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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2010 32.2010.117

11 octobre 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,356 mots·~27 min·3

Résumé

L'UAI ha correttamente attribuito una mezza rendita d'invalidità dal 1° giugno 2009 (grado 50%). Respinta richiesta di approfondimento del quadro clinico. Confermata valutazione del SMR

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.117   LG/sc

Lugano 11 ottobre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2010 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 24 marzo 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1955, da ultimo attivo in qualità di usciere/ricezionista presso l’__________ di __________, in data 16 ottobre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a seguito di infarto (doc. AI 6-1/7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 24 marzo 2010 (doc. AI 34-1), preavvisata con progetto del 25 agosto 2009 (doc. AI 27-1), ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° giugno 2009 (grado 50%).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UAI per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (doc. I).

                                         Secondo l’insorgente le condizioni di salute di RI 1 non sarebbero “compatibili con un’attività lavorativa a tempo pieno e che mai il ricorrente sarebbe in grado di trarre un reddito da attività lucrativa di Fr. 38'930.-- annui. A maggior ragione, in considerazione dell’intervenuto peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente”. (doc. I).

                                         In sede ricorsuale viene quindi prodotto il referto dell’8 aprile 2010 del Dr. __________ (doc. C) e contestato il mancato approfondimento della patologia psichiatrica (doc. I).

                               1.4.   Nella risposta del 25 maggio 2010 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                               1.5.   In data 2 giugno 2010 il rappresentante di RI 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. VII) producendo il referto del 28 maggio 2010 del Dr. __________ (doc. E1) e quello del 1° giugno 2010 del Dr. __________ (doc. E2).

                               1.6.   Con le osservazioni del 21 giugno 2010 l’UAI ha riconfermato il proprio allegato responsivo e rilevato come il certificato del Dr. __________ indichi un’evoluzione positiva dello stato valetudinario dell’assicurato, mentre quello del Dr. __________ ribadisca gli elementi generici già indicati nel referto dell’8 aprile 2010 (doc. VIII).

                                         I doc. VII e VIII sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a statuire se l’UAI ha correttamente o meno attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° giugno 2009.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Nella presente fattispecie l’UAI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° giugno 2009  fondandosi sulla documentazione medica agli atti, in particolare sul referto del 13 febbraio 2009 del Dr. Mauro Capoferri, Capo del __________ e del Responsabile del __________ (doc. AI 16-1) e del rapporto 19 febbraio 2009 del medico SMR Dr. __________ (doc. AI 18-1).

                               2.4.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                               2.5.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato prima dell'emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione del __________, ripresa dal Servizio medico regionale (SMR), che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.4) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici.

                                         Il Dr. __________, __________ e il __________, nel referto del 13 febbraio 2009 hanno posto la seguente diagnosi cardiologica:

"  (…)

Cardiomiopatia ischemica con:

IMA subacuto il 23.06.2008; FE iniziale 29% su occlusione RIVA medio e RCA medio (collaterizzata) e R. Intermedio; stenosi 50% RCX (CORO 24.06.2008); PTCA/Stent RIVA e R. intermedio Luglio 2008 per positività scintigrafica.

Eco: 09.2008 con FE 39%, PAPs 69 mmHg, non dissincronia."

(doc. AI 16-1)

                                         Gli specialisti hanno quindi valutato al 50% la capacità lavorativa del paziente come usciere comunale fino al prossimo controllo previsto a metà marzo 2009 e indicato come fosse importante “evitare sforzi fisici da moderati a intensi” (doc. AI 16-2).

                                         Il referto si conclude con le seguenti considerazioni:

"  (…)

Il sig. RI 1 ha sostenuto con beneficio soggettivo ed oggettivo le sedute di riabilitazione, migliorando sensibilmente la sua tolleranza allo sforzo che resta comunque ancora modesta.

Non ha mai lamentato sintomi pectanginosi, aritmie o disturbi dispnoici durante le terapie fisiche nè altri sintomi o segni clinici da scompenso cardiaco. Non abbiamo ricevuto i risultati del profilo lipidico e del valore di HbA1c previsti in questi giorni. Ricordiamo il valore target di LDL <2.6 mmol/l. I valori pressori sono rimasti piuttosto bassi (media 105/65 mmHg) ma non sintomatici, non hanno comunque permesso un significativo potenziamento della terapia con ACE inibitore o betabloccante. Peso e circonferenza addominale sono adeguati in chiave prognostica.

Importante titrare verso l’alto la terapia con betabloccante e ACE inibitore, ricontrollo previsto fra 1 mese con ecografia. L’ipertensione polmonare giustifica una anticoagulazione che tuttavia, vista la doppia antiaggregazione, deve essere gestita con un INR massimo di 2.5. Rivaluteremo alla luce del previsto eco l’indicazione a proseguire con essa.” (doc. AI 16-2).

                                         I medici hanno quindi confermato quanto era già stato indicato nel certificato medico del 13 ottobre 2008: “Egli è pertanto inabile al lavoro al 100% per i primi 2 mesi di riabilitazione, in seguito in caso di decorso privo di complicazioni, sarà probabilmente possibile una ripresa dell’attività lavorativa al massimo al 50% e comunque premessa l’astensione da sforzi fisici moderato-intensi” (cfr. doc. AI 8-4).

                                         Nel rapporto del 19 febbraio 2009 il Dr. __________ del SMR ha ripreso la diagnosi del __________ e indicato quali limiti funzionali: la funzione cardiaca ridotta (migliorata dopo la riabilitazione), la tolleranza allo sforzo ridotta, la possibilità di eseguire attività leggere per 4 ore al giorno (1/2 giornata), il limite nel sollevare/trasportare pesi (possibile normalmente fino 10 kg, non continua, 10-15 kg ridotta), evitando gli spostamenti veloci e prolungati (doc. AI 18-2).

                                         Il Dr. __________ ha quindi indicato, dopo aver contattato il medico curante Dr. __________, che l’insorgente è da ritenere abile nella sua attività al 50% (mezza giornata) dal 13 febbraio 2009 (doc. AI 18-2).

                                         Nel rapporto del 27 maggio 2009 il medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha confermato la capacità lavorativa dell’assicurato del 50% dal 2 marzo 2009 (doc. AI 23-2).

                                         Il Dr. __________ del SMR, in data 24 agosto 2009, ha indicato che il rapporto medico del 27 maggio 2009 del medico curante non modifica le conclusioni del rapporto del 19 febbraio 2009 del SMR, essendo le valutazioni sovrapponibili (cfr. doc. AI 18-1; 23-1; 26-1).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle valutazioni del __________ e del SMR che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         Tale non può essere il referto del medico curante Dr. __________, il quale in data 8 aprile 2010 ha certificato che “lo stato attuale del paziente sussiste a peggioramento per quanto concerne lo stato fisico, ma anche quello psichico. Il paziente presenta una EF ridotta in seguito ad infarto subacuto del 6/2008 e susseguente intervento coronarico per stenosi multiple. Da allora il grado di capacità lavoro teorico è al massimo del 30% per lavori leggeri. Questo paziente improvvisamente privato delle sue relazioni lavorative per i problemi organici descritti ha sviluppato uno stato depressivo reattivo persistente.

                                         La capacità lavorativa deve essere riveduta alla luce di questi elementi nuovi. È pure previsto un bilancio cardiologico il 22.4.2010 presso il Dr. __________” (doc. C).

                                         Il medico curante nella propria breve valutazione non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici del __________ e dal SMR e si limita in sostanza ad indicare in maniera del tutto generica un peggioramento del quadro fisico e psichico del paziente e valutando la capacità lavorativa al massimo del 30% dal giugno 2008. Tuttavia, nel rapporto medico del 27 maggio 2009 il Dr. __________ aveva indicato una capacità lavorativa residua del 50% dal 2 marzo 2009 (cfr. doc. AI 23-2, C).

                                         Nel successivo certificato medico del 2 giugno 2010, posteriore dunque alla decisione impugnata, il Dr. __________ ha ribadito la preoccupazione per lo stato psichico del paziente e indicato una riduzione della capacità lavorativa del 50%. Il medico si è quindi soffermato su considerazioni di carattere generale, sociale e famigliare: la necessità di un regime con limitazioni della qualità di vita, le difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, i problemi familiari e esistenziali (doc. E2).

                                         Per quanto concerne la patologia psichiatrica, a mente del TCA il certificato del Dr. __________, steso peraltro da un medico non specialista in psichiatria, generico, privo di diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.4.) e non è atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione circa l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti.

                                         Al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici.

                                         Il TCA sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                                         Giova inoltre ricordare al riguardo in tale contesto un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

                                         Anche il referto del 28 maggio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in cardiologia, non permette a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.

                                         Lo specialista, nel rapporto del 2 giugno 2010, ha diagnosticato una cardiopatia ischemica in stato da infarto en PTCA, attualmente senza sintomatologia anginosa e con insufficienza cardiaca di stadio NYHA II (doc. E1).

                                         Il Dr. __________ ha quindi indicato quanto segue:

"  (…)

All’esame clinico rilevo un lieve sovrappeso, un polso regolare normocardico e una pressione arteriosa nei valori bersaglio per un paziente diabetico; non vi sono segni di arteriopatia periferica rilevante, né segni di scompenso cardiaco.

L’ECG di base mostra un ritmo sinusale e i segni del remoto infarto inferiore; non si rilevano segni dell’infarto anteriore.

Alla cicloergometria effettuata con la terapia abituale, il paziente ha raggiunto il 100% della capacità teorica e un doppio prodotto >23'000, senza presentare sintomi anginosi né modifiche patologiche dell’ECG, ciò permette praticamente di scartare un’ischemia miocardica con la terapia in corso.

Sul piano della terapia cardiovascolare, rimangono indicati l’aspirina, la statina, l’ACE-inibitore e il α-β-bloccante. In assenza di stasi polmomare, lascio a lei rivalutare la necessità del diuretico sulla base della PA (in particolare durante la stagione calda). A 2 anni dopo l’infarto anteriore, con una FE >0,35 e in assenza di trombo ventricolare (ecocardiografia del 3 aprile ’09), sul piano cardiologico l’anticoagulazione non è più indicata.

Non propongo altri esami cardiologici per ora e in assenza di nuovi elementi clinici, suggerisco un prossimo controllo fra un anno."

(doc. E1)

                                         Come rettamente rilevato dall’UAI il referto del Dr. __________ mette in evidenza un’evoluzione positiva del quadro valetudinario dell’assicurato, senza segni di arteriopatia periferica rilevante, né di scompenso cardiaco. Il paziente non presenta sintomi anginosi, né modifiche patologiche dell’ECG. E sul piano cardiologico l’anticoagulazione non è più indicata (doc. E1).

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                         In conclusione, rispecchiando le valutazioni del __________ e del SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alle stesse può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è abile al lavoro al 50% in ogni attività.

                               2.6.   Appurato che il ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del 50% in ogni attività, nelle quali è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

                                         Alla luce di quanto appena esposto occorre dunque ribadire che,  nel caso concreto, il ricorrente presenta un grado d’invalidità del 50% che giustifica l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° giugno 2009.

                                         La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

                               2.7.   Il rappresentante dell’assicurato, in via ricorsuale, ha chiesto al TCA l’allestimento di una visita pluridisciplinare (doc. I).

                                         Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2010.117 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2010 32.2010.117 — Swissrulings