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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.06.2010 32.2010.21

7 juin 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,611 mots·~48 min·3

Résumé

L'UAI ha a giusta ragione attribuito all'A. una mezza rendita d'invalidità a partire dal 1° giugno 2009. Confermato l'importo del reddito da valido calcolato facendo riferimento all'ultimo reddito dell'assicurato prima del danno alla salute. Confermata riduzione dell'8% dal reddito da invalido

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.21   LG/sc

Lugano 7 giugno 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2010 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 9 dicembre 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1953, da ultimo attivo in qualità di addetto alla spartizione delle lettere presso __________, in data 18 novembre 2008 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (collocamento in un altro posto di lavoro / rendita) segnalando di essere affetto da “depressione, insonnia, nervosismo” (doc. AI 1-1/5).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 9 dicembre 2009 (doc. AI 43-1), preavvisata con progetto del 2 ottobre 2009 (doc. AI 38-1), ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado 51%) a far tempo dal 1° giugno 2009.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione a RI 1 di tre quarti di rendita con un grado del 63%.

                                         In particolare, l’insorgente ha contestato l’importo del reddito da valido, nonché quello da invalido contestando la mancata applicazione da parte dell’UAI delle deduzioni per circostanze personali e professionali (doc. I).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, dopo aver nuovamente sottoposto l’incarto alle consulenti in integrazione professionale (cfr. doc. IV bis), ha modificato l’importo del reddito da valido calcolato nella decisione impugnata con la seguente motivazione:

"  (…)

Si ritiene infatti di aver ingiustamente considerato nella decisione del 9.12.2009 come reddito da valido quello conseguito dall’assicurato in qualità di funzionario __________, perché, indipendentemente dal danno alla salute, lo scioglimento del suo contratto di lavoro a fine luglio 2008 è avvenuto “a seguito della ristrutturazione del centro lettere __________ meglio conosciuto come __________” (doc. I pag. 2 incarto TCA) come previsto dall’accordo stipulato in data 14 dicembre 2007 con __________” (doc. 9 pag. 12 incarto AI)” (doc. IV +bis).

                                         Non potendo fare riferimento al reddito conseguito dall’assicurato nell’ultima occupazione svolta, l’amministrazione ha quindi applicato i dati statistici nazionali della tabella di riferimento TA1.

                                         Per quanto concerne le riduzioni dal reddito da invalido le consulenti in integrazione nel rapporto del 16 febbraio 2010 hanno ritenuto che si debba applicare una riduzione dell’8% per il tasso d’occupazione a tempo parziale.

                                         Dal nuovo confronto dei redditi eseguito dall’amministrazione risulta quindi un’incapacità al guadagno del 54% che giustifica l’erogazione della mezza rendita d’invalidità come già riconosciuto in sede di decisione del 9 dicembre 2009 (doc. IV+bis).

                                         L’UAI ha quindi confermato la propria decisione e postulato la reiezione dell’impugnativa (doc. IV+bis).

                               1.5.   Nello scritto del 16 marzo 2010 il RA 1 si è riconfermato nelle proprie domande ricorsuali contestando il reddito da valido desunto dall’amministrazione dai dati statistici nazionali.

                                         Il rappresentante ha, in particolare, rilevato quanto segue:

"  (…)

Va fatto notare che il ricorrente ha esercitato l’attività lavorativa alle dipendenze della __________ per oltre 20 anni la quale, pur operando in un regime di monopolio, fornisce diversi servizi attraverso diverse unità autonome. È vero che nell’ambito del progetto di ristrutturazione dei centri lettere, meglio conosciuto come __________, __________ (per il tramite dell’unità __________) ha operato una ristrutturazione sopprimendo proprio quel servizio dove era occupato il signor RI 1 e tanti altri suoi colleghi.

Ma è altrettanto vero che, secondo quanto convenuto con i partner sociali, __________, prima di procedere allo scioglimento del rapporto di lavoro con questo tipo di personale, doveva cercare loro un’alternativa presso un’altra unità (o anche all’esterno) alle medesime condizioni salariali o tramite compensazione, se necessario.

Soltanto in mancanza di alternative sarebbe stata attivata la disdetta del rapporto di lavoro. In ogni caso e a questo punto, subentrava l’applicazione del piano sociale che prevedeva il pagamento di una buona uscita. Il ricorrente, nel corso del 2008, quando è intervenuta la disdetta del rapporto di lavoro, ha effettivamente percepito questa buona uscita. Ma, come detto, questo pagamento è avvenuto perché la possibilità di trovare una nuova occupazione presso un’altra unità non soltanto per ragioni logistiche, ma anche e soprattutto in considerazione del suo stato di salute precario è stata compromessa per non dire annullata.

Tuttavia è opportuno distinguere tra le prestazioni salariali regolari, acquisite durante l’impiego presso __________, e le prestazioni acquisite a titolo di buona uscita. Nel nostro gravame (sia all’AI sia al TCA), abbiamo preso in considerazione il salario percepito nell’anno 2007, vale a dire il salario effettivo senza la parte di buona uscita che è avvenuta nel 2008. In altre parole, si tratta del suo salario maturato nel corso del rapporto di lavoro e sul quale ha regolarmente corrisposto i contributi sociali. L’affermazione dell’ufficio AI secondo cui il ricorrente, nel cercare un’alternativa, in assenza della malattia, avrebbe accettato un salario inferiore, è censurabile anche per un’altra ragione. Il ricorrente medesimo, e come abbiamo visto, ha perso il posto non per motivi disciplinari o comportamentali, ma a causa della ristrutturazione aziendale. Ne consegue che non è assolutamente escluso, come effettivamente è avvenuto per altri casi, che egli avrebbe potuto passare in un’altra unità della __________. Naturalmente, qualora non fosse intervenuta la malattia. Anche per questa ragione non trova perciò fondamento alcuno la considerazione dell’ufficio AI. E poi, sempre in assenza della malattia, occorre pure prendere in considerazione l’equilibrio del mercato del lavoro.

Ma in ogni caso il ricorrente, come prima cosa, avrebbe certamente cercato un’occupazione per mantenere la sua capacità di reddito. In buona sostanza, l’insorgere della malattia gli ha impedito di trovare lavoro prima di tutto presso un’altra unità __________ come ad esempio poteva essere il caso di __________. E questo gli avrebbe permesso appunto di mantenere così lo stesso salario. Secondariamente, e sempre senza l’insorgere della malattia, avrebbe potuto anche cercare lavoro presso altre aziende private presenti sul nostro territorio e che operano nel settore __________, mantenendo così un reddito se non uguale perlomeno simile.

Ne consegue che per il salario di riferimento da valido va preso in considerazione quello effettivamente percepito anche per mantenere la parità di trattamento nei confronti di altri soggetti che chiedono le prestazioni d’invalidità ed hanno perso il posto di lavoro. Non essendoci una protezione assoluta contro il licenziamento ma una protezione relativa, a dipendenza degli anni di servizio, sovente accade che i lavoratori inabili al lavoro da lunga data vengano licenziati durante il beneficio delle indennità. Quindi se le considerazioni dell’ufficio AI fossero valide, per tutte queste persone bisognerebbe fare astrazione dal proprio reddito ed applicare i dati statistici nel determinare il salario da valido. È palese che si tratta di una circostanza non sostenibile.

Ciò detto e anche nella denegata condizione che si voglia prendere in considerazione un salario teorico da valido, l’ipotesi dell’ufficio AI non è realizzabile per ragioni puramente formali. Nella decisione oggetto del ricorso, il salario determinato da valido ammonta a fr. 63'154 e dunque, il nuovo salario indicato nella risposta, corrisponderebbe ad una riformulazione in peggio che non è consentita dalla procedura se attuata nella forma come previsto dall’ufficio AI, poiché andrebbe attivato il diritto di essere sentito che, allo stato attuale, non è più fattibile essendoci già la decisione (doc. VI).

                                         Viene inoltre ritenuta insufficiente una riduzione del reddito da invalido dell’8% e ne viene postulata una complessiva del 15%, in considerazione dell’età dell’assicurato, nato nel 1953 (doc. VI).

                                         Il doc. VI è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. VII)

                               1.6.   Nelle osservazioni del 12 aprile 2010 l’UAI ha riconfermato la correttezza dell’importo del reddito da valido calcolato applicando i dati salariali nazionali e ha contestato la violazione del diritto di essere sentito e la presunta reformatio in pejus sollevate dal ricorrente (doc. VIII).

                                         I doc. VII e VIII sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita AI a far tempo dal 1° giugno 2009.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.4.   Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e al Dr. __________, spec. FMH in medina interna, entrambi del SMR, il mandato di esperire una valutazione medica.

                                         Il Dr. __________ e il Dr. __________, nel rapporto medico del 24 luglio 2009, hanno posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di aspetti emozionali F43.23” (doc. AI 27-7).

                                         I medici del SMR hanno quindi posto la seguente valutazione / conclusione:

"  (…)

Assicurato 56‑enne di origine campana, naturalizzato svizzero, separato con tre figli ormai adulti. La coppia si sarebbe separata una prima volta tra il 1999 e il 2000, poi nuovamente dopo circa un anno. Infine, l'assicurato sarebbe tornato a __________ nella casa di famiglia nel 2008 dopo avere perso il lavoro in __________ perchè non aveva altra abitazione. La convivenza "forzata" sarebbe risultata impossibile; ora, l'assicurato vive solo in un mini-appartamento in affitto da un conoscente.

Da un lato osserviamo una situazione familiare conflittuale da anni, dall'altro una problematica legata al lavoro ed economica. L'assicurato, di formazione cuoco, avrebbe lavorato solo pochi anni nella professione acquisita, per poi, apparentemente, cercare quello che si potrebbe definire il "posto fisso". Una volta raggiunto il traguardo dell'impiego in __________, non avrebbe tuttavia trovato la sicurezza economica che egli si aspettava. Avrebbe probabilmente iniziato, intorno al 2005, ad abusare di vino, a suo dire, a scopo ansiolitico. Tale abuso, che sembrerebbe secondario ad una condizione d'ansia e di incertezza per il futuro, continuerebbe ancora. La famiglia, moglie e figli, negli ultimi mesi, lo avrebbe completamente abbandonato. La più che probabile tendenza all'abuso alcolico potrebbe avere in parte influenzato la rottura in ambito familiare e anche sul lavoro (v. episodio dell'incidente sul __________).. L'assicurato stesso ammette che, uscito dalla cucina della __________, si ferma in un bar, consuma del vino rosso, arriva a casa e si addormenta per un paio d'ore.

Siamo pertanto confrontati con una situazione sociale difficile, che l'assicurato non è stato in grado di affrontare o ha affrontato in maniera inadeguata e impropria anche attraverso l'alcol. Attualmente, l'assicurato appare soddisfatto con l'occupazione offertagli dalla __________ e vede, così sembrerebbe, un beneficio a continuare nella presente situazione e quindi a rinunciare ad ogni progettualità per il futuro in una condizione definibile come Krankheitsgewinn, probabilmente a livello inconscio.

Pur riconoscendo un certo grado di disadattamento e di compromissione nelle attività quotidiane e limitazioni nel campo di attenzione e concentrazione continuative in un'attività a tempo pieno, dovute anche all'assenza prolungata dal mondo del lavoro, e a una più che probabile assenza di motivazione, si ritiene esigibile, sulla base della descrizione dell'attività quotidiana, un'attività di 4 ore al giorno su intera giornata nell'attività di cuoco o altre leggere, quali l'agente di sorveglianza. Si tenga anche presente l'influenza dei riferito uso di etile, per cui cadrebbe ogni pomeriggio in un sonno profondo di più di due ore.

Un reinserimento lavorativo avrebbe anche un effetto terapeutico, limitando probabilmente da un lato l'accesso all'alcol, dall'altro impedirebbe, per quanto ancora possibile, una regressione istituzionale e una cristallizzazione dei sintomi (doc. AI 27-8).

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione medica del Dr. __________ e del Dr. __________, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e possa quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici.

                                         Il Dr. __________ e il Dr. __________ nel rapporto medico del 24 luglio 2009 hanno posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di aspetti emozionali F43.23” (doc. AI 27-7).

                                         I medici del SMR hanno ritenuto esigibile da parte dell’assicurato, sulla base della descrizione dell'attività quotidiana, un'attività di 4 ore al giorno su intera giornata nelle mansioni di cuoco o altre leggere (doc. AI 27-8).

                                         Nelle successive annotazioni del 28 settembre 2009 il Dr. __________ e il Dr. __________ hanno confermato che l’assicurato non soffre di una patologia psichiatrica maggiore e diagnosticato una “Sindrome da disadattamento secondaria a stress professionale e familiare (diagnosi: ICD-10 F43.23 sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali)”.

                                         Secondo i medici del SMR la sintomatologia è sovrapposta dall’abuso di alcol assunto come auto trattamento della sindrome ansiosa, ne conseguirebbe un episodio di sonno profondo pomeridiano. “L’assicurato risulta autonomo nella gestione delle sue attività quotidiane. Dal punto di vista medico appare esigibile un’attività come quella svolta attualmente anche al di fuori di un ambiente protetto, nella misura di quattro ore giornaliere (con possibilità di aumento, qualora cessasse l’abuso di alcol” (doc. AI 35-1).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         Tale non può essere il referto del 12 ottobre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 39-4), prodotto dal ricorrente in sede di osservazioni al progetto di decisione del 2 ottobre 2009.

                                         Il medico curante si è infatti limitato ad indicare che RI 1 è attivo quale aiuto cuoco alla clinica psichiatrica cantonale per 3 ore al giorno con una retribuzione di fr. 2.5 all’ora. Egli ha poi aggiunto che l’attività si svolge nell’ambito di un atelier protetto e quindi in un contesto occupazionale per niente o poco comparabile al sistema economico mondiale, nel quale l’insorgente è inabile al 100%. Secondo il Dr. __________ un inserimento (nell’ambito di un’attività professionale normale) rischierebbe di mettere ancora a maggiore ragione in pericolo l’instabile equilibrio attuale.

                                         Questo referto, stringato, generico, privo di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è atto a mettere in dubbio le conclusioni dei medici del SMR.

                                         Neppure lo scritto del 21 ottobre 2009 dei responsabili del laboratorio __________, __________, __________, permette al TCA una diversa valutazione della fattispecie. Nello stesso viene semplicemente riferito che l’assicurato si impegna, è volenteroso, puntuale, rispettoso delle norme, oltre che ben inserito nell’équipe lavorativa, sebbene la sua resa sia legata al suo stato psicofisico, oltre che all’assunzione di farmaci.

                                         I responsabili del __________ rilevano che l’assicurato non può lavorare più di tre ore giornaliere e un possibile inserimento al di fuori del laboratorio “è possibile ma solo se inserito in un altro contesto protetto” (doc. AI 39-3).

                                         Anche questa attestazione, stesa peraltro da due responsabili del __________ e non da medici, non è atta a mettere in dubbio le conclusioni alle quali sono giunti il Dr. __________ e il Dr. __________, i quali nelle annotazioni del 2 novembre 2009 hanno concluso che le osservazioni del Dr. __________ e dei responsabili del __________ “non contengono nuovi elementi oggettivi, ma esprimono una diversa valutazione delle ripercussioni del danno della salute sulla capacità lavorativa” (doc. AI 42-1).

                                         Giova ricordare al riguardo in tale contesto un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                     Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ e del Dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura del 50% nell’attività di cuoco e in altre attività adeguate.

                               2.7.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009 (nella decisione impugnata è stato attribuita all’assicurato una mezza rendita dal 1° giugno 2009). L’amministrazione ha applicato i dati del 2008 che vanno quindi aggiornati al 2009.

                            2.7.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

                                         Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

                                         Nel caso di specie, l’assicurato dopo le scuole dell’obbligo al paese d’origine ha intrapreso l’apprendistato come cuoco. Mansione questa che ha svolto inizialmente presso la __________ di __________ (anni 1976-77), poi dal 1978 al 1981 all’Istituto __________ di __________ e quindi dal 1982 al 1989 all’__________ di __________ (capo cucina). Quindi è stato assunto a __________ come addetto alla spartizione delle lettere.

                                         A causa della ristrutturazione __________ (progetto __________) l’impiego dell’insorgente è stato sciolto a fine luglio 2008 (doc. AI 8-4; 9-12/13; 32-2).

                                         Inizialmente l’UAI, sulla base del rapporto del 2 ottobre 2009 della consulente in integrazione (doc. AI 36-1), aveva applicato quale importo del reddito da valido il dato desunto dal questionario del datore di lavoro del 22 dicembre 2008, di fr. 63'154.--  (doc. AI 9-1/3).

                                         In via ricorsuale l’amministrazione ha modificato tale importo fondandosi sulla nuova valutazione della consulente in integrazione del 16 febbraio 2010 (doc. IV bis). Quest’ultima ha rilevato che a seguito della ristrutturazione interna l’insorgente avrebbe comunque cessato la propria attività di funzionario presso __________, anche in assenza del danno alla salute e avrebbe presumibilmente ricercato un’attività alternativa, per la quale non possiede una qualifica specifica, oppure avrebbe ricercato un’attività in qualità di cuoco.

                                         Non è quindi più stato considerato il reddito dell’occupazione svolta da RI 1 sino al 2008, bensì si è fatto riferimento ai dati statistici (doc. IV bis).

                                         Tale modo di procedere viene contestato dal ricorrente (doc. VI).

                                         Questa Corte ritiene più corretto fare riferimento all’ultimo reddito che l’assicurato ha conseguito prima del danno alla salute, adeguandolo al 2009 (cfr. consid. 2.7.1.) non potendo condividere l’argomentazione dell’amministrazione quando afferma che in assenza del danno alla salute l’assicurato avrebbe ricercato un’attività alternativa non qualificata o un’attività quale cuoco. RI 1 non svolge più l’attività di cuoco dal lontano 1989 e inoltre è verosimile che egli avrebbe ricercato, presso un’altra unità __________ o altrove, un’attività che gli permettesse di mantenere il suo salario presso __________ e non certamente un salario inferiore.

                                         Il fatto che RI 1 abbia perso il suo posto di lavoro a causa di una ristrutturazione aziendale e non per malattia non costituisce una ragione valida per applicare i dati statistici nel calcolo del reddito da valido piuttosto che l’ultimo salario percepito. Anzi, è proprio l’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute ad essere il dato più attendibile (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224).

                                         Si rileva inoltre che l’amministrazione nella decisione impugnata aveva già scelto questa soluzione per poi modificare il dato in corso di causa (cfr. doc. 38-1; 43-1; doc. IV bis).

                                         Bisogna pertanto applicare il salario percepito dal ricorrente presso __________ nel 2008, prima dell’insorgere del danno alla salute, e aggiornarlo al 2009.

                                         Il reddito da valido va dunque quantificato in fr. 63’154.-- nel 2008, secondo quanto dichiarato dal precedente datore di lavoro, __________ (cfr. questionario del 22 dicembre 2008, doc. AI 9-3) e dalle distinte salariali 2008 allegate al ricorso (doc. C1-C7).

                                         Adeguando tale importo al 2009, si ottiene un reddito da valido di fr. 64'480.23 (+2,1% per il 2009, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali - stima trimestrale - pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/

                                         bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/ quartal.html).

                            2.7.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         L’assicurato, quale addetto alla spartizione delle lettere, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 64'480.23 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.).

                                         Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 67'915.28, cfr. Tabella TA1 p.to 64 “Poste e telecomunicazionii”, livello di qualifica 4, fr. 5’330.--  X 12 mesi = 63’960.-- riportato su 41.6 = 66'518.4 e aggiornato al 2009).

                                         Se si riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dello 0,05% (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di fr. 59'948.89.

                            2.7.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

                            2.7.4.   In concreto, nel rapporto del 16 febbraio 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione dell’8% per il tasso d’occupazione a tempo parziale. La consulente ha infatti rilevato che “…in tutti i settori professionali i lavoratori a tempo parziale percepiscono salari inferiori rispetto al rapporto tra tempo di lavoro e salario mediamente percepito dai lavoratori a tempo pieno” (doc. IV bis).

                                         La percentuale dell’8% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 59'948.89 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione dell’8%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 27'576.49 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 64'480.23 (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 57,23% arrotondato al 57% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità come stabilito dall’amministrazione.

                                         Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.-      sono poste a carico del ricorrente

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.                                    

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti