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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2012 32.2012.79

13 septembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,648 mots·~53 min·4

Résumé

A giusta ragione l'Ufficio AI ha attribuito un quarto di rendita d'invalidità. Confermata perizia SAM e valutazione economica

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.79   LG/sc

Lugano 13 settembre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2012 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 16 febbraio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1955, da ultimo attiva quale cameriera al 50%, in data 8 giugno 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (provvedimenti professionali) indicando di essere affetta da “depressione e ansia” (doc. AI 1-1/7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione psichiatrica ad opera del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS), l’UAI con decisione del 10 maggio 2011 (doc. AI 68-1), preavvisata con progetto del 9 marzo 2011 (doc. AI 58-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità del 37%.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1r, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una rendita intera dal mese di ottobre 2009 (doc. I).

                               1.4.   In risposta l’UAI, dopo aver interpellato il SMR, ha proposto a questa Corte la retrocessione degli atti per l’espletamento di un nuovo accertamento medico pluridisciplinare (psichiatrico, reumatologico e neurologico) volto a definire con precisione l’evoluzione della capacità lavorativa e dei limiti funzionali dal 15 dicembre 2008 in poi (doc. AI 74-1).

                               1.5.   Con decreto del 18 luglio 2011 il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione (inc. 32.2011.169, doc. AI 75-1).

                               1.6.   Esperito questo nuovo accertamento pluridisciplinare SAM (doc. AI 89-1) e una valutazione economica, l’UAI con decisione del 16 febbraio 2012 (doc. AI 100-1), preavvisata con progetto del 16 novembre 2011 (doc. AI 93-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità (grado 42%) a decorrere dal 1° dicembre 2009.

                               1.7.   Contro questa decisione l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando ancora l’attribuzione di una rendita intera dal mese di ottobre 2009 (doc. I).

                                         In buona sostanza l’insorgente ha contestato la valutazione medica pluridisciplinare, in particolare per quanto riguarda il giudizio globale sulla capacità lavorativa. In via ricorsuale viene altresì contestata la valutazione economica, in particolare la riduzione dal reddito da invalido (doc. I).

                               1.8.   In risposta l’UAI, sulla base della valutazione medica SAM del 4 novembre 2011 e della valutazione economica, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita AI dal 1° dicembre 2009.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.4.   Nel caso in esame l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

                                         In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. ____________________) e quella neurologica (Dr. __________).

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel rapporto del 12 ottobre 2011, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, le limitazioni soggettive e lo status ha espresso la seguente diagnosi e valutazione:

"  (…)

1. A  DIAGNOSI DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO CON INFLUSSO SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA.

Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a sinistra di lieve entità senza segni clinici a favore di una rilevante rottura della cuffia dei rotatori

         - IRM 18.08.2009: vedi allegato

Sindrome cervicospondilogena cronica esacerbata da qualche mese

         - modiche alterazioni degenerative senza neurocompressione

Tendinite del flessore ulnare del carpo a destra da ca. 1 anno

1. B DIAGNOSI DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO SENZA INFLUSSO SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA.

Capsulite retrattile della spalla destra da 11/2006 (rapporto Dr. __________ 29.1.2007)

         - lesione parziale del sovraspinato, alterazioni degenerative del sottospinato e del capolungo del bicipite, borsite sottoacromiale

         -                            capsular release, tenotomia del capolungo del bicipite e borsectomia 4.4.2007

         -                            attualmente: guarigione

Cefalee croniche

Iperlipidemia trattata

         DISCUSSIONE

In base ai rapporti del Dr. __________, FMH reumatologia, la paziente presenta da molto tempo problemi cronici alle spalle. Curata nel 2001 per una periartropatia omeroscapolare a sinistra, nel 11/2006 ha presentato un'analoga problematica alla spalla destra. La IRM ha messo in evidenza una lesione parziale del sovraspinato e alterazioni degenerative del sottospinato e del capolungo del bicipite nonché una borsite sottoacromiale. Visto l'insuccesso di misure conservative, il 4.4.2007 è stato realizzato un intervento artroscopico di capsular release, tenotomia del capolungo del bicipite e borsectomia. Lento recupero e infine guarigione.

In base al rapporto del Dr. __________ dell'1.9.2009 apprendiamo come successivamente si siano ripresentati i dolori alla spalla sinistra. Questi sono stati valutati tramite IRM del 18.9.2009 dal Dr. __________, FMH ortopedia, che ha proposto una presa a carico con misure conservative. Recentemente il medico di famiglia ha realizzato un'infiltrazione con parziale beneficio.

L'assicurata lamenta da anni cervicalgie intermittenti esacerbate da qualche mese e irradianti al cinto scapolare. Clinicamente si tratta di una sindrome cervicospondilogena modica. La mobilità cervicale è sostanzialmente normale. Non ho evidenza per una neurocompressione. Le radiografie convenzionali realizzate mostrano modiche alterazioni degenerative conformi all'età.

Da ca. 1 anno la paziente presenta una tendinite del flessore ulnare del carpo alla mano destra.

2.      VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA (IN PERCENTUALE) NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DALL'ASSICURATO/A, SE POSSIBILE SPECIFICANDO SE DOVUTA A LIMITAZIONE FUNZIONALE O DI RENDIMENTO RIFERITO AD UN'ATTIVITÀ AL 100%.

Come cameriera e ausiliaria di pulizia l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con una diminuzione del rendimento dell'ordine del 20 %.

3.      DA QUANDO ESISTE UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA PROLUNGATA DAL VOSTRO PUNTO Di VISTA SPECIALISTICO E COME SI È EVOLUTA FINO AL MOMENTO DELL'ATTUALE PERIZIA?

In base agli atti, per la capsulite retrattile della spalla destra, l'assicurata è stata inabile al lavoro per qualunque attività dal 27.11.2006 fino all'intervento chirurgico del 4.4.2007 e per la successiva convalescenza. Vista l'abituale lentezza nella guarigione di una capsulite retrattile e il decorso che nel caso particolare è descritto come protratto, l'incapacità lavorativa può essere riconosciuta per un periodo di ca. 3 mesi dopo l'intervento chirurgico. Successivamente la capacità lavorativa coincide verosimilmente con quella attuale sia nell'attività svolta in precedenza che in attività adatta.

4.      RIGUARDO ALLE DIAGNOSI DA LEI ESPOSTE QUAL È SECONDO LEI LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE?

Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine.

5.      COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA? QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?

L'assicurata è limitata in lavori che richiedano spostamento e sollevamento soprattutto in modo ripetitivo di pesi superiori a 20 kg, per lavori che richiedano movimenti ripetitivi con gli arti superiori e le spalle e un'esecuzione veloce, per lavori con le spalle all'altezza dell'orizzontale e sopra l'orizzontale, per posizioni statiche eccessivamente prolungate o molto inergonomiche con la colonna cervicale senza la possibilità di brevi pause per sgranchirsi indicativamente per alcuni minuti ogni ora.

6.      VI SONO POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE PER MIGLIORARE LO STATO DI SALUTE? CHE EFFETTI AVREBBERO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA?

Non vi sono possibilità per migliorare lo stato di salute. Al momento non entra a mio avviso in considerazione un intervento chirurgico sulla spalla sinistra.

7.      RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE PROFESSIONALE E/O RIFORMAZIONE PROFESSIONALE? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO/A ANCORA DISPONE.

Dal punto di vista reumatologico è senz'altro possibile offrire all'assicurata provvedimenti di integrazione. L'assicurata è in grado di svolgere a tempo pieno e con pieno rendimento un'attività leggera, che non implichi generalmente il sollevamento di pesi superiori a 15 kg, che permetta generalmente un certo rispetto delle regole di ergonomia della schiena ed eviti posizioni statiche eccessivamente prolungate o molto inergonomiche soprattutto con la colonna cervicale, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con le spalle soprattutto attorno e sopra l'orizzontale.

8.      RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ? SE SÌ, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA IN TALE ATTIVITÀ ADATTA, SEPCIFICANDO DA QUANDO.

In un'attività leggera e adatta come descritta al punto 7 l'assicurata è totalmente abile al lavoro.

9.      IN QUALE MISURA L'A. PUÒ SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI CASALINGO/A (MOTIVARE LA PERCENTUALE).

Come casalinga nella situazione attuale l'assicurata è totalmente abile al lavoro.

10.    L'AMBIENTE DI LAVORO DELL'ASSICURATO/A È IN GRADO DI SOPPORTARNE I DISTURBI PSICHICI?

Farà stato a riguardo la valutazione psichiatrica prevista. (…)"

(doc. AI 89/29-31)

                                         La Dr.ssa __________, medico chirurgo – specialista in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 21 ottobre 2011, dopo aver riassunto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi, la farmacoterapia e lo status psichico, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"  (…)

DIAGNOSI:

      con influsso sulla CL:

  -   Episodio depressivo di media gravità (ICD 10, F 32.1 )

  -   Disturbo di personalità misto a prevalenti note istrioniche-dipendenti (ICD 10, F 61.0)

      Senza influsso sulla CL: Nessuna

1    Valutazione della capacità lavorativa (in percentuale) dell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a, se possibile specificando se dovuta a limitazione funzionale o di rendimento riferito a un'attività al 100%

Condivido l'analisi del collega __________; nel 2008 grave perdita narcisistica che produce una caduta dell'ideale di Sé con reazione di disadattamento evoluta (in assenza di maggiore competenza e resilienza della signora e proprio in relazione al DP di base) in un quadro depressivo di media gravità ha effettuato tre ricoveri in poco tempo.

Condividendo l'analisi del percorso clinico della signora devo giungere alla medesima conclusione per quanto attiene la percentuale di IL riconosciutale: 50% per l'ultima attività svolta e tutte le altre teoricamente esigibili.

Il dato è tale dall'epoca della perizia di __________ (2009).

2    Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata dal vostro punto di vista specialistico e come si è evoluta fino al momento dell'attuale perizia?

Esordio nel 2008 come quadro reattivo misto: evoluzione in senso depressivo ricorrente con ripercussione sulla CL del 50% dal 2009 senza sostanziali modifiche da allora.

3    Influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?

Si presenta soprattutto limitata nella caricabilità psicologica, piuttosto abbattuta, poco stenica, poco motivata a reagire tutta presa dal denunciare al mondo il suo dolore.

4    Riguardo le diagnosi da Lei esposte qual è secondo Lei la prognosi a medio-lungo termine?

Passibile di peggioramento.

5    Come si giustifica la diminuzione della Capacità Lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Vedi "conclusioni" e punto 3.

6    Vi sono possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Un' ottimizzazione della terapia farmacologica potrebbe mitigare l'espressività e migliorare il clima umorale interno: soprattutto per la ricorrenza si ritiene indicato inserire un prodotto che agisca come deterrente in tal senso (aumentando la posologia di Seroquel per esempio o inserendo altro prodotto capace di modulare).

7    Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale e/o riformazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone

Visto il quadro psicopatologico non ritengo praticabili al momento in questa assicurata alcun provvedimento del genere ma non esistono elementi di mia pertinenza che li controindicano in assoluto.

8    Ritiene che l'assicurato sia capace di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in percentuale in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento) specificando da quando

Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili con livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa percentuale già detta del 50%.

9    In che percentuale l'assicurata/o può svolgere l'attività di casalinga/o (motivare la percentuale)

Al 80 % visto che lo spazio noto e autogestito le consente di modulare gli sforzi e di procedere alle sue mansioni con i tempi che sente di avere.

10 L'ambiente di lavoro può sopportare i disturbi psichici dell'assicurato/a

In parte, si." (doc. AI 89/23-25).

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del 19 ottobre 2011 ha così risposto alle domande dell’Ufficio AI:

"  (…)

1.   Diagnosi dal suo punto di vista neurologico:

      -    con influsso sulla capacità lavorativa: -

      -    senza influsso sulla capacità lavorativa: cadute recidivanti di origine non chiara (DD: cadute criptogeniche della donna di mezza età)

2.   Valutazione della capacità lavorativa (in percentuale) nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a, se possibile specificando se dovuta a limitazione funzionale o di rendimento riferito ad un'attività al 100 %.

      Dal punto di vista neurologico l'A. è abile al lavoro al 100%

3.   Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata dal vostro punto di vista specialistico e come si è evoluta fino al momento dell'attuale perizia?

Non vi è mai stata riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

4.   Riguardo alle diagnosi da Lei esposte qual è secondo Lei la prognosi a medio-lungo termine?

E' possibile che anche in futuro si verifichino sporadiche cadute, non ci si devono attendere modifiche significative dal punto di vista neurologico.

5.   Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

      Non vi è incapacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

6.   Vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

      Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.

7.   Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale e/o riformazione professionale? Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone.

      Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.

8.   Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in % in tale attività adatta, specificando da quando.

      Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.

9.   In quale misura l'A. può svolgere l'attività di casalingo/a (motivare la percentuale).

      In misura del 100% per quel che riguarda gli aspetti neurologici.

10.                                 L'ambiente di lavoro dell'assicurato/a è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

      Da valutare in ambito psichiatrico." (doc. AI 89/36)

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 4 novembre 2011 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di: “Episodio depressivo di media gravità (lCD-10 F 32.1). Disturbo di personalità misto a prevalenti note istrioniche-dipendenti (ICD-10 F 61.0). Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica sin. di lieve entità, senza segni clinici a favore di una rilevante rottura della cuffia dei rotatori. Sindrome cervicospondilogena cronica esacerbata su modiche alterazioni degenerative, senza neurocompressione. Tendinite del flessore ulnare del carpo a ds. da un anno” (doc. AI 89-15).

                                         Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Cadute recidivanti di origine non chiara (diagnosi differenziale: cadute criptogenetiche della donna di mezza età). Iperlipidemia trattata. Stato dopo capsulite retrattile spalla ds. da novembre 2006; - lesione parziale del sovraspinato, alterazioni degenerative del sottospinato e del capo lungo del bicipite, borsite sottoacromiale; - capsular release, tenotomia del capo lungo del bicipite e borsectomia (aprile 2007);

                                         - attualmente: guarigione. Stato dopo tonsillectomia” (doc. AI 89/15).

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata nell’abituale attività abile al lavoro al 40% con una diminuzione del rendimento del 20% per metà tempo di lavoro (50%) (doc. AI 89-19).

                                         In un’attività adatta invece viene indicata l’inabilità lavorativa del 50% (psichiatrica) da dicembre 2008 in ogni attività, mentre sul piano somatico non vi sono patologie con influenza sulla capacità di lavoro (doc. AI 89-20).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         rafforzamento dei diritti di partecipazione :

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

                            2.6.1.   Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel rapporto peritale del 12 ottobre 2011 ha posto la diagnosi di “Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a sinistra di lieve entità senza segni clinici a favore di una rilevante rottura della cuffia dei rotatori; - IRM 18.08.2009: vedi allegato Sindrome cervicospondilogena cronica esacerbata da qualche mese

                                         modiche alterazioni degenerative senza neurocompressione. Tendinite del flessore ulnare del carpo a destra da ca. 1 anno” (doc. AI 89-29).

                                         Lo specialista ha quindi indicato che l’assicurata è abile a tempo pieno, quale cameriera e ausiliaria di pulizia, con una diminuzione del rendimento del 20%, mentre è pienamente abile (100%) in un’attività leggera e adatta (doc. AI 89-30+31).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Il legale dell’assicurata ha contestato la perizia SAM facendo riferimento al referto del 5 marzo 2010 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, antecedente alla perizia del Dr. __________ di oltre un anno e mezzo, nella quale non veniva sostanzialmente posta una differente diagnosi. Il medico curante aveva indicato un’inabilità del 30% in attività amministrative leggere (doc. AI 30-2). Questa certificazione è stata tuttavia presa in considerazione dal Dr. __________ nella propria valutazione (cfr. doc. AI 89-27, 29).

                            2.6.2.   Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico della Dr.ssa __________, medico chirurgo – specialista in psichiatria e psicoterapia, che nella perizia del 21 ottobre 2011 ha diagnosticato un “Episodio depressivo di media gravità (ICD 10, F 32.1 ) - Disturbo di personalità misto a prevalenti note istrioniche-dipendenti (ICD 10, F 61.0)” (doc. AI 89-23).

Secondo la Dr.ssa __________ l’insorgente è inabile al lavoro nella misura del 50% in ogni attività dal mese di dicembre 2008 (doc. AI 89-24).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

La valutazione della Dr.ssa __________ è corroborata dalla precedente perizia psichiatrica svolta presso il Centro Peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), e datata 15 ottobre 2009, dove veniva posta dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella indicata dalla Dr.ssa __________, ovvero di “Sindrome da disadattamento (ICD 10 F42.2) evoluta verso un franco episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F F32.1)”, mentre senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “Disturbo misto di personalità (ICD10 F61.0) (tratti di personalità borderline e tratti istrionici di personalità)” (doc. AI 20-5).

Secondo i periti l’assicurata era da ritenersi, già a quel momento, abile in misura di 4 ore al giorno (doc. AI 20-6).

Sia la certificazione del medico curante Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del 7 giugno 2011 (doc. AI 73-3) che i rapporti di uscita della Clinica __________ del 12 gennaio 2011 (doc. AI 85-2) e della Clinica __________ del 4 aprile 2011 (doc. AI 89-3), antecedenti dunque alla valutazione SAM, non permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.

Nello scritto del 7 giugno 2011 il Dr. __________ riferisce di una “Sindrome mista ansioso-depressiva” con una “Sindrome ansiosa” e inabilità totale, mentre i rapporti di uscita della Clinica __________ e della Clinica __________ non pongono né una diversa diagnosi, né una prognosi divergente rispetto alle valutazioni peritali (cfr. doc. AI 85-3, 89-23; doc. AI 89-43, 83-3).

Le valutazioni dei medici curanti, seppur divergenti unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito del SAM e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

                                         Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla perita del SAM.

                            2.6.3.   Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nel referto peritale datato 19 ottobre 2011 non ha posto alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa (doc. AI 89-36) rilevando che non vi è incapacità lavorativa dal punto di vista neurologico (doc. AI 89-36).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

                            2.6.4.   Quanto infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurata, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto.

                                         In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

                                         Nel referto peritale del 4 novembre 2011 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________, hanno indicato che la patologia psichiatrica influisce nella misura del 50%, intesa come riduzione di rendimento, in ogni attività lavorativa dal mese di dicembre 2008. Mentre per le patologie somatiche vi è un’inabilità del 20% intesa come diminuzione del rendimento per un tempo di lavoro normale, solo nelle abituali attività di cameriera e ausiliaria di pulizie, dal mese di agosto 2009.

                                         Le percentuali di incapacità lavorativa – sempre secondo i periti del SAM – “non si compensano vicendevolmente e devono essere sommate, in quanto la patologia psichiatrica implica una diminuzione del tempo di lavoro e la patologia somatica una diminuzione del rendimento” (doc. AI 89-19).

                                         Globalmente quindi viene fissata un’inabilità lavorativa del 50% (normale rendimento per metà tempo di lavoro) da dicembre 2008 a luglio 2009 e da agosto 2009 l’inabilità è del 60% (diminuzione del rendimento del 20% per metà tempo di lavoro (50%)) (doc. AI 89-19).

                                         In un’attività adatta invece viene indicata l’inabilità lavorativa del 50% (psichiatrica) da dicembre 2008, mentre sul piano somatico non vi sono patologie con influenza sulla capacità di lavoro (doc. AI 89-20).

                                         Il TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

                                         Per il periodo antecedente alla valutazione SAM vi è un’incapacità del 50% dal mese di novembre 2006 al 30 giugno 2007 nell’abituale attività e al 30% dal mese di luglio 2007 in attività adeguate (per soli motivi reumatologici) (doc. AI 100-2).

                                         In conclusione, rispecchiando la valutazione del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata è inabile al 50% dal mese di novembre 2006 al 30 giugno 2007 nella sua precedente attività, mentre dal luglio 2007 in attività adeguate l’inabilità è del 30%. In seguito vi è incapacità al lavoro nella misura del 50% da dicembre 2008 e al 60% da agosto 2009 nella sua ultima attività, ma è da considerare abile al lavoro al 50% in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali dal mese di dicembre 2008.

                               2.7.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007 e del 2009 in quanto l’amministrazione ha svolto il confronto dei redditi su due periodi (2007 e 2008, non avendo dati più aggiornati).

                            2.7.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 36’000.-- sia nel 2007 che nel 2008 (fr. 18'000.-- al 50%) (cfr. questionario del datore di lavoro del 10 giugno 2009) (doc. AI 11-3).

                                         Da parte sua la ricorrente parte da un reddito da valido annuo di fr. 37'500.-- sommando quanto dichiarato dai precedenti datori di lavori, ovvero: la __________ (fr. 19'500.--) (doc. AI 10-3) e la __________ (fr. 18'000.--) (doc. AI 11-3).

                                         Come vedremo (cfr. consid. 2.7.3.) in entrambi i casi il risultato finale non cambia.

                            2.7.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dalla ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).                                                                   

                                         Nel caso concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 4'258.33 oppure di fr. 51'099.96 per l'intero anno (fr. 4'258.33 x 12).

                                         Utilizzando invece i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

                                         In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

                            2.7.3.   In concreto, nel rapporto dell’8 marzo 2011 la Consulente in integrazione professionale ha applicato per il 2007 una riduzione dell’8% per attività leggere e del 5% per altri fattori di riduzione, per un totale del 13% (doc. AI 57-2), mentre nel rapporto del 16 novembre 2011, la Consulente in integrazione professionale ha applicato per il 2008 una riduzione dell’8% per attività leggere e del 10% per altri fattori di riduzione, per un totale del 18% (doc. AI 92-3).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

                                         L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"  Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

                                         Nella presente fattispecie l’amministrazione ha modificato la percentuale di “altri fattori di riduzione”, portandola dal 5% (2007) al 10% (2008), senza una chiara motivazione (cfr. doc. AI 57-2, 92-3).

                                         La valutazione complessiva del 18% per il 2008 può essere fatta propria dal TCA.

                                         Applicando la medesima riduzione del 18% per l’anno 2007, per pura ipotesi di lavoro, la soluzione finale non cambierebbe.

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi per l’anno 2007, partendo da un salario da invalido di fr. 51'099.96, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la riduzione del 13%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 31'119.87 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 36'000.-- (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 13,5% arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

                                         Partendo, per contro, da un salario da invalido di fr. 51'099.96, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 29'331,37 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 36'000.-- (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 18,5% arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

                                         Procedendo invece al raffronto dei redditi per il 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 52'455.68, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 21’506.83 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 36’000.--  (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 40,2% arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto comunque ad un quarto di rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione

                                         La soluzione non cambierebbe anche utilizzando, per pura ipotesi di lavoro, l’importo di fr. 37'500.-- quale reddito da valido (come anticipato al consid. 2.7.1.), in quanto emergerebbe un tasso d’invalidità del 17% nel 2007, rispettivamente del 21,7% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), e del 42,6% arrotondato al 43% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), nel 2009.

                                         La decisione impugnata che attribuisce all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2009 merita quindi conferma.

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2012.79 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2012 32.2012.79 — Swissrulings