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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2019 32.2019.11

9 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,242 mots·~36 min·2

Résumé

Imprescindibile la messa in atto da parte dell'UAI di una valutazione peritale psichiatrica di decorso prima di potersi esprimere riguardo al diritto alle prestazioni dopo il 30.11.2018. Rinvio atti

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.11   cr

Lugano 9 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 29 novembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1992, dopo avere interrotto una prima formazione quale venditore-commercio al dettaglio, in data 30 ottobre 2014 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando quale danno alla salute, di essere affetto da “ansia” (doc. 5).

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica affidata al __________ (doc. 20), l’Ufficio AI ha avviato delle misure di reinserimento in ambito semi-protetto presso il Centro __________ di __________ volte al ripristino della resistenza psicofisica e al potenziamento della capacità lavorativa (doc. 43).

                                         Tali misure hanno avuto esito positivo, tanto da consentire l’avvio di una prima formazione professionale, biennale, quale “operatore in orologeria (CFP)”, intrapresa nel settembre 2016.

                                         Nonostante le buone capacità dell’assicurato, tale formazione biennale si è conclusa senza che l’assicurato abbia potuto ottenere il relativo certificato, non avendo superando l’esame pratico finale (doc. 73).

                                         Ritenuto che l’interessato presenta una capacità lavorativa effettiva come orologiaio del 65% (valutazione CIP del 9 ottobre 2018, doc. 80), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 10 ottobre 2018 (doc. 83), poi confermato con decisione del 29 novembre 2018, ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° novembre 2010 (anno seguente il compimento della maggiore età) e il 30 novembre 2018 (tre mesi dopo il miglioramento della capacità al guadagno il 1° settembre 2018) - versata effettivamente solo dal 1° aprile 2015 (ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda, tardiva, del 22 ottobre 2014) – poi soppressa (doc. A2).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 15 gennaio 2019 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera di invalidità, rispettivamente di provvedimenti professionali, anche dopo il 30 novembre 2018 e, se accertato, anche per il periodo precedente al 1° aprile 2015 o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (doc. I).

                                         La rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Innanzitutto, l’avv. RA 1 ha chiesto che venga approfondita la questione a sapere in quale data sia stata presentata la richiesta di prestazioni AI – e di conseguenza a partire da quando insorga il diritto alla rendita – ritenuto che dagli atti “sembrerebbe che la domanda fosse già pendente dal lontano 1998”.

La patrocinatrice dell’assicurato ha, poi, contestato che il fallimento della prima formazione presa a carico dall’UAI possa essere addossata interamente all’assicurato, per ragioni estranee al danno alla salute, chiedendo che tale aspetto venga quantomeno preliminarmente chiarito dal profilo medico.

Infine, la rappresentante legale del ricorrente ha evidenziato che un aiuto al collocamento va oltretutto concesso, alla luce della prognosi positiva accertata dal __________ e dal SMR e visti i buoni risultati conseguiti dall’interessato nella prima fase di presa a carico e durante la prima parte della formazione professionale (doc. I).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere interpellato il SMR e il consulente in integrazione professionale e avere sottolineato che l’interessato, su richiesta scritta, può ancora beneficiare dell’importante misura dell’aiuto al collocamento di cui agli art. 18 e seguenti LAI - ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV + 1-3).

                               1.4.   In data 18 marzo 2019, la patrocinatrice dell’assicurato ha ribadito che l’amministrazione ha omesso di verificare, dal profilo medico, se il potenziale di rendimento del 65% indicato dai formatori dell’interessato e ripreso dalla consulente in integrazione fosse reale o meno e, inoltre, se lo stesso non venga sfruttato per ragioni legate al danno alla salute (come sostenuto dai suoi curanti) oppure no (come ritenuto dall’UAI).

L’avv. RA 1 ha quindi ribadito le richieste ricorsuali, fatto salvo il momento di partenza del diritto a prestazioni, riconoscendo la correttezza della decisione impugnata su questo aspetto specifico (doc. X + A6-7).

                     1.5.   Con osservazioni del 24 aprile 2019, l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la correttezza della decisione impugnata, producendo a sostegno di tale conclusione una presa di posizione del SMR per quanto concerne il profilo medico e della consulente IP incaricata per gli aspetti reintegrativi (doc. XIV + 1-4).

                               1.6.   In data 20 maggio 2019 la patrocinatrice dell’interessato ha criticato le annotazioni del SMR, ribadendo come la capacità lavorativa sia stata stabilita partendo dal presupposto che il malessere dell’assicurato sia stato causato da fattori sociali non tutelabili dall’AI, ignorando completamente i chiari indizi attestanti, al contrario, una ricaduta nelle problematiche che hanno dato origine alla presa a carico da parte dell’AI (doc. XVIII).

                               1.7.   Con osservazioni del 23 maggio 2019 l’Ufficio AI ha comunicato di non avere ulteriori considerazioni da presentare, confermando integralmente il contenuto della decisione impugnata (doc. XX).

Tali considerazioni sono state tramesse all’assicurato (doc. XXI), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se è l'assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità intera e a provvedimenti professionali anche successivamente al 30 novembre 2018 oppure se tale prestazione deve essere soppressa dopo tale data.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.2.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell.bbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                               2.4.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.5.   L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8).

                               2.6.   Nella fattispecie concreta, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata al periodo compreso fra il 1° novembre 2010 e il 30 novembre 2018, ritenendo che dopo tale data l’interessato, abile al lavoro al 65% nella professione (di reinserimento) di orologiaio e in altre attività adeguate alle sue condizioni di salute, non subisca più un’incapacità lavorativa tale da giustificare la continuazione del diritto ad una rendita (grado AI del 28%).

                                         In particolare, l’Ufficio AI ha indicato che:

" (…) Valutati gli atti preliminari raccolti in fase d’istruttoria, e con particolare riferimento al rapporto peritale 7.4.2015 allestito dal __________, il nostro Servizio medico regionale (SMR) ha riconosciuto un’inabilità totale in qualsiasi professione dal 2007, esprimendo nel contempo parere favorevole per la messa in atto di misure professionali; di conseguenza il dossier è stato assegnato al servizio per l’integrazione professionale che ha provveduto all’attuazione degli stessi.

Dal rapporto finale della consulente in integrazione professionale del 17.8.2018 e complemento del 9.10.2018 si evince che ha terminato la formazione biennale senza ottenere il certificato di “operatore in orologeria CFP (regolazione)”; ciò malgrado i vari richiami ed avvisi che l’hanno sollecitato ad applicarsi e ridurre le assenze. È riscontrato inoltre un minor rendimento pari al 35% nello svolgimento della professione appresa.” (Doc. A2)

                                         La patrocinatrice dell’assicurato ha contestato che l’interessato possa essere ritenuto abile al lavoro al 65% nella professione appresa di orologiaio - peraltro terminata senza conseguire il relativo certificato a causa del danno alla salute, come attestato dai suoi curanti - sottolineando come l’amministrazione non abbia approfondito la questione dal profilo medico, limitandosi a riprendere quanto affermato nel rapporto di formazione da parte dei responsabili della formazione, che medici non sono.

                               2.7.   Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può, senza che prima vengano disposti gli approfondimenti medici del caso, approvare l’operato dell’Ufficio AI, non potendo essere, infatti, escluso, con la necessaria tranquillità, che il mancato conseguimento del certificato di “operatore in orologeria CFP (regolazione)” sia effettivamente stato causato da ragioni di ordine sociale - come sostenuto dall’amministrazione - e non sia, invece - come preteso in sede ricorsuale - la conseguenza della riesacerbazione delle problematiche psichiatriche già diagnosticate in sede peritale dagli specialisti del __________ nel 2015 e successivamente non più oggetto di verifica a livello medico-specialistico.

                                         Va qui, infatti, rilevato che la tesi dell’amministrazione poggia sul rapporto finale del 17 agosto 2018 della consulente IP, la quale, a sua volta, per gli aspetti medici, si è fondata sulla valutazione del SMR del 2015 e sulle constatazioni relative al rendimento nell’attività (di reinserimento) di orologiaio fornite dal __________ di __________ presso il quale l’assicurato ha svolto la misura di reinserimento (MRE) accordata dall’AI. 

                                         Ella ha infatti indicato quanto segue:

" (…)

Stato di salute (capacità lavorativa, limiti funzionali):

Secondo ultimo rapporto SMR (ged 28.4.2015)

IL attività abituale 100% dal 2007 e continua

IL attività adeguate 100% dal 2007 e continua

IL mansioni consuete 40% dal 2007 e continua

Riduzione rendimento

Analisi della reintegrabilità e valutazione delle attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica:

Esigibile attività di aiuto orologiaio al 65% (capacità lavorativa) e presenza al 100%.

Calcolo CGR:

Il giovane non ha mai avuto difficoltà durante tutto il percorso formativo, ha sempre ottenuto buoni risultati. Purtroppo ha terminato la formazione biennale senza ottenere il certificato a causa del mancato superamento dell’esame pratico. A causa di numero di assenze, ha accumulato un certo ritardo nella preparazione pratica per cui si è presumibilmente trovato poco allenato nei lavori richiesti all’esame.

Nonostante i vari richiami e avvisi che gli abbiamo fatto negli ultimi mesi, l’assicurato non sembrava avere preso realmente coscienza della situazione e solo ora ad esami terminati sembra essersi reso conto.

Le diverse assenze effettuate non sono riconducibili al danno alla salute!” (Doc. 78)

Riguardo a questo ultimo aspetto, nel rapporto di formazione del 20 luglio 2018 del __________ concernente il secondo anno formativo, i formatori hanno considerato che “le ripetute assenze di questo secondo anno di formazione non sono imputabili al danno alla salute, si è trattato principalmente di problemi fisici”, aggiungendo che “purtroppo le numerose assenze di questo secondo anno e in particolare quelle del secondo semestre non gli hanno permesso di superare gli esami pratici per cui non ha ottenuto il certificato biennale”.

Quanto alla capacità lavorativa, essi hanno indicato che l’assicurato “avrebbe le capacità per lavorare come orologiaio con un buon rendimento, situabile al 60%-70%. Purtroppo la mancata continuità nella presenza riscontrata durante la formazione gli impedisce al momento di potere mantenere un posto di lavoro”.

Questo Tribunale non può considerare sufficienti - al fine di esprimere un giudizio, dal profilo medico, riguardo alle patologie dell’interessato e all’influenza di queste ultime sulla sua capacità lavorativa residua - le indicazioni fornite dai formatori del __________, poi riprese dalla consulente IP.

Sebbene queste figure abbiano potuto constatare che l’interessato, nel corso del secondo anno di formazione, abbia accumulato un numero importante di assenze (per la precisione 95 giorni di assenza, di cui 5 ingiustificati, mentre gli altri giustificati tramite certificato medico, cfr. doc. XIV/3 e allegati), tale da incidere sulla sua preparazione pratica e, da ultimo, da impedirgli di superare l’esame pratico finale, manca del tutto agli atti una valutazione medico-specialistica atta a verificare se le ragioni alla base di tale comportamento dell’assicurato siano da ricollegare, oppure no, al danno alla salute.

Dagli atti emerge che dopo un iniziale primo anno di provvedimento MRE positivo, già durante il secondo semestre del primo anno di formazione l’interessato ha iniziato a presentare dei giorni di assenza ingiustificati, poi intensificatisi nel secondo anno di formazione.

Ora, se è vero che tali assenze non sempre sono state giustificate tramite certificati medici, ciò non basta ancora per concludere che le stesse siano da attribuire esclusivamente a motivi di ordine sociale del tutto indipendenti dal danno alla salute, come preteso dall’Ufficio AI.

Malgrado dagli atti emerga che in concomitanza con l’incremento del numero di assenze l’assicurato fosse confrontato con situazioni estranee alla riformazione in corso (nel frattempo si è sposato nel paese di origine ed era alle prese con problemi per riuscire a portare in Svizzera la moglie), manca qualsivoglia accertamento volto ad escludere che le affezioni psichiatriche all’origine della misura di reinserimento accordata dall’UAI abbiano svolto un ruolo nel fallimento finale della misura stessa.

Ciò risulta tanto più grave – e rende quindi imprescindibile un approfondimento – alla luce di quanto valutato in occasione della perizia psichiatrica __________ del 7 aprile 2015.

In quell’ambito, la dr.ssa __________ del __________, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “fobia sociale (ICD140-F40.1), funzionamento cognitivo borderline (ICD10-R41.83), sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD10-F43.21)”, aveva concluso che l’assicurato non fosse in grado di reperire in autonomia un’occupazione nel libero mercato del lavoro, ritenendo fondamentale predisporre un progetto di reintegrazione professionale che coinvolgesse il competente settore dell’UAI in sinergia con l’équipe curante.

Ella aveva posto l’accento sulla necessità per l’interessato di “avere una figura di riferimento nel consulente dell’UAI con funzione di sostegno e validazione. Infatti l’assicurato è molto sensibile ai rimandi positivi e tende ad affidarsi a figure che ritiene competenti e supportive, come si evidenzia nel rapporto con i curanti.

Esprimendosi riguardo alla prognosi, l’esperta del __________ aveva espressamente indicato che la stessa fosse “aperta: l’elemento prognostico negativo è rappresentato dalla complessità del quadro clinico, che è anche di un certo rilievo. Fattori prognostici positivi sono la giovane età dell’assicurato, la sua buona motivazione nei confronti del lavoro, la presenza di una solida équipe curante, con la quale l’assicurato ha instaurato un rapporto di fiducia”. La psichiatra del __________ aveva concluso ritendo che in caso di successo del programma di reinserimento professionale “il disturbo psichiatrico verosimilmente verrebbe contenuto nella sua invalidazione, almeno per quanto concerne l’area professionale; al contrario potrebbe strutturarsi una progressiva regressione psichica, con ingravescente riduzione delle risorse residue”, motivo per il quale appariva “utile una rivalutazione a distanza di 12-18 mesi, per verificare i risultati del percorso di reintegrazione professionale e l’evoluzione del quadro clinico” (doc. 20, pag. 9 - il corsivo è della redattrice).

Tale rivalutazione, tuttavia, non è poi stata messa in atto da parte dell’Ufficio AI.

E ciò malgrado il fatto che, dopo un iniziale periodo favorevole -che aveva consentito nel settembre 2016 l’avvio della formazione biennale citata - vi è poi stata una serie di eventi – verificatisi in concomitanza con il secondo anno di formazione - potenzialmente in grado di influire sull’evoluzione dello stato di salute e, di conseguenza, sul percorso reintegrativo stesso (l’assicurato ha sospeso la farmacoterapia; non si è più recato ai colloqui presso il __________; ha subito un intervento chirurgico e il decorso post-operatorio è risultato problematico; si è sposato e ha incontrato difficoltà per fare arrivare la moglie in Svizzera; ha più volte bocciato l’esame di guida), tale da rendere indispensabile un aggiornamento.

Ad ulteriore sostegno della necessità di approfondire, dal profilo medico-psichiatrico, se vi siano state, oppure no, delle ragioni di salute che abbiano impedito all’assicurato di terminare con successo la formazione biennale di apprendista in orologeria, vi è anche quanto indicato nel rapporto del sostegno psicologico del 23 luglio 2018.

In tale referto, difatti, la psicologa incaricata ha sottolineato come “il giovane ha un po’ sottovalutato la situazione e ha avuto un comportamento di scarsa responsabilità professionale, dimostrandosi ancora immaturo sul piano personale e sprovvisto di quelle abilità lavorative necessarie per gestire la parte “relazionale” dell’attività. In effetti la comunicazione con il datore di lavoro (docenti, responsabile SOAF) non sempre è funzionata mettendo in evidenza gravi difficoltà (inibizione, chiusura, comportamenti di evitamento, assenza di comunicazione in caso di “malattia”) riconducibili, in parte, al danno alla salute psichico, migliorato certo ma non “risolto pienamente” (cfr. rapporto allegato al doc. 73, corsivo della redattrice).

                                         Vi è, poi, ancora da considerare anche quanto attestato dai medici del Servizio __________ di __________ nel referto dell’8 gennaio 2019, nel quale, dopo avere ricordato di avere iniziato a seguire l’interessato nel 2014, quando aveva perso il lavoro e il posto di apprendista venditore perché incapace di relazionarsi con i clienti, con susseguente profonda depressione e sentimenti di rabbia e vergogna, hanno evidenziato che:

" (…) Per il signor RI 1 la possibilità di seguire la formazione di orologiaio a __________ fu accolta come una possibilità provvidenziale, che gli ha permesso di ricostruire la sua autostima e di guardare al futuro con speranza. Si è addirittura sposato e ora ha un figlio che nascerà in gennaio 2019. Durante questo felice periodo non si è più presentato da noi, ha smesso di prendere i farmaci, ma sentivamo sporadicamente gli operatori del Centro di __________ per aggiornamenti.

La nuova sconfitta agli esami pratici di orologiaio consiste per il paziente in una ricaduta ancora maggiore negli stati depressivi delle precedenti, un crollo. Il paziente si è immobilizzato completamente, incapace di sbrigare le prassi amministrative, rifugiandosi tutto il giorno sul divano in casa della madre, completamente passivo. Incapace di cercare un lavoro e di avvisare o richiedere aiuto. Si è visto escluso dal URC. È solo con la mobilizzazione dei genitori che abbiamo potuto rivedere il nostro paziente in questi giorni.

Il paziente durante questo lungo periodo di osservazione ci ha fatto capire la sua grande fragilità psichica, emozionale e cognitiva, e le importanti limitazioni che gli impediscono di integrare il mondo del lavoro e di rimanerci. Non possiamo ragionevolmente immaginare attualmente una prospettiva lavorativa.

Il signor RI 1 risulta affetto da disturbo di personalità schizoide (ICD10_F60.1) e depressione ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.1). Il paziente è inabile in ogni attività lavorativa al 100% dal 19.12.2018 al 31.1.2019 (inabilità certificata dal dr. __________, in precedenza inabilità da novembre 2018 certificata dal dr. __________).” (Doc. I allegato A4 - il corsivo è della redattrice)

                                         In una successiva presa di posizione del 22 febbraio 2019 in risposta ad una richiesta di precisazioni della patrocinatrice dell’assicurato, il dr. __________ del Servizio __________ di __________ ha esposto le ragioni che hanno determinato, a suo parere, un cambiamento tra quanto constatato durante il primo anno di prova presso il __________ di __________ e quanto, invece, verificatosi nell’ambito poi dell’apprendistato biennale presso lo stesso __________, conclusosi senza il conseguimento del certificato di operatore in orologeria:

" (...) Si può dunque capire che l’importante calo di motivazione di RI 1 al secondo anno è stato provocato da diverse cause tra cui le difficoltà legate alla relazione con il nuovo operatore __________ e la minima alleanza terapeutica con la psicologa del Centro; l’abbandono dei farmaci e le problematiche relative all’arrivo della fidanzata in Svizzera sono cause importanti ma meno delle prime due, a nostro giudizio.

In generale si segnalano tratti schizoidi come tendenza all’isolamento sociale, al ritiro dalle relazioni che devono essere supportive (ad es. cambio di operatore di riferimento, tendenza a non presentarsi agli appuntamenti al __________ o alle lezioni) ed alle quali egli aderisce con dipendenza senza una chiara comunicazione bidirezionale. La dinamica del fallimento scolastico conferma tale diagnosi unitamente ad asia anticipatoria importante per ogni prestazione lavorativa.

Si conferma inoltre la presenza di scompensi depressivi con isolamento in casa ed inibizione nei confronti di qualsiasi attività (ad es. è stata la madre che recentemente ha cercato per il malessere del paziente).

Il sig. RI 1 risulta affetto da disturbo della personalità schizoide (ICD10-F60.1) e depressione ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.1).

Il paziente è inabile in ogni attività lavorativa al 100% dal 19.12.2018 a tuttora (inabilità certificata dal dr. __________, in precedenza inabilità da novembre 2018 certificata dal dr. __________” (Doc. A7)

                                         Riguardo a tali referti del __________ il TCA non può, senza ulteriori approfondimenti, considerare risolutiva l’opinione espressa dal dr. __________, psichiatra del SMR, nelle annotazioni del 23 gennaio 2019 (e poi ribadita in data 29 marzo 2019, cfr. doc. XIV/1), nelle quali, senza avere visitato l’assicurato, ha in maniera semplicistica ritenuto “molto improbabile che egli non comprendesse che, a causa delle continue assenze, verosimilmente non avrebbe passato gli esami. Altrimenti, non sarebbe stato altrettanto verosimilmente in grado di sostenere la formazione da subito” (doc. IV/1, corsivo della redattrice).

Tali conclusioni, del tutto generiche, non tengono conto delle patologie psichiatriche dell’interessato e del loro potenziale peggioramento intervenuto nel corso della formazione, che andava in ogni caso verificato a livello peritale.

                                         Infine, che l’evoluzione dello stato di salute psichico dell’interessato andasse nuovamente verificato e aggiornato risulta pure da quanto indicato, su esplicita richiesta dell’UAI, nella presa di posizione del 10 aprile 2019 da parte del __________.

                                         In particolare, nel paragrafo dedicato al “sostegno psicologico”, è stato precisato che:

" (…) Dall’autunno 2017 (secondo anno di apprendistato) e a seguito dell’intervento chirurgico subito e soprattutto del post-operatorio problematico, RI 1 appariva preoccupato e ha avuto parecchie assenze. Un’altra sua preoccupazione era relativo all’arrivo della moglie in Svizzera, procedura che prendeva più tempo di quanto RI 1 pensava e che era fonte di ansia, come anche il pensiero per gli esami finali. A questo proposito la psicologa ricorda che RI 1, come esposto nello scritto del __________, “al secondo anno smette di prendere il farmaco”, quindi la problematica ansiogena è poco compensata. Nelle varie concause elencate nello scritto del servizio questa, insieme alla mancata presa a carico psichiatrica (interrotta precedentemente) sono certamente rilevanti.” (Doc. XIV/3, corsivo della redattrice)

Alla luce di tutti questi elementi, il TCA ritiene che una valutazione psichiatrica di decorso non solo fosse doverosa, ma pure imprescindibile, al fine di verificare l’evoluzione delle problematiche di salute dell’assicurato.

Non avendola fatto, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché ponga rimedio a tale mancanza, mettendo in atto la perizia psichiatrica già auspicata nel referto peritale __________ del 7 aprile 2015.

Sulla base delle relative risultanze spetterà, poi, all’Ufficio AI esprimersi nuovamente riguardo al diritto a prestazioni dell’interessato, ivi compresi i provvedimenti di integrazione professionale.

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure fr. 2'500.al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda come indicato al considerando 2.7..

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 2’500.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2019 32.2019.11 — Swissrulings