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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2009 32.2009.73

8 septembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,313 mots·~12 min·7

Résumé

Appurato che la figlia vive con la madre che detiene l'autorità parentale, dalla rendita completiva per la figlia può essere trattenuto a favore del padre solo l'importo che quest'ultimo ha comprovatamente versato per il mantenimento della figlia

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.73   FS

Lugano 8 settembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2009 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

le decisioni del 16 febbraio 2009 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

terzi chiamati in causa:       PI 1, __________,  

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con decisioni 17 settembre 2008 L’Ufficio AI ha riconosciuto a PI 1 il diritto ad una rendita intera a partire dal 1. marzo 2007 (doc. AI 48/1-6 e 49/1-5).

                                         Con decisioni 16 febbraio 2009 (doc. AI 54/4-6 e 54/8-9) l’Ufficio AI ha inoltre riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita completiva per la figlia RI 1, legata alla sua rendita intera, evidenziando che gli importi di fr. 8'779.00 (ndr. recte: fr. 8'752.00) e fr. 2'646.00, vengono versati “(…) a Lei per gli acconti già versati (…)” (doc. AI 54/5 e 54/9).

                               1.2.   Contro le decisioni 16 febbraio 2009 RA 1, madre di RI 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha fatto valere che “(…) dalla nascita di RI 1 il totale dei versamenti effettuati a nostro favore da parte del Sig. PI 1 ammontano a USD 1.750 e non a CHF 11'398.-- pertanto l’ammontare dovuto ad RI 1 dovrebbe essere pari a CHF 18'008.-- meno USD 1'750.-- (CHF 2'030.--) quindi CHF 15'978.-- e non CHF 6'610.-- come stabilito nella decisione allegata. (…)” (I).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato: che il signor PI 1 ha riconosciuto la paternità della figlia RI 1; che il servizio rendite e indennità della cassa __________ di __________ ha informato la Cassa Svizzera di compensazione che la rendita intera andava versata al padre in Svizzera mentre che la rendita completiva per la figlia alla madre detentrice dell’autorità parentale in __________; che per i periodi dal 1. marzo al 30 giugno 2007 e dal 1. luglio 2007 al 31 marzo 2009 gli importi complessivi per la rendita completiva per la figlia ammontavano a fr. 3'536.-- e a fr. 14'472.-- di cui fr. 2'646.-- rispettivamente fr. 8'752.-- sono stati trattenuti e versati al padre; e, ritenuto che la madre avrebbe omesso di trasmettere i documenti necessari ritardando la decisione e il padre provveduto al sostentamento della figlia viste le somme versate – ha confermato gli importi indicati nelle decisioni impugnate.

                               1.4.   Il TCA, con decreto 1. luglio 2009 (VIII), ha chiamato in causa PI 1, trasmettendogli tutti gli atti con assegnazione di un termine di 15 giorni per determinarsi in merito.

                               1.5.   PI 1, con lettera 15 luglio 2009 – descritte le modalità con cui ha conosciuto RA 1, l’evolversi della loro relazione, la nascita di RI 1 da lui riconosciuta quale figlia, la partecipazione finanziaria al sostentamento di entrambe e sostenuto di essere stato raggirato e imbrogliato dalla madre –, ha chiesto di confermare le decisioni impugnate.

                               1.6.   Con scritto 16 luglio 2009 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per prendere visione della lettera 15 luglio 2009 di PI 1 coi relativi allegati e per presentare osservazioni scritte.

                               1.7.   RA 1, con scritto 21 luglio 2009, ha, in particolare, osservato che: “(…) - per quanto riguarda i pagamenti effettuati dal Sig. PI 1 i documenti allegati dimostrano che il totale dei versamenti effettuati dalla nascita di RI 1 ammontano a USD 1'750 e non a CHF 11'398.-- come da lui dichiarato; - per quanto riguarda la casa confermo che il Sig. PI 1 mi ha aiutato in parte nell’acquisto della casa ma questo era un regalo fatto a me, come del resto ha fatto per altre ragazze (automobili, case, vacanze etc) da lui frequentate prima durante e dopo il nostro rapporto, e nulla ha a che vedere con il sostentamento di nostra figlia RI 1 (…)” (XI).

                               1.8.   L’Ufficio AI, con osservazioni 4 agosto 2009, ha confermato il contenuto della risposta di causa e chiesto di respingere il ricorso.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del presente ricorso è la questione a sapere se le decisioni 16 febbraio 2009 – con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a una rendita completiva per la figlia RI 1 e, dall’importo complessivo di fr. 18'008.-- (fr. 13'764.00 + fr. 708.00 + fr. 3'536.00 riferiti al periodo dal 1. marzo 2007 al 31 marzo 2009), trattenuto e versato al padre la somma di fr. 11'398.-- (fr. 8'752.00 + fr. 2'646.00) – sono conformi o meno alla legge.

                                         I genitori di RI 1 non contestano né l’ammontare della rendita completiva per la figlia né il versamento diretto alla madre. Quest’ultima contesta invece l’ammontare dell’im-porto trattenuto e versato al padre, che sostiene dover essere di fr. 2'030.--, e pretende per la figlia la somma di fr. 15'978.--.

                               2.3.   Secondo l’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.

                                         In base all’art. 71ter OAVS, applicabile per analogia in virtù dell’art. 82 cpv. 1 OAI, se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria. Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

                                         Secondo le direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, edite dal-l’UFAS (versione in vigore dal 1. gennaio 2009):

"  (...)

10006   Les rentes pour enfants doivent en principe être versées conjointement avec la rente principale. Si le bénéficiaire de celle-ci néglige d’entretenir ses enfants, les dispositions relatives au paiement des prestations non conforme au but sont applicables (art. 20 LPGA). En pareil cas également, la rente peut être versée directement aux enfants majeurs auxquels elle est destinée, pour autant que ces derniers donnent la garantie d’en faire un emploi conforme à son but.

10007   Si les parents de l’enfant ne sont pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés, les rentes pour enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsque

10008   – celui-ci détient l’autorité parentale,

10009   – les enfants ne vivent pas chez le parent titulaire de la rente.

10010   S’il ressort du dossier que les parents vivent séparés, la caisse de compensation doit attirer l’attention du parent non bénéficiaire de rente sur la possibilité d’un paiement direct des rentes pour enfants.

10011   Le dossier doit être soumis à l’OFAS lorsque le parent non titulaire de la rente exige le paiement direct des rentes pour enfants et que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.

10012   En principe, le versement d’arriérés de rentes pour enfants peut être fait au parent non bénéficiaire de rente aux mêmes conditions. Ceci vaut également pour les périodes antérieures au 1er  janvier 2000.

10013   Si le parent bénéficiaire de rente s’est acquitté de son obligation d’entretien, il peut exiger le paiement en ses mains de l’arriéré de la rente pour enfant jusqu’à concurrence des contributions qu’il a effectivement fournies. La caisse peut demander par écrit les justificatifs des contributions versées.

(…)"

                               2.4.   Nella fattispecie, conformemente alla legge e alle direttive suesposte, è a ragione che l’Ufficio AI ha stabilito il versamento della rendita completiva per la figlia RI 1 direttamente alla madre.

                                         Infatti, a prescindere dal fatto che ciò non è contestato, dagli atti risulta che la madre di RI 1 detiene l’autorità parentale (cfr. anche l’art. 298 cpv. 1 CCS) e che la figlia vive con lei.

                                         Nella lettera 19 agosto 2008 indirizzata alla Cassa svizzera di compensazione (doc. AI 47/2-3), premesso che l’Ufficio AI ha riconosciuto a PI 1 una rendità intera d’invalidità con effetto retroattivo al 1. marzo 2007, è precisato:

"  (...)

In allegato vi trasmettiamo la richiesta stessa per competenza in quanto la rendita dell’assicurato dovrà essere versata in Svizzera mentre la rendita della figlia, RI 1, dovrà essere versata in __________.

L’indirizzo della madre, la quale detiene l’autorità parentale è:

(…)" (doc. AI 47/2)

                                         Con lettera 27 novembre 2008 PI 1 ha trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione l’atto di domicilio di sua figlia RI 1 e di sua madre (doc. 1 e 2 dell’in-carto della Cassa svizzera di compensazione).

                               2.5.   La madre di RI 1 sostiene che per la figlia il padre avrebbe versato complessivamente USD 1'750.

                                         Il padre fa valere invece, per gli anni 2007/2008, un versamento totale pari a fr. 12'587.00 (doc. IX/1).

                                         Questo Tribunale rileva innanzitutto che dagli atti di causa e dai documenti prodotti da PI 1 risulta che solo sei versamenti – ritenuti dai genitori di RI 1 e dal-l’amministrazione quali acconti inerenti al mantenimento della figlia (in base agli atti il TCA non può del resto concludere differentemente) – sono debitamente comprovati:

                                         -     doc. IX/2, versamento del 01.02.07 di USD 400 per un importo complessivo di CHF 558.72 (spese CHF 50.--);

                                         -     doc. IX/3, versamento del 26.02.07 di USD 200 per un importo complessivo di CHF 287.10 (spese CHF 30.--);

                                         -     doc. IX/4, versamento (ndr.: non è chiara la data) di USD 400 per un importo complessivo di CHF 550.40 (spese CHF 50.--);

                                         -     doc. IX/5, versamento del 19.10.07 di USD 200 per un importo complessivo di CHF 274.20 (spese CHF 30.--);

                                         -     doc. IX/6, versamento del 13.11.07 di USD 250 per un importo complessivo di CHF 323.90 (spese CHF 30.--);

                                         -     doc. IX/7, versamento del 11.12.07 di USD 300 per un importo complessivo di CHF 392.84 (spese CHF 40.--).

                                         Questi versamenti sono stati vistati, quali “Acconto” del 01.02.07, 26.02.07, 02.10.07, 19.10.07, 13.11.07 e 11.12.07 per i seguenti importi: 559.00, 287.00, 550.00, 274.00, 324.00 e 393.00 (vedi il dettaglio prodotto sub doc. IX/1).

                                         Al riguardo il TCA rileva che così facendo PI 1 ha conteggiato anche le spese pertinenti ai relativi versamenti.

                                         Per gli altri versamenti indicati PI 1 evidenzia che gli stessi sarebbero stati “(…) fatti direttamente per posta o in contanti (…)” (doc. IX/1).

                                         Questo Tribunale – vista la contestazione della madre in merito agli asseriti versamenti effettuati per posta o in contanti, considerato che PI 1 non prova gli stessi (tale non può essere ritenuto il “Dettaglio Versamenti ad RI 1 Anno 2007/2008” da lui allestito e prodotto sub. doc. IX/1) e ritenute anche le differenze presenti nei rispettivi dettagli prodotti sub. doc. 19 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione e il doc. IX/1 –, conformemente al principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 51 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), deve concludere che PI 1 ha debitamente comprovato di avere versato a favore della figlia RI 1 la somma di USD 1'750.

                                         Non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle considerazioni sviluppate da PI 1 nei confronti della madre di sua figlia visto che le stesse non provano in ogni caso gli asseriti versamenti.

                               2.6.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno riformate nel senso che dall’importo complessivo di fr 18'008.--, riconosciuto quale rendita completiva per la figlia per il periodo da marzo 2007 a marzo 2009, va trattenuto a favore di PI 1 il controvalore di USD 1'750 – e meglio, come risulta dai rispettivi invii di denaro (doc. IX/2-7), fr. 2'157.16 che corrispondono agli importi versati al netto delle spese.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         Le decisioni impugnate vengono riformate nel senso che, per il periodo da marzo 2007 a marzo 2009, dall’importo complessivo di fr. 18'008.-- va trattenuto l’importo di fr. 2'157.16 a favore di PI 1.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

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