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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.08.2009 32.2009.42

13 août 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,031 mots·~15 min·4

Résumé

Nuova domanda di prestazioni. Modifica rilevante non ammessa

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.42   LR

Lugano 13 agosto 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Laura Rossi, giurista  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2009 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 14 gennaio 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

1.1.    RI 1, classe 1949, da ultimo attivo quale autista indipendente di torpedoni, il 26 febbraio 1998 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da problemi lombari (doc. AI 1/1-5).

                                         Esperiti i necessari accertamenti medici e economici, tra cui due perizie (una cardiologica e una reumatologica), con decisione 1° marzo 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda, dal raffronto dei redditi essendo emerso che l’assicurato, inabile al lavoro al 66.6% nella precedente professione di autista indipendente ma pienamente abile in attività leggere adeguate, presenta un grado di invalidità del 24% non pensionabile (doc. AI 77/1-3).

                                         L’amministrazione con decisione 1° marzo 2005 ha inoltre accordato all’assicurato consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego per la durata massima di 3 mesi (doc. AI 80/6). L’assicurato ha rinunciato a tale servizio di collocamento (doc. AI 82).

1.2.    La succitata decisione è stata confermata con decisione su opposizione 2 febbraio 2006, dal TCA mediante pronuncia 26 febbraio 2007 (cfr. inc. no. 32.2006.55, doc. AI 113/1-31) e in seguito dal Tribunale federale con sentenza 9 aprile 2008 (cfr. inc. no. 9C_112/2007, doc. AI 117/1-5).

           Il 23 settembre 2008 l’assicurato, rappresentato dal consu-lente RA 1, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (integrazione professionale/rendita) adducendo un peggioramento delle condizioni di salute. A sostegno della propria richiesta l’assicurato ha prodotto i referti 26 marzo 2008 e 28 marzo 2008 relativi agli esami radiologici eseguiti dal dr. __________, FMH in radiologia.

1.3.    Dopo aver sottoposto la documentazione prodotta al medico AI, con decisione 14 gennaio 2009, preavvisata il 19 novem-bre 2008, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda, adducendo:

"  (…)

Con decisione del 01.03.2005, confermata con decisione su opposizione datata 02.02.2006, sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.02.2007 e del Tribunale federale del 09.04.2008 avevano respinto la sua precedente richiesta di prestazioni.

Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.

Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.(…)” (doc. AI 127/1-2).

                                         Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dal consulente RA 1, ha presentato ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, effettuata una nuova valutazione sulla base della documen-tazione medica agli atti, proceda all’emissione di una nuova decisione.

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il rapporto medico 20 gennaio 2009 allestito dal medico curante dr. __________, FMH in chirurgia (I/C).

                                         Sostanzialmente rimprovera all’amministrazione di non aver debitamente considerato la refertazione medica prodotta, so-stenendo che la stessa giustifichi l’erogazione di una rendita AI:

"  (…)

Ritenuta l’esposizione meticolosa elencata dal curante, lasciano parecchi dubbi sulla decisione impugnata del 14 gennaio 2009 e in particolare non giustificano in nessuna maniera che il ricorrente in sede di domanda AI del 9.09.2008 non abbia dimostrato con credibilità che le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante. Ne consegue la legittimità del presente atto ricorsuale e la richiesta di ottenimento di prestazioni AI anche in ragione dell’età del ricorrente.(…)” (doc. I).

1.4.    Con risposta di causa l’Ufficio AI, producendo le annotazioni 4 novembre 2008 del dr. __________, medico SMR, ha confermato la propria decisione e postulato la reiezione del ricorso. Rileva che la documentazione medica relativa agli esami radiologici eseguiti dal dr. __________ è stata sottoposta al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che la stessa non abbia apportato sufficienti elementi oggettivi e medici che possano comprovare verosimilmente una modifica dello stato di salute dell’assicurato (IV).

considerando                 in diritto

                                         In ordine

2.1.         La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

                                         Nel merito

                              2.2.     Oggetto del contendere è sapere se, a ragione, l’Ufficio AI non è entrato in merito alla nuova domanda di prestazioni 29 settembre 2008 con la quale l’assicurato ha chiesto l’attribu-zione di una rendita.

2.3.    Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI rimasti invariati a seguito della 5a revisione LAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, p. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in: Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA del 28 giugno 1994 nella causa P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323 consid. 2a; DTF 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

                                         Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costi-tuisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).

                                         In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cam-biamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova doman-da di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’as-sicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007 consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA I 619/06 del 10 febbraio 2005 consid. 3).

2.4.    Nella fattispecie concreta il dr. __________, medico SMR – riguardo alla documentazione medica relativa alla domanda di concessione di una rendita del settembre 2008 –, nelle annotazioni 14 novembre 2008 ha concluso che “(…) La documentazione medica pervenuta agli atti il 29.9.2008, non apporta oggettivi e sufficienti elementi medici che possono influire sulla modifica dello stato di salute dell’A. Non entrata in materia.(…)” (doc. AI 125). Le precedenti decisioni, tutte cresciute in giudicato, fondandosi sulle due perizie (reuma-tologica e cardiologica) esperite nel giugno 2004, hanno respinto la richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato presentava un grado d’invalidità insufficiente per poter beneficiare di una rendita (doc. AI 77/1-3).

Occorre ora esaminare se l’assicurato ha reso verosimile un peggioramento delle proprie condizioni di salute.

2.5.    Dai referti medici relativi agli esami radiologici eseguiti dal dr. __________, FMH in radiologia, risulta quanto segue:

"   (…)

Esame:       Transito baritato

Rerferto:

Regolare il transito esofageo. Non visibili lesioni sospette a carico dell’esofago. L’ampolla epifrenica leggermente aumentata senza segni di ernia iatale né reflusso gastro-esofageo di rilievo.

Stomaco-ipertonico e sollevato. Pareti lisce e peristalsi normale Piloro pervio. Bulbo regolare senza deformazioni né segni di ultera in atto.

Diverticolo alla parte interna della C duodenale (uno del diametro di circa 1,4 cm e altro più piccolo in prossimità è dello stesso). Le rimanenti parti della C duo-denale e le anse rappresentate dell’intestino tenue non presentano alterazioni.

Conclusioni:

●   Stato dopo toracotomia per bay-pass aorto-coronarici con suture dello sterno.

●   Non alterazioni di rilievo dell’esofago.

●   Non segni di ernia iatale.

●   Non segni di ulcera gastrica né duodenale in atto.

●   Doppio divertocolo duodenale (alla parte interna inferiore della seconda porzione della C duodenale).

(…)”.

"  (…)

Esame:                      TAC toracica senza e con contrasto

                                     RX polso sinistro

Dg. Clinica:                Stato dopo by-pass aorto-coronarici,

                                     Dolori/ oppressioni alla parte ventrale del torace

______________Valutazione._____________________________

Referto:

Stato dopo toracotomia mediana anteriore con suture dello sterno. Sterno in posizione regolare e consolidato.

Regolare apertura toracale superiore, l’albero tracheo-bronchiale e le strutture vascolari mediastiniche e polmonari. Appena iniziali alteromatosi dell’aorta toracica, la quale non presenta particolari alterazioni.

Nel compartimento mediastinale medio è rilevabile un linfonodo dei diametri di 10 x 7 mm (IM 24 e 24 + C). Non evidenti consolidamenti pleuroparenchemali né versamenti pleurici.

Diaframma e seni costo-frenici s.p..

Ombra cardiovascolare regolare.

Fegato di volume nei limiti della norma, omogeneo e discretamente ipodenso (50 HU).

Non enhancement patologici dopo la somministrazione del contrasto.

Canali biliari non dilatati e cistifelia alitiasica. Milza e pancreas nei limiti della norma.

Ghiandole surrenali e senza apprezzabili alterazioni.

RX polso sinistro:

Non evidenti alterazioni morfologico-strutturali alle ossa del polso sinistro.

Agraffes metalliche dal lato radicale nelle parti molli dell’avambraccio sinistro (in seguito post operatorio della vena a livello menzionato).

Conclusioni:

●   Stato dopo toracotomia mediana anteriore con suture dello sterno (il quale risulta ben consolidamento e di forma fisiologica).

●   Linfonodo del diametro di 10 x 7 mm del media intestino medio.

●   Non visibile consolidamento pleuroparenchimali né versamenti pleurici né altra patologia polmonare.

●   Lieve steatosi epoca.

●   Regolari i rimanenti organi paranchimatosi dell’addome superiore.

(…)”

       Al riguardo giova evidenziare che nella summenzionata documentazione non sono state formulate alcune conclusioni in merito alla capacità lavorativa del ricorrente.

           In sede ricorsuale l’assicurato ha prodotto il rapporto medico 20 gennaio 2009 nel quale il medico curante dr. __________, FMH in chirurgia, ha evidenziato che “(…) Nell’approccio giuridico del problema sullo stato di salute con conseguente incapacità lavorativa e invalidità, pare sia diventato un luogo comune definire il medico curante come un modesto relatore che non apporta prove specifiche nel merito delle malattie di cui è affetto il paziente in esame, e di non essere neppure in grado di modificare le conclusioni a cui sono giunti i periti dell’AI, che dopo sono semplici medici di parte pilotati a minimizzare i disturbi esaminati (...)”, asserendo inoltre che “(…) Non credo sia così difficile dare l’esatta tipologia a questo tipo di pazienti cronici, soprattutto per le varianti mutevoli della sintomatologia dolorosa che investe la cerniera cervicodorsale-lombare e che passa con estrema facilità dagli stadi cronici a quelli acuti. A questo stadio l’invalidità è totale altro che lavori leggeri. E’ passato già molto tempo e l’evoluzione delle problematiche mediche non mostrano affatto alcun miglioramento, che si poteva attendere dalle cure effettuate e dalle terapie instaurate (farmaci, fisioterapie, riabilitazione ecc). Le constatazioni cliniche e lo stato di salute attuale del signor RI 1 non sono per nulla compatibili con una ripresa dell’attività lavorativa propria che ha sempre esercitato. Egli resta oggettivamente inabile al lavoro al 100% e si tratta di un’incapacità lavorativa che dal 2002 ad oggi si è prolungata in ragione di un evoluzione negativa sia per quanto riguarda lo stato cardio-vascolare che quello ortopedico, che quello internistico, ed infine anche di quello psichico (stato depressivo involutivo).(…)” (doc. C).

           Come rettamente evidenziato nelle annotazioni 4 marzo 2009 dal dr. __________, medico SMR, il rapporto medico del dr. __________ non evidenzia una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto la valutazione precedente.

           In effetti, nel citato scritto del medico curante non viene evidenziata una sostanziale modifica delle condizioni di salute dell’assicurato rispetto alle valutazioni peritali compiute in passato, egli evidenzia che le problematiche mediche di cui è affetto non mostrano alcun miglioramento, senza riuscire a rendere verosimile che il grado d’invalidità dell’assicurato abbia subito una modifica rilevante.

2.6.    Va qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottoli-neando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2);

Sulla scorta della giurisprudenza suesposta, anche le censure sollevate dal dr. __________ in merito alla valenza probatoria dei rapporti medici allestiti dai medici curanti s’appalesano infondate.

2.7.     Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione medica agli atti è sufficiente per concludere che l’assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata, con conseguente reiezione del ricorso.

2.8.     Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2009.42 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.08.2009 32.2009.42 — Swissrulings