Raccomandata
Incarto n. 32.2009.189 BS/sc
Lugano 1 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2009 di
RI 1
contro
la decisione del 14 ottobre 2009 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, ha lavorato sino al 31 gennaio 2006 presso la __________ (servizio pacchi) quale ausiliario ad ore (cfr. doc. AI 3-1).
Nel marzo 2009 egli ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di una sindrome da apnee da sonno e di una infezione dermatologica all’arto inferiore destro (doc. AI 2-1).
Raccolta la documentazione medica, che è stata esaminata dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR), con decisione 14 ottobre 2009 (preavvisata il 28 luglio 2009) l’Ufficio AI ha negato l’erogazione di prestazioni assicurative sulla base delle seguenti motivazioni:
" (...)
In considerazione degli atti medici ed economici acquisiti all'incarto, risulta che il danno alla salute del quale l'assicurato è portatore non comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si evince che il Signor RI 1 è abile in misura completa per qualsivoglia attività lavorativa. Il nostro SMR ribadisce l'importanza di una drastica riduzione ponderale nonché l'utilizzo di apparecchiatura C-PAP.
Non essendoci quindi un'incapacità lavorativa e di conseguenza un'incapacità al guadagno causata dal danno alla salute, il diritto a prestazioni dell'AI, conformemente all'art. 8 LPGA, non esiste.
In data 14.09.2009 abbiamo ricevuto della osservazioni al progetto di decisione del 28.07.2009, in particolare abbiamo ricevuto un rapporto medico del 26.08.2009 del Dr. __________ ed un certificato medico del 07.09.2009 del Dr. __________.
Abbiamo sottoposto le osservazioni al nostro Servizio Medico Regionale il quale ha concluso che i nuovi documenti consegnatici non giustificano una possibile revisione di quanto già valutato." (Doc. AI 37/4-5)
1.2. Contro la succitata decisione, l’assicurato ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulando che il Tribunale lo sottoponga ad una perizia medica generale e che gli venga accordata una mezza rendita d’invalidità. Facendo riferimento ad un attestato del suo medico curante, l’insorgente sostiene che il suo stato di salute non gli permette più di lavorare.
L’insorgente ha infine chiesto, vista la sua disastrosa condizione economica, l’esonero dal pagamento delle spese di procedura.
1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Rilevando come la documentazione allegata al ricorso sia stata già esaminata dal SMR, l’amministrazione ha ribadito l’assenza di una duratura inabilità al lavoro.
1.4. Pendente causa l’insorgente ha trasmesso nuovi atti medici (doc. VI). Interpellato dal TCA, con osservazioni 21 gennaio 2010 l’Ufficio AI ha preso posizione sulla nuova documentazione (doc. VIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002)
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa, rispettivamente un’invalidità di grado pensionabile.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel caso in esame, dopo attento esame della documentazione medica presente agli atti, questo Tribunale concorda con l'SMR (cfr. rapporti 21 luglio 2009; doc. AI 23-1) e 8 ottobre 2009; doc. AI 33-1) nel ritenere che l’assicurato non presenta un’incapacità lavorativa duratura, rispettivamente un’invalidi-tà.
Per quel che concerne la principale patologia di cui l’assicura-to è portatore, ovvero la sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado elevato, nel rapporto 5 maggio 2009 il dr. __________ (Capo-Servizio Pneumologia dell’Ospedale Regionale __________) ha raccomandato l’utilizzo dell’ap-parecchiatura C-PAP. Egli ha poi osservato:
" (...)
La presenza di una sindrome della apnee da sonno rappresenta teoricamente un fattore sfavorevole rispettivamente causa di incapacità lavorativa per professioni di autista, rispettivamente per lavori a rischio con necessità di elevato grado di veglia. Nel caso del paziente, al momento della valutazione lavorava in proprio all'assemblaggio di computer. In linea di principio non sussiste una stretta incapacità lavorativa persistente a causa della sindrome di apnee da sonno per questo lavoro." (Doc. AI 15/2)
Nel suo scritto 26 agosto 2009 alla __________ il dr. __________ ha fatto presente che “siamo riusciti ad ottenere un oggettivo miglioramento della situazione che aveva portato alla revoca della licenza di condurre. Il signor RI 1 segue ora scrupolosamente la terapia con apparecchiatura C-PAP atta alla riduzione significativa dei disturbi che hanno portato alla sonnolenza marcata” (doc. AI 30-1 doc. A3). Avendo lo specialista attestato un’idoneità psicofisica alla guida sicura di autoveicoli, il 10 luglio 2009 la __________ ha annullato la decisione di revoca della licenza di condurre (doc. A 5).
Questo Tribunale non misconosce che, a causa della citata sindrome, l’assicurato presenta un’importante sonnolenza con tendenza ad addormentarsi ripetutamente, cosi come riportato nello scritto 7 settembre 2009 del suo medico curante, dr. __________ (doc. A2). Nello stesso scritto il dr. __________ rileva tuttavia che grazie all’utilizzo dell’apparecchiatura C-PAP la sintomatologia tende a diminuire, sostenendo tuttavia che “tale apparecchiatura è molto mal tollerata attualmente dal paziente e raramente utilizzata” (doc. A2). La cattiva sopportazione di tale apparecchiatura è stata ribadita dal medico curante nella lettera 2 dicembre 2009 all’Ufficio AI (doc. VI). Nel medesimo scritto il dr. __________ ha inoltre allegato il rapporto 18 novembre 2009 del dr. __________, analizzato dal SMR. In quel documento il Capo servizio di Neurologia dell’Ospedale Regionale di __________ aveva riferito dell’incontro avuto con l’assicurato volto ad accertare le conseguenze di alcuni “malesseri” di sospetta origine comiziale. Dal menzionato rapporto si evince innanzitutto che sia l’esame neurologico che l’EEG (elettroencefalogramma) sono risultati normali. Il dr. __________ aveva fra l’altro evidenziato che:
" attualmente sembrerebbe che il p. si sottometta sempre in modo regolare alla ventiloterapia con C-PAP. Questo contrasta con quanto definito inizialmente dal signor __________. (che sostiene di aver ormai sospeso da alcuni giorni l'utilizzo dell'apparecchio).
Quest'affermazione probabilmente non è realistica (in realtà il p. ne fa sempre uso) ma fa parte piuttosto degli argomenti di contrasto ed opposizione adottati dal p” (doc. X).
Quindi a ragione nelle annotazioni 19 gennaio 2010 il dr. __________ del SMR (doc. VIIIbis) ha evidenziato come le affermazioni del dr. __________ riguardo l’utilizzo del C-PAP sono in contrasto con quanto sostenuto dai dr. __________ e __________.
Va qui rammentato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg.).
Nel concreto ciò significa che, fino a prova del contrario, l’ap-plicazione dell’apparecchiatura C-PAP è da ritenere esigibile. Solo in presenza di una sindrome delle apnee notturne non più curabile, attestata da uno specialista, l’assicurato potrà far valere un peggioramento della propria situazione di salute.
2.5. Nel citato rapporto 18 novembre 2009 il dr. __________ rileva che “si tratta di una situazione particolare implicante una notevole psicopatologia e, comunque, relazionali anomale da parte del p. probabilmente esacerbate in un periodo di rifiuto di prestazioni assicurative” (doc. X). Ciò non vuol tuttavia significare che l’assicurato presenta una patologia psichica invalidante. Secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128). Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992 p. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], p. 10 consid. 3b)."
Nel caso in esame, agli atti non vi è alcuna attestazione di un danno psichico invalidante diagnosticato da uno specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05); nè dalla documentazione medica all’inserto è possibile concludere per una simile esistenza. Infatti, nel già menzionato rapporto 5 maggio 2009 il dr. __________ aveva fatto presente che al momento della valutazione medica l’assicurato lavorava in proprio all’assemblaggio di computer (doc. AI 15-1).
Questo Tribunale ritiene inoltre che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In conclusione, non sussistendo patologie con influsso sulla capacità lavorativa, la decisione contestata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale con il ricorso ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento di tasse e di spese a seguito della sua disastrosa situazione economica.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nel caso in esame, dal certificato per l’ammissione dell’assi-stenza giudiziaria (doc. XII) risulta che l’insorgente, sposato con tre figli (di cui uno maggiorenne) non svolge alcuna attività lucrativa. Quale unica fonte di reddito egli ha dichiarato la rendita AI di sua moglie pari a fr. 35'346.-- all’anno, così come risulta dall’allegato calcolo relativo all’imposta cantonale 2008. In queste circostanze, dunque, il ricorrente si trova in una situazione indigente.
Ritenuto come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, l’insorgente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso qualora la sua situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti