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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.09.2017 32.2017.89

7 septembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,177 mots·~11 min·3

Résumé

Diritto alla rendita. Rinvio degli atti per accertamenti pluridisciplinari

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.89   rg/sc

Lugano 7 settembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2017 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 24 aprile 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                   in fatto e in diritto

che                              -   per decisione 24 aprile 2017 l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici ed economici, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità dell’85%) dal 1. gennaio al 31 agosto 2013 rispettivamente dal 1. dicembre 2013 al 31 luglio 2017 nonché a 3/4 di rendita (grado d’invalidità del 69%) dal 1. settembre al 30 novembre 2013;

                                     -   contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Censura la non completezza de-gli accertamenti messi in atto dall’amministrazione, in particolare l’assenza di indagini neurologiche nonché la mancata valutazione complessiva delle inabilità riscontrate in ambito psichiatrico e reumatologico. Contesta inoltre la valutazione psichiatrica, le risultanze dell’inchiesta domiciliare, la riduzione percentuale del reddito da invalido operata dall’Ufficio AI e pure la quantificazione di entrambi i redditi di riferimento. Conclude postulando l’annullamento del querelato provvedimento e il rinvio degli atti per nuovo esame della fattispecie, con riconoscimento in ogni caso di una rendita intera sino al 31 luglio 2016 ed in seguito di una mezza rendita;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base del parere del medico SMR nel frattempo interpellato secondo cui “Dopo attenta rilettura degli atti medici, è opportuno procedere con un’aggiornata perizia pluridisciplinare, reumatologica, ortopedica, psichiatrica, neurologica, al fine di valutare in modo esaustivo l’eventuale cumulabilità delle diverse inabilità lavorative” (cfr. IV/1) e richiamata l’annotazione del giurista AI del 31 maggio 2017 (cfr. IV/2, cfr. infra) postula la retrocessione degli atti per l’espletamento di accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal medico SMR con conseguente emanazione di una nuova decisione;

                                     -   con scritto 21 giugno 2017, preso atto della risposta di causa il patrocinatore dell’insorgente ha comunicato che “… l’UAI chiede al TCA di retrocedere gli atti alfine che possa completare i relativi accertamenti medici. Ravviso che il ricorso verte su molteplici aspetti sia nel merito delle affezioni mediche che in punto agli aspetti applicativi dell’UAI. Per parte nostra manteniamo il ricorso su tutti i punti, nessuno escluso. Se la controparte desidera ritirare la propria decisione, che il TCA abbia ad accertarne l’annullamento della medesima, in tutti i su-oi punti, con rinvio all’UAI per nuova decisione. Ritengo che questo sia il corretto agire. Mantengo la richiesta di attribuzione delle spese e delle ripetibili” (cfr. VI);

                                     -   con osservazioni 5 luglio 2017 l’amministrazione ha precisato che “… ritiene opportuno – sulla scorta di quanto indicato dal Servizio medico regionale dell’AI nell’annotazione del 06.06.2017 – chiedere a codesto lodevole TCA di voler retrocedere gli atti all’amministrazione al fine di espletare gli indispensabili accertamenti medici ai fini della risoluzione della pratica. L’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria    dal lato medico ed in base alle relative risultanze, rivaluterà il caso anche dal punto di vista economico, emanando una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso) ed assicurando all’assicurata il proprio diritto di essere sentita” (cfr. VIII);

                                     -   con scritto pervenuto al TCA il 21 luglio 2017 l’insorgente ha prodotto nuova refertazione medica (doc. C1 e C2) in merito alla quale con osservazioni 24 agosto 2017 l’amministrazione ha evidenziato che “… prodotta in questa sede sub. doc. C1-C2 incarto TCA, lo scrivente Ufficio comunica già sin d’ora che la stessa verrà sottoposta – per esame – all’attenzione del SAM di __________ in corso d’istruttoria (cfr. anche in tal senso la risposta di causa del 16.06.2017 agli atti)” (cfr. XII);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

                                     -   se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, al-l'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

                                     -   nel caso concreto, come sostenuto nel gravame e come pure evidenziato dal medico SMR nel succitato suo parere espresso pendente lite, alla luce delle certificazioni mediche agli atti e richiamato quanto osservato dal giurista AI nelle suevocate annotazioni del 31 maggio 2017 all’attenzione del medico SMR (“… dalla perizia reumatologica 04.04.2016 eseguita dal Dr. med. __________ risulta che l’assicurata è da considerare inabile al lavoro al 40% in altre attività adeguate al suo stato di salute. Oltre a ciò, il perito reumatologo – per il problema del ginocchio – consiglia all’amministrazione di effettuare una valutazione chirurgico-ortopedica in ambito universitario (cfr. in tal senso le pagine 12-13 del referto peritale). Dalla perizia psichiatrica 24.06.2016 del __________ emerge inoltre che l’assicurata è da ritenere inabile al lavoro al 40% dal mese di aprile 2016. Oltre a ciò, il perito psichiatra – a pagina 1 del referto peritale in questione – ha sottolineato quanto segue: “È stata richiesta da parte del SMR una perizia psichiatrica e reumatologica indipendenti allo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata dal 2011 ad oggi. Non si è provveduto a contattare il perito reumatologo per una discussione finale e conclusiva comune in quanto non è stata fatta tale richiesta nel mandato peritale da parte del SMR”. Alla luce degli atti presenti all’inserto, non sarebbe (ora) opportuno procedere mediante una (aggiornata) perizia pluridisciplinare (di natura reumatologica/ortopedica, psichiatrica e neurologica (cfr. a tal proposito il gravame al punto 5) piuttosto che tramite delle perizie indipendenti fra loro? [Tra l’altro – nel caso di specie – la questione riguardante la cumulabilità delle due inabilità lavorative accertate (IL del 40% dal lato psichiatrico + IL del 40% dal lato reumatologico), non ha mai fatto oggetto di una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli inserti interessati”, così come richiede la giurisprudenza del TF applicabile in materia – cfr. STF del 19.8.2005 in re D., I 606/03]”, cfr.. IV/2), emerge la necessità di ulteriormente indagare la situazione medica tramite una aggiornata perizia pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica, ortopedica, reumatologica), nel cui ambito dovrà altresì venire considerata la nuova refertazione medica prodotta in sede ricorsuale dal-l’assicurata (doc. C1 e C2). Ciò in particolare al fine di valutare in modo esaustivo l’eventuale cumulabilità delle diverse inabilità lavorative. In esito a tali accertamenti l’amministra-zione procederà anche ad una nuova valutazione economica (confrontandosi con le censure e gli argomenti sollevati in sede ricorsuale dall’insorgente, cfr. ricorso pp. 4-5) ed emetterà un nuovo provvedimento impugnabile;

                                     -   in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                                     -   nel caso concreto, stante la non completezza degli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda ad una valutazione multidisciplinare nel senso sopra indicato. In esito a tale complemento istruttorio l’autorità intimata procederà, come indicato, anche ad una nuova valutazione economica del caso ed emetterà un nuovo provvedimento impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI con l’obbligo di quest’ultimo di rifondere alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §  La decisione del 24 aprile 2017 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1800.-- per ripetibili (IVA Inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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