Raccomandata
Incarto n. 32.2014.159 LG/DC
Lugano 13 agosto 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2014 di
RI 1
contro
le decisioni del 1° ottobre 2014 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, da ultimo attiva in qualità di infermiera e casalinga, in data 27 agosto 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per problemi psichici (doc. AI 7-1, 19-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con la decisione del 30 giugno 2010 (doc. AI 35-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. In data 8 ottobre 2012 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni per un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 36-1).
1.4. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con le decisioni del 1° ottobre 2014 (doc. AI 99-1 e 100-1) ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita (grado 42%) dal 1° giugno 2012, una rendita intera (grado 82%) dal 1° settembre 2012 e una mezza rendita (grado 52%) dal 1° settembre 2013. Tuttavia, la rendita è stata versata solo a partire dal 1° aprile 2013 essendo stata la richiesta di prestazioni depositata tardivamente (ex art. 29 LAI).
Per quanto riguarda gli importi, nella prima decisione l’UAI ha fissato una rendita mensile dal 1° aprile 2013 al 31 agosto 2013 di fr. 1'966.-- e una rendita figli di fr. 786.-- (doc. AI 100-1).
Nella seconda decisione l’UAI ha fissato una rendita mensile dal 1° settembre 2013 di fr. 861.-- e una rendita figli di fr. 344.-- (doc. AI 99-1).
1.5. Contro queste decisioni RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo, in buona sostanza, di rivedere l’importo della rendita d’invalidità versato ritenuto troppo basso: “Letto la vostra decisione, sono rimasta sconcertata e incredula nell’apprendere quello che secondo voi dovrebbe essere l’effettiva rendita! Spero vivamente si tratti di un errore!” (cfr. doc. I).
1.6. In risposta l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.3. Nel proprio ricorso l’assicurata ha contestato l’importo della rendita rilevando che, in considerazione del proprio grado d’invalidità (61%) rapportato a quella che è la perdita di guadagno la rendita dovrebbe essere maggiore (cfr. doc. I, pag. 1).
Va premesso, in primo luogo, che l’assicurata è stata messa al beneficio di un quarto di rendita (grado 42%) dal 1° giugno 2012, di una rendita intera (grado 82%) dal 1° settembre 2012 e di una mezza rendita (con un grado del 52%) dal 1° settembre 2013. La rendita è stata inoltre versata solo a partire dal 1° aprile 2013 essendo stata la richiesta di prestazioni depositata tardivamente (ex art. 29 LAI).
Il grado del 61%, cui fa riferimento RI 1 nel proprio ricorso, è il grado d’invalidità per la parte salariata (75%) che unitamente a quello di casalinga (grado d’invalidità del 25% su una quota del 26%) porta ad un grado d’invalidità complessivo del 52%, per il periodo dal 1° maggio 2013 (cfr. doc. AI 90-3).
Per quanto riguarda invece l’importo della rendita versata, ritenuto troppo basso dalla ricorrente (cfr. doc. I, pag. 1), va precisato quanto segue.
Secondo l’art. 37 LAI l'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS.
Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l'articolo 35 della LAVS si applica per analogia (art. 37 cpv. 1bis LAI).
Giusta l’art. 35 LAVS cpv. 1 la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia; b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d'invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità. L'articolo 35 della LAVS si applica per analogia al calcolo della riduzione (art. 38 cpv. 1 LAI).
Secondo l’art. 35 cpv. 3 LAVS le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.
Ne discende che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’importo della rendita non corrisponde ad una percentuale dell’ultimo reddito percepito prima dell’insorgenza dell’invalidità. Tale importo è invece fissato direttamente dalla legge.
In tale contesto va ricordato che secondo l’art. 112 cpv. 2 lett. b e c della Costituzione federale le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale (lett.b) e la rendita massima non può superare il doppio di quella minima (lett. c).
L’importo effettivo dipende dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
In caso di durata di contribuzione completa (scala 44), le rendite complete ordinaire ammontano, a seconda del reddito medio a un importo minimo e massimo così fissato:
- nel 2011 e 2012 con una scala delle rendite completa (44), la rendita di vecchiaia minima ammonta a fr. 1'160.-, la rendita massima a fr. 2'320.- (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/1.2011.i).
- nel 2013 e 2014 con una scala delle rendite completa (44), la rendita di vecchiaia minima ammonta a fr. 1'170.-, la rendita massima a fr. 2'340.- (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/1.2013.i).
- dal 1° gennaio 2015, con una scala delle rendite completa (44), la rendita di vecchiaia minima ammonta a fr. 1'175.-, mentre la rendita massima a fr. 2'350.- (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/1.2015.i).
Nel caso concreto, ritenuto che l’assicurata ha diritto alla rendita, a far tempo dal 1° aprile 2012, è questo l’anno di riferimento.
Per quanto riguarda infine l’annotazione dell’assicurata circa la rendita percepita anche dal marito (cfr. doc. I, pag. 2), va ancora osservato che secondo l’art. 35 cpv. 1 LAVS la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia. Se tale importo massimo è superato, le due rendite individuali sono proporzionalmente ridotte.
Dall’esame degli atti della Cassa cantonale di compensazione (Cassa), competente per eseguire il calcolo della rendita (art. 60 cpv. 1 lett b LAI), risulta che la succitata amministrazione ha correttamente proceduto al calcolo della rendita fondandosi sugli anni di contribuzione dal 1° gennaio 1985 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2011 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita). Avendo l'assicurata pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti, ella ha diritto ad una rendita completa calcolata sulla base della scala 44.
Va ora esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è stato effettuato correttamente.
La somma dei redditi da attività lucrativa della ricorrente, in concreto fr. 1'244’205 (cfr. doc. 45 incarto Cassa), va rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1985.
Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.016.
L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in concreto: 27 anni).
Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 46'819.-- (1'244’205 X 1.016 : 27 anni).
Per ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi. Dal matrimonio è nata una figlia: __________ (2000).
In concreto vanno attribuiti accrediti dal 2001 (anno susseguente la nascita del 1° figlio) al 2011 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita). L’accredito per le persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:
{(rendita di vecchiaia annua minima nel 2012 (fr. 1'160 mensili x 12 mesi) X 3 X numero di bonifici educativi} : durata di contribuzione computabile
Ne consegue che all’insorgente vanno computati 11 mezzi accrediti (metà per ogni coniuge):
- 1'160.-- X 12 X 3 X 11 = 459'360.--
- 459'360.-- : 2 = 229'680.--
- 229'680.-- : 27 (il periodo di contribuzione) = fr. 8'507.--.
Alla luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio nel 2012 ammonta a fr. 55'680.-- (46'819.-- + 8'507.-- = 55'326.--, arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle UFAS), mentre nel 2013 a fr. 56'160.--.
Dal calcolo della Cassa risulta inoltre che l’importo non plafonato è di fr. 983.-- al mese per la mezza rendita e di fr. 393.-- al mese per la rendita completiva per figlia (cfr. doc. 47, incarto Cassa).
Occorre ora verificare se le rendite dei due coniugi superano il 150% dell'importo massimo previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAVS. Se ciò è il caso, le stesse devono essere ridotte (cfr. RDAT II-1998 N. 55 pag. 205 segg.).
Nel caso di specie la scala di riferimento è la 44.
L’importo massimo erogabile nel 2013 utilizzando questa scala di rendita è di fr. 1'170.-- (cfr. tabelle sulle rendite edite dall'UFAS, edizione 2013).
Considerato che la somma delle due prestazioni attribuite ai coniugi nel 2013 (1'020.-- + 983.-- = 2'003.--) eccede il 150% dell'importo massimo della rendita prevista per la scala 44 [ossia fr. 1'755.-- (1'170.-- x 150%)], le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla quota-parte della somma delle rendite non ridotte (art. 35 cpv. 3 LAVS).
Per determinare la rendita ridotta bisogna moltiplicare l'ammontare della rendita individuale per il 150% della rendita massima della scala 44. L’importo così ottenuto va poi diviso per la somma complessiva delle rendite dei coniugi. Quindi per la moglie la rendita ridotta ammonta a fr. 861.-- (983.-- x 1'755.-- : 2'003.--).
Per quanto riguarda la rendita completiva per figli, se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità (art. 38 cpv. 1 LAI), ovvero fr. 702.-- (fr. 1'170 X 60%). Le modalità di riduzione sono per analogia quelle previste per i genitori (Direttive sulle rendite, marg. 5533).
In concreto, le due rendite per figli ammontano a fr. 408.-- e fr. 393.--, per un totale del fr. 801.--. La rendita completiva per la figlia sarà quindi ridotta di fr. 344.-- (393.-- x 702 : 801).
In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre le decisioni impugnate meritano conferma.
2.4. A titolo abbondanziale va ricordato che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurata può richiedere, per il tramite dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare (cfr. 112a Cost. fed.), così come suggerito dall’Ufficio AI nelle decisioni impugnate:
" Le persone con difficoltà economiche possono richiedere prestazioni complementari tramite l’agenzia comunale AVS del proprio domicilio” (cfr. doc. AI 99-1, 100-1).
2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti