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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2019 32.2018.211

21 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,686 mots·~38 min·3

Résumé

Rendita limitata nel tempo a seguito di infortunio (assicurato scivolato). Calcolo economico con dati statistici (assicurato disoccupato) confermato

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2018.211   PC/sc

Lugano 21 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2018 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 25 ottobre 2018 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 11 maggio 2015 RI 1, nato il __________ 1959, di professione cameriere, disoccupato dal 5 settembre 2014, ha informato la __________ che, in data 2 maggio 2015, mentre si trovava nel parcheggio dell’Hotel __________ a __________ dove stava svolgendo un programma occupazionale temporaneo (POT) della durata di 4 mesi quale segretario d’albergo, verso le 22.00, "Finito il mio turno di lavoro mi sono diretto verso la mia auto posteggiata sul parcheggio dell’albergo (davanti). Pioveva e non ho visto un sacchetto di plastica per terra, come ho appoggiato il piede sopra mi sono trovato seduto per terra". L’assicurato ha riportato un trauma contusivo/distorsivo della colonna vertebrale cervicale, dorso lombare e lombosacrale e la contusione del fianco destro e dell’anca sinistra (doc. 1, 2 e 40 incarto LAINF; doc. 2 incarto DISO; doc. 10 incarto AI).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’__________, ha comunicato il 19 novembre 2015 all'assicurato l’estinzione del proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 2 novembre 2015, considerato che “In base alla valutazione del medico __________ i disturbi oggi presenti non sono più causati dall’infortunio, a sono da attribuire esclusivamente ad una malattia” (doc. 43 incarto LAINF).

                               1.2.   Nel frattempo in data 1°/2 marzo 2016 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata dai postumi dell’infortunio in questione (doc. 3 incarto AI).

                               1.3.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti gli incarti LAINF e DISO, la perizia ortopedica del 14 novembre 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 41 incarto AI), il rapporto finale SMR del 19 giugno 2018 e le annotazioni del medico SMR, dr. med. __________, del 14 e 16 agosto 2018 (doc. 54, 57 e 58 incarto AI) - l’UAI, con progetto di decisione del 20 agosto 2018, ha preavvisato all’assicurato il riconoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2016 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), con il diritto al versamento a far tempo dal 1° settembre 2016 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta - 1°/2.03.2016 art. 29 cpv. 1 LAI), di un quarto di rendita (grado di invalidità del 42 %) dal 1° novembre 2016 e, infine di una rendita intera dal 1° febbraio 2018 limitatamente al 31 luglio 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 18 aprile 2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di  invalidità nullo (doc. 61 incarto AI).

                               1.4.   A seguito delle osservazioni, corredate da nuova documentazione medica, presentate dall’interessato, rappresentato dal __________ (doc. 66-69 incarto AI), e dopo avere richiesto un parere al medico SMR (doc. 71 incarto AI), l’UAI, con decisione del 25 ottobre 2018, ha confermato i contenuti del progetto di decisione, puntualizzando che non venivano riconosciuti provvedimenti professionali ma che, su richiesta scritta, si rimaneva a disposizione per un aiuto al collocamento (doc. 74 incarto AI).

                               1.5.   Contro la decisione dell’UAI l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, contestandone l’aspetto medico e postulandone l’annullamento con il rinvio degli atti all’amministrazione “in particolare affinché vengano esperite ulteriori verifiche, sia sullo stato di salute dal profilo ortopedico (…), sia per quanto attiene agli aspetti di natura psichiatrica e depressiva, così come sono stati del resto rilevati dai suoi medici curanti e dagli specialisti consultati” (doc. I, pag. 11). A suffragio delle proprie argomentazioni il patrocinatore del ricorrente ha prodotto il rapporto del 7 novembre 2018 del dr. med. __________ e del Prof. Dr. med. __________ del __________ (doc. D), il certificato medico del 15 novembre 2018 del dr. med. __________ (doc. E) e dell’8 novembre 2018 del dr. med. __________ della __________ di __________ (doc. F).    

                               1.6.   Nella risposta dell’11 dicembre 2018, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto l’annotazione del medico SMR, dr. med. __________, del 6 dicembre 2018 (doc. IV-1).

                               1.7.   Il 14 dicembre 2018 l'avv. RA 1 si è confermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, precisando che “risulta pienamente giustificata la richiesta di esperire ulteriori e più approfondite verifiche, anche da un profilo psichiatrico, inerenti il ricorrente” (doc. VI). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il certificato medico del 14 dicembre 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. G).

                               1.8.   Il 20 dicembre 2018 l’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).

                               1.9.   Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante del ricorrente (doc. IX).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità intera anche dal 1° novembre 2016 al 31 gennaio 2018 oppure se tale prestazione deve essere ridotta rispettivamente se egli ha diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente al 1° agosto 2018.

Preliminarmente il TCA rileva che il patrocinatore dell’assicurato non contesta - a ragione - che la prestazione va versata dal 1° settembre 2016 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta del 1°/2.03.2016) a fronte di una domanda tardiva (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

                               2.4.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                               2.5.   Per quanto concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che l’UAI ha incaricato il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, di eseguire una perizia.

Il perito ortopedico ha esaminato l’assicurato il 23 ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nel rapporto del 14 novembre seguente (doc. 41 incarto AI) ha riportato l’anamnesi (famigliare, scolastica, professionale, sociale e personale), i dati soggettivi (descrizione dei disturbi e dell’attività lavorativa) e i dati oggettivi (esame rachide lombo-sacrale, rachide cervicale, spalla destra e mani; esami di radiologia agli atti dal 13 marzo 2010 al 17 ottobre 2017). Lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

                                         “Sindrome lombo-vertebrale cronica con/su:

•   irritazione intermittente algica e sensitiva L5-S1 a destra

•   osteocondrosi L5-S1

•   lisi istmica bilaterale di L5 con anterolistesi di L5 e di S1

•   pseudo-bulging discale ampio e stenosi di entrambi i neuroforami con effetto compressivo su entrambe le radici L5.

Sindrome cervicale algica sensitiva-motoria a destra con/su:

•    ernia discale C5-C6 e C4-05

•   stato dopo discectomia C5-C6 con posizionamento di cage e placca ventrale del 15.04.2016 (fecit Dr. Sailer, Schulthess Klinik).

Poliartralgia alle mani bilateralmente su base idiopatica.

Artrosi acromion-clavicolare destra sintomatica.”

                                         Quali diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa l’ortopedico ha indicato:

" Asma bronchiale intermittente con/su:

•    componente atopica

•   tabagismo cronico importante.

Orticaria cronica recidivante dal 2006 a tuttora.

Disturbi dispeptici su gastrite lieve.

Stato dopo sifilide nel 1983.

Allergia al sesamo in stato dopo shock anafilattico del 15.09.2016.”

                                         Il perito ha rilevato che per l’assicurato, dal punto di vista ortopedico, l’attività abituale di cameriere non era più esigibile dal 2 maggio 2015. Lo specialista ha inoltre osservato che era auspicabile che l’assicurato continuasse il ricondizionamento fisioterapico per evitare peggioramenti, senz’altro attuabile a margine delle ore lavorative, puntualizzando che tali cure erano in grado di migliorare la sua qualità di vita ma non necessariamente le sue capacità funzionali di carico. Il perito ha precisato che recentemente l’assicurato era stato valutato anche dal punto di vista reumatologico alla __________ per una problematica incipiente alle mani e precisamente dal Dr. __________, il quale aveva escluso la possibilità di una problematica di ordine reumatologico anche sulla scorta degli esiti degli esami emato-chimici.

                                         Il perito ha osservato che in:

" data 11.08.2017 il medico curante Dr. __________, con un rapporto medico, riferiva che l'assicurato restava inabile al 100% sulla scorta delle problematiche ortopediche, neurochirurgiche, internistiche: ci permettiamo di discordare da tale affermazione che non si basa su rilevanze obiettive circostanziate, in quanto durante la visita periziale l'assicurato non ha manifestato ne durante la visita e neppure durante il colloquio un'importante problematica invalidante a livello del rachide cervicale, delle mani e della spalla destra; la problematica medica lamentata al rachide lombare con associata componente algica al rachide lombare ed irradiazione algica all'arto inferiore sinistro (che dovranno essere trattate chirurgicamente il 24.11.2017 alla __________ di __________) sono state controllate in maniera abbastanza adeguata con infiltrazione periradicolare avvenuta il 17.10.2017 a __________, situazione non stabilizzata e suscettibile di peggioramento se non trattata chirurgicamente, ma condizione che ha permesso al Sig. RI 1 di stare seduto davanti a me per circa 45 minuti continui in apparente buono stato di omeostasi, senza lamentare neppure una volta la necessità o il bisogno di alzarsi dalla sedia o di cambiare posizione, con un esame clinico al rachide lombare risultato positivo per patologie importanti ma non completamente invalidante, con i test di Lasègue negativi bilateralmente ed un Wasserman test positivo solo a sinistra, ove nasceva una richiesta da parte del periziando di alzarsi dalla sedia per cambiare posizione solo dopo 50 minuti dall'inizio della visita; inoltre i cambi di posizione , Io spogliarsi e la vestizione avvenivano in maniera fluida e senza disturbi tutte constatazioni che non permettono di condividere in maniera esaustiva le affermazioni del Dr __________.”

                                         Il perito ha puntualizzato che, dal punto di vista strettamente ortopedico, uno dei problemi rilevanti presentati dall'assicurato era la lisi istmica bilaterale di L5 con anterolistesi di L5 su S1 che necessitava un trattamento chirurgico già programmato in data 24.11.2017, trattamento chirurgico non più procrastinabile e ritenuto esigibile. Dal lato strettamente ortopedico l'assicurato presentava dei limiti funzionali di carico validi sia durante l'attività professionale sia durante il tempo libero, per cui andava anche rivalutata l'abilità alla guida di un autoveicolo. In un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso di tutti i limiti funzionali e di carico che il perito ha descritto nell'allegato alla perizia, il dr. med. __________ ha giudicato l'assicurato abile al lavoro nell'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con un rendimento ridotto del 25% a decorrere dal 23.10.2017, specificando la possibilità di eseguire o un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 25% oppure una combinazione tra il tempo ridotto e il rendimento ridotto. Ha inoltre precisato che sarebbe stato auspicabile un lavoro d'ufficio leggero, facendo attenzione a sollevare carichi limitati, con dei cambi di postura frequenti e gestione del tempo di lavoro intervallati da piccole pause seduto; a questo avrebbe potuto aggiungersi una posizione comoda ed ergonomica che consentisse pochi carichi assiali e roteazionali senza caricare pesi superiori ai 5 kg frequentemente. Per il periodo precedente il 23.10.2017 andava riconosciuta l'inabilità lavorativa attestata dagli specialisti curanti precedenti. Il perito ha sottolineato che la sua valutazione teneva unicamente conto delle patologie di stretta competenza ortopedica e che essa, inclusi i limiti funzionali emersi nell'allegato, avrebbero potuto essere modificati dopo l'intervento chirurgico del 24.11.2017, in quanto la situazione avrebbe potuto essere suscettibile di importanti cambiamenti.

                                         Il 24 novembre 2017 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di decompressione e stabilizzazione con PLIF tratto L5/S1 ad opera del dr. med. __________, assistito dal Prof. Dr. __________, __________ (doc. 50 incarto AI).

                                         Il 18 aprile 2018 il Prof. Dr. __________, nel rapporto medico riferito alla visita di controllo, ha osservato che l’importante dolore alla schiena post-operatorio di VAS 9-10/10 era migliorato/regredito con VAS 0 a riposo e VAS 3 rotto carico; che a riposo, l’assicurato risultava essere asintomatico; che venivano riferite tensioni persistenti alla coscia destra e, da ultimo, che in quel momento non assumeva più alcuna terapia antidolorifica. Ha quindi concluso che “Herr RI 1 hat von der Spondylodese L5/S1 sehr gut profitiert. Die sehr starken Rückenschmerzen sind verschwunden. Vorgesehen ist eine Nachkontrolle mit Röntgenbild am 13.06.2018” (doc. 50 incarto AI).

Nel rapporto finale del 19 giugno 2018 (doc. 54) il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, ha posto la diagnosi principale con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

                                         “Sindrome lombo-vertebrale cronica con/su:

•   irritazione intermittente algica e sensitiva L5-S1 a destra

•   osteocondrosi L5-S1

•   lisi istmica bilaterale di L5 con anterolistesi di L5 e di S1

•   pseudo-bulging discale ampio e stenosi di entrambi i neuroforami con effetto compressivo su entrambe le radici L5.

•   Intervento di decompressione e stabilizzazione con PLIF tratto L5/S1 il 24.11.2017”

                                         e quali ulteriori diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa quelle di:

" Sindrome cervicale algica sensitiva-motoria a destra con/su:

•    ernia discale C5-C6 e C4-05

•   discectomia C5-C6 con posizionamento di cage e placca ventrale del 15.04.2016.

Poliartralgia alle mani bilateralmente su base idiopatica.

Artrosi acromion-clavicolare destra sintomatica.”

                                         e quali diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa il medico SMR ha indicato:

" Asma bronchiale intermittente con/su:

•   componente atopica

•   tabagismo cronico importante

Orticaria cronica recidivante dal 2006 a tuttora

Disturbi dispeptici su gastrite lieve

Stato dopo Sindrome da disadattamento nel 2014 con/su:

•   reattiva a problemi sul lavoro

•   già nel 2000 e 2002 episodi depressivi, trattati ambulatorialmente con psichiatra ed antidepressivi 

•   stato dopo dipendenza del gioco d’azzardo

Stato dopo sifilide nel 1983

Allergia al sesamo.”

                                         Il medico SMR ha indicato una incapacità lavorativa del 100% nell'attività abituale di cameriere dal 2 maggio 2015 e continua mentre in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal perito ortopedico) ha indicato le seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di rendimento): - 100% dal 2 maggio 2015 al 13 dicembre 2015; - 0% dal 14 dicembre 2015 al 14 aprile 2016; - 100% dal 15 aprile 2016 al 15 luglio 2016; - 50% dal 16 luglio 2016 al 22 ottobre 2017; - 25% dal 23 ottobre 2017 al 23 novembre 2017; - 100% dal 24 novembre 2017 al 17 aprile 2018; - 0% dal 18 aprile 2018 e continua.

Il medico SMR ha puntualizzato, oltre ai limiti funzionali determinati dal perito ortopedico, un carico massimo di 5 kg, l'alternanza della postura al bisogno (inclusa), la necessità di pause supplementari (inclusa), l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione, la mobilizzazione di carichi fino a 5 kg, la necessità di evitare posizioni inergonomiche della colonna, oppure seduta e piegata in avanti in maniera ripetuta oppure eretta e piegata in avanti in maniera ripetuta, la necessità di avere la possibilità di variare la postura, la necessità di evitare la deambulazione su terreno accidentato oppure per lunghi tragitti rispettivamente la necessità di evitare attività su scale a pioli o ponteggi. Da ultimo ha posto una prognosi favorevole a fronte di uno stato di salute migliorato in seguito alla regressione della sintomatologia algico-parestesica.

Nelle “osservazioni conclusive” il medico SMR ha precisato che quanto segue: “IL 100% in attività abituale. IL 0% in attività adeguata e per le funzioni domestiche. Visita del 18.04.2018, Prof. Dr. __________ “L’importante dolore alla schiena postoperatorio di VAS 9-10/10 è in atto migliorato/regredito con VAS 0 a riposo e VAS 3 rotto carico. A riposo, il signor RI 1 risulta essere asintomatico, vengono riferite tensioni persistenti alla coscia destra. Ed attualmente l’Assicurato non assume più alcuna terapia antidolorifica”.

Il medico SMR ha pure puntualizzato che non erano applicabili terapie in grado di migliorare o mantenere verosimilmente la capacità lavorativa (doc. 54 incarto AI).

                                         Il 2 luglio 2018 l’assicurato ha trasmesso all’UAI il rapporto medico del 13 giugno 2018 del Prof. dr. med. __________, giusta il quale, dal punto di vista della schiena, poteva ricominciare gradatamente lavorare a partire dall’agosto in misura del 20% e da settembre in misura del 40%. Nel medesimo scritto, il neurologo invitava il medico di famiglia (dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale) a discutere le ulteriori capacità lavorative con l’assicurato (doc. 55 incarto AI).

                                         Nell’annotazione del 14 agosto 2018 il medico SMR, __________, ha precisato che il precitato rapporto medico del neurologo non modificava le conclusioni a cui era giunto nel rapporto finale del 19 giugno 2018 (doc. 57 incarto AI). Nell’annotazione del 16 agosto 2018 egli ha inoltre puntualizzato che la “CL del 100% in attività adeguata a far data dal 14.04.2018 è motivata da quanto riportato nel RAF al paragrafo “Osservazioni conclusive” (doc. 58 incarto AI).

                               2.6.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in casu, il 25 ottobre 2018) che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha motivo per scostarsi dal rapporto finale del 19 giugno 2018 e dalle annotazioni del 14 e 16 agosto 2018 del dr. med. __________. La valutazione del medico SMR è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.4.

                                         Il TCA constata, infatti, che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti, nonché della valutazione peritale eseguita per conto dell’amministrazione dall’ortopedico dr. med. __________. Il medico SMR ha pure indicato, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa, lo stato dopo i disturbi psichici di cui ha sofferto l’assicurato nel 2000, 2002 e 2014, al pari di quanto attestato dal medico di famiglia nel certificato medico del 15 aprile 2016 (cfr. doc. 15 e 16).

                                         Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli articoli 59bis cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4.).

                                         Giova qui infatti ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1; sentenze 9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010; 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Del resto, l’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dal medico SMR (e dal perito ortopedico).

Per quanto concerne l’aspetto somatico, RI 1 ha trasmesso il rapporto del 7 novembre 2018 del dr. med. __________ e del Prof. Dr. med. __________ del __________ (doc. D) ove è attestata un’inabilità al 100% dal 14 aprile 2016 al 30 settembre 2018, dell’80% dal 1° al 28 ottobre 2018, del 75% dal 7 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 (capacità lavorativa 2ore/giornata) e ove viene puntualizzato che l’assicurato non “può portare pesi di 10% del suo peso corporeo. Al massimo 7 kg”. Tale certificato medico non è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal medico SMR (e dal perito ortopedico), con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dai precitati medici, come pure dell'esigibilità posta da tali medici che peraltro vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica. Del resto, la valutazione dei medici curanti dell’assicurato non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici dell’amministrazione, non si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua in attività adeguate e, da ultimo, non attesta alcuna inabilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate. Inoltre gli stessi medici dell’amministrazione hanno ritenuto l’attività abituale di cameriere inesigibile dal 2 maggio 2015. Da notare pure che i medici curanti hanno posto una limitazione (massimo 7 kg) meno favorevole all’assicurato di quella posta dal medico SMR (massimo 5 kg) ed hanno indicato una capacità lavorativa residua nell’attività abituale (20% dal 1° ottobre 2018 e 25% dal 7 novembre 2018) meno favorevole all’assicurato di quella espressa dal medico SMR (0% dal 2 maggio 2015 e continua; cfr. pure annotazione del 6 dicembre 2018 del medico SMR, __________, doc. IV-1).

