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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.12.2017 32.2017.90

18 décembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,099 mots·~25 min·3

Résumé

Seconda domanda di prestazioni respinta. Conferma della valutazione medico - teorica ed economica (esigibilità delle attività adeguate)

Texte intégral

Incarto n. 32.2017.90   BS/sc

Lugano 18 dicembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 maggio 2017 di

RI 1   

contro  

la decisione del 15 maggio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1963, nel passato professionalmente attiva quale cassiera/commessa di vendita, nel novembre 2004 aveva presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1 incarto AI).

                                         Tenuto conto delle risultanze mediche (tra cui una perizia multidisciplinare eseguita dal SAM), con decisione su opposizione del 17 dicembre 2007 l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità almeno del 40% (doc. AI 47). 

                                         Con sentenza 32.2008.11 del 5 ottobre 2009 questo Tribunale, respingendo il ricorso dell’assicurata, aveva confermato la succitata decisione.

                                         Il giudizio cantonale è stato confermato dal TF con sentenza 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011.

                               1.2.   Nell’aprile 2014 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 96 incarto AI).

                                         Dopo aver raccolto la necessaria documentazione medica, predisposto una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (datata 24 agosto 2015 in doc. 133 AI) ed una psichiatrica eseguita dal Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS, referto del 1° settembre 2015 in doc. 137 incarto AI), tenuto infine conto del rapporto finale 24 febbraio 2016 del Servizio medico regionale dell’AI (SMR; doc. 157 incarto AI) e della valutazione del consulente in integrazione professionale datata 18 agosto 2016 (doc. 161 incarto AI), con progetto di decisione dell’11 novembre 2016 l’Ufficio AI ha ritenuto di porre l’assicurata al beneficio di una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1° novembre 2014 al 30 giugno 2015, dal 1° luglio 2015 avendo invece stabilito un grado d’invalidità del 17% (doc. 166 incarto AI).

                                         A seguito delle osservazioni 24 novembre 2016 dell’assicura-ta al succitato progetto di decisione (doc. 169 incarto AI), nonché dei successivi scritti (doc. 170 e 171 incarto AI), l’amministrazione ha chiesto ai medici curanti dei rapporti di decorso (doc. 173 e 174 incarto AI). Le risultanze sono state poi valutate dal dr. __________ del SMR che nel rapporto 14 febbraio 2017 ha accertato dei periodi d’incapacità lavorativa transitori non considerati nel progetto di decisione (doc. 176 incarto AI).

                                         Tenuto conto di quanto sopra, con decisione del 15 maggio 2017 l’Ufficio AI ha tuttavia confermato la mezza rendita temporanea dal 1° novembre 2014 al 30 giugno 2015, modificando il successivo (dal 1° luglio 2015) grado d’invalidità al 31% (doc. 181; cfr. le motivazioni in doc. 177 incarto AI).

                               1.3.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorta l’assicurata, chiedendone l’annullamento ed una riconsiderazione della sua situazione. In sostanza contesta l’esigibilità delle attività adeguate valutata dall’Ufficio AI. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. In particolare l’amministrazione ha corretto la sua valutazione in merito al grado d’incapacità lavorativa dell’assicurata nella sua originaria attività, modifica ininfluente sull’esito della vertenza.

                               1.5.   Il 27 giugno 2017 la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (VII), seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione dell’amministrazione datata 10 luglio 2017 (VIII).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una (mezza) rendita limitatamente al periodo 1° novembre 2014 – 30 giugno 2015.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.4.   Qualora l'amministrazione entri nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                               2.6.   Nella presente fattispecie, l’assicurata è stata peritata dal dr. __________. Con rapporto 24 agosto 2015 lo specialista in reumatologia ha diagnosticato quanto segue:

"  (…)

Alterazioni degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi note C3-C5 con spondilosi anteriori).

-     Esiti da sindrome cervicovertebrale fino a cericospondilogena cronica.

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

-     Protrusione discale mediana a paramediana bilaterale L5/S1 con spondilartrosi L3-L5 (RM lombare del 22.4.2015).

-     Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi destro convessa al passaggio toracolombare).

-     Decondizionamento e sbilancio muscolare.

Epicondilopatia omeroradiale bilaterale.

Poliartrosi delle dita (diagnosi clinica).

Gonalgie bilaterali in

-     Lesioni meniscali mediali bilaterali.

-     Genua vara. (…)” (pag. 530 incarto AI)

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il sanitario ha evidenziato:

"  (…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico descritti nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata, a decorrere dal 27.2.2015, data della stesura del rapporto specialistico redatto dal Dr. __________, specialista in chirurgia plastica e dalla mano a __________, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%.

A partire dal 18.3.2014, giudico l’assicurata, nella sua attuale professione di aiuto giardiniere, abile al lavoro sull’arco di una giornata normale di 8 – 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, rendimento che potrebbe migliorare dopo gli interventi di meniscectomia menzionati che abitualmente portano ad un’abilità lavorativa totale per qualsiasi attività della durata di 1 mese.

In qualità di casalinga, giudico l’assicurata, a decorrere dal 18.3.2014, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 10%.” (pag. 530 incarto AI)

                                         Per quanto riguarda i limiti funzionali, il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurata “non può svolgere lavori monotoni ripetitivi con le articolazioni periferiche, deve poter alternare le posizioni di lavoro, al bisogno” (pag. 532 incarto AI).

                                         La ricorrente è stata poi valutata dal punto di vista psichiatrico dal dr. __________ del CPAS. Nel rapporto 18 dicembre 2015, dopo aver proceduto all’esame degli atti presenti nell’inserto, alla consueta anamnesi, alla valutazione dei dati soggettivi ed oggettivi lo specialista in psichiatrica e psicoterapia ha concluso che “l’assicurata al momento non presenta disturbi psichici invalidanti per cui si ritiene che da questo punto di vista la capacità lavorativa sia piena in ogni attività inclusa quella casalinga” (pag. 550 incarto AI).

                                         Le due perizie sono state avvallate con rapporto finale 24 febbraio 2016 del SMR (doc. 157 incarto AI).

                                         Riassunti i periodi d’incapacità lavorativa nell’ultima professione ed in quelle adeguate (queste ultime con riferimento alle attività in cui l’assicurata mette a maggior frutto la sua residua capacità al lavoro), dopo aver proceduto al raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido (entrambi definiti sulla base dei dati salariali statistici), con progetto di decisione 11 novembre 2016 l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1° novembre 2014 (dopo la scadenza dell’anno di attesa) al 30 giugno 2015 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), risultando dal 1° luglio 2015 un grado d’invalidità non pensionabile del 17% (doc. 166 incarto AI).

                                         A seguito delle osservazioni al progetto di decisione inoltrati dall’assicurata (scritti 24 novembre 2016, 14 dicembre 2016 e 10 gennaio 2017; doc. 169, 170 e 171), l’amministrazione ha chiesto ai medici dr. __________ (doc. 173) e dr. __________ (doc. 174) di compilare un questionario.

                                         Sulla base dei succitati questionari, nonché di diversi rapporti operatori ricevuti (rapporti operatorio 10.02.2016 del dr. __________ per tenosinovialite a sinistra, del 09.10.2017 del dr. __________ per tenosinovialite a destra, rapporto 25.01.2016 concernente l’artroscopia ginocchio destro e quelle precedenti del 23.12.2015 e del 20.10.2016) con rapporto del 14 febbraio 2017 il dr. __________ del SMR ha concluso:

"  (…)

Valutazione:

intercorrente IL 100% dal 9.1.2017 con ripresa lavorativa dal 1.3.2017.

L’assicurata era nel 2006 ritenuta inabile al 20% in attività adatta.

Da allora lo stato di salute non è migliorato, la valutazione dr. __________ è in pratica una diversa valutazione della medesima situazione funzionale. Quindi permane anche tuttora una IL 20% in attività adatta.

A causa delle recidivanti tendiniti / lesioni meniscali l’attività di aiuto giardiniere è da ritenersi non più adatta con attuale impedimento del 75%. (…)” (pagg. 660-661 incarto AI)

                                         Di conseguenza, sono state apportate nuove abilità lavorative in attività adeguate (80% di abilità, da intendersi quale riduzione del 20% per un’attività a tempo pieno, in luogo del 100% definito in sede di progetto di decisione):

"  (…)

  50% dal 19.11.2013

100% dal 27.01.2014

  50% dal 18.03.2014

100% dal 15.12.2014

  20% dal 01.03.2015

100% dal 23.12.2015

  20% dal 21.02.2016

100% dal 09.01.2017

  20% dal 01.03.2017 (…)” (pag. 695 incarto AI)

                                         Proceduto al raffronto dei redditi, è risultato un grado d’inva-lidità del 31%.

                                         Va qui fatto presente che i periodi di totale incapacità al lavoro successivi al 2015 sono stati inferiori a tre mesi e quindi non durevoli ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI (cfr. consid. 2.4).

                                         Di conseguenza, pur giungendo ad un diverso grado d’invali-dità, ma comunque inferiore al 40%, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha confermato la rendita temporanea.

                               2.7.   Con il presente ricorso l’assicurata contesta l’esigibilità in attività adeguate definite dall’Ufficio AI, tenuto conto del suo stato di salute.

                                         In particolare essa ha riportato i seguenti stralci tratti dalle diverse valutazioni mediche:

"  (…)

Nello specifico:

Dal rapporto del perito Assicurazione invalidità Dr. med. __________

(allegato 3 – 24.08.2015) cita:

   … un’attività che tiene pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico descritti nell’allegato

ed in seguito (allegato 3, tabella – 24.08.2015)

   … indicazioni: non può svolgere lavori monotoni e ripetitivi con le articolazioni periferiche …

Dal Centro peritale per le assicurazioni sociali (allegato 4 – 24.02.216)

vengono allegate le indicazioni stilate dal perito Dr. med. __________ citate in precedenza e con aggiunta:

   … una limitazione funzionali con un carico massimo di 5 kg. …

Il certificato medico del Dr. med. __________ (allegato 5 – 27.02.2015) cita:

   … vanno soprattutto evitati i carichi importanti delle due braccia ed i lavori monotoni ripetitivi

Certificato confermato più tardi dallo stesso (allegato 6 – 30.01.2017)

   … la mia valutazione globale in merito alla capacità lavorativa ed al suo futuro professionale è assolutamente sovrapponibile a quella già presentatavi il 27.02.2015 …

Inoltre, diagnosi inviata al mio medico curante Dr. med. __________ (allegato 7 – 12.01.2016)

   … Naturalmente la paziente ha una predisposizione fisica, che però in ambito lavorativo dà luogo a tutte queste problematiche ...” (doc. I pag. 2-3)

                                         Va ricordato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili per l'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (cfr. STF 8C_944/211 del 17 aprile 2012; DTF 134 V 64 c. 4.2.1 pag. 70 f.; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid. 3.2 pag. 346; sentenza 8C_641/2008 del 14 aprile 2009; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, I 350/89, e 1989 pag. 331 consid. 4a, I 329/88; Plädoyer 1995 no.1 pag. 67 consid. 5c, I 243/92).

                                         Ora, nel caso in esame, con rapporto 18 agosto 2016 il consulente in integrazione professionale ha concluso:

"  (…) In riferimento alle conclusioni dei nuovi accertamenti medici è stabilita una CL maggiore in attività adeguate. Si considera la categoria delle attività semplici e ripetitive rispettose delle limitazioni funzionali che non necessitano di una formazione specifica (per le quali è necessario unicamente un periodo introduttivo).

Su tale base non sono previsti provvedimenti professionali che non permetterebbero un minor discapito economico.” (pag. 603 incarto AI)

                                         Certo che in sede peritale il dr. __________ (come del resto confermato nel certificato del dr. __________) ha sconsigliato lo svolgimento di lavori semplici/monotoni e ripetitivi ma – e qui sta il punto – con le articolazioni periferiche, vale a dire le braccia e le mani ricoperte, come sostenuto in sede di ricorso, da cicatrici. Le attività proposte, invece, tengono conto di queste limitazioni alle articolazioni periferiche come pure del limitato carico fisico.

                                         Al riguardo va poi rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         In queste circostanze, dunque, alla succitata valutazione del consulente in integrazione professionale va prestata adesione.

                               2.8.   Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.                       

                            2.8.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

                                         Nel caso in esame, siccome nel frattempo (rispetto al momento della STCA 5 ottobre 2009) l’ultima società datrice di lavoro (__________di __________) non esiste più (radiata da RC il 9 dicembre 2010; cfr. estratto RC informatizzato), per determinare il reddito da valido l’Ufficio AI rettamente si è fondato sui dati salariali statistici relativi al commercio al dettaglio, quantificando il salario statistico in fr. 56’851.--, dato aggiornato al 2015.

                            2.8.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).            

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                      In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

                                         Nel caso concreto, ritenuto come l’assicurata non abbia mai lavorato nel settore delle attività semplici e ripetitive, rettamente l’Ufficio AI ha preso in considerazione i redditi statistici. Ritenuta una capacità lavorativa dell’80%, una riduzione salariale del 10%, il reddito da invalido è stato validamente definito in fr. 39'018.--

                                         Dal raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 31% ([56’851 – 39'018.--] x 100 : 56'851).

                                         Allo stesso risultato si giunge anche volendo dare seguito a quanto sostenuto in sede di risposta:

"  (…) In ogni caso, va qui sottolineato che nella decisione impugnata è indicato erroneamente che l’assicurata risulta inabile al 75% sia nell’ultima attività di aiuto giardiniere che nell’attività abituale di cassiera/commessa di vendita, malgrado le conclusioni peritali non indichino tale evenienza.

Al fine di delucidare quale sia l’incapacità lavorativa nella sua attività abituale di cassiera/commessa, svolta vino all’insorgere del danno alla salute che ha portato alla prima domanda di prestazioni AI del settembre 2004, lo scrivente Ufficio ha sottoposto la questione al SMR (vedasi proposta giurista dell’08.06.2017 qui allegata).

Il Dr. __________, nella sua annotazione dell’08.06.2017, qui allegata, ha così concluso:

“ In considerazione di una situazione invariata l’assicurata presenta una CL come da decisione del 2006, ossia abile al 80% in attività abituale di cassiera / commessa come in altra attività adeguata.”

Alla luce di quanto precede, risultando l’assicurata tutt’ora abile all’80% nella sua attività originaria di commessa/cassiera, a prescindere da quanto sopra indicato circa le (altre) attività adeguate che ella potrebbe ancora svolgere, procedendo ad un paragone dei redditi con i dati statistici relativi a tale professione (Tabella RSS TA1 Skill level 2014 – categoria professionale 47 (commercio al dettaglio) – livello 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale) – donne) corrispondente a CHF 56'851.- con l’aggiornamento all’anno 2015 (utilizzato nella decisione impugnata quale reddito da valida – v. doc. 180 incarto AI), applicando una riduzione del 20% per la limitazione medico-teorica e del 10% per la necessità di svolgere unicamente attività leggere, ne deriverebbe un grado AI – comunque non pensionabile – pari al 28%.” (doc. IV pag. 4)

                                         In entrambi i casi, dopo il 1° luglio 2015 l’assicurata non presenta più un grado d’invalidità pensionabile.

                                         Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.          

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2017.90 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.12.2017 32.2017.90 — Swissrulings