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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.06.2013 32.2012.222

17 juin 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,693 mots·~23 min·2

Résumé

Assicurato portatore di un danno alla salute sin dalla nascita, con formazione professionale, finanziata dall'AI e conclusa. Per la determinazione del reddito da valido fanno stato i dati statistici relativi alla professione appresa. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti economici

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.222   BS/sc

Lugano 17 giugno 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 settembre 2012 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 12 luglio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l’invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1982, portatore sin dalla nascita di una diplegia spastica con tetraparesi e forte rigidità, è stato posto al beneficio di diverse prestazioni da parte dell’AI, quali provvedimenti sanitari (infermità congenite nr. 494, 390 e 183  OIC), pedagogico-terapeutici e diversi mezzi ausiliari.

                                         In data 13 novembre 2000 l’assicurato, a quel momento studente presso la Scuola di commercio di __________ (terminata nel 2001 con conseguimento della maturità commerciale), ha inoltrato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 66) e compilato il questionario relativo all’assegno per grandi invalidi (doc. AI 67).

                                         Accertato che dal 22 ottobre 2001 il ragazzo frequenta l’Università __________ (scienze della comunicazioni) ed alloggia durante la settimana presso la casa dello studente, riconosciuta inoltre la necessità dell’utilizzo dell’auto privata per frequentare la scuola, con decisione 8 febbraio 2002 l’Ufficio AI gli ha riconosciuto un contributo annuo per spese supplementari dovute al danno alla salute nell’ambito della prima formazione professionale (contributo ammortamento autoveicolo, vitto-alloggio e spese di viaggio) per il periodo 22 ottobre 2001 - 31 agosto 2007 (doc. AI 81).

                                         Con decisione 13 marzo 2001 l’assicurato è stato posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato con effetto dal 1° aprile 2000 (doc. AI 77). L’assegno è stato ridotto, in via di revisione, a grado esiguo con effetto dal 1° luglio 2005 (cfr. decisione 24 maggio 2005; doc. AI 115).

                               1.2.   Terminata la formazione universitaria con il conseguimento del diploma (doc. AI 197/3), trovando difficoltà nel reperire un’attività lucrativa (egli si è anche iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione) ed esposto il suo caso pubblicamente (cfr. doc. AI 119), l’Ufficio AI gli ha fornito l’aiuto al collocamento, formalmente con comunicazione 5 luglio 2007 (doc. AI 139) ma de facto dal febbraio 2006 (cfr. in doc. AI 121-124, doc. AI 134 – 141), riconoscendo, tra l’altro, un’indennità giornaliera per l’avviamento professionale dal 1° settembre 2007 al 28 febbraio 2008 presso la __________ (cfr. comunicazione 27 luglio 2007, doc. AI 141; decisione 16 agosto 2007 d’indennità giornaliera; doc. AI 150).

                                         Con rapporto 7 marzo 2008 il consulente in integrazione professionale, accertato come l’assicurato lavorasse al 50% presso la __________ di __________ e l’altro 50% presso l’Ospedale di __________, ha ritenuto l’interessato “convenientemente reintegrato nel mercato del lavoro” ed ha pertanto chiuso il mandato di collocamento (doc. AI 162).

                               1.3.   In data 24 aprile 2010 il dr. __________, medico curante dell’assicurato, ha chiesto all’Ufficio AI di valutare l’attribuzione al suo paziente di una rendita poiché quest’ultimo “in sedia a rotelle, lavora attualmente al 100%, ma una continuazione dell’attività lavorativa a medio-lungo termine sembra oltremodo difficile da attuare” (doc. AI 177). Sentiti telefonicamente sia l’assicurato che il suo medico curante, l’amministrazione non ha ritenuto dati i presupposti per il riconoscimento di una rendita (cfr. annotazioni 3 settembre 2010; doc. AI 185/1).

                               1.4.   Il 2 maggio 2011 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni indicando, quale danno alla salute, oltre alla diplegia spastica dalla nascita anche dei dolori alla spalla sinistra dal settembre 2010 e quali attività lavorative svolte quelle di impiegato d’ufficio al 30% presso l’__________ di __________ e di responsabile qualità attività svolta al 50% alla __________ (doc. AI 196). 

                                         Convocato l’assicurato per un primo colloquio svolto il 15 giugno 2011 (cfr. verbale in doc. AI 206), terminato l’intervento tempestivo il 1° settembre 2011 (cfr. il relativo rapporto in doc. AI 215) e raccolta la pertinente documentazione medica, con progetto di decisione 2 settembre 2011 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita in quanto:

"  (…)

Dalla documentazione medica acquisita agli atti risulta giustificata in qualsivoglia attività lucrativa, un'incapacità lavorativa del 100% dal 17.11.2010, del 50% dal 17.01.2011 e 0% dal 21.07.2011.

Considerato che il periodo di incapacità lavorativa è inferiore all'anno d'attesa, come dettato dall'art. 26 cpv. 1 lett. b LAI, non sussiste alcun diritto a rendita." (doc. AI 216/2)

                                         A seguito delle osservazioni 12 settembre 2011 dell’assicurato, che contestava le succitate conclusioni mediche, dopo aver sentito personalmente l’interessato il 12 ottobre 2011 (cfr. doc. AI 221), l’amministrazione ha proceduto ad ulteriori approfondimenti, in particolare richiedendo dall’ortopedico curante (dr. __________ un rapporto. Rivista la precedente valutazione medica, con annotazioni 17 gennaio 2012 il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto data una totale inabilità lavorativa dal 17 novembre 2010 e del 50% dal 17 gennaio 2011 (continua) dovuta ad un peggioramento dello stato valetudinario ed alla non fattibilità di effettuare cure chirurgiche, con indicazioni di revisione del caso dopo un anno (doc. AI 226).

                                         Dal punto di vista economico, con annotazioni 21 febbraio 2012 il consulente ha quantificato il reddito da valido tenendo conto delle due attività al 50% per un totale di fr. 70'154.--(stato 2010), rivalutato a fr. 71'664.-- per il 2011. Il reddito da invalido è stato invece definito secondo quanto percepito nel 2010 al 50% dalla __________, ritenuta quale unica attività confacente ai problemi alla spalla, per fr. 41'164.--, rispettivamente fr. 41'972.-- per il 2011. Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del 41%.(doc. AI 228).

                                         Di conseguenza, con progetto di decisione 24 febbraio 2012 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2011 (doc. AI 231).

                                         Con osservazioni 22 marzo 2012 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto il riesame del caso, in particolare un approfondito accertamento dei redditi da valido, con riconoscimento del diritto ad una mezza rendita (doc. AI 235).

                                         Con decisione 12 luglio 2012 l’amministrazione ha confermato il quarto di rendita (cfr. le motivazioni in doc. 238).

                               1.5.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una mezza rendita dal 1° marzo 2011, tre mesi dopo il peggioramento fatto risalire al 17 novembre 2010 allorquando, per motivi di salute, ha dovuto cessare totalmente la sua attività presso l’Ospedale di __________, attività che già nel gennaio 2008 aveva dovuto ridurre al 30%. L’insorgente contesta la determinazione del reddito da valido, sostenendo, in sintesi, che i redditi presi in considerazione dall’amministrazione corrispondono in effetti alla retribuzione conseguita col danno alla salute. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.6.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Ribadendo come per il periodo precedente il 2010 non risultava alcuna inabilità lavorativa, l’amministrazione sostiene la correttezza dei redditi di riferimento addottati per la determinazione del grado d’invalidità.

                               1.7.   Con scritto 15 ottobre 2012 l’assicurato ha confermato il proprio ricorso.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità d’entità maggiore di quella riconosciuta con la decisione impugnata.

                               2.2.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                  

                               2.4.   Nel caso in esame, l’assicurato, portatore sin dalla nascita di una diplegia spastica, dopo aver terminato la formazione universitaria (durante la quale l’Ufficio AI gli ha riconosciuto un contributo annuo per spese supplementari dovute al danno alla salute; cfr. consid. 1.2), potendo usufruire di un aiuto al collocamento da parte dell’AI, dal 1° settembre 2007 ha iniziato un’attività al 50% presso la __________ quale addetto ai lavori amministrativi (cfr. questionario del datore di lavoro 27 maggio 2011 in doc. AI 204; cfr. anche scritto 12 ottobre 2011 all’Ufficio AI in cui l’assicurato ha precisato che “alla __________ mi occupo di gestione della qualità, normativa ISO9001, e all’occorrenza qualche supplenza”, doc. AI 222/1). Dal 1° luglio 2007 egli ha anche iniziato un’occupazione parziale, sempre al 50%, presso l’__________ di __________ in qualità di impiegato amministrativo (cfr. questionario datore di lavoro 24 maggio 2011; doc. AI 202), occupazione ridotta al 30% con effetto dal 1° gennaio 2008 (doc. AI 152/3).

                                         Dal rapporto 4 ottobre 2007 di sorveglianza risulta che entrambe le citate attività risultano essere state giudicate adeguate all’andicap dell’assicurato (doc. AI 151), situazione confermata anche a fine mandato di collocamento, nel cui rapporto 7 marzo 2008 il consulente aveva ritenuto il ragazzo “convenientemente reintegrato nel mercato del lavoro” (doc. AI 162/1).

                                         Dal punto di vista medico, raccolta la documentazione medica ed in particolare dopo le delucidazioni 12 gennaio 2011 dell’ortopedico curante dr. __________ (doc. AI 225), accertato un peggioramento delle condizioni di salute, con annotazioni 17 gennaio 2012 il dr. __________a, medico SMR, ha concluso:

"  Dopo aggiornamento e le delucidazioni dello spec. ortopedico Dr. __________, si conferma lo stato di peggioramento generale fisico da parte della patologia di base e la non fattibilità nell'instaurare cure chirurgiche (troppo elevato il rischio di complicazioni generali) alla spalla sinistra lesionata. Pertanto a rettifica del rapporto SMR redatto in data 11 agosto 2011 si confermano i seguenti periodi di IL (sia per attività abituale già leggera che adeguata):

IL 100% dal 17.11.2010 al 16.01.2011

IL   50% dal 17.01.2011 continua.

Utile revisione del caso a un anno dal lavoro clinico.

Per ovviare alla difficoltà dell'A.to nello spostamento da vettura a sedia a rotelle è auspicabile l'adozione di mezzi ausiliari che ne facilitino il carico/scarico che potrebbe evitare il peggioramento della CL futura." (doc. AI 226/1)

                                         L’Ufficio AI ha poi proceduto alla determinazione del grado d’invalidità, raffrontano i redditi relativi alle attività lucrative presso la __________ di __________ e l’__________ di __________ (reddito da valido: fr. 70'154.-- nel 2010; fr. 71'664.-- nel 2011) con quanto percepito dalla __________ (reddito da invalido: fr. 41'164.-- nel 2010; fr. 41'972.--nel 2011), per giungere ad un grado d’invalidità del 41%, erogando così, con la decisione contestata, un quarto di rendita dal 1° novembre 2011, ossia alla scadenza del termine di attesa.

                                         Contestata in particolare è la determinazione del reddito da valido.

                               2.5.   Occorre in primo luogo rilevare come l’assicurato, benché portatore sin dalla nascita di un danno alla salute, abbia potuto concludere la sua formazione professionale conseguendo, come visto, un diploma universitario.

                                         Pertanto, per la determinazione del grado d’invalidità non sono applicabili le norme per gli assicurati invalidi sin dalla nascita e invalidi precoci privi di sufficienti conoscenze professionali (art. 26 cpv. 1 OAI), neppure quelle per assicurati, che a causa dell’invalidità, non hanno potuto ultimare una formazione professionale iniziata (art. 26 cpv. 2 OAI). Non applicabile è pure l’art. 26 bis OAI concernente gli assicurati che seguono una formazione professionale, di cui si può ragionevolmente pretendere che intraprendano un’attività lucrativa.

                                         Per gli assicurati che hanno invece terminato la formazione professionale, come è il caso in esame, l’invalidità è determinata secondo il metodo generale del raffronto dei redditi (STF I 134/96 del 22 marzo 1998 citato in Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, pag. 330).

                               2.6.   Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

                                         Soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima attività professionale dell'assicurato (sentenze I 452/05 del 27 novembre 2006, consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23 maggio 2000, consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde manifestamente a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare, secondo ogni verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché prima di essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in disoccupazione (STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle difficoltà professionali a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute (RCC 1985 pag. 662).

                                         Ritornando al caso in esame, l’Ufficio AI ha sommato i redditi percepiti dall’assicurato per le attività al 50% presso la __________ di __________ (fr. 41'164.-- nel 2010 e fr. 41'972.-- nel 2011) e presso l’Ospedale di __________ (fr. 28'990.-nel 2010, fr. 29'692.--nel 2011), ritenendo come le stesse siano state giudicate confacenti al suo handicap e adeguatamente retribuite conformemente alle mansioni svolte.

                                         L’assicurato contesta tale modo di procedere. Sostanzialmente egli sottolinea come l’amministrazione non abbia mai analizzato ed accertato il reddito che, quale portatore sin dalla nascita di una danno alla salute (“invalidità”), avrebbe potuto conseguire al momento in cui, per la prima volta, è insorto il diritto alla rendita (ossia al raggiungimento della maggiore età) o al termine della formazione professionale, nel novembre 2000 quando presentò una domanda di prestazioni indicando al punto 7.8 del relativo formulario una richiesta di rendita. Egli ritiene che l’amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi a sommare i redditi conseguiti poiché:

"  (…) questi redditi non costituiscono il parametro posto alla base della determinazione del reddito da valido dalla giurisprudenza sopra citata, ossia il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire al momento più precoce dell'insorgenza del diritto a rendita, se non fosse stato invalido, bensì i redditi da invalido che egli è riuscito a ottenere dopo numerose ricerche andate a vuoto proprio in conseguenza degli impedimenti e dei pregiudizi fisici dovuti esclusivamente al danno alla salute. E che si tratti di redditi da invalido è ulteriormente comprovato dal fatto che il danno alla salute ha costretto l'assicurato a ridurre l'occupazione all'Ospedale di __________ dal 50 % al 30 % dopo pochi mesi e in seguito a cessarla totalmente con il novembre 2010. (…)" (doc. I, pag. 10)

                                         Il ricorrente conclude pertanto che:

"  (…)

Come è già stato fatto presente con le osservazioni, anche prendendo come termine di confronto dei redditi quello effettivamente conseguito dal ricorrente in qualità di dipendente al 50 % della __________, si constata che il suo stipendio per gli anni 2010 e 2011 corrisponde, rapportato al 100%, a fr. 82'328.-- rispettivamente fr. 83'944.-- (secondo la stessa decisione impugnata), importi che si situano nella media fra la 30a e la 31a classi di stipendio dei dipendenti dello stato per un docente con titolo accademico. Ma questo non costituisce l'unico termine di paragone, se si considerano le professioni che il ricorrente avrebbe potuto esercitare al termine della sua formazione universitaria, senza invalidità.

Se poi si considera che il ricorrente ha dovuto cessare definitivamente di lavorare alle dipendenze dell'Ospedale di __________ soltanto a causa del peggioramento del suo stato di salute e che medicalmente non risulta da lui esigibile

un'attività che superi un impiego a metà tempo, già confrontando il reddito effettivo da invalido con quello che egli avrebbe potuto conseguire nella stessa occupazione lavorando al 100%, si deve giungere alla conclusione che la sua perdita di guadagno è almeno del 50% e che deve essergli riconosciuto il diritto alla mezza rendita d'invalidità a partire dai tre mesi successivi al peggioramento.

A una conclusione non inferiore si deve giungere, se l'attuale stipendio percepito con l'attività a metà tempo presso la __________ (reddito da invalido) viene messo a confronto con quello che il ricorrente avrebbe potuto ottenere lavorando al 100% e senza il danno alla salute in un'altra attività corrispondente alla sua formazione professionale.

Questa argomentazione costituisce un ulteriore motivo di contestazione della completezza dell'istruttoria condotta dall'Ufficio AI, dal quale ci si sarebbe potuto attendere un rapporto che indicasse quali professioni avrebbe potuto esercitare il ricorrente al termine della formazione universitaria e il relativo reddito, oppure anche in quali parametri di reddito egli potrebbe essere collocato anche soltanto prendendo come dati di riferimento le tabelle in suo a livello federale. (…)" (doc. I, pag. 11-12)

                                         Esaminati attentamente gli atti, questo Tribunale ritiene di non poter confermare l’operato dall’amministrazione.

                                         L’assicurato, portatore dalla nascita di un danno alla salute, con buona volontà, e con l’ausilio delle prestazioni assicurative dell’AI, è riuscito a portare a termine la sua prima formazione professionale, conseguendo un bachelor in scienze della comunicazione, nonché a trovare un’occupazione professionale, vale a dire (quasi contemporaneamente) due attività lavorative a tempo parziale (per l’attività alla __________ egli ha beneficiato d’indennità giornaliere per l’avviamento professionale; cfr. consid. 1.2). In questo contesto, nel rapporto finale 7 marzo 2008 il consulente ha ritenuto l’assicurato convenientemente reintegrato nel mercato del lavoro (doc. AI 162). Non risulta che egli sapeva che dal gennaio 2008 l’assicurato aveva ridotto il suo pensum lavorativo presso l’__________ dal 50% al 30%. 

                                         Premesso quanto sopra, non è tuttavia concettualmente corretto sommare i redditi di entrambe le attività svolte a tempo parziale, considerandoli quali redditi da valido. Infatti, come detto, sin dalla nascita l’assicurato è portatore di un danno alla salute che lo costringe ad utilizzare la sedia a rotella, circostanza che limita l’accesso ad attività lucrative, ad esempio  per la presenza di barriere architettoniche (cfr. al riguardo l’articolo scritto dall’assicurato e pubblicato sul __________ il 14 gennaio 2006; doc. AI 119, oppure annotazione 5 settembre 2006 del consulente in doc. AI 124). Non solo, come già detto sopra, va ricordato che, con effetto dal gennaio 2008, l’assicurato ha ridotto la sua attività presso l’__________ iniziata a luglio 2007. Quanto alla ragione di tale riduzione, è vero che dal verbale relativo al colloquio 15 giugno 2011 avuto con un altro consulente, controfirmato dallo stesso assicurato, risulta che la riduzione era dovuta a motivi di ristrutturazione interna (doc. AI 206). Tuttavia, con scritto 25 gennaio 2012 il dr. __________ aveva sostenuto che tale riduzione era avvenuta “su indicazione medica” (doc. AI 227) ed in tal senso va anche il rapporto 21 febbraio 2012 del consulente (“.. il DL [Ufficio personale __________….] mi conferma che l’A. ha iniziato l’attività lucrativa all’ospedale di __________ il 01.07.2007 nella misura del 50% e che dal 1.01.2008 questa attività è stata ridotta per motivi di salute, come peraltro già ben documentato a livello medico…” in doc. AI 228]). Ora, considerato che già dopo appena tre mesi di attività con scritto 26 ottobre 2007 l’__________ aveva comunicato la trasformazione del contratto di lavoro, con scadenza al 31 dicembre di quell’anno, a tempo indeterminato ma con un pensum lavorativo ridotto dal 50 al 30%, è da ritenere verosimile che in effetti una simile riduzione sia dovuta a motivi di natura medica.

                                         Non potendo quindi considerare i proventi della due attività in parola quale reddito da valido, giustamente il ricorrente ha rilevato che l’amministrazione non ha mai analizzato ed accertato quale reddito l’assicurato, con un bachelor in scienze della comunicazione, avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute. In questo contesto va segnalata la giurisprudenza federale, la quale ha stabilito che qualora un assicurato, che ha terminato una formazione professionale nonostante le limitazioni (danno alla salute), non riesce a conservare una piena capacità lavorativa nella professione appresa – riservato il caso di un eventuale esercizio di una successiva attività più remunerativa – occorre fondarsi sul reddito che la persona interessata avrebbe conseguito nell’attività appresa senza l’impedimento (STF I 134/96 del 23 marzo 1998 e successivi riferimenti STF 8C-767/2007 del 3 luglio 2008 consid. 3, I 65/04 del 31 gennaio 2005 consid. 5.2 e I 609/00 del 18 dicembre 2002 conid. 5.3.2 con riferimenti).

                                         Ne consegue che è giustificato un rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad accertare quale reddito l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe percepito in un mercato del lavoro equilibrato al termine della sua formazione universitaria.

                               2.7.   Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Nella fattispecie, fondandosi sul citato rapporto del dr. __________ (cfr. consid. 2.4) nonché sul rapporto 18 giugno 2011 del dr. __________ (il quale, a causa dei dolori alla spalla avvertiti nel settembre 2010 dopo un allenamento in pista con la sedia a rotelle, aveva attestato dal 17 novembre 2010 una completa inabilità lavorativa, ripristinata al 50% dal 17 gennaio 2011; doc. 208), quale reddito da invalido l’amministrazione ha preso in considerazione unicamente il reddito conseguito presso la __________ di __________ (fr. 41'164.-- nel 2010; fr. 41'972.-- nel 2011). A tale modo di procedere va prestata adesione. Né del resto l’assicurato ha al riguardo sollevato contestazioni, visto che egli in sostanza sostiene come i redditi conseguiti debbano essere considerati quali redditi da invalido.

                                         Va tuttavia ricordato che, come segnalato al considerando precedente, prima del novembre 2010, ossia dal 1° gennaio 2008 l’assicurato ha ridotto, per motivi di salute, dal 50% al 30 l’orario lavorativo presso l’__________. Di tale circostanza l’amministrazione dovrà tener conto quando, dopo l’accertamento del reddito da valido di cui al consid. 2.6, procederà al raffronto dei redditi e, a dipendenza dell’esito, determinerà, con l’emissione di una nuova decisione, sul diritto alla rendita dell’assicurato.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, in accoglimento del ricorso la decisione contestata dev’essere annullata.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato vittorioso, patrocinato da un legale, un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considarandi.

                                         §    La decisione 12 luglio 2012 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.6.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’amministrazione, la quale verserà all’insorgente fr. 1'500.-- (IVA inclusa) di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2012.222 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.06.2013 32.2012.222 — Swissrulings