Nel certificato medico del 15 novembre 2018 il dr. med. __________, medico di famiglia, ha indicato, per quanto riguarda l’aspetto somatico, che il suo paziente, dal punto di vista strettamente ortopedico/reumatologico, è stato valutato inabile al lavoro al 75% dagli specialisti di neurochirurgia di __________ (doc. E). Per i motivi poc’anzi espressi, neppure questo certificato medico è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal medico SMR (e dal perito ortopedico).

Neppure il certificato medico dell’8 novembre 2018 del dr. med. __________ della __________ di __________ (doc. F) è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal medico SMR (e dal perito ortopedico). Lo specialista in questione infatti non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici dell’amministrazione, non si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua (nell’attività abituale ed in attività adeguate) e, da ultimo, non attesta alcuna inabilità lavorativa dell’assicurato né nell’attività abituale nè in attività adeguate.

Per quanto concerne l’aspetto psichico, nel certificato medico del 15 novembre 2018 il dr. med. __________, medico di famiglia, ha indicato che: “il paziente, già curato in passato per delle depressioni, (vedasi tra l’altro il mio rapporto del 15.04.2016 inviato all’ufficio AI) è ricaduto in uno stato depressivo rispettivamente in una sindrome da disadattamento (reattivo ai dolori cronici, ai problemi socio economici, alla decisione AI, ecc.). Dal punto di vista strettamente psichiatrico lo valuto inabile al 100% in questo momento e a tempo da determinare.” (doc. E). Anche questo certificato non è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal medico SMR. Il medico SMR ha difatti indicato, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa, lo stato dopo i disturbi psichici di cui ha sofferto l’assicurato nel 2000, 2002 e 2014, al pari di quanto attestato dal medico di famiglia nel certificato medico del 15 aprile 2016 (cfr. doc. 15 e 16). Il certificato del medico di famiglia dell’assicurato - ove vengono evocati sostanzialmente aspetti socio-economici - non apporta inoltre - per lo meno, fino al 25 ottobre 2018, data della decisione qui impugnata, che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico SMR.

In questo contesto è comunque utile segnalare che i problemi reattivi ad una decisione negativa dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr. STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019, consid. 1.8 e rinvii ivi citati). Anche i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014 consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009; STCA 32.2017.10 del 12 settembre 2018, consid. 2.9.3.).

Il certificato medico del 14 dicembre 2018 dello psichiatra curante dell’assicurato (dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia), ove è attestata una incapacità lavorativa del 100% dal 6 dicembre al 31 dicembre 2018 (cfr. doc. G), non apporta - per lo meno, fino al 25 ottobre 2018 - nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico SMR. Esso viene trasmesso all’UAI affinché lo tratti, se del caso, alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.

Diversamente da quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non vede nel caso concreto alcun motivo che possa impedire di fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza non è stata oggettivamente messa in dubbio da refertazioni specialistiche in grado di rimetterle in discussione (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto accertato dal medico del SMR in merito alla capacità lavorativa dell'assicurato va tutelato.

In questo contesto è comunque utile ricordare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati). Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico SMR.

È pure utile ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie - per lo meno, fino al 25 ottobre 2018 - sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici specialistici.

Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 va riconosciuta una incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività (cameriere) dal 2 maggio 2015 e continua mentre in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal perito ortopedico e dal medico SMR) ha presentato le seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di rendimento): - 100% dal 2 maggio 2015 al 13 dicembre 2015; - 0% dal 14 dicembre 2015 al 14 aprile 2016; - 100% dal 15 aprile 2016 al 15 luglio 2016; - 50% dal 16 luglio 2016 al 22 ottobre 2017; - 25% dal 23 ottobre 2017 al 23 novembre 2017; - 100% dal 24 novembre 2017 al 17 aprile 2018; - 0% dal 18 aprile 2018 e continua.

                               2.7.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto l’assicurato.

                               2.8.   Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’UAI, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 51'862.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo professionalmente (doc. 64 e 74 incarto AI).

Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 55-56 "Servizi di alloggio e di ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 42.4 ore e aggiornato al 2016 (doc. 63 incarto AI) e non contestato dal ricorrente, può essere fatto proprio da questa Corte (cfr., tra le tante, STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6 con riferimenti; STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 con riferimenti).

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’UAI, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2017, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 52'069.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo professionalmente (doc. 63 e 74 incarto AI).

Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 55-56 "Servizi di alloggio e di ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 42.4 ore e aggiornato al 2017 (doc. 64 incarto AI) e non contestato dal ricorrente, può essere fatto proprio da questa Corte (cfr., tra le tante, STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6 con riferimenti; STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 con riferimenti).

Il "reddito da valido" ammonta quindi per il 2016 a fr. 51'862.- e per il 2017 a fr. 52'069.-.

                               2.9.   Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI 1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 30'217.- (doc. 64 e 74 incarto AI).

                                         Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2016 (fr. 67'148.21.-), tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 100% con rendimento del 50% (fr. 67'148.21: 2=fr. 33'574.10) e di una deduzione sociale del 10% (fr. 33'574.10-fr. 3'357.41=fr. 30’216.69; doc. 64 e 74 incarto AI) e non contestato dal ricorrente, può essere fatto proprio da questa Corte.  

                                         Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI 1, nel 2017, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 60'675.- (doc. 64 e 74 incarto AI).

                                         Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2017 (fr. 67'416.47), tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 100% con pieno rendimento e di una deduzione sociale del 10% (fr. 67'416.47-fr. 6'741.64=fr. 60’674.83; doc. 63 incarto AI) e non contestato dal ricorrente, può essere fatto proprio da questa Corte.

                                         Il "reddito da invalido" ammonta quindi per il 2016 a fr. 30'217.e per il 2017 a fr. 60'675.-.

                             2.10.   Conforntando ora il reddito da invalido di fr. 30'217.- con il relativo reddito da valido di fr. 51'862 si ottiene, per il 2016, un grado d’invalidità del 41.73% ([51'862 - 30'217] x 100 : 51'862) arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

                                         Confrontando il reddito da invalido di fr. 60'675 con il relativo reddito da valido di fr. 52'069 si ottiene, per il 2017, un grado d’invalidità nullo%.

                                         Quand’anche si aggiornassero il reddito da valido ed il reddito da invalido dal 2017 al 2018, la situazione rimarrebbe la stessa, a fronte del notevole divario per arrivare ad un grado di invalidità pensionabile.

                                         Di conseguenza a giusta ragione l’UAI ha riconosciuto all’assi-curato una rendita intera (grado di invalidità del 100%) dal 1° maggio 2016 (ovvero alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI), con il diritto al versamento a far tempo dal 1° settembre 2016 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta - 1°/2.03.2016 - ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 ottobre 2016, un quarto di rendita (grado di invalidità del 42 %) dal 1° novembre 2016 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute - fissato al 16 luglio 2016 - ex art. 88a cpv. a OAI) al 31 gennaio 2018, una rendita intera dal 1° febbraio 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento dello stato di salute -fissato al 24 novembre 2017 - ex art. 88a cpv. 2 OAI) limitata-mente al 31 luglio 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute - fissato al 18 aprile 2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di invalidità nullo.

                             2.11.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

                             2.12.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                         § Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda come indicato al consid. 2.6.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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