Raccomandata
Incarto n. 32.2018.79 TB
Lugano 28 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 aprile 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Nell’ottobre 2011 (doc. 3) RI 1, nata nel 1979, attiva da ultimo come venditrice e casalinga e dal 2005 solo come casalinga, ha chiesto prestazioni dall’assicurazione invalidità a causa di una scoliosi di torsione presente dal 1997 e operata l’anno seguente con la fissazione di 6 vertebre.
Raccolta una prima documentazione medica (doc. 7), il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno convocarla (doc. 9) e visitarla, cosicché il dr. med. __________ ha reso il 19 dicembre 2011 (doc. 12) il suo rapporto finale con esame.
1.2 Il 14 febbraio 2013 (doc. 22) è stata effettuata un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e in seguito gli atti medici sono stati aggiornati presso il medico curante dr. med. __________ che ha continuato a ritenerla inabile al 60% nella sua attività, finché il 10 ottobre 2013 (doc. 40) il dr. med. __________ dell’SMR l’ha esaminata un’altra volta aumentando da quel giorno al 70% il grado di inabilità lavorativa nell’attività precedente e confermando al 40% l’incapacità lavorativa in altre attività adeguate dal 2006 e al 30% come casalinga dal febbraio 2013.
1.3 Sentita la consulente in integrazione professionale (doc. 41, 42), con progetto di decisione del 21 marzo 2014 (doc. 43) l’Ufficio AI le ha negato una rendita di invalidità, poiché sulla scorta del metodo misto si giungeva a un grado di invalidità del 20%.
Con le osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione diversi atti medici che hanno dato luogo ad ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio AI, sulla scorta dei quali il 23 maggio 2014 (doc. 56) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno fare esperire una perizia pluridisciplinare, che è stata posticipata a giugno 2015 (doc. 75) a causa dell’intervento di decompressione microchirurgica del 13 gennaio 2015 (doc. 69).
Il dr. med. __________ ha reso il 15 settembre 2015 (doc. 81) il suo rapporto finale, il 26 ottobre 2015 (doc. 84) l’assistente sociale ha preso posizione sulle contestazioni formulate contro la sua inchiesta domiciliare e il 7 gennaio 2016 (doc. 88) si è a sua volta pronunciato il consulente in integrazione professionale.
I nuovi certificati medici di inizio anno 2016 (doc. 89) sono stati trasmessi all’SMR il quale, dopo un aggiornamento presso il neurochirurgo dr. med. __________ (doc. 97), il 26 agosto 2016 (doc. 99) ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata a una perizia reumatologica da parte del dr. med. __________ quale complemento della perizia del 25 giugno 2015, al fine di capire l’evoluzione dello stato di salute dal giugno 2015 – se c’è stato un peggioramento -, i limiti funzionali e le risorse.
Nel frattempo, v’è stato un aggiornamento anche in ambito psichico presso lo psichiatra curante dr. med. __________ (doc. 106).
Il 18 ottobre 2016 (doc. 108) il dr. __________ dell’SMR ha ripreso le conclusioni della perizia reumatologica del 12 ottobre 2016 (doc. 107), secondo cui lo stato di salute era sostanzialmente invariato rispetto alla perizia pluridisciplinare di un anno prima.
Il 20 dicembre 2016 (doc. 110) è stata effettuata una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica che ha stabilito un’invalidità del 29,5% e la consulente in integrazione professionale ha confermato il 6 giugno 2017 (doc. 113) la sua precedente posizione del 2014 e ha effettuato i calcoli del grado di invalidità (docc. 115-119).
1.4 Con progetto di decisione del 31 agosto 2017 (doc. 120) l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita provvisoria dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015 dopo avere calcolato dal 2007, ossia dalla scadenza dell’anno d’attesa, e per ogni anno fino al 2015, la perdita di guadagno per la parte salariata e come casalinga, per giungere a un grado di invalidità totale arrotondato al 40%, mentre dal 16 aprile 2015 il grado di invalidità totale era del 35,5% e non raggiungeva quindi più il minimo richiesto.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, FMH psichiatria e psicoterapia, si è pronunciato il 22 novembre 2017 (doc. 135) sui nuovi rapporti medici prodotti dall’assicurata unitamente alle osservazioni del 20 ottobre 2017 (doc. 133), concludendo che non erano atti a modificare i precedenti rapporti finali SMR.
Pertanto, il 17 aprile 2018 (doc. A) l’Ufficio assicurazione invalidità ha emesso una decisione con cui ha confermato integralmente il progetto anche dopo avere aggiornato il calcolo della perdita di guadagno al 2018.
1.5 Il 17 maggio 2018 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dallo RA 1, ha chiesto al Tribunale di riconoscerle il diritto a una rendita di tre quarti o intera dal 1° aprile 2012 stante un grado di invalidità variabile da almeno il 60% al 100% a dipendenza del periodo di malattia.
La ricorrente ha ricordato che le è stata diagnosticata una seria scoliosi dorsolombare destro-convessa di circa 25° nel 1996 e di essere stata operata nel 1998 senza tuttavia ottenere beneficio, tanto che a causa dei ricorrenti problemi alla schiena ha continuato a lavorare come cassiera e venditrice fino al maggio 2005. Le tre gravidanze (2006, 2008 e 2012) hanno peggiorato la situazione, tanto che nel febbraio 2011 il marito è rientrato da __________ per occuparsi della famiglia e nell’ottobre 2011 ha inoltrato una domanda AI. Tuttavia, l’assicurata ha fatto notare che i vari rapporti medici allestiti sia dal medico curante dr. med. __________ sia dal dr. med. __________ come pure dal medico SMR non indicano alcunché in merito alla sua inabilità lavorativa nelle mansioni consuete, che quindi non è stata indagata in modo approfondito tenuto conto delle difficoltà di accudimento dei figli.
L’assicurata ha altresì messo in dubbio l’indipendenza dell’assistente sociale che ha effettuato le due inchieste domiciliari, essendo una funzionaria dell’Ufficio AI e non un perito esterno come avviene per le perizie mediche. Peraltro, le inchieste si sono svolte a tavolino, ovvero sono state poste solo delle domande alle quali l’assicurata ha risposto passando in continuazione dalla posizione seduta a quella eretta, ma non è stata valutata nello svolgimento delle mansioni consuete. Inoltre, neppure è stata informata dell’esito della perizia, né ha potuto vederla e prendere posizione per tempo, ciò che viola il suo diritto di essere sentita.
Ad ogni modo, il risultato dell’inchiesta sarebbe manifestamente sbagliato, giacché l’importanza assegnata alle varie attività non teneva conto della situazione reale di una famiglia con bambini piccoli e il relativo grande carico di lavoro (N. 3085 CIGI) e non è stata accertata la sua effettiva inabilità lavorativa in ambito domestico né quantificato il tempo di lavoro prestato dal marito per supplire ai suoi impedimenti. L’esigibilità della collaborazione del coniuge è stata fissata dall’assistente sociale, valutazione che invece dovrebbe spettare al TCA. Il grado di importanza per la cura dei bambini avrebbe poi dovuto essere di almeno il 50% contro il 20% ritenuto dall’assistente sociale. Va considerato che il marito ha dovuto lasciare il posto di lavoro in Svizzera interna, dove i salari sono più alti, per rientrare in Ticino ad occuparsi al 100% della famiglia dal febbraio 2011 al gennaio 2016 e quindi il suo apporto supera ampiamente ciò che viene ritenuto come normalmente esigibile dalla giurisprudenza. Egli ha continuato a occuparsi esclusivamente della famiglia e non ha più esercitato alcuna attività lucrativa a causa dell’impossibilità della moglie di fare fronte ai suoi compiti di madre e casalinga. Dal gennaio 2016, il nuovo lavoro del marito con orari dalle 15 alle 24 gli ha permesso di conciliare l’attività lavorativa con la necessità di occuparsi in modo sempre più importante della famiglia (doc. G).
La ricorrente ha rilevato che il nuovo intervento del 13 gennaio 2015 ha sostanzialmente peggiorato l’intensità dei dolori irradianti nel polpaccio e sul versante laterale del piede sinistro.
Nell’agosto 2016 (doc. H) il dr. med. __________ ha stabilito un’incapacità lavorativa del 100% come venditrice e a settembre 2016 (doc. I) lo psichiatra dr. __________ ha attestato un disturbo emotivamente instabile tipo Borderline (F60.31), un disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici (F33.11), una modificazione duratura della personalità secondaria a malattia cronica e dolore cronico, ciò che dava luogo a un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 aprile 2015 al 27 settembre 2016.
La ricorrente ha rilevato come anche questo rapporto medico non chieda esplicitamente informazioni riguardo all’inabilità lavorativa in attività domestiche.
Quanto alla seconda perizia neurologica del dr. __________ del 10 ottobre 2016, essa non prenderebbe in considerazione altre comorbidità, come quella neurologica e quella psichica.
Come la prima del 2013, l’insorgente ha altresì contestato la seconda inchiesta domiciliare avvenuta il 20 dicembre 2016 (doc. L), poiché essendo subentrate delle patologie psichiatriche l’inchiesta avrebbe dovuto tenere conto che se la riduzione della capacità lavorativa è dovuta ad aspetti psichici o cognitivi, allora deve essere dato maggior peso ai pareri dei medici specialisti (N. 3083 CIGI). Seguendo poi il N. 3086 CIGI, occorre dare maggior peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti e dunque al dottor __________, che con lettera del 25 settembre 2017 (doc. M) ha confermato quanto esposto nel rapporto del 30 settembre 2016 e quindi un’inabilità lavorativa del 100%, non senza sottolineare il trattamento ad altissimo dosaggio di Venlafaxina, analgesici e neurolettici con scopo ansiolitico e analgesico.
Nell’ottobre 2017 (doc. N) il neurochirurgo dr. med. __________ ha constatato un peggioramento della lombalgia e della radicolopatia, ribadendo la necessità di un intervento chirurgico e considerando l’interessata non abile al lavoro al 100%, mentre non si è pronunciato sulla capacità in attività domestiche. Da parte sua, lo psichiatra curante ha ribadito il 15 maggio 2018 (doc. P) che l’assicurata era completamente inabile anche nella attività di casalinga dal 21 aprile 2015 in poi.
In conclusione, l’insorgente ha evidenziato come la sua inabilità lavorativa sia in attività professionale sia in attività adatte, come anche nell’attività di madre e casalinga, sia stata accertata in modo lacunoso e arbitrario e che i formulari forniti dall’Ufficio AI per i rapporti medici non siano idonei all’accertamento della capacità lavorativa in ambito domestico non prevedendo neppure la domanda su questa tematica. Anche le inchieste per l’economia domestica hanno indagato la sua inabilità lavorativa in modo arbitrario, assegnando l’importanza alle varie attività senza tenere conto della tenera età dei bambini e quindi del relativo grande carico di lavoro. Nemmeno viene accertata l’effettiva inabilità lavorativa della ricorrente né quantificato il tempo in ore dell’aiuto prestato dal marito, valutazione che spetta all’autorità giudicante e non all’assistente sociale, né tiene conto del parere dei medici specialistici in ambito psichico. Le inchieste sono state allestite senza la necessaria indipendenza e imparzialità del perito, ledendo poi il suo diritto di essere sentita.
Pur peggiorando la situazione dal punto di vista neurologico, reumatologico e psichiatrico, la ricorrente ha rimproverato all’amministrazione di avere ritenuto come dal 16 aprile 2015 il suo grado di incapacità lavorativa sia solo del 30% in attività adeguate, perciò la decisione impugnata non considera affatto i pareri specialistici del neurochirurgo dr. med. __________ e dello psichiatra dr. __________ che, entrambi, hanno certificato un’inabilità lavorativa totale dal 2015 ad oggi. Malgrado ciò, nemmeno è stata richiesta una perizia pluridisciplinare aggiornata, l’unica agli atti essendo risalente al 2015.
Infine, l’insorgente ha fatto presente come nel calcolo della rendita non sia stato considerato il periodo di inabilità lavorativa del 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015.
1.6 Sentito il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato sulla validità dell’inchiesta a domicilio per casalinghe e sul rapporto del collega psichiatra curante (doc. VIII/1), con risposta del 12 giugno 2018 (doc. VIII) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, contestando in primo luogo la pretesa violazione del diritto di essere sentita dell’assicurata, avendo essa avuto la possibilità di prendere visione dell’incarto e di esprimersi al riguardo dopo il progetto di decisione del 2017.
L’Ufficio AI ha osservato di avere fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa e approfondita perizia pluridisciplinare effettuata dal Servizio Accertamento Medico e sulla successiva perizia reumatologica di decorso del dr. med. __________, i quali hanno tenuto conto delle valutazioni specialistiche esterne oltre che dei propri personali accertamenti. Alla perizia SAM del 13 agosto 2015 va dunque conferita piena forza probatoria avendo tenuto conto di tutte le affezioni invalidanti di cui era affetta l’assicurata e giungendo a una conclusione logica della sua capacità lavorativa. Nel rapporto del 12 ottobre 2016 il perito reumatologo ha constatato che lo stato di salute dell’assicurata risultava sostanzialmente invariato rispetto alla sua precedente valutazione e si era espresso pure sull’abilità come casalinga.
Alla luce del parere del dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in assenza di prove atte a inficiare la valutazione del SAM e dell’SMR, le stesse sono valide basi di giudizio e non è dunque giustificato esperire ulteriori accertamenti di natura medica. È quindi da ritenere dimostrato che dal 16 aprile 2015 l’assicurata risultava abile al lavoro al 30% nell’attività abituale di venditrice e al 70% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali così pure al 70% come casalinga.
Il grado di invalidità è stato determinato con il metodo misto.
In merito alla valutazione effettuata dall’assistente sociale come casalinga attraverso le due inchieste economiche secondo la giurisprudenza in materia, l’Ufficio AI ha osservato che sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata e dopo avere fissato gli impedimenti per ogni mansione consueta, nei due rapporti l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 29% e del 29,5%. Le singole attività domestiche sono state ripartite conformemente al N. 3086 CIGI ed è stato tenuto conto della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall’obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell’unione coniugale conformemente all’art. 163 CC, ciò che qui ha permesso di ritenere sicuramente adeguate le percentuali di impedimento evidenziate per le mansioni che comportavano un maggior impiego e sforzo fisico, che tenevano giustamente conto della collaborazione del marito. Secondo l’Ufficio AI, valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti l’assistente sociale ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata riguardo alle limitazioni ad eseguire alcune attività domestiche, impedimenti che sono compatibili con le difficoltà accertate dal profilo medico. Non va poi dimenticato che le conclusioni dell’assistente sociale sono state confermate dallo psichiatra dell’SMR e ciò conformemente alla giurisprudenza, che richiede una valutazione da parte di uno specialista quando si è in presenza di disturbi psichici. Peraltro, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per casalinghe, poiché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti da una patologia psichica (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011). Nel caso concreto, il grado di invalidità del 29% determinato a seguito dell’inchiesta domiciliare equivale a quello del 30% emerso dalla valutazione peritale e va così confermato.
Per la parte salariata, nel raffrontare i redditi la ricorrente non ha contestato i dati statistici utilizzati, perciò l’amministrazione ha rinviato integralmente ai calcoli esposti nella decisione.
Infine, in merito al periodo di inabilità lavorativa completa in qualsiasi attività dal 16 gennaio al 16 aprile 2015, l’Ufficio AI non l’ha considerato ai fini della determinazione del diritto alla rendita, perché il peggioramento intercorso non è durato oltre i tre mesi (art. 88bis OAI).
1.7 Chiesta (doc. X) e ottenuta una proroga (doc. XI), il 23 agosto 2018 (doc. XII) la ricorrente ha prodotto un nuovo certificato medico del 30 luglio 2018 (doc. O) del dr. med. __________ (doc. O) e del 22 agosto 2018 (doc. W) del dr. med. __________ (doc. W), sulla scorta dei quali ha ribadito le proprie pretese.
In via subordinata, ha chiesto che dopo l’interruzione al 31 luglio 2015 del diritto al quarto di rendita, dal 1° gennaio 2018 rinasca il diritto a una mezza rendita di invalidità.
La ricorrente ha criticato la presa di posizione del dr. med. __________, imputandogli di non avere sufficientemente considerato le sue difficoltà nella cura dei figli e nei lavori domestici, tanto che i figli, seppure ancora piccoli (6, 9 e 12 anni), hanno iniziato a collaborare ai lavori domestici accanto al marito che si è accollato tutte queste incombenze oltre al lavoro di cuoco che svolge dalle 15 alle 24.
In seguito, l’assicurata ha nuovamente evidenziato l’incompletezza e l’inattendibilità delle perizie, in particolare delle inchieste economiche e della perizia psichiatrica.
A suo dire, nell’inchiesta economica del 2013 e in quella del 2016 non v’è alcun paragone riguardante l’attività dell’assicurata prima del danno alla salute con quella che può svolgere in seguito. Non è stato detto che prima dell’insorgenza del danno l’interessata si occupava da sola dei due figli piccoli perché il marito lavorava fuori Cantone per garantire un’entrata economica maggiore e nemmeno che egli ha dovuto rinunciare a tale lavoro per tornare a casa nel febbraio 2011 per occuparsi al 100% della famiglia. L’assistente sociale non ha proceduto a un confronto delle attività domestiche prima e dopo il danno alla salute e nemmeno ha quantificato l’aiuto del marito e dei bambini, valutando invece, seppure non di sua competenza, l’esigibilità dell’aiuto del marito. Anche l’importanza assegnata alle varie funzioni nell’economia domestica dipende dalla struttura familiare e dall’analisi dell’attività della persona prima del danno alla salute; in specie, le inchieste economiche sono contraddittorie e hanno assegnato delle percentuali di importanza e di impedimento ridicole per la cura dei bambini. Non sono inoltre stati elencati tutti i lavori che vengono delegati al marito e neppure quantificate le ore che egli presta per la cura dei figli e della casa. La ricorrente ha quindi proposto una diversa ripartizione dei compiti e degli impedimenti, per giungere a un’invalidità complessiva (salariata e casalinga) del 42%.
Anche la perizia psichiatrica della dr.ssa __________ non è dettagliata a sufficienza, perché non analizza nello specifico l’inabilità nella cura dei figli e nell’attività domestica, ma solo in ambito professionale. La ricorrente ha evidenziato una contraddizione: pur avendo la perita ripetutamente constatato che il marito ha lasciato il lavoro di cuoco per accudire la famiglia, ha ritenuto che essa era abile al 100% nell’attività di casalinga potendo organizzarsi nei tempi e nei compiti come già faceva e per di più dopo avere affermato che doveva continuare le cure psichiche.
Inoltre, la prognosi indicata dalla psichiatra stride con quella, favorevole, esposta dal dr. med. __________ dell’SMR nel 2016.
L’insorgente ha infine criticato il calcolo del grado AI, affermando che sulla scorta del nuovo metodo misto di calcolo si ottiene un risultato di 50,181% dal 1° gennaio 2018, contro i 35,615% della decisione impugnata.
1.8 Il 10 settembre 2018 (doc. XIV) l’amministrazione ha preso posizione sulle contestazioni della ricorrente dopo avere sentito il dr. med. __________ sui due nuovi referti medici prodotti (doc. XIV/1) e ha ribadito che l’assistente sociale ha debitamente spiegato i motivi per i quali ha attribuito una determinata percentuale di impedimento considerando i limiti funzionali accertati dai medici e l’esigibilità di aiuto da parte dei familiari. Inoltre, le inchieste sono state esaminate e approvate dai medici.
L’Ufficio AI ha infine confermato il calcolo del grado di invalidità, ricordando che i redditi da valida e da invalida sono stati riportati alla percentuale di impiego del 50%, ma che anche se si riportassero entrambi al 100% il risultato non cambierebbe.
1.9 Nello scritto del 24 settembre 2018 (doc. XVI) la ricorrente ha nuovamente contestato il metodo misto di calcolo utilizzato dall’amministrazione riproponendo la sua soluzione, che sarebbe conforme all’art. 27bis OAI modificato dal 1° gennaio 2018 e che giungerebbe a un grado AI totale del 50,181%.
Inoltre, con il nuovo metodo il grado di invalidità delle mansioni consuete è determinato mediante il confronto delle attività, ciò che invece l’assistente sociale non ha proceduto a fare, non confrontando le attività svolte prima e dopo l’aggravarsi del suo stato di salute, ma limitandosi a una lacunosa descrizione delle attività casalinghe a quel momento, sia nella prima inchiesta del 2013 sia nella seconda del 2016, dove, in quest’ultima, il raffronto è stato addirittura fatto con le attività svolte al momento della prima inchiesta e non prima dell’aggravarsi del suo stato di salute. La circostanza che i medici abbiano avallato dette inchieste non è determinante, avendo i medici ambiti di competenza diversi dagli assistenti sociali.
Da ultimo, la ricorrente ha puntualizzato alcuni aspetti sollevati dai suoi due medici curanti confrontandoli con il parere del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale.
1.10 Il 29 aprile 2019 (doc. XVIII) il giudice delegato ha informato la ricorrente della possibilità di una reformatio in pejus dandole la possibilità di ritirare il ricorso, ma con scritto del 17 maggio 2019 (doc. XIX) l'insorgente ha comunicato di mantenere il ricorso.
considerato in diritto
2.1 Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurata, salariata al 50% e casalinga al 50%, una rendita di invalidità temporanea di un quarto solo per il periodo intercorrente dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015, poiché sulla base della perizia pluridisciplinare del 13 agosto 2015, del complemento peritale del 12 ottobre 2016 e dell’inchiesta domiciliare del dicembre 2016, dal profilo medico è stato riscontrato che la situazione era stazionaria dal profilo reumatologico, mentre era migliorata in ambito psichico. La ricorrente sarebbe inabile al lavoro al 60% nella sua attività di venditrice al dettaglio dal 2006 e al 70% dal 16 aprile 2015, mentre abile al 40% dal gennaio 2006 e al 70% dal 16 aprile 2015 in altre attività adeguate così come casalinga. Dal calcolo effettuato con il metodo misto di raffronto risulterebbe, tenuto conto del grado di invalidità come casalinga del 29% dal 2007 e del 29,5% dal 2015, un grado AI complessivo, arrotondato, del 40% dal 2007, ma del 35% dall’aprile 2015, perciò tre mesi dopo il miglioramento la rendita di invalidità decadrebbe in virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI.
2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3 Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono queste cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell’alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087 CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita dall’assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3085 CIGI).
2.4 Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Ancorché non applicabile alla presente fattispecie, va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).
L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento vedi la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.5 Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.6 Trattandosi infine dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.7 Nel caso di specie, a seguito della domanda di prestazioni del 2011 e dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, il Servizio Medico Regionale ha reputato necessario, il 23 maggio 2014 (doc. 56), sottoporre l’assicurata a una perizia pluridisciplinare (neurologica, reumatologica e psichiatrica).
La perizia è stata allestita il 13 agosto 2015 (doc. 79), dopo che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurata i giorni 9, 11, 15, 18 e 25 giugno 2015 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali. Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 1998 al 2015, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale e professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status dell’assicurata, gli esiti degli esami di laboratorio effettuati il 31 marzo 2015 e degli esami radiologici del 14 novembre 2014.
Il 15 giugno 2015 il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, ha sottoposto l’assicurata a una valutazione e nel suo rapporto del 19 seguente (doc. 79 pag. 275) ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi dal 1998 al 2015, i dati soggettivi (dolori brucianti cervicali irradianti occipitofrontali associati a dolori brucianti alla muscolatura dei trapezi bilaterali, omerali bilaterali, a formicolii a tutte le dita delle mani, dolori alla coscia sinistra che irradiano tutto l’arto, camminare 10min), i dati oggettivi con lo stato generale, il sistema locomotore (colonna vertebrale e articolazioni periferiche) e quello nervoso cursorio.
Il reumatologo aveva individuato 10 su 18 punti fibromialgici positivi e aveva osservato che durante l’anamnesi del dolore l’assicurata era rimasta seduta spostandosi ogni tanto sulla sedia, movimenti eseguiti anche quando stava seduta sul bordo del lettino durante l’esame clinico; in posizione eretta manteneva l’arto inferiore sinistro scaricato. Inoltre, prima e dopo l’esame clinico l’interessata si era spogliata e rivestita autonomamente; mostrava una zoppia antalgica a sinistra che si risolveva dopo alcuni passi.
Lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di emisindrome del dolore cronico a sinistra in: discopatie L4/L5 e L5/S1, importanti disturbi statici del rachide tendenzialmente piatto con scoliosi destroconvessa dorsale e sinistroconvessa lombare, esiti da spondilodesi di derotazione TH11-L4 il 6 gennaio 1998, esiti da decompressione microchirurgica osteolegamentosa L5/S1 a sinistra per claudicatio neurogena S1 a sinistra, prevalente, il 13 gennaio 2015, decondizionamento e sbilancio muscolare. Periartropatia omeroscapolare a destra.
Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa è stata individuata una sindrome fibromialgica generalizzata.
Nella sua valutazione il perito ha riassunto l’iter medico a cui si è sottoposta l’assicurata con le visite e le operazioni chirurgiche e ha esposto di volta in volta i dati soggettivi lamentati. Egli ha rilevato che l’esito dell’intervento chirurgico del 1998 è stato inizialmente favorevole, con tuttavia recrudescenza dei dolori dorsolombari in occasione delle prime due gravidanze nel corso del 2005 e del 2008 e infine un netto peggioramento dei dolori con pure apparizione dell’irradiazione nell’arto inferiore sinistro nel corso del 2012. Anche il decorso della decompressione microchirurgica osteolegamentosa L5/S1 a sinistra del 13 gennaio 2015 ha avuto un decorso sfavorevole. A suo dire, i documentati 10 su 18 punti fibromialgici positivi ripartiti con una certa simmetria alla parte superiore e inferiore del corpo, che definivano la diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata fino a quel momento mai descritta dai curanti, erano in grado di spiegare gran parte dei dolori riferiti dall’assicurata.
L’esperto non aveva opzioni terapeutiche reumatologiche da proporre in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua, secondo cui l’assicurata poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5kg all’altezza dei fianchi, talvolta fino a 5kg sopra l’altezza del petto; poteva maneggiare molto spesso attrezzi di precisione, spesso attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti; la rotazione manuale era normale. L’assicurata poteva di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti, poteva spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. Essa poteva assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata e in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. Infine, l’interessata poteva molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, come pure talvolta camminare su terreno accidentato e salire le scale, ma mai quelle a pioli.
Il reumatologo ha da ultimo ricordato che l’assicurata era stata valutata il 10 ottobre 2013 dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna attivo presso il Servizio Medico Regionale, il quale era giunto alla conclusione che l’interessata era inabile al lavoro nella misura del 70% nella sua attività di venditrice, mentre in un’attività medio leggera era inabile al 30%, lo stesso come casalinga. Secondo il perito, tale valutazione era applicabile fino al giorno dell’intervento neurochirurgico di decompressione osteolegamentosa L5/S1 a sinistra del 16 gennaio 2015; successivamente, e per la durata di tre mesi, l’assicurata andava considerata inabile al lavoro totalmente, quindi dal 16 gennaio al 16 aprile 2015; dal 16 aprile 2015 l’esperto ha riconfermato l’inabilità lavorativa del 70% come venditrice e l’incapacità lavorativa del 30% sia in attività adatta allo stato di salute attuale tenendo conto di tutti i limiti funzionali e di carico indicati, sia come casalinga, sempre dal 16 aprile.
Il 18 giugno 2015 il dr. med. __________, FMH neurologia, ha visitato l’assicurata e il giorno seguente (doc. 79 pag. 269) ha redatto la sua perizia esponendo l’anamnesi, lo stato neurologico con la documentazione radiologica del 2012 e del 2014 e la sua valutazione, in cui ha evidenziato di non avere trovato, all’esame neurologico, deficit a livello dei nervi cranici e degli arti superiori, agli arti inferiori non v’erano deficit motori, ma un deficit sensitivo alla gamba sinistra piuttosto a chiazze concernente la coscia, il polpaccio latero-posteriore, con una distribuzione chiaramente non radicolare; v’era poi assenza del riflesso achilleo sinistro che indicava una pregressa lesione radicolare S1.
Nelle sue conclusioni lo specialista ha ritenuto che l’assicurata presentava una sintomatologia algica diffusa, insorta progressivamente oltre 8 anni dopo un intervento per scoliosi toracolombare, non riferibile a una patologia neurologica specifica, ma di competenza principalmente reumatologica, alla quale si doveva aggiungere una molto probabile residua componente radicolare L5 e S1 a sinistra con deficit sensitivi, ma non motori e con una probabile componente dolorosa. La sintomatologia alla gamba sinistra non si associava a deficit motori e il solo deficit sensitivo come pure la componente algica determinava sintomi che potevano causare al massimo un’incapacità lavorativa medico-teorica del 20% - da intendere come riduzione del rendimento poiché avrebbe dovuto evitare un carico eccessivo della colonna lombare come pure attività particolarmente pesanti - soprattutto per l’attività di venditrice, che tende a sollecitare in modo relativamente costante la colonna vertebrale durante il giorno in posizione principalmente eretta, dal novembre 2014. Per un’attività adeguata che permetteva all’assicurata di non sollecitare in modo rilevante la colonna vertebrale, che fosse particolarmente leggera, era abile al lavoro al 100%. Il neurologo ha infine segnalato che teoricamente dal punto di vista neurologico sarebbero stati possibili provvedimenti di integrazione professionale, tenendo soprattutto presente della componente algica alla gamba sinistra, che più rilevanti risultavano gli aspetti reumatologico-ortopedici nel determinare limitazioni funzionali e che l’interessata lamentava cefalee di tipo principalmente tensivo che non comportavano limitazioni funzionali maggiori.
Nel rispondere ai quesiti posti dall’Ufficio AI il perito ha diagnosticato, con influsso sulla capacità lavorativa, una sindrome lombovertebrale cronica in: stato dopo stabilizzazione di scoliosi toracolombare da TH11 e L4 nel 1998, probabile residua sindrome radicolare mista L5 e S1 a sinistra su stenosi foraminale di origine anche discale L5/S1 a sinistra, stato dopo intervento di microdiscectomia L5/S1 a sinistra e sindrome radicolare algica con lievi deficit sensitivi. Le cefalee tensive e la sindrome algica cronica a tutto il corpo non spiegata da patologia neurologica costituivano le diagnosi senza influsso.
Inoltre, egli ha precisato che dal 2011 fino a quel momento v’era stato un certo peggioramento degli aspetti neurologici e che soprattutto da allora erano apparsi i sintomi irradianti alla gamba sinistra riferibili almeno in parte alla componente radicolare. Non aveva proposte terapeutiche specifiche dal profilo neurologico.
Infine, l’11 e il 25 giugno 2015 la dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, ha avuto due colloqui con l’assicurata della durata di 80 rispettivamente 35 minuti e nel suo rapporto dell’8 luglio 2018 (doc. 79 pag. 254) ha presentato i dati clinici, con l’esame clinico secondo AMDP 8-System in cui ha esposto l’anamnesi, il referto psichico (in cui non ha rilevato disturbi dello stato di coscienza o vigilanza o fenomeni fobici, compulsivi o ossessivi, sintomi psicotici quali produzioni deliranti o disturbi della percezione, ma disturbi dell’attenzione, umore depresso con dichiarazione di malessere per la condizione attuale, sentimenti di colpa per non riuscire a rispondere alle richieste dei figli e del marito che le dava un grande aiuto, ha riferito un sentimento di insufficienza personale e di inadeguatezza in quanto l’assicurata avvertiva la sensazione di valere molto poco o di essere diventata un’incapace, viveva un ritiro sociale poiché si sentiva giudicata male dalle altre persone e ciò le faceva nascere una certa rabbia per la sua condizione, completamente diversa da quella che era prima del suo matrimonio e prima della nascita dei figli, insonnia da risvegli notturni multipli accompagnati dalla presenza di dolori, riduzione del desiderio sessuale) e il referto somatico.
La psichiatra ha analizzato le conseguenze sulla capacità di lavoro secondo lo schema MINI ICF-APP che descrive le risorse e i deficit, riscontrando nessun grado di disabilità per il rispetto delle regole e nell’integrazione nel gruppo, una disabilità lieve nell’emettere giudizi, nell’assertività, nel contatto con gli altri e nelle relazioni intime, un grado di disabilità moderato nell’organizzazione dei compiti, nella flessibilità, nelle competenze, nella persistenza non essendo in grado di assolvere pienamente i compiti per tutto il periodo necessario, nella cura di sé, un grado di disabilità tra moderato e grave nelle attività spontanee, mentre tra grave e completa nella mobilità non uscendo più da sola avendo paura di stare male, le girava la testa. In conclusione, dal lato psichiatrico nella professione precedente di venditrice/cassiera nelle condizioni attuali avrebbe potuto avere qualche difficoltà, mentre per altri lavori, tenendo presenti le sue limitazioni, in un ambiente adatto avrebbe potuto giovare per un aiuto all’evoluzione della condizione psicopatologica in atto.
La perita ha evidenziato nell’anamnesi psicofarmacologica che dal 2014 l’interessata assumeva psicofarmaci, poi ha descritto le attività e le abitudini dell’assicurata e il trattamento psichiatrico attuale (Venlafaxina e colloqui settimanali con lo psichiatra).
Sono infine state esposte le constatazioni e le conclusioni, in cui la psichiatra ha espresso il suo punto di vista dopo avere anche avuto un colloquio con il dr. __________, psichiatra curante. La perita ha confermato la diagnosi provvisoria del collega - anche perché aveva in cura da pochissimo tempo l’interessata - di un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo Borderline (ICD-10: F60.31) derivante dalla storia della sua infanzia e dalle figure dei suoi genitori i cui comportamenti potevano essere probabilmente la causa dell’insorgenza di un disturbo di personalità.
L’esperta ha osservato che tutto andava bene sino alle gravidanze, con l’esacerbazione della problematica algica somatica. Prima di allora, durante la giovinezza, era felice, solare, aperta e allegra, mentre oggi c’è stata questa caduta depressiva che, a suo dire, aveva una causa multifattoriale. La componente algica aveva una sua parte, ma molto era da ascrivere a questa completa trasformazione della sua vita da “libera” a “chiusa” in casa con i tre figli e il marito. L’assicurata non ha saputo rispondere alla domanda del perché ha fatto altri figli dopo l’emergere della situazione dolorosa successiva alla prima gravidanza; da ciò è seguito che il marito ha rinunciato al suo lavoro di cuoco per trasformarsi in casalingo, ma a lungo andare questa situazione, secondo l’interessata, si stava rivelando controproducente: reattività e rabbia in lei e nel marito, sensi di colpa e recriminazioni, ma tutto questo con una sicura ricaduta sui figli. Come non avere una deflessione del tono dell’umore, anche se, d’avviso dell’esperta, non così intensa come dichiarato dal dr. med. __________, tanto che al secondo colloquio, probabilmente anche con l’aumento dell’antidepressivo, l’assicurata già dichiarava un miglioramento delle sue condizioni psichiche e la sospensione del neurolettico forse già stava determinando una riduzione dell’astenia.
Nel secondo colloquio l’assicurata ha informato la psichiatra che se il marito non trovava lavoro rischiava la perdita del permesso di soggiorno, lavoro che stava già cercando da tempo, ma era in dubbio viste le sue (di lei) condizioni di salute. L’interessata ha detto alla perita che la ripresa del lavoro da parte del marito avrebbe giovato a tutti, ma lei avrebbe avuto bisogno di aiuto per portare i figli a scuola a causa delle sue condizioni fisiche. L’esperta ha affermato di non essere d’accordo con il dr. med. __________ nel valutare la capacità lavorativa psichica nulla, primo perché non corrispondeva al vero circa le capacità dell’assicurata di attingere alle sue risorse endopsichiche che avrebbero potuto aiutarla anche a fronteggiare la componente algica somatica e secondo la ricaduta sui figli sarebbe stata dal punto di vista educativo/formativo un modello disadattivo circa le modalità di fronteggiare gli eventi avversi della vita. Perciò la dr.ssa __________ ha suggerito che il marito trovasse assolutamente un lavoro, anche perché era angosciante per l’interessata il solo pensiero che lui rientrasse in __________ lasciando la famiglia da sola, che vi fosse un supporto per accompagnare i figli a scuola e che l’assicurata fosse aiutata a trovare un’occupazione di lavoro al domicilio inizialmente per un tempo di lavoro limitato in base alle sue attuali disponibilità psico-fisiche, poi da valutare.
Le diagnosi sono state di disturbo borderline di personalità (ICD-10: F60.3) e di disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente, lieve (ICD-10: F33.0). La perita ha spiegato di essere d’accordo con l’anamnesi riportata dal curante, ma non per l’intensità. Per il disturbo di personalità si ritrovava l’instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’umore e nell’impulsività, la rabbia con alle volte anche la perdita di controllo. Per il disturbo depressivo la psichiatra ha confermato la presenza di deflessione del tono dell’umore, pensieri pessimistici e di autosvalutazione e di colpa.
Nell’attività da ultimo esercitata quale venditrice/cassiera la capacità lavorativa era del 70% sia per una limitazione del tempo di lavoro sia del rendimento, determinato dalla presenza di tensioni, di irritabilità, accompagnato dalla facile stancabilità che determinano un’esecuzione delle mansioni con più lentezza e anche con una ridotta attenzione e concentrazione. A suo dire, una riduzione della capacità lavorativa era presente dal 2014 e l’evoluzione fino a quel momento era stazionaria.
La prognosi a medio-lungo termine era difficile da evidenziare, ma l’esperta ha preventivato una prognosi stazionaria con una però possibilità di miglioramento o peggioramento a seconda del decorso delle affezioni somatiche e del mantenimento comunque della presa in carico psicoterapeutica e psicofarmacologica. A suo avviso, in questo caso anche la condizione familiare avrebbe potuto avere un grosso influsso sia positivo che negativo sulle condizioni psichiche dell’assicurata.
Quali misure terapeutiche per migliorare lo stato di salute la perita ha indicato che l’assicurata doveva continuare la presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica oltre che un sostegno per la gestione dei figli; tutto ciò avrebbe potuto avere un influsso positivo sulla capacità lavorativa dal profilo psichico e sulla ripresa totale al 100% della funzione psichica in 12 mesi, come pure un’integrazione alla psicoterapia con un approccio specifico sul trauma/integrazione della personalità quale la terapia EMDR.
Non erano invece necessari provvedimenti integrativi o professionali, visto che l’assicurata presentava comunque conservate capacità di rispettare le regole, una certa flessibilità e competenza.
In una attività in cui poteva gestire la sua ridotta persistenza, la facile affaticabilità e i tempi di esecuzione dei compiti che a quel momento avevano una latenza piuttosto lunga, l’assicurata era abile al 70%, inteso come limite funzionale e di rendimento.
Come casalinga non v’era alcuna limitazione a svolgere tale attività in ragione del 100%, in quanto poteva organizzarsi nei tempi e nei compiti come già faceva.
Il 12 agosto 2015 alle ore 11 i periti del Servizio Accertamento Medico e i dr. med. __________, __________ e __________ hanno avuto modo di discutere del caso in teleconferenza in modo esaustivo. Alla luce delle consultazioni dei tre specialisti, il SAM ha posto le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa stabilite dai singoli esperti.
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa della ricorrente nella precedente attività svolta, gli esperti hanno ritenuto che dal 16 aprile 2015 l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 30% (limiti funzionali, di carico, di rendimento con necessità di pause supplementari) come venditrice diplomata presso un negozio di scarpe a causa delle patologie di tipo reumatologico, neurologico e psichiatrico.
Su piano psichiatrico la presenza di facile esauribilità psicofisica, la deflessione del tono dell’umore, l’irritabilità e la presenza di tensioni oltre che un ridotto livello di attenzione e concentrazione comportavano un ridotto rendimento e del tempo di lavoro per la necessità di pause supplementari. Sul piano neurologico le limitazioni comportavano la non esigenza di mansionari che sollecitavano in modo relativamente costante la colonna vertebrale durante il giorno in posizione principalmente eretta. Dal profilo reumatologico valevano le limitazioni di carico e funzionali stabilite dall’esperto. I periti hanno precisato che le limitazioni di ordine psichiatrico e somatico non andavano considerate cumulabili, in quanto l’importante limitazione per l’attività di venditrice evidenziata dal lato reumatologico copriva ampiamente anche quelle psichiatriche e reumatologiche.
Per quanto concerne l’evoluzione cronologica della capacità lavorativa della ricorrente, gli esperti del SAM hanno ricordato che essa era stata valutata dal Servizio Medico Regionale come abile al 40% dal 2006 e poi al 30% dall’ottobre 2013, valutazioni con le quali i periti concordavano pienamente. Successivamente, dall’intervento di chirurgia della schiena effettuato il 16 gennaio 2015, e per la durata di tre mesi e quindi fino al 16 aprile 2015, l’assicurata andava considerata inabile al lavoro in misura totale per qualsiasi attività lucrativa. Dopodiché, abile al 30%.
La sua capacità lavorativa in attività adeguate, tenendo conto delle limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo, era del 70% intesa come rendimento globalmente ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa, ma con la necessità di pause supplementari. Attività adeguate erano quelle in cui l’assicurata poteva gestire la sua ridotta persistenza, la facile affaticabilità e i tempi di esecuzione dei compiti che a quel momento avevano una latenza piuttosto lunga. Inoltre, il mansionario doveva rispettare pienamente tutti i limiti funzionali e di carico espressi in ambito reumatologico e neurologico. Così come per la capacità in attività precedente, tale capacità esisteva dal 2006 (valutazione SMR), fatta eccezione per il periodo dal 16 gennaio al 16 aprile 2015, in cui l’assicurata andava considerata totalmente inabile in qualsiasi attività.
Come casalinga, la capacità lavorativa medico-teorica globale era del 70% (giornata lavorativa usuale con limiti funzionali, di carico e di rendimento) e ciò a decorrere dal marzo 2013, ossia da quando c’è stata la prima inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
Quali provvedimenti professionali medicalmente sostenibili è stato indicato l’aiuto al collocamento in attività meglio adatte al suo attuale stato di salute sin da subito, tenendo conto della valutazione della consulente in integrazione professionale del 30 dicembre 2013. Inoltre, dal lato psichiatrico l’assicurata doveva continuare con la presa a carico in corso e necessitava di un sostegno per la gestione dei figli. Era possibile un miglioramento psichico se c’era una presa a carico psichiatrico-psicoterapeutico e l’appoggio familiare, con la possibilità anche di una ripresa totale della funzione psichica nell’arco di un anno.
Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, il 15 settembre 2015 (doc. 81) il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, attivo presso il Servizio Medico Regionale, nel rapporto finale SMR ha confermato le diagnosi stabilite dagli esperti del Servizio Accertamento Medico, così come i gradi di incapacità lavorativa (nell’attività precedente: 60% dal 2006 al 9 ottobre 2013, 70% dal 10 ottobre 2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 70% dal 17 aprile 2015 in poi; in attività adeguate: 40% dal 2006 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in poi; come casalinga: 30% dal 1° marzo 2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in avanti; in tutti i casi intese come riduzione del rendimento fermo restando determinate limitazioni funzionali sia dal punto di vista psichico sia reumatologico), osservando che la prognosi era stazionaria dal profilo reumatologico e favorevole dal punto di vista psichiatrico. Sul piano neurologico la capacità lavorativa non era limitata, mentre l’inabilità lavorativa stabilita dalla psichiatra era coperta anche da quella evidenziata dalla perizia reumatologica, perciò non erano cumulabili.
Il 24 agosto 2016 (doc. 97) il dr. med. __________, FMH in neurochirurgia, espressamente interpellato dall’amministrazione, si è pronunciato sullo stato di salute dell’assicurata.
Essa presentava una sintomatologia dolorosa radicolare L5 bilateralmente, in un territorio di lombalgie. Era emersa una discopatia sottogiacente la stabilizzazione realizzata fino a L4, cioè una discopatia L4-L5, L5-S1 come segni di scompenso inferiore della stabilizzazione realizzata nel 1998.
L’intervento di prolungamento della stabilizzazione che egli ha proposto non è stato realizzato. Come venditrice l’assicurata risultava inabile al 100% dal 2005 in poi, ma anche in qualsiasi altra attività.
Alla luce di ciò, il medico SMR ha ritenuto necessario il 26 agosto 2016 (doc. 99) un complemento della perizia del 25 giugno 2015 in ambito reumatologico da parte del dr. med. __________, il quale avrebbe dovuto esaminare l’evoluzione dello stato di salute dal giugno 2015, i limiti funzionali e le risorse, accertando se v’era stato un peggioramento delle condizioni di salute, visto che il dr. med. __________ aveva affermato che l’intervento del gennaio 2015 non aveva dato il miglioramento aspettato né in termini di radicolopatia né in termini di lombalgia.
Nel frattempo, l’Ufficio AI ha interpellato il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, curante dell’assicurata dall’aprile 2015, il quale il 30 settembre 2016 (doc. 106) ha diagnosticato un disturbo emotivamente instabile tipo borderline (ICD-10: F60.31), un disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici (ICD-10: F33.11) e una modificazione duratura della personalità secondaria a malattia cronica e dolore cronico.
Lo psichiatra ha osservato che all’ultimo incontro di tre giorni prima le condizioni dell’assicurata apparivano sofferenti nonostante l’importante psicofarmacoterapia sostenuta; essa presentava diverse comorbidità, perciò era in dubbio se affrontare un altro intervento chirurgico proposto dal dr. med. __________. Era in cura con 300mg di Venlafaxina e in alcuni momenti 450mg, Vimovo 2/die e Seroquel 25mg, Stilnox.
L’inabilità lavorativa era del 100% dalla sua presa a carico a causa dei disturbi dell’umore e del carattere, oltre che per la malattia ortopedica, e non era possibile una ripresa lavorativa.
Egli ha altresì rilevato che la paziente era a quel momento “praticamente inidonea anche all’accudimento dei figli, accudimento di cui in realtà è caricato quasi a tempo pieno il marito della paziente.”.
Nella perizia del 12 ottobre 2016 (doc. 107) il dr. med. __________, che ha esaminato l’interessata due giorni prima, ha riproposto l’anamnesi personale dal 1998 fino al referto del 24 agosto 2016 del neurochirurgo, l’anamnesi sistematica, sociale con l’esito della perizia pluridisciplinare, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive con l’esame della colonna vertebrale, delle articolazioni periferiche (12 su 18 punti fibromialgici positivi) e l’esame neurologico cursorio.
Il perito ha osservato che durante l’anamnesi del dolore, durata 25 minuti, l’interessata si muoveva ogni tanto sulla poltrona; al termine, si è riavviata prontamente, senza esitazione e senza segni di risparmio né del rachide né degli arti superiori e inferiori, recandosi senza zoppicare verso la sala visite dove si è svestita e rivestita autonomamente. Durante la valutazione in posizione eretta, ogni tanto muoveva l’arto inferiore sinistro piegando il ginocchio.
Nella sua valutazione il reumatologo ha esposto i risultati del suo esame oggettivo paragonandoli alla situazione riscontrata il 15 giugno 2015 e ha concluso che “in sintesi, lo stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale precedente del 15.6.2015, non è sostanzialmente mutato.”. I sintomi accusati, i deficit funzionali fatti valere e poi dimostrati durante l’esame clinico si spiegavano, in parte, con le alterazioni strutturali dimostrate fino a quel momento. Il perito ha osservato che, come già il 15 giugno 2015, il fabbisogno analgesico non era proporzionato all’intensità dei sintomi accusati dall’assicurata sull’arco delle 24 ore; a quel momento ella beneficiava di una psicofarmacoterapia utile ad aumentare la soglia del dolore in presenza di una sindrome fibromialgica generalizzata. Inoltre, sebbene muscolarmente decondizionata, egli ha rilevato che l’interessata non veniva sottoposta a un trattamento fisioterapico adatto, limitandosi a un’elettroterapia peraltro iniziata poco prima la perizia.
Lo specialista ha quindi posto la diagnosi di sindrome panvertebrale con componente spondilogena prevalentemente lombare cronica a sinistra, cronica, in note discopatie L4/L5 e L5/S1, esiti da decompressione microchirurgica osteo-legamentosa L5/S1 a sinistra il 13 gennaio 2015, esiti da spondilodesi di derotazione TH11-L4 il 6 gennaio 1998, importanti disturbi statici del rachide, tendenzialmente piatto con scoliosi destroconvessa dorsale, sinistroconvessa lombare, decondizionamento e sbilancio muscolare, metatarsalgie a sinistra, in piedi cavi bilaterali, neurinoma di Morton inter-metatarsale II-III a sinistra, sindrome fibromialgica generalizzata.
Il trattamento analgesico in corso, a dire del perito, andava potenziato rendendolo proporzionale alla sintomatologia algica generalizzata presente 24 ore su 24 e andava avviata una riabilitazione attiva della muscolatura, in grado di stabilizzare la colonna vertebrale rispettivamente le articolazioni periferiche.
Tuttavia, queste opzioni terapeutiche non erano in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua vista la stabilità dello stato di salute rispetto alla visita peritale del 2015, che rimaneva sovrapponibile a quella allora accertata.
Questi limiti, ha precisato il reumatologo, non prendevano in considerazione eventuali comorbidità neurologiche e psichiatriche ed erano applicabili sia durante le ore lavorative sia durante il tempo libero. V’erano dunque risorse fisiche che permettevano di reintegrare l’assicurata professionalmente.
Pertanto, anche dopo tale rivalutazione peritale reumatologica, il dr. __________ ha riconfermato che l’assicurata, dal 16 aprile 2015, risultava inabile al lavoro in misura del 70% per l’attività di venditrice e del 30% sia in attività adatta allo stato di salute, che teneva pienamente conto dei limiti funzionali e di carico indicati, sia come casalinga, sempre dal 16 aprile 2015.
Nel rapporto finale SMR del 18 ottobre 2016 (doc. 108) il dr. med. __________, FMH medicina interna, ha aggiornato la diagnosi sulla scorta della nuova valutazione del dottor __________, ha confermato i gradi di incapacità lavorativa e i limiti funzionali come pure la prognosi, rilevando che lo stato di salute era sostanzialmente invariato alla seconda perizia e che era raccomandabile un potenziamento del trattamento analgesico e una riabilitazione attiva della muscolatura.
Il 20 dicembre 2016 (doc. 110) l’assistente sociale ha effettuato una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica stabilendo il grado d'invalidità al 29,5%.
A seguito del progetto del 31 agosto 2017 (doc. 120) di attribuzione di una rendita temporanea di un quarto dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015, unitamente alle sue osservazioni (doc. 133) l’assicurata ha prodotto all’amministrazione quattro documenti.
Il certificato del 19 settembre 2017 del dr. med. __________ indicava che l’assicurata era in terapia con Lyrica 100mg e Co-Dafalgan 30mg come rimedio contro il dolore e che aveva seguito 4 cicli di fisioterapia dal 3 ottobre 2016 all’11 luglio 2017, così come risultava dalle relative prescrizioni allegate.
Nel referto del 25 settembre 2017 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha confermato quanto affermato nel suo precedente di un anno prima. Le condizioni di salute dell’assicurata erano caratterizzate da un disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici e fasi ricorrenti di gravità medio grave nell’ambito di un disturbo instabile tipo borderline e una modificazione duratura della personalità secondaria a malattia cronica e a dolore cronico.
Lo psichiatra ha osservato che agli ultimi incontri le condizioni dell’assicurata apparivano sempre sofferenti con poco beneficio dalle terapie antalgiche proposte dai chirurghi, secondo cui le prospettive erano quelle di un probabile nuovo intervento. La paziente continuava con un trattamento alto dosato di Venlafaxina 300mg/die, in alcuni momenti 450mg/die, analgesici e neurolettici con scopo ansiolitico e analgesico.
Dal suo punto di vista, l’assicurata non era in grado di svolgere l’attività di venditrice a causa dei problemi di salute. A suo dire, valutare una ipotetica probabilità della capacità di lavoro in un’attività differente era un esercizio senza scopo, non essendo raggiunte ancora le condizioni di stabilità clinica necessarie (vedi intervento chirurgico) per potere ipotizzare eventuali progetti di reinserimento lavorativo.
Anche come casalinga l’assicurata si doveva appoggiare costantemente al marito essendo impossibilitata a farlo in maniera adeguata da sola.
Lo psichiatra si è poi espresso sulla perizia della collega, confermando che a fronte delle diagnosi da lui poste, esisteva una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’interessata con argomentazioni che, a suo modo di vedere, risultavano alquanto incoerenti e confuse.
Il dr. med. __________ ha reso un referto il 20 ottobre 2017 in cui, come nel 2014, ha ritenuto giustificata la soluzione chirurgica.
Il neurochirurgo ha altresì giudicato che l’assicurata non era abile nella sua attività professionale in ragione del 100% e anche nell’attività di casalinga, poiché la sintomatologia dolorosa non le permetteva in quel momento di essere completamente attiva. Egli ha infine osservato che l’interessata era stata valutata anche dallo psichiatra dr. __________ e sul piano anche reumatologico in ambito peritale e che vi era una certa concordanza.
Il 22 novembre 2017 (doc. 135) il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, si è pronunciato per conto del Servizio Medico Regionale sia sull’inchiesta per casalinghe, ritenendola completa ed esaustiva dal lato medico-assicurativo, sia sui referti allegati alle osservazioni al progetto di decisione.
A proposito del rapporto del dr. med. __________, il medico SMR ha rilevato che il curante si è limitato ad affermare che l’assicurata non sarebbe stata completamente attiva come casalinga a causa dei dolori, ma non ha ulteriormente approfondito l’argomento.
Sul rapporto del dr. med. __________ ha osservato che ha elencato la terapia medicamentosa a bassa posologia, ma che non v’era alcuna menzione di risorse, limiti, inabilità lavorativa in genere.
Infine, per il medico SMR lo psichiatra dr. __________ ha confermato il suo precedente apprezzamento e ha rilevato che l’assicurata faceva riferimento al marito nell’attività di casalinga, ma ciò era già noto ed era stato indicato dall’assistente sociale nell’inchiesta del 2016.
Pertanto, nessuno di questi documenti presentava fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti tali da modificare le precedenti prese di posizione dell’SMR.
La decisione del 17 aprile 2018 (doc. A) dell'Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione di attribuzione temporanea di un quarto di rendita.
Con il ricorso l’assicurata ha presentato diversa documentazione risalente agli anni 2011 (docc. C e D), 2012 (doc. E) e 2013 (doc. F), come pure i più recenti citati referti del 2016 e del 2017 dei dr. med. __________ (docc. H e N) e __________ (docc. I e M).
Il nuovo rapporto del 15 maggio 2018 (doc. P) dello psichiatra curante ribadisce che le condizioni dell’assicurata erano ancora instabili a causa della nota patologia. A suo dire, l’interessata era completamente inabile al lavoro soprattutto come venditrice a causa della problematica grave invalidante legata al disturbo psichiatrico e alle note condizioni ortopediche. Questa condizione si riferiva anche all’attività di casalinga e di madre, essendo evidenti le limitazioni presentate dall’assicurata, che doveva ricorrere in maniera continua e sostanziale all’aiuto del marito. La condizione era ancora lungi dall’essere stabilizzata anche perché era in previsione, non appena le condizioni l’avessero permesso, un ennesimo intervento chirurgico per permetterle di recuperare una qualità di vita e una riduzione della sofferenza legata ai dolori cronici. Inoltre, il dr. med. __________ ha ricordato che l’interessata riceveva una terapia alto dosata con antidepressivi con effetto anche analgesico a livello centrale proprio per permetterle di avere una condizione più sopportabile. I cambiamenti terapeutici psicologici avvenuti dalla sua presa a carico dal 21 aprile 2015, se da una parte hanno permesso di innalzare la soglia di sofferenza, per quanto riguarda particolarmente le percezioni dei dolori non hanno comportato delle riduzioni dell’incapacità lavorativa, che rimaneva totale sin dall’aprile 2015.
Per quanto concerne l’opinione della perita psichiatra, egli ha ribadito essere incoerente la sua valutazione, che a fronte delle diagnosi poste ha reso una valutazione del tutto ottimistica delle capacità di recupero somatiche e psichiche dell’assicurata. Il curante ha ricordato che la diagnosi di disturbo di personalità borderline difficilmente permetteva che le ipotetiche risorse dell’interessata potessero essere messe a frutto in senso prognostico e terapeutico. Anzi, il disturbo e l’evoluzione che egli ha attestato di modificazione duratura della personalità rendeva conto di una cronicizzazione peggiorativa delle sue condizioni.
In conclusione, a causa delle diverse comorbidità presentate e la prospettiva di dover affrontare nuovi interventi chirurgici, lo psichiatra curante ha ritenuto assolutamente utopistico pretendere dall’interessata una residua capacità lavorativa tenendo conto anche delle difficoltà determinate dalle patologie accertate di poter inserire in un contesto di lavoro normale una persona presentante tali limitazioni.
Per il dr. med. __________ dell’SMR, che il 29 maggio 2018 (doc. VIII/1) si è pronunciato sul parere del collega, appariva inverosimile un’inabilità completa nei lavori domestici e come madre, perché se ciò fosse stato vero, allora si sarebbe dovuto annunciare il caso all’Autorità regionale di protezione, giacché i figli sarebbero rimasti abbandonati a se stessi dal primo pomeriggio a notte inoltrata, visto che il padre lavorava dalle 15 alle 24. In nessun documento è stata, anche solo ipotizzata, una condizione di questo genere.
Inoltre, lo psichiatra ha osservato che il dr. med. __________ non si è espresso in modo chiaro ed oggettivo in termini di risorse e limiti funzionali sia in una qualsiasi attività lavorativa sia nelle attività consuete, cosicché il suo certificato appariva come un diverso apprezzamento del curante dello status noto e già valutato in sede di Servizio Medico Regionale.
In conclusione, in assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti, per il dottor __________ rimanevano valide le precedenti prese di posizione dell’SMR.
Il dr. med. __________ ha reso il 30 luglio 2018 (doc. O) una valutazione più dettagliata riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurata nella sua attività di venditrice, in attività lavorative adeguate e come casalinga e nella cura dei figli, esprimendo per ciascuna ipotesi i gradi di inabilità lavorativa che egli ha rilevato in occasione dei consulti del 29 settembre 2014, del 24 agosto 2016, del 20 maggio 2017 e del 28 luglio 2018.
In sostanza, l’inabilità lavorativa come venditrice era inizialmente dell’80%, poi è salita al 100% dal 2016, mentre in attività adeguate e come casalinga è sempre stata del 50% sin dalla visita del 2014.
Il 22 agosto 2018 (doc. W) il dr. med. __________ si è espresso sulla terapia farmacologica adottata sin dall’inizio della presa a carico da parte sua dell’assicurata, rilevando che la Venlafaxina era arrivata al dosaggio massimo efficace nelle prime settimane del trattamento iniziato il 21 aprile 2015 e che tale dosaggio era ancora quello attualmente dispensato (300mg/die), con eccezionali puntate massime a 450mg/die nei periodi di particolare esacerbazione dei dolori della colonna vertebrale. Occasionalmente erano stati pure dispensati ansiolitici, ipnotici, antidolorifici e protettori della mucosa gastrica. Il curante ha spiegato che tale trattamento era principalmente indicato con una duplice funzione: da una parte riequilibrare lo stato timico della paziente, dall’altra agire sulla soglia di percezione del dolore migliorando possibilmente la sua qualità di vita e potenzialmente riducendo il dosaggio di farmaci analgesici e antiinfiammatori ad azione centrale. Questa terapia dava occasionalmente nausea, vertigini, insonnia, disturbi dell’apparato digerente e sudorazioni profuse soprattutto la notte. Lo psichiatra ha osservato che dovere sopravvivere grazie a dosaggi impegnativi di farmaci psicotropi non era una prospettiva allettante, anche se era una scelta obbligata almeno fino a quando non sarebbe stato possibile trovare una soluzione di carattere chirurgico.
Quanto all’opinione espressa dal dottor __________, il curante ha precisato che l’assicurata poteva contare sulla presenza del marito che lavorava il pomeriggio e la sera, eccetto il giovedì e il venerdì che era sempre in casa. Quanto ai tre figli, l’ultimo di sei anni avrebbe iniziato la prima elementare e l’anno precedente frequentava l’asilo con servizio mensa. Pertanto, le abilità di casalinga erano limitate a un’attività di controllo e supervisione, potendo contare su una buona collaborazione dei bambini.
Infine, lo psichiatra ha ripreso le diagnosi poste dalla dr.ssa __________ affermando che essa aveva confermato quanto da lui diagnosticato come pure i limiti funzionali, quali facile esauribilità psico-fisica, deflessione del tono dell’umore con un’aumentata irritabilità reattiva e deficit di attenzione e concentrazione. Come in precedenza, il dr. __________ ha ritenuto che a causa delle patologie sofferte la capacità lavorativa dell’assicurata in ambito domestico e di cura dei figli era pressoché nulla.
In conclusione, il complesso quadro clinico presentato dall’interessata con una patologia dell’apparato osteoarticolare e una concomitante patologia psichiatrica legata a un disturbo dell’umore e a un disturbo della personalità, con la prospettiva a medio termine di dover affrontare ennesimi interventi chirurgici alla colonna vertebrale, rendevano a suo dire del tutto inverosimile e utopistico pretendere da lei una residua capacità di guadagno.
Su questi ultimi due referti dei curanti della ricorrente si è pronunciato il 5 settembre 2018 (doc. XIV/1) il dr. med. __________.
A proposito del parere del neurochirurgo, il medico SMR ha affermato che l’apprezzamento dello specialista non si era modificato dal 24 agosto 2016 e quindi da prima della perizia del dr. med. __________ del 12 ottobre 2016. Di conseguenza, si trattava di un diverso apprezzamento del curante dello stato di salute valutato in perizia e confermato dall’SMR nel rapporto finale del 18 ottobre 2016.
Quanto al rapporto del dr. med. __________, lo stesso non aggiungeva nuove informazioni mediche e prendeva posizione sulle risorse come casalinga, affermando al termine della prima pagina che queste erano limitate, mentre nella seconda pagina erano pressoché nulle. In assenza di una oggettiva descrizione dello status, si trattava di una posizione ben poco chiara che non era in grado di modificare la sua precedente presa di posizione del 29 maggio 2018, che il dr. med. __________ ha confermato integralmente.
2.8 Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01