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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2017 32.2017.29

2 octobre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,587 mots·~23 min·3

Résumé

Domanda di rendita. A torto l'Ufficio AI ha considerato l'assicurata come persona con attività lucrativa a tempo parziale e casalinga per il restante tempo. Di conseguenza è applicabile il metodo ordinario che conferisce all'interessata il diritto ad una rendita

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.29   BS/sc

Lugano 2 ottobre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2017 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 31 gennaio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1979 e da ultimo professionalmente attiva quale infermiera, nel dicembre 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di un infortunio professionale (doc. AI 1).

                               1.2.   Raccolta la documentazione medica, ordinata una perizia neurologica (doc. 16 incarto AI) ed una reumatologica (doc. AI 43 incarto AI), eseguita un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica datata 8 luglio 2013 (doc. 71 incarto AI), con decisione 27 febbraio 2015 (preavvisata il 14 ottobre 2014) l’Ufficio AI, considerata l’assicurata quale persona con attività lucrativa svolta a tempo parziale (70% quale salariata e 30% quale casalinga), in applicazione del metodo misto le ha riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1° aprile 2011 al 30 settembre 2011 (con versamento dal 1° giugno 2011), non presentando l’interessata dopo il 1° ottobre 2011 un grado d’invalidità pensionabile.

                                         A seguito del ricorso, datato 8 aprile 2015, inoltrato dall’assicurata per il tramite dell’avv. RA 1 contro la succitata decisione, con sentenza del 25 giugno 2016 questo TCA, stralciando la causa per intervenuta transazione delle parti  ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici (inc. 32.2015.52).

                               1.3.   L’Ufficio AI ha pertanto predisposto una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico), il quale, con rapporto datato 18 luglio 2016, ha sostanzialmente ritenuto come la situazione valetudinaria presente nel 2012 fosse rimasta invariata (doc. 159 incarto AI).

                                         Confermata la quota di riparto tra parte salariata e attività domestica come pure l’inchiesta economica svolta precedentemente, con decisione 31 gennaio 2017, preavvisata il 13 settembre 2016, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo 1° aprile 2011 – 30 settembre 2011, così come stabilito nella precedente decisione del 27 febbraio 2015.

                               1.4.   Contro la succitata decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile 2011 sino al 30 settembre 2011 ed di una mezza rendita dal 1° ottobre 2011. Con riferimento al ricorso 8 aprile 2015, ribadisce di essere considerata ai fini assicurativi quale salariata a tempo pieno. Contestualmente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo di ritenere l’assicurata quale persona con attività lucrativa svolta a titolo parziale, ha proposto la reiezione del ricorso.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo 1° aprile 2011 - 30 settembre 2011.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.4.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                         Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

                                         Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che “(…) la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7. (…)” (regesto della DTV 142 V 290).

                                         Ancorché non applicabile alla presente fattispecie va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera – divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa –, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

                                         Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50 (pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo), la nostra Massima istanza ha concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo. In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA. Il TF ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. L’Alta corte – rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS – ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto.

                                         Nella STF 9C_604/2016 del 1. febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il TF si è confermato nella giurisprudenza di cui alla DTF 143 I 50 estendendola anche al caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

                                         Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (in argomento vedi la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

                                         Ancora nella STF 9C_297/2016 del 7 aprile 2017, pubblicata in DTF 143 V 77, il TF ha stabilito che “(…) nell'ambito dell'esame del diritto secondo le disposizioni finali della 6a revisione dell'AI, primo pacchetto, non è rilevante un cambiamento dello statuto della persona assicurata solo per motivi di natura familiare, anche se non costituisce la causa per la quale la procedura di revisione della rendita ha avuto inizio, di modo che lo statuto che la persona assicurata aveva fino al momento della valutazione dell'invalidità deve essere mantenuto (consid. 3.2.3) (…)” (regesto della DTF 143 V 77).

                               2.5.   Nella presente fattispecie occorre in primo luogo verificare se a ragione l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto per determinare il grado d’invalidità (cfr. consid. 2.4).

                                         La ricorrente sostiene che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato a tempo pieno e non a tempo parziale, come stabilito dall’amministrazione, motivo per cui il grado d’invalidità dovrebbe essere stabilito mediante il raffronto ordinario dei redditi (cfr. consid. 2.2).

                                         Va qui ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, p. 47-50 e 53 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 190 segg.).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 p. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., p. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 190-191).

                               2.6.   Ritornando al caso in esame, al momento dell’insorgenza del danno alla salute, dovuto all’infortunio del 21 aprile 2010, l’assicurata lavorava quale infermiera al 70% presso la Clinica __________.

                                         Dal rapporto relativo all’inchiesta economica svolta l’8 luglio 2013 si evince che l’assicurata  - “ … ribadendo la volontà, in assenza del danno alla salute (dovuto all’infortunio del 21 aprile 2010 n.d.r.), di lavorare a tempo pieno (come da contratto lavorativo stipulato con la Clinica __________)” – è madre di due figli nati nel 2001 e 2003, e dal maggio 2005 ha iniziato a lavorare a tempo pieno in quanto guadagnava di più del marito, tassista con lavoro discontinuo, il quale si occupava dei bambini anche dopo la separazione avvenuta nel 2007. Tuttavia, come si continua a leggere nel rapporto datato 22 luglio 2013:

" (…)

I problemi con il marito, il quale non si occupava adeguatamente dei figli, erano presenti da diversi anni ma a maggio 2008 l’A.ta ha deciso di chiedere al datore di lavoro di diminuire la percentuale lavorativa, a titolo eccezionale, e prolungare di conseguenza i due anni di lavoro obbligatorio a seguito della formazione (v. lettera in GED – 17.7.2013). Al contrario, dichiara la Signora RI 1, se il compagno fosse stato in grado di badare adeguatamente ai bambini, avrebbe sicuramente continuato a lavorare a tempo pieno. Nel frattempo, il datore di lavoro ha accettato la richiesta e l’A.ta da gennaio 2009 ha diminuito il suo impiego al 70%: lavorava ad esempio 15 giorni di fila per averne 10 libero. Tuttavia, nei suoi giorni lavorativi, il marito si occupava ancora dei figli, fino al giorno del suo infortunio. La Signora RI 1 era però intenzionata a trovare una soluzione per sgravare il marito da tale incombenza. L’A.ta avrebbe voluto ospitare per tre mesi, alternanza, una cugina dal suo paese e la madre, le quali avrebbero potuto occuparsi dei figli in sua assenza.

Successivamente all’intervento subito dal piccolo Ivan a causa di un tumore al femore, ha pure inoltrato una richiesta di ricongiungimento per la madre al Servizio degli Stranieri (3.2010, v. GED 19.7.2013) la quale avrebbe potuto occuparsi in modo continuo dei bambini e favorire il suo rientro lavorativo a tempo pieno. La richiesta si è protratta per diversi mesi e la risposta, negativa, è arrivata dopo l’infortunio subito in dal 21.4.2010.” (sottolineatura del redattore, incarto AI pag. 187-188)

                                         L’intento dell’assicurata era comunque di tornare a lavorare al 100%, tant’è che nella richiesta del 25 maggio 2008 di riduzione del tempo lavorativo al suo datore di lavoro essa aveva precisato che si trattava di una misura temporanea “… affinché non troverò una soluzione adeguata la quale mi permetterà di rientrare di nuovo al 100% “ (pag. 196 incarto AI), riduzione accettata, visto l’impegno contrattuale di due anni assunto dalla stessa, in via eccezionale dalla Clinica a partire dal 1° gennaio 2009 (pag. 197 incarto AI).

                                         Sempre in occasione dell’inchiesta economica, l’assicurata ha poi fatto presente:

" (…)

Nel frattempo al marito è stata assegnata una rendita AI per motivi fisici e di depressione e da marzo 2011 gli è stato sospeso il diritto di visita nei confronti dei figli.

Dovendosi quindi confrontare con l’impossibilità di far capo sia al marito che alla madre nella cura dei figli, l’A.ta dichiara che oggi, se dovesse lavorare a tempo pieno, farebbe capo al servizio di mensa scolastica (__________) oppure avrebbe chiesto a due persone nel suo palazzo, i cui figli vanno a scuola con i suoi, di poterli accogliere al momento dei pranzi. Un’ulteriore alternativa sarebbe quella di ospitare, in alternanza, la madre e la cugina (tre mesi ciascuna, per un massimo di 6 mesi all’anno), oppure assumere delle persone dei paesi dell’Est (__________ad esempio). Infatti, spiega che con il suo stipendio avrebbe potuto permettersi tali costi.

Inoltre, sottolinea come i ragazzi sono già grandicelli e sappiano gestirsi meglio rispetto a qualche anno fa.” (sottolineatura del redattore; incarto AI pag. 189)

                                         A tal riguardo, in sede di risposta di causa l’amministrazione ha sostenuto che “… tali possibilità sussistevano anche periodo dal gennaio 2009 all’aprile 2010 e malgrado ciò – e malgrado l’ex-marito contribuisse ancora alla cura dei figli – ella ha ugualmente deciso di ridurre la percentuale lavorativa”.

                                         Ora, va ricordato che sono stati i problemi con il marito (“…  il

                                         quale non si occupava adeguatamente dei figli”) a motivare la scelta di ridurre il tempo lavorativo, richiesta fatta – come detto – nel maggio 2008. Inoltre, l’assicurata ha dichiarato “… che oggi, se dovesse lavorare a tempo pieno”, quindi nel luglio 2013, avrebbe fatto fronte agli indicati aiuti. Ha poi sottolineato come “… i ragazzi sono già grandicelli e sappiano gestirsi meglio rispetto a qualche anno fa”.

                                         Certo, quanto rilevato sopra può essere contraddetto con quanto evidenziato dall’Ufficio AI in sede di risposta di causa. L’amministrazione ha infatti fatto presente che l’assicurata, recuperata una capacità lavorativa del 50%, si era annunciata all’assicurazione disoccupazione facendo presente “ … di non essere in grado di accettare un impiego a metà tempo e in nessun altra percentuale, in quanto deve custodire i figli a tempo pieno” (cfr. verbale 12 luglio 2011 presso l’URC di __________ la ricorrente; pag. 5 incarto disoccupazione). A tal riguardo, con scritto 3 ottobre 2012 l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante, aveva spiegato perché aveva rilasciato tale dichiarazione:

" (…)

Questa situazione ha avuto due conseguenze dirette per quanto attiene alla capacità di lavoro della mia mandante: in primo luogo ha impedito alla signora RI 1 di far capo al marito per la custodia dei figli quando doveva assentarsi da casa per lavoro; in secondo luogo ha pure imposto alla madre di privilegiare la cura dei figli, fortemente turbati per quanto stava succedendo, per rispetto al suo desiderio di reinserirsi nel mondo del lavoro.

L’unica soluzione praticabile in un simile contesto era l’arrivo in Svizzera della nonna; fallito il tentativo posto in atto per ottenere un’autorizzazione in tal senso, la signora RI 1 si è vista costretta a rilasciare la dichiarazione sopra menzionata.”

(incarto AI pag. 167)

                                         Determinante è che per i succitati motivi risulta l’intenzione dell’assicurata di riprendere l’attività al 100%, progetto che è stato in primis interrotto dall’insorgenza del danno alla salute.

                                         In queste circostanze, l’assicurata deve essere considerata, ai fini della definizione del metodo di calcolo dell’invalidità, quale salariata a tempo pieno.

                               2.7.   Per quanto concerne la situazione medico-teorica, rimasta incontestata, dopo il ritorno degli atti l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Con rapporto 18 luglio 2016, sulla base di valutazioni specialistiche di natura reumatologica, neurologica e psichiatrica, in sintesi i periti hanno valutato un’incapacità lavorativa del 50% sia nell’originaria professione che in attività adeguate, dal giugno 2011 (cfr. doc. 159 incarto AI).

                                         Ora, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).”

                                         In concreto, dal momento che l’assicurata, vista la sua formazione professionale, riesce a mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa (50%) nella sua precedente attività lucrativa, è applicabile il raffronto dei redditi percentuale. Risultando un grado d’invalidità del 50%, con conseguente diritto alla mezza rendita, la soppressione della prestazione assicurativa con effetto dal 1° ottobre 2011 non è giustificata.

                                         Visto quanto sopra, in annullamento della decisione contestata, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2011, ridotta a metà rendita dal 1° ottobre 2011 in avanti.

                               2.8.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto .

                                         §    La decisione del 31 gennaio 2017 è annullata.

                                         §§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2011, ridotta a metà rendita dal 1° ottobre 2011 in avanti.

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti