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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2012 32.2011.222

14 février 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,301 mots·~7 min·9

Résumé

Assicurato contesta il reddito da valido ma non il grado d'invalidità. Negata l'esistenza di un interesse degno di protezione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.222   BS

Lugano 14 febbraio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2011 di

  RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 23 giugno 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con decisione 23 giugno 2011 (preavvisata il 25 marzo 2011) l’Ufficio AI ha posto RI 1onauer, nato nel 1955 e di professione dentista, al beneficio di una mezza rendita dal 1° aprile 2010 (sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni) per un grado d’invalidità del 55%, risultante dal raffronto tra fr. 211'726.-di reddito da valido e fr. 94'828.-- di reddito da invalido (con un discapito economico quindi di fr. 116'898.--).

                               1.2.   Con il presente ricorso l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto che venga riconosciuta una mezza rendita, dal 1° aprile 2010, per un grado d’invalidità del 55%, risultante dal raffronto tra un reddito da valido di fr. 250'408.-- ed un reddito da invalido di fr. 112'683.-- (con una, perdita di guadagno quindi di fr. 137'725.--). In sostanza contesta la determinazione del reddito da valido, sostenendo che deve essere preso in considerazione quello conseguito nel 2008, pari a fr. 250'408.--, e non la media dei redditi degli ultimi quattro anni (2005 – 2008) prima dell’insorgenza del danno alla salute, come invece ritenuto dall’amministrazione.

                               1.3.   In sede di risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando il metodo di calcolo del reddito da valido.

                               1.4.   Il 4 ottobre 2011 l’insorgente ha presentato delle osservazioni (VIII), seguite dalla presa di posizione 10 ottobre 2011 dell’Ufficio AI (X).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Per quanto riguardo la tempestività del ricorso, l’insorgente rileva di aver preso conoscenza della decisione contestata, non inviata per raccomandata, solo il 26 giugno 2011, al rientro da un soggiorno all’estero.

                                         Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

                                         Nel caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha espressamente osservato di non essere in grado di accertare esattamente la data di ricezione da parte dell’assicurato della decisione, in quanto quest’ultima non è stata inviata per raccomandata ma per posta semplice.

                                         Siccome non vi sono motivi per dubitare della versione del ricorrente, il presente ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato inoltrato all’ufficio postale il 29 agosto 2010 (cfr. timbro postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA) dall’avvenuta asserita conoscenza (26 giugno 2011) della decisione impugnata, tenuto conto delle ferie giudiziarie estive (art. 11 lett. b Lptca). Ne consegue che il gravame è tempestivo.

                               2.2.   Con il presente ricorso, come detto, l’assicurato non contesta il grado d’invalidità e tantomeno l’inizio della decorrenza della prestazione assicurativa, ma unicamente la quantificazione del reddito da valido. Occorre pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA che legittimi RI 1 a ricorrere contro il querelato provvedimento.

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.

                                         La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 58 n.4 p. 735;; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, p. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

                                         L’esistenza di un interesse degno di protezione è generalmente negata se non si riferisce al dispositivo, ma ai considerandi dell’atto impugnato. Allorquando in discussione è il grado d’invalidità, l’interesse degno di protezione non è regolarmente riconosciuto se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7).

                                         In una sentenza del 14 aprile 2011, pubblicata in SVR 2012 IV nr. 14, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Friborgo, precisato che di principio non sussiste alcun interesse giuridicamente protetto affinché venga stabilito un grado d’invalidità dello 0% anziché di quello dell’8,4% fissato dall’Ufficio AI, ha tuttavia ammesso che tale interesse sussiste in quanto nel caso esaminato il grado d’invalidità incideva sul guadagno assicurato nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                               2.4.   Nel caso in esame, l’assicurato ha sostenuto che il reddito da valido sia corretto in fr. 250'408.-- (risultante dall’attività indipendente principale di dentista, dall’attività accessoria di dentista scolastico e di municipale) tassata nel 2008; cfr. doc. A), in luogo della media dei redditi 2005-2008 presi in considerazione dall’amministrazione, apportando la rettifica del reddito da invalido in fr. 112'683.-- al posto dei fr. 94'828.-- di cui alla decisione contestata.

                                         Determinante è che, pur seguendo le richieste ricorsuali, il grado d’invalidità rimarrebbe invariato, essendo sempre del 55%.

                                         Non riscontrando, sulla base della giurisprudenza citata, alcun interesse degno di protezione affinché i redditi di riferimenti (in particolare il reddito da valido) debbano essere corretti, ritenuto del resto come l’insorgente non l’abbia sinora indicato né tantomeno sostenuto, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.

                                         In via abbondanziale va detto che, come rettamente evidenziato in sede di risposta, il metodo scelto dall’Ufficio AI di utilizzare una media dei redditi, risulta sostenibile. Infatti, ai fini della determinazione del reddito da valido di un indipendente, la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (AJP 1999 p. 484 e confermata in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr fra le tante, STCA 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010 consid. 2.7.3). Non solo, essendo il danno alla salute insorto nel novembre 2008 (50% d’inabilità lavorativa), quell’anno non risulta essere rappresentativo per la determinazione del reddito da valido.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

.                                    

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2011.222 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2012 32.2011.222 — Swissrulings