Raccomandata
Incarto n. 32.2009.174 FS
Lugano 26 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° settembre 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 1. settembre 2009 (doc. AI 36/1-2), preavvisata con progetto 27 aprile 2009 (doc. AI 23/1-4), l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica raccolta e del rapporto finale della consulente in integrazione, ha posto RI 1, classe 1987, al beneficio di una rendita intera dal 1. dicembre 2008 al 30 aprile 2009 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute; art. 88a cpv. 1 OAI);
- con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha postulato l’annullamento della decisione ed il conseguente riconoscimento del diritto ad una rendita intera a tempo indeterminato dal dicembre 2008. Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
- con la risposta di causa, sulla base delle annotazioni 13 e 20 ottobre 2009 del dr. __________ e del dr. __________, entrambi medici SMR, l’Ufficio AI ha chiesto al Tribunale di “(…) rinviare gli atti all’UAI per i necessari accertamenti (…)” (VI);
- interpellato dal TCA, con scritto 17 novembre 2009, il rappresentante dell’assicurato ha, in particolare, comunicato che “(…) vista la posizione assunta dal lodevole UAI, va in ogni caso da sé che il predetto non si oppone al rinvio degli atti al suddetto Ufficio per l’esperimento dei necessari accertamenti. Il mio cliente ritiene pur tuttavia che questo implichi l’intrinse-co (perlomeno parziale) accoglimento del ricorso e l’annulla-mento della decisione impugnata, con TG/spese a carico del lodevole UAI e l’attribuzione, in favore di chi assistito, delle ripetibili del caso. Si postula di conseguenza la cortese emanazione di una decisione in tal senso, con pedissequa evasione della domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata unitamente al ricorso in questione. (…)” (VIII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera solo fino al 30 aprile 2009. L’assicurato postula il diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2009;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; SVR 2002 IV Nr. 24 e SVR 2003 IV Nr. 11);
- per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04);
- nella fattispecie, vista la documentazione medica prodotta con il ricorso – in particolare il rapporto 30 settembre 2009 nel quale la dr.ssa __________, del Servizio universitario di chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia della mano, ha attestato che “(…) malheuresement, l’évolution n’a pas été favorable. Actuellement, la fonction de l’épaule de ce patient est nulle: Il peut faire une abduction de l’ordre d’une trentaine de degrés, de même qu’une antépulsion. Il n’y a pas de rotation externe active. Cette mauvaise récupération change la donne dans l’évaluation des possibilités professionnelles de ce patient: il ne peut plus travailler comme ouvrier à l’établi puisqu’il n’arrive plus à diriger sa main où il veut dans l’éspace. Il ne peut pas non plus travailler par exemple dans une station-service ou dans un travail de maintenance, puisqu’il est incapable par exemple de prendre un paquet de cigarettes et de le poser sur le comptoir de vente qui est devant lui. En effet, pour un geste aussi simple, il est obbligé de faire une antépulsion, couplée à une rotation externe, ce que ce patient ne peut pas faire de cette main gauche. De plus, je rappelle qu’il a perdu la totalité de la fonction de l’oeil gauche. (…) (doc. AI 39/1-2) – questo Tribunale concorda con l’Ufficio AI che – viste le annotazioni 13 e 20 ottobre 2009 nelle quali il dr. __________ e il dr. __________ hanno concluso: “(…) alla luce di quanto riferisce la Dr.ssa __________, i limiti funzionali proposti in data 6 aprile 2009 (L’assicurato può svolgere un’attività che non richiede la visione binoculare e che non impegna il braccio sinistro, non può alzare o spostare pesi e manipolare soltanto oggetti ed attrezzi leggeri, non può alzare il braccio sinistro sopra l’orrizzontale) sono da rivedere. Infatti, stando alle indicazioni della Dr.ssa __________ l’abduzione e l’estensione è limitata a 30° e la rotazione è nulla. In pratica entra in considerazione unicamente un’attività che non impegna del tutto il braccio sinistro. Sotto questo aspetto propongo di riconvocare l’assicurato per un colloquio con la consulente in integrazione professionale. (…)” (VI/1) e che “(…) non posso che confermare le indicazioni del dr. __________ del 13.10.2009 che prende in considerazione l’informazione della dr.ssa __________ circa l’assenza di un recupero funzionale del braccio sinistro. Consiglio conferma da parte del CIP. (…)” (VI/2) – è necessario svolgere ulteriori accertamenti per potersi pronunciare circa il diritto a prestazioni dopo il 30 aprile 2009. In particolare l’amministrazione – appurato in cosa è consistito il menzionato intervento di correzione della cicatrice all’occhio del 16 giugno 2009 presso il __________ di __________ e quali sono stati gli eventuali effetti sulla capacità lavorativa – dovrà sottoporre le nuove risultanze mediche al consulente in integrazione e in base al successivo rapporto emettere un nuovo provvedimento. La proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, condivisa dal-l’assicurato, per completare l’istruttoria, appare dunque giustificata;
- di conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 30 aprile 2009;
- vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella causa G., 9C_313/2008, STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Gli atti vengono rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 30 aprile 2009.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti