Raccomandata
Incarto n. 32.2010.23 32.2010.31 BS/sc
Lugano 16 giugno 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 26 e 29 gennaio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni dell'11 e 28 dicembre 2009 emanate da
CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1946, di professione agricoltore indipendente, con decisione 25 luglio 1994 è stato posto al beneficio di una mezza rendita (grado d’invalidità del 60%) con effetto dal 1° maggio 1994 (doc. AI -12 inc. 32.2010.23).
Facendo valere un peggioramento del suo stato di salute, nel novembre 1995 egli ha inoltrato una domanda di revisione, respinta dall’Ufficio AI con decisione 12 marzo 1997 (doc. AI 30-1inc. 32.2010.23). Con sentenza 7 gennaio 1998 (inc. 32.1997.46) questa Corte, accogliendo il ricorso dell’assicurato, ha annullato la citata decisione amministrativa rinviando gli atti all’amministrazione per il completamento degli accertamenti medici ed economici (doc. AI 41-7 inc. 32.2010.23).
Con decisione 24 novembre 1999 l’Ufficio AI ha aumentato la rendita da mezza ad intera (grado d’invalidità dell’80%) con effetto dal 1° novembre 1995 (doc. AI 65-1 inc. 32.2010.23), successivamente confermata con comunicazione 18 febbraio 2003 (doc. AI 72-1 inc. 32.2010.23).
Avviata nel gennaio 2006 un’ulteriore procedura di revisione (doc. AI 78-1), dopo aver accertato un miglioramento della residua capacità lavorativa con conseguente parziale ripresa dell’attività lucrativa (nella misura del 50%), mediante decisione 14 dicembre 2006 (preavvisata il 26 ottobre 2006) l’Uf- ficio AI ha ridotto la prestazione a metà rendita a partire dal 1° febbraio 2007 (doc. AI 98-1; per le motivazioni cfr. doc. AI 96 inc. 32.2010.23). La decisione è divenuta definitiva non essendo stata impugnata.
1.2. Accertato nell’ambito dell’ultima revisione (avviata d’ufficio nell’ottobre 2008; doc. AI 99 inc. 32.2010.23) un aumento salariale con conseguente riduzione, dopo il consueto raffronto dei redditi, del grado d’invalidità al 32%, con decisione 11 dicembre 2009 (preavvisata il 3 settembre 2009) l’Ufficio AI ha retroattivamente soppresso la rendita al 31 dicembre 2007. A motivazione della soppressione retroattiva esso ha evidenziato: “… dal 01.01.2008 la situazione economica è cambiata a tal punto da determinare un grado invalidante del 32% tuttavia non è stato rispettato l’obbligo d’informazione. La reale situazione economica è emersa unicamente il 04.03.2009 dopo la ricezione del formulario del datore di lavoro. Per questo motivo la cassa __________ dovrà valutare l’emissione di un ordine di restituzione del periodo compreso fra gennaio 2008 e marzo 2009” (doc. AI 110-2 inc. 32.2010.23 ). L’amministrazione ha inoltre tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un (primo; cfr. consid. 1.6) tempestivo ricorso e postulato il ripristino della mezza rendita. Contestando la determinazione del grado d’invalidità, sostiene di non aver sottaciuto l’incremento della sua attività lucrativa motivo per cui non gli può essere imputata una violazione dell’obbligo d’informazione. Delle altre singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso e la conseguente conferma della decisione impugnata.
1.5. Fondandosi sulla decisione 11 dicembre 2009 di soppressione della rendita, con pronunzia 28 dicembre 2009 l’Ufficio AI ha emesso un ordine di restituzione per fr. 11'820.--, corrispondenti a prestazioni indebitamente percepite dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2009 (doc. A inc. 32.2010.31).
1.6. L’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso contro l’ordine di restituzione, postulandone l’annullamento in quanto emesso prima della crescita in giudicato della decisione di soppressione del diritto alla rendita e, in un subordine, per motivazione carente e per accertata assenza di violazione dell’obbligo di informazione (inc. 32.2010.31).
1.7. L’amministrazione, con risposta di causa 22 febbraio 2010, ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma dell’ordine di restituzione (IV inc. 32.2010.31).
1.8. Interpellato dal TCA, con scritto 26 febbraio 2010 l’insorgente ha comunicato di non presentare ulteriori mezzi di prova (VI inc. 32.2010.31).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
2.2. Secondo l’art. 51 Lpamm disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo insorgente, che sono diretti contro due decisioni emesse da un’unica autorità e che sussiste una connessione tra le due pronunzie, per economia processuale le procedure ricorsuali sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
considerato nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato o meno a sopprimere, con effetto retroattivo al 31 dicembre 2007, la mezza rendita di invalidità di cui l’assicurato beneficiava dal 1° febbraio 2007 e se quest’ultimo deve restituire fr. 11'820.-- pari alle prestazioni percepite dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2009.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
Qualora la capacità di guadagno dell’assicurato migliori, il cambiamento è determinante per la soppressione di tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (art. 88a cpv. 1 1. frase OAI); lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (2. frase).
Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
Affinché possa essere ammessa una violazione dell’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI, è necessario un comportamento colposo, per il quale è già sufficiente una lieve negligenza (DTF 133 V 67 consid. 4.4 e riferimenti).
2.6. Nel caso concreto, nell’ambito dell’ultima revisione della rendita l’Ufficio AI è venuto a conoscenza, tramite la __________, che l’assicurato dal 1° gennaio 2008 percepisce un salario annuo di fr. 30'000.-- (cfr. questionario del datore di lavoro compilato il 3 marzo 2009; doc. AI 104 inc. 32.2010.23). Trattandosi di un aumento della retribuzione rispetto alla situazione presente al momento della decisione 14 dicembre 2006 (l’assicurato svolgeva la medesima attività di autista presso la __________ [società in cui figurano come soci gerenti l’assicurato e suo figlio, quest’ultimo con una quota maggioritaria; cfr. estratto RC informatizzato] con orario lavorativo irregolare per un salario annuo di fr. 19'200.--), l’amministrazione ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità raffrontando il reddito da agricoltore indipendente (fr. 44'264.--) con il salario percepito dalla citata società (fr. 30'000.--) giungendo ad un grado d’invalidità del 32% non (più) sufficiente per riconoscere il diritto ad una rendita. Da qui la soppressione della prestazione. La situazione medica è rimasta per contro invariata rispetto alla citata precedente decisione.
L’assicurato ritiene che quale reddito da valido debba essere preso in considerazione quello di muratore/manovale (fr. 60'860,80 annui come da contratto collettivo dell’edilizia, 2008), dal cui raffronto con il reddito da invalido stabilito dall’Ufficio AI risulterebbe un discapito economico del 50,7%.
A motivazione della tesi sostenuta, egli ha evidenziato quanto segue:
" (…)
Di seguito, nel 2008, il ricorrente ha invero potuto aumentare leggermente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della piccola società edile da lui costituita nel marzo 2006 e dalla quale percepisce un salario mensile di CHF 2500.--, pari a CHF 30'000.-- / annui.
E in effetti, ben conscio di non poter più svolgere mansioni pesanti o che lo fanno stare a contatto con il fieno, egli altro non ha fatto che riprendere l'attività che già accessoriamente svolgeva prima degli eventi invalidanti ossia quella di muratore/manovale.
In tal senso ben si giustifica nell'evenienza particolare il raffronto fra il reddito da valido che avrebbe percepito quale muratore / manovale da sano, con il reddito che egli più di fatto conseguire a contare dal 2008 nella medesima attività, a dipendenza delle affezioni cardiopatiche e psicologiche di cui ancora soffre.
Il rapporto effettuato nella querelata decisione fra il salario da contadino / agricoltore sano e quello di muratore / manovale invalido erroneamente non considera che, di fatto, il ricorrente già in passato era attivo quale muratore (anche se solo accessoriamente) e che, comunque, la scelta di abbandonare la professione di agricoltore è stata dettata solo dalle affezioni di origine allergico riscontrate nel 1994, mentre il grado di invalidità oggi in disamina fa capo alle patologie cardiache e psicologiche sorte nel 1995 (e delle quali il ricorrente tuttora soffre).
In effetti, in nessun caso egli avrebbe potuto beneficiare di una rendita di invalidità per la sola problematica pneumatologica venuta alle luce allorquando era contadino; se non gli fossero state riscontrate le patologie coronariche e psicologiche determinarono di fatto la sua invalidità, egli sarebbe ora attivo al 100 % in una professione diversa da quella di contadino, e verosimilmente avrebbe potuto incrementare l'attività di muratore, precedentemente svolta solo a titolo accessorio.
In tale senso il redito da valido da prendere in considerazione per il calcolo del grado invalidante deve più correttamente essere quello che avrebbe potuto percepire quale muratore / manovale (non quale contadino) nel 2008, se non avesse avuto i noti gravi problemi cardiaci e psicologici. (…)"
(Doc. I, punto 10, inc. 32.2010.23)
Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, riguardo all’accertamento del reddito da valido è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003; RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 p. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 p. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 p. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Ritornando al caso in esame, va ricordato che, come si evince dalla STCA 7 gennaio 1998, l’assicurato è stato posto al beneficio del diritto alla rendita, con un grado d’invalidità del 60%, a causa di una alveolite allergica dovuta al contatto con il fieno provocante un’incapacità lavorativa del 100% quale agricoltore (cfr. rapporto 9 febbraio 1994 dr. __________, doc. AI 7-3 inc. 32.2010.23). Non è pertanto corretto quanto affermato dal ricorrente, ossia che per la sola patologia pneumologica “non avrebbe potuto beneficiare di una rendita d’invalidità”. Che successivamente siano subentrate le patologie cardiache e psichiatrica, circostanze che hanno portato ad un aumento della rendita ad intera (cfr. la già citata decisione 24 novembre 1995 in consid. 1.1) è irrilevante per la definizione dell’attività che l’assicurato avrebbe svolto senza il danno alla salute al momento del diritto alla rendita. Infatti, determinante è che senza i problemi di salute il ricorrente avrebbe continuato a fare l’agricoltore indipendente, seppur svolgendo a titolo accessorio l’attività di manovale in proprio. Non va poi dimenticato che, come rettamente evidenziato nella risposta di causa, nell’ambito della revisione terminata con decisione 14 dicembre 2006 l’Ufficio AI aveva preso in considerazione quale reddito da valido il reddito aziendale da contadino indipendente, aggiornato al 2005 (cfr. rapporto 13 ottobre 2006 del consulente in integrazione professionale, doc. AI 94). Infatti, nelle motivazioni della citata decisione si legge: “nella sua precedente attività di contadino indipendente svolta in assenza del danno alla salute, lei avrebbe potuto conseguire, nell’anno 2005, un reddito ipotetico di fr. 42'373 annuo (dato rilevato aggiornando il suo ultimo reddito conseguito prima dell’insorgente del danno alla salute ossia fr. 37'039, secondo gli elementi di tassazione per il biennio 1993/1994”) (doc. AI 96-2 inc. 32.1010.23). È quindi privo di fondamento sostenere ora, in particolare dopo la crescita in giudicato della decisione 14 dicembre 2006, la necessità di tenere conto quale reddito da valido quello conseguito nell’attività di muratore/manovale.
Quanto al reddito da invalido, nella precedente revisione era emerso che l’assicurato lavorava a tempo parziale presso la __________ quale autista (attività adeguata al suo stato di salute) che gli permetteva di conseguire un reddito annuo di fr. 19'200.-- (cfr. rapporto del consulente 13 ottobre 2006, doc. AI 94 e decisione 14 dicembre 2006). Come detto, accertato l’aumento salariale in fr. 2'500.-- mensili, l’Ufficio AI ha cifrato il salario da invalido in fr. 30'000.-- annui, ciò che rispetto alla precedente retribuzione costruisce una rilevante modifica ex art. 17 LPGA.
Va poi ricordato che il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Nel caso in esame non è stata sollevata alcuna contestazione riguardo al calcolo operato dall’amministrazione, né quanto alla natura del salario. In particolare non è stato sostenuto che si tratti di un cosiddetto “salario sociale”. L’insorgente ha infatti sostenuto di aver “invero potuto aumentare leggermente la propria attività lavorativa”.
In conclusione, vista la rilevante modifica economica, giustamente l’Ufficio AI ha proceduto, in via di revisione, alla soppressione della rendita.
2.7. Occorre ora esaminare se rettamente l’Ufficio AI ha soppresso retroattivamente la rendita ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI. In altre parole dev’essere verificato se il ricorrente ha violato l’obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI.
Dopo l’esame degli atti, questa Corte presta pienamente adesione alla valutazione dell’Ufficio AI riportata nella risposta di causa e più precisamente:
" (…)
In concreto, dall'analisi della documentazione agli atti, risulta che l'assicurato non ha mai fornito tempestivamente e spontaneamente all'UAI informazioni circa l'aumento del salario (da Fr. 1'000.-al mese a Fr. 2'500.-- al mese) avvenuto con l'inizio dell'anno 2008.
Dal formulario relativo alla revisione d'ufficio della rendita compilato nel novembre 2008 emerge che l'assicurato ha unicamente indicato il nome del datore di lavoro, "__________, 50%", senza alcuna osservazione in merito all'aumento di salario (doc. 100 incarto AI).
È solo dopo aver ricevuto la diffida del 12 febbraio 2009 (doc. 103 incarto AI) che il ricorrente ha compilato il questionario del datore di lavoro (doc. 104 incarto AI), fornendo altresì le dovute informazioni inerenti il proprio salario. Occorre altresì sottolineare che il salario mensile (da invalido) percepito dall'assicurato nel 2007 e nel 2008 è sempre stato costante ed identico, ovverosia Fr. 1'000.-- al mese per l'anno 2007 rispettivamente Fr. 2'500.-- al mese per l'anno 2008.
L'incremento avvenuto nel gennaio 2008 avrebbe quindi dovuto essere comunicato all'UAI senza indugio, indipendentemente dalla revisione d'ufficio messa in atto dall'amministrazione. (…)" (Doc. IV, inc. 32.2010.23)
Inoltre, se, come evidenziato nel ricorso, nel questionario per la revisione della rendita del 18 gennaio 2006 e nei successivi scritti 20 marzo e 19 aprile 2006 (doc. AI 78, 80 82), l’assicurato aveva informato l’Ufficio AI dell’inizio della nuova attività lucrativa, egli non ha tuttavia spontaneamente notificato l’aumento salariale avvenuto il 1° gennaio 2008, contravvenendo quindi al suo obbligo d’informazione. Non va infatti dimenticato che nella decisione 14 dicembre 2006 (come del resto nelle precedenti decisioni) quale esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare risulta espressamente menzionato il “cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa”.
Infine, irrilevante è la giustificazione (disorganizzazione amministrativa) fornita dall’insorgente sull’invio, dopo diffida del 12 febbraio 2009, da parte di __________ del menzionato questionario del datore di lavoro, formulario che del resto, a sua detta, sarebbe stato compilato da lui stesso.
Avendo l’assicurato violato l’obbligo d’informazione, rettamente l’amministrazione ha soppresso la rendita con effetto retroattivo al 31 dicembre 2007, giorno precedente all’aumento salariale.
2.8. Rimane da esaminare l’ordine di restituzione 28 dicembre 2009.
Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318 consid. 5).
Per costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547, 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundes- gerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1994, ad art. 3 p. 68).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, 1984, p. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Con il (secondo) ricorso l’assicurato rimprovera all’Ufficio AI di aver emesso l’ordine di restituzione senza aver atteso la crescita in giudicato della decisione 11 dicembre 2009 di soppressione della rendita, sostiene che lo stesso non è motivato e che non vi sarebbero motivi per una riconsiderazione o una revisione della decisione formalmente cresciuta in giudicato con la quale sono state attribuite prestazioni. Infine, contesta nuovamente la violazione dell’obbligo di informazione.
Riguardo al primo punto, non va dimenticato che se l’Ufficio AI avesse atteso la crescita in giudicato della decisione di soppressione della rendita esso sarebbe incorso nella prescrizione annuale del diritto alla restituzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.8).
La pronunzia impugnata non risulta essere né sprovvista né tantomeno carente di motivazione, avendo l’Ufficio AI fatto riferimento alla decisione 11 dicembre 2009 dove sono state illustrate le norme di legge applicabili e fatto presente dell’eventualità dell’emissione di un ordine di restituzione. Inoltre, con il secondo ricorso l’assicurato ha dimostrato di avere ben compreso la portata dell’ordine di restituzione.
Va poi fatto presente che, alla luce dell’aumento salariale, la decisione 14 dicembre 2006 doveva essere posta in revisione (almeno nel gennaio 2008) e quindi anche sotto questo aspetto l’ordine di restituzione è giustificato.
Riguardo alla violazione dell’obbligo di informazione va fatto presente quanto riportato al consid. 2.7. L’assicurato rileva inoltre come la __________ abbia regolarmente notificato alla Cassa __________ i salari dei dipendenti. Vero che la società ha annunciato alla Cassa il salario di fr. 30'000.-- percepito dell’assicurato nel 2008. A prescindere dal fatto che la notifica è avvenuta (tardivamente) solo il 4 marzo 2009 (doc. G inc. 32.2010.31), va evidenziato che ai fini dell’esito della vertenza tale circostanza è irrilevante. Infatti, contemporaneamente alla notifica salariale la __________ aveva inviato all’Ufficio AI il questionario del datore di lavoro (doc. AI 104 inc. 32.2010.23), dal quale è emerso l’aumento del salario non tempestivamente dichiarato.
Ne consegue che l’ordine di restituzione 28 dicembre 2009 risulta essere corretto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti