Raccomandata
Incarto n. 32.2019.115 cr
Lugano 25 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1969, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale e casalinga, in data 26 settembre 2002 ha presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “sindrome depressiva, in cura per la tempo-mandibolare, emicranie, cervicali e endometriosi” (doc. 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 27 aprile 2004, poi confermata con decisione su opposizione del 22 luglio 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni essendo il grado di invalidità del 36%.
1.2. In data 2 novembre 2007, l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “fibromialgia e depressione” (doc. 38/1-5).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 14 luglio 2009, preavvisata con progetto del 18 maggio 2009, ha nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni essendo il grado di invalidità insufficiente per l’attribuzione di una rendita di invalidità.
1.3. In data 24 agosto 2010, per il tramite del proprio medico curante, l’assicurata ha richiesto all’Ufficio AI una riapertura del caso, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute (doc. 84-1).
L’Ufficio AI, dopo avere in un primo momento deciso la non entrata in materia (con progetto di decisione del 31 agosto 2010, doc. 85), a seguito delle osservazioni presentate dall’assicurata ha stabilito l’entrata in materia (doc. 94-1).
Su richiesta dell’amministrazione, in data 17 novembre 2010, l’assicurata ha presentato quindi una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 104-1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una nuova perizia pluridisciplinare a cura del __________, l’Ufficio AI, con decisione del 9 febbraio 2012 (doc. 149-1), preavvisata con progetto del 23 settembre 2011 (doc. 135-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità (grado AI 41%) dal 1° maggio 2010, una mezza rendita (grado AI 50%) dal 1° agosto 2010, una rendita intera (grado AI del 100%) dal 1° novembre 2010, ovvero tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute, e una mezza rendita (grado AI 50%) dal 1° giugno 2011, ovvero tre mesi dopo il nuovo miglioramento dello stato di salute. Il versamento della rendita è stato fatto decorrere dal 1° febbraio 2011 (ex art. 29 LAI).
Con sentenza 32.2012.64 dell’8 agosto 2012 il TCA ha annullato la decisione, accolto il gravame e rinviato gli atti all’amministrazione “affinché metta in atto un approfondimento a livello pluridisciplinare – in particolare sottoponendo la documentazione medica prodotta dall’assicurata al vaglio dei medici del __________ – inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione globale di tutte le patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita” (doc. 211).
1.4. Esperita una nuova perizia __________ (doc. 244), l’Ufficio AI, con decisione del 10 settembre 2013 (doc. 260), preavvisata con il progetto di decisione del 26 giugno 2013 (doc. 250), ha confermato l’attribuzione di una mezza rendita (grado d’invalidità del 52%) dal 1° giugno 2011.
Tale decisione è stata confermata da questo Tribunale con sentenza 32.2013.171 del 7 agosto 2014, cresciuta incontestata in giudicato (doc. 277).
1.5. In data 17 novembre 2017 l’assicurata ha fatto valere un peggioramento delle proprie condizioni di salute (doc. 280).
Dopo un iniziale progetto di decisione di non entrata in materia (doc. 284), poi annullato (doc. 290), l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una nuova perizia pluridisciplinare affidata al __________, con progetto di decisione del 1° febbraio 2019, poi confermato con decisione del 9 maggio 2019, ha ritenuto intervenuto un miglioramento dello stato di salute, riducendo ad un quarto di rendita (grado AI del 46%) a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione la mezza rendita precedentemente attribuita all’interessata. Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. A).
1.6. Con tempestivo ricorso dell’11 giugno 2019 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, previo ripristino dell’effetto sospensivo, in via principale l’assegnazione di una rendita intera di invalidità e, in via subordinata, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché possa valutare nuovamente gli aspetti medici, tenendo conto delle motivate critiche sollevate dagli specialisti curanti nei confronti dei referti peritali dei medici del __________.
Il rappresentante legale dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurata ha contestato il pieno valore probante della valutazione eseguita dagli specialisti del __________, criticata tramite puntuali e diffuse obiezioni espresse dai curanti dell’interessata, in particolare dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________.
Il legale ha ritenuto che, a fronte della netta divergenza di opinione tra specialisti curanti e medici del __________ a proposito delle condizioni di salute dell’interessata (per i primi peggiorate, mentre a parere dei secondi sarebbero addirittura migliorate), l’amministrazione debba procedere ad una rivalutazione globale dello stato di salute dell’assicurata (doc. I).
