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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.02.2015 32.2014.48

4 février 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,564 mots·~23 min·3

Résumé

Respinta una nuova domanda di un'assicurata con attività lucrativa parziale. Conferma dell'assenza di una duratura inabilità psichiatrica e quindi della valutazione SMR. Respinta istanza di assistenza giudiziaria con gratuito partrocinio in ambito amminstrativo ma acccolta in quello giudiziario

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.48   BS/sc

Lugano 4 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 aprile 2014 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 10 marzo 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1981, attiva a tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, nel mese di gennaio 2011 ha inoltrato una prima domanda di prestazioni AI (doc. AI 1), respinta dall’Ufficio AI con decisione 25 ottobre 2011 (preavvisata il 12 luglio 2011) poiché “dal lato medico l’eventuale inabilità lavorativa è dovuta ad uno stato di abuso di medicamenti e non da malattia psichica” (doc. AI 26)

                              L’assicurata ha inoltrato un’altra domanda di prestazioni seguita da una decisione di non entrata in materia del 22 ottobre 2012 (doc. AI 33).

                     1.2.   A seguito di una terza domanda di prestazioni, inoltrata nel marzo 2013, l’amministrazione ha raccolto la pertinente documentazione medica ed economica e proceduto ad una valutazione degli atti a cura del proprio servizio medico (SMR).

                              In applicazione del metodo misto, previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale, con decisione 10 marzo 2014 (preavvisata il 24 gennaio 2014) l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita sulla base delle seguenti argomentazioni:

"  (…)

Secondo i nostri accertamenti, in assenza del danno alla salute la Signora RI 1 avrebbe continuato a svolgere la sua precedente attività di addetta alle pulizie in misura del 26% (sua percentuale lavorativa fin dal 2006). Il rimanente 74% corrisponde ai lavori consueti in ambito domestico.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, risulta ora medicalmente oggettivata una diagnosi invalidante ai sensi della Legge AI, tale da rendere la Signora RI 1 inabile al lavoro in misura completa in qualsiasi attività lucrativa, a far capo dal mese di aprile 2013.

Non sono invece certificate dal profilo medico delle limitazioni come casalinga, in alcun periodo di tempo. In questo campo ella è in grado di seguire i propri tempi e i propri ritmi nell'attendere alle mansioni consuete, e non è obbligata a seguire un mansionario rigido allestito da altri.

Il grado d'invalidità in questi due campi è il seguente:

Attività               Quota parte             Limitazione             Grado d'invalidità parziale

Salariata                       26%                       100%                                                    26%

Casalinga                     74%                            0%                                                       0%

Grado d'invalidità                                                                                                      26%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita non sussiste.

Osservazioni al progetto di decisione del 24.01.2014

Preso atto delle osservazioni del 26 febbraio 2014, riteniamo che il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) abbia debitamente approfondito anche il profilo psichiatrico dell'assicurata, tenendo conto anche degli accertamenti effettuati durante la degenza presso la Clinica __________ di __________.

Pertanto, come già ribadito in fase di progetto, è medicalmente giustificata un'incapacità lavorativa del 100% solo per quanto riguarda l'attività da salariata (sia in attività abituale, sia in attività adeguata).

Non sono invece certificate incapacità lavorative come casalinga in alcun periodo di tempo, in quanto nel caso specifico l'assicurata è in grado di eseguire i propri tempi e i propri ritmi nell'attendere alle mansioni consuete, nè è obbligata a eseguire un mansionario rigido allestito da altri.

Su tali presupposti, non vengono portati elementi medici oggettivi che ci portano a riconsiderare lo stato di salute dell'assicurata in oggetto." (…)" (doc. 59/2)

                              Contemporaneamente l’amministrazione ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, non ritenendo giustificato l’intervento del suo legale, avv. RA 1.

                               1.3.   Contro la succitata decisione insorge l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, postulandone l’annullamento. Contestando la valutazione della componente psichiatrica, l’insorgente chiede l’esecuzione di un accertamento peritale specialistico. Con separata istanza dello stesso giorno postula pure di essere posta al beneficio, “già in fase pre-proces-suale”, dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.4.   Con la risposta di causa, confermando la valutazione medica,  l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.5.   L’assicurata ha prodotto il rapporto medico 2 dicembre 2014 del suo psichiatra curante (doc. XX+bis). Con osservazioni 23 dicembre 2014 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito (XXII+bis).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.                                            

                               2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                               2.6.   Infine, quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.7.   Nella presente fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, definita incontestatamente nella misura del 26%, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività per motivi psichiatrici. Difatti, con annotazioni 11 novembre 2013 il dr. __________, psichiatra attivo presso il SMR, ha concluso:

"  Sulla base del certificato del SPS di __________ del 9 aprile 2013 e successivo rapporto AI della dr.ssa __________, SPS __________, 10.07.2013, è giudizioso e verosimile che da aprile 2013 l'A.ta sia astinente da sostanze rispettivamente non sia in grado, per motivi esclusivamente psicopatologici, di seguire un mansionario anche semplice e ripetitivo sul mercato libero del lavoro.

Non sono invece certificate limitazioni come casalinga in alcun periodo di tempo: anche questo è del tutto verosimile in quanto una persona è in grado di seguire i propri tempi e i propri ritmi nell'attendere alle mansioni consuete nè è obbligato a seguire un mansionario rigido allestito da altri." (doc. AI 55/2)

                                         Contestata è invece la capacità in attività domestiche, per le quali, come visto sopra, il dr. __________ non ha riscontrato alcuna limitazione. A tal riguardo va fatto presente che nel citato rapporto 28 giugno 2013 il SPS aveva espressamente rilevato che l’assicurata “è in grado di eseguire le mansioni di casalinga con normalità” (doc. AI 47/4), ciò che è stato del resto ribadito dal succitato sanitario nelle annotazioni 15 aprile 2014 (doc. VIII).

                                         Pendente causa l’assicurata ha prodotto il rapporto medico 2 dicembre 2014 del SPS di __________. Posta la diagnosi di sindrome affettiva bipolare (in luogo del sospetto di disturbo di personalità schizoide valutato nel citato rapporto 28 giugno 2013), il medici hanno fra l’altro rilevato (sottolineatura del redattore):

"  (…)

Per quanto attiene all'abilità alla mansione di casalinga, è da dire che nei periodi succitati di deflessione timica, l'assicurata va incontro ad una discreta riduzione del funzionamento globale, interrompendo sostanzialmente anche le attività di casalinga e dovendo perciò essere vicariata dalla madre, cui vengono delegate le compere, o alla cognata convivente che la supporta nelle attività al domicilio.

Tenuto conto del decorso longitudinale dei sintomi, ammettendo anche una completa inabilità durante le fasi depressive, si calcola una inabilità inferiore al 20% sulla mansione di casalinga a partire dal settembre 2012. Non appare invece esigibile una attività sul mercato libero del lavoro in ragione delle difficoltà intellettive, come già segnalato nei rapporti di altri colleghi." (doc. XX/bis, pag. 3)

                                         A tal riguardo, nelle annotazioni 15 dicembre 2014 il dr. __________ ha evidenziato:

"  Ho preso nozione del rapporto del Dr. __________, Dr. __________, SPS di __________ del 2 dicembre 2014: in esso non riscontro, per quanto riguarda la funzionalità come casalinga, alcun elemento oggettivo o oggettivabile che mi permette di modificare le mie precedenti prese di posizione al riguardo: è, in effetti, evocata un'inabilità lavorativa, come casalinga, inferiore al 20%, non meglio precisata, perchè alcune compere sarebbero delegate alla madre, anche e soprattutto per motivi economici, mentre la cognata convivente supporterebbe l'assicurata nelle attività casalinghe. Su tale attività di supporto non sono fornite informazioni oggettive ma si tratterebbe comunque di un supporto molto lieve se anche i curanti, che molto spesso presentano un apprezzamento di eventuali limitazioni funzionali più severo di un osservatore esterno, giustificano un impedimento inferiore al 20%.

In conclusione, per quanto sopra esposto, non ho elementi oggettivi o oggettivabili per modificare il rapporto SMR finale del 11.11.2013 rispettivamente annotazione del 15.04.2014." (doc. XXII/bis)

                                         Dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo questo TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalla succitata valutazione del SMR, nel senso di non ritenere date limitazioni durature dal punto di vista psichiatrico in ambito casalingo. Come si legge nello stesso rapporto del SPS, i periodi deflessione timica compaiono ogni due mesi per una durata dai 3 ai 7 giorni, con un impatto tutto sommato modesto (si parla infatti di discreta riduzione del funzionamento globale). Lo stesso psichiatra curante conclude per un’inabilità inferiore al 20% a partire dal mese di settembre 2012 (mese in cui vi è stata una modifica del trattamento farmacologico). Non va tuttavia dimenticato che nel precedente rapporto 28 giugno 2013 – quindi dopo il settembre 2012 – lo stesso SPS, a firma del dr. __________, aveva attestato che l’assicurata è in grado di eseguire le mansioni come casalinga “con normalità”.

                                         Visto quanto sopra, è da ritenere che l’assicurata non presenta una duratura limitazione psichiatrica relativamente all’es- pletamento delle mansioni domestiche, perlomeno non nella misura tale da riconoscere, sommata all’incapacità lavorativa in attività salariata, il diritto all’erogazione di una rendita.

                                         In queste circostanze rettamente l’amministrazione ha nuovamente negato il diritto alle prestazioni.

                               2.8.   Con la decisione contestata l’amministrazione ha anche rifiutato la concessione dell’assistenza giudiziaria in ambito amministrativo l’intervento del legale dell’assicurata non essendo stato ritenuto giustificato. Nel ricorso non risulta che tale aspetto sia stato contestato. Solo nella separata istanza 9 febbraio 2014 di assistenza giudiziaria in sede ricorsuale l’avv. RA 1 ha chiesto che la sua cliente vanga “ … posta al beneficio del gratuito patrocino, già in fase processuale nella forma dell’esenzione dal pagamento delle spese giudiziaria e del gratuito patrocino del sottoscritto legale” (sottolineatura del redattore). Volendo considerare litigioso anche questo rifiuto, va detto che non vi è motivo per distanziarsi da quanto deciso al riguardo dall’amministrazione e questo per i seguenti motivi.

                                         L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

                                         Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, Kommentar zum ATSG, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

                                         La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assi-stenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“;  DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

                                         Richiamata la succitata severa giurisprudenza, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, rettamente l’amministrazione ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, tenuto conto del resto che la presente fattispecie rientra nella consueta casistica di questo genere di problematiche.

                                         Pertanto giustamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.

                                         Ne consegue che anche su questo punto la decisione impugnata va confermata.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

                             2.10.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                         Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che la ricorrente, madre di un figlio nato nel 2000 e coniugata, non lavora. Suo marito percepisce un salario netto di fr. 4'420.--. La famiglia non dispone di altre entrate, né di sostanza netta.

                                         Per quel che concerne le uscite mensili vanno in primo luogo considerati fr. 2'300.-- (1’700 + 600) corrispondenti all'importo base mensile per coniugi e per figlio maggiore di 10 anni (sino al compimento del 18.o anno di età) stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° settembre 2009 (tuttora in vigore). Tale importo va maggiorato di fr. 460.--, pari al supplemento del 20% dell’importo base, così come prescritto dalla succitata giurisprudenza. Vanno poi aggiunti fr. 1’520.-- di affitto mensile e fr. 475.-- di premi cassa malati per la famiglia (sussidi considerati). Visto quanto sopra, tenuto conto che le uscite (fr. 4’755) sono maggiori delle entrate (4’420.--) il presupposto dell’indigenza è dato. A carico della famiglia vi sono attestati di carenza beni per complessivi fr. 54'026.--, di cui solo fr. 99.30 per debiti d’imposta che vanno considerati ai fini del calcolo dell’indigenza. A tal riguardo occorre ricordare che, secondo giurisprudenza, vanno considerati i debiti relativi alle imposte scadute (RAMI 2000 N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208 consid. 2; DTF 124 I 2 consid. 2a), ma non quelli relativi a debiti privati, i quali non possono essere conteggiati (STFA U 219/99 del 17 marzo 2000; STF 5P.356/1996 del 6 novembre 1996).

                                         L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2014.48 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.02.2015 32.2014.48 — Swissrulings