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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2019 32.2018.157

17 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,412 mots·~7 min·2

Résumé

Stralcio-transazione. Metodo aleatorio. Centri peritali. Indizi concreti. Rinvio all’Ufficio AI per perizia bidisciplinare

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.157   PC/DC/gm

Lugano 17 ottobre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 14 settembre 2018 interposto da

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 7 agosto 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il verbale del pubblico dibattimento del 16 ottobre 2019 del seguente tenore:

“ (…) L’avv. RA 1 ha chiesto il pubblico dibattimento. Conosce già i limiti ed in cosa consiste la garanzia del pubblico dibattimento secondo la giurisprudenza federale.

Il presidente del TCA gli cede dunque la parola.

L’avv. RA 1 espone le sue critiche rispetto all’attività dei periti del __________.

Egli ritiene che i tre periti del __________ non sono indipendenti, in quanto dipendono dal profilo economico da chi gli assegna le perizie.

Il presidente del TCA illustra la STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019.

Egli prende atto che l’assicurato beneficia attualmente di un quarto di rendita e che a proposito dell’infiltrazione effettuata il 3 settembre 2019 non esiste alcun rapporto del Centro per la terapia del dolore. L’avv. RA 1 sottolinea la difficoltà ad ottenere la documentazione da parte del suo cliente. A proposito delle infiltrazioni, egli precisa che gli è stato comunicato dal ricorrente stesso che vengono effettuate ogni 3 mesi, ma poi il dolore ritorna.

Il presidente del TCA illustra le recenti sentenze del TCA sul tema ed informa della revisione dell’art. 44 LPGA attualmente in corso alle Camere federali.

L’avv. __________ dell’UAI, rispondendo ad un quesito sollevato dall’avv. RA 1, precisa che in questo caso è stata attribuita una rendita intera perché lo stato non era ancora stabilizzato e si è proceduto subito ad una revisione poiché invece a quel momento i medici avevano previsto che la situazione avrebbe dovuto essere stabile.

L’avv. __________ richiama lo sviluppo della prassi a proposito del metodo aleatorio e ricorda che dal 2018 un altro Centro situato a __________ è disposto a fare perizie in lingua italiana. La lic. iur. __________ conferma che anche negli scorsi giorni è stato attribuito in mandato a questo Centro.

Rispondendo ad una domanda del presidente del TCA che ha ripreso alcune perplessità manifestate dall’avv. RA 1, l’avv. __________ precisa che i Centri peritali – al momento in cui ricevono l’autorizzazione da parte del UFAS di effettuare perizie pluridisciplinari – sono liberi e autonomi nella scelta dei periti interni ed esterni. La convenzione tariffale del Centro __________ è siglata con l’UFAS e non con gli Uffici AI.

Il presidente del TCA chiede all’avv. __________ se non si è mai pensato all’attribuzione dei mandati ai vari periti del __________ attraverso il metodo aleatorio. La Capo Ufficio AI risponde innanzitutto che una volta ricevuto il nominato (recte: nominativo, ndr.) del Centro competente, è lui stesso che procede alla scelta dei periti. Ricorda inoltre che il presidente del TCA ne aveva già parlato una volta in udienza e di averne discusso con la direttrice del __________, la quale le ha manifestato delle perplessità in quanto ciò avrebbe rischiato di allungare la durata delle procedure in quanto loro fanno capo allo specialista a quel momento disponibile.

L’avv. RA 1 sottolinea che la dipendenza economica è quella del perito che riceve il mandato da parte del __________. Si chiede come mai siano sempre gli stessi periti ad operare questo genere di attività. Per questo peraltro egli aveva chiesto l’audizione del dr. med. __________.

Riguardo alla valutazione del __________ sulla reintegrazione professionale (pag. 359 inc. AI, punto 9.2.1.) sollevata dall’avv. RA 1, l’avv. __________ risponde che vengono citati pure aspetti che non possono essere presi in considerazione dall’AI ma che il consulente AI ha proposto la possibilità di fare beneficiare l’assicurato di una formazione ad hoc di breve durata e/o di un aiuto al collocamento (pag. 411 inc. AI).

Per quel che riguarda il caso concreto, alla luce delle risposte del dr. __________ e vista la nuova giurisprudenza federale che impone l’applicazione della giurisprudenza sugli indicatori anche in caso di abuso di alcool, il presidente del TCA propone di rinviare gli atti all’amministrazione affinché effettui una perizia bidisciplinare a livello psichiatrico presso il Centro __________ e a livello reumatologico, viste anche le continue inflitrazioni subite dall’assicurato.

Le parti accettano seduta stante tale proposta. La causa sarà pertanto stralciata.” (Doc. XXVII)

ricordato che le controversie nell’ambito delle prestazioni delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (cfr. art. 23 Lptca e art. 50 cpv. 1 e cpv. 3 LPGA);

sottolineato che trattandosi di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_270/2019 del 5 ottobre 2019 consid. 4.1.2.; STF 8C_367/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3.; DTF 137 V 210 consid. 1.3.4. pag. 227).

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 140 V 108; SVR 2011 IV Nr. 35; STF 9C_658/2009 del 22 giugno 2010; STF 9C_905+920/2009 del 28 giugno 2010; STF 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; DTF 135 V 65; DTF 133 V 593; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006; DTF 131 V 417; STFA U 50/03 del 15 giugno 2005; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA B 55/02 del 9 aprile 2003; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

ritenuto che, in sede ricorsuale, il patrocinatore ha chiesto che l’assicurato sia posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007);

visto l’esito del ricorso, l'insorgente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio assicurazione invalidità di CHF 2’000.- a titolo di ripetibili;

ricordato che, secondo l’art. 29 cpv. 2 Lptca, adottato alla luce dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, l’entità delle spese davanti al Tribunale cantonale è fissata dal diritto cantonale di procedura (cfr. STF 9C_925/2011 del 28 marzo 2012; STF 8C_568/2010 del 3 dicembre 2010) e che le spese devono essere obbligatoriamente prelevate anche in caso di dispendio minimo, salvo diverse disposizioni di diritto cantonale (cfr. DTF 138 V 122; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi CHF 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI;

viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca);

decreta                 1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti e consistente nell'annullamento della decisione impugnata del 7 agosto 2018, nel rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché effettui una perizia bidisciplinare a livello psichiatrico presso il Centro __________ e a livello reumatologico, viste anche le continue inflitrazioni subite dall’assicurato, e all'emissione di una successiva nuova decisione, che viene omologata;

                             2.  gli atti vengono rinviati all'Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato;

                             3.  visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi CHF 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio assicurazione invalidità verserà inoltre all’assicurato CHF 2’000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

                             4.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                  Il presidente

                                                                  del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                  Daniele Cattaneo

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