1.7. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, dopo avere sottoposto ai medici del __________ l’intera documentazione medica prodotta dall’assicurata in sede ricorsuale per una presa di posizione (cfr. doc. VI/1), ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione peritale pluridisciplinare del __________ posta a fondamento della riduzione da mezza ad un quarto della rendita di invalidità spettante all’assicurata. L’Ufficio AI ha pure chiesto che venga respinta l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo (doc. VI).
1.8. In data 6 agosto 2019, il patrocinatore dell’assicurata ha nuovamente contestato la valutazione peritale del __________ posta a fondamento della decisione impugnata, trasmettendo una ulteriore presa di posizione da parte del dr. __________ (doc. VIII + I).
1.9. Con scritto del 12 agosto 2019, l’avv. RA 1 ha, inoltre, prodotto un ulteriore referto dello psichiatra curante dell’interessata, dr. __________, a conferma dell’imprescindibilità di una rivalutazione medica delle condizioni di salute dell’assicurata (doc. IX + J).
1.10. Con osservazioni del 20 settembre 2019, cui è stata allegata una nuova presa di posizione da parte del __________ (doc. XV/1), l’Ufficio AI, ritenuto che la documentazione medica trasmessa dall’assicurata non apporta nuovi elementi in grado di modificare la decisione impugnata, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XV).
1.11. In data 17 settembre 2019, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso un ulteriore referto medico (doc. XIII + K).
1.12. In data 4 ottobre 2019 il legale dell’assicurata ha contestato il parere (aggiuntivo) dei medici del __________, in quanto gli stessi non sono entrati nel merito delle considerazioni espresse dagli specialisti curanti (doc. XIX).
1.13. Con osservazioni del 3 ottobre 2019, l’Ufficio AI, rifacendosi ad una ulteriore presa di posizione del __________ riguardo al referto del dr. Klaue (doc. XX/1-2), ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (doc. XX).
1.14. Con osservazioni del 10 ottobre 2019, l’Ufficio AI ha ribadito che, sulla base delle concludenti valutazioni del __________, l’assicurata va considerata inabile complessivamente al 40% in attività adeguate al suo stato di salute (doc. XXIII).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc. XXIV), per conoscenza.
1.15. In data 18 ottobre 2019 il patrocinatore dell’assicurata ha criticato la presa di posizione dei medici del __________ riguardo al referto del dr. __________, in quanto a suo parere gli stessi avrebbero ancora una volta liquidato in maniera sbrigativa la documentazione medica prodotta da controparte (doc. XXV).
Tali considerazioni dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XXVI), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, ad un quarto di rendita la mezza rendita di invalidità fino a quel momento percepita dall’assicurata.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
2.4. Nel caso concreto, l’assicurata ha beneficiato di una mezza rendita di invalidità dal 1° giugno 2011, come stabilito dall’Ufficio AI con decisione del 10 settembre 2013, confermata da questo Tribunale con sentenza 32.2013.171 del 7 agosto 2014, cresciuta incontestata in giudicato.
Nella revisione d’ufficio intrapresa nel 2017, l’Ufficio AI, al fine di accertare quale sia stata l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata, l’ha sottoposto ad una nuova visita peritale pluridisciplinare a cura del __________.
Dal referto datato 20 dicembre 2018 risulta che il __________ ha fatto capo a quattro consultazioni specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei consulti gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente; 2. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con: nell’ambito della prima diagnosi, alterazioni degenerative cervicali tra C4 e C7 con osteocondrosi Modic I a livello C4-C5 e C6-C7, probabile spondiloartrite assiale associata a psoriasi; 3. Probabile spondiloartrite assiale associata a psoriasi: sacroileite bilaterale erosiva leggermente attiva (MRI 25.3.2013); 4. Cefalee croniche cervicocefaliche con possibile componente vasomotorica minore; 5. Malattia coronarica monovasale con coronarografia del 23.10.2017: primo ramo diagonale con stenosi del 50%-70% emodinamicamente e non significativa (FFR 0.94); stenosi inferiore al 50% della RCA; FRCV: possibile ITA, ex-tabagismo, sovrappeso corporeo, dislipidemia; 6. Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0); 7. Disturbo di personalità misto (ICD10-F61.0); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”.
Quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa i periti hanno invece indicato quelle di “1. Neuropatia deficitaria non algica del nervo safeno ds; 2. Neuropatia deficitaria non algica del nervo genitofemorale ds; 3. Melanoma maligno cutaneo della regione antero-interna della coscia ds, tipo SSM, con crescita verticale, indice di Breslow 1.1 mm, livello di Clark III, stadio pT2a pN0 sn 0/6 M0, stadio IB, prima diagnosi settembre 2009: resezione chirurgica in toto della lesione in data 1.9.2009; escissione pericicatriziale complementare, ricerca ed escissione dei linfonodi sentinella in data 13.10.2009; anamnesticamente all’ultimo controllo del maggio 2018: nessuna evidenza di recidiva neoplastica; 4. Stato dopo herpes zoster addominale ds in marzo 2011; 5. Anamnesticamente psoriasi volgare (nessuna lesione cutanea al momento della visita reumatologica); 6. Addominalgie ricorrenti su probabile IBS (DD: coliche biliari) con/su: ag fecale H. Pylori positivo in gennaio 2018 con triterapia eradicatoria in gennaio 2018 (ag negativo marzo 2018), EGDS dicembre 2017 con asportazione di polipo iperplastico, lieve infiammazione cronica HP negativa, colonoscopia aprile 2012 con asportazione di polipo dentellato senza displasie, colonoscopia maggio 2015 con asportazione di un minipolipo (2mm istologia adebina tuboloso) nel cieco sin, diverticoli nel sigma, sierologia per celiachia negativa in luglio 2017, LTT negativo in novembre 2014, TAC addome dicembre 2017 normale; 7. Anamnesticamente pre-diabete mellito: nel laboratorio attuale del 9.7.2018 emoglobina glicata 5.1% DCCT; 8. Episodi di marcate iperventilazioni con lipotimie associate con: crisi simile durante il test di broncoprovocazione aspecifico della metacolina del 9.11.2018 autolimitante, probabile componente d’iperventilazione legata agli sforzi con limitazione funzionale, ergospirometria dell’8.10.2018: nessun indizio per una pneumopatia con disturbo della diffusione sottogiacente; 9. Non escludibile con ultima certezza componente asmatica: funzione polmonare del 6.10.2018 nei limiti inferiori di norma, senza indizi per ostruzione o restrizione, capacità di diffusione normale, test di broncoprovocazione aspecifica alla metacolina del 9.11.2018 interrotto precocemente per crisi d’iperventilazione senza però alcuna reazione dopo le prime 2 dosi di metacolina; 10. Russamento posizione nell’ambito di una modesta subostruzione delle prime vie aeree in sonno, in assenza di un indice patologico di eventi ipo/apnoici (video PSG del 26.9.2018), sindrome ansioso-depressiva con possibili attacchi di panico notturni; 11. Sovrappeso con BMI 28 kg/m²” (doc. 313, pag. 49-51).
La dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________, dopo avere riassunto le singole valutazioni specialistiche, hanno concluso che l’assicurata vada considerata complessivamente inabile al lavoro al 50% nelle precedenti attività di ausiliaria di pulizie, aiuto cucina e cameriera ai piani, ma abile al lavoro al 60% in un’attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali, a partire dal mese di ottobre 2017 (cfr. doc. 313, pag. 53-54).
Tale valutazione è poi stata fatta propria dal dr. __________ del SMR, nel rapporto finale del 22 dicembre 2018 (doc. 315).
Contro il progetto di riduzione della rendita in corso a seguito di un preteso miglioramento delle condizioni di salute, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato della documentazione medico-specialistica attestante, per contro, un peggioramento dello stato di salute. Tali referti sono stati sottoposti dal dr. __________ del SMR agli specialisti del __________ per una presa di posizione.
Questi ultimi, con complemento del 2 maggio 2019, hanno confermato la loro precedente valutazione, con la seguente motivazione:
" In riferimento alla perizia medica interdisciplinare del 20.12.2018 effettuata presso il __________ di __________, il Servizio medico regionale dell’Ufficio AI del Canton Ticino ci ha inviato nuova documentazione medica (rapporto dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia a __________ del 24.2.2019), chiedendo di esprimersi in merito.
Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata al nostro consulente dr. med. __________, che con il suo rapporto medico del 28.3.2019 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo:
“ in merito alla nuova documentazione fornitami con lettera del 18 marzo 2019, le confermo che non ravvedo nuovi elementi atti a modificare le conclusioni contenute nel mio rapporto peritale del 14.8.2018.
In particolare, il dr. __________, psichiatra curante dell’A. sottolinea la divergenza nella diagnosi di gravità dell’episodio depressivo, ma di fatto non apporta elementi oggettivi nuovi; cita: “livello di funzionamento precario, la paziente trascorre gran parte del tempo a letto o in casa”, elementi utili ma non sufficienti a modificare le risultanze dell’esame dello status psichico.
Inoltre, sottolinea gli aspetti somatoformi, cita: “il disturbo somatoforme traduce il disagio psichico bypassando l’elaborazione intrapsichica, valuto che si possa riconoscere la gravità del disturbo depressivo come da me specificato”. Anche in questo caso, pur riconoscendo la bontà dell’interpretazione psicodinamica, non si apporta nessun elemento oggettivo aggiuntivo a dimostrazione della gravità dell’episodio. Infine aggiunge: “l’esistenza è completamente condizionata dai dolori e dalle preoccupazioni/convinzioni che abbia gravi patologie somatiche”.
Ricordo che la ponderazione dell’influenza sulle capacità lavorative del dolore somatoforme è già stata integrata e valutata nella definizione delle capacità lavorative in generale.
Per i suddetti motivi, ribadisco nuovamente che non ravvedo nuovi elementi oggettivi, sufficienti a modificare le conclusioni contenute nel mio rapporto peritale del 14.8.2018.”
In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal nostro consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare del 20.12.2018 effettuata presso il __________ di __________.” (Doc. 337)
2.5. Unitamente al ricorso, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medico-specialistica - in particolare un referto del 28 maggio 2019 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia (doc. E); un referto del 29 maggio 2019 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna (doc. F) e un referto del 6 giugno 2019 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. G) - attestante la gravità delle condizioni complessive di salute dell’interessata, che, a suo modo di vedere, non sarebbero certamente migliorate, come, invece, stabilito dai medici del __________.
Anche questa documentazione è stata sottoposta dall’Ufficio AI al vaglio degli specialisti del __________.
Questi ultimi, con complemento del 22 luglio 2019, hanno ritenuto le ulteriori refertazioni presentate dall’assicurata ininfluenti sugli esiti peritali, così come valutato dai singoli consulenti interpellati e meglio:
" (…) Il dr. __________ nel suo rapporto medico dell’1.7.2019 scrive:
“ringrazio per la lunga presa di posizione del collega dr. __________ che contesta in particolare la confusione tra fibromialgia e sindrome somatoforme.
Preciso dunque e confermo l’uso di questi due termini separati da una barra.
Per quanto riguarda la fibromialgia, la paziente riempie abbondantemente sia i criteri ACR 1990 che i criteri ACR 2010 e ha dunque una fibromialgia, senza discussioni.
Per quanto riguarda la sindrome somatoforme, questa si sovrappone molto spesso alla fibromialgia e viene diagnosticata attraverso criteri propri (ad es ICD). Dal mio punto di vista, in base ai criteri ACR 2010 che sondano anche la presenza di molteplici disturbi funzionali, è altamente probabile che questa paziente abbia anche una sindrome somatoforme da dolore persistente ma fa stato a riguardo esclusivamente la valutazione psichiatrica e non la valutazione reumatologica.
Tutto quanto riguarda la discussione sulla capacità lavorativa e la capacità funzionale residua, è basata sulla presenza di una fibromialgia e la concomitante presenza di una sindrome somatoforme non cambia in alcun modo la valutazione sulla capacità lavorativa e sulla capacità funzionale.
Anche in futuro utilizzerò quindi entrambi i termini poiché si tratta di problematiche che si intersecano in modo indissolubile, come due cerchi quasi completamente sovrapposti.”
Il dr. __________ nel suo rapporto medico del 21.6.2019 scrive:
“ho preso atto della nuova documentazione medica inviatami, in particolare del rapporto del Dr. med. __________ del 28.05.2018 (?2019?), del Dr. med __________ del 29.05.2019 e del Dr. med. __________ del 06.06.2019.
Da questi rapporti, per quanto riguarda la mia parte neurologica della perizia non risultano nuovi aspetti da prendere in considerazione, ricordo tra le diagnosi citate dal Dr. med. __________ una sospetta neuropatia del nervo safeno destro della quale ho tenuto conto nella mia valutazione, come anche della sospetta neuropatia del nervo genitofemorale destro, il Dr. med. __________ parla anche di una sindrome del tunnel carpale destra che comunque all'esame ENG attuale effettuato durante la mia valutazione non è più presente.
Per quanto concerne la lettera del Dr. med. __________, egli ritiene che la fibromialgia sia ormai una malattia neurologica, ossia una polineuropatia periferica dei nervi del sottocute e del derma, determinando una canalopatia. Si tratta però di argomenti in discussione, non accettati per ora a livello internazionale, in futuro saranno sicuramente necessari molti più studi sulla eziologia della fibromialgia, per ora però i dati ottenuti negli studi non sono conclusivi. In tal senso considero anche da parte mia, come l'OMS, la fibromialgia una malattia reumatologica e non di
appartenenza neurologica. Unicamente il Dr. med. __________ cita una MRI cerebrale effettuata il 18.01.2013, dove viene descritta una focale alterazione di segnale in sede sottocorticale frontale anteriore sinistra, che sarebbe stata presente ad un esame del luglio 2018 in maniera invariata, aspetto che da parte mia non avevo menzionato. Àl riguardo bisogna sottolineare che si tratta di un referto del tutto aspecifico, molto frequentemente riscontrato casualmente nelle MRI cerebrali effettuate nei pazienti, senza chiaro significato patologico ed in ogni caso nella paziente essa non ha lasciato alcuna conseguenza, né clinica né soggettiva.
Infine ricordo che ho valutato anche le cefalee accusate dalla paziente.
In pratica dal lato neurologico dalla nuova documentazione inviatami non risultano aspetti che portano ad un cambiamento della mia valutazione del 04.09.2018."
ll Dr. __________ nel suo rapporto medico del 19.6.2019 scrive:
" ho preso atto della vostra richiesta nella quale mi chiedete di prendere visione della documentazione medica inoltrata nell'ambito del ricorso presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano.
Dal lato strettamente cardiologico la nuova documentazione non modifica la mia valutazione peritale effettuata nell'ambito della perizia __________ nei confronti dell’A. summenzionata."
II Dr. __________ nel suo rapporto medico del 4.7.2019 scrive:
" in merito alla nuova documentazione fornitami con lettera del 18 giugno 2019, le confermo che non ravvedo nuovi elementi atti a modificare le conclusioni contenute nel mio rapporto peritale del 14.08.2018.
In particolare, il Dr. __________, psichiatra curante dell’A. sottolinea come la divergenza nella diagnosi di gravità dell’episodio depressivo, sia da ricollegare alla valutazione puntuale dell'esame peritale rispetto alla valutazione longitudinale del curante, in sé condivisibile, ma sicuramente considerato in ogni valutazione peritale.
A mio modo di vedere dunque non credo sia utile un’ulteriore valutazione a breve."
In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare del 20.12.2018 effettuata presso il __________ di __________.” (Doc. VI/1)
Il patrocinatore della ricorrente ha contestato tali considerazioni dei medici del __________, producendo, in corso di causa, ulteriori referti medici attestanti un peggioramento complessivo dello stato di salute rispetto a quanto constatato in sede peritale.
In particolare, con referto del 5 agosto 2019, il dr. __________ ha sottolineato come “il problema è dato dalla vista d’insieme che, è nella natura delle cose, manca ai singoli colleghi. Il dr. __________ postula una sindrome somatoforme alla base dei dolori (che indirettamente ammette esistono veramente) ma non fa rientrare questi sintomi nella sua valutazione perché li giudica come di pertinenza psichiatrica. Il dr. __________ si concentra sulle problematiche prettamente psichiatriche giudicando i dolori come di origine reumatologica. E risulta un quadro sfalsato, essendo la paziente sofferente al punto che lavorare non le sarebbe possibile, con un dolore che però non viene considerato da nessuno degli specialisti per i motivi addotti sopra” (doc. VIII/I).
Il legale ha, pure, trasmesso un ulteriore referto del dr. __________, datato 9 agosto 2019, con il quale lo psichiatra curante ha ancora una volta espresso il proprio dissenso riguardo alle conclusioni dei periti del __________, rilevando in particolare che:
" (…) Purtroppo quale medico psichiatra curante non ho molto da aggiungere rispetto a quanto già comunicatole in data 6.6.2019, ribadendo la gravità delle condizioni psichiche della paziente e la conseguente valutazione di una incapacità lavorativa completa.
I periti che hanno attuato la perizia pluridisciplinare per l’Ufficio AI secondo mio parere non hanno considerato la diversa valutazione dei medici curanti, senza discuterla in maniera sufficientemente approfondita.
Inoltre è mancata come già richiedevo una raccolta eteroanamnestica, non menzionata né tantomeno effettuata.
La valutazione è meramente teorica, senza alcuna conferma desumibile dalla quotidianità concreta vissuta dalla paziente.
Ne consegue che i risultati peritali risultano su un binario parallelo a quello delle valutazioni dei curanti, tali da non potere essere apparentemente contestabili.” (Doc. IX/J)
Anche queste refertazioni specialistiche sono state sottoposte dall’Ufficio AI al __________ per una presa di posizione.
Con complemento del 17 settembre 2019, gli specialisti del __________ hanno nuovamente confermato la correttezza della loro valutazione peritale, ritenendo i rapporti medici degli specialisti curanti dell’interessata privi di elementi in grado di rimetterne in discussione le conclusioni.
In particolare, la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno indicato che:
" (…) Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata ai nostri consulenti dr. __________ e dr. __________, che con i loro rapporti medici del 27.8.2019 rispettivamente 1.9.2019 ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.
Il dr. __________ nel suo rapporto medico del 27.8.2019 scrive:
“Nella lettera del 27.8.2019 mi chiede di prendere posizione sui nuovi atti a disposizione che comprendono una lista delle diagnosi del medico di famiglia e una lettera dello psichiatra curante.
Questi documenti non aggiungono nuove diagnosi e non documentano un peggioramento della situazione. I documenti a disposizione non cambiano la mia valutazione peritale.”
Il dr. __________ nel suo rapporto medico dell’1.9.2019 scrive:
“in merito alla nuova documentazione fornitami con lettera del 27 agosto 2019 le confermo che non ravvedo nuovi elementi atti a modificare le conclusioni contenute nel mio rapporto peritale del 14.8.2018.”
In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare del 20.12.2018 effettuata presso il __________ di __________.” (Doc. XV/1)
L’avv. RA 1 ha, inoltre, trasmesso un referto dell’11 settembre 2019, redatto dal dr. __________, attestante l’esistenza di un “pes cavus varus più pronunciato a destra che a sinistra con metatarsalgie centrali e piede equino funzionale” (doc. XIII/K).
Al riguardo, interpellato dall’Ufficio AI, il dr. __________ ha risposto, così come riportato nel complemento del __________ del 2 ottobre 2019:
" (…) Il dr. __________ nel suo rapporto medico del 25.9.2019 scrive:
“nella sua lettera del 24.9.2019 mi chiede di prendere posizione circa il rapporto del dr. __________ inerente alla visita dell’11.9.2019. Il dr. __________ parla di un piede varo con metatarsalgie. Si tratta di un disturbo della statica, rispettivamente di un dolore dell’avampiede, molto comune in donne di “mezza età” che non pregiudica la capacità lavorativa in alcuna attività.”
In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare del 20.12.2018 effettuata presso il __________ di __________.” (Doc. XX/1)
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti specialistici, confermare la valutazione peritale pluridisciplinare del __________, posta a fondamento della riduzione ad un quarto di rendita della mezza rendita d’invalidità di cui beneficiava fino a quel momento l’interessata.
2.7.1. Dal profilo psichiatrico, il TCA rileva che la perizia del dr. __________ non soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza federale in DTF 141 V 281.
In particolare, mancano nel referto peritale in discussione informazioni a proposito delle risorse personali dell’assicurata in rapporto alla sua personalità e al contesto sociale in cui vive, tenuto anche conto dell’intolleranza ai farmaci messa in luce dallo specialista curante e del peggioramento delle somatizzazioni messo in luce dal consulente neurologo, che potrebbe a suo modo di vedere “significare una riduzione delle risorse proprie a risolvere le sue difficoltà. Questo aspetto sarà comunque da valutare maggiormente nell’ambito della consulenza psichiatrica” (pag. 1373-1374 inc. AI).
Alla luce di tale mancanza, questo Tribunale non è quindi in grado di determinarsi, secondo la verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni sociali, sugli effetti del disturbo da dolore somatoforme, unitamente alla sindrome depressiva e al disturbo di personalità, sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Al riguardo, occorre nuovamente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza federale, appare indispensabile un esame degli indicatori che deve essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018, pubblicata in SVR 12/2018 IV nr. 76, ripresa in STCA 32.2017.107 del 2 agosto 2019).
Inoltre, come rilevato dallo psichiatra curante, dr. __________, l’esame psichiatrico peritale del dr. __________ difetta, pure, di una raccolta eteroanamnestica, a suo parere fondamentale nel caso di specie, alla luce della gravità delle condizioni di salute dell’assicurata (doc. I/G; IX/J).
Il TCA condivide tali obiezioni sollevate dal dr. __________, posto come lo stesso consulente psichiatra del __________ abbia indicato di non avere richiesto informazioni a terzi, in particolare ai medici curanti, avendo ritenuto “sufficienti gli atti a disposizione” (cfr. pag. 1392 inc. AI).
Anche tale aspetto dovrà quindi essere preso in considerazione nell’ambito degli ulteriori approfondimenti che l’Ufficio AI dovrà ordinare al fine di stabilire con esattezza se, rispetto alla precedente valutazione peritale del 2013, lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichico, è rimasto invariato, come ritenuto dal dr. __________ o se, invece, come attestato dal dr. __________, abbia subito un peggioramento tale da comportare una qualità di vita precaria, con isolamento sociale (da notare che, in occasione della precedente valutazione __________ del 2013, era stato espressamente rilevato come non fosse presente un ritiro sociale, cfr. pag. 1019 inc. AI) e un quadro clinico complessivo talmente grave da comprometterne completamente il funzionamento globale (doc. I/G; IX/J).
Di conseguenza, stante quanto sopra esposto, alla luce delle oggettive carenze riscontrate nella valutazione peritale psichiatrica, questa Corte ritiene di non potere, con la necessaria tranquillità, fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento peritale del dr. __________, ma ritiene indispensabile che le affezioni psichiche presentate dall’interessata vengano approfondite attraverso una accurata valutazione peritale da parte di un altro specialista del __________ e nel rispetto della procedura probatoria strutturata secondo gli indicatori standard richiesti dalla giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_665/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata in SVR 2019 IV nr. 31, nella quale l’Alta Corte ha confermato la correttezza del rinvio deciso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni all’Ufficio AI, siccome non era stata possibile una valutazione in base al rilevante elenco d’indicatori).
2.7.2. Dal profilo somatico, questo Tribunale rileva che nel referto peritale del 10 luglio 2018 il dr. __________ ha, come in occasione della sua precedente valutazione peritale del 2013, ritenuto che l’assicurata, tra le altre, presenti anche una “probabile spondilartrite assiale associata a psoriasi con sacroileite bilaterale erosiva leggermente attiva (IRM 25.2.2013)” (cfr. pag. 1403 inc. AI, corsivo della redattrice).
Con referto del 28 maggio 2019, prodotto unitamente al ricorso, il dr. __________, esprimendosi riguardo alla diagnosi di “spondiloartrite sieronegativa” - che secondo la sua valutazione va confermata ed è già di per sé atta a giustificare una rivalutazione (in peggio) dell’incapacità lavorativa dell’interessata indicata dal dr. __________ - ha sottolineato come gli ultimi esami strumentali sui quali si è fondato il perito risalgano al 2013 e siano quindi “inadatti per poter esprimere un giudizio in merito oltre 5 anni dopo” (cfr. doc. I/E).
Il TCA concorda con tali critiche, posto che lo stesso dr. __________, nel proprio referto peritale, ha espressamente indicato che “dal 2013 l’assicurata non ha più avuto radiografie o IRM dell’apparato locomotore e particolarmente a livello della colonna vertebrale” (cfr. pag. 1401 inc. AI).
Inoltre, pur avendo avuto modo di esprimersi riguardo alle obiezioni sollevate dal dr. __________, il dr. __________, nel complemento del 1° luglio 2019, si è limitato ad osservare che la diagnosi di fibromialgia e di sindrome somatoforme rappresentano a suo avviso “problematiche che si intersecano in modo indissolubile”, senza nulla aggiungere a proposito delle altre contestazioni del dr. __________ (cfr. doc. VI/2).
Ora, vista l’importanza rivestita nella precedente perizia __________ del 2013 da questo tipo di esami – va qui, infatti, ricordato che in occasione della precedente valutazione reumatologica del 2013, il dr. __________, dopo avere preso visione dei nuovi esami strumentali eseguiti (IRM lombare del 25.3.2013 e IRM colonna cervicale del 31.10.2012), aveva modificato il proprio apprezzamento peritale, indicando, nel complemento del 19 aprile 2013, che “i nuovi elementi a disposizione cambiano leggermente la mia valutazione del 20.3.2013”, portando l’inabilità lavorativa dell’interessata dal 10% in qualsiasi attività precedentemente posta al 40% nell’attività di ausiliaria di pulizie e al 25% nello svolgimento di attività adatte (cfr. pag. 966 inc. AI) – il TCA ritiene indispensabile disporre di indagini strumentali e di laboratorio aggiornate prima di potere valutare se lo stato di salute dell’interessata sia rimasto invariato, come ritenuto dal dr. __________, oppure no, come sostenuto invece dai suoi medici curanti.
Anche gli aspetti somatici dovranno quindi essere oggetto di un complemento peritale che tenga conto delle oggettive manchevolezze messe in luce in precedenza.
2.7.3. Infine, posto come gli specialisti curanti dell’interessata abbiano sottolineato la gravità delle condizioni di salute dell’interessata viste nel loro insieme (cfr. documentazione medica prodotta dall’avv. RA 1 in sede ricorsuale e in corso di causa), il TCA ritiene indispensabile che, al termine degli approfondimenti complementari di natura psichiatrica e reumatologica che dovranno essere ordinati dall’amministrazione al fine di chiarire quale sia stata l’evoluzione dello stato di salute dell’interessata rispetto al 2013, gli specialisti interpellati siano tenuti ad esprimere, conformemente a quanto prescritto dalla giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016; STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15), una valutazione globale, che tenga conto di tutte le obiezioni sollevate nei numerosi referti prodotti dall’assicurata nell’ambito della presente vertenza.
2.8. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici esterni necessari al fine di chiarire se sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata.
Quindi, in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo alla revisione del diritto alla rendita di invalidità dell’assicurata.
2.9. Con la decisione impugnata l’amministrazione ha pronunciato la riduzione da mezza ad un quarto della rendita AI spettante all’interessata, con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (cfr. doc. A).
L’insorgente, in sede ricorsuale, ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. I).
Nella DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…) Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta tale procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. La nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
" (…) Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4 (cfr. anche la STCA 32.2010.357 del 29 aprile 2011; STCA 32.2017.168 dell’8 giugno 2018).
Conformemente alla suesposta giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che l’amministrazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione (DTF 106 V 18) – l’amministrazione ha infatti avviato la revisione nel novembre 2017 facendo in particolare esperire una valutazione peritale pluridisciplinare e sottoponendo pure le certificazioni dei curanti al SMR e allo stesso __________ – l’effetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio.
Nella ponderazione degli interessi in conflitto, segnatamente quello della persona assicurata alla non immediata esecuzione di una decisione a lei sfavorevole e quello generale dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non venga impedita o ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il versamento di prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31; DTF 117 V 191) – allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative pendente lite, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188). L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello generale quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 IV nr. 31).
Nel caso di specie, con riferimento alla giurisprudenza succitata, non è in concreto possibile stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Dal profilo medico, allo stato attuale non è possibile ipotizzare con ogni verosimiglianza che in esito ai nuovi complementi peritali la riduzione delle prestazioni non potrà essere confermata rispettivamente ritenere che il provvedimento impugnato risulti manifestamente errato.
Di conseguenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo va respinta.
2.10. Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti peritali sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita di invalidità dell’assicurata.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.11. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'200.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 9 maggio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.7. e 2.8..
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dell’11 giugno 2019.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti