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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.04.2018 32.2017.152

5 avril 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,106 mots·~11 min·3

Résumé

Assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di provvedimenti sanitari per la cura del piede piatto. Richiesta respinta poiché non si tratta di un piede piatto congenito secondo la cifra 193 OIC

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.152   BS/sc

Lugano 5 aprile 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di

RI 1  rappr. da: RA 1  rappr. da: RA 2   

contro  

la decisione del 21 luglio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   A favore di RI 1, nato l’__________ 2013, nel mese di marzo 2016 è stata inoltrata una domanda di prestazioni AI in particolare per provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari con l’indicazione di “piede piatto congenito, necessità di ortesi” (doc. 8 incarto AI).

                                         Sottoposta la documentazione medica, allegata alla succitata domanda di prestazioni, al vaglio del proprio servizio medico (cfr. annotazioni 22 luglio 2016 del SMR in doc. 17 incarto AI), con preavviso del 6 ottobre 2016 l’Ufficio AI ha negato il rilascio di una garanzia per provvedimenti sanitari non trattandosi di piede valgo congenito ai sensi della cifra 193 OIC (doc. 23 incarto AI).

                                         Con osservazioni del 18 novembre 2016 la madre dell’assicurato ha ribadito la natura congenita del piede valgo, chiedendo l’assunzione dei relativi costi per il trattamento (doc. 26 incarto AI).

                                         Dopo aver fatto nuovamente esaminare la documentazione medica al SMR (cfr. doc. 33 e 35 incarto AI), con decisione 21 luglio 2017 l’Ufficio AI, sostenendo che “la patologia dell’assicurato è di natura verosimilmente congenita”, ritiene tuttavia non date le condizioni di cui alla cifra 193 OIC, motivo per cui ha confermato il rifiuto di assunzione di provvedimenti sanitari (doc. 37 incarto AI).

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa l'assicurato, rappresentato dalla madre, quest’ultima a sua volta rappresentata dall’avv. RA 2, ha interposto tempestivo ricorso al TCA chiedendo che l’Ufficio AI rilasci la garanzia di assunzione dei costi per provvedimenti sanitari in relazione al piede valgo congenito.

                                         Riprese le valutazioni mediche contenute agli atti, evidenzia:

" (…)

Nella presente fattispecie è trascorso più di un anno di vita di RI 1 prima che sia stato possibile effettuare una diagnosi. Questo non è, come visto sopra, motivo sufficiente per respingere la domanda della signora RA 1.

L’assicurato deve in questo caso dimostrare con probabilità preponderante, che la sua patologia è di natura congenita.

Come ritenuto dall’Ufficio AI nella sua decisione, la patologia presentata dal ricorrente è “verosimile congenita”. Secondo il Prof. Dr. med. __________ dell’Ospedale pediatrico universitario di __________ l’assicurato soffre di una forma severa di piede piatto (doc. G).

Secondo la diagnosi attuale, tenuto conto di come l’evoluzione debba essere valutata gradualmente, non può, a detta dei medici, essere escluso un intervento chirurgico, nel caso in cui la problematica non dovesse essere risolta con l’utilizzo di ortesi.

Il Prof. Dr. med. __________ sta procedendo con la redazione di un referto medico aggiornato, che vista l’imminente scadenza del termine di ricorso, verrà inviato con sollecitudine una volta ricevuto. Ci si riserva di prendere posizione nel momento in cui si verrà in possesso dello stesso. (…)” (doc. I pto 10)

                                         Il 4 ottobre 2017 l’assicurato ha prodotto il rapporto 28 settembre 2017 del prof. __________ (IV).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede di respingere il ricorso. Ribadisce che nel caso concreto non sono dati, conformemente alla Circolare su provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI), i presupposti per riconoscere la problematica al piede quale infermità congenita 193 OIC, prendendo inoltre posizione sul rapporto del prof. __________.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se la problematica al piede dell’assicurato possa o meno essere riconosciuta quale infermità congenita 193 OIC [piede piatto congenito, per quanto sia necessaria un’operazione o una cura con apparecchio gessato].

                               2.2.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno (lett. a), le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 2 LAI il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.

                                         L'art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).

                                         Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti . Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

                                         Facendo uso della delega di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

                                         Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti).

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI.

                                         L’art. 2 cpv. 1 OIC dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.

                                                      Se la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita (cpv. 2).

                                         Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

                               2.3.   Secondo la cifra 193 OIC il piede piatto viene considerato congenito “per quanto sia necessaria un’operazione o una cura con apparecchio gessato”.

                                         La CPSI indica per l’infermità congenita in parola quanto segue:

" Piede piatto congenito, a condizione che un’operazione o una medicazione gessata siano necessarie.

Il piede piatto congenito (talus verticalis) è una malformazione rara, generalmente unilaterale, già molto sviluppata presso i neonati. Un esame radiologico permette di distinguerla dal piede piatto-valgo (talus valgus). Di regola, il piede piatto congenito è già fissato alla nascita e richiede l’applicazione di un apparecchio gessato di raddrizzamento e in seguito un trattamento con stecche per la notte e supporti ortopedici. Spesso è indispensabile praticare interventi chirurgici sulle parti molli.

Per riconoscere un’infermità congenita N. 193 OIC sono perciò necessarie:

1. una diagnosi presentata di regola durante le prime settimane di vita o, al più tardi, entro il primo anno di vita;

2. l’evidenziazione tramite un esame radiologico della posizione anormale dell’astragalo e della sublussazione dell’articolazione navicolare.”

                                         Va al riguardo ricordato che il TF ha giudicato non ammissibile il fatto che la diagnosi di piede piatto congenito debba essere posta entro il primo anno di vita del bambino. Piuttosto è lecito che successivamente sia provato con il grado di verosimiglianza preponderante che il piede piatto diagnosticato sia congenito e che non si tratti di un’affezione postuma (SVR 1999 IV nr. 27 citato in Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung zum IVG, 2014, ad art. 13 n. 33, pag. 170).

                               2.4.   Nel caso in esame, con rapporto 24 marzo 2016 la pediatra dell’assicurato, dr. ssa __________, ha diagnosticato (la prima volta il 9 marzo 2015, quindi a quasi due anni dalla nascita del paziente) “piede piatto congenito, con cammino a rotazione interna e necessità, dal mese di febbraio 2016, di utilizzo di ortesi denominate “Ossa” [cfr. il succitato rapporto con allegati tre rapporti (del 21 gennaio 2016,10 dicembre 2015 e 12 maggio 2015) del prof. __________, Capo medico di neurortopedia all’Ospedale pediatrico di __________, e due (dell’11 marzo 2015 e 11 agosto 2014) del dr. __________, medico capo del Servizio di chirurgia pediatrica all’Ospedale __________ di __________; pagg. 32 – 43 incarto AI].

                                         Come visto al considerando precedente, il temine di un anno per porre una diagnosi di piede piatto congenito di cui alla CPSI non è assoluto. Occorre piuttosto esaminare se, con il grado di verosimiglianza preponderante, il piede piatto sia effettivamente congenito e che non si tratti di un’affezione successiva alla nascita.

                                         Pendente causa l’assicurato ha prodotto il rapporto 29 settembre 2017 del prof. __________:

" RI 1 leidet an einem schweren Knicksenk-Plattfuss, der einem Talus vertikalis gleichzusetzen ist. Der Fuss ist klinisch aufrichtbar, sinkt aber unter Belastung auf den Talus ab. Eine radiologische Diagnostik erfolgte nicht, da sie nicht zur Behandlung beiträgt. Aus diesen Gründen lässt sich eine kongenitale Deformität nicht belegen.

Trotzdem besteht eine schwere Deformität des Fusses, welche betreffend der funktionellen Auswirkung einem Talus vertikalis gleichzusetzen ist.

Wir haben diese Füsse bisher mit OSSA (knöchelhohen Fussorthesen) behandelt, da wir dauerhafte Fussprobleme ohne Behandlung für wahrscheinlich erachten, ähnlich wie bei einem Talus vertikalis. Unseres Erachtens sind damit die Voraussetzungen einer Kostenübernahme durch die IV erfüllt, da es sich um eine schwere und stabile Deformität mit schlechter funktioneller Prognose handelt (analog einer idiopathischen Skoliose mit Korsettbehandlung)." (doc. IV/1)

                                         Quindi, in sintesi lo specialista ha sostenuto che l’assicurato è affetto da un importante piede piatto equiparabile ad un talus verticalis (di natura congenita) poiché clinicamente il piede s’innalza, ma cede col peso sull’astragalo/talo. Precisa che non è stata eseguita alcuna diagnosi radiologica perché non necessaria per il trattamento, motivo per cui la deformità congenita non è stata provata. Tuttavia rileva che si tratta di una severa deformità del piede che dal punto di vista funzionale corrisponde ad un talus verticalis. Ricorda pure che ai piedi sono state applicate delle ortesi denominate “Ossa” per prevenire problematiche ai piedi simili ai casi di talus verticalis. Per questi motivi ritiene che l’AI rilasci la garanzia per una presa a carico in quanto si tratta di una severa e stabile deformazione con una prognosi funzionale negativa (analogamente alla scoliosi idiopatica con trattamento di un busto).

                                         Ora, alla domanda se si trattava di piede piatto congenito nel rapporto 13 maggio 2016 il dr. __________, specialista in ortopedia all’Ospedale pediatrico di __________ aveva risposto negativamente (punto no. 1.3; pag. 47 incarto AI). Nel rapporto 12 maggio 2015 il prof. __________ aveva ritenuto necessario attendere lo sviluppo del controllo muscolare dei piedi, rimandando ad un controllo al mese di novembre indicando che “die Füsse sind unbelastet normal, es besteht kein kongenitarler Plattfuss” (sottolineatura del redattore, pag. 37 incarto AI). Successivamente all’assicurato, nel febbraio 2016, sono state confezionate le ortesi il cui utilizzo potrebbe al più presto cessare a conclusione della crescita (cfr. rapporto 13 maggio 2016 punto no. 2.7).

                                         Fatto sta che, senza misconoscere la gravità dell’affezione in parola, non si è in presenza di un piede piatto congenito diagnosticato, a ragione l’Ufficio AI non può riconoscere un’infermità congenita 193 OIC – tanto meno in via analogica, come sostenuto dal prof. __________ – motivo per cui il rifiuto di prendere a carico i relativi provvedimenti sanitari è corretto. Né del resto sono adempiute le condizioni di cui alla CPSI (sulla validità delle direttive e delle circolari UFAS cfr. DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3).

                                         In via abbondaziale va fatto presente che qualora l’assicurato dovesse richiedere l’assunzione da parte dell’AI di singoli provvedimenti sanitari in relazione alla sua affezione al piede, la stessa verrà esaminata sotto l’aspetto dei combinati artt. 12 LAI e 5 cpv. 2 LAI (in questo senso cfr. Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, ad art. 12 n. 23 pag. 520).

                                         Ne consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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