Raccomandata
Incarto n. 32.2015.57 BS/sc
Lugano 16 marzo 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1952, affetta da schizofrenia, dal 1° gennaio 1994 beneficia di una rendita intera (cfr. decisione 14 giugno 1994 in doc. AI 18). La prestazione è stata confermata con comunicazioni datate 30 maggio 1995, 11 giugno 1997, 30 novembre 2000, 8 marzo 2006 e 8 maggio 2012 (doc. AI 25,32,41,64 e 92).
Dal 1° febbraio 2011 l'assicurata ha diritto ad un assegno di grande invalido di grado medio, necessitando dell’aiuto di terzi per tre atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, lavarsi e spostarsi), nonché di una sorveglianza personale continua e di accompagnamento nell’organizzazione quotidiana (doc. AI 100 e 102). La prestazione è stata confermata con comunicazione 4 febbraio 2015 (doc. AI 115).
1.2. In data 24 settembre 2014 l’assicurata ha presentato una domanda volta all’ottenimento del contributo per l’assistenza (doc. AI 104).
1.3. Assunti i costi per la consulenza in merito al contributo di assistenza ex art. 39j OAI (cfr. comunicazione 29 ottobre 2014; doc. AI 107), l’Ufficio AI ha esperito un’inchiesta domiciliare a cura di un assistente sociale. Tenendo conto delle risultanze di tale inchiesta, accertato il diritto ad un contributo per l’assistenza, con progetto di decisione 4 febbraio 2015 l’Ufficio AI ha tuttavia respinto provvisoriamente l’erogazione di tale prestazione trovandosi l’assicurata degente sin dall’8 novembre 2014 presso la Clinica __________ di __________ (doc. AI 117).
Con scritto 5 marzo 2015 __________, nominato curatore generale dell’assicurata (cfr. risoluzione 17 febbraio 2015 dell’Autorità Regionale di Protezione; doc. AI 117), segnalando il rientro di quest’ultima al proprio domicilio, ha chiesto di rivedere il calcolo del contributo e che sia riconosciuto il livello (massimo) 4 per il bisogno di aiuto nei singoli atti (doc. AI 120).
Con decisione 16 marzo 2015 l’Ufficio AI ha definitivamente respinto la richiesta del contributo per l’assistenza, osservando:
" (…)
Le osservazioni inoltrate contro il progetto di rifiuto provvisorio del contributo d’assistenza sono state sottoposte ad esame della nostra assistente sociale che ha effettuato l’inchiesta al domicilio.
La Signora RI 1 dal 10.02.2015 è rientrata al proprio domicilio e vive con la madre ed è stata istituita una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC con conseguente perdita dell’esercizio dei diritti civili.
È quindi radicalmente cambiata la sua situazione rispetto al momento dell’inchiesta a domicilio.
La Signora RI 1 non assolve nessuna delle condizioni poste dall’art. 39 b OAI e neppure i marginali 2018 e 2019 della Circolare sul Contributo per l’Assistenza (CCA) e pertanto non ha diritto al contributo d’assistenza.
Lo stesso potrebbe rinascere nel caso in cui si trasferisse in un appartamento proprio, necessitando con ogni probabilità della presenza di una badante.” (Doc. 124)
1.4. Contro la succitata decisione di rifiuto l’assicurata, per il tramite del suo curatore, ha interposto il presente ricorso al TCA. Sostiene che siano assolti i presupposti dell'art. 39b let. a OAI per il diritto al contributo per l’assistenza, poiché la sua situazione e quella di sua madre, oggi 90 enne e che non riesce più ad occuparsi della figlia, può essere parificata a quella esistente tra coniugi o a comunità abitativa, condividendo entrambe un appartamento in cui ognuna dispone di una camera propria da letto e dove vi è un settore di uso comune. La ricorrente ribadisce la necessità di riesaminare il calcolo della prestazione, rispettivamente di valutare nuovamente i tempi relativi al bisogno di aiuto mensile, ritenendo l’inchiesta, eseguita quando era degente presso la Clinica __________, come lacunosa.
1.5. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, non essendo realizzato il presupposto della “gestione di una propria economia domestica”, necessario per conferire il diritto al contributo in parola.
1.6. Con osservazioni 21 maggio 2015 l’assicurata ha prodotto documentazione atta, a suo dire, a comprovare l’esistenza di una gestione di una comunione domestica propria (doc. VI). Su richiesta del TCA, con osservazioni 3 giugno 2015 l’Ufficio AI ha ribadito quanto esposto in sede di risposta (doc. VIII).
Il 23 luglio 2015 l’assicurata ha prodotto un certificato medico (doc. X/C) ed il 18 agosto 2015 l’amministrazione ha preso posizione al riguardo (doc. XII).
1.7. In data 18 gennaio 2016 il TCA ha formulato tre domande all'Ufficio AI (doc. XIV), ricevendo risposta il 3 febbraio 2016 (doc. XV). Su richiesta del Tribunale, con scritto 12 febbraio 2016 il curatore dell'assicurata ha preso posizione in merito al succitato accertamento (doc. XVII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad un contributo per assistenza.
Secondo il Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione invalidità (6° revisione AI, primo pacchetto di misure) del 24 febbraio 2010, “il contributo per l’assistenza è una nuova prestazione per i disabili che integra l’assegno per grandi invalidi e l’assistenza prestata dai familiari, creando un’alternativa alle prestazioni d’aiuto istituzionali. In futuro i disabili avranno la possibilità di assumere essi stessi personale per l’aiuto di cui hanno bisogno e riceveranno dall’AI un contributo per l’assistenza di 30 franchi all’ora per coprire una parte delle spese. Questo permetterà agli assicurati di stabilire in modo autonomo e responsabile come organizzare la propria assistenza. Questa maggiore attenzione alle esigenze dei disabili migliorerà la loro qualità di vita, aumenterà le loro probabilità di riuscire vivere a casa propria nonostante la disabilità e offrirà loro maggiori possibilità d’integrazione sociale e professionale. Il contributo per l’assistenza consentirà infine di ridurre il tempo dedicato dai familiari alle cure.” (FF 2010 1649).
Secondo l’art. 42 quater cpv. 1 LAI hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che:
a. percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4;
b. vivono a casa propria; e
c. sono maggiorenni.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza (cpv. 2).
Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza (cpv. 3; cfr. art. 39a OAI).
2.2. Per quel che concerne gli assicurati con una capacità limitata di esercitare i diritti civili, l’art. 39b OAI stabilisce che:
" Gli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di esercitare i diritti civili hanno diritto al contributo per l'assistenza, se adempiono le condizioni di cui all'articolo 42quater capoverso 1 lettere a e b LAI e:
a. gestiscono una propria economia domestica;
b. seguono assiduamente una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare oppure un'altra formazione di livello secondario II o di livello terziario;
c. esercitano un'attività lucrativa per almeno 10 ore alla settimana nel mercato del lavoro regolare; o
d. al raggiungimento della maggiore età percepivano un contributo per l'assistenza secondo l'articolo 39a lettera c.”
Secondo il marginale no. 2017 della Circolare sul contributo di assistenza (CCA), le succitate condizioni ex art. 39b OAI non devono essere adempiute cumulativamente. È sufficiente che l’assicurato ne adempia una.
La prassi amministrativa definisce "la gestione di una propria economica domestica" secondo il marg. 2019 delle CCA:
" Il criterio della gestione di una propria economia domestica è più restrittivo del concetto di «vivere a casa propria» sancito dalla legge. Gestire una propria economia domestica significa che non si vive più sotto lo stesso tetto con i genitori o con i propri rappresentanti legali. Nel caso delle persone sposate che vivono con il coniuge, il criterio della propria economia domestica è considerato soddisfatto. Lo stesso vale per le persone che vivono in un’unione domestica registrata o in una convivenza di fatto. La gestione di una propria economia domestica non si limita alla separazione di un proprio ambiente abitativo in termini di spazio, ma comprende per principio anche lo svolgimento delle varie attività che comporta un’economia domestica propria, quali ad esempio cucinare, ordinare l’alloggio, fare la spesa e il bucato, avere cura dei vestiti ecc. nonché la necessaria pianificazione e organizzazione di queste azioni. (sottolineatura del redattore).”
Infine, il marg. no. 2020 delle CCA precisa:
" Le comunità abitative in cui due o più persone condividono un appartamento, in cui ognuna dispone di una propria camera da letto e in cui un settore è di uso comune, possono essere equiparate a un’economia domestica propria.”
Va qui fatto presente che, secondo il disegno di legge, è stata introdotta la possibilità di versare il “… contributo per l’assistenza anche a giovani e adulti con una capacità limitata di esercitare i diritti civili, ma con un’autonomia e una responsabilità individuale sufficienti per la concessione della prestazione” (FF 2010 1650, sottolineatura del redattore).
A tal riguardo gli autori Locher e Gächter rilevano che il contributo per l'assistenza è riconosciuto a maggiorenni che beneficiano della piena capacità di discernimento ex art. 13 CCS. La persona assicurata deve essere infatti in grado di decidere da sola su quale aiuto necessiti, nonché deve essere capace di seguire i propri doveri quale datore di lavoro riguardo all'assistente ("Ein Assistenzbeitrag erhalten grundsätzlich nur volljährige bzw. i.S.v. ZGB 13 handlungsfähige Versicherte (IVG 42quater/1/c). Die versicherte Person muss in der Lage sein, selber zu bestimmen, welche Hilfe sie benötigt, und zudem ihrer Pflicht als Arbeitgeberin der Assistenzperson nachkommen", autori citati, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2014, pag. 262).
Il contributo per assistenza permette alla persona assicurata con limitata capacità di discernimento di condurre con autodeterminazione la propria vita, ciò che presuppone una certa autonomia (" Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und Minderjährige erhalten nur dann einen Assistenzbeitrag, wenn sie neben den beiden oben genannten Bedingungen weitere Voraussetzungen erfüllen. Diese wurden unter Berücksichtigung des Hauptziels des Assistenzbeitrags festgelegt: Der Assistenzbeitrag soll den versicherten Personen erlauben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu ist bereits eine gewisse Selbständigkeit erforderlich)"; sottolineatura del redattore, Laâmir-Bozzini, Der Assistenzbeitrag, Pfelegerecht, pag. 219).
Infine occorre rilevare che il criterio della “gestione di una propria economia domestica” ai sensi dell’art. 39b lett. a OAI ed il marg. no. 2019 CCA è stato ritenuto conforme alla legge dal TCA del Cantone di Lucerna (sentenza 2 settembre 2013 il cui regesto è pubblicato in AJP 2014 pag. 1390).
2.3. L’art. 42 quinquies cpv. 1 LAI prevede che l'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):
a. assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e
b. che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.
Secondo l’art. 42 sexies cpv. 1 LAI il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:
a. l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter;
b. i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;
c. il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal.
Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto (cpv. 2).
In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal (cpv. 3).
Il Consiglio federale stabilisce (cfr. art. 39a – j OAI):
a. gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza;
b. gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;
c. i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente (cpv. 4).
L'inizio e l'estinzione del diritto al contributo per assistenza è disciplinato dall'art. 42 septies LAI avente il seguente tenore:
" 1) In deroga all’articolo 24 LPGA il diritto al contributo per l’assistenza
nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato rivendica tale diritto.
2) L’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.
3) Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato:
a) non adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;
b) si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l’età di pensionamento;
oppure
c. decede."
Infine, l'art. 67 cpv. 2 LPGA prevede che "se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, il diritto all'assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento." Analogamente, in ambito della prestazione in parola, il marginale no. 9013 CCA prevede che "se l’assicurato si trova in ospedale, il contributo per l’assistenza è sospeso per il periodo del ricovero. Se del caso, continua ad essere versato in virtù dell’articolo 39h capoverso 2 OAI". A sua volta l'art. 39h cpv. 2 OAI, previsto per il caso in cui l'assicurato è ospedalizzato e ha già assunto un assistente secondo i criteri richiesti, dispone che " se l’assistente è impedito di lavorare per motivi inerenti alla persona dell’assicurato, il contributo per l’assistenza continua a essere versato per al massimo tre mesi; l’importo annuo del contributo per l’assistenza non può essere superato".
2.4. Va infine ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, al pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le direttive dell'UFAS costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. In particolare, esse non creano delle nuove regole giuridiche e non possono costringere gli amministrati ad adottare un determinato comportamento. Non pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, tali direttive forniscono il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione delle norme giuridiche ma non anche un'interpretazione vincolante delle stesse. Senza pronunciarsi sulla loro validità, dal momento che, non essendo delle decisioni, esse non possono essere impugnate in quanto tali, il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili. Per contro, il giudice ne tiene conto nella misura in cui esse consentano nel caso di specie una corretta interpretazione delle disposizioni di legge (DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.5. Nel caso in esame, l'assicurata beneficia di un assegno per grandi invalidi e vive in casa propria (non quindi in un istituto), motivo per cui i presupposti ex art. 42 quater cpv. 1 lett. a e b LAI sono adempiuti.
Con risoluzione del 17 febbraio 2015 l’ARP (Autorità di protezione dell’adulto) __________ ha istituito nei confronti dell’assicurata una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando quale curatore il signor __________ (doc. A7). Secondo il marg. 2018 CCA sono considerati assicurati con una capacità limitata di esercitare i diritti civili, fra l’altro, le persone soggette a una curatela generale (art. 398 CC).
L’Ufficio AI ha negato il diritto al contributo di assistenza non essendo assolto il presupposto della “gestione di una propria economia domestica” di cui all’art. 39b lett. a OAI condizione aggiuntiva alle succitate condizioni ex art. 42 quater cpv. 1 LAI prevista per gli assicurati con una limitata capacità di esercitare i diritti civili - vivendo l’assicurata insieme alla madre, la quale continua ad occuparsi della figlia. Pacifico è che l’interessata non adempie a nessuno degli altri tre presupposti (non cumulativi) dell’art. 39b lett. b - d OAI, non essendo in formazione, non svolgendo alcuna attività lavorativa e non avendo in precedenza beneficiato, quando era minorenne, un contributo per l'assistenza.
2.6. Come rettamente rilevato dall’amministrazione, dal rapporto 10 gennaio 2013 (doc. AI 95) relativo all’inchiesta domiciliare che ha portato all’erogazione dell’assegno per grandi invalidità di grado medio (cfr. consid. 1.1), risulta che l’assicurata necessita, oltre dell’aiuto di terzi per il compimento di tre atti ordinari, di una sorveglianza personale continua da parte di sua madre anche per l’organizzazione della realtà domestica quotidiana. Infatti, l’assicurata vive a casa con la madre che “(...) ha deciso di traferirsi ad Ascona con la figlia e di prendersene cura personalmente (…)”. L’assicurata viene descritta dalla madre “(…) totalmente apatica, che trascorre preferibilmente il suo tempo a letto e che non riesce a svolgere nessuna occupazione (nessuna lettura, non guarda TV, nessun interesse) (…)”. Nel succitato rapporto l’incaricata rileva che l’assicurata “(… ) si attiene ai ritmi giornalieri della madre e non collabora in nessuna attività domestica (…)” (punto no. 3 dell’inchiesta), tant’è che “(…) l’assicurata da anni non è più in grado di vivere da sola e organizzare la propria realtà quotidiana (…)” (punto no. 3.2).
Nel successivo già citato rapporto 27 gennaio 2015 dell’inchiesta domiciliare, con il quale è stato confermato il grado medio di grande invalidità (cfr. consid.1.1), segnatamente si evince che “(…) la signora RI 1 trascorre il suo tempo sul divano durante il giorno dormendo per la maggior parte del tempo mentre la notte rimane sveglia e tende a mangiare in modo disordinato (…)” e “(…) rispetto al primo incontro del gennaio 2013 le condizioni di salute della signora RI 1 sono peggiorate (…)” (doc. AI 113). Nella richiesta 24 settembre 2014 per il contributo di assistenza è stato fra l’altro indicato un grado 4 (corrispondente a che“… non può fare nulla in modo autonomo e ha bisogno di un aiuto diretto completo in tutto o d’istruzioni e un controllo costanti)” nella gestione dell’economia domestica.
In queste circostanze, dunque, l’assicurata non “gestisce una propria economia domestica” ai sensi dell’art. 39b lett. a OAI, che è invece gestita dalla di lei madre. Il fatto che sia la madre che l’assicurata (prima che quest'ultima fosse posta a curatela) abbiano firmato il contratto di locazione dell'appartamento in cui vivono non è di conseguenza atto a comprovare una comunità abitativa indipendente tra di loro.
Diversa sarebbe la situazione, come indicato nella decisione contestata e nelle annotazioni 9 marzo 2015 dell'assistente sociale (doc. AI 122) – da ultimo confermato dall’Ufficio AI nella risposta alla domanda no. 2 formulata dal TCA il 18 febbraio 2016 (cfr. consid. 1.7) – se l'assicurata si trasferisse in un appartamento proprio, dimostrando di gestire un’economia propria.
Orbene, occorre rilevare che pendente causa il curatore, facendo presente che la madre dell'assicurata, novantenne nel 2015, non riesce più ad assistere la figlia, ha prodotto un contratto di lavoro da lui firmato il 16 aprile 2015, con una badante (doc. B1). Interpellato dal TCA a sapere se tale circostanza è rilevante per un eventuale diritto al contributo per assistenza, l’amministrazione ha risposto:
" Tenuto conto di quanto già espresso in precedenza, il contratto di lavoro comproverebbe l'assunzione di un assistente (persona fisica che deve realizzare le condizioni dell'art. 42quinquies left. b LAI), che fornisce prestazioni di aiuto necessarie all'assicurata.
Affinché possa essere riconosciuto il diritto al contributo l'assicurata dovrebbe ancora adempiere almeno una delle condizioni indicate aired. 39b OAI, ritenuto che è a beneficio dell'AGI e vive in casa propria (e non in istituto). “
Come indicato nella decisione e nell'annotazione dell'assistente sociale del 9 marzo 2015, l'importo del contributo andrebbe ridefinito.” (Risposta alla domanda no. 3 del 18 gennaio 2016, XV).
Secondo questo Tribunale, dal momento che la madre dell’assicurata non è (più) in grado di occuparsi della figlia, con la presenza della badante l’assicurata costituisce una comunità abitativa ai sensi del marg. no. 2020 CCA (cfr. consid. 2.2), vivendo in un appartamento con a disposizione una camera da letto ed un settore di uso comune.
Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti). Tenuto conto che il contratto di badante è stato stipulato successivamente alla decisione contestata, tale (nuova) circostanza non può tuttavia essere presa in considerazione del presente giudizio. Tuttavia, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, verificando se l’assistente assunta dall’assicurata adempie ai requisiti dell’art. 42 quinquies lett. b LAI, determini l’eventuale versamento di un contributo per assistenza.
Non "gestendo un'economia propria" ai sensi dell'art. 39b OAI sino all’emissione della decisione contestata, la situazione dell'assicurata non può di conseguenza essere equiparata a quella secondo il marg. no. 2020 delle CCA.
2.7. Nel preavviso 4 febbraio 2015, poi ripreso nella decisione contestata, l'Ufficio AI, dopo aver proceduto al calcolo del contributo per assistenza ed aver accertato che l'assicurata dall'8 novembre 2014 si trova ancora degente presso la Clinica __________ di __________, ha respinto la richiesta di prestazioni, precisando che alla dimissione " (…) riconosceremo il contributo per l'assistenza, sempre che le condizioni siano assolte (…)"; sottolineatura del redattore).
Premesso quanto sopra, in data 18 gennaio 2016 il TCA ha posto tre domande, la cui no. 1:
" Per quale motivo l'amministrazione non ha riconosciuto il contributo per assistenza limitatamente al periodo intercorso tra la richiesta della citata prestazione (23 ottobre 2014) e l'inizio del ricovero dell'assicurata presso la Clinica __________ di __________ (8 novembre 2014), rispettivamente dalle dimissioni dalla stessa clinica con rientro al proprio domicilio (10 febbraio 2015) fino all'entrata in vigore della curatela generale ex art. 398 CC (risoluzione del 17 febbraio 2015)? Per l'erogazione del contributo è necessario che tutti i requisiti siano adempiuti per un periodo (ininterrotto) minimo? Se si, di quanti mesi?"
Questa è la risposta dell'Ufficio AI:
" Nel caso in esame, subito dopo la presentazione della domanda di contributo l'assicurata stata ospedalizzata. L'amministrazione ha, sostanzialmente, ritenuto che tale aspetto non permetteva il riconoscimento del contributo ed ha emanato un rifiuto provvisorio (cfr. preavviso dell'Ufficio Al del 4 febbraio 2015). Causa ospedalizzazione l'assicurata non ha percepito l'AGI per due mesi interi (cfr. comunicazione Ufficio Al a Cassa di compensazione del 4 febbraio 2015). Per tutto il periodo del ricovero, quindi, il contributo non avrebbe potuto essere in nessun caso riconosciuto. Ma anche realizzando le condizioni poste all'art. 42quater LAI dal momento della domanda, quindi dal 23 ottobre 2014, fino al ricovero, poi dalle dimissioni con rientro a domicilio fino alla nomina del curatore in data 17 febbraio 2015, l'assicurata non ha comunque maturato alcun diritto all'erogazione del contributo, difettando la presenza di un assistente, da intendere quale persona fisica che fornisce prestazioni di aiuto, assunto con regolare contratto di lavoro."
Questo TCA condivide tale risposta. Rileva in particolare che al momento della domanda per il contributo per l'assistenza l'assicurata non aveva (ancora) assunto un assistente ai sensi dell'art. 42 quinquies LAI e quindi, nonostante che l'amministrazione avesse quantificato il contributo, non aveva maturato il diritto alla prestazione in parola, motivo per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal curatore della ricorrente (cfr. osservazioni 12 febbraio 2016 ad risposta 1 punto 2; XVII), l'Ufficio AI non doveva emanare una decisione che attestava il diritto al contributo per l'assistenza e specificando successivamente che il diritto era sospeso durante l'ospedalizzazione. Nel medesimo punto, il curatore, con riferimento all'art. 42 septies cpv. 2 LAI, ha sostenuto che " (…) la Signora RI 1 avrebbe dunque potuto attendere la conferma del diritto al contributo prima di fornire all'Ufficio Al informazioni (presenti nel contratto di lavoro) che non sarebbero state di loro pertinenza o interesse nel caso di un rifiuto (…)." . Il citato articolo, come visto, stabilisce che "l'assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura" (sottolineatura del redattore). Ciò presuppone, appunto, l'esistenza di prestazione d'aiuto riconosciute che, come rilevato sopra, non erano riconducibili al momento della domanda.
2.8. Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurata volta ad ottenere un contributo per l’assistenza.
Confermata quindi la decisione contestata, il ricorso va respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per le sue incombenze di cui al consid. 2.6.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti