Raccomandata
Incarto n. 32.2014.18 FS
Lugano 14 novembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 gennaio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1969, da ultimo attivo quale responsabile tecnico (capo meccanico/ricezionista/magazzino) presso il Garage __________ (cfr. doc. AI 23/1-12), il 31 agosto 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando i seguenti danni alla salute: “(…) Causa tamponamento violento, riduzione delle capacità e prestazioni fisiche. A dipendenza delle attività quotidiane, dopo circa max. 30 min. a max. 3 ore con schiena eretta, necessito riposo, problemi di lombare e diffusi (…)” (doc. AI 7/1-10).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – segnatamente la perizia pluridisciplinare 20 novembre 2013 del SAM (doc. AI 55/1-56) e il rapporto finale 26 novembre 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 56/1-3) – l’Ufficio AI, con decisione 8 gennaio 2014, preavvisata il 7 maggio 2013 (doc. AI 30/1-2), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni non essendo adempiuto il periodo di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ritenuta la capacità lavorativa del 100%, a contare dal 15 marzo 2012, tanto quale responsabile tecnico di un garage con compiti prettamente amministrativi ed organizzativi quanto in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti (doc. AI 58/1-3).
1.3. Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha contestato la valutazione medica postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita sino al 31 dicembre 2013 (I).
1.4. Con la risposta di causa – osservando di essersi basato unicamente sulla documentazione medica concernente l’infortu-nio del 15 febbraio 2012 ma anche sulla perizia pluridisciplinare del 20 novembre 2013 del SAM, ritenuto che oggetto del contendere è il diritto ad una rendita d’invalidità per il periodo dal 1. marzo al 31 dicembre 2013, visto che dal confronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 21% inferiore al minimo pensionabile del 40% ai sensi dell’art. 28 LAI e rilevato che l’assicurazione disoccupazione ha aperto un periodo quadro per la riscossione delle prestazioni dal 24 aprile 2013 al 23 aprile 2015 e da aprile a dicembre 2013 ha versato le relative indennità – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso (IV e IV/1).
1.5. Con lettera del 20 marzo 2014 l’assicurato ha contestato l’applicazione del livello di qualifica 2 della tabella TA1 per il calcolo del reddito da invalido sostenendo che al suo caso va applicato invece il livello 3 “conoscenze professionali e specializzate” (VI).
1.6. Con osservazioni del 2 aprile 2014 l’Ufficio AI – ribadita l’applicabilità del livello di qualifica 2 visto anche che dal 1. gennaio 2014 svolge la funzione di direttore di filiale presso la ditta __________ di __________ e rilevato che pur volendo applicare il livello di qualifica 3 il grado d’invalidità non raggiungerebbe il minimo pensionabile attestandosi al 35% – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso (VIII e VIII/1).
1.7. Invitato a presentare osservazioni scritte sui doc. VIII e VIII/1 (IX), dopo la chiesta proroga del termine (X), l’assicurato ha comunicato al TCA di rinunciare a presentare osservazioni in merito (XII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita (senza specificare nel petitum di quale grado, ancorché al punto 10 del ricorso ha sostenuto che: “(…) Il sig. RI 1 era perciò inabile al lavoro con un grado di invalidità del 60% al termine dell’anno di attesa e senza interruzione. Ciò gli dà il diritto ad una rendita di tre quarti in rapporto ad una rendita intera (art. 28 LAI). (…)” (I, punto 10 a pag. 9)) fino al 31 dicembre 2013.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Nel caso in esame, ricevuta la domanda di prestazioni – vista la documentazione agli atti e ritenuta la valutazione del 18 giugno 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 39/1) – l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 40/1-3, 41/1, 42/1-2, 43/1-2 e 47/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare del 20 novembre 2013 (doc. AI 55/1-56) risulta che i periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervico-vertebrale e lombo-vertebrale con/su:
- alterazioni degenerative a livello cervicale (piccola ernia discale C2-C3 nel recesso laterale di sin., con lieve restringimento del neuroforame a sin., piccola ernia discale paramediana ds. C5-C6, senza neuro compressione, minima protrusione discale diffusa C6-C7),
- alterazioni degenerative a livello lombare (discopatia L5-S1),
- spondilolistesi L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding, in spondilolisi bilaterale di L5,
- iperlassità legamentare,
- disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare, protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa dorsale),
- decondizionamento muscolare,
- cefalea cervico-cefalica.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Reazione di disadattamento mista (ICD-10 F 43.22).
Dislipidemia.
Epatopatia.
Talassemia minor.
Obesità con BMI di ca. 30 kg/m2.
Sindrome delle apnee da sonno oligosintomatica e non trattata.
(…)" (doc. AI 55/20-21)
Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L’A. raggiunge una capacità lavorativa del 100% come responsabile tecnico di un garage con compiti prettamente amministrativi ed organizzativi. (…)” (doc. AI 55/27), il SAM ha concluso:
" (…)
8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista psichiatrico l’A. presenta una reazione di disadattamento mista con una capacità lavorativa totale. Si consiglia una terapia antidepressiva (per esempio con Duloxetina) che ha un ottimo influsso sulla soglia del dolore e sull’ansia.
Dal punto di vista reumatologico l’A. è abile al 100% in un’attività rispettosa dei limiti descritti precedentemente e nell’ultima attività di responsabile tecnico con funzioni prettamente amministrative ed organizzative. Non può invece svolgere con pieno rendimento le mansioni di meccanico, rispettivamente magazziniere, non soddisfacendo i limiti funzionali e di carico descritti precedentemente.
Dal punto di vista neurologico l’A. è totalmente abile al lavoro.
Globalmente l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 100% come responsabile tecnico di garage con compiti prettamente amministrativi ed organizzativi dal 15.3.2012 (ad un mese dall’incidente) e continua.
Sconsigliamo l’attività di meccanico e di magazziniere non potendo più rispettare i limiti funzionali e di carico descritti precedentemente.
Dal punto di vista terapeutico si consiglia l’introduzione di un antidepressivo per modulare il dolore, un calo ponderale ed un rinforzo muscolare (il tutto per migliorare la qualità di vita dell’A.).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Si consiglia un aiuto al collocamento affinché l’A. possa rientrare al più presto nel mondo lavorativo.
Dal punto di vista psichiatrico e neurologico l’A. è totalmente abile al lavoro.
Dal punto di vista reumatologico l’A. è abile al lavoro al 100% in un’attività adatta rispettosa dei limiti funzionali e di carico descritti precedentemente.
Globalmente l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 100% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali e di carico descritti precedentemente dal 15.3.2012 (ad un mese dall’incidente) e continua.
10 OSSERVZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Domande particolari non sono poste.
Al medico di famiglia abbiamo inviato una copia degli esami di laboratorio.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all’Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 55/27-28)
L’Ufficio AI – considerate le risultanze peritali e ritenuto il rapporto finale 26 novembre 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 56/1-3) – con decisione 8 gennaio 2014 ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI 58/1-3).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________ il quale – confermando le succitate valutazioni del SAM – ha stabilito un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 17 febbraio al 14 marzo 2012 e una capacità al lavoro totale in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal 15 marzo 2012 (vedi il rapporto finale SMR del 26 novembre 2013 sub doc. AI 56/1-3).
La dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 55/1-56) – che ha tenuto conto di tutta la documentazione medica versata agli atti; in particolare, avuto riguardo alla documentazione contenuta nell’incarto Lainf, va qui rilevato che in quell’ambito questo Tribunale, con STCA del del 24 marzo 2014 [inc. 35.2013.38], ha confermato la decisione su opposizione del 13 maggio 2013 con cui l’assicuratore infortuni aveva dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1. aprile 2013; il TF, con STF 8C_427/2014, ha infine ritenuto inammissibile il ricorso contro la suddetta STCA – non è stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
In particolare – pur avendone avuto la possibilità visto che la perizia del SAM gli è stata trasmessa come richiesto (cfr. doc. AI 59/1 e 60/1) –, l’insorgente non si è minimamente confrontato con la valutazione peritale e nemmeno ha prodotto la benché minima documentazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.
Va qui del resto evidenziato che il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel rapporto medico del 5 ottobre 2012 (doc. AI 12/1-5) ha, in particolare, attestato che “(…) dal mio punto di vista in un lavoro d’ufficio l’assicurato è totalmente abile al lavoro a partire da 1 mese dopo l’infortunio del 15.2.2012. In attività pesanti a mediamente pesanti vi è un’incapacità lavorativa che può raggiungere il 40% a causa dei problemi degenerativi della colonna cervicale e della colonna lombare in presenza di una spondilosi bilaterale con listesi grado I. (…)” (doc. AI 12/3, punto 1.6).
Anche il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel rapporto concernente la degenza dal 10 al 20 aprile 2012 presso la Clinica __________, __________ (doc. AI 22/8-9), ha, tra l’altro, attestato che “(…) ho discusso a lungo con lo stesso [ndr.: si riferisce all’insorgente], continuerà presso di noi ancora una fisioterapia attiva a secco ed in acqua ed è già previsto un controllo presso il Dr. __________, un prolungamento dell’inabilità lavorativa non ha giustificazioni dal punto di vista reumatologico per cui gli ho detto che bisognerà perciò riprendere il lavoro. Lui però ha già perso il posto di lavoro; in sostanza assistiamo ad una progressiva cronicizzazione con l’apparizione di tutte le bandiere gialle per questo rischio. Durante la degenza non abbiamo registrato complicazioni internistiche. (…)” (doc. AI 22/9).
In simili circostanze, stante quanto precede, questo Tribunale deve dunque confermare un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 17 febbraio al 14 marzo 2012 e – fatto salvo il periodo dal 10 al 20 aprile 2012 in cui è stato degente presso la Clinica __________, __________ (doc. AI 22/8-9) – un’abilità lavorativa totale in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste dal 15 marzo 2012.
2.8. Quanto alla valutazione economica, contestata limitatamente al calcolo del reddito ipotetico da invalido, va rilevato quanto segue.
Per il reddito da valido l’Ufficio AI ha concluso che “(…) nel caso di specie, lavorando al 100% quale responsabile tecnico/capo officina presso il Garage __________ di __________, l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2012 la somma annua di CHF 103'402 (cfr. doc. 23-2 incarto AI e 18 + 21 incarto LAINF) e nel 2013 l’importo annuo di CHF 104'126.- (+ 0.7% secondo la stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali). (…)” (IV pag. 3).
Questa valutazione secondo la quale, nel 2013, il reddito da valido si attesta a fr. 104'126.-- – conforme al salario mensile per l’anno 2012 di fr. 7'954.-- per tredici mensilità indicato dal datore di lavoro (doc. AI 23/2-3 punti 2.10, 2.11 e 2.12) e in corretta applicazione, per il 2013, dell’aumento dello 0.7% secondo la stima dell’evoluzione dei salari nominali –, può essere fatta propria da questo Tribunale.
Per il reddito da invalido – vista la formazione acquisita e le esperienze lavorative nell’ambito del settore automobilistico presso diversi datori di lavoro sempre con mansioni di amministrazione e management (cfr. al riguardo le note del 24 febbraio e del 26 marzo 2014 sub IV/1 e VIII/1) – la consulente in integrazione professionale ha applicato la tabella TA1 divisioni economiche RSS Svizzera 2010 e più precisamente il salario mensile valido per il livello di qualifica 2 della divisione 45 “commercio e riparazione di autoveicoli” pari a fr. 6'293.--.
Il salario di fr. 6'293.-- – applicando gli indici dei salari nominali nel 2010 di 124.4626 e nel 2012 di 126.7001, considerate le ore lavorative medie nella divisione pari a 42.3 e moltiplicato per 12 – è stato aggiornato al 2012 ottenendo quale salario annuo l’importo di fr. 81'294.-- (cfr. la tabella del 24.02.2014 allegata a IV/1).
Va qui osservato che la durata media del lavoro della divisione non è di 42.3 ore bensì di 41.9 ore (cfr. tabella B 9.2 sezione G “commercio; riparazione di automobili e motocicli” pubblicata in La vie économique, 1/2-2014, pag. 94).
Di conseguenza – corrette le ore lavorative nella divisione pari a 41.9 e applicato l’aumento dello 0.7% secondo la stima dell’evoluzione dei salari nominali – il reddito da invalido per il 2013 si attesta a fr. 81'088.74 (6'293 : 124.4626 x 126.7001 x 41.9 : 40 x 12 e aumentati dello 0.7% = 81'088.74).
Ritenuti, per il 2013, un reddito da valido di fr. 104'126.-- e da invalido di fr. 81'088.74, si ottiene un grado d’invalidità del 22% ([104'126 - 81'088.74] x 100 : 104'126 = 22.12% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
Anche volendo applicare, come preteso dall’insorgente e per pura ipotesi di lavoro – oltre alla formazione e all’iter professionale addotti dalla consulente in integrazione nelle note del 24 febbraio e 26 marzo 2014 sub. IV/1 e VIII/1 va pure considerato che dal 1. gennaio 2014 è stato assunto quale direttore di filiale (membro dei quadri) dalla __________ –, il livello di qualifica 3 al calcolo del reddito da invalido, il risultato non cambierebbe.
Infatti, in questo caso, ritenuto il salario mensile valido per il livello di qualifica 3 della divisione 45 “commercio e riparazione di autoveicoli” pari a fr. 5'210.--, il reddito da invalido sarebbe di fr. 67'133.69 (5'210 : 124.4626 x 126.7001 x 41.9 : 40 x 12 e aumentati dello 0.7% = 67'133.69).
Il grado d’invalidità si attesterebbe quindi al 36% ([104'126 - 67'133.69] x 100 : 104'126 = 35.52% arrotondato al 36%) comunque insufficiente per poter riconoscere il diritto ad una rendita d’invalidità.
2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti