Raccomandata
Incarto n. 32.2013.146 BS/sc
Lugano 21 maggio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 21 giugno 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1978, già operatore __________ presso la __________ con un grado di occupazione dell’80%, terminato il periodo d’intervento tempestivo, il 23 febbraio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute un cheratocono bilaterale (doc. AI 8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui anche una perizia psichiatrica a cura del Centro peritale delle assicurazioni (CPAS), ritenuto l’assicurato professionalmente attivo all’80% e per il restante 20% quale casalingo, con decisione 21 giugno 2013 (preavvisata il 6 maggio 2013) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non raggiungendo l’interessato un grado d’invalidità pensionabile.
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, postulando il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova rivalutazione (“All’Ufficio AI viene richiesto di annullare e stralciare le conclusioni tratte fino ad ora e di procedere ad una completa e totale rivalutazione del caso, rivalutazione tenente conto di tutti gli elementi vitali ed importanti menzionati; cfr. ricorso pag. 6) ed, almeno implicitamente, il riconoscimento di una rendita. L’insorgente sostiene che la sua affezione oftalmologica non è stata compiutamente valutata, contestando nel contempo la presenza di un danno alla salute “relazionale”. L’assicurato contesta altresì la ripartizione tra attività salariata e casalinga avendo egli di fatto lavorato più dell’80%, senza adeguata compensazione, come pure i dati salariali forniti dal suo ex datore di lavoro – riportati nella decisione contestata –, dal quale, a sua detta, oltre a subire delle pressioni, è stato anche abusivamente licenziato. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.3. Con la risposta di causa 6 settembre 2013, l’Ufficio AI, dopo aver fatto esaminare al proprio servizio medico (SMR) la documentazione medica prodotta con il ricorso e successivamente chiesto un parere all’oftalmologa curante, dr.ssa __________, propone la retrocessione degli atti per l’espletamento di accertamenti sia medici che economici.
1.4. Con osservazioni 20 settembre 2013 l’assicurato si oppone alla succitata proposta di rinvio (“La proposta fattami in data 9 (recte: 6) settembre 2013 è rifiutata, come pure categoricamente respinta è la valutazione della situazione che si dà alla stessa“), ribadendo le censure esposte in sede ricorsuale (VII).
1.5. Su richiesta del TCA, l’Ufficio AI ha preso posizione in merito a quanto asserito e prodotto dal ricorrente (VIII).
1.6. Infine, il 12 ottobre 2013 l’assicurato ha inoltrato ulteriori osservazioni (XI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.5. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha incaricato il CPAS di procedere ad una perizia psichiatrica, eseguita dalla dr.ssa __________
Dal rapporto 15 marzo 2013, controfirmato dalla responsabile del CPAS, risulta che, dopo aver incontrato due volte l’assicurato, la succitata specialista in psichiatria e psicoterapia, esposta l’anamnesi ed esaminati gli aspetti soggettivi ed oggettivi, ha diagnosticato un disturbo misto di personalità (anancastico e paranoide; ICD-10: F 61.1) ed una sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.21). Dopo valutazione dei reperti, la dr.ssa __________ ha concluso:
" (…)
B CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Descrizione di risorse e deficit
L'assicurato ha delle buone competenze cognitive e non presenta un deficit evidente delle funzioni cognitive superiori. Mantiene competenze residue che esplica tuttora nella propria occupazione di tecnico, che svolge a casa e comunque con limitazioni di orario e in mansioni legate a quella quotidianità quali fare la spesa con la madre, cucinare per sé e i genitori, guidare l'automobile.
I deficit sono dettati dal grave disturbo personologico e dalla relazione depressiva e consistono in una estrema attenzione alle regole, ai dettami, ai principi morali, nell'assoluta incapacità di porsi nell'ottica altrui e di mediare le proprie istanze con quelle dell'esterno, in una sospettosità e diffidenza generalizzate, nella propensione a riferire a sé in senso negativo fatti e situazioni associata a una tendenza ad attribuire una grossa importanza alle proprie competenze, nel pensiero rigido e dicotomico, nel perfezionismo che interferisce con le performances. A questo si aggiungono un tono dell'umore deflesso e irritabile, una polarizzazione dell'energia psichica sugli eventi legati nell'ultimo contesto lavorativo, un disturbo del sonno, una lieve riduzione della quota energetica e della spinta volitiva.
2. Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta
Per l'ultima attività di tecnico del suono viene conservata una capacità pari al 50% (rendimento pieno, orario ridotto) in un contesto lavorativo che però preveda un minimo contatto relazionale o anche a titolo indipendente.
3. Periodi di inabilità lavorativa accertabili
Non disponendo di elementi oggettivi differenti, datiamo l'attuale inabilità lavorativa alla presente perizia." (doc. AI 54/9-10)
Non individuando misure integrative, la perita ha poi ritenuto che “a livello medico-teorico sussiste una capacità di lavoro pari al 50% (rendimento pieno, orario ridotto) per attività che vengano svolte con un minimo di contatto relazionale, eventualmente che prevedano l’utilizzo di lingue straniere” (doc. Ai 54/10).
Dal punto di vista oftalmologico, sulla scorta dei rapporti 18 aprile 2012 e 16 ottobre 2010 della dr.ssa __________, specialista in oftalmologia (doc. AI 25 e 47), con rapporto finale del 20 marzo 2013 il SMR, posta la diagnosi di cheratocono bilaterale, ha concluso per un’incapacità del 50% dal 21 ottobre 2011, del 100% dall’8 al 18 giugno 2012 e del 50% dal 19 giugno 2012 (doc. AI 55). Tenuto conto del rapporto 12 giugno 2013 della citata specialista (doc. AI 68) e dell’aggiornamento del 22 agosto 2013 prodotto nella more della presente procedura (doc. IV), con annotazioni 5 settembre 2013 il dr. __________ del SMR ha concluso:
" (…)
Valutazione:
l'assicurato presenta una problematica mista prevalentemente psichiatrica. Se da 3.2012 l'oculista attestava una CL piena dal punto di vista oculistico questa esigibilità si è ridotta a partire da 6.2013 al 40% (orario ridotto) a causa dell'intolleranza nel portare le lenti a contatto in modo prolungato.
Durante le ore che l'assicurato può portare le lenti egli non presenta impedimenti dal punto di vista oculistico a parte la limitazione di non eseguire lavori con esposizione a polvere e senza ambiente particolarmente secco. Dal punto di vista psichiatrico egli non presenta pure limitazioni svolgendo un'attività in misura temporale inferiore al 50%.
Quindi l'assicurato presenta una IL del 50% dal 27.1.2012 come da rapporto finale SMR ed una IL del 60% da 6.2013 (data insorgenza intolleranza a gocce oculistiche).
Per quanto concerne l'impedimento quale casalingo questo impedimento si limita ad un rendimento ridotto e all'impossibilità di guidare la macchina dopo aver portato per ½ giornata le lenti a contatto (salvo dopo una prolungata pausa di qualche ora). Dalla valutazione psichiatrica risulta la possibilità di svolgere tale attività ma con un rendimento ridotto.
La descrizione della giornata è coerente col dato oggettivi e soggettivi sopra indicati e vede il persistere di risorse residue che l'assicurato esplica sia rispetto all'ultima attività professionale sia per necessità legate alla quotidianità (cucina per la famiglia alternandosi con questo con la madre, accompagna la madre nel fare la spesa, utilizza l'automobile). Risultano però anche evidenti i limiti: l'assicurato deve riposare diverse ore nel pomeriggio perchè si sente molto stanco, presentando disturbi del sonno legati all'ideazione pervasiva rispetto al licenziamento, conduce una vita molto ritirata e priva di contatti sociali." (doc. IV/4)
Per questi motivi, nella risposta di causa l’Ufficio AI, accertato un peggioramento dal giugno 2013, ha chiesto il rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici ed anche economici.
Nelle osservazioni 20 settembre 2013 l’assicurato conclude in particolare:
" (…)
La proposta fattami in data 9 settembre 2013 è rifiutata, come pure categoricamente respinta è la valutazione della situazione che si dà nella stessa.
Come già richiesto, le conclusioni attuali tratte da SMR / Ufficio AI sono completamente da stralciare, in particolare quelle riguardanti gli aspetti da me già contestati, nello specifico quelle psichiatriche, ci mancherebbe altro!
Ho presentato molti elementi che dimostrano l'inesattezza delle ipotesi di valutazione paventate da SMR / AI, sia dal punto di vista logico, sia dal punto di vista pratico. Fatto degno di nota, gli elementi che presento sono concreti, verificabili, e le soluzioni ricercate stanno producendo risultati tangibili.
La condizione fisica è in evoluzione e non mancherò di segnalare tempestivamente alla Dottoressa __________ tutti gli aggiornamenti relativi." (doc. VI, pag. 11).
Orbene, questo TCA non ha ragione per non aderire alla proposta dell’amministrazione di procedere ad un aggiornamento della situazione oftalmologica al fine di chiarire le ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato, sia nella propria che in altre attività adeguate, tant’è che, come giustamente evidenziato dall’amministrazione, l’insorgente stesso ha fatto presente un possibile miglioramento a seguito di un adattamento del porto di nuove lenti a contatto e con soluzione NaCL (cfr. capitolo “situazione attuale” nelle osservazioni 20 settembre 2013 pag. 9; cfr. consid. 1.4), tale da sostenere che i problemi alla vista sono “oramai finalmente risolti” (conclusioni delle osservazioni 12 ottobre 2013 pag. 12; cfr. consid. 1.6).
Per quel che concerne la perizia CPAS, il ricorrente contesta di essere portatore di una patologia psichiatria.
Al riguardo, va fatto presente la succitata valutazione è stata eseguita da specialisti in materia. A tal riguardo, secondo la giurisprudenza, l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352). Tutti questi criteri sono adempiuti nella valutazione del CPAS, al capitolo no. 6.
In queste circostanze, non vi sono motivi per non confermare la valutazione peritale.
2.6. Per quel che concerne le contestazioni di natura economica, a prescindere dall’esito dei succitati accertamenti medici, va precisato quanto segue.
In merito alla contestata ripartizione tra attività salariata (80%) e casalinga (20%) va detto che se, da una parte è stato l’ex datore di lavoro a dichiarare tale percentuale di occupazione, fornendo anche i relativi (contestati) conteggi salariali (cfr. doc. AI 16), dall’altra è lo stesso ricorrente ad aver indicato nella richiesta di prestazioni del 23 febbraio 2012 un grado di occupazione dell’80% (doc. AI 8/5). Non solo, ma dal rapporto 17 febbraio 2012 concernente l’incontro del 14 febbraio 2012 in ambito del rilevamento tempestivo, risulta che “l’assicurato lavora all’80% e dedica il 20% del suo tempo alla formazione continua ed al riposo” (cfr. doc. AI 7/1)
Il merito al reddito da valido, l’amministrazione ha preso in considerazione la media dei redditi (2009-2011), quindi relativi ad un periodo prima dell’insorgenza della danno alla salute (oftalmologico), iscritti nel conto individuale dell’assicurato. Il ricorrente sostiene invece di aver effettivamente prestato un numero maggiore di ore rispetto a quelle dovute, oltrettutto senza aver ricevuto alcun compenso. In particolare fa riferimento ai mesi di agosto – dicembre 2007 periodo in cui ha formato un suo collega, ricevendo, secondo i suoi calcoli, solo un settimo di quanto dovuto. Ora, se il ricorrente ritiene di non aver ricevuto quanto gli spettasse, avrebbe dovuto per lo meno adire le competenti istanze civili. Fare riferimento, come ha fatto l’amministrazione, alla media dei salari effettivamente percepiti corrisponde alla realtà delle cose.
2.7. L’assicurato rimprovera all’amministrazione una mancata informazione in merito alla sua pratica, sostenendo che “.. solo ora, in fase di ricorso, con iniziativa personale ed in modo autonomo che arrivo ad avere i necessari chiarimenti” (osservazioni 20 settembre 2013 pag. 3).
Ora, dall’esame degli atti di causa si evince in particolare che nell’ambito dell’intervento tempestivo l’assicurato ha avuto un colloquio con i funzionari dell’amministrazione e diversi colloqui telefonici (cfr. rapporto 5 settembre 2012 del consulente AI; doc. AI 43). Terminata la procedura di accertamento relativa alla domanda di rendita, con progetto di decisione 6 maggio 2013 l’Ufficio AI, conformemente all’art. 57a LAI, ha comunicato l’esito della procedura stessa, assegnando all’assicurato un termine di 30 giorni per presentare osservazioni, con possibilità di chiedere, su appuntamento, un incontro (doc. AI 58).
Ricevute le osservazioni 4 giugno 2013, con scritto del giorno successivo l’amministrazione ha informato l’assicurato della facoltà di presentarsi presso gli uffici per la discussione del caso o di telefonare (doc. AI 62), facoltà non utilizzata dall’interessato.
In queste circostanze, giustamente nelle osservazioni 1° ottobre 2013 parte convenuta evidenzia “… come l’intero incarto AI sia sempre stato a disposizione dell’assicurato, il quale non ha però mai chiesto all’amministrazione né di visionarlo né di riceverne copia. L’incarto infatti viene trasmesso solo su presentazione di una richiesta scritta” (VIII). A tal riguardo, va ricordato che per giurisprudenza il diritto di consultare gli atti presuppone l'esistenza di una specifica richiesta all'autorità competente (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.2 con riferimenti).
Ne consegue che la censura va disattesa.
2.8. Visto quanto sopra, il ricorso va accolto, la decisione contestata annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai menzionati accertamenti. In esito a tali nuovi accertamenti, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente in merito all’eventuale diritto alla rendita.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 21 giugno 2013 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al
consid. 2.5..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti