Raccomandata
Incarto n. 32.2017.64 FC
Lugano 27 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 marzo 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1967, di professione parrucchiera, nel settembre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI facendo valere di essere sofferente di depressione e poliartrite.
Effettuati gli accertamenti medici del caso, fra i quali anche una perizia bidisciplinare a cura del SAM (per la quale a dipendenza delle diagnosi psichiatriche l’assicurata era inabile al 75% in ogni attività), mediante decisione del 22 novembre 2000 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera a far tempo dal 1. settembre 1999.
1.2. Nel settembre 2001 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Richiesti i medici curanti e interpellato il consulente professionale, con comunicazione del 18 settembre 2003 ha confermato la prestazione (doc. AI 63). Anche al termine di due ulteriori revisioni avviate nel settembre 2006 e giugno 2010, l’Ufficio AI, con comunicazioni del 24 ottobre 2006 e 19 agosto 2010 ha confermato la prestazione erogata (doc. AI 67 e 78).
1.3. Nel luglio 2014 l’Ufficio AI ha avviato una nuova revisione. Effettuati gli accertamenti del caso, segnatamente una perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), con progetto di decisione 27 giugno 2016, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera per intervenuto miglioramento delle condizioni di salute. Considerata una certificazione dello psichiatra curante, esaminato un complemento peritale a cura del CPAS del 14 e 29 dicembre 2016, l’amministrazione, con nuovo progetto del 17 gennaio 2017, ha nuovamente statuito la soppressione della rendita, considerato come a fronte di una riacquistata abilità lavorativa del 60% in un’attività adeguata, era dato un grado di invalidità del 33% (doc. AI 132). Esaminata una nuova certificazione dello psichiatra curante e viste le annotazioni 10 marzo 2017 del SMR, con decisione 14 marzo 2017 l’Ufficio AI ha confermato il progetto e, quindi, soppresso la rendita intera, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4 Contro il succitato provvedimento insorge con il presente ricorso l’assicurata, per il tramite dell'avv. RA 1. Produce due certificazioni mediche e contesta la soppressione della rendita, ritenendo in sostanza che l’amministrazio-ne non abbia correttamente vagliato le sue effettive condizioni di salute che le impedirebbero di svolgere un’attività lavorativa nella misura indicata dalla decisione. Chiede inoltre di concedere al ricorso l’effetto sospensivo e di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame. Allega una presa di posizione del medico SMR e una valutazione professionale sulle attività adeguate esigibili dall’assicurata allestita il 16 maggio 2017 (doc. VI). Sostiene che la nuova documentazione medica non apporta alcun elemento oggettivo attestante una modifica dello stato di salute e chiede quindi la conferma delle conclusioni mediche ed economiche di cui al provvedimento contestato (VI).
1.6. Mediante comunicazione del 27 giugno 2017 il vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo (VIII). La ricorrente non ha formulato alcuna osservazione.
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera di cui beneficiava la ricorrente.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Nel caso concreto, a seguito della domanda di prestazioni del settembre 2009 l’Ufficio AI ha fatto eseguire una valutazione bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) a cura del SAM, che, nella perizia del 17 luglio 2000, ha posto le seguenti diagnosi:
" F.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome depressiva ricorrente con fobia sociale.
Sindrome di attacchi di panico.
Disturbo di personalità non specificato, con aspetti prevalentemente abbandonici.
Sospetto di Toracic Outlet Syndrom (TOS) bilat. a predominanza sin., con compressione intermittente delle strutture vascolari nervose.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Algia all'arto sup. sin. con:
- Iieve “periartropatia omeroscapolare" e irritazione del tendine del caput longum del bicipite,
- lieve epicondilite al gomito,
- lieve sindrome del solco cubitale.
Lieve periatropatia dell'anca ds,
Sindrome femoropatellare bilat.”
Dopo aver ricordato come l’assicurata avesse cessato la sua attività lavorativa come parrucchiera dal 1995, la perizia ha osservato che dal punto di vista psichiatrico la medesima era stata approfonditamente valutata dal dr. __________, il quale, poste le succitate diagnosi, aveva concluso per un’inabilità lavorativa del 75%, consigliando un dosaggio più alto dei medicamenti antidepressivi. Per quanto riferito alle affezioni reumatologiche, e segnatamente ai disturbi lamentati agli arti superiori, il perito dr. __________ ha sospettato la presenza di un Toracic Outlet Syndrom, ritenuto che le altre patologie reumatologiche elencate non erano tali da limitare la capacità lavorativa. Tutto bene valutato quindi il SAM, ha concluso che l’assicurata andava considerata “incapace al lavoro nella misura del 75% come parrucchiera ed in qualsiasi altra attività a partire dal settembre 1998 (come codificato dal dr. __________ nel suo rapporto UAI del 28.09.1999) e continua” (doc. AI 38).
Sulla base di queste conclusioni, con decisione del 22 novembre 2000, l’assicurata è stata messa al beneficio di una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1. settembre 1999 (doc. AI 45). Le revisioni che si sono succedute nel settembre 2001, settembre 2006 e giugno 2010 e che hanno portato alla conferma della prestazione in assenza di una modifica della situazione invalidante, si sono essenzialmente limitate a interpellare i curanti dr. __________ (generalista) e dr. __________ (psichiatra), i quali hanno confermato la stazionarietà delle condizioni di salute (doc. AI 63, 67, 78).
Nel luglio 2014 l’amministrazione ha avviato una nuova revisione della prestazione. Dopo aver interpellato i curanti, che hanno attestato una situazione sostanzialmente invariata, l’amministrazione ha ricevuto una segnalazione anonima circa lo svolgimento da parte dell’assicurata del ruolo di madre affidataria di una minore e ha quindi convocato l’interessata per un colloquio chiarificatore svoltosi il 16 gennaio 2015 (doc. AI 97). L’Ufficio AI ha quindi predisposto un accertamento medico psichiatrico che è stato effettuato dal Centro Peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), il quale, con rapporto del 17 aprile 2015 (dr.ssa __________ e dr. __________), dopo aver attentamente valutato la documentazione agli atti, effettuato un approfondito esame clinico sulla base di due colloqui e approfondimenti testali, ha concluso per le diagnosi seguenti:
" 7.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro
Sindrome da attacchi di panico (F41.0)
Disturbo di personalità non specificato a forte componente passivo aggressiva (F60.9)
Sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (F33.4)”
e ha osservato quanto segue.
" L'assicurata, dopo l'ultima decisione dell'Al dell'agosto 2010 non ha avuto ricoveri psichiatrici e la terapia farmacologica è rimasta sostanzialmente invariata; afferma di assumere 25 mg/die di Anafranil, aumentato a 50 mg/die nei periodi di maggior recrudescenza ansiosa sotto prescrizione del Dr __________. Il quadro è definito dall'assicurata come sostanzialmente stazionario negli anni anche se ammette una diminuzione della frequenza delle crisi d'ansia che attribuisce prevalentemente ad una vita molto metodica e scandita da abitudini e routine mentre, quando deve affrontare situazioni nuove e soprattutto che la confrontino con il mondo esterno, tende a presentare maggior ansia ed assume una terapia al bisogno anche se, negli anni, avrebbe imparato a controllare e a gestire meglio le crisi ansiose la cui frequenza comunque sarebbe inferiore ad una alla settimana ormai da tempo. Inoltre effettivamente, anche rispetto al quadro clinico descritto seppur in modo molto stringato nella perizia del Dr __________ del 2000, l'assicurata attualmente non presenta una quota ansiosa nemmeno moderata, né si evidenzia angoscia depressiva; ella non piange a più riprese nel colloquio quanto invece è presente una scarsa tolleranza alle frustrazioni, una ricerca di soddisfacimento a breve termine delle proprie pulsioni, una difficoltà nel controllare ostilità ed aperta conflittualità che erano state già evidenziate al test MMPI cui era stata sottoposta nel 2000. Anche l'atteggiamento nei confronti del perito, pur collaborante, non è quello di un soggetto ansioso o depresso quanto di una persona abbastanza stenica ed asseiva. A questo si aggiunga che la frequenza delle visite dall'estratto delle casse malati nel corso del 2013 e 2014 è molto scarsa (non superiore ad una visita ogni 4 mesi) e, anche dall'esame della giornata, non emergono importanti evitamenti legati ad aspetti di panico agorafobici quanto invece una difficoltà a riappropriarsi al mondo in generale, con reazioni impulsive di fronte ad atteggiamenti o comportamenti di figure non conoscenti e, a volte, con lo scatenarsi consequenziale di crisi d'ansia acuta. Inoltre non si può non evidenziare come l'assicurata sia comunque riuscita a rapportarsi in questi anni con persone e istituzioni ad esempio nella cercare di aiutare l'amico carcerato e la sua famiglia facendo da intermediario con ambasciate o avvocati, facendosi addirittura nominare temporaneamente tutrice di una bambina di 6 anni da febbraio a giugno del 2013 e di averla gestita in completa autonomia, benché non sia riuscita successivamente a continuare nella gestione anche per le difficoltà descritte (riferisce che un'insegnante dell'asilo affermava che la bimba era "una selvaggia"). Anche rispetto alla scarsa progettualità e all'anergia, sintomi tipici di una quadro depressivo persistente, vi sono dati abbastanza incontrovertibili che l'assicurata abbia in questi anni rotto il secondo matrimonio nel 2009 a seguito della scoperta di numerosi tradimenti del marito ma sia comunque riuscita ad intrecciare una nuova relazione sentimentale con un dominicano più giovane di lei di 20 anni che è riuscita a mantenere seppur a distanza anche in questo caso presentandosi propositiva ed affrontando in prima persona tutti gli aspetti burocratici per un eventuale avvicinamento solo recentemente conseguito. La strutturazione della giornata è da sempre molto schematica, afferma che anche sul lavoro era così con una scarsa tolleranza verso gli imprevisti e fa pensare a tratti anancastici che venivano già sottolineati nella valutazione peritale del Dr __________ e che, anche attualmente, emergono sottoforma di ruminazioni ossessive e di scarsa tolleranza alle frustrazioni e che, a suo dire, sarebbero il principale impedimento ad una ripresa lavorava. Si deve tuttavia considerare che, anche dopo il 2010, sembrano essere presenti anamnesticamente, alcuni periodi (anche due volte all'anno), limitati nel tempo (della durata di 5-6 settimane), di recrudescenza depressiva in cui sono presenti maggiore anergia, iporessia a tratti marcata e tendenza alla disforia e irritabilità che si presentano spesso reattivamente ad eventi di vita o a problematiche famigliari ed economiche, ma in cui non sembra essere mai presente una vera e propria anedonia o abulia; inoltre negli ultimi anni è stata presente anche una progettualità emotivo affettiva, e sotto questo punto di vista evidentemente tali episodi non hanno fortemente influenzato negativamente il funzionamento dell'assicurata. Tutti questi comportamenti sono poco compatibili con un quadro depressivo perdurante anche se è vero che l'assicurata si è ricavata uno spazio di vita, seppur sufficientemente ricco (interessi, contatti sociali, piacere nella cura degli animali, letture), un po' al di fuori dagli schemi e, verosimilmente, anche l'assenza dello stimolo lavorativo è stato utile per evitare recrudescenze ansioso depressive. Nonostante questo, pur in assenza di un quadro clinico sintomatologico di particolare gravità, ritengo che attualmente l'assicurata faticherebbe a rispettare le regole o ad integrarsi in un gruppo di lavoro stabile. Sono queste infatti le dimensioni a mio avviso ancora maggiormente inficiate dal quadro psicopatologico per il quale, pur essendo giustificata una diagnosi di depressione ricorrente, per i diversi episodi depressivi descritti negli atti che pure non sembrano aver mai avuto una particolare gravità e durata, al momento non si obiettiva un episodio depressivo in atto e anche nel corso di questi anni i comportamenti sopradescritti non depongono per una pervasività e persistenza della sintomatologia depressiva.
Gli aspetti personologici al momento appaiono essere predominanti e caratterizzati da una Iabilità emotiva intensa che si estrinseca a tratti come disforia, a tratti come reazione ansiosa similpanica che, tuttavia, l'assicurata riesce ancora a controllare attraverso l'assunzione di una terapia farmacologica al bisogno a cui ricorre, tuttavia, abbastanza sporadicamente. Anche all'MMPl-2 si evidenziano aspetti passivo aggressivi che permettono di comprendere come l’assicurata presenti atteggiamenti ambivalenti e che spesso la mettano in difficoltà con gli altri attribuendo tendenzialmente spesso all'esterno la responsabilità degli avvenimenti per lo scarso insight e la tendenza a scaricare sul somatico le frustrazioni verso cui ha bassa tolleranza.
Attualmente, pur essendo soddisfatti i criteri nosografici per una sindrome d'attacchi di panico, la loro frequenza ed intensità appare di grado lieve (si ricorda che il grado medio è di almeno 4 attacchi nelle ultime 4 settimane) e l'assicurata ha comunque imparato a riconoscer e a gestire le crisi d'ansia.
Il problema che mi sembra più importante sul piano della capacità lavorativa è immaginare una tenuta a tempo pieno in un ambiente di lavoro come quello abituale in cui comunque vi sono picchi di attività, sono possibili conflittualità e vi è un costante lavoro di equipe a stretto contatto, con la possibilità di insorgere di conflittualità che potrebbero riprecipitare nell'assicurata uno scompenso ansioso depressivo. Inoltre , anche la presenza di svariati disturbi somatici come i dolori e alle mani e all'anca sinistra o periodi di alopecia areata trattati con cortisonici (anche se almeno dal novembre 2013 il dr ____________ riferisce che non si sono più verificati), testimoniano una tendenza allo scarico somatico dell'ansia e della tensione, per cui appare evidente come permanga una certa fragilità del quadro che si mantiene tutto sommato abbastanza in compenso in assenza di eccesso di stress esterni e grazie ad una configurazione della giornata abbastanza routinea, benché sufficientemente efficiente. Per questo si impone, visto anche il lungo periodo di inattività una percorso di riallenamento al lavoro graduale che potrebbe favorire un reinserimento dell'assicurata dal momento che, nell'attualità, la sintomatologia appare minore rispetto al passato e, benché non si escludano resistenze da parte dell'assicurata ad una proposta di tal genere, si potrebbe aver un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa che comunque appare essere migliorata rispetto all’ultima decisione Al cresciuta in giudicato.
Tale miglioramenti è difficile da datare visto che i curanti continuano a certificare una IL completa ma il fatto che la terapia sia da tempo stazionaria, che non vi siano stati ricoveri o il ricorso a visite mediche non si sia mai incrementato nel 2014, che l'assicurata sia riuscita a compiere vari viaggi a __________ e a coniugarsi, fanno pensare ad un quadro di miglioramento stabile almeno da un anno. Il fatto che l'assicurata, che presenta comunque una piena capacità nel ruolo di casalinga, abbia tenuto presso di sé nel corso del 2013 una minore occupandosene completamente non è sinonimo di per sé di capacità lavorativa nel libero mercato del lavoro anche perché, dopo 5 mesi ha anche provveduto a restituirla alla madre perché, a suo dire, ingestibile e di fatto ha svolto l'attività di baby sitting a casa propria con una bambina che conosceva già e che per varie ore era all'asilo. Successivamente, dal settembre 2014, l'assicurata avrebbe ripreso a suo dire in modo parziale ad accudirla, sostituendo il padre della bambina quando questi è occupato, e ad accompagnarla a scuola vista la vicinanza delle scuole alla sua abitazione. Il cambio recente di abitazione dell'assicurata ed il concomitante spostamento della minore in una scuola di __________ sembrano comunque testimoniare come, di fatto, l'assicurata si faccia carico della minore in sostituzione del padre anche se appare difficile determinare l'entità in termini di impegno orario; nonostante venga riportata come una bambina “difficile da gestire”, l’assicurata sembra comunque aver un buon rapporto con lei anche se afferma di esserne molto provata. Da dopo la scarcerazione del padre afferma che il proprio impegno con la minore è minimo e molto saltuario e comunque afferma che la gestione della bambina in passato (riferendosi soprattutto al 2013), avrebbe influito negativamente sul suo stato di salute in generale. Mi permetto di sottolineare che l'assicurata è stata confrontata durante la valutazione peritale con il questionario di revisione Al redatto da lei stessa nel luglio del 2014 in cui asseriva che necessitava di aiuto negli atti della vita quotidiana ed ella ha affermato di essersi sbagliata dal momento che in realtà è del tutto autosufficiente; parimenti è apparsa molto stupita del fatto che il Dr __________, nel suo rapporto dell'agosto 2014 la ritenesse inidonea alla guida mentre lei stessa non ha alcun problema di mobilità e crede che il curante si sia anch'egli sbagliato nella compilazione del rapporto.”
Per quanto riferito alla valutazione della capacità lavorativa i periti hanno quindi concluso quanto segue:
" C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' Dl LAVORO
1. Descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP -
1. Rispetto delle regole: grado di disabilità moderato-grave: per la scarsa tolleranza alle frustrazioni, per la difficoltà al controllo dell'impulsività.
2. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità assente
3. Flessibilità: grado di disabilità assente.
4. Competenze: grado di disabilità assente: non emergono deficit cognitivi di rilievo.
5. Giudizio: grado di disabilità moderato: tende a decisioni impulsive e legate ad una visione a tratti troppo personalistica e questo potrebbe portare a conflittualità sul lavoro
6. Persistenza: grado di disabilità moderato grave: difficilmente anche per la lunga inattività potrebbe avere la stessa produttività di un tempo e sarebbe in questo senso utile un bilancio ed un riallenamento al lavoro.
7. Assertività: grado di disabilità moderato grave: potrebbe avere reazioni eccessive o inadeguate o di attacco o di fuga di fronte a presunte o reali conflittualità.
8. Contatto con gli altri: grado di disabilità moderato-grave: riesce a mantenere un contatto superficiale anche se in un luogo di lavoro a contatto costante con altre persone potrebbe presentare reazioni impulsive,
9. Integrazione nel gruppo: grado di disabilità moderato-grave: vedi punto precedente.
10. Relazioni intime: grado di disabilità assente.
11. Attività spontanee: grado di disabilità assente.
12. Cura di sé: grado di disabilità assente.
13. Mobilità: grado di disabilità assente: si sposta autonomamente con l'auto e, con precauzioni, con l'aereo pur asserendo di avere difficoltà a utilizzare i mezzi pubblici.
2. Conclusioni
In conclusione ritengo che l'assicurata presenti almeno a partire dal gennaio 2014 una CL del 40% (tempo ridotto, rendimento pieno) nell'attività di parrucchiera: in un'altra attività sul libero mercato del lavoro, in cui possa essere autonoma, non debba confrontarsi con troppe persone, in un piccolo gruppo a buona tolleranza, senza picchi di lavoro ed in cui possa autogestirsi l'assicurata potrebbe avere una CL, sul piano medico teorico, del 60%. Nell'attività di casalinga la capacità lavorativa è pressoché piena. Le dimensioni maggiormente inficiate dalla psicopatologia sono attualmente il rispetto delle regole, la persistenza, il contatto con gli altri e reintegrazione in un team di lavoro. Ritengo che siano medicalmente non solo utili ma importanti interventi di riallenamento al Iavoro soprattutto dopo un lungo periodo di inattività che potrebbe comportare un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa. Non si escludono resistenze da parte dell'assicurata ad un progetto di riallenamento e reinserimento lavorativo anche per l'asserita concomitanza di disturbi fisici soprattutto alle mani che eventualmente andrebbero indagati sul piano medico.” (doc. AI 106)
Alla luce di queste conclusioni, visto il rapporto finale del 28 aprile 2015 del medico SMR dr. __________, specialista in psichiatria, il quale ha condiviso le conclusioni del CPAS dr. __________, segnalando l’intervento di un miglioramento delle condizioni dell’assicurata (essendo attualmente gli attacchi di panico di grado lieve e la depressione in remissione completa; doc. AI 107), l’amministrazione ha interpellato il consulente professionale, il quale, con rapporto del 19 gennaio 2016, appurata la possibilità per l’assicurata di reperire un’attività adeguata al suo stato di salute semplice e ripetitiva da esercitare nella misura del 60%, dopo colloquio personale con l’assicurata, ha stabilito, mediante il consueto confronto dei redditi, un grado di invalidità del 32% (doc. AI 113). Alla luce delle osservazioni dell’assicurata ad un primo progetto di decisione del 27 giugno 2016 (che sopprimeva la rendita di invalidità visto il miglioramento delle sue condizioni di salute e il conseguente grado di invalidità del 32%, doc. AI 116), vista anche una certificazione del dr. __________ del 19 luglio 2016 (segnalante un peggioramento delle condizioni “negli ultimi mesi”, doc. AI 120), sulla base dell’Annotazione del SMR del 2 settembre 2016 (doc. AI 122), l’amministrazione ha proceduto ad un aggiornamento dello status clinico. L’interessata è quindi stata nuovamente valutata dal dr. __________ del CPAS, il quale, effettuati tre colloqui, con test psicodiagnostici e psicometrici, con nuova ampia valutazione peritale del 14 dicembre 2016 ha posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “Disturbo di personalità non specificato a forte componente passivo aggressiva (F60.9), sindrome da attacchi di panico (F41 .0), sindrome depressiva ricorrente episodio attuale lieve senza sintomi biologici (F33.00)”.
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa ha esposto:
" C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' Dl LAVORO
1.1. Descrizione di risorse e deficit-secondo schema MlNl lCF-APPI
1. Rispetto delle regole: grado di disabilità moderato grave: in un ambiente con ritmi definiti da altri o imposti dall'esterno potrebbe andare incontro a contrasti per la bassa tolleranza alle frustrazioni mentre tale dimensione non risulterebbe inficiata qualora potesse avere ampi spazi di autonomia.
2. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità assente:
3. Flessibilità: grado di disabilità moderato: nell'attività abituale non sono i picchi di lavoro ad essere insuperabili sul piano psichiatrico quanto invece l'adattarsi alle clienti che portano le Ioro problematiche o che possono avere atteggiamenti che l'assicurata potrebbe non condividere o non tollerare con reazioni al limite del disforico; se invece fosse in un ambiente in cui svolge mansioni in autonomia e non ha contatto con il pubblico ma in cui vi sia solo un controllo delle sue performances avrebbe le risorse sufficienti per adattarsi e per portare avanti un impiego per cui non vi sarebbe pressoché alcuna disabilità anche se le capacità di adattamento dell'assicurata appare sempre almeno lievemente limitata.
4.Competenze: grado di disabilità assente: non emergono deficit cognitivi di rilievo. Si ricorda che l'assicurata stessa riferisce di essere molto precisa nello svolgere lavori di pulizia e nella gestione degli animali e della casa. Anche se non accudisce più la minore che le era stata affidata nel 2013 la vede e sarebbe in grado di supportarla come in passato e sembra anche riuscire a gestire su più fronti delle situazioni anche legali, seppur con il supporto dell’avvocato, benché sia verosimile che si arrivi a certi livelli di conflittualità anche a causa delle sue reazioni.
5. Giudizio: grado di disabilità moderato: se in un contesto a contatto costante con il pubblico o con altri collaboratori la sua visione poco flessibile e la tendenza a reagire d'impulso potrebbero, pur con esame di realtà integro, portare ad una visione personalistica e ad una proiezione delle responsabilità sugli altri con assunzione di posizione vittimistica. Se il clima lavorativo fosse invece routinario in un contesto piccolo e con scarso contatto tra i collaboratori non vi sarebbe verosimilmente alcuna disabilità significativa.
6. Persistenza: grado di disabilità moderato: nell'attività di parrucchiera le energie spese per la gestione delle clienti e dei rapporti avrebbero un impatto negativo sulla performance mentre in un’attività esecutiva e svolta per lo più da sola verosimilmente non avrebbe problemi di persistenza.
7. Assertività: grado di disabilità moderato-grave: a fronte di presunta o reale conflittualità ha spesso reazioni che alimentano anziché Iimitare i conflitti, tendendo a minimizzare in ciò le proprie responsabilità. Ovviamente tale dimensione è tanto più inficiata quanto più vi sono contatti con altri.
8. Contatto con gli altri: grado di disabilità grave: le esperienze della vita di relazione in più aree Ie confermano un funzionamento fallimentare e quando lo riconosce questo suscita vissuto di isolamento e demoralizzazione anche se negli anni non ha mai adottato strategie maggiormente adattive né si è chiusa in un totale isolamento. Questa, insieme all'integrazione nel gruppo che ovviamente è collegata sono le dimensioni maggiormente inficiate dal disturbo personologico.
9. Integrazione nel gruppo: grado di disabilità grave: visione eccessivamente personalistica delle situazioni e, evidentemente, non sempre condivisa: qualora avesse una mansione da svolgere da sola e i contatti con gli altri fossero occasionali tale limitazione non sarebbe presente.
10. Relazioni intime: grado di disabilità assente: con il figlio convivente i rapporti sono altalenanti ma non tesi; sembra meno interessata alle relazioni con l'altro sesso in conseguenza delle delusioni patite anche recentemente.
11. Attività spontanee: grado di disabilità assente: mantiene da anni la passione per gli animali cui dedica molto del tempo libero; ultimamente legge meno anche se la componente apatico anedonica è scarsamente rappresentata.
12. Cura di sé: grado di disabilità assente: non si presenta trascurata nell'igiene e nell'aspetto.
13. Mobilità: grado di disabilità assente: lamenta attacchi di panico senza alcuna agorafobia; la frequenza e pervasività degli attacchi descritta dall'assicurata non parrebbe indurla ad evitare di guidare e di spostarsi.
2. Conclusioni
L'attuale valutazione non è del tutto sovrapponibile a quella dell'aprile 2015. Si ritiene che per Ia pervasività della struttura personologica che comporta una difficoltà di relazioni con gli altri e di assertività e che conduce al crearsi di situazioni problematiche in contesti sociali e, consequenzialmente ad un'instabilità timica con episodi depressivi di grado lieve, sia prudenziale ritenere che la IL sia invariata rispetto alla valutazione del Dr ___________ e si attesti ad un livello del 75% verosimilmente anche prima del gennaio 2016 e si ritiene che la stima nell'attività abituale fatta nella precedente valutazione peritale fosse ottimistica. Si conferma invece la valutazione dell'aprile 2015 per quanto riguarda la IL in attività confacente che si attesta ad un 40º/o (diminuzione del tempo). Nell'attività di casalinga la CL è, sul piano medico teorico, piena. Ritengo che un aiuto al collocamento sarebbe auspicabile, mentre misure di reinserimento professionale non migliorerebbero verosimilmente la CL così come anche modifiche del trattamento farmacologico.” (doc. AI 128)
Il medico SMR dr. __________ ha quindi chiesto al CPAS, con scritto del 27 dicembre 2016, se sulla base delle valutazioni peritali vi fosse stata una sostanziale modifica dello stato di salute psichico dell’interessata rispetto alla valutazione del dr. __________ del 2000 avvenuta in sede di perizia SAM del 17 luglio 2000 e, nel caso affermativo, di precisare in che cosa consistesse tale miglioramento (doc. AI 127). Nell’aggiornamento 29 dicembre 2016 il perito ha rimandato e ripreso letteralmente quanto esposto nella perizia del 17 aprile 2015, con riferimento in particolare al fatto che successivamente al 2000 fosse diminuita la frequenza delle visite mediche, fossero assenti importanti evitamenti legati ad aspetti panico-agofobici, l’assicurata essendo inoltre riuscita a rapportarsi in questi anni con persone e istituzioni, riuscendo anche ad intrecciare una nuova relazione affettiva. Il perito ha inoltre sottolineato come fosse evidente “un funzionamento superiore e l’assen-za negli anni di un andamento depressivo grave”. Egli ha poi, tra l’altro, affermato:
" (…)
Nell'ultima valutazione invece si evidenzia la presenza, a partire dal gennaio 2016 (e quindi ad 8 mesi di distanza dalla precedente valutazione peritale), il ripresentarsi di un quadro depressivo seppur lieve ad andamento costante che avviene anche dopo l'ennesimo fallimento coniugale e si è ritenuto opportuno rivalutare l'assicurata a distanza di tempo per monitorare il persistere di tale quadro. Il perdurare depressivo all'interno di un disturbo della personalità (che infatti pongo come prima diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa), mi ha condotto a ricredermi rispetto al fatto che fosse avvenuto un reale miglioramento rispetto all'attività abituale ultima svolta di parrucchiera dove il contatto con gli altri, l'assertività ed il rispetto delle regole appaiono essere maggiormente importanti rispetto ad un'altra attività confacente da svolgere da sola, simile a quella di aiuto domestico in cui non debba essere confrontata con altri, dove l'assicurata sembra invece aver mantenuto buone risorse e in cui le limitazioni a suo dire sarebbero da imputare soltanto alla componente somatica che non spetta a me valutare.
Già nella prima valutazione dell'aprile 2015 sottolineavo come non si escludessero resistenze da parte dell'assicurata ad un progetto di riallenamento e reinserimento lavorativo che effettivamente si erano verificate nell'incontro con il consulente __________. Queste resistenze, a mio avviso, anche alla luce della seconda valutazione, sono solo in parte imputabili agli aspetti personologici e comunque non vi sono motivi psicopatologici che limitino la partecipazione ad un impiego che tenga conto delle limitazioni espresse in perizia.
In definitiva, anche alla luce della valutazione delle risorse e dei limiti che ho cercato di descrivere nel mini ICF, a mio avviso vi è una modificazione migliorativa del funzionamento dell'assicurata nell'attività confacente rispetto al 2000 ma, per i motivi detti all'inizio di questa mia digressione, appare arduo fare un puntuale confronto con la valutazione del Dr __________. Per questo, anche se a mio avviso I'assicurata in questi ultimi anni non ha presentato e continua a non presentare una limitazione per motivi psichiatrici del 75% in ogni attività ma solo in attività abituale ed anche se lo ritengo poco probabile, potrebbe trattarsi di una mia differente valutazione.
Spero di essere stato sufficientemente esaustivo.” (doc. AI 129)
Con rapporto finale 2 gennaio 2017 il dr. __________ del SMR ha quindi ritenuto subentrato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata, la stessa dovendo essere considerata inabile al 75% nell’attività abituale, ma a far tempo dal gennaio 2014 abile in misura del 60% in un’attività adeguata, posto come le limitazioni da osservare erano costituite dalla “difficoltà nell’interazione con terzi, la non inseribilità in attività di gruppo, la difficoltà a rispettare le regole e la ridotta persistenza” (doc. AI 130). Di conseguenza, con nuovo progetto di decisione del 17 gennaio 2017 ha confermato la soppressione della rendita (doc. AI 132). In sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha prodotto un certificato del dr. __________ del 23 gennaio 2017 con il quale il curante ha affermato:
" (…)
La paziente è seguita regolarmente presso il mio studio medico dal 1998 a tuttora. Essa soffre di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media con sindrome biologica (ICD-10 F33. 11) e una sindrome da attacchi dl panico (ICD- 10 F41.0), ormai già da diversi anni. A causa della patologia-psichiatrica, oltre che essere seguita dal mio studio medico regolarmente è anche al beneficio di una psicofarmacoterapia importante.
Essa è stata al beneficio di una rendita d'invalidità nella misura completa fino allo scorso anno, tramite il centro peritale è stata rivalutata la sua situazione psichica.
In due riprese è stata valutata da parte del collega Dr. __________ con cui poco tempo dopo aver visto la paziente, avevo avuto due/tre colloqui telefonici e mi aveva assicurato che essa avrebbe continuato a beneficiare della sua rendita d'invalidità almeno nella misura del 60%, in modo tale da poter svolgere qualche attività lavorativa adeguata alla sua situazione nella misura del 40%.
Recentemente la paziente ha ricevuto un progetto di decisione da parte dell'assicurazione d'invalidità nella quale viene proposto un grado d'invalidità nella misura del 33% che è assolutamente fuori luogo e inaccettabile, tale decisione mette in pericolo la salute psichica della paziente che potrebbe presentare un nuovo scompenso. Come avevo già accennato nel mio rapporto del 19.07.2016, la sua situazione psichica già da qualche mese è precaria ed essendo una persona molto sensibile, effettivamente ha aumentato il numero di attacchi di panico. Ho dovuto intensificare lo sua psicofarmacoterapia e vederla più spesso per evitare uno scompenso completo e un ricovero presso una clinica psichiatrica. Dunque, l'evoluzione della sua patologia psichica, negli ultimi mesi è piuttosto negativa e la decisione dell'ufficio d'invalidità sicuramente in questo caso influisce drasticamente sull'ondamento e la stabilità psichica della paziente che bisogna prendere in considerazione. Essa inoltre soffre di vari disturbi organici con dei problemi alla colonna vertebrale e una forte alopecia che negli ultimi mesi sta peggiorando ulteriormente e la disturba in modo marcato. La sua inabilità lavorativa attuale è nella misura completa, credo che l'ufficio d'invalidità debba confermare la decisione del collega Dr. __________ per stabilire almeno una sua invalidità nella misura del 50-60%.
Terapia in corso:
- Xanax 0,5 mg 1-1-1-1
- Anafranil 75 mg 1-%-O
-Truxal 15 mg 1-1-1-1
- Demetrin 10 mg O-0-1-2
- Stilnox 10 mg O-O-0-1” (doc. AI 133)
Con annotazioni 10 marzo 2017 i dr. __________ e __________ del SMR hanno concluso che la succitata documentazione non modificava la precedente valutazione, considerato come dalla stessa non emergeva una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del dr. __________ ma veniva “costatata una reazione ansiosa secondaria al progetto di decisione di soppressione di rendita” (doc. AI 136).
Di conseguenza l’amministrazione ha confermato il progetto statuendo con la decisione impugnata come segue:
" Decidiamo pertanto
La soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione.
Esito degli accertamenti
Nel luglio 2014 il nostro ufficio ha aperto una procedura di revisione del diritto alla rendita intera Al accordatale con un grado del 75% dal 01 .09.1999.
Dalla documentazione acquisita all'incarto in fase di revisione, con particolare riferimento al rapporto peritale del 17.04.2015, 14.12.2016 e precisazioni del 29.12.2016 del Centro peritale per le assicurazioni sociali, risulta essere intervenuto un miglioramento dello stato di salute a decorrere da gennaio 2014.
Si determina infatti che l'attività abituale quale parrucchiera è proponibile in misura del 25% dal 1.09.1998 mentre in una professione adeguata e rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute vi è una capacità lavorativa in misura del 60% dal 01.01 .2014.
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)
Dal 01.01.2014
Salario da valido
Nella sua attività di parrucchiera, per l'anno 2014, in assenza del danno alla salute l'assicurata avrebbe potuto percepire un salario annuo di CHF 46'661.35.
Per definire il reddito in questione si fa riferimento alla categoria professionale 96 (saloni da parrucchiere conoscenze professionali e specializzate) dei rilevamenti statistici svizzeri. Per l'anno 2014 ne risulta un reddito annuo lordo di CHF 46'661.35.
Salario da invalido
Attività abituale
Nella sua professione di parrucchiera al 25% ne risulta un salario annuo di CHF 11'474.10.
Attività adeguata
A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita
L’inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica nel 2014 lei avrebbe potuto realizzare un salario mensile di CHF 4’174.60 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a CHF 4'352.05 mensili oppure a CHF 52'224.50 per l'intero anno.
Si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 40% per motivi medico-teorici.
Ne risulta un reddito da invalido di CHF 31'334.75.
Calcolo del grado d'invalidità
46'661 – 31’335 x 100 = 33%
46'661
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% ne risulta che il diritto al quarto di rendita non è più assolto.
Il consulente in integrazione professionale non ritiene possibile attuare provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno residua, tuttavia, su esplicita richiesta scritta, si rimane a disposizione per valutare il diritto all'aiuto al collocamento.
Audizione
Abbiamo preso atto delle osservazioni presentare al nostro progetto di decisione e al rapporto del Dr. __________ del 23.01.2017 che è stato sottoposto all'attenzione del medico del Servizio medico regionale (SMR), il quale ha ritenuto che lo stesso non apporta alcuna modifica rispetto alla valutazione peritale del Dr. __________ del 14.12.2016 e aggiunta del 29.12.2016 e a quanto indicato sul rapporto finale SMR del 02.01.2017.
Visto quanto sopra non possiamo che confermare quanto riportato sul progetto di decisione.”
La ricorrente contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, producendo nuovamente il certificato dello psichiatra curante del 23 gennaio 2017 e uno, datato 31 marzo 2017, del dr. __________, reumatologo (doc. A, B).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Ritornando al caso in esame, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, può confermare l’operato dell’Ufficio AI non avendo segnatamente motivo per mettere in dubbio le conclusioni delle perizie del CPAS del 17 aprile 2015 (doc. AI 106), del 14 dicembre 2016 (doc. AI 128) e della precisazione del 29 dicembre 2016 (doc. AI 129), confermate dal SMR il 2 gennaio 2017 (doc. AI 130).
Suddette valutazioni del CPAS sono in effetti da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
In primo luogo va fatto riferimento all’esaustiva e convincente perizia del CPAS del 17 aprile 2015. Sulla base di un approfondito esame del caso, comprensivo di due colloqui di valutazione clinica, esame degli atti e esecuzione di test appositi, il dr. __________, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome da attacchi di panico (F41.0), Disturbo di personalità non specificato a forte componente passivo aggressiva (F60.9) e Sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (F33.4)”. Ha quindi osservato che la situazione appariva sostanzialmente modificata successivamente all’epoca della concessione della rendita e, quindi, all’esecuzione della perizia del 21 giugno 2000 del dr. __________ per il SAM (doc. AI 38) . In effetti, rilevante appariva il fatto che l’assicurata successivamente alla decisione dell’AI dell’agosto 2010 non avesse avuto alcun ricovero psichiatrico, avesse sostanzialmente mantenuto la medesima terapia farmacologica; inoltre vi era stata una diminuzione delle crisi d'ansia con una frequenza inferiore ad una alla settimana e inoltre non presentava più una quota ansiosa nemmeno moderata, né si evidenziava angoscia depressiva. Del resto nel corso del 2013 e 2014 la frequenza delle visite psichiatriche era molto diminuita (non superiore ad una visita ogni 4 mesi). Il perito ha pure osservato che l’assicurata era riuscita a rapportarsi in questi anni con persone e istituzioni, ad esempio nel cercare di aiutare un amico carcerato e la sua famiglia e facendosi addirittura nominare temporaneamente tutrice di una bambina di 6 anni da febbraio a giugno del 2013 e di averla gestita in completa autonomia. Del resto non erano nemmeno presenti i caratteri tipici di un quadro depressivo quali la scarsa progettualità e l'anergia, considerati anche i cambiamenti nelle relazioni affettive intervenuti in questi anni.
Pur dovendosi considerare che, anche dopo il 2010, si erano presentati alcuni periodi limitati nel tempo (della durata di 5-6 settimane) di recrudescenza depressiva, senza tuttavia una vera e propria anedonia o abulia, considerato come in ogni modo era sempre stata presente in questi ultimi anni anche una progettualità emotivo affettiva, il perito ha concluso che il quadro non era compatibile con un quadro depressivo perdurante. Tutto bene considerato quindi, pur essendo giustificata una diagnosi di depressione ricorrente, non era (più) presente un episodio depressivo in atto e anche nel corso di questi anni i comportamenti sopradescritti non deponevano per una pervasività e persistenza della sintomatologia depressiva.
Al momento erano quindi predominanti gli aspetti personologici e pur essendo soddisfatti i criteri nosografici per una sindrome d'attacchi di panico, la loro frequenza ed intensità appariva di grado lieve e l'assicurata aveva comunque imparato a riconoscere e gestire le crisi d'ansia.
Quanto al momento in cui poteva essere collocato il miglioramento, secondo il perito lo stesso era intervenuto almeno da un anno. Il perito dr. __________, effettuata un’accurata descrizione delle risorse e dei deficit (cfr. per esteso al consid. 2.5), ha quindi concluso che l’assicurata presentava almeno a partire dal gennaio 2014 una capacità lavorativa del 40% (tempo ridotto, rendimento pieno) nell'attività di parrucchiera. Per contro, in un'altra attività sul libero mercato del lavoro “in cui possa essere autonoma, non debba confrontarsi con troppe persone, in un piccolo gruppo a buona tolleranza, senza picchi di lavoro e in cui possa autogestirsi “era da considerare abile al 60% (doc. AI 106).
I periti del CPAS hanno sostanzialmente confermato tali conclusioni anche in occasione della seconda valutazione effettuata un anno e mezzo dopo, il 14 dicembre 2016, laddove essi, confermate le medesime diagnosi (con la sola precisazione che la sindrome depressiva ricorrente era attualmente da qualificare come “lieve senza sintomi biologici, F33.00”), pur evidenziando che “l'attuale valutazione non è del tutto sovrapponibile a quella dell'aprile 2015”, confermati i limiti elencati nella prima valutazione in sede di analisi delle risorse e deficit, hanno concluso confermando una capacità lavorativa del 60% in un’attività confacente (diminuzione del tempo). Hanno pure ritenuto auspicabile un aiuto al collocamento, non invece misure di reinserimento professionale, le stesse non essendo idonee a migliorare la capacità lavorativa (doc. AI 128).
L’Ufficio AI ha ritenuto opportuno indagare ancora più approfonditamente la questione dell’avvenuto miglioramento delle condizioni dell’assicurata e ha nuovamente interpellato in proposito il perito del CPAS, il quale, con aggiornamento peritale del 29 dicembre 2016, ha precisato che già nella prima valutazione dell'aprile 2015 aveva sottolineato come rispetto alla perizia del dr. __________ del 2000 non presentasse una quota ansiosa, nemmeno moderata, né angoscia depressiva (“non piange a più riprese nel colloquio quanto invece presenta una scarsa tolleranza alle frustrazioni, una ricerca di soddisfazione a breve termine delle proprie pulsioni e difficoltà a controllare l'ostilità con aperta conflittualità che erano già state evidenziate al test MMPl cui era stata sottoposta nel 2000”). Sottolineato nuovamente come la assai scarsa frequenza delle visite mediche, l’assenza di importanti evitamenti legati ad aspetti panico-agofobici e il fatto che l'assicurata fosse comunque riuscita a rapportarsi in questi anni con persone e istituzioni occupandosi addirittura della tutela temporanea di una bambina di 6 anni, riuscendo anche ad intrecciare una nuova relazione affettiva, il perito ha ribadito che vi erano “dati abbastanza incontrovertibili” che deponevano per un miglioramento, in assenza di un andamento depressivo grave. Pertanto, confermata la precedente valutazione di abilità lavorativa del 60% in un’attività adeguata ha concluso ammettendo che “vi è una modificazione migliorativa del funzionamento dell'assicurata nell'attività confacente rispetto al 2000” (doc. AI 129).
A queste dettagliate valutazioni, effettuate con approfondito esame, ha pure aderito, con rapporto finale 2 gennaio 2017, il dr. __________ del SMR che ha confermato l’avvenuto miglioramento consistente nel riacquisto, a far tempo dal gennaio 2014, di una capacità lavorativa del 60% in attività adeguate (doc. AI 130).
Ora, tutto bene considerato questo TCA deve concludere che i periti del CPAS, sulla base delle consultazioni effettuate, si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il CPAS e dei test effettuati. Rispetto alla precedente decisione è evidente il miglioramento dello stato di salute riscontrato.
Alle valutazioni peritali va quindi attribuita piena forza probante, ritenuto come del resto la successiva documentazione prodotta dalla ricorrente non permetta di discostarsi dalle stesse. Non sono in effetti emersi, nel corso della procedura amministrativa o in questa sede, nuovi elementi medici che non siano stati già valutati in sede amministrativa o che possano in qualche modo smentire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione.
In particolare, nella sua certificazione del 23 gennaio 2017 - prodotta dall’interessata prima con le osservazioni alla decisione e nuovamente in questa sede - il dr. __________, che segue l’assicurata dal 1998, dopo aver confermato la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media con sindrome biologica (ICD-10 F33. 11 ) e una sindrome da attacchi di panico (ICD- 10 F 41.0), si è sostanzialmente limitato ad esprimere un dissenso nei confronti della decisione dell’amministrazione, ritenendo in sostanza che la stessa abbia causato nell’assicurata un'evoluzione della sua patologia psichica piuttosto negativa. Il curante, dopo aver concluso che “la sua inabilità lavorativa attuale è completa”, ha nondimeno affermato che l'ufficio d'invalidità debba confermare “la decisione del collega Dr. __________ per stabilire almeno una sua invalidità nella misura del 50-60%” (doc. AI 133).
Ora, tale certificato non permette di dipartirsi dalle conclusioni oggetto di disamina. A ragione infatti il dr. __________ e il dr. __________ del SMR, nelle osservazioni del 10 marzo 2017, hanno in proposito concluso che da tale scritto non emerge una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del dr. __________, ma viene “costatata una reazione ansiosa secondaria al progetto di decisione di soppressione di rendita” (doc. AI 136).
Si tratta quindi di una diversa valutazione della medesima fattispecie medica posta a fondamento della decisione impugnata. Inoltre, il curante sembra confondere la valutazione della capacità lavorativa (che, come sembra egli auspicare, l’amministrazione ha fissato nel 60% in un’attività adeguata) da un lato, e il grado di invalidità, dall’altro.
Visto quanto sopra questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da quanto accertato dai periti del CPAS. La parziale, e del resto non chiara, differente valutazione del dr. __________ in merito alla capacità lavorativa non è sufficiente a sovvertirne le conclusioni. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Alla ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Quanto invece alla certificazione del dr. __________, reumatologo, del 31 marzo 2017 (che aveva già peritato l’assicurata in occasione della perizia del SAM del 17 luglio 2000, doc. AI 38), la stessa, che evidenzia la presenza delle note diagnosi, non fa in sostanza che confermare le conclusioni dell’amministrazione laddove ritiene l’assicurata inabile nella sua professione di parrucchiera, ma addirittura totalmente abile (lavoro a tempo pieno e con pieno rendimento) in “un altro lavoro leggero che eviti posizioni statiche con le braccia in avanti oltre i 45°” (doc. B; cfr. in proposito l’Annotazione del dr. __________ del 12 maggio 2017, doc. VI).
Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dagli specialisti interpellati dall’amministrazione.
Rispecchiando quindi le valutazioni del CPAS, come pure le valutazioni del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che sia intervenuto un miglioramento dello stato di salute a decorrere da gennaio 2014. Da questo momento va ammessa un’abilità lavorativa quale parrucchiera del 25%, mentre che in una professione adeguata e rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa è da considerare del 60%. Ciò corrisponde ad un miglioramento della situazione valetudinaria considerata nella precedente decisione di rendita.
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In questo senso la domanda della ricorrente intesa all’esperimento di ulteriori accertamenti medici va respinta.
2.8. Per quanto riguarda la graduazione dell’invalidità per il periodo dal gennaio 2014, anno del miglioramento della situazione valetudinaria, al relativo calcolo eseguito correttamente mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3) e in applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, rimasto incontestato ed esposto nella decisione impugnata, va prestata adesione.
2.9. Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione impugnata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
La decisione contestata merita quindi conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.11. L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teoriche effettuate e la valutazione del consulente in integrazione hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni. Come visto sopra, nonostante non le potesse sfuggire la necessità di contestare validamente le conclusioni a cui erano giunti i periti psichiatri chiamati ad esprimersi, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti e dei medici SMR e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 14 marzo 2017. Come esposto, da un lato la perizia del dr. __________ figurava già negli atti della procedura amministrativa ed era già stata valutata dal SMR, dall’altro la certificazione del dr. __________ non ha apportato elementi tali da permettere conclusioni diverse da quelle tratte dall’amministrazione, ma anzi ne ha confermato le conclusioni sull’abilità lavorativa in attività adatte.
In simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti