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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.07.2010 32.2010.175

27 juillet 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·903 mots·~5 min·4

Résumé

Contro una decisione emessa dall'Ufficio AI del canton Berna é dato ricorso all'autorità giudiziaria di detto cantone. Il ricorso inoltrato al TCA del Cantone Ticino é irricevibile e gli atti sono trasmessi all'autorità competente

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.175   FS

Lugano 27 luglio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 12 maggio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 3001 Berna   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con decisione 18 maggio 2010 l’Ufficio AI del Canton Berna ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2005 al 30 aprile 2010. Quale rimedio di diritto il citato ufficio ha indicato il ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, al Tribunale cantonale delle assicurazioni Sezione del Tribunale d’Appello, Lugano (doc. A/1);

                                     -   con il presente ricorso l’assicurato ha chiesto al TCA l’annullamento della succitata decisione amministrativa ed il conseguente riconoscimento di una rendita calcolata sulla base di un reddito annuo di fr. 120'000.-- e un’incapacità lavorativa del 100% dal giugno 2004;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

                                     -   le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);

                                     -   l’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la compe-tenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);

                                     -   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA (circa la possibilità per la LAI di prevedere deroghe alla LPGA, si veda l’art. 1 cpv. 1 LAI) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente al Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);

                                     -   il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA). Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   nella fattispecie la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI del Canton Berna. Nella lettera di trasmissione del 9 aprile 2009 l’Ufficio AI del Canton Ticino aveva infatti concluso che: “(…) è quindi appurato che l’assicurato è cresciuto, ha studiato, ha lavorato, si è curato, ha risieduto e risiede tuttora nel Canton Berna ragion per la quale il domicilio ticinese è stato ed è palesemente di sede. A tal proposito l’Ufficio AI ha verificato con il controllo degli abitanti di __________ e di __________ la questione domiciliare arrivando alla conclusione che, sebbene il signor RI 1 abbia un domicilio di sede a __________, egli vive con il suo nucleo familiare a __________, __________ nel comprensorio di __________. E’ quindi d’uopo la trasmissione degli atti all’UAI bernese per esprimersi formalmente sul diritto a prestazioni AI. (…)” (lettera 9 aprile 2009 indirizzata all’Ufficio AI del Canton Berna sub doc. IV/bis). Per cui l’autorità di ricorso è il Tribunale cantonale del Canton Berna (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI). Tuttavia l’autorità amministrativa ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto il ricorso al TCA;

                                     -   di conseguenza questa Corte non è competente per trattare la presente causa; il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Tribunale cantonale del Canton Berna per ragione di competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA);

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

                                     -   viste le particolarità del caso concreto e ritenuto che nella decisione impugnata l’Ufficio AI del Canton Berna ha indicato erroneamente quale rimedio di diritto il ricorso al TCA, questo Tribunale rinuncia al prelievo di spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                           § Gli atti sono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, 3011 Bern per ragione di competenza.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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