato lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente".

L'atto non può venire pertanto al momento riconosciuto.

3.1.3   Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in purea o per sonda, escluse le diete)

Il signor RI 1 dichiara di alimentarsi autonomamente pur con alcune difficoltà nell'uso delle posate, in particolare nel taglio di alimenti di una certa consistenza. Mangia con maggior lentezza, facendosi aiutare dalla ex moglie, quando proprio la sua manualità è compromessa, non necessitando ogni modo di farsi imboccare. Afferma che in futuro dovrà trovare soluzioni alternative, non escludendo l'acquisto di posate ergonomiche come discusso in sede di colloquio.

L'atto non viene attualmente conteggiato.

In riferimento a quanto dichiarato, l’assicurato mantiene una discreta autonomia, affermando inoltre di voler dotarsi di mezzi ausiliari. L'aiuto di terzi per il taglio di alimenti duri non dà diritto al riconoscimento dell’atto (cf. marginale 8018 CIGI).

3.1.4   Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)

Il signor RI 1 si definisce tendenzialmente pigro e afferma di aver bisogno, ogni tanto, di qualcuno che lo stimoli nell'espletamento dell'atto di lavarsi. Concretamente però, afferma di riuscire a svolgere la toilette quotidiana, la doccia, pur con notevoli difficoltà, impiegandoci più tempo e avendo bisogno di qualcuno che assicuri, tramite sorveglianza discreta, che non si faccia male. Autonomo per barba e capelli, necessita di aiuto per il taglio delle unghie. Si reca dal podologo regolarmente. Conclude dicendo che in futuro dovrà valutare come fare, soprattutto visti i rischi di caduta che potrebbero insorgere.

In considerazione delle dichiarazioni raccolte, l’atto non viene al momento conteggiato. L'aiuto saltuario, soprattutto indiretto e legato alla sorveglianza, né il taglio delle unghie permettono di riconoscere l’atto.

3.1.5   Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene personale / controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)

Il signor RI 1 afferma di essere ancora autonomo negli atti qui considerati. Porta un pannolone contenitivo, soprattutto per evitare di sporcarsi gli indumenti e a seguito di problemi di incontinenza. Finora ha beneficiato dell'aiuto, saltuario, della ex moglie per poterselo mettere ma riferisce che, con più tempo e maggior fatica dovrà, per forza, arrangiarsi da solo.

Sulla base delle dichiarazioni effettuate, l’atto al momento non va riconosciuto. Secondo il marginale 8013 CIGI "il compimento difficoltoso o rallentato non giustifica per principio la grande invalidità".

3.1.6   Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti sociali

Il signor RI 1 dichiara di riuscire a spostarsi ancora in autonomia, pur utilizzando le stampelle, ad eccezione di alcuni giorni in cui la deambulazione, sempre difficoltosa e rallentata, gli diviene impossibile a causa dei dolori riferiti all'inizio del colloquio.

Fuori casa guida ancora una piccola automobile che gli consente gli spostamenti necessari e il mantenimento di contatti sociali. Afferma che, qualora non potesse più guidare, la situazione diverrebbe insostenibile e dovrebbe gioco forza, necessitare dell'aiuto di terzi.

Per l’autonomia riferita, l’atto non viene, al momento, conteggiato.

3.1.7   A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es. ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i contatti sociali

No.

3.2      La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa, presenza regolare di una terza persona per evitare l'isolamento permanente)

No.

Il signor RI 1 dichiara in sede di colloquio di essere stato in grado di gestire la propria economia domestica, in solido con la propria ex moglie con la quale ha convissuto durante gli scorsi anni. Afferma di "sbrogliarsela" in cucina, riconoscendosi al contempo una limitata capacità operativa nelle pulizie e altre faccende, compiti eseguiti perlopiù dalla donna. Riferisce di essere in grado di gestirsi a livello burocratico, di uscire e intrattenere contatti o di recarsi in luoghi diversi per necessità o piacere. È in grado di gestire e organizzare la propria giornata.

Non è in grado di prevedere come sarà il futuro né di quali eventuali aiuti necessiterà, affermando al contempo che dovrà cercare di cavarsela da solo, vista la nuova situazione che si appresta a dover vivere.

3.3      La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di trattamenti?

Il signor RI 1 assume una importante terapia farmacologica. Riferisce di riuscire ancora a prendere la stessa in autonomia, come pure riesce a gestire la problematica diabetica tramite insulina. Si sottopone regolarmente a dialisi presso l'ospedale civico, in ragione di tre o quattro volte la settimana, recandosi personalmente al nosocomio. Allo stato attuale dichiara infine di essere in cura per il tumore alla prostata, mentre la chemio- e la radioterapia per gli altri tumori sono sospese in attesa di ulteriore valutazione.

3.4      La persona assicurata necessita di una sorveglianza personale?

No.

3.5      La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?

Stampelle.

3.6      L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità?

No.

4.        Proposta di decisione

La persona assicurata è autonoma nel compimento degli atti ordinari della vita.

La situazione descritta è tale dal mese di gennaio 2018.

Non necessita di una sorveglianza personale continua.

Necessita di cure permanenti ma non particolarmente impegnative.

Non necessita di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

La domanda di AGI è stata presentata nel mese di agosto 2018.

L'assicurato non ha diritto a nessun assegno per grandi invalidi.

Trattasi di una situazione limite il cui decorso potrebbe rapidamente modificarsi quanto peggiorare. Vista la futura nuova condizione abitativa dell'assicurato, in caso di domanda ulteriore, si renderà necessaria una nuova inchiesta.

(…)" (doc. AI 142/549-553)

                                         Con “Progetto di decisione” del 29 marzo 2019 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto del diritto all’AGI (doc. AI 143/554-558).

                                         Le osservazioni formulate tramite la __________ il 14 maggio 2019 (doc. AI 149/573-577) – nelle quali si concludeva che “(…) il signor RI 1 si presenta come una persona volenterosa e positiva, che nonostante lo stato di salute cagionevole si impegna per essere autonomo. Tuttavia, emerge un quadro clinico allarmante e la prognosi fatta dal dr. __________ già nel rapporto del 12.09.2018, è suscettibile di ulteriore peggioramento. Nonostante l'impegno da parte dell'assicurato a "ridurre il danno alla salute", purtroppo il signor RI 1 non può essere considerato indipendente per l'esecuzione di tutti degli [ndr. recte: gli] atti quotidiani della vita. Ricordiamo inoltre, che a causa dei molteplici ricoveri, l'inchiesta a domicilio espletata dal vostro ufficio è avvenuta durante uno dei suoi ricoveri in nosocomio. Alla luce di quanto esposto, si chiede all'Ufficio dell'assicurazione invalidità di voler rivalutare la situazione del signor RI 1 considerando che necessita dell'aiuto regolare e quotidiano di terzi per quattro atti quotidiani, a partire dal mese marzo 2017. (…)” (doc. AI 149/574-575) – sono state sottoposte all'assistente sociale che il 20 maggio 2019 si è così espresso: “(…) 1. In occasione del colloquio, il signor RI 1 ha più volte indicato come gli aiuti di cui beneficiava fossero saltuari e quindi non regolari. In riferimento al marginale 8025 CIGI per cui "l’aiuto è considerato regolare se l’assicurato lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente", gli atti non potevano essere riconosciuti. 2. In riferimento all'obbligo di ridurre il danno, il signor RI 1 ha agito correttamente, adottando "misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia". Inoltre "occorre considerare in particolare l’aiuto prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe aspettare se l’assicurato non avesse alcun danno alla salute" (CIGI, marginale 8085). L'aiuto, peraltro saltuario, fornito dalla convivente è da ritenersi pertanto esigibile e atto a ridurre il danno dell'assicurato. 3. Il signor RI 1 vive solo dal mese di aprile 2019. Non vengono menzionati né la natura degli aiuti prestati né eventuali terze persone che intervengono nella presa a carico dell'assicurato. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si mantiene la presa di posizione avvenuta in sede di inchiesta. (…)” (doc. AI 151/579).

                                         Con la decisione del 27 maggio 2019 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto dell’AGI (doc. AI 153/581-586).

                                         A seguito del ricorso qui in oggetto, l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione consegnata alla cancelleria del TCA il 14 agosto 2019 (cfr. consid. 1.5) al medico SMR dr. __________ che nell’annotazione del 19 agosto 2019 si è così espresso:

" (…) Per una corretta valutazione medico-teorica del caso, occorre innanzitutto tenere presente che siamo davanti ad un paziente gravemente polimorbido le cui molteplici patologie presentano, tutte, un decorso progressivo ed una prognosi sfavorevole senza una prevedibilità misurabile nel tempo.

In secondo luogo, si fa osservare che in occasione del mandato per SMR del 17.09.2018 non era stata prodotta agli atti la lista completa delle numerose e nuove condizioni invalidanti che affliggono l'assicurato, ragione per cui ritenevo necessaria un'inchiesta a domicilio.

Fino al RAF SMR del 17.11.2009, la lista di diagnosi dell'assicurato non giustificava una perdita d'autonomia tale da essere riconosciuta dal punto di vista medico-teorico. Stesso dicasi per il rapporto medico specialistico del 15.11.2011 (0001 - GED), dove, peraltro, non comparivano i tumori linfonodale e prostatico e nemmeno il trattamento emodialitico regolare.

Nel RAF SMR del 02.05.2012 emergeva il peggioramento dell'lRC allo stadio 5 in paziente con rene policistico, condizione, questa, a carattere ereditario (mutazione genetica familiare autosomica dominante del gene PKD1 sul cromosoma 16 che codifica per la policistina 1, o PKD2 sul cromosoma 4 che codifica per la policistina 2 con un'incidenza di 1/1000).

La necessità di trattamento emodialitico regolare era testimoniata dall’intervento di fistola artero-venosa da emodialisi distale all'avambraccio sinistro eseguito in data 01.02.2013 e dal successivo intervento di fistola di Cimino a sinistra il 22.05.2013. Da quell'epoca l'assicurato si sottopone ad emodialisi tre volte la settimana.

Ora, alla luce dell'aggiornata lista di diagnosi fornita dalla Dr.ssa med. M__________, da cui emerge un aggravamento clinico della nota polineuropatia sensitivo-motoria demielinizzante degli arti inferiori, una nuova neuropatia sensitivo-motoria del nervo ulnare, bilateralmente, aggravata da degenerazione assonale, nonché uno scompenso glicemico cronico, una grossa ulcera plantare nel contesto di una gravissima neuropatia ostruttiva degli arti sia superiori che inferiori, non si può che confermare il peggioramento sostenuto. Del resto, anche l'assistente sociale __________ aveva, cautelativamente e correttamente riconosciuto che si trattava di una situazione limite con possibilità di peggioramento repentino, meritevole di nuova inchiesta. Tuttavia, proprio per la concomitanza di plurime patologie a carattere cronico-degenerativo, almeno tre delle quali in stadio avanzato (insufficienza renale, arteriopatia obliteranti degli arti e polineuropatia periferica), ritengo non necessaria un'ulteriore inchiesta e confermo le necessità indicate nel formulario di richiesta AGI a partire, però da giugno 2019. (…)" (VIII/1)

                               2.7.   Va qui ancora rammentato che per quanto concerne la nozione di aiuto di terzi, secondo il N. 8025 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI; valida dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2018), l'aiuto è considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Ciò accade per esempio se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

                                         Per il N. 8026 della CIGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico; – non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

                                         Inoltre, per il N. 8085 CIGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati (DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010).

                               2.8.   Per potere determinarsi sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati. Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso, ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone poi i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR 2019 IV Nr. 79 consid. 2b).

                                         Da un attento esame degli atti questo Tribunale ritiene che – viste le risultanze dell’inchiesta domiciliare di cui al rapporto del 28 marzo 2019 (doc. AI 142/548-553 riprodotto al consid. 2.6 non validamente contestato) e considerato come l’insorgente nemmeno ha contestato quanto addotto dall'assistente sociale nell’annotazione del 20 maggio 2019 (doc. AI 151/579 riprodotto al consid. 2.6), in particolare laddove ha ribadito che “(…) in occasione del colloquio, il signor RI 1 ha più volte indicato come gli aiuti di cui beneficiava fossero saltuari e quindi non regolari. (…)” (doc. AI 151/579) – a ragione, in corretta applicazione della legge, della CIGI e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2, 2.3, 2.5 e 2.7), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad un AGI.

                                         Ribadito ancora una volta che, viste le dichiarazioni rese durante l’inchiesta domiciliare del 25 marzo e di cui al relativo succitato rapporto del 28 marzo 2019, l’aiuto della ex moglie, all’epoca convivente, risultava essere saltuario – questo Tribunale rileva che (avuto riguardo ai motivi addotti; cfr. consid. 1.3) a torto l’insorgente pretende che non si possa considerare il sostegno della convivente.

                                         Al riguardo il Tribunale federale (TF), nella STF 9C_567/2019 del 23 dicembre 2019, premesso che la ex moglie che convive non può essere considerato un membro della famiglia ai sensi del codice civile, ha concluso che, il fatto di continuare a condividere l’appartamento nonostante il divorzio e che una comunione di vita sembra mantenuta, potrebbe giustificare che il suo aiuto venga preso in considerazione (“(…) Cette dernière n'est certes pas un membre de la famille, au sens du code civil suisse, dont on peut exiger qu'il participe à l'atténuation du dommage occasionné par l'atteinte à la santé (cf. p. ex. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2.2 cité par la juridiction cantonale). Cependant, le fait qu'elle continue à partager l'appartement du recourant en dépit de leur divorce et qu'une communauté de vie semble maintenue pourrait justifier que son aide soit prise en considération au même titre que celle d'un membre de la famille ou d'un concubin (à cet égard, cf. arrêts 8C_828/2011 du 27 juillet 2012 consid. 4.5; I 252/05 du 9 juin 2006 consid. 3). (…)” (STF 9C_567/2019 del 23 dicembre 2019, consid. 6.2)).

                                         In concreto, conformemente alla succitata giurisprudenza, è a giusta ragione che l’amministrazione ha considerato il saltuario aiuto reso dalla ex moglie convivente quale obbligo di ridurre il danno.

                                         Riguardo alle incognite legate al fatto “(…) che alla fine di marzo dovrà cambiare abitazione, non sapendo però attualmente dove andrà ad abitare, anche se riferisce di voler rimanere nel luganese. Nel nuovo appartamento andrà ad abitare da solo, per questioni personali e familiari. (…)” (doc. AI 142/549, punto 2.1), a ragione l’assistente sociale ha evidenziato come “(…) vista la futura nuova condizione abitativa dell'assicurato, in caso di domanda ulteriore, si renderà necessaria una nuova inchiesta. (…)” (doc. AI 142/553, punto 4).

                                         Stanti le suesposte risultanze questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dall’amministrazione con la risposta e meglio che “(…) nell'evenienza concreta, l'assicurato ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Pertanto, in assenza di prove atte ad inficiare la valutazione dell'operatore sociale __________, la stessa deve essere considerata valida base di giudizio. Egli ha infatti rilevato che l'aiuto di cui necessita l'assicurato non risulta regolare e notevole bensì unicamente saltuario. Si rimanda in proposito all'esaustivo rapporto relativo all'inchiesta svolta al domicilio dell'assicurato in data 25.03.2019. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dall'amministrazione, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. la; DTF 121 V 210 consid: 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Il contratto di mandato per un aiuto domiciliare allegato al ricorso è stato sottoscritto nel giugno 2019, pertanto posteriormente alla decisione impugnata. Si rammenta a tal proposito che per poter beneficiare di un assegno grandi invalidi, la grande invalidità almeno di grado esiguo dev'essere presente da un anno intero senza interruzioni (anno d'attesa). (…)” (IV, pagg. 2 e 3).

                                         Riguardo allo stato di salute, sempre nell’inchiesta domiciliare di cui al rapporto del 28 marzo 2019 (doc. AI 142/548-553 riprodotto al consid. 2.6), l’assistente sociale ha evidenziato come: “(…) Trattasi di una situazione limite il cui decorso potrebbe rapidamente modificarsi quanto peggiorare. (…)” (doc. AI 142/553).

                                         Dal canto suo il medico SMR dr. __________ – come accennato (cfr. consid. 1.6) e avuto riguardo alla nuova documentazione prodotta (cfr. consid. 1.5) –, nell’annotazione del 19 agosto 2019, ritenuto il peggioramento dello stato di salute indicato dalla dr.ssa __________, ha “(…) confermato le necessità indicate nel formulario di richiesta AGI a partire, però dal giugno 2019. (…)” (VIII/1).

                                         Tutto ciò non basta per poter giungere ad una conclusione diversa e meglio al riconoscimento del diritto ad un AGI come postulato dall’insorgente (cfr. consid. 1.3).

                                         Infatti, in ogni caso – tanto dal peggioramento dello stato di salute (che dagli atti di causa non è possibile ricondurre ad un momento antecedente l’inchiesta domiciliare del marzo 2019) quanto dal cambiamento di domicilio avvenuto nell’aprile 2019 (cfr. doc. AI 147/562) –, al momento della decisione impugnata (27 maggio 2019) non era comunque ancora trascorso l’anno di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Questo Tribunale rinvia qui alla succitata DTF 144 V 361 (cfr. consid.2.3) nella quale l’Alta Corte ha risposto positivamente al quesito volto a sapere se il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                               2.9.   Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va dunque confermata e gli atti trasmessi all’amministrazione affinché, vista la “RICHIESTA ASSEGNO GRANDE INVALIDO” del 13 agosto 2019 formulata tramite la dr.ssa __________ (VI), si pronunci sulla medesima.

                                         L’Ufficio AI – oltre a tenere debitamente conto del cambio di domicilio dall’aprile del 2019 e del “CONTRATTO DI MANDATO” sottoscritto nel giugno 2019 con la __________ (doc. A/2) – dovrà anche considerare l’ulteriore peggioramento dello stato di salute intercorso nel mese di marzo 2020 (cfr. consid. 1.7 e 1.8).

                             2.10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                           § Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.9.

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.124 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2020 32.2019.124 — Swissrulings