Raccomandata
Incarto n. 32.2018.145 cr
Lugano 21 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 giugno 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1960, a quel momento occupato quale cameriere presso il Ristorante __________ di __________, in data 12 aprile 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata dagli importanti disturbi derivanti da un infortunio subito mentre si recava a pescare.
In data 15 agosto 1998, infatti, mentre stava andando a pescare, era caduto lungo un dirupo da un'altezza di dieci metri, procurandosi la lussazione del gomito sinistro, la frattura del calcagno e del talo sinistro e la frattura della vertebra L2, frattura quest'ultima che ha reso necessario un intervento di laminectomia eseguito presso l'Ospedale __________ di __________.
Con provvedimenti formali datati 25 aprile 2002, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità con effetto a partire dal 1° agosto 1999, unitamente all'attribuzione, sempre a partire dal 1° agosto 1999, delle rendite completive a favore della moglie e dei figli.
Tali decisioni sono state annullate da questo Tribunale con sentenza 32.2002.61 del 2 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale il TCA - preso atto delle risultanze della perizia giudiziaria, pienamente probante, eseguita dal Prof. dr. __________ della __________ - ha assegnato a RI 1 una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° agosto 1999, ritenendolo totalmente inabile al lavoro nella sua professione di cameriere così come in qualsiasi altra attività, a decorrere dal 15 agosto 1998, e, a partire da tale data, non più collocabile in qualsiasi altra attività lucrativa adeguata.
1.2. In sede infortunistica, alla chiusura del caso, con decisione formale del 1° febbraio 2002, poi ribadita dopo opposizione in data 20 dicembre 2002, l’assicuratore LAINF - dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° dicembre 2001 - ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 62% nonché un'indennità per menomazione all'integrità del 40% (15% per artrosi talo-calcaneare e 25% per esiti di frattura del corpo vertebrale di L2).
Con sentenza 35.2003.17 del 18 luglio 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale vista la perizia giudiziaria del Prof. dr. __________ eseguita in ambito AI e tenuto conto della valutazione dell’IMI eseguita dallo stesso perito su richiesta del TCA - ha condannato l’Istituto assicuratore LAINF a versare all'assicurato una rendita di invalidità corrispondente ad una totale incapacità lucrativa, a far tempo dal 1° dicembre 2001, nonché un'IMI del 55%.
1.3. La rendita intera di invalidità è poi stata confermata nelle revisioni successive del 2006 (cfr. annotazioni del 12 ottobre 2006 del dr. __________ del SMR, doc. 98) e del 2011 (doc. 112).
1.4. Nel luglio 2014, a seguito di un articolo apparso sulla stampa – nel quale venivano messi in luce i successi conseguiti dall’assicurato nella pesca, attività ritenuta incompatibile con i disturbi dell’interessato – l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio.
1.5. Parallelamente, l’assicuratore infortuni ha sottoposto l’assicurato ad una sorveglianza da parte di un’agenzia di investigazione privata nei mesi di giugno, luglio e settembre 2015, sulla base delle cui risultanze ha poi stabilito la sospensione cautelare della rendita, in attesa di conoscere gli esiti della perizia medica predisposta insieme all’Ufficio AI (doc. 12 inc. LAINF).
1.6. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare affidata al __________, poi parzialmente modificata da parte del SMR con annotazioni del 13 marzo 2018, e tenuto conto delle risultanze della sorveglianza eseguita su incarico dell’assicuratore LAINF, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 14 maggio 2018 (doc. 198), poi confermato con decisione del 27 giugno 2018, ha soppresso il diritto dell’assicurato a prestazioni per intervenuto miglioramento dello stato di salute, tale da non giustificare più la prosecuzione del diritto ad una rendita (doc. A).
1.7. Con tempestivo ricorso del 27 agosto 2018 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’immediato ripristino del diritto ad una rendita intera di invalidità.
Egli ha, inoltre, chiesto che alla propria impugnativa venga concesso l’effetto sospensivo (doc. I).
In particolare, il patrocinatore dell’insorgente ha contestato l’agire dell’amministrazione, la quale, a distanza di vent’anni dall’attribuzione del diritto ad una rendita intera e in “piena dissonanza con i pareri specialistici dei curanti”, “inverte apoditticamente la sua rotta, sostenendo un presunto miglioramento dello stato di salute e una pretestuosa ripresa del ricorrente a livello di abilità al lavoro sulla scorta di un rapporto interno facente capo, peraltro solo in parte, per quanto di sua comodità, a segnalazioni investigative pretestuose e del tutto inadeguate ai fini di una richiesta di revoca di prestazioni AI”.
Il legale dell’assicurato ha sottolineato come le risultanze investigative ordinate dall’assicuratore LAINF hanno dimostrato, contrariamente a quanto preteso dall’amministrazione, la presenza di un’importante zoppia e debilitazione degli arti inferiori, circostanza che, quindi, conferma la pressoché completa inabilità lavorativa già accertata dal Prof. dr. __________ nella perizia posta a fondamento della decisione di attribuzione di una rendita intera di invalidità.
Il patrocinatore del ricorrente ha, inoltre, rilevato come tutti gli specialisti curanti, in diversi ambiti (neurologico, reumatologico, psichiatrico) siano concordi nel considerare lo stato di salute dell’assicurato estremamente compromesso e tale da renderlo completamente inabile al lavoro.
Per tali ragioni, il legale ha quindi considerato assurda e destituita di ogni fondamento la decisione di soppressione del diritto alla rendita di invalidità stabilita dall’Ufficio AI (doc. I).
1.8. In data 5 settembre 2018, a complemento di quanto già preteso in sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA un referto medico redatto dalla psichiatra curante dell’interessato, attestante una totale incapacità lavorativa (doc. IV + 1).
1.9. L’Ufficio AI, in risposta, dopo avere richiesto e ottenuto una presa di posizione da parte del SMR riguardo alla documentazione medica prodotta dall’assicurato in sede ricorsuale (doc. VI/1), ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.10. Con osservazioni del 18 settembre 2018, inoltre, riprendendo quanto rilevato dal dr. __________ del SMR in merito alla presa di posizione della psichiatra curante prodotta dall’assicurato in corso di causa (doc. VIII/1), l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII).
1.11. In data 27 settembre 2018, il legale del ricorrente ha contestato le stringate considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR, il quale, pur riconoscendo la natura cronica dei disturbi dell’interessato posti alla base dell’attribuzione di una rendita intera di invalidità, ritiene tuttavia essere intervenuto un miglioramento dello stato di salute (doc. X).
Tali considerazioni del legale dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XI), con facoltà di presentare eventuali osservazioni.
1.12. Con scritto del 4 ottobre 2018, l’avv. RA 1 ha pure contestato la presa di posizione del dr. __________ del SMR, il quale non si sarebbe confrontato con le puntuali critiche sollevate dalla dr.ssa __________ nei confronti del referto peritale della dr.ssa __________ (doc. XII).
Anche queste considerazioni espresse dal patrocinatore dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XIII), con facoltà di presentare eventuali osservazioni.
1.13. In corso di causa, questo Tribunale ha interpellato sia il dr. __________ (doc. XIV), sia la dr.ssa __________ (doc. XV), chiedendo delle precisazioni.
Il dr. __________ ha risposto con scritto del 21 giugno 2019 (doc. XVI), mentre la risposta della dr.ssa __________ è datata 5 luglio 2019 (doc. XVII).
Entrambi i riscontri sono stati immediatamente trasmessi alle parti, per una presa di posizione (doc. XVIII).
1.14. Con scritto del 19 luglio 2019, il patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato che le osservazioni del dr. __________ non siano atte a confutare le conclusioni del Prof. __________, avendo anch’egli in un rapporto del 22 maggio 2019 appurato l’esistenza di “cedimenti antalgici agli arti inferiori”, dolori tuttavia sottaciuti nelle osservazioni del 21 giugno 2019 (doc. XIX + G).
1.15. L’Ufficio AI, dal canto suo, rifacendosi alle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR, ha concluso che lo stato di salute dell’interessato sia stato debitamente indagato sino all’emissione della decisione impugnata, chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XX + 1).
1.16. Con scritto del 29 agosto 2019 l’avv. RA 1 ha ritenuto che le osservazioni presentate dall’Ufficio AI non apportino “alcun ulteriore elemento plausibile atto a confutare le conclusioni del perito giudiziario”, aggiungendo che “anche dal profilo psichiatrico le ultime osservazioni di controparte non sono atte a sconfessare i peggioramenti rilevati in atti” (doc. XXIII).
1.17. Esprimendosi a proposito dello scritto di parte del 19 luglio 2019, l’Ufficio AI, con osservazioni del 4 settembre 2019, ha, da un canto, rilevato che il referto del 22 maggio 2019 del dr. __________ è successivo alla decisione impugnata e non si pronuncia sulla capacità lavorativa, motivo per il quale non è atto ad incidere sull’esito della vertenza; d’altro canto, riguardo agli aspetti psichiatrici, l’amministrazione ha rilevato che i limiti funzionali posti dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________ sono il riflesso di disturbi psichici reattivi non invalidanti (doc. XXIV).
1.18. Con scritto del 18 settembre 2019 l’avv. RA 1 ha ribadito che le considerazioni del perito dr. __________ appaiono contraddittorie; che il peggioramento delle condizioni psichiche è dimostrato e che il pedinamento dell’assicurato è avvenuto anche in spazi privati (doc. XXVII).
1.19. Con osservazioni del 1° ottobre 2019, l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la bontà della valutazione medica alla base della decisione impugnata, aggiungendo che le fotografie menzionate dal ricorrente sono state scattate in luogo pubblico (doc. XXIX).
1.20. In data 9 ottobre 2019 il legale dell’assicurato ha evidenziato che, contrariamente a quanto preteso dall’amministrazione, l’interessato è stato ritratto nella sua sfera protetta, in luoghi privati (doc. XXXI).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XXXII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, il diritto ad una rendita intera di invalidità di cui beneficiava l’assicurato.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
2.4. Nel caso concreto, con sentenza 32.2002.61 del 2 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha assegnato a RI 1 una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° agosto 1999, ritenendolo totalmente inabile al lavoro nella sua professione di cameriere così come in qualsiasi altra attività, a decorrere dal 15 agosto 1998, così come valutato dal Prof. dr. __________ nella perizia giudiziaria del 20 febbraio 2003 (doc. 71a).
Nella revisione d’ufficio intrapresa nel 2014, l’Ufficio AI, al fine di accertare quale sia stata l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato, lo ha sottoposto ad una visita peritale pluridisciplinare a cura del __________.
Dal referto datato 2 gennaio 2017 risulta che il __________ ha fatto capo a quattro consultazioni specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei consulti gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Episodio depressivo di media-grave gravità (ICD10-F32.1-2) / disturbo depressivo maggiore con ansia moderata-grave (DSM-V 296.22-23); 2. Sindrome toracolombovertebrale con/su leggere alterazioni statiche con cifosi toracale che si prolunga alle prime vertebre lombari; pregressa frattura del corpo vertebrale L2, 15.8.1998; pregresso intervento di fissazione intersomatica e spondilodesi da L1 a L3, 18.8.1998; 3. Pregressa artrodesi dell’articolazione sottoastragalica sin., il 27.06.2016 con/su: artrosi talocalcaneare a sin.; pregresso trattamento conservativo di frattura del calcagno sin., 1998”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “1. sindrome cervicovertebrale con/su: alterazioni degenerative soprattutto C5 e C6; 2. Periartropatia omeroscapolare della spalla sin. con /su: tendinosi del tendine del bicipite a sin.; 3. Tendenza a un reumatismo delle parti molli; 4. Lieve neuropatia del nervo peroneo superficiale sensitivo a sin.; 5. FRCV: pregresso tabagismo, dislipidemia, possibile familiarità; 6. Obesità (BMI ca. 31.3 kg/m²)” (doc. 170 pag. 22).
La dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________, dopo avere riassunto le singole valutazioni specialistiche, hanno concluso che l’assicurato vada considerato complessivamente totalmente inabile al lavoro quale cameriere, ma abile al lavoro al 40% in un’attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali, a partire dal mese di dicembre 2015 (cfr. doc. 170, pag. 31).
Tale valutazione è poi stata fatta propria dal dr. __________ del SMR, nel rapporto finale del 12 gennaio 2017 (doc. 171).
Ciononostante, dopo avere richiesto un rapporto medico alla psichiatra curante dell’assicurato (doc. 183) e la distinta dei costi assunti dalla Cassa malati competente nel periodo compreso fra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2017, il dr. __________ del SMR, con scritto del 17 ottobre 2017, ha interpellato il __________ e, in particolare, il dr. __________, chiedendogli le seguenti precisazioni:
" Nella perizia __________ a noi pervenuta in gennaio 2017 indichi una capacità lavorativa dell’80% in attività adatta ai limiti funzionali a partire dalla perizia allestita dal Prof. __________ il 20.02.2003. Tuttavia, non trovo nella perizia del Prof. __________ alcuna indicazione oggettiva di tale capacità lavorativa, quanto un’inabilità lavorativa completa in ogni attività. Perché dunque l’assicurato è abile in modo significativo da quella data in attività adatta?
È significativa la documentazione video e fotografica della sorveglianza avvenuta nel 2015 nel definire i periodi di capacità/incapacità lavorativa, rispettivamente nella determinazione delle risorse/limiti funzionali?” (Doc. 185)
Con complemento peritale del 21 novembre 2017, la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________ hanno così risposto alla richiesta del dr. __________ del SMR:
" Il signor __________ è stato sottoposto ad accertamenti presso il __________ fra il 26.9 e il 13.10.2016 (redazione perizia del 2.1.2017) ed è stato sottoposto a consulti in psichiatrica, reumatologia, neurologia e cardiologia. Nella perizia abbiamo inoltre risposto a domande complementari.
Abbiamo valutato l’A. abile al lavoro nella misura dello 0% come cameriere, 40% in attività adatta tenendo conto di tutte le patologie di cui soffre l’A. Dal punto di vista psichiatrico l’A. è stato valutato abile al lavoro nella misura del 40%, dal punto di vista cardiologico abile al lavoro al 100%. Dal punto di vista neurologico il nostro consulente dr. __________ non conferma la diagnosi posta dal Prof. dr. __________ (redatta il 20.02.2003) di leptomeningite cronica fibroplastica della cauda equina.
Dal punto di vista reumatologico, l’A. è valutato abile al lavoro nella misura dell’80% in un’attività adatta e 0% come cameriere (dr. __________).
Nella sua sopraccitata lettera pone domande all’attenzione del nostro consulente in reumatologia, dr. __________, che risponde in questo modo:
“in merito al suo scritto del 6 novembre 2017 le rispondo quanto segue.
Ho letto con attenzione la lettera del collega dr. __________, medico responsabile SMR del 17.10.2017 che pone alcune osservazioni in merito alla mia perizia.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa da me determinata in un’attività lavorativa adatta nella forma dell’80% questa è da riferire unicamente a delle patologie di tipo reumatologico-ortopedico. Non sono entrato in merito alla diagnosi posta dal Prof. dr. __________ che ho ritenuto prettamente di tipo neurologico. A questo proposito faccio riferimento al paragrafo n° 7.
Ritenevo in effetti che dal 2003, data della valutazione peritale del Prof. dr. __________, non vi erano più state modifiche significative del decorso clinico e radiologico di questo assicurato. Valutavo inoltre che l’incapacità lavorativa determinata allora dal Prof. dr. __________ era riferita prevalentemente a una diagnosi di tipo neurologico.
Segnalavo inoltre che in quella data non era stata fatta eseguire una valutazione peritale in ambito reumatologico o ortopedico alla quale ci si potesse riferire.
Dal punto di vista quindi reumatologico ritengo ancora attualmente che l’assicurato, a partire dalla data della valutazione del Prof. dr. __________, possa essere ritenuto abile al lavoro per quanto riguarda un’attività lavorativa adatta nella forma dell’80%.
La documentazione video-fotografica della sorveglianza avvenuta nel 2015, nel definire i periodi di incapacità lavorativa, rispettivamente nella determinazione delle risorse e dei limiti funzionali è stata tenuta in considerazione. Questo come si vede al paragrafo 5.1 limitazioni funzionali.
Spero con questa mia lettera di avere risposto alle richieste del collega.”
In conclusione, tenendo conto anche della sorveglianza (filmati e fotografie), confermiamo la valutazione espressa nella nostra perizia redatta il 2.1.2017, cioè abile al lavoro allo 0% come cameriere, al 40% in un’attività adatta e rispettosa dei limiti funzionali e del 70% come casalingo.” (Doc. 187)
Preso atto di questa risposta dei periti del __________, il dr. __________ del SMR, con annotazioni del 13 marzo 2018, effettuando una rivalutazione del caso, si è distanziato dalla valutazione psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ nell’ambito della perizia __________, ritenendo che l’inabilità lavorativa posta dalla consulente psichiatra in ragione della trasformazione di personalità derivante dalla videosorveglianza alla quale l’interessato è stato sottoposto in realtà non sia giustificata.
Il dr. __________ ha spiegato che l’assicurato “evidentemente ha reagito negativamente quando ha scoperto di essere stato osservato in circostanze che dimostravano la sua funzionalità, rispettivamente mentre mostrava risorse che avrebbero potuto essere esercitate in un’attività lucrativa. È umanamente comprensibile ma non implica una patologia. Non è confortata da alcun dato oggettivo la persistenza di limitazioni psichiche dalla stessa data” (doc. 188).
Pertanto, il dr. __________ ha concluso che, secondo verosimiglianza preponderante, l’assicurato sia completamente inabile al lavoro come cameriere, ma che “in attività rispettosa dei limiti funzionali somatici presenta una riduzione del rendimento del 20% da marzo 2011 (confermata ripresa dell’inergonomico ma frequente hobby della pesca). Tale valutazione è messa in verosimiglianza preponderante, ritenuta la difficoltà di accertamento retrospettivo e l’allora presa in conto del perito giudiziario Prof. dr. __________ dell’atteggiamento dimostrativo e teatrale dell’assicurato” (cfr. doc. 188).
Il dr. __________ ha poi aggiunto che “il materiale raccolto in revisione dimostra un avvenuto adattamento dell’assicurato alle sue limitazioni funzionali, fatto che ha comportato il significativo miglioramento di capacità lavorativa dello stesso” (doc. 188).
2.5. In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione di soppressione della rendita di invalidità, trasmettendo della documentazione medica (cfr. doc. B, D, E, F).
A tale riguardo l’amministrazione, con la risposta di causa, ha confermato la correttezza della valutazione peritale del __________ e delle annotazioni del 13 marzo 2018 del dr. __________ del SMR, poste a fondamento della decisione impugnata, sottolineando come il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 6 settembre 2018, abbia ritenuto che i nuovi referti prodotti in sede ricorsuale “non permettono di modificare quanto già espresso dal __________ del 3.1.2017 dagli esperti reumatologo e neurologo in quanto non vi sono citate nuove patologie o descritti status funzionali contrastanti con quanto già noto in decorso ritenuto cronico” (doc. VI/1).
In corso di causa, inoltre, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA un referto della dr.ssa __________, datato 3 settembre 2018, nel quale la psichiatra curante ha contestato la valutazione peritale eseguita nell’ambito della perizia pluridisciplinare __________ dalla dr.ssa __________, ribadendo che lo stato oggettivo e il decorso sfavorevole dei disturbi rendono l’interessato totalmente inabile al lavoro (doc. IV/1).
Nelle annotazioni del 17 settembre 2018 il dr. __________ del SMR ha confermato la propria precedente presa di posizione, rilevando che il referto della dr.ssa __________ “non contiene elementi di novità: l’apprezzamento clinico della psichiatra curante è noto dai precedenti rapporti. In particolare, l’inabilità lavorativa è collegata al fatto che l’assicurato ha appreso di essere sorvegliato. Questo fatto anche in questo caso non è sostanziato da un’adeguata riflessione sul comportamento globale dell’assicurato. Riguardo al mini-ICF riferito dalla dr.ssa __________ si tratta di un riassunto di fattori ritenuti di disabilità media o grave secondo il personale apprezzamento della curante, che fa risalire tale disabilità al 23 dicembre 2015 e che non trovano una coerenza oggettiva nel comportamento globale dell’assicurato come da me già osservato nell’annotazione del 13 marzo scorso” (doc. VIII/1).
Pendente causa, il TCA ha ritenuto opportuno interpellare sia il dr. __________, sia la dr.ssa __________, autori rispettivamente del consulto neurologico e di quello psichiatrico nell’ambito della perizia __________, chiedendo alcuni chiarimenti.
Con scritto del 21 giugno 2019, il dr. __________ ha ribadito che “attualmente non vi è nessun elemento clinico o anamnestico neurofisiologico compatibile con la diagnosi di una leptomeningite cronica fibroplastica della cauda equina o di una lesione del cono midollare”, aggiungendo, inoltre, in particolare che “nessuno dei colleghi che in questi anni hanno visto il paziente ha osservato segni di una lesione del cono midollare o della cauda equina o irritazione della stessa”. Egli ha pertanto confermato che, dal profilo neurologico, l’assicurato non presenta limitazione alcuna (doc. XVI).
Dal canto suo, la dr.ssa __________, con scritto del 5 luglio 2019, ha rilevato di avere posto le diagnosi indicate in perizia e la relativa valutazione al termine di un esame approfondito dell’interessato, specificando:
" (…) Per arrivare a tale diagnosi mi sono attenuta agli indicatori standard richiesti dalla giurisprudenza federale, cioè a ciò che nelle “linee guida per la qualità delle perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità (SSPP)” viene indicata come procedura consigliata, quindi con un approccio metodologico multiplo, quale l’analisi dell’incarto, intervista (colloqui), esame clinico e su strumenti specifici della medicina, a cui mi sono avvalsa in ogni sua parte, come si evince dal mio consulto.
In particolare, dell’esame clinico secondo AMDP-System (pag. 3 e seg. del mio consulto), che viene raccomandato nelle Linee guida federali per l’acquisizione dei un maggior numero di indicatori diagnostici, in quanto da domande chiuse scaturiscono anche domande aperte su tutti gli ambiti di vita, ed approfondimento dell’eziopatogenesi e delle caratteristiche di personalità del periziato oltre che del quadro bio-psicosociale attuale, che mi hanno portato alla formulazione della mia diagnosi classificata secondo i criteri diagnostici ICD-10 GM/DSM-V. Specifico che questo esame avviene durante i colloqui clinici, che il dr. med. __________ non ha avuto modo di effettuare e le sue valutazioni scaturiscono solo da “un’attenta lettura della mia valutazione” senza aver visto l’A. e quindi con una sua valutazione solo interpretativa dello scritto, che per una diagnosi psichiatrica, già di per sé complessa, mi permetto di dire, è decisamente carente, insufficiente per formulare qualsiasi ipotesi diagnostica e/o prognostica.
Così per quanto riguarda la “valutazione delle limitazioni funzionali alla luce dei criteri” ho effettuato come da mia prassi lo strumento valutativo Mini-ICF-App, che è uno strumento di misura clinico che permette una descrizione e una quantificazione della disabilità, che possono emergere a causa di disturbi mentali, laddove la differenziazione tra sintomi di malattia e disabilità dovuta a malattia è particolarmente difficile, e non può prescindere dall’osservazione e colloquio con il paziente, oltre che di tener conto delle implicazioni bio-psico-sociali.
Ciò che ha fatto la dr.ssa med. __________, e che descrive nel suo rapporto del 3.9.2018, a circa due anni dal mio consulto, un peggioramento delle condizioni psichiche, avvalorate anche dalla prescrizione di una consistente terapia (Paroxetina che già nel 2016 era a dosaggio superiore alla media), ma con l’introduzione di neurolettici quali il Risperidone a 3 mg e alla Quetiapina 225 mg al dì, che ritengo un dosaggio importante che depone per aspetti di grave disagio anche psicotico, come avevo ipotizzato come prevedibile, quali la deriva psicotica.
Ciò che leggo nel rapporto della dr.ssa __________ depone per un peggioramento delle condizioni psichiche dell’A. rispetto alla mia valutazione del 2016, che mi spinge doverosamente ed eticamente a suggerire come necessaria una nuova valutazione a livello psichiatrico.” (Doc. XVII)
Chiamato a prendere posizione in merito agli accertamenti svolti dal TCA, il legale dell’assicurato ha contestato il valore probante della valutazione del dr. __________, sottolineando come lo stesso perito si contraddica, negando in sede di perizia che l’assicurato abbia dei problemi agli arti inferiori, disturbi che, invece, egli stesso ha riscontrato ed evidenziato nel referto del 22 maggio 2019 indirizzato al dr. __________ di __________.
In tale referto, difatti, il dr. __________, dopo avere ricordato di avere visitato l’interessato in un contesto peritale nel 2016 – allorquando aveva riscontrato unicamente l’esistenza di una lieve neuropatia del nervo peroneo superficiale sensitivo di sinistra – ha rilevato, tra l’altro, che:
" (…)
Nel 2016 l’esame ENG del nervo surale sinistro era del tutto nella norma. Alla visita attuale vi è un miglioramento dei parametri ENG del nervo peroneo superficiale sinistro, ancora solo minimamente deficitari sottoforma di una lieve riduzione della velocità di conduzione sensitiva, come reperto principale però non si riesce più ad ottenere nessun potenziale del nervo surale sinistro su neuropatia maggiore dello stesso, anche clinicamente prevale un’ipoestesia sul bordo laterale del piede sinistro. Invece nessuna difficoltà a derivare un potenziale sensitivo nel nervo surale sensitivo di destra. Parametri dei nervi peroneo motorio e tibiale sensitivo e motorio di sinistra nella norma.
Pare quindi che effettivamente dopo l’intervento dell’ottobre 2017 dal lato neurologico si è aggiunta alla lieve neuropatia del nervo peroneo superficiale sensitivo sinistro anche una più importante lesione del nervo surale sinistro. È difficile esprimersi sulla possibilità di un recupero del nervo non avendo più nessun potenziale ottenuto su un danno presumibilmente avvenuto circa un paio di anni orsono, penso che sia difficile aspettarsi un recupero del nervo, come conseguenza rimarrà un deficit sensitivo permanente, non penso però partecipi particolarmente ai dolori accusati dal paziente.” (Doc. G)
L’Ufficio AI, dal canto suo, ha trasmesso la presa di posizione del dr. __________ del SMR, il quale, con annotazione del 19 luglio 2019 ha confermato le proprie precedenti valutazioni, osservando:
" Ho preso visione delle risposte alle delucidazioni richieste dal TCA alla dr.ssa __________ rispettivamente al dr. __________.
Non è il mio compito dirimere discussioni scientifiche sulle diagnosi più corrette, mi limito a considerazioni di coerenza e plausibilità dei fatti medici emersi e alla valutazione dell’esigibilità in un’attività lucrativa.
La dr.ssa __________ non prende posizione sulla mia affermazione di assenza di evidenza medica di una possibile trasformazione di personalità a seguito della notizia di essere stato sorvegliato. È un fatto che l'assicurato si sia rivolto alla psichiatra dopo aver appreso di
essere stato sorvegliato il 19 novembre 2015.
La Dr.ssa __________ afferma di avere accertato la coerenza e la plausibilità dei fatti, segnalando come indicatori standard da un lato le linee guida della Società svizzera di psichiatria e psicoterapia sulle perizie psichiatriche (nulla da eccepire) dall'altra indica come i cardini di una perizia lo status secondo AMDP System e la valutazione di funzionalità secondo Mini-ICF. Questi strumenti offrono un linguaggio standard che permette di stabilire alcuni elementi univoci di confronto e consentire analisi statistiche tra diverse perizie.
Non si tratta però degli unici elementi fondanti di una perizia psichiatrica altrimenti si tratterebbe solo di una mera compilazione di formulari.
La coerenza e la plausibilità va stabilita sia su quanto emerso durante le visite peritali (è per questo motivo che, in ambito psichiatrico, le linee guida stabiliscono almeno due visite a distanza di un certo tempo, in questo caso due settimane, un tempo congruo, mentre la durata dei colloqui appare essere stata piuttosto breve, 60 minuti il primo, 40 minuti il secondo).
Aggiungo che né dalla perizia né nella sua attuale risposta la dr.ssa Pozzi prende posizione sugli atteggiamenti aggravativi dell'assicurato che emergono a più riprese nell'incarto e che devono essere inclusi nella valutazione globale di coerenza e plausibilità anche se non inclusi nello schema AMDP rispettivamente Mini-ICF.
Per quanto concerne la presa di posizione del Dr. __________, ribadisco che non è compito della medicina assicurativa intervenire in una diatriba diagnostica fine a sé stessa; con verosimiglianza e data la difficoltà di un accertamento obiettivo retrospettivo dei fatti, sicuramente dal 4 ottobre 2016 via, l’assicurato non presenta limitazioni funzionali neurologiche con influsso sulla capacità lavorativa in attività adeguate.
In conclusione, confermo le valutazioni SMR del 13 marzo 2018, 6 settembre 2018, 17 settembre 2018.” (Doc. XX/1)
Nelle osservazioni del 4 settembre 2019 l’amministrazione si è nuovamente espressa riguardo alla validità della perizia pluridisciplinare del __________, rilevando che:
" Con riferimento a quanto in oggetto, l’Ufficio AI tiene ad osservare che il referto del 22 maggio 2019 del dr. med. __________ (di cui non si aveva nozione in precedenza) è posteriore alla decisione impugnata e non si pronuncia sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
Il suindicato rapporto non evidenzia neppure dei limiti funzionali tali da incidere sulla capacità al lavoro residua dell’assicurato in attività adeguate. Per più dettagli si rinvia all’annotazione del 6 settembre 2018 del dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI stante cui, in sostanza, l’intervento alla caviglia del 2 ottobre 2017 (citato ai doc. B, D e E incarto TCA) non incideva sugli esiti delle valutazioni peritali neurologiche e reumatologiche.
A mente dello scrivente Ufficio i rapporti 22 maggio 2019 e 21 giugno 2019 del dr. med. __________ non presentano dunque oggettive discrepanze atte ad incidere sull’esito del presente contenzioso.
Per quel che concerne la valutazione peritale psichiatrica lo scrivente Ufficio – a complemento delle precedenti osservazioni del 18 settembre 2018 e del 30 luglio 2019 – tiene ad evidenziare che le riflessioni operate da questo lodevole Tribunale nella sentenza 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3. pag. 21-24, circa il mancato allineamento del Consulente psichiatra del Servizio di accertamento medico agli indicatori posti dalla giurisprudenza dell’Alta Corte sono applicabili anche alla fattispecie. Nella pratica dell’assicurato tale carenza formale inficia però - differentemente dalla citata sentenza – il valore probante delle conclusioni.
In assenza di dottrina medica che riporti evidenze circa l’insorgenza di affezioni psichiche conseguenti all’effetto traumatizzante di un pedinamento avvenuto in spazi pubblici, l’Ufficio AI considera che i limiti funzionali riportati dalla dr.ssa med. __________ e dalla dr.ssa med. __________ siano il riflesso di disturbi psichici reattivi non invalidanti (analogamente a quanto ritenuto nelle sentenze del Tribunale federale 9C_664/2015 consid. 4.3, 9C_613/2015 consid. 5 e 8C_724/2015 consid. 5.4).” (Doc. XXIV).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti specialistici, confermare la valutazione peritale pluridisciplinare del __________, poi parzialmente rivalutata (per quanto concerne gli aspetti psichiatrici) dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 13 marzo 2018, posta a fondamento della soppressione del diritto alla rendita intera di cui beneficiava l’interessato.
2.7.1. Per quanto attiene alla sfera psichiatrica, il TCA rileva che è vero, come esposto dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 13 marzo 2018 (le quali, sostituendosi alle conclusioni della dr.ssa __________, sono state poste a fondamento della decisione impugnata), che i disturbi dell’interessato, essendo insorti a seguito della scoperta di essere stato sorvegliato, rivestono un carattere reattivo e, di conseguenza, non invalidante ai sensi della giurisprudenza federale in materia (cfr. fra le altre STF 8C_143/2019 del 21 agosto 2019; 8C_210/2019 dell’11 luglio 2019).
Dagli atti emerge, infatti, che l’assicurato si è sottoposto a cure psichiatriche solo dal mese di dicembre 2015, dopo avere appreso di essere stato sottoposto a sorveglianza da parte dell’assicuratore infortuni.
Ciò non basta, tuttavia, a mente di questo Tribunale, per avallare il modo di procedere dell’amministrazione, la quale, ritenuta insoddisfacente la valutazione psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ nell’ambito della perizia pluridisciplinare del __________ - in quanto priva degli elementi necessari richiesti dalla giurisprudenza federale nell’ambito di una procedura probatoria strutturata (cfr. doc. XXIV) - l’ha sostituita con l’apprezzamento sopra esposto del dr. __________ del SMR del 13 marzo 2018.
Il TCA concorda con il fatto che la perizia della dr.ssa __________ –eseguita, come da lei stessa spiegato nella presa di posizione del 5 luglio 2019 in risposta ad una domanda del TCA, nel rispetto delle “linee guida per la qualità delle perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità” (cfr. doc. XVII) non soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza federale in DTF 141 V 281.
Al riguardo, occorre nuovamente ricordare che il Tribunale federale ha già stabilito che l’esigenza di qualità posta dalla procedura consigliata nelle “linee guida per la qualità delle perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità” non è decisiva. Fondamentale è, invece, la circostanza che venga effettuato innanzitutto dal perito l’esame dei criteri fissati dal Tribunale federale e peraltro ricordati nelle stesse “linee guida” a pag. 42, “Annexe 6” (cfr. su questo tema STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018, pubblicata in SVR 12/2018 IV nr. 76, ripresa in STCA 32.2017.107 del 2 agosto 2019).
Lo stesso dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 19 luglio 2019, ha evidenziato come la dr.ssa __________ non abbia preso “posizione riguardo agli atteggiamenti aggravativi dell’assicurato che emergono a più riprese nell’incarto e che devono essere inclusi nella valutazione globale della coerenza e plausibilità anche se non inclusi nello schema AMDP rispettivamente mini-ICF” (cfr. doc. XX/1), a dimostrazione della mancanza di valore probatorio da poter attribuire alle sue considerazioni peritali.
Appurato che il referto peritale della dr.ssa __________ difetti di un esame strutturato secondo gli indicatori standard richiesti dalla giurisprudenza di cui alla DTF 141 V 281, il TCA non può ignorare che le stesse mancanze si riscontrano pure nella valutazione del dr. __________ del SMR.
Quest’ultimo, difatti, come indicato dalla psichiatra del __________, ha espresso la propria valutazione unicamente sulla base della lettura e della sua personale interpretazione dell’apprezzamento peritale psichiatrico della dr.ssa __________, senza tuttavia procedere ad un esame personale dell’assicurato. Ciò, secondo la dr.ssa __________, costituisce un modo di procedere carente ed insufficiente per formulare qualsiasi ipotesi diagnostica e/o prognostica (cfr. doc. XVII).
Il TCA condivide tali obiezioni sollevate dalla dr.ssa __________.
Inoltre, viste le carenze oggettive riscontrate dal dr. __________ nell’apprezzamento peritale della dr.ssa __________, questo Tribunale ritiene che il medico del SMR non avrebbe dovuto limitarsi a contestare – come fatto (cfr. doc. XX/1) - l’eccessiva brevità dei due consulti peritali eseguiti dalla psichiatra del __________, rispettivamente a mettere in evidenza la mancata presa di posizione da parte della stessa sugli atteggiamenti aggravativi dell’interessato, ma avrebbe dovuto colmare tali lacune.
In particolare, egli avrebbe dovuto stabilire se l’atteggiamento di aggravazione risultante a più riprese nell’incarto ha fin dall’inizio escluso l’esistenza di una patologia invalidante oppure no (sull’importanza delle valutazioni mediche nei casi di situazioni in cui fattori esterni all’invalidità appaiano in primo piano, al fine di stabilire se il danno alla salute diagnosticato riveste carattere di malattia o sia invece secondario ai fattori esterni, cfr. DTF 127 V 294 consid. 5a pag. 299; STF 9C_ 269/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.4.2, 9C_848/2017 del 29 maggio 2018 consid. 4.2 e 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 consid. 4) e avrebbe, inoltre, dovuto includere l’esame di tali atteggiamenti aggravativi nella valutazione globale di coerenza e plausibilità, come peraltro da egli stesso sottolineato nelle annotazioni del 19 luglio 2019 (ribadito che, secondo la costante giurisprudenza federale, appare indispensabile un esame degli indicatori che deve essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra, cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28).
Di conseguenza, stante quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di non potere, con la necessaria tranquillità, fondare il proprio giudizio, per quanto riguarda gli aspetti psichici, sull’apprezzamento eseguito dal medico del SMR in data 13 marzo 2018 - poi confermato in data 6 settembre 2018, 17 settembre 2018 e 19 luglio 2019 – in sostituzione della valutazione peritale della dr.ssa __________ (la quale neppure può essere utilizzata in quanto priva del necessario valore probante), ma ritiene indispensabile che le affezioni psichiche presentate dall’interessato vengano approfondite attraverso una accurata valutazione peritale da parte di un altro specialista del __________ e nel rispetto della procedura probatoria strutturata secondo gli indicatori standard richiesti dalla giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_665/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 31, nella quale l’Alta Corte ha confermato la correttezza del rinvio deciso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni all’Ufficio AI, siccome non era stata possibile una valutazione in base al rilevante elenco d’indicatori).
Tale soluzione si impone a maggior ragione, ritenuto il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato a partire dal mese di novembre 2016 attestato dalla psichiatra curante nel referto del 3 settembre 2018 (cfr. doc. IV/1).
A fronte della netta divergenza di opinioni esistente tra SMR e perita psichiatra del __________ riguardo all’incidenza di tale rapporto della psichiatra curante sugli esiti della presente vertenza - considerato dal dr. __________ del SMR privo di elementi di novità (cfr. doc. VIII/1), mentre secondo la dr.ssa __________ oggettiva un peggioramento delle condizioni di salute tale da “eticamente e doverosamente” suggerire come “necessaria una nuova valutazione a livello psichiatrico” (doc. XVII) – il TCA ritiene che anche tali aspetti dovranno essere approfonditi e chiariti dall’amministrazione nell’ambito degli ulteriori accertamenti peritali che si impongono al fine di stabilire con certezza quali siano le diagnosi e le ripercussioni delle stesse sulla capacità lavorativa e lucrativa dell’assicurato.
2.7.2. Per quanto riguarda gli aspetti somatici, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti specialistici, condividere la valutazione peritale con la quale il dr. __________, tenuto conto dell’esistenza di una solo lieve neuropatia del nervo peroneo superficiale sinistro, ha stabilito che l’interessato non presenta alcuna incapacità lavorativa dal profilo neurologico.
Tale conclusione, avallata pure dal dr. __________ del SMR – il quale nelle annotazioni del 6 settembre 2018 ha confermato le conclusioni del __________, ritenendo la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato unitamente al ricorso ininfluente “in quanto non vi sono citate nuove patologie o descritti status funzionali contrastanti con quanto già noto in decorso ritenuto cronico” (cfr. doc. VI/1, corsivo della redattrice) - si scontra, però, con quanto attestato dallo stesso dr. __________ in uno scritto del 22 maggio 2019 indirizzato al dr. __________ della __________ di __________, in relazione a quanto constatato in occasione della visita del 13 maggio 2019 (cfr. doc. G).
In tale referto, prodotto dal legale dell’assicurato in corso di causa, il dr. __________, dopo avere ricordato di “avere visto il paziente già in una prima occasione nel 2016 in un contesto peritale”, riscontrando a quel momento una lieve neuropatia del nervo peroneo superficiale sensitivo di sinistra senza segno di origine radicolare, ha constatato al momento della visita del 13 maggio 2019 l’insorgenza, “in aggiunta alla lieve neuropatia del nervo peroneo superficiale sensitivo sinistro anche di una più importante lesione del nervo surale sinistro”, le cui possibilità di recupero sono difficili da valutare non avendo più ottenuto alcun potenziale sensitivo, ciò che lascia presumere che “rimarrà un deficit sensitivo permanente” (cfr. doc. G, corsivo della redattrice).
Ora, contrariamente a quanto considerato dall’Ufficio AI nelle annotazioni del 4 settembre 2019, non si può escludere a priori che tale referto del dr. __________, essendo successivo alla decisione impugnata, possa avere delle ripercussioni sulla valutazione della capacità lavorativa dell’interessato (cfr. doc. XXIV).
A tale riguardo, il TCA rileva che non basta fare riferimento alla data del referto in discussione (in casu del 22 maggio 2019, data indubbiamente posteriore all’emissione della decisione impugnata) per escludere automaticamente che la nuova patologia neurologica possa essere insorta nel periodo precedente l’emanazione della decisione impugnata - la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui, il 27 giugno 2018), quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)). Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, posto che il dr. __________ ha espressamente riconosciuto che la nuova patologia neurologica da egli riscontrata è insorta “effettivamente dopo l’intervento dell’ottobre 2017” (cfr. doc. G, corsivo della redattrice), quindi in epoca ben precedente al provvedimento qui in discussione.
Alla luce di questa nuova diagnosi, non presa in considerazione in sede di perizia __________, né valutata in seguito da parte del SMR, il TCA ritiene indispensabile la messa in atto di un complemento peritale di natura neurologica al fine di verificare in che misura i disturbi insorti a seguito dell’intervento subito dall’assicurato nel mese di ottobre 2017 influiscano sulla sua capacità lavorativa residua.
Tale complemento peritale appare imprescindibile, vista la nuova diagnosi messa in luce dallo stesso dr. __________ nello scritto del 22 maggio 2019 indirizzato __________, ma del quale il perito neurologo non ha fatto cenno alcuno nella presa di posizione (successiva) del 21 giugno 2019 in risposta alla richiesta di chiarimenti del TCA (cfr. doc. XVI, nel quale il dr. __________, pur avendo proceduto ad un excursus delle diagnosi riscontrate dai vari specialisti che si sono occupati dell’interessato negli anni, ha ribadito quanto da lui osservato al momento della visita peritale del 2016, senza tuttavia segnalare neppure brevemente di avere rivisto l’assicurato solo poche settimane prima e di avere oggettivato in quel frangente l’esistenza di una nuova diagnosi neurologica, n.d.r.).
Per tali ragioni, questo Tribunale non può con la necessaria tranquillità, senza i necessari ulteriori accertamenti peritali del caso, condividere l’opinione del dr. __________ del SMR, a mente del quale, al di là di una diatriba diagnostica fine a sé stessa (con riferimento alla diagnosi di leptomeningite cronica fibroplastica della cauda equina a suo tempo posta dal Prof. __________), “con verosimiglianza e data la difficoltà di accertamento retrospettivo dei fatti, sicuramente dal 4 ottobre 2016 via l’assicurato non presenta limitazioni funzionali neurologiche con influsso sulla capacità lavorativa in attività adeguate” (doc. XX/1).
Spetterà all’amministrazione acclarare anche le ripercussioni delle affezioni somatiche sulla capacità lavorativa e lucrativa dell’interessato.
2.7.3. Per tutte le ragioni diffusamente appena esposte, il TCA non può, dunque, condividere la scelta dell’amministrazione, ancora difesa in sede di risposta di causa (cfr. doc. VI) e nelle ulteriori osservazioni inoltrate (cfr. doc. XX; XXIV; XXIX), di considerare esaustiva e pienamente probante la valutazione pluridisciplinare del __________ del 2 gennaio 2017 e il relativo complemento del 21 novembre 2017, i cui esiti “sono stati pazialmente corretti (mediante esaustive motivazioni) dal dr. med. __________ del SMR con valutazione del 13 marzo 2018”.
All’Ufficio AI incombeva, dunque, prima di emettere la decisione impugnata, accertare in maniera completa ed esaustiva quale fosse il reale stato di salute dell’assicurato, sia dal profilo psichiatrico, che da quello somatico.
In particolare, come sopra esposto, l’amministrazione avrebbe dovuto, per gli aspetti psichici, incaricare un altro specialista in psichiatria del __________ di eseguire una perizia psichiatrica nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori così come illustrato nella DTF 141 V 281, in grado di chiarire le mancanze presenti nel referto peritale della dr.ssa __________ già messe in rilievo dal dr. __________ del SMR e, dal profilo somatico, verificare l’incidenza o meno degli esiti dell’intervento dell’ottobre 2017 sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’interessato.
Non avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ponga rimedio alle proprie mancanze ordinando una perizia esterna bidisciplinare in ambito psichiatrico e neurologico, prima di emettere una nuova decisione relativa alla revisione del diritto alla rendita.
2.8. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici esterni necessari al fine di chiarire se sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.
Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo alla revisione del diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.
2.9. Con la decisione impugnata l’amministrazione ha pronunciato la soppressione del diritto alla rendita AI con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (cfr. doc. A).
L’insorgente, in sede ricorsuale, ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. I).
Nella DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…) Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)."
(DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta tale procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. La nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
" (…) Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf (…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4 (cfr. anche la STCA 32.2010.357 del 29 aprile 2011; STCA 32.2017.168 dell’8 giugno 2018).
Conformemente alla suesposta giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che l’amministrazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione (DTF 106 V 18) – l’amministrazione ha infatti avviato la revisione nel novembre 2014 facendo in particolare esperire una valutazione peritale pluridisciplinare e sottoponendo pure le certificazioni dei curanti al SMR – l’effetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio.
Nella ponderazione degli interessi in conflitto, segnatamente quello dell’assicurato alla non immediata esecuzione di una decisione a lui sfavorevole e quello generale dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non venga impedita o ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il versamento di prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31; DTF 117 V 191) – allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative pendente lite, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188). L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello generale quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 IV nr. 31).
Nel caso di specie, con riferimento alla giurisprudenza succitata, non è in concreto possibile stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Dal profilo medico, allo stato attuale non è possibile ipotizzare con ogni verosimiglianza che in esito ai nuovi complementi peritali la soppressione delle prestazioni non potrà essere confermata rispettivamente ritenere che il provvedimento impugnato risulti manifestamente errato.
Di conseguenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo va respinta.
2.10. Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti peritali sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita di invalidità dell’assicurato.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.11. Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 27 giugno 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.7. e 2.8..
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti