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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.09.2019 32.2018.213

23 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,298 mots·~46 min·2

Résumé

Perizia eseguita dall'UAI in seguito a rinvio TCA. Riconoscimento 1/4 di rendita. Il ricorrente chiede una rendita maggiore. Non contesta aspetto medico ma calcolo del grado d'invalidità (riduzioni del reddito da invalido). Conferma decisione UAI

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2018.213   cs

Lugano 23 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2018 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 30 ottobre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 1957, da ultimo attivo al 50% quale impiegato della __________ ed al 50% quale aiuto segretario-contabile presso lo __________, nel corso del mese di dicembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (cfr. pag. 6 e seguenti incarto AI).

                               1.2.   Acquisita la documentazione medica ritenuta necessaria, con decisione del 19 settembre 2013 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha messo RI 1 al beneficio di una rendita AI intera (grado d’invalidità del 100%) con effetto dal 1° agosto 2012 (pag. 180 e seguenti incarto AI).

                               1.3.   Il 27 marzo 2014 l’UAI ha dato avvio ad una procedura di revisione della prestazione (pag. 205 incarto AI).

                               1.4.   Dopo aver sottoposto RI 1 ad una perizia psichiatrica ad opera del __________, e meglio della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, redatta il 22 dicembre 2014 (pag. 247 e seguenti AI), aggiornata, dopo le osservazioni della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (in precedenza dr. med. __________, FMH psichiatria di __________ [cfr. pag. 159 incarto AI]), dal referto del 31 marzo 2016 (pag. 319 e seguenti incarto AI), con decisione del 10 maggio 2016 (pag. 345 incarto AI) l’UAI ha soppresso la rendita con effetto a partire dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione, poiché il grado d’invalidità raggiungeva solo il 32%.

                               1.5.   In seguito al ricorso presentato da RI 1, allora rappresentato dall’avv. __________, con sentenza 32.2016.58 del 30 marzo 2017, il TCA ha annullato la predetta decisione ed ha rinviato l’incarto all’UAI per ulteriori accertamenti.

                               1.6.   Dopo aver sottoposto l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare ad opera del __________ (referto del 25 giugno 2018; pag. 496 e seguenti incarto AI) ed aver acquisito la presa di posizione dell’SMR, dr. med. __________ in data 2 agosto 2018 (pag. 585 e seguenti incarto AI), con decisione del 30 ottobre 2018 (doc. B), preavvisata dal progetto del 14 settembre 2018 (pag. 593 e seguenti incarto AI), l’UAI ha ridotto da intera ad ¼ la rendita AI (grado d’invalidità del 43%), con effetto dal 1° luglio 2016 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione del 10 maggio 2016 [art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI]).

                               1.7.   RI 1, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di ¾ di rendita (grado d’invalidità del 64.15%) dal 1° luglio 2016 ed in via subordinata l’attribuzione di ½ rendita (grado d’invalidità del 55.32%) dal 1° luglio 2016 (doc. I).

                                         L’insorgente non censura la valutazione medica, ma sostiene che il calcolo del grado d’invalidità non sarebbe stato effettuato correttamente poiché il reddito da invalido sarebbe eccessivamente elevato.

                                         Egli chiede, in primo luogo, con riferimento alla tabella TA1, di essere inserito nella categoria “attività amministrative e di servizi di supporto”, categoria 77-79/82 (senza 78), livello di competenza 1, che nel 2014 prevedeva un salario lordo di fr. 4'443 mensili, ossia fr. 53'316 annuali. Reddito, come rileva l’interessato, in linea con quanto conseguito negli ultimi anni, e meglio una media di fr. 55'767.

                                         Il ricorrente afferma che già solo riducendo il salario da invalido di fr. 53'316 del 50%, ossia della riduzione del rendimento riconosciuta dal __________, si ottiene, prima di esaminare gli ulteriori fattori, un grado d’invalidità del 52,2% che dà diritto a ½ rendita AI.

                                         In secondo luogo, l’assicurato chiede che il salario da invalido sia ulteriormente ridotto del 25%.

                                         Innanzitutto le limitazioni fisiche e cognitive, che vanno ad aggiungersi all’età avanzata (61 anni), limitandone la capacità di svolgere sia lavori pesanti che lavori leggeri riducono le sue prestazioni, anche perché ora può esercitare solo attività leggere.

                                         Inoltre, vista l’età, difficilmente riuscirà ad integrarsi nuovamente nel mondo del lavoro.

                                         Egli ha sempre lavorato solo per la __________ e per __________. La carriera professionale non gli ha permesso di assumere conoscenze in ambiti diversi e dal 2010 non svolge più alcuna attività lavorativa. Una prolungata assenza dal mondo del lavoro rende più difficile il suo reinserimento, anche perché non ha conseguito alcuna formazione professionale, oltre al diploma in __________, e non dispone di una particolare formazione scolastica, avendo terminato solo le scuole dell’obbligo.

                                         L’interessato ribadisce di aver ormai superato i 60 anni, età a partire dalla quale, secondo il ricorrente, la giurisprudenza considererebbe che di principio non esiste più la possibilità realistica di mettere a profitto la residua capacità lavorativa nel mercato del lavoro supposto equilibrato.

                                         Avendo poco più di tre anni a disposizione, non potrebbe raggiungere il reddito mediano di cui ai valori statistici della tabella TA1.

                                         L’insorgente evidenzia poi di dover assumere una terapia psicofarmacologica importante che attenuerebbe solo in parte la sua sintomatologia. La prognosi è negativa, con tendenza alla cronicizzazione. Questo aspetto non sarebbe stato sufficientemente valutato. Obbligarlo a reinserirsi del mondo del lavoro anche solo nella misura del 50% comporterebbe uno scompenso importante dell’equilibrio faticosamente raggiunto. In assenza di un ambiente favorevole, vi sarebbe un costante rischio di peggioramento.

                                         Non va poi dimenticato che il mondo del lavoro non sarebbe pronto ad accogliere una persona con limiti quali quelli descritti dai periti del __________ e dalla curante, dr.ssa med. __________.

                                         Il ricorrente evidenzia inoltre che non vi sono studi circa un confronto tra assicurati che lavorano l’intera giornata con riduzione di rendimento rispetto a quelli che occupano la stessa funzione ma a tempo parziale. Una riduzione del reddito ipotetico va comunque effettuata anche sulla base della riduzione del rendimento.

                                         In conclusione, con una riduzione del 25% del reddito da invalido preso in considerazione dall’UAI si otterrebbe un grado d’invalidità del 55.32% ed un diritto a mezza rendita. Tenendo conto invece del reddito da invalido indicato in precedenza (“attività amministrative e di servizi di supporto”, categoria 77-79/82 (senza 78), livello di competenza 1, il grado d’invalidità supererebbe il 60% e darebbe diritto a ¾ di rendita.

                               1.8.   Con risposta del 19 dicembre 2018 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                               1.9.   Il 28 dicembre 2018 l’insorgente ha comunicato che non intende presentare ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

                                         in diritto

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.3.   In concreto oggetto del contendere è unicamente il calcolo del grado d’invalidità del ricorrente.

                                         Pacifico ed incontestato è l’aspetto medico, approfondito in seguito alla sentenza di rinvio 32.2016.58 del 30 marzo 2017, e meglio le risultanze della perizia pluridisciplinare del __________ (neuropsicologica, psichiatrica, neurologica e cardiologica) del 25 giugno 2018, secondo le quali l’insorgente, affetto da una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10 F 33.1), presenta un’incapacità lavorativa globale del 50% intesa come riduzione del rendimento in un’attività a tempo pieno sia nelle precedenti attività di addetto in logistica presso la centrale di smistamento della __________ e di collaboratore presso lo __________, sia in attività adeguata, e ciò dal 15 maggio 2014 (cfr. doc. 164, pag. 496 e seguenti, incarto AI e doc. 166).

                               2.4.   Il ricorrente sostiene tuttavia di non essere più reintegrabile nel mondo del lavoro, dal quale è assente dal 2010, a causa della sua età.

                                         La questione è già stata oggetto di ampia disanima in una sentenza 32.2015.114 del 27 giugno 2016, dove è stato rilevato quanto segue.

                                         Il marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità (CIGI) prevede che nella giurisprudenza l’età avanzata, che di per sé è un fattore estraneo all’invalidità, è riconosciuta come criterio che unitamente ad altre condizioni personali e professionali può far sì che la capacità al guadagno residua di un assicurato non sarebbe più richiesta nemmeno su un mercato del lavoro equilibrato. L’influenza dell’età sulla possibilità di valorizzare la capacità lavorativa residua non può essere calcolata secondo una regola generale, ma dipende dalle circostanze concrete. Si devono dapprima considerare la natura e il tipo di danno alla salute e le sue conseguenze; in seguito, visto che rimangono ancora pochi anni di attività, l’onere che costituirebbero il cambiamento e il periodo d’introduzione e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, le capacità, la formazione e il percorso professionale dell’assicurato o le sue possibilità di mettere in pratica l’esperienza professionale (9C_427/2010). Vi devono però essere ostacoli relativamente importanti per presupporre che la capacità lavorativa residua di una persona anziana non sia più valorizzabile e concludere che le sue opportunità d’impiego sul mercato del lavoro considerato equilibrato dalla legge non sono intatte (8C_96/2012).

                                         Al marg. 3050.2 sono descritte alcuni esempi tratti da sentenze del Tribunale federale. L’Alta Corte ha ritenuto che la capacità lavorativa residua potesse essere valorizzata nei casi seguenti:

                                         –    un assicurato sessantenne che aveva lavorato prevalentemente come maglierista nell’industria tessile. Pur essendo ritenuto non facilmente idoneo al collocamento, erano immaginabili possibilità d’impiego nell’ipotesi di un mercato del lavoro equilibrato, in quanto l’assicurato era sì limitato nel suo campo d’azione (rimanevano ragionevolmente esigibili lavori leggeri o semipesanti da svolgere camminando oppure in posizione eretta o seduta in locali chiusi), ma era ancora in grado di lavorare a tempo pieno;

                                         –    un assicurato di 58 anni con formazione commerciale che a causa di una grave sordità dell’orecchio interno aveva bisogno di un posto di lavoro che rispondesse ad esigenze particolari, considerando in particolare che la carriera lavorativa residua era ancora di ben sette anni;

                                         –    un assicurato sessantenne che presentava una riduzione del 30 per cento della capacità lavorativa a causa, tra l’altro, di problemi reumatologici e cardiaci;

–     un assicurato sessantenne che, nonostante diversi problemi dorsali, aveva a disposizione un ventaglio relativamente ampio di attività ausiliarie ragionevolmente esigibili.

                                         Il Tribunale federale ha invece ritenuto che la capacità lavorativa residua non potesse essere valorizzata nei seguenti casi:

                                         –    un assicurato di oltre 61 anni, senza formazione professionale e senza alcuna conoscenza delle attività manuali leggere ragionevolmente esigibili (in misura del 50 per cento) dal punto di vista medico, la cui capacità lavorativa parziale era ridotta da altre limitazioni dovute alla malattia e che secondo gli specialisti dell’orientamento professionale non possedeva la capacità di adeguamento richiesta per un cambiamento di professione;

                                          – un assicurato che aveva quasi compiuto i 64 anni e, a causa di molteplici disturbi, aveva una capacità lavorativa del 50 per cento, ulteriormente ridotta da diverse restrizioni

                                         – un magazziniere di 64 anni e mezzo che avrebbe dovuto cambiare professione per poter svolgere le attività alternative leggere e con sollecitazioni variabili ancora ragionevolmente esigibili.

                                         Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico.

                                         Il marg. 3050.3 CIGI rammenta segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).

                                         Nel caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 2 agosto 2018, quando il medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito alla perizia __________ del 25 giugno 2018 ed ha confermato che l’insorgente, dal 15 maggio 2014, è incapace al lavoro al 50% in qualsiasi attività (inteso come riduzione del rendimento di un tempo normale di lavoro; pag. 585 e seguenti incarto AI).

                                         L’insorgente, nato il __________ 1957, aveva 61 anni e __________.

                                         In una sentenza 9C_15/2014 del 24 febbraio 2014 al consid. 4.3, il TF, dopo aver stabilito che nel caso giudicato l’esigibilità medica di un’attività lucrativa a tempo parziale è stata costatata al più tardi nel corso del mese di novembre 2011, quando l’interessata aveva appena compiuto i 59 anni, ha affermato che la ricorrente non raggiungeva l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità realista di mettere in valore la capacità di lavoro residua in un mercato del lavoro equilibrato (“L'argumentation de la recourante tirée de l'impossibilité de mettre en valeur toute capacité résiduelle de travail n'est pas non plus fondée. L'exigibilité médicale de l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel a été constatée au plus tard lors de la prise de position du docteur M.________, soit en novembre 2011. La recourante, qui à cette époque - déterminante (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4 p. 461 s.) - venait tout juste de fêter ses 59 ans, n'atteignait de loin pas l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. par exemple arrêt 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.5). Si son éloignement prolongé du marché du travail peut limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'il rend cette perspective illusoire, étant précisé qu'un marché du travail équilibré offre un large éventail d'activités légères dont un nombre significatif sont adaptées aux limitations fonctionnelles retenues par la doctoresse L.________ et accessibles sans aucune formation particulière.”).

                                         In una sentenza 9C_366/2014 del 19 novembre 2014, al consid. 5.4 il TF ha stabilito nel 10 ottobre 2013 il momento determinante che ha permesso di accertare una capacità lavorativa parziale, ossia quando la persona assicurata aveva già compiuto 63 anni e si trovava a 2 anni dal pensionamento ed aveva una capacità lavorativa residua, da settembre 2011, tra il 25 ed il 40%, con rendimento del 40%. L’Alta Corte ha riconosciuto al ricorrente una rendita intera (“Même si l'administration avait déjà recueilli différentes pièces médicales pendant l'instruction, il n'en demeure pas moins qu'il subsistait en l'occurrence des doutes quant à l'impact sur la capacité de travail du recourant des pathologies affectant son membre supérieur gauche, comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_323/2012 du 3 août 2012 consid. 3.2), et que c'est l'expertise du docteur C.________ déposée le 10 octobre 2013 qui a permis de constater de manière fiable les faits déterminants quant à la capacité résiduelle de travail et l'exigibilité de l'exercice d'une activité adaptée. C'est donc à la date du 10 octobre 2013 qu'il convient d'examiner si on pouvait exiger de l'assuré qu'il mît en valeur sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Tel n'est pas le cas dès lors que l'assuré, alors âgé de 63 ans, se trouvait à deux ans de l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse de l'AVS (cf. art. 21 al. 1 let. b LAVS) et qu'il ne disposait de toute façon plus que d'une capacité résiduelle de travail insuffisante de 0% de février à septembre 2011 et de 25 à 40% avec rendements de 40% depuis le mois de septembre 2011. Par ailleurs, compte tenu du fait que le doute concernant les répercussions sur la capacité de travail des différentes affections diagnostiquées n'a été levé que le 10 octobre 2013, il convient de se référer pour la période antérieure aux seuls éléments qui n'étaient pas englobés par le doute évoqué, à savoir l'existence d'une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle depuis le 21 décembre 2007. Il découle dès lors de ce qui précède que l'assuré a droit à une rente entière depuis le 1er janvier 2009 (cf. art. 29 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008; à ce propos, cf. arrêt 9C_786/2012 du 6 février 2013 et les références) et non à partir de la date du dépôt de la demande de prestations comme le requiert le recourant”).

                                         Con sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid. 3.2.3 il TF ha ribadito che, avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per esaminare la questione della messa in valore della capacità lavorativa residua, non poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di un’attività lavorativa (“En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le moment déterminant pour examiner la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail du recourant était le 29 octobre 2009, date à laquelle a été rendu le rapport du Centre D.________, dans lequel les experts ont établi de manière fiable tous les faits y relatifs. Or, en se contentant d'alléguer que d'autres rapports ont encore été nécessaires pour confirmer que l'état de santé était stabilisé, le recourant ne démontre pas le caractère manifestement inexact des constatations des premiers juges (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). Aussi doit-on admettre qu'âgé de 59 ans au moment déterminant, l'intéressé était encore objectivement susceptible d'être engagé par un employeur potentiel. Le moyen tiré de la proximité de l'âge de la retraite est dès lors mal fondé.”).

                                         In una sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al consid. 4.1.2 la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è stato esatto un cambiamento di professione. È invece stata negata la possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al 50% un’attività leggera.

                                         Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al 100% in attività leggera, con possibilità di sollevare pesi al massimo sopra i 10 kg e la necessità di esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con clienti esterni (“Das Bundesgericht hat etwa bei einem 62 3/4-jährigen Versicherten, welcher nur noch vorwiegend sitzende oder wechselbelastende Arbeiten ausführen konnte, an den oberen Extremitäten aber nicht beeinträchtigt war und somit feinmotorische Tätigkeiten trotz fehlender diesbezüglicher Erfahrung in Form von Sortier- und Überwachungsarbeiten möglich waren, die Verwertbarkeit bejaht (Urteil 8C_345/2013 vom 10. September 2013 E. 4.3.3). Auch bei einem 61 Jahre alten Versicherten, der leichte Tätigkeiten nur noch vorwiegend sitzend aber vollzeitlich verrichten konnte und in seiner Feinmotorik nicht beeinträchtigt war, erachtete es die Chancen auf eine Anstellung als intakt (Urteil 8C_330/2015 vom 19. August 2015 E. 3.2). Demgegenüber verneinte das Bundesgericht die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit eines 64 1/2-jährigen Versicherten, der zwar noch leichte, in Wechselpositionen ausführbare Tätigkeiten ohne Heben schwerer Lasten ausführen konnte, aber für feinmotorische Arbeiten keine Fertigkeiten und keinerlei berufliche Erfahrungen mitbrachte (Urteil 9C_979/2009 vom 10. Februar 2010 E. 4 und 5). Als unverwertbar erachtet wurde auch die 50%ige, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierte Leistungsfähigkeit eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 401/01 vom 4. April 2002 E. 4c und d), ebenso die 50%ige Arbeitsfähigkeit einer im 64. Altersjahr und rund zehn Monate vor dem Erreichen des AHV-Alters stehenden Versicherten (Urteil 9C_153/2011 vom 22. März 2012 E. 3.3). Einem im demselben Altersjahr stehenden Versicherten (acht Monate vor der Pensionierung), der neun Jahre ohne Arbeit war und seit mehr als fünf Jahren eine Teilrente bezog und daneben noch zu 50 % arbeitsfähig war, sprach das Bundesgericht ebenfalls die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit ab (Urteil 9C_145/2011 vom 30. Mai 2011 E. 3.4).

                                         4.2. Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (vgl. E. 1.1 hievor) festgestellt, der Versicherte sei im massgeblichen Zeitpunkt 63.5 Jahre alt gewesen. Ferner sei er in einer angepassten Tätigkeit zu 100 % arbeitsfähig, wobei das Belastungsprofil nur in sehr geringem Masse eingeschränkt sei, soll er doch lediglich ein Heben von Lasten über 10 kg vermeiden und eher sitzende Arbeiten verrichten. Zudem spreche der Beschwerdeführer sowohl italienisch als auch deutsch. In seinem angestammten Beruf als Servicetechniker für Büromaschinen habe er im Aussendienst gearbeitet, wobei er nebst technischen Kenntnissen auch den Umgang mit Kunden erlernt habe. Daneben sei der Versicherte in einem Pensum von 20 % als Hauswart tätig und somit nie vom Arbeitsmarkt abwesend gewesen. Gestützt darauf kam das kantonale Sozialversicherungsgericht zum Schluss, dass der Beschwerdeführer seine Restarbeitsfähigkeit auf dem Weg der Selbsteingliederung verwerten könne.

                                         4.3. Es trifft zwar zu, dass der Beschwerdeführer nicht leicht vermittelbar war und ihm - ab feststehender Zumutbarkeit der (Teil-) Erwerbstätigkeit (vgl. BGE 138 V 457 E. 3.3 S. 462) - lediglich noch 1 1/2 Jahre bis zum Erreichen des AHV-Alters verblieben. Indessen ist zu berücksichtigen, dass er in einer leidensadaptierten Tätigkeit vollschichtig arbeitsfähig war und nur leichte zusätzliche Einschränkungen hatte (Heben nicht über 10 kg und vorwiegend sitzende Arbeiten). Insbesondere war er feinmotorisch nicht beeinträchtigt. Angesichts des erworbenen Handelsdiploms, seiner Sprachkenntnisse sowie der Berufserfahrung hätte er nebst Sortier- und Überwachungsaufgaben auch einfache Bürotätigkeiten ausführen können. Im Lichte der Rechtsprechung (vgl. E. 4.1 hievor) und angesichts der relativ hohen Hürden betreffend die Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auch älterer Menschen verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie einen invalidenversicherungsrechtlich erheblich erschwerten Zugang des Beschwerdeführers zum Arbeitsmarkt verneinte. Die Beschwerde ist unbegründet.”).

                                         In una sentenza 9C_536/2015, del 21 marzo 2016 al consid. 4.2 il TF, rilevato che al momento determinante l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento, ancora 1 anno e 8 mesi, ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa, ritenuto che dal punto di vista medico, avrebbe potuto esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i lavori per i quali non doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio frequente di posizione e tutte le attività dove non vi è necessità di usare la forza al di sopra delle spalle (“Was die Rüge betrifft, das kantonale Gericht habe zu Unrecht die Verwertbarkeit seiner Arbeitsfähigkeit in einem als ausgeglichen unterstellten Arbeitsmarkt (vgl. Art. 7 Abs. 1 und 16 ATSG) trotz fortgeschrittenem Alter bejaht (was als Rechtsfrage frei zu prüfen ist; z.B. Urteil 9C_954/2012 vom 10. Mai 2013 E. 3), besteht unter den Parteien Einigkeit, dass gestützt auf ein Arztzeugnis vom 16. August 2012 die verbleibende Aktivitätsdauer auf ein Jahr und 8 Monate festzusetzen sei (vgl. BGE 138 V 457 E. 3.3 S. 461; vorangehende E. 3). Ob dies korrekt ist oder ob erst der spätere ausführlichere Bericht vom 30. November 2012 genügende medizinische Klarheit für den Rentenentscheid brachte, fällt nicht ins Gewicht und kann offen bleiben (der Rentenanspruch konnte, wie dargelegt, frühestens sechs Monate nach Anmeldung, somit ab 1. April 2013 entstehen; vorangehende E. 2). Wenn das kantonale Gericht bei einer uneingeschränkten Arbeitsfähigkeit in einer adaptierten (körperlichen) Tätigkeit unter Berücksichtigung der erworbenen beruflichen Fähigkeiten die Verwertbarkeit für zumutbar erachtete (E. 4.1 hievor), kann dies nicht als bundesrechtswidrig bezeichnet werden. Zwar war der Beschwerdeführer insbesondere mit Blick auf die relativ kurze verbleibende Aktivitätsdauer sicherlich nicht leicht vermittelbar. Indes waren ihm aus medizinischer Sicht, wie dargelegt, sämtliche adaptierten Tätigkeiten, im Einzelnen alle Arbeiten mit der Möglichkeit häufiger Positionswechsel und einer Gewichtslimite von 15 kg (Bericht des Spital E.________ vom 10. April 2012) bzw. ohne Tätigkeiten und Kraftanwendungen über Schulterhöhe (Einschätzung des Dr. med. F.________ vom 26. August 2013 uneingeschränkt zumutbar. Im Lichte der Rechtsprechung (zusammenfassend dargelegt z.B. Urteil 9C_847/2015 vom 30. Dezember 2015 E. 4.1) und angesichts der relativ hohen Hürden betreffend die Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auch älterer Menschen verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie einen invalidenversicherungsrechtlich erheblich erschwerten Zugang des Beschwerdeführers zum Arbeitsmarkt verneinte. Die Beschwerde ist unbegründet.”).

                                         In una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 il TF ha ritenuto esigibile mettere a frutto la capacità lavorativa residua per un’assicurata, 62enne al momento determinante, completamente inabile nella sua precedente attività (attiva quale donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella ristorazione), senza alcuna formazione professionale, e capace all’80% in attività confacenti al suo stato di salute, (“[…] Weiter hielt die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin sei damals 62 Jahre alt gewesen und habe somit rund zwei Jahre vor der ordentlichen Alterspensionierung gestanden. Gemäss eigenen konsistenten Angaben sei sie seit Dezember 1986 stets im Zimmerservice sowie der Wäscherei von Hotels, Internaten, Kliniken oder Gastronomiebetrieben tätig gewesen. Ab 1999 sei sie in einem Café für Reinigungsarbeiten und die Wäscherei zuständig gewesen. Über eine Berufsbildung verfüge sie nicht. Während ihr die angestammte Tätigkeit nicht mehr möglich sei, bestehe in einer leidensangepassten Tätigkeit eine Arbeitsfähigkeit von 80 % ohne weitere Leistungseinschränkungen. In den Fällen, in denen das Bundesgericht eine Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit verneint habe, sei diese jedoch bedeutend tiefer als 80 % gewesen oder es hätten zusätzliche Einschränkungen der Leistungsfähigkeit bestanden. Aufgrund der hohen Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin und der nicht besonders ausgeprägten qualitativen Einschränkungen sei die Verwertung der Arbeitsfähigkeit trotz des fortgeschrittenen Alters und der praktisch ausschliesslichen Tätigkeit im Bereich Wäscherei/Zimmerservice noch möglich. Immerhin trug die Vorinstanz dem Alter der Beschwerdeführerin und der mit der Aufnahme einer adaptierten Tätigkeit verbundenen Umstellung aber insoweit Rechnung, als sie einen Abzug vom Tabellenlohn von 20 % vornahm.). 

                                         In quell’occasione il Tribunale federale non ha ritenuto determinante la circostanza che l’interessata aveva una capacità di concentrazione limitata e necessitava di numerose pause, così come che vi era una limitazione soggettiva delle prestazioni che in sostanza non permettevano una reintegrazione professionale (“3.3.2. Die Beschwerdeführerin beruft sich des Weiteren auf ihre eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit und vermehrten Pausenbedarf. Die Gutachter hatten diesen Umständen in der Einschätzung der Arbeitsfähigkeit Rechnung getragen, indem sie eine 80%ige Arbeits- und Leistungsfähigkeit in einem vollschichtigen Pensum befürworteten. Allerdings wiesen sie auch auf eine subjektive Leistungseinschränkung hin, die eine berufliche Eingliederung als kaum mehr erfolgreich durchführbar erscheinen lasse (wobei immerhin auch das Alter und die psychosoziale Situation der Versicherten eine Wiedereingliederung in den Erwerbsprozess erschweren würden). Insbesondere attestierte ihr der psychiatrische Gutachter, Dr. med. B.________, FMH Psychiatrie und Psychotherapie, eine Arbeitsunfähigkeit von maximal 20 %, für Tätigkeiten, die hinsichtlich Effizienz, Konzentration und Schnelligkeit anspruchsvoll seien, hielt ergänzend aber auch fest, dass für Tätigkeiten in der freien Wirtschaft, die mit einer langsameren Gangart und der Möglichkeit zu Pausen verbunden seien, lediglich eine Einschränkung von 10 % vorliege. Die geltend gemachten Beeinträchtigungen erweisen sich somit nicht als besonders ausgeprägt.”). L’Alta Corte ha rammentato che gli ostacoli concernenti l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento sono elevati (consid, 3.3.4).

                                         Nel caso di specie, l’insorgente al momento determinante (DTF 138 V 457) aveva 61 anni e __________, è stato considerato ancora capace al lavoro globalmente al 50% sia nelle precedenti attività di addetto in logistica presso la centrale di smistamento della Posta e collaboratore presso lo studio medico della moglie, sia in un’attività confacente al suo stato di salute. Non ha alcuna limitazione per quanto concerne le attività fisicamente pesanti (nessun limite di carico né alternanza della postura al bisogno) o per i lavori di precisione (cfr. rapporto SMR del 2 agosto 2018, pag. 587 incarto AI). L’interessato, a causa della sua patologia psichica, necessita invece di pause supplementari, già comprese nella riduzione del rendimento (“[…] dal lato psichiatrico la sintomatologia depressiva, l’importante insonnia e la riduzione complessiva dell’energia vitale rendono conto della necessità di maggiori tempi di recupero, ritmi lavorativi ridotti e di un affaticamento generale più rapido. Anche le limitate risorse di mentalizzazione amplificano il senso d’impotenza e di frustrazione dell’A. con conseguenze dirette negative sulla motivazione in generale ed in parte sulle sue performance professionali. Le difficoltà cognitive sono attribuibili al quadro clinico depressivo e contribuiscono alla riduzione delle capacità lavorative. Inoltre alla remissione/contenimento degli episodi depressivi permane comunque una fragilità di fondo con ritiro difensivo/protettivo della sua energia psichica, con ripercussioni negative sulle prestazioni professionali”; capitolo 8.1.1. pag. 30 della perizia __________, pag. 525 incarto AI).

                                         L’assicurato ha terminato le scuole dell’obbligo (pag. 10 e 37 incarto AI), parla correntemente l’italiano, ha una licenza di condurre, ha conoscenze informatiche di base (pag. 10 e 36 incarto AI). Egli dispone di una grande esperienza lavorativa ed ha già dovuto far fronte in passato a cambiamenti perlomeno del luogo di lavoro. Nel 1976 ha ottenuto il diploma d’impiegato __________ a __________, dove, fino al 2004, ha lavorato, occupandosi di __________. Poi è stato trasferito a __________ dove, con un grado occupazionale del 50%, si occupava della __________; nel 2008 è stato trasferito a __________, al __________, con funzione, sempre al 50% di addetto alla logistica, occupandosi della s__________ (doc. I, pag.4). Egli, dal 2004, per il restante 50%, si è occupato, presso lo __________. Unitamente alla __________ ha inoltre effettuato pagamenti delle fatture dello __________, senza però mai occuparsi della contabilità e del conteggio dei dipendenti (doc. I, pag. 5).

                                         Il suo iter professionale fa stato di una capacità di adattarsi agevolmente a nuove e diverse sfide professionali.

                                         Alla luce della situazione concreta dell’assicurato, della giurisprudenza sopra esposta e degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (cfr. sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015), è a giusta ragione che l’UAI lo ha considerato integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.

                                         Va pertanto esaminato se l’amministrazione ha fissato correttamente il diritto alla rendita dell’insorgente.

                               2.5.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         In concreto l’UAI ha stabilito che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe conseguito, nel 2014, un salario annuo di fr. 55'767.

                                         Questo importo, che a differenza di quanto avvenuto in sede di osservazioni al progetto di decisione (cfr. pag. 607 ultimo paragrafo incarto AI), non è (più) contestato dal ricorrente (cfr. punti 2 e 3 doc. I e calcoli eseguiti, 2c e 3g), è stato fissato sulla base della media del reddito conseguito dall’interessato dal 2007 al 2010, prima dell’insorgere del danno alla salute, lavorando al 50% sia per la __________ sia per la __________, e va di conseguenza confermato.

                               2.6.   Circa il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

                                         Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                               2.7.   Il ricorrente contesta tale dato, sostenendo, alla luce del suo iter lavorativo, che debba essere inserito nella categoria “attività amministrative e di servizi di supporto”, categoria 77-79/82 (senza 78), livello di competenza 1, pari a fr. 53'316 nel 2014.

                                         La censura va respinta.

                                         In applicazione del suo obbligo di ridurre il danno il ricorrente deve infatti mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua nei lavori dove può conseguire un reddito maggiore.

                                         Dalla perizia, le cui conclusioni, come visto, sono rimaste incontestate, emerge che l’interessato può svolgere nella misura del 50% (intesa come riduzione del rendimento in un lavoro a tempo pieno), un’attività confacente al suo stato di salute che tiene conto delle limitazioni descritte al capitolo 8.1.1 (cfr. pag. 32 perizia __________, punto 9.1.1, pag. 527 incarto AI). Egli pertanto non è limitato alle sole professioni amministrative e di servizi di supporto di cui alla categoria 77-79/82, ma può svolgere tutte quelle attività semplici e ripetitive offerte dal mercato equilibrato del lavoro.

                                         Occorre infatti qui ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

                                         Giova pure ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

                                         Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

                                         In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).

Ne segue che a giusta ragione l’amministrazione ha preso in considerazione quale reddito da invalido quello mediamente percepito dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (livello 1 di competenze), ossia, in concreto, fr. 66'453.12.

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

                                         Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI -  e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).

                               2.9.   Nel caso di specie l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (doc. B).

                                         Il ricorrente chiede che venga applicata la riduzione massima del 25%.

                                         In primo luogo va ribadito che l’incapacità lavorativa del 50% va intesa quale riduzione del rendimento in un lavoro a tempo pieno (cfr. pag. 527 incarto AI [perizia __________ del 25 giugno 2018, pag. 32, risposta 9.1.2]; pag. 586 incarto AI [rapporto SMR del 2 agosto 2018]).

                                         A proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

" Nel caso concreto l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

                                         Ne segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di lavoro normale.

                                         Neppure un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione della riduzione del rendimento del 50% i periti ne hanno già tenuto conto. Essi hanno affermato che “dal lato psichiatrico la sintomatologia depressiva, l’importante insonnia e la riduzione complessiva dell’energia vitale rendono conto della necessità di maggiori tempi di recupero, ritmi lavorativi ridotti e di un affaticamento generale più rapido. Anche le limitate risorse di mentalizzazione amplificano il senso d’impotenza e di frustrazione dell’A. con conseguenze dirette negative sulla motivazione in generale ed in parte sulle sue performance professionali. Le difficoltà cognitive sono attribuibili al quadro clinico depressivo e contribuiscono alla riduzione delle capacità lavorative. Inoltre alla remissione/contenimento degli episodi depressivi permane comunque una fragilità di fondo con ritiro difensivo/protettivo della sua energia psichica, con ripercussioni negative sulle prestazioni professionali” (capitolo 8.1.1. pag. 30 della perizia __________, pag. 525 incarto AI), aggiungendo che “dal lato psichiatrico un’attività adeguata deve tener conto delle limitazioni funzionali descritte al capitolo 8.1.1” (pag. 32 perizia __________, pag. 527 incarto AI) e che “pause supplementari per riposare e recuperare le energie sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua” (pag. 33 perizia del __________, pag. 528 incarto AI).

                                         L’insorgente non può essere seguito laddove sostiene che potrebbe esercitare unicamente attività leggere e che per questo motivo deve essergli riconosciuta un’ulteriore riduzione. Nella perizia non figura alcun limite di caricabilità (cfr. il già citato punto 8.1.1) ed il medico SMR nella valutazione finale ha indicato che non vi è nessuna limitazione circa i carichi massimi da sollevare, né vi è necessità di alternare la postura (pag. 587 incarto AI). Inoltre i lavori di precisione non sono preclusi (pag. 587 incarto AI). Egli può di conseguenza effettuare anche lavori pesanti.

                                         Quanto al fattore età, egli sembra ignorare che quest’ultimo, statisticamente, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2).

                                         Neppure la sua asserita scarsa formazione, avendo ottenuto un diploma in __________, è atta ad aumentare la percentuale della riduzione del salario da invalido.

                                         Come già visto in precedenza (cfr. consid. 2.3), l’assicurato ha terminato le scuole dell’obbligo (pag. 10 e 37 incarto AI), parla correntemente l’italiano, ha una licenza di condurre, ha conoscenze informatiche di base (pag. 10 e 36 incarto AI). Egli dispone di una grande esperienza lavorativa ed ha già dovuto far fronte in passato a cambiamenti perlomeno del luogo di lavoro. Dapprima, e fino al 2004, ha lavorato presso __________ di __________, occupandosi di __________. Poi è stato trasferito a __________ dove si occupava della __________ ed infine nel 2008 è stato trasferito a __________ al __________ (doc. I, pag.4). Egli si è inoltre occupato, presso lo __________ (doc. I, pag. 5). Ciò implica la capacità di adattarsi agevolmente a nuove e diverse sfide professionali.

                                         Inoltre, come già rilevato dal Tribunale federale (sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2), in considerazione del genere di attività (semplici e ripetitive) in cui il ricorrente è in grado di sfruttare parzialmente la sua capacità lavorativa residua, il modesto (secondo il ricorrente) grado di formazione (diploma presso la __________) non incide in maniera rilevante.

                                         Quanto alla circostanza che i medici hanno indicato che la prognosi appare negativa e che vi è una tendenza alla cronicizzazione della patologia, e che di conseguenza vi potrebbe essere una modifica a livello di rendimento nel caso in cui la terapia assunta dal ricorrente fosse incrementata, va qui evidenziato come oggetto del contendere è lo stato di fatto presente al momento della decisione impugnata. Eventuali modifiche intervenute dopo l’emissione della decisione o ipotesi su possibili evoluzioni future non vanno prese in considerazione nell’ambito della presente procedura (sul potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 cui rinvia la sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2).

                                         Il ricorrente non può neppure essere seguito laddove sostiene che obbligarlo a reinserirsi nel mondo del lavoro comporterebbe uno scompenso importante dell’equilibrio nel frattempo raggiunto. Ciò che imporrebbe un’ulteriore riduzione del redito da invalido. I periti del __________ hanno infatti accertato che l’interessato può svolgere un’attività confacente al 50% con le uniche limitazioni descritte in precedenza (cfr. anche il già citato punto 8.1.1 della perizia). Essi hanno stabilito che i problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso “nella misura del 50%” (pag. 528 incarto AI), che misure d’integrazione professionale sono limitate dall’età e “dalla mancanza di motivazione” dell’assicurato (pag. 529). Ciò che, manifestamente, non è un motivo per ridurre ulteriormente il reddito da invalido.

                                         Per quanto concerne la sua reintegrabilità nel mondo del lavoro, già si è detto al consid. 2.3.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di specie, per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.

                                         Raffrontando il reddito da valido di fr. 55’767, con quello da invalido di fr. 66’453.12, ridotto del 50% a fr. 33'226.56 e del 5% a fr. 31'565.23, si ottiene un grado d’invalidità del 43.39%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 43% che dà diritto ad ¼ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI), come calcolato dall’UAI.

                                         Ne segue che il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2018.213 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.09.2019 32.2018.213 — Swissrulings