Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2009 32.2009.224

22 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·819 mots·~4 min·4

Résumé

Le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati all'estero sono impugnabili direttamente dinnanzi al Tribunale federale amministrativo (TAF). Ricorso al TCA irricevibile e atti trasmessi per ragioni di competenza al TAF

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.224   FS

Lugano 22 dicembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 4 novembre 2009 emanata da

Ufficio centrale di compensazione Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 2   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con decisione 4 novembre 2009 (doc. A) l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha confermato il progetto di decisione 9 settembre 2009 con il quale l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni in quanto dai periodi di incapacità lavorativa appurati “(…) emerge che non vi è stata un’incapacità lavorativa in misura del 40% per la durata di un anno senza interruzioni. (…)” (doc. B).

                                         Quale rimedio di diritto l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha indicato il ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, al Tribunale cantonale delle assicurazioni Sezione del Tribunale d’Appello, Lugano.

                               1.2.   Con ricorso 15 dicembre 2009 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la succitata decisione e chiesto:

"  1.  Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

     In luogo e vece della stessa è emanata una nuova decisione, in virtù della quale è accolta la domanda di prestazioni, previo accertamento che vi è stata incapacità lucrativa in misura del 40% per la durata di un anno senza notevoli interruzioni.

     Protestate spese, tassa e indennità." (I)

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 7 novembre 2008 nella causa B., 9C_792/2007; STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).

                               2.2.   Occorre innanzitutto esaminare la competenza territoriale del TCA essendo la decisione 4 novembre 2009 stata emessa dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.

                                         L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1).

                                         Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

                                         L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

                                         L’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, applicabile alla fattispecie concreta) prevede però che in deroga all’art. 58 LPGA (circa la possibilità per la LAI di prevedere deroghe alla LPGA, si veda l’art. 1 cpv. 1 LAI) le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale federale amministrativo.

                                         Questo TCA non è dunque competente per trattare il presente caso (in argomento cfr. anche la STF del 6 marzo 2009, [9C_313/2008]).

                                         Visto quanto precede il ricorso va dunque dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Tribunale federale amministrativo per ragioni di competenza.

                               2.3.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Viste le particolarità del caso concreto e ritenuto che nella decisione impugnata l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha indicato erroneamente quale rimedio di diritto il ricorso al TCA (cfr. consid. 1.1), questo Tribunale rinuncia a prelevare delle spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         §    Gli atti sono trasmessi al Tribunale amministrativo federale, 3000 Berna 14 per ragioni di competenza.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2009.224 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2009 32.2009.224 — Swissrulings