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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.07.2015 32.2014.131

28 juillet 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,120 mots·~26 min·4

Résumé

Il TCA non può confermare la decisione di soppressione della rendita di invalidità,non essendo stata sufficientemente approfondita la situazione dal profilo medico,tramite la messa in atto di una perizia reumatologica,inizialmente prevista dallo stesso SMR.Atti rinviati

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.131   cr

Lugano 28 luglio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

statuendo sul ricorso del 11 settembre 2014 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 13 agosto 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, in possesso del diploma cantonale di cuoco ma da ultimo attivo quale necroforo indipendente presso la ditta __________ e già beneficiario di provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari da parte dell’Ufficio AI a seguito di problemi uditivi, in data 21 maggio 2012 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, così motivata: “intento a scaricare più casse (cofani) dal camion, mi sono prodotto nel muovermi uno strappo al tendine della spalla. Ho subito due interventi ad oggi, senza esito positivo purtroppo. Attualmente non sono più in grado di sollevare alcun peso. Ho grandissimi dolori anche al solo minimo movimento leggero e questo in un’attività come la mia nella quale si lavora al 90% sul fisico (trasporto salme, vestizione salme, scarico cofani, trasporto cofani come anche in cerimonia o nei vari istituti, case anziani, ospedali e case private)” (doc. 193/1-9).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 27 marzo 2014 (doc. 258/1-4), poi confermato con decisione del 13 agosto 2014, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di ¾ di rendita di invalidità (grado AI del 65%) dal 1° aprile 2012 (vale a dire alla scadenza dell’anno di attesa) fino al 31 agosto 2013 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), precisando che “in considerazione della tardività il versamento può avvenire solo a decorrere dal 1° novembre 2012, sei mesi dopo il deposito della richiesta AI” (doc. A).

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando che la decisione impugnata venga annullata e che l’incarto venga rinviato all’amministrazione per complemento istruttorio.

                                         Sostanzialmente il rappresentante legale del ricorrente ha innanzitutto contestato la valutazione medica del SMR, la quale ha tenuto conto unicamente dei disturbi alla spalla, ignorando completamente gli aspetti psichici, ai quali l’assicurato ha fatto riferimento nel rapporto medico accluso alla richiesta di prestazioni e, soprattutto, la sordità pressoché totale dell’interessato, parzialmente compensata da un impianto cocleare sottocutaneo. A mente del legale tali aspetti avrebbero dovuto essere presi in debita considerazione dall’amministrazione, motivo per il quale la decisione impugnata non può che essere annullata.

                                         Il patrocinatore del ricorrente ha poi contestato anche la valutazione economica svolta dall’amministrazione, ritenendo quantomeno prematura la conclusione dell’Ufficio AI in merito al fatto che l’assicurato non possa più continuare a lavorare nel contesto delle pompe funebri, in quanto attività poco redditizia. Il legale ha infatti sottolineato che al momento del sinistro la ditta dell’interessato esisteva solo da otto mesi, per cui “la circostanza che fosse nelle cifre rosse il primo anno è assolutamente comprensibile. Gli anni successivi al sinistro si è ripresa, riuscendo a conseguire un importo di fr. 26'000 nel 2012 nonostante l’infermità, le operazioni chirurgiche e al netto delle prestazioni per perdita di salario”.

                                         L’avv. RA 1 ha ritenuto che il reddito da valido dell’assicurato non avrebbe potuto essere stabilito dall’amministrazione facendo capo ai dati statistici, ma “semmai reperito sulla media di un indipendente nelle pompe funebri, con attività a tempo pieno negli anni”.

                                         Infine, il legale del ricorrente ha contestato la riduzione percentuale del 5% applicata al reddito da invalido, a suo avviso eccessivamente esigua e che non tiene conto delle particolarità del caso di specie (doc. I).

                               1.3.   L’UAI, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

                                         (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

                               2.5.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                        -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

                                         Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

                                         La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

                                         Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

                                         Questa giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.6.   Nella decisione del 13 agosto 2014 l’amministrazione ha attribuito all’assicurato tre quarti di rendita d’invalidità a far tempo dal 1° aprile 2012 fino al 31 agosto 2013 (versata a partire dal 1° novembre 2012, ex art. 29 cpv. 1 LAI), sulla base della valutazione del dr. __________ del SMR del 31 maggio 2013.

                                         Tema del contendere è dunque la soppressione, con effetto dal 1° settembre 2013, della rendita d’invalidità erogata a RI 1.

                                         Nel rapporto finale SMR del 31 maggio 2013, il dr. __________, medico SMR, attestato corso SIM, ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “recidiva di rottura della cuffia rotatoria spalla destra con nuovo intervento di riparazione cuffia dei rotatori spalla destra (1.2.2013) su: stato d. artroscopia, nuova ricostruzione cuffia spalla destra (17.11.2011); stato d. artroscopia, sinoviectomia, ricostruzione tendine sovra spinoso ed infraspinoso spalla destra (14.7.2011)”, senza indicare ulteriori diagnosi con influsso e senza influsso sulla capacità lavorativa (doc. 232-1).

                                         Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato che l’assicurato, nella sua professione abituale, è da ritenere inabile al lavoro al 100% dall’11 aprile 2011, all’80% dal 1° dicembre 2012 e nuovamente al 100% dal 31 gennaio 2013 in poi.

                                         Il dr. __________ del SMR ha per contro ritenuto che nello svolgimento di attività adeguate l’assicurato debba essere considerato abile al lavoro al 100% a partire dal 23 maggio 2013 (doc. 232-2).

                                         Quali limitazioni funzionali, il dr. __________ del SMR ha posto “nessun peso con l’arto superiore destro e massimo 5-10 kg con quello sinistro”; inoltre, quali ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale, il medico del SMR ha indicato “solo attività amministrative; nessun limite per camminare, posizione seduta-eretta; non può: sollevare pesi con arto superiore destro; lavorare con le mani sopra la testa; salire e scendere da impalcature, scale a pioli; svolgere attività dal carico discontinuo” (doc. 232-2).

                                         Sulla base di queste indicazioni mediche e dopo avere effettuato il raffronto dei redditi con riferimento ad attività adeguate, l’Ufficio AI ha quindi attribuito a RI 1 tre quarti di rendita d’invalidità dal 1° aprile 2012 (dopo anno di attesa, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 31 agosto 2013 (tre mesi dopo il miglioramento, secondo l’art. 88 cpv. 1 OAI), versata a partire dal 1° novembre 2012 (ex art. 29 cpv.1 LAI).

                               2.7.   Nella concreta fattispecie, il TCA non può confermare la decisione impugnata, per le ragioni che seguono.

                                         Dall’attento esame della documentazione agli atti emerge che nella valutazione medica del 29 novembre 2012 il dr. __________ del SMR, dopo aver posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “st. d. intervento di riparazione del tendine del sovra spinoso per una seconda recidiva di rottura di cuffia in data 12.7.2012”, aveva ritenuto necessario sottoporre l’assicurato ad una perizia reumatologica per “valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal 2011, rispettivamente la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, le eventuali risorse e la determinazione delle limitazioni funzionali residue” (doc. 215-1).

                                         Con comunicazione del 4 dicembre 2012 l’Ufficio AI aveva pertanto informato l’assicurato della necessità di un esame medico-peritale reumatologico, affidato al dr. __________, previsto per il 31 gennaio 2013 (doc. 216-1).

                                         Tale appuntamento era stato tuttavia disdetto, dato che l’assicurato aveva prontamente comunicato all’amministrazione che alla data prestabilita egli avrebbe dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico presso la clinica __________ (doc. 218).

                                         A seguito di ciò, nel rapporto finale del SMR del 22 gennaio 2013, il dr. __________ aveva osservato che “l’A. a causa delle problematiche dello stato di salute non risoltesi, in gennaio-febbraio 2013 sarà sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico. Revisione tra sei mesi” (doc. 221-3).

                                         Nel successivo rapporto finale del SMR del 31 maggio 2013, lo stesso dr. __________ – contrariamente a quanto già concluso nella valutazione medica del 29 novembre 2012 - non ha tuttavia più posto l’indicazione per una perizia reumatologica, ma ha lui stesso stabilito, peraltro senza visitare l’assicurato, la capacità lavorativa residua dell’interessato, sia nella sua professione abituale (nella quale è, da ultimo, totalmente inabile dal 31 gennaio 2013), sia in altre attività adeguate (nelle quali, invece, dopo le precedenti inabilità lavorativa, conserva una piena capacità lavorativa a partire dal 23 maggio 2013) (doc. 232-2).

                                         Il TCA non può approvare questo modo di agire.

                                         Non si capisce, infatti, per quali ragioni lo stesso medico del SMR abbia in un primo momento reputato necessario predisporre un approfondimento peritale reumatologico e, in seguito, dopo che l’assicurato ha subito un nuovo intervento chirurgico e senza sottoporlo ad alcuna visita medica, considerare la situazione sufficientemente chiarita sulla base degli atti e tale non richiedere più una perizia specialistica.

                                         Questo Tribunale non condivide la scelta del medico del SMR, tanto più se si considera che nel referto del 22 maggio 2013 redatto in occasione del controllo a tre mesi dall’intervento del 1° febbraio 2013, il Prof. dr. med. __________, Direttore medico del reparto di ortopedia della clinica __________, ha ritenuto opportuno la messa in atto della già prevista perizia neutra da parte dell’Ufficio AI. Il Prof. __________ ha infatti indicato:

" (…)

Beurteilung und Procedere

Der Patient gibt an im Moment morgens und abends je 40 Tropfen Tramal einzunehmen und damit scheint die Situation einigermassen erträglich.

Da die Arbeitsunfähigkeit jetzt 2 Jahre beträgt, ich das Ausmass und den Charakter der Schmerzen eigentlich nicht erklären kann und damit auch keine weitere Behandlungsalternative sehe, scheint mir eine neutrale Begutachtung sinnvoll zu werden. Ich bitte die IV die bereits vorgesehene Begutachtung möglichst rasch durchzuführen. Aus meiner Seite muss ich Verbesserungsmöglichkeiten sehe.”

(Doc. 229-13)

                                         Alla luce di queste chiare indicazioni poste dal Prof. __________, il TCA non considera sufficiente al fine della definizione della capacità lavorativa residua dell’interessato la valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte a partire dal 23 maggio 2013 posta dal medico del SMR, probabilmente sulla base dell’indicazione posta dal medico curante dell’assicurato.

                                         Il TCA constata infatti che, nel formulario dell’amministrazione denominato “rapporto medico: integrazione professionale/rendita”, il medico curante dell’assicurato, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha indicato che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% dall’11 aprile 2011 nella precedente attività abituale, aggiungendo che un’attività adeguata alla menomazione è esigibile “8 ore al giorno ma senza usare pesi” (doc. 229-4).

                                         Questa laconica indicazione del medico curante, peraltro non specialista in materia, necessita di essere approfondita attraverso la messa in atto di una perizia reumatologica, come confermato dal Prof. __________ e come, del resto, inizialmente già deciso dallo stesso SMR e avallato dall’Ufficio AI, il quale aveva addirittura già provveduto a convocare l’assicurato per una visita peritale presso il dr. __________ (cfr. doc. 216-1).

                               2.8.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.5.), il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

                                         (DTF 137 V 263-265)

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

                                         (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

                                         Nella presente fattispecie, il TCA constata che l’Ufficio AI ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere di un suo medico interno (il dr. __________ del SMR).

                                         In un caso del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

                                         Per le ragioni esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA) di natura reumatologica volto a definire diagnosi, limitazioni, risorse residue e grado di incapacità lavorativa dell’assicurato nell’esecuzione della sua precedente professione e in attività adeguate.

                                         In tale contesto, l’amministrazione dovrà pure tenere presente i disturbi uditivi che affliggono l’assicurato, determinando se gli stessi limitano e, nell’affermativa, in che misura, l’esigibilità lavorativa dell’interessato. Spetterà pure all’amministrazione verificare se, come sostenuto in ambito ricorsuale, l’assicurato ha addotto e sostanziato tramite certificati medici la presenza di disturbi psichici che avrebbero dovuto essere tenuti in debita considerazione nella determinazione dell’esigibilità lavorativa residua.

                                         Esperiti questi accertamenti medici, tenuto conto dell’insieme delle patologie che affliggono l’interessato per il tramite di una valutazione globale, l’amministrazione procederà quindi ad una valutazione economica, che tenga conto delle critiche sollevate sul tema dal patrocinatore del ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

                                         In conclusione, la decisione del 13 agosto 2014 va quindi annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio AI, affinché metta in atto quanto appena esposto.

                               2.9.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

                             2.10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 13 agosto 2014 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Daniele Cattaneo                                                 Cinzia Raffa Somaini

32.2014.131 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.07.2015 32.2014.131 — Swissrulings