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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2019 32.2018.220

21 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,143 mots·~46 min·3

Résumé

Ass ha subito un grave trauma cranico che gli impedisce di svolgere la sua attività ma,per UAI,è abile al 100% in altre adeguate.Per TCA,non è sostenibile che con una riduzione d'entità lieve-media della capacità cognitiva l'SMR l'abbia ritenuto,come la LAINF,abile al 100% senza riduzione rendimento

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.220   TB

Lugano 21 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2018 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 12 novembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                                1.1   RI 1, 1969, attivo come macchinista-gruista, il 10 giugno 2013 è stato vittima sul luogo di lavoro di un grave trauma cranico con lesione dell'occhio sinistro, della mascella e dello zigomo sinistro, delle cui sequele si è occupata l'assicurazione contro gli infortuni che si è assunta il caso.

Il 24 aprile 2014 (doc. 2) l'assicurato ha chiesto delle prestazioni per adulti all'assicurazione invalidità.

                                1.2   Richiamata la documentazione medica necessaria presso l'assicuratore contro gli infortuni __________, interpellati i medici curanti come pure il datore di lavoro (doc. 10), preso atto del rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 23 gennaio 2018 (doc. 100) che ha ritenuto l'assicurato abile al 100% in altre attività adeguate dal 1° maggio 2017 e della valutazione del consulente in integrazione professionale (doc. 106), con progetto di decisione del 23 febbraio 2018 (doc. A5) l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurato una rendita intera (grado AI 100%) dal 1° giugno 2014 al 31 luglio 2017. Dopodiché, dal 1° agosto 2017 tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento - non v'era più alcun diritto alla rendita, essendo il grado di invalidità del 32%.

A seguito delle osservazioni del 29 marzo 2018 (doc. 110) dell'avv. RA 1, al medico SMR è stato chiesto di valutare se il rapporto neuropsicologico del 23 novembre 2016 modificava dal lato medico-teorico le conclusioni del rapporto finale (doc. 109).

Alla luce del nuovo rapporto finale del 4 aprile 2018 (doc. 112) del Servizio Medico Regionale che ha completato il precedente inserendo dei limiti funzionali e della nuova valutazione del consulente IP che ha aumentato al 15% la riduzione per motivi personali (doc. 111), con decisione del 12 novembre 2018 (doc. A1) l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione di una rendita intera dopo un anno di attesa rispettivamente l'interruzione del versamento della stessa dal 1° agosto 2017 stante un grado AI del 36%.

                                1.3   Il 10 dicembre 2018 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo in via principale di annullare la decisione dell'amministrazione e di rinviare gli atti per nuovi accertamenti; in via subordinata, di concedergli almeno una rendita AI del 50%.

Il ricorrente ha evidenziato che a seguito della sua opposizione del 25 luglio 2017 (doc. A3) contro la decisione formale della __________ del 23 giugno 2017 (doc. A2) di ritenerlo abile al 100% in un lavoro più leggero con esigenze cognitive da lievi a moderate, ciò che dava luogo a un grado di invalidità del 32%, il 20 settembre 2017 (doc. A4) l'assicuratore infortuni ha emesso una nuova decisione con cui, in via transattiva, gli ha riconosciuto una rendita di invalidità del 50% e ha aumentato l'indennità per menomazione dell'integrità fisica dal 25% al 40%. A dire dell'insorgente, l'Ufficio AI non potrebbe scostarsi dalla soluzione adottata dall'assicuratore infortuni e quindi vi si dovrebbe attenere adottando le medesime percentuali per definire il suo grado di invalidità.

Nel merito, l'assicurato ha evidenziato che il medico SMR, nel suo secondo rapporto finale del 4 aprile 2018, ha mantenuto la propria posizione pur riconoscendo che, rispetto alla sua prima valutazione del 23 gennaio 2018, v'erano ulteriori limiti funzionali da considerare per l'esercizio di un'attività lucrativa adeguata al 100%, senza però che la dottoressa si esprimesse sulle discrepanze che egli ha fatto notare riferite alla valutazione neuropsicologica del 23 novembre 2016. L'insorgente ha rilevato che malgrado il medico SMR si sia riferito alla decisione del 20 settembre 2017 della __________ e abbia considerato le valutazioni mediche dell'assicuratore infortuni, tuttavia ha mantenuto la sua precedente presa di posizione sul grado di inabilità lavorativa.

Per l'assicurato non è coerente la presa in considerazione di ulteriori limiti funzionali, continuando però a ritenerlo abile al 100% in attività confacenti.

Considerato poi che il 12 dicembre 2018 egli sarebbe stato visitato da una psichiatra per conto dell'assicuratore infortuni, le valutazioni del Servizio Medico Regionale risultavano carenti e premature, perciò ha chiesto il rinvio degli atti per una nuova decisione sulla base degli esiti medici in ambito infortunistico.

Infine, il ricorrente ha ricordato come l'Ufficio AI non possa fare astrazione delle conclusioni a cui è giunta la __________ e ciò indipendentemente dal fatto che la determinazione del grado di invalidità sia avvenuta mediante una transazione. Considerato quindi che l'SMR si è basato integralmente sugli accertamenti medici effettuati dalla __________, non è possibile giungere a delle diverse conclusioni sulla capacità lavorativa residua.

                                1.4   Sentito il consulente in integrazione professionale (doc. IV/1), nella sua risposta il 14 gennaio 2019 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso confermando la decisione impugnata.

L'amministrazione ha in primo luogo precisato di essere legittimata a scostarsi dal grado AI del 50% stabilito dall'assicuratore infortuni, poiché tale grado è scaturito da un accordo fra le parti (STF 9C_903/2011 consid. 10.3.2).

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, l'Ufficio AI ha ritenuto la valutazione medica del 4 aprile 2018 della dr.ssa med. __________ dell'SMR coerente e priva di contraddizioni, ha tenuto conto unicamente degli aspetti medici tutelati nella procedura in oggetto come il rapporto di dimissione dalla Clinica di __________ e ha considerato tutti i limiti funzionali dell'assicurato. Questi limiti hanno giustificato un aumento del 5% della riduzione globale al reddito statistico da invalido.

Ciò stante, per l'Ufficio AI la relazione neuropsicologica del 2 dicembre 2016 dell'Ospedale __________ di __________ (doc. 254 incarto LAINF), che non ha stabilito un'inabilità lavorativa e che porta su elementi clinici in sostanza sovrapponibili rispetto alla precedente valutazione neuropsicologica del 29 gennaio 2016, già esaminata dal dr. med. __________ della __________ (docc. 178 e 187 LAINF), è stata debitamente vagliata.

Inoltre, l'amministrazione ha rilevato che l'avvenuta visita medica del 12 dicembre 2018 presso la dr.ssa med. __________ della __________ non era volta a mettere in discussione la capacità lavorativa dell'assicurato, che era stato giudicato completamente abile al lavoro dal profilo psichico, ma era atta a stabilire l'indennità per menomazione dell'integrità dal profilo psichico (docc. 268 e 322 LAINF).

L'Ufficio AI ha da ultimo evidenziato di avere nuovamente sottoposto il caso al consulente in integrazione professionale, il quale l'11 gennaio 2019 (doc. IV/1), venuto a conoscenza dei nuovi limiti funzionali stabiliti dall'SMR, ha integralmente confermato la sua valutazione del 23 febbraio 2018.

                                1.5   Il 28 gennaio 2019 (doc. VI) il ricorrente ha formulato delle osservazioni al rapporto del consulente IP, rilevando che la dr.ssa med. __________ ha evidenziato che la sua memoria verbale a lungo termine era limitata. Da parte loro, gli specialisti dell'Ospedale __________ di __________ hanno ritenuto che la concentrazione e l'attenzione sostenuta era limitata e la resistenza allo sforzo cognitivo marcatamente ridotta con una precoce affaticabilità mentale, a cui venivano associati un esacerbamento delle cefalee e delle algie facciali. Pertanto, le valutazioni del consulente in integrazione professionale sono, a suo dire, condizionate dalle valutazioni mediche, che però sono in contrasto con quelle degli esperti dell'Ospedale di __________.

Il ricorrente ha infine segnalato che il 28 gennaio 2019 sarebbe stato visitato dal neurologo dr. med. __________, chiedendo di acquisire agli atti il relativo referto della visita appena in suo possesso.

                                1.6   Ritenendo che non vi fosse nuova documentazione che si confrontasse con le valutazioni mediche della Clinica di riabilitazione di __________, del dr. med. __________ della __________ e della dr.ssa med. __________ dell'SMR, il 5 febbraio 2019 (doc. VIII) l'Ufficio AI non ha formulato particolari osservazioni e ha ribadito di respingere il ricorso.

L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IX).

considerato                    in diritto

                                2.1   Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità temporanea per il periodo intercorrente dal    1° giugno 2014 al 31 luglio 2017, poiché sulla base del rapporto finale dell'SMR del 4 aprile 2018 dal profilo medico è stato riscontrato che la situazione era stazionaria e che dal 1° maggio 2017 l'interessato era abile al 100% per lavori confacenti al suo stato di salute fermo restando determinati limiti funzionali.

Dal calcolo effettuato con il metodo ordinario di raffronto dei redditi risulta un grado AI del 100% fino al 30 aprile 2017, ma del 36% dal maggio 2017, perciò tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento la rendita di invalidità decadrebbe in virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI.

                                2.2   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                                2.3   Trattandosi dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

                                2.4   Il 10 giugno 2013 l'assicurato è stato colpito in testa da una barra di metallo da 12 metri di altezza, ciò che gli ha causato un trauma cranico-cerebrale con frattura cranica da compressione con emorragia intracranica, frattura della parete orbitale laterale, della parte anteriore del seno mascellare sinistro con ematoma posteriore e frattura osso zigomatico sinistro, oltre a un difetto pupillare all'occhio sinistro (doc. 21 incarto LAINF).

A seguito della domanda di prestazioni dell’assicurato del 2014, dopo avere richiamato sia gli atti medici ritenuti determinanti sia l’incarto dall’assicuratore infortuni che si era assunto il caso, l’Ufficio assicurazione invalidità ha concluso che l’assicurato non poteva indubbiamente più esercitare la sua professione di macchinista-gruista.

Tuttavia, dal 1° maggio 2017 egli era in grado di svolgere a tempo pieno altre attività adatte al suo stato di salute tenuto conto di determinate limitazioni funzionali individuate dal medico SMR sulla base della valutazione neuropsicologica del 23 novembre 2016, che l’assicuratore infortuni ha fatto allestire per valutare le condizioni di salute dell'interessato.

Contestate sono dunque le conclusioni sullo stato di salute del ricorrente dal 1° maggio 2017 in poi rispettivamente il grado di invalidità ad esso connesso. Non è per contro in discussione il periodo durante il quale all'assicurato è stata attribuita una rendita intera stante un'inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività (dal 1° giugno 2014 al 30 aprile 2017).

                                2.5   Nell'ambito degli accertamenti a cui l'assicuratore infortuni ha sottoposto l'assicurato per potere definire il suo stato di salute e quindi il suo diritto alle prestazioni assicurative, va qui in primo luogo segnalata la valutazione neuropsicologica di controllo del 25 gennaio 2016 della psicologa specialista in neuropsicologia FSP __________ presso la Clinica __________ di __________.

Nel suo rapporto del 29 seguente (doc. 178 LAINF) la psicologa ha esposto la sintesi anamnestica e il colloquio clinico.

Nella valutazione neuropsicologica la specialista ha indicato che la memoria a breve termine era al limite della norma in modalità verbale e nella norma in modalità visuo-spaziale. Alla memoria verbale, l'apprendimento, il riconoscimento e la rievocazione differita di 15 parole erano deficitari. A un test sensibile a un sovraccarico dei deficit di memoria la prestazione era nella norma. Alle funzioni esecutive, la fluenza verbale era deficitaria in condizione fonemica e nella norma inferiore in condizione semantica. Un test di fluenza non verbale rimaneva moderatamente deficitaria per quanto riguarda il numero di produzioni; il tasso di ripetizioni era leggermente superiore alla norma. Il test di giudizio verbale delle stime cognitive era nella norma. Alle funzioni attentive, il rendimento a un test di attenzione sostenuta era nella norma. Clinicamente v'era una affaticabilità mentale eccessiva.

In conclusione, la valutazione neuropsicologica ha messo in evidenza la persistenza di deficit cognitivi caratterizzati da deficit di memoria verbale a lungo termine, dei leggeri deficit esecutivi e delle limitate capacità di attenzione sostenuta con marcata affaticabilità mentale. Non sono stati riscontrati miglioramenti rispetto alla valutazione del giugno 2014. I deficit neurologici rimanevano di entità da lieve a media secondo la Tabella 8 della SUVA.

Il 14 marzo 2016 (doc. 187 LAINF) il dr. med. __________, specialista in neurologia FMH, medico fiduciario dell'assicuratore infortuni, ha reso la sua valutazione neurologica.

L'esperto ha riassunto gli atti medici concernenti le valutazioni di carattere neuropsicologico avvenute dal 2014 al 2016, rinviando in particolare alla precedente del 22 maggio 2015.

Nella sua valutazione il neurologo ha precisato che dopo questo ultimo parere vi sono stati ulteriori accertamenti e terapie specialistiche, in particolare presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove all'assicurato è stato diagnosticato un dolore atipico al viso e dolori neuropatici nella zona del nervo trigemino sinistro, ma che nemmeno gli specialisti dell'__________ di __________ hanno saputo diagnosticare più chiaramente. Era stato anche ventilato come diagnosi differenziale un mal di testa dovuto a un sovradosaggio di medicamenti (Paracetamolo), ma ciò non ha potuto essere sufficientemente comprovato. Non era stato inoltre possibile stabilire quali medicamenti l'assicurato assumeva e in quali dosi, perciò non poteva rispondere alla domanda a sapere se nei confronti dei dolori al viso era stata impostata una terapia farmacologica adeguata rispettivamente se esistevano dei dolori alla testa e al volto che necessitavano di un trattamento.

Lo specialista ha concluso che la documentazione medica agli atti non consentiva una valutazione affidabile dei dolori lamentati dall'assicurato. Prima di potere trarre delle conclusioni definitive dal punto di vista medico-assicurativo era quindi opportuno un soggiorno nella Clinica di riabilitazione di __________, con la verifica della terapia farmacologica attuale e l'ottimizzazione della terapia come pure una valutazione neuropsicologica e psichiatrica.

Nel suo rapporto del 24 marzo 2016 (doc. 195 LAINF) __________, lic. phil., psicologa e psicoterapeuta che dal 24 febbraio 2014 seguiva settimanalmente l'assicurato, ha diagnosticato persistenti dolori al viso, alle zone cervicali e alle spalle. L'interessato riferiva persistenti e forti dolori alla testa, dolori cronici al viso in particolare agli zigomi e alla mandibola con irradiazione all'occhio sinistro, globale rallentamento psicomotorio, instabilità motoria e insicurezza nell'equilibrio in particolare passando dalla posizione seduta a quella in piedi, persistenti dolori alle spalle e alle cervicali, ipersensibilità alla luce, sensibilità ai cambiamenti meteorologici, difficoltà di attenzione e concentrazione quando i dolori sono forti e disturbo del sonno a causa di persistenti dolori alle spalle e alla testa.

I tentativi fatti fino a quel momento a livello medico per alleviare la sofferenza non hanno dato risultati definitivi. I colloqui settimanali di supporto psicologico erano di aiuto all'assicurato per meglio convivere e affrontare i momenti difficili causati dai dolori persistenti.

Come consigliato, l'assicurato è stato degente dal 18 aprile al 12 maggio 2016 presso la Rehaklinik di __________ e nel rapporto di uscita dell'8 giugno 2016 (doc. 222 LAINF) i medici che l'hanno avuto in cura hanno posto la diagnosi, evidenziato i problemi al momento della dimissione (diffusi dolori cervicali e parzialmente in volto, giornalmente cefalea con aurea che si trasformava in forte mal di testa, dolori nella zona del muscolo trapezio, ridotta capacità soggettiva di sopportazione, significativa amplificazione dei sintomi), e indicato la terapia farmacologica all'uscita.

Nell'ambito della riabilitazione stazionaria non ha potuto essere raggiunto un miglioramento dei dolori. Altri provvedimenti fisioterapici non erano previsti, in particolare neppure una terapia passiva. Per continuare a sostenere il paziente dopo la sua dimissione era opportuno un trattamento psicoterapico in italiano, perciò l'assicurato avrebbe continuato a frequentare la neuropsicoterapeuta __________ in cui aveva grande fiducia.

Nella valutazione della capacità lavorativa, i medici hanno osservato una significativa amplificazione dei sintomi. Con uno sforzo l'assicurato sarebbe riuscito a fornire migliori prestazioni come dimostrato nel test sulle prestazioni e nel programma di cura. A causa dell'autolimitazione, i miglioramenti previsti in termini di funzionalità e sopportabilità non sono stati raggiunti.

L'estensione delle dimostrate limitazioni fisiche si spiegavano solo parzialmente con i reperti oggettivi patologici degli esami clinici. Un'ulteriore restrizione della capacità lavorativa non era giustificata dal profilo medico-teorico.

Non v'era alcun disturbo psichico che giustificava una riduzione della capacità lavorativa. Dal profilo psichico-psicosomatico non v'era a quel momento alcuna limitazione della capacità lavorativa. In quale misura le limitazioni cognitive portavano a una riduzione doveva essere oggettivato neuropsicologicamente.

L'attività di operaio edile non era più accettabile, mentre era ragionevole svolgere tutto il giorno lavori medio duri, lavori con esigenze cognitive da lievi a medie.

Dalla continuazione del trattamento non ci si poteva attendere un notevole miglioramento e quindi è stata consigliata la chiusura del caso.

Le osservazioni dei test delle prestazioni e dei programmi di cura indicavano una notevole amplificazione della sintomatologia. La descrizione dei dolori era indifferenziata, l'atteggiamento verso il dolore non completamente adeguato. Le prestazioni sono state valutate come moderate, come la coerenza (ci sono state delle discrepanze e delle contraddizioni). I medici hanno valutato negativamente il comportamento nei confronti della riabilitazione.

Riassumendo, non ha potuto essere raggiunto un miglioramento sostanzioso della problematica del dolore. La capacità lavorativa fisica e la sopportabilità non hanno potuto essere incrementate durante gli allenamenti. Per contro, il paziente ha riferito di sintomi crescenti di stress, perciò i medici non hanno consigliato di continuare con la fisioterapia ambulatoriale e quindi il soggiorno riabilitativo è stato abbreviato. Inoltre, il paziente era a malapena interessato a ricevere informazioni e suggerimenti su come gestire meglio il dolore e durante il soggiorno non sono stati osservati cambiamenti positivi. Anche la preparazione della riabilitazione è stata molto difficile. Alla luce del comportamento sopra descritto, i medici hanno considerato la prognosi per un reinserimento professionale di successo piuttosto sfavorevole.

Il dr. med. __________ si è pronunciato nuovamente sullo stato di salute dell'assicurato il 19 ottobre 2016 (doc. 238 LAINF) rendendo una valutazione neurologica sulla base degli atti a sua disposizione che ha aggiornato e riassunto dal marzo 2016.

Nella sua valutazione il neurologo ha affermato che "Der weitere Heilverlauf verlief aufgrund vom Versicherten angegebener Gesichts- und Kopfschmerzen kompliziert. Die daraufhin durchgeführten und nun vorliegenden spezialärztlichen Abklärungen konnten jedoch eine organische Ursache nicht zweifelsfrei nachweisen. Abgestützt auf die dokumentierten Befunde und Beobachtungen der Ärzte zum Leistungsverhalten des Versicherten ergeben sich berechtigte Zweifel an dem Ausmass der vom Versicherten geäusserten nicht objektivierbaren Beschwerden.". Non era quindi stata definita con certezza una causa organica dei disturbi lamentati dall'assicurato Inoltre, sulla base dei risultati documentati e delle osservazioni dei medici sulle sue prestazioni, sussistevano legittimi dubbi sulla portata delle lamentele non oggettivabili dell'interessato.

Lo specialista ha concluso che visti i recenti accertamenti medici, era altamente possibile supporre che ci sarebbero stati possibili mal di testa post-traumatici a seguito dell'infortunio. Non poteva però ancora essere valutato in modo definitivo sulla base della documentazione medica se e in che misura le menomazioni cognitive influenzavano la capacità lavorativa, non essendo sufficientemente dettagliato l'esame neuropsicologico effettuato il 25 gennaio 2016 dalla dr.ssa __________. Quindi, prima di una valutazione neurologica finale, per motivi medico-assicurativi era necessaria una valutazione neuropsicologica finale con dei test, che poteva avvenire in italiano presso due strutture specializzate che il medico ha indicato. Una volta in possesso del rapporto era possibile prendere definitivamente posizione sulle conseguenze dell'infortunio.

Seguendo le indicazioni dello specialista incaricato dalla __________, il 23 novembre 2016 l'assicurato è stato oggetto di valutazione neuropsicologica presso il Servizio di Neurologia dell'Ospedale __________ di __________, riportata nel rapporto del 2 dicembre 2016 (doc. 254 LAINF). La diagnosi neuropsicologica indicava un quadro cognitivo stabile rispetto al controllo precedente del 25 gennaio 2016 e si confermavano i deficit di memoria a lungo termine verbale, sia su materiale strutturato che non strutturato. A livello esecutivo, la fluenza verbale fonemica era al limite della norma, come la concentrazione e l'attenzione selettiva in prove complesse e ricche di stimoli. L'attenzione sostenuta era limitata e la resistenza allo sforzo cognitivo ridotta, con marcata affaticabilità mentale associata al sopraggiungere di cefalee ed esacerbazione delle algie facciali. Deflessione dell'umore reattiva agli esiti dell'infortunio.

Il referto indica poi gli esami complementari rilevanti per la valutazione, che sono stati eseguiti in precedenza.

Al colloquio clinico l'interessato ha descritto il persistere di frequenti cefalee e dolori invalidanti al viso, che aumentavano quando era sotto sforzo cognitivo. Lamentava instabilità della memoria, in particolare se v'erano interferenze durante l'apprendimento. Le attività cognitive più impegnative e/o protratte nel tempo lo affaticavano rapidamente: guidava per brevi tragitti e solo durante il giorno. Quando era particolarmente affaticato, anche mentalmente, sentiva instabilità alla deambulazione con sensazione di sbandamento. Riferiva disturbi del sonno, con tendenza a risvegli ripetuti e difficoltà di riaddormentamento, fotofobia, ipersensibilità al rumore e alla confusione. Faticava a seguire i discorsi con più di un interlocutore. Umore deflesso in reazione agli esiti post-traumatici e al cambiamento di vita. Dal giugno 2016 non era più in terapia psicoterapica perché l'assicuratore infortuni non si assumeva più i costi delle sedute.

Il neurologo dr. med. __________ e la psicologa __________, specialista in neuropsicologia FSP, hanno riscontrato eloquio spontaneo leggermente rallentato e a bassa voce, ma fluente e coerente nei contenuti, comprensione delle consegne senza particolarità. La memoria a breve termine era nella norma in modalità verbale, al limite della norma visuo-spaziale; la memoria di lavoro uditivo-verbale era al limite della norma e deficitaria in modalità visuo-spaziale.

Della memoria a lungo termine verbale su materiale non strutturato, l'apprendimento era al limite della norma e la rievocazione differita era deficitaria. L'apprendimento e l'evocazione di un brano, lungo e ricco di particolari, era deficitario.

La memoria a lungo termine visiva era al limite della norma. Alle funzioni esecutive la fluenza verbale era al limite della norma in condizione fonemica, nella norma in condizione semantica. Nella norma una prova di fluenza non verbale, ad indicare una discreta flessibilità cognitiva. L'inibizione di risposte automatiche era nella norma. Il rendimento a un test di attenzione sostenuta era nella norma. Si riscontrava una prestazione al limite della norma in una prova complessa di concentrazione e attenzione selettiva, dove il paziente si mostrava rallentato sebbene accurato. All'inizio della valutazione, VAS per la cefalea 7/10, al termine, dopo quasi 2h30 di impegno cognitivo, 9/10.

In conclusione, è stato riscontrato un quadro cognitivo caratterizzato da deficit di memoria verbale a lungo termine, lievi disordini esecutivi e rallentamento attentivo in particolare per attività protratte nel tempo e/o complesse. La concentrazione e l'attenzione sostenuta era limitata e la resistenza allo sforzo cognitivo marcatamente ridotta, con precoce affaticabilità mentale, a cui si associava l'esacerbarsi delle cefalee e delle algie facciali. L'umore era deflesso reattivamente agli esiti dell'infortunio. Il quadro cognitivo e comportamentale risultava stabile rispetto al controllo precedente del 25 gennaio 2016 e compatibile con la classificazione della Tabella 8 della SUVA nella misura di un deficit da lieve a medio. In considerazione della presenza di umore deflesso e del beneficio finora ottenuto, gli esperti hanno ritenuto utile che l'assicurato potesse riprendere il percorso psicoterapico. È stato infine allegato il rapporto dei test psicometrici condotti.

Nella sua ultima valutazione del 1° marzo 2017 (doc. 266 LAINF) il dr. med. __________ ha riassunto il precedente parere e ha rilevato che le menomazioni nelle funzioni esecutive e l'attenzione, la capacità di recupero mentale e l'aumento della fatica osservate nell'interpretazione dei risultati dalla psicologa e dal neurologo non possono essere dedotte dai risultati documentati nella tabella; i risultati al di fuori del campo di applicazione dello standard non sono documentati per le aree funzionali. Non è stata notata una raccomandazione o indicazione di trattamento per ulteriori terapie neuropsicologiche.

Il neurologo di fiducia della __________ ha quindi tratto le seguenti conclusioni:

" Über drei Jahre nach dem Unfall vom 10.06.2013 ist hinsichtlich der überwiegend wahrscheinlich kausal auf den Unfall zurückzu-führenden Beeinträchtigung der kognitive Leistungsfähigkeit des Versicherten nicht mehr mit einer relevanten Besserung zu rechnen. Abgestützt auf den letzten Befund der neuropsychologischen Untersuchung vom 23.11.2016 kann bei einer bilddiagnostisch nachgewiesenen unfallbedingten organischen Grundlage mit substanzieller Hirnverletzung links temporofrontal unter Berücksichtigung der leichten Beeinträchtigungen in den Funktionsbereichen Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis und ansonsten Befunden im Normbereich oder an der Grenze im unteren Normbereich höchstens von insgesamt einer leichten kognitive Gesundheitsbeeinträchtigung gemäss Tab. 8 der Suva gesprochen werden. Die darüber hinaus von den Neuropsychologen vermerkte reduzierte mentale Belastbarkeit und erhöhte Ermüdbarkeit im Kontext zunehmender Kopfschmerzen und Gesichtsschmerzen ist nicht unabhängig von der Motivation des Versicherten. Selbst unter Berücksichtigung einer gewissen unfallbedingten reduzierten mentalen Belastbarkeit kann zusammenfassend nur von einer leichten kognitiven Gesundheitsbeeinträchtigung ausgegangen werden. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Leistungen im Funktionsbereich der Exekutivfunktionen unauffällig ausfielen. Nachdem anamnestisch anlässlich dieser Untersuchung keine Hinweise auf Beeinträchtigungen der sozialen Kognition erfasst wurden, ergibt sich derzeit keine klare Indikation für noch eine weitere und ergänzende neuropsychologische Abklärung.".

Pertanto, a più di tre anni dall'incidente, è improbabile che un miglioramento significativo delle prestazioni cognitive dell'assicurato sia in nesso di causalità con l'infortunio. Sulla base degli ultimi risultati dell'esame neuropsicologico del 23 novembre 2016, complessivamente si può parlare di un lieve danno cognitivo alla salute secondo la Tabella 8 Suva. La ridotta capacità di recupero mentale e il maggiore affaticamento nel contesto dell'aumento del mal di testa e del dolore facciale rilevati dai neuropsicologi non sono indipendenti dalla motivazione dell'assicurato. Anche tenendo conto di una certa capacità mentale ridotta a causa dell'infortunio, riassumendo ci si poteva aspettare solo un lieve danno cognitivo alla salute. In particolare, va notato che i benefici nell'area funzionale delle funzioni esecutive erano modesti. Poiché non sono state registrate prove di menomazioni della cognizione sociale in occasione di questa indagine, a quel momento non v'erano indicazioni chiare per l'ennesimo e ulteriore chiarimento neuropsicologico supplementare.

Rispondendo dunque alla domanda dell'assicuratore infortuni di valutare i postumi invalidanti e l'IMI, lo specialista in neurologia ha precisato che le condizioni per la valutazione di un danno all'integrità erano date. Nel valutare il danno all'integrità, sulla base dell'ultimo rapporto del 23 novembre 2016 si doveva considerare una leggera disfunzione. I mal di testa dell'assicurato non potevano essere, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, posti in nesso di causalità con l'incidente. Non erano dunque necessarie altre terapie quali conseguenze dell'infortunio. L'indicazione per una psicoterapia legata all'infortunio andava valutata da uno psichiatria.

Con decisione del 23 giugno 2017 (doc. 299 LAINF) la __________ ha fissato al 32% (Fr. 84'913.- [salario da valido] – Fr. 57'508.- [salario da invalido con TA1_tirage_skill_level, livello 1, uomini, dedotto il 15%] : Fr. 84'913.x 100) l’incapacità di guadagno e al 25% l’indennità per menomazione dell’integrità.

L’assicurato ha contestato questa conclusione (doc. A3) e il 18 settembre 2017 è giunto a una transazione con il suo assicuratore che ha accolto le sue richieste e che con decisione del 20 settembre 2017 (doc. A4), che annullava e sostituiva la precedente, ha riconosciuto un'incapacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2017 e un danno all'integrità fisica del 40%.

Ricevuto l’incarto dall’assicuratore infortuni, la dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale ha interpellato la funzionaria che seguiva il caso dell'assicurato in ambito infortunistico, la quale le ha confermato che non è stata effettuata una visita di chiusura da parte della __________ perché la sintomatologia residua era neurologica. Il medico SMR ha annotato il 10 gennaio 2018 (doc. 97) che la documentazione ricevuta non comprendeva la documentazione relativa alla valutazione dei neurologi interni dell'assicuratore infortuni con l'elenco dei limiti funzionali dettagliati che hanno portato l'assicuratore ad emettere la decisione e nemmeno la documentazione sulla cui base la perdita di guadagno è passata dal 32% al 50% e la IMI dal 20% [recte: 25%] al 40%.

Questa documentazione è stata richiesta alla __________ (doc. 98).

Nel suo rapporto finale SMR del 23 gennaio 2018 (doc. 100) la dr.ssa med. __________ ha diagnosticato un grave trauma cranio-faciale con intervento d'urgenza per frattura affossata della calotta cranica, emorragia intracranica ed inclusioni d'aria, emorragia subaracnoidea post-traumatica, emorragia da contusione, fratture faciali; neuropatia ottica post-traumatica sinistra, deficit visivo ai quadranti superiore, fotofobia, allodinia faciale, cefalea tensiva, affaticabilità precoce; diminuzione residua di entità lieve-media della capacità cognitiva (ultima valutazione neuropsicologica del 23 novembre 2016).

Il medico SMR ha definito l'inabilità lavorativa al 100% dal 10 giugno 2013 nell'attività abituale e in attività adatte, mentre dal 1° maggio 2017 era nulla in attività adeguate, fermo restando la necessità di pause supplementari e di non essere esposto a una forte illuminazione. La situazione è stata ritenuta stabile e nelle sue osservazioni la dottoressa ha rinviato alla decisione del 20 settembre 2017 dell'assicuratore infortuni.

Il consulente in integrazione professionale ha reso la sua valutazione il 22 febbraio 2017 (doc. 103) e il 23 febbraio 2017 (doc. A5) l’Ufficio AI ha emesso il progetto di decisione di attribuzione di una rendita limitata nel tempo dal 1° giugno 2014 al 31 luglio 2017.

Viste le osservazioni del 29 marzo 2018 (doc. 110) con cui l’assicurato ha ritenuto invece di non essere abile al 100% in altre attività stante la sua capacità cognitiva diminuita in modo lieve-medio, ma di avere diritto almeno a una mezza rendita AI come in ambito infortunistico, l'amministrazione ha reinterpellato il medico SMR per sapere se il rapporto neuropsicologico del 23 novembre 2016 poteva modificare, dal lato medico-teorico, le conclusioni tratte nel rapporto finale, precisando che con la __________ v'era stata una transazione ripresa nella decisione del 20 settembre 2017 (doc. 109).

Il 4 aprile 2018 (doc. 112) la dr.ssa med. __________ ha riproposto il suo precedente rapporto finale del 23 gennaio 2018 e l'ha completato con ulteriori limiti funzionali (carico massimo di 10kg, la capacità di attenzione per dei lavori lunghi o complessi era limitata, la capacità di memoria verbale a lungo termine era limitata, la capacità di adattamento in situazioni nuove era limitata, era necessario un ambiente tranquillo) e ha osservato che l'assicurato si trovava in una situazione stabile e che è stato ritenuto abile al 100% per dei lavori confacenti.

Il consulente in integrazione professionale ha ribadito il 4 aprile 2018 (doc. 111) le sue precedenti conclusioni, ma ha aumentato al 15% le riduzioni per motivi personali, giungendo a una perdita di guadagno, arrotondata, del 36% in luogo del 32% già stabilito.

La decisione del 12 novembre 2018 ha ribadito la totale abilità lavorativa dell'interessato in attività confacenti dal 1° maggio 2017 e quindi ha confermato il diritto alla rendita temporanea intera fino al 31 luglio 2017, dopodiché, dal 1° agosto 2017, essendo il grado di invalidità dell'assicurato del 36%, ha interrotto il versamento di una rendita di invalidità.

Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di annullare la decisione e di rinviare gli atti all’Ufficio AI per rivalutare l’aspetto medico sulla base delle risultanze delle valutazioni mediche che sarebbero state effettuate in ambito infortunistico; a suo dire, la decisione impugnata era prematura, potendo il grado di invalidità subire un aumento a seguito delle ulteriori visite mediche di ordine neuropsicologico. In via subordinata, l'insorgente ha preteso il riconoscimento di una rendita di invalidità di almeno il 50% come in ambito infortunistico.

Prima di allestire la risposta l'Ufficio AI ha sentito il consulente in integrazione professionale, che l'11 gennaio 2019 (doc. IV/1) ha ribadito le sue conclusioni alla luce del rapporto finale SMR del 4 aprile 2018 e ha indicato le attività lavorative possibili esercitabili dall'assicurato stante le sue condizioni di salute.

                                2.6   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                2.7   Nell’evenienza concreta, si tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua capacità lavorativa e di guadagno dal maggio 2017 in poi in altre attività adeguate.

Per il periodo precedente, ossia dallo scadere dell’anno di attesa nel giugno 2014 e fino a quel momento, l’assicurato non ha contestato le conclusioni tratte dall’Ufficio AI di inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività e quindi di concessione di una rendita intera fino al 31 luglio 2017, ovvero fino a tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento dello stato clinico dal 1 maggio 2017.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se l’Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le condizioni di salute dell'assicurato prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti non può confermare l’operato dell’amministrazione.

In effetti, la dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, tanto nel suo primo rapporto finale del 23 gennaio 2018 quanto nel secondo del 4 aprile 2018, ha posto quale diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa una diminuzione residua di entità lieve-media della capacità cognitiva dell'assicurato. Ella ha tratto questa conclusione, come indicato nei suoi due rapporti, sulla base della valutazione neuropsicologica del 23 novembre 2016 effettuata su invito dell'assicuratore infortuni dal dr. med. __________, FMH in neurologia, e dalla psicologa __________, specialista in neuropsicologia FSP.

A seguito di questa valutazione neuropsicologica, il 1° marzo 2017 il dr. med. __________, FMH in neurologia, si è pronunciato un'ultima volta sulle conseguenze subite dall'interessato a seguito dell'infortunio del 10 giugno 2013. Il neurologo, agente per conto dell'assicuratore infortuni, ha criticato che i risultati dei test condotti dagli specialisti ticinesi non figurassero nel rapporto del 2 dicembre 2016. Inoltre, dai relativi referti in forma di tabella non potevano essere dedotte le limitazioni riscontrate dalla psicologa __________ e dal neurologo dr. med. __________ nel campo delle funzioni esecutive e delle prestazioni di attenzione, della resistenza mentale e dell'aumentata affaticabilità. Non era inoltre stata annotata né una raccomandazione di cura rispettivamente l'indicazione di continuare con la terapia neuropsicologica.

A dire del neurologo interpellato dalla __________, sulla base degli ultimi risultati dell'esame neuropsicologico del 23 novembre 2016, tenendo conto delle lievi menomazioni nelle aree funzionali della memoria a breve termine e della memoria a lungo termine, complessivamente si poteva parlare al massimo di un lieve danno cognitivo alla salute secondo la Tabella 8 della Suva. Anche tenendo conto di una certa capacità mentale ridotta dovuta all'infortunio, a suo dire si poteva concludere solo per un lieve danno cognitivo alla salute.

A ben vedere, però, nessuno degli specialisti intervenuti a valutare le condizioni di salute dell'assicurato ha chiaramente stabilito la sua capacità lavorativa (residua) e, soprattutto, non ha indicato con quale rendimento egli poteva, semmai, lavorare.

Come visto, all'uscita dal mese di riabilitazione presso la Rehaklinik di __________, l'8 giugno 2016 i neurologi hanno escluso che l'interessato potesse continuare a esercitare l'attività precedente come operaio, ma hanno ritenuto esigibile che egli esercitasse tutto il giorno un lavoro medio pesante con esigenze cognitive da lievi a medie. Non è tuttavia indicato il rendimento che l'assicurato avrebbe potuto fornire, con i suoi problemi cognitivi, nell'esercizio di un simile lavoro per tutto il giorno.

Nemmeno il neurologo dr. med. __________ e la psicologa __________, che hanno valutato dal punto di vista neuropsicologico il ricorrente il 23 novembre 2016, si sono pronunciati sulla sua capacità lavorativa nell'ultimo lavoro e in altre attività esigibili, ma si sono limitati a riconoscere che il quadro cognitivo e comportamentale presentava un deficit da lieve a medio, individuando dei limiti funzionali.

Lo stesso va detto per il dr. med. __________ che, contrariamente ai colleghi della summenzionata clinica di riabilitazione e a quelli ticinesi, ha ritenuto che i disturbi di cui soffriva l'assicurato a seguito dell'infortunio gli causavano (solo) una lieve limitazione dal profilo cognitivo, ma egli nulla ha detto in merito alla capacità lavorativa dell'assicurato neppure in altre attività adeguate.

Stante quanto precede non è dunque chiaro come l'Ufficio AI, che si è fondato sulle conclusioni del rapporto del 2 dicembre 2016, abbia potuto concludere, come l'assicuratore infortuni, per una capacità lavorativa totale in attività adatte allo stato di salute dell'assicurato, fermo restando l'evidenziato quadro cognitivo caratterizzato da deficit di memoria verbale a lungo termine, lievi disordini esecutivi e rallentamento attentivo in particolare per attività protratte nel tempo e/o complesse. Inoltre, la concentrazione e l'attenzione sostenuta erano limitate e la resistenza allo sforzo cognitivo marcatamente ridotta, con precoce affaticabilità mentale, a cui si associava l'esacerbarsi delle cefalee e delle algie facciali.

La dr.ssa med. __________, che peraltro non è specialista in materia (neurologia) essendo specialista FMH in medicina interna generale e quindi le sue dichiarazioni al riguardo non hanno pieno valore probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non specialista in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF 9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2017.172 del 28 maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017), in entrambi i suoi rapporti finali indica chiaramente, al capitolo sulla diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, che il grave trauma cranico-faciale aveva comportato anche la diminuzione residua di entità lieve-media della capacità cognitiva. Essa ha tratto tale conclusione basandosi, come segnalato, sull'ultima valutazione neuropsicologica del 23 novembre 2016.

Ora, il TCA rileva che con una diminuzione lieve-media della capacità cognitiva il Servizio Medico Regionale ha concluso per una capacità lavorativa totale in altre attività adeguate.

Tuttavia, alla stessa conclusione è giunto l'assicuratore infortuni, che però si è basato sulle conclusioni del dr. med. __________, il quale ha ritenuto essere presente al massimo una lieve limitazione delle condizioni cognitive dell'assicurato.

Alla luce di questa incongruenza, la scrivente Corte non può, con la necessaria tranquillità, allinearsi alle conclusioni dell'Ufficio assicurazione invalidità e quindi dell'SMR, che malgrado nel secondo rapporto finale del 4 aprile 2018 elenchi una serie di limitazioni funzionali, ciò nonostante giunge alla medesima conclusione dell'assicuratore infortuni, che però si è fondato sul suo neurologo di fiducia e quindi su altri elementi.

Il TCA non ritiene dunque sostenibile, con il grado della verosimiglianza preponderante valido in ambito di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), che in presenza della riduzione di entità lieve-media della capacità cognitiva stabilita il 23 novembre 2016 e su cui esso ha indicato basarsi, il medico del Servizio Medico Regionale abbia potuto conformarsi alle conclusioni della __________ e giudicare il ricorrente abile al 100%, senza nessuna riduzione del rendimento malgrado la capacità di attenzione per dei lavori lunghi o complessi fosse limitata così come la concentrazione e l'attenzione sostenuta, mentre la resistenza allo sforzo cognitivo marcatamente ridotta, con precoce affaticabilità mentale, a cui si associava l'esacerbazione delle cefalee e delle algie facciali.

Va inoltre segnalato che il 1° marzo 2017 il dr. med. __________ non le ha considerate come derivanti dall'infortunio del 10 giugno 2013, perciò occorre che un neurologo si esprima, oltre che sulla capacità lavorativa dell'assicurato in attività adatte dal 1° maggio 2017 in poi, anche sull'influenza che le cefalee e le algie facciali possano avere avuto sull'abilità lavorativa residua del ricorrente.

Tutto ben considerato, dunque, sulla base della documentazione agli atti non è possibile, d'avviso del TCA, confermare le conclusioni di carattere medico-teorico a cui è giunta l'amministrazione.

Gli atti le vanno quindi retrocessi affinché, esperiti i necessari accertamenti in ambito neuropsicologico per mano di uno specialista in materia, determini la capacità lavorativa del ricorrente dal 1° maggio 2017 in attività adatte e definisca susseguentemente il suo diritto alla rendita di invalidità.

Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione impugnata deve dunque essere annullata e il ricorso accolto.

                                2.8   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità, che rifonderà al ricorrente, vincente in causa e patrocinato da un legale, delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché con l'aiuto di uno specialista accerti lo stato di salute dell'assicurato dal 1° maggio 2017 e si determini conseguentemente prima sulla sua capacità lavorativa residua e poi sul suo diritto a una rendita di invalidità.

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2018.220 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2019 32.2018.220 — Swissrulings