Raccomandata
Incarto n. 32.2018.111 FS
Lugano 25 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 22 maggio 2018 l’Ufficio AI, riconosciuti i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
100% dal 13.03.2017 al 17.04.2017
0% dal 18.04.2017 al 10.05.2017
100% dal 11.05.2017 al 20.06.2017
0% dal 21.06.2017 al 10.07.2017
100% dal 11.07.2017 al 28.02.2018
0% dal 01.03.2018 e continua
e considerato che dal 1. marzo 2018 è abile al lavoro a tempo pieno tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività adeguata, ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni non avendo l’assicurata presentato un periodo ininterrotto di almeno un anno con inabilità del 40% (art. 28 cpv. 1 LAI);
- contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata pa-trocinata dall’avv. RA 1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e contestando la valutazione medica secondo la quale dal 1. marzo 2018 sarebbe totalmente abile al lavoro tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività adeguata, postula l’attri-buzione di una rendita intera a partire dalla domanda di prestazioni del 29 novembre 2017;
- con scritto 9 luglio 2018 la patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA il “Certificato per l’ammissione all’assisten-za giudiziaria” corredato della relativa documentazione;
- con la risposta di causa l’amministrazione – osservato che, interpellati dall’avv. __________ dell’UAI (VI/2 e VI/4), il medico SMR dr.ssa __________, per quanto riguarda l’aspetto somatico, nell’annotazione 17 luglio 2018, ha concluso che “(…) rispetto al rapporto SMR del 09.04.2018 si riconosce da [ndr. recte: dal] punto di vista prettamente somatico, un'ulteriore inabilità lavorativa, così come certificata dal Dr. __________ dopo mio contatto sia telefonico che e-mail del 28.06.2018, con l'inabilità lavorativa completa dal 01.11.2017 al 24.01.2018 (data della valutazione fiduciaria per __________ della Dr.ssa __________) e dal 06.03.2018 (visita Dr. __________) al 30.06.2018. Dal 01.07.2018, così come condiviso dal Dr. __________, FMH Ortopedia/Traumatologia, l'abilità è totale in tutte le attività. (…)” (VI/3) e che, per l’aspetto extra somatico, il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 2 luglio 2018, ha rilevato che “(…) dal punto di vista medico psichiatrico concordo con l’avv. __________ sulla necessità di un accertamento peritale psichiatrico neutrale. (…)” (VI/1) – postula la retrocessione degli atti al fine di effettuare i necessari accertamenti medici di natura psichiatrica (VI);
- con scritto 22 agosto 2018 (VIII) la legale dell’insorgente ha dichiarato di “(…) aderire alla proposta dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità di Bellinzona, di modo che gli atti siano retrocessi al predetto ufficio al fine di espletare i necessari accertamenti medici, ovvero che si provveda ad espletare un accertamento peritale psichiatrico neutrale che stabilisca con precisione l'evoluzione della capacità lavorativa di RI 1 nell'abituale professione di ausiliaria di pulizia ed in attività adeguate, dal mese di luglio 2017. (…)” (VIII, pag. 3).
Quanto all’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria – allegata la nota professionale del 22 agosto 2018 di complessivi fr. 4'019.90 (doc. O) – la patrocinatrice ha chiesto “(…) che sia approvata da Codesto Tribunale la nota professionale della scrivente legale, con annesso dettaglio delle prestazioni, esposte a tariffa ridotta (doc. O). (…)” (VIII, pag. 3);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- nel caso concreto, pendente lite, come accennato, il giurista AI ha formulato all’attenzione dei medici SMR interpellati i seguenti quesiti:
" (…) RI 1, classe 1969, di professione addetta alle pulizie, ha presentato una richiesta di prestazioni Al per adulti nel mese di novembre 2017.
Basandosi essenzialmente sul rapporto finale SMR datato 9 aprile 2018, l'amministrazione - per decisione 22 maggio 2018 - ha respinto la domanda dell'assicurata in quanto "a contare dal 01.03.2018 la Signora RI 1 è dichiarata abile al lavoro nella sua abituale attività a tempo pieno come pure in attività adeguate".
Contro detta decisione, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA in data 22 giugno 2018 chiedendo la corresponsione di una rendita Al.
A sostegno delle proprie argomentazioni, essa ha pure prodotto - fra le altre cose - il plico di certificati medici sub. doc. C incarto TCA, il rapporto 27.04.2018 del Dr. med. __________ sub. doc. L incarto TCA nonché le valutazioni 11.04.2018 e 24.05.2018 dello psichiatra curante Dr. med. __________ sub. doc. L e N incarto TCA.
Ora, per quanto concerne l'aspetto extra-somatico, dalla perizia 26 gennaio 2018 eseguita dalla Dr.ssa med. __________ (in nome e per conto di __________) emerge che "per la patologia di carattere psichiatrico si faccia riferimento alle indicazioni degli psichiatri" (cfr. il punto 6 del referto peritale in questione come pure il punto 9 in fine dello stesso).
Dopo il rapporto del 6 settembre 2017 stilato dallo psichiatra Dr. med. __________ (effettuato in nome e per conto di __________), l'assicurata non è più stata sottoposta ad alcuna visita peritale psichiatrica (né da parte di __________ né tantomeno da parte dell'Al).
Lo psichiatra di cui sopra - nel proprio rapporto del 6 settembre 2017 - aveva ritenuto verosimilmente esigibile una ripresa graduale della capacità lavorativa, fatte (tuttavia) salve eventuali complicanze intercorrenti.
Posteriormente a detto rapporto, va inoltre specificato che l'assicurata è sempre stata dichiarata inabile al lavoro nella misura del 100% (dal punto di vista psichiatrico) sia dalla curante Dr.ssa med. __________ (cfr. il doc. C incarto TCA) sia dal curante Dr. med. __________ (cfr. i doc. C, L e N incarto TCA).
Alla luce di quanto summenzionato, a mio modo di vedere - per quanto attiene all'aspetto extra-somatico - sarebbe (ora) opportuno procedere mediante un esame peritale psichiatrico al fine di stabilire con precisione l'evoluzione dell'incapacità lavorativa dell'assicurata (nell'abituale professione di ausiliaria di pulizia ed in attività adeguate) dal mese di luglio 2017 in poi (mese in cui è iniziato il trattamento psichiatrico da parte della curante Dr.ssa med. __________).
Concordi oppure no con il modo di procedere sopra descritto?
Chiedo cortesemente una Tua valutazione scritta per l'inoltro della relativa risposta di causa entro la fine della prossima settimana.
(…)" (VI/2)
" (…)
RI 1, classe 1969, di professione addetta alle pulizie, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti nel mese di novembre 2017.
Basandosi essenzialmente sul tuo rapporto finale del 9 aprile 2018, l'amministrazione - per decisione 22 maggio 2018 - ha respinto la domanda dell’assicurata in quanto "a contare dal 01.03.2018 la Signora RI 1 è dichiarata abile al lavoro nella sua abituale attività a tempo pieno come pure in attività adeguate".
Contro detta decisione, l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA in data 22 giugno 2018 chiedendo la corresponsione di una rendita Al.
A sostegno delle proprie argomentazioni, essa ha pure prodotto - fra le altre cose – il certificato medico 21.06.2018 del Dr. med. __________ sub. doc. C incarto TCA nonché il rapporto 27.04.2018 del Dr. med. __________ sub. doc. L incarto TCA.
Ora, per quanto concerne l'aspetto extra-somatico, ho già chiesto delle precisazioni allo psichiatra SMR Dr. med. __________ (cfr. le mie domande del 02.07.2018 agli atti).
Per quanto riguarda invece l'aspetto somatico, ti chiedo cortesemente di voler prendere esplicitamente posizione in merito ai doc. C ed L incarto TCA (menzionati in precedenza).
Alla luce della nuova documentazione medica summenzionata, dal punto di vista somatico, puoi definire con precisione l'evoluzione dell'incapacità lavorativa dell'assicurata (sia nell'abituale professione di ausiliaria di pulizia che in altre attività adeguate) nel corso del tempo (cfr. anche a tal proposito - per quanto attiene all'aspetto fisico - il rapporto sulla visita fiduciaria del 24 gennaio 2018 eseguito dalla Dr.ssa med. __________ in nome e per conto di __________, segnatamente ai punti 4-6)?
(…)" (VI/4)
In risposta, come detto, da un punto di vista somatico il dr. __________ ha riconosciuto un’ulteriore inabilità lavorativa completa dal 1. novembre 2017 al 24 gennaio 2018 e dal 6 marzo al 30 giugno 2018 e, il dr. __________, per quanto attiene all’aspetto extra somatico, ha concluso per la necessità di un accertamento peritale psichiatrico neutrale;
- sulla scorta di quanto precede – premesso che, visto l’ulterio-re periodo d’inabilità lavorativa totale dal 6 marzo al 30 giugno 2018, il termine di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI risulta essere adempiuto – v’è effettivamente da ritenere che, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, la situazione valetudinaria e l’evoluzione nel tempo della stessa necessita di un accertamento peritale specialistico che dovrà tenere debitamente conto dell’evoluzione giurisprudenziale in merito (si rinvia qui, in particolare, alle DTF 141 V 281; 143 V 409 e 143 V 418);
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino di essere completati, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché, come rettamente indicato nella risposta, “(…) dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (VI, pag. 2);
- la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, vittoriosa in causa ha diritto a un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
- L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario;
- con scritto del 22 agosto 2018 (VIII) l’avv. RA 1 ha prodotto la “nota professionale” per un importo complessivo (senza IVA) di fr. 4'019.95 (3'495.-- onorario + 524.90 spese, cfr. doc. O);
- dagli atti risulta che la patrocinatrice dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale di 7 pagine (I), uno scritto di poco più di una pagina d’accompagnamento alla documentazione necessaria per la richiesta dell’assistenza giudiziaria (V), delle osservazioni di 4 pagine (VIII) e che nella “nota professionale” (doc. O) ha conteggiato un tempo di lavoro di complessivi 1'170 minuti (ovvero 19 ore e mezza);
- in merito alle ore di patrocinio va ricordato che nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; con decreto del 5 agosto 2004 (inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30 minuti a 6 ore il tempo di lavoro del patrocinatore di un assicurato nel caso di una vertenza il cui oggetto era la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa gli aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non aveva controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA; il 10 luglio 2007 (inc. 36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8 ore il tempo di lavoro del legale di un’attrice in una causa di diritto privato inerente una controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per perdita di guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo varia documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla documentazione prodotta dall’assicuratore; con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute della ricorrente sulla base di una perizia del SAM e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa;
- nel caso concreto, richiamata la succitata prassi, ritenuta la non complessità della causa e stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c), appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario di fr. 1'960.-- e spese di fr. 196.--) di complessivi fr. 2'322.-- (IVA inclusa);
- l’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5);
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 22 maggio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 2’322 a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti