Raccomandata
Incarto n. 32.2009.172 BS
Lugano 25 febbraio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 31 agosto 2009 emanate da
CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, di professione macchinista specializzato, nel gennaio 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti per postumi di un infortunio sul posto di lavoro (doc. AI 1).
Raccolta la documentazione medica (tra cui quella dell’assicuratore contro gli infortuni), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare. Sulla base del rapporto 30 dicembre 2008 del SAM (secondo cui l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 100% in attività adeguate dal 9 dicembre 2001, del 50% dal 1° dicembre 2003 e del 25% dal 1° gennaio 2004), nonché della valutazione del consulente in integrazione professionale, con decisioni del 31 agosto 2009 l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2002, diminuita a ¾ di rendita con grado d’invalidità del 60% dal 1° aprile 2004 (doc. A).
1.2. Avverso le succitate decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1ha inoltrato un ricorso (cautelativo), postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera dal 1° dicembre 2002.
1.3. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che economica.
1.4. Mediante scritto 21 ottobre 2009 il ricorrente ha completato il ricorso (doc. VI). Contestando le risultanze peritali, egli sostiene di essere totalmente incapace al lavoro anche in attività adeguate. Parimenti contestato è il calcolo dell’invalidità.
Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Su richiesta del TCA, il 5 novembre 2009 l’Ufficio AI ha preso posizione sulla documentazione medica prodotta dal ricorrente il 21 ottobre 2009 (doc. VIII).
1.6. L’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. XII e XX), in merito alla quale l’amministrazione ha preso posizione (doc. XIV e XVIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato, successivamente all’aprile 2004, presenta un grado d’incapacità lavorativa maggiore del 25% in attività adeguate così come valutato dal SAM, per un grado d’invalidità del 60% come determinato dal consulente in integrazione professionale. Pacifico è che egli ha diritto ad una rendita intera dal 1° dicembre 2002.
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, STFA I 689/04 del 27 dicembre 2005, STFA I 38/05 del 19 ottobre 2005).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.6. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 30 dicembre 2008 (doc. Al 116) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr.ssa __________), reumatologico (dr. __________), neurologico (dr. __________) e cardiologico (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
" (...)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Alterazioni degenerative del rachide cervicale (protrusioni discali C5-6 e C6-7, alla MRI cervicale del 24.3.2003).
Alterazioni degenerative della colonna lombare (protrusione discale L4-5 e L5-S1 con spondilartrosi da L3 a L5 alla TAC della colonna lombare del 1996).
Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a sin. in:
- noto stiramento del legamento glenomerale medio e lesione dello SLAP di tipo I alla MRI della spalla sin. del 2002.
Deficit flessorio-estensorio al polso sin. in:
- esiti da frattura al pilone radiale al polso sin., con esiti da riduzione indiretta e fissazione percutanea con fili di Kirschner, asportati il 20.2.2002;
- lesione del legamento lunotriquetrale con DISI di tipo dissociativo alla TAC del polso sin. del 25.9.2002.
Sindrome fibromialgica generalizzata.
Decondizionamento muscolare.
Distimia (ICD 10, F 34,1).
Episodi ricorrenti di tipo depressivo, attuale di qualità medio-lieve (ICD 10, F 33).
Sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10, F 41,1).
Ansia somatizzata (ICD 10, F 45,3)
Insonnia intermedia (ICD 10, F 51,0).
Cardiopatia ischemica in fase dilatativa con:
- insufficienza cardiaca stadio B funzionalmente NYHA lI-III;
- esiti di infarto miocardico inferiore non databile su malattia tritronculare;
- stato dopo PTCA stenting (2x) del RIVA 25.01.2007;
- occlusione cronica della RCX e della RCA (25.01.2007);
- tachicardia ventricolare non sostenuta documentata sull'holter del 22.07.2008.
FCRV: tabagismo, dislipidemia.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Disturbi statici del rachide.
Cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo.
Obesità (peso 88 kg per 176 cm di altezza)." (Doc. AI 116-27/28)
Accertato che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie cardiaca, psichiatrica e reumