Raccomandata
Incarto n. 32.2010.26 BS
Lugano 23 novembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1973, da ultimo professionalmente attiva quale operaia, nel mese di novembre 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti per motivi somatici e psichici (doc. AI 1-1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM, con decisione 9 dicembre 2009 (preavvisata il 23 luglio 2009) l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita ed a provvedimenti professionali ritenendo l’assicurata “abile al lavoro nella misura del 100% in qualsiasi tipo di attività lavorativa, al più tardi dal 01.01.2007 ossia dopo un periodo di circa 4 settimane dall’infortunio, il quale non le ha portato lesioni traumatiche strutturalmente comprovate” (doc. AI 36-1).
1.2. Con il presente ricorso l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione amministrativa e l’esecuzione di una perizia psichiatrica giudiziaria. In via subordinata ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera dal 1° novembre 2007 al 31 luglio 2009. La ricorrente, fondandosi sui rapporti del dr. __________ (psichiatra curante), contesta la perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________ nell’ambito della perizia multidisciplinare SAM. L’insorgente rimprovera al perito un’anamnesi lacunosa, errata e superficiale, un’insufficiente motivazione circa le diagnosi poste e conclusioni errate in merito all’esigibilità lavorativa.
1.3. Mediante la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. L’amministrazione evidenzia la forza probante della perizia del dr. __________ poiché sufficientemente motivata, priva di contraddizione e pienamente attendibile.
1.4. Con osservazioni ricevute il 2 marzo 2010 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta ricorsuale (VI).
1.5. Con decreto 6 luglio 2010 il Vicepresidente del TCA ha affidato alla dr.ssa __________ l’esecuzione di una perizia psichiatrica (XI).
1.6. La dr.ssa __________ ha trasmesso a questa Corte il referto peritale datato 12 ottobre 2010, che è stato intimato alle parti per osservazioni (XIV).
L’assicurata e l’Ufficio AI hanno preso posizione con scritti del 14 ottobre 2010 e 4 novembre 2010 (XV e XVI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nell’evenienza concreta, l’assicurata è stata peritata dal SAM. Dal rapporto 3 aprile 2009 (doc. AI 17) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________) e reumatologico (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei rilevamenti eseguiti presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi, tutte senza influenza sulla capacità lavorativa: sindrome algica generalizzata aspecifica, disturbi statici del rachide, anomalia di transizione lombosacrale, minime alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide lombare, sindrome da dolore persistente e passività esistenziale.
Ricevuto dall’assicurata il rapporto 7 settembre 2009 del suo psichiatra curante che si è espresso criticamente sulla valutazione eseguita dal dr. __________ (doc. AI 29-7), l’Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione al SAM (doc. AI 33). Quest’ultimo ha inviato all’amministrazione le osservazioni 26 ottobre 2009 del dr. __________, il quale in sostanza ha confermato la propria valutazione peritale (doc. AI 34).
Esaminate le argomentazioni esposte in sede di ricorso, questo TCA ha di conseguenza deciso di ordinare una perizia psichiatrica giudiziaria, affidandola alla dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicologia (cfr. consid. 1.5).
2.5. Dal referto 12 ottobre 2001 (XIII) risulta che la dr.ssa __________, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, ha proceduto a due consultazioni, oltre ad un colloquio telefonico con lo psichiatra curante. Essa, per completare il quadro clinico, si è avvalsa anche di un test psicologico eseguito dalla lic. psic. __________. Riguardo a questo punto, nelle osservazioni 4 novembre 2010 l’Ufficio AI ha sottolineato che con l’iniziativa del perito di effettuare tale test “non è stato possibile ossequiare l’art. 18 Lptca” (XVI), articolo che disciplina le perizie giudiziarie.
Va al riguardo fatto presente che – conformemente dottrina e giurisprudenza riassunta in Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, n. 1809, p. 353 – generalmente non è illecito far capo ad una persona ausiliaria a condizione che quest’ultima sia sotto la vigilanza del perito. Ad esempio, nel caso di una perizia lo specialista può delegare a personale ausiliario l’interrogazione del paziente o la raccolta dei dati anamnestici, ma non la visita medica (cfr. STF I 874/06 dell’8 agosto 2007 consid. 4.1.1. e I 843/06 del 12 ottobre 2007 consid. 8.2 citate da Müller, op.cit, n 1809, 353). Non è necessario che il nominativo della persona ausiliaria venga preventivamente comunicato (STF I 843/06 citata).
Ne consegue che, nel caso in esame, la scelta del perito non è criticabile. Non va poi dimenticato che l’intervento della psicologa era limitato all’esecuzione di due test (Rorschach e T.A.T.); le conclusioni della psicologa (presenza di sintomi tipici del disturbo postraumatico da stress) trovano peraltro riscontro nella valutazione peritale.
Infatti, eseguita in seguito un’accurata valutazione dei dati soggettivi e oggettivi, il perito ha posto quale diagnosi un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F 43.-1); episodio depressivo attuale medio grave (ICD-10; F321-2/F331-2); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4).
La dr.ssa __________ ha concluso ritenendo l’assicurata inabile al 100% quale operaia ed in qualsiasi altra attività dal 28 novembre 2006 (cfr. perizia p. 20), giorno dell’infortunio, qualificato, come verrà detto nel prosieguo, quale fattore scatenante il disturbo post-traumatico da stress. La prognosi è stata giudicata sfavorevole, con indicazione di una rivalutazione fra un anno (cfr. perizia p. 18).
Questo Tribunale non ha motivo per non aderire alla succitata approfondita e dettagliata valutazione psichiatrica. Va qui ricordato che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA 12 novembre 1998 nella causa L.A, 14 aprile 1998 nella causa O.B., 28 novembre 1996 nella causa G. F.; DTF 122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174 consid. 3; SVR 1998 BVG Nr. 16 p. 55). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria. Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 p. 201 consid. 2a).
Nella fattispecie in esame, questa Corte evidenzia come il perito abbia dettagliatamente ed esaurientemente raccolto i dati anamnestici dell’assicurata, in particolare riguardo ai gravi eventi bellici vissuti in prima persona in __________ (fuga dai soldati serbi e lunga permanenza nei boschi, esecuzione di suo fratello, del cognato e di altre persone davanti ai suoi occhi, violenze carnali subite durante la prigionia, parto nel bosco all’ottavo mese di un bambino morto ecc.; cfr. perizia pp. 11-13). Nell’ambito della discussione circa la diagnosi di disturbo post traumatico da stress, la dr.ssa __________ ha evidenziato che la successiva malattia dell’ultimogenito “ha risvegliato aggravandoli i vissuti post-traumatici” e che si “configura nel tempo attuale come una minaccia costante e non risolta per la salute” (perizia p. 16). Ha poi rilevato l’assenza dei cosiddetti fattori protettivi rispetto alla sviluppo e all’evoluzione della sindrome post traumatica da stress, quali la breve durate dell’esposizione, la possibilità di fuga e/o di essere raggiunti da un aiuto esterno in tempi brevi, supporto psicologico nelle fasi successive al trauma per un’elaborazione (cfr. perizia p. 16). Il perito ha poi ritenuto come l’infortunio (caduta dalle scale), benché banale, sia stato vissuto come “la goccia (….) che fa traboccare un vaso già ricolmo di sofferenze non accolte, integrate e superate” (perizia p. 16) e che la successiva malattia cardio-vascolare dell’ultimogenito costituisce il fattore di peggioramento sintomatico delle condizioni psichiche (cfr. perizia p. 20).
Con riferimento ai sintomi depressivi descritti nella documentazione agli atti, inclusa quella del dr. __________, e confermati dall’esame clinico e dall’anamnesi, il perito ha concluso per episodio depressivo attuale medio – grave e, visto il perdurare di tali sintomi, in evoluzione verso una sindrome ricorrente (cfr. perizia p. 17).
In linea di massima essa ha concordato con le diagnosi esposte dallo psichiatra curante, scostandosi, con pertinenti motivazioni, dalla diagnosi di “passività esistenziale” posta dal dr. __________ (cfr. perizia p. 19).
Va poi fatto presente che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’inca- pacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 p. 155 consid. 2c).
Nel caso in esame, il perito ha rettamente evidenziato che i succitati criteri sono presenti, ossia “sono presenti commorbidità psichiatrica, un decorso sfavorevole della sintomatologia senza remissione e con risultati terapeutici insoddisfacenti nonostante misure terapeutiche eseguite con costanza e perdita dell’integrazione sociale” (perizia p. 21).
Va infine rilevato che l’Ufficio AI non ha mosso alcuna censura nei confronti della succitata valutazione peritale.
In conclusione, presentando l’assicurata un’incapacità lavorativa del 100% dal 28 novembre 2006, il diritto alla rendita intera decorre dal 1° novembre 2007 (art. 29 cpv. 1 lett. b vLAI).
2.6 Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre all’assicurata, patrocinata dalla RA 1 fr. 1'500.-- di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione 9 dicembre 2009 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera
dal 1° novembre 2007.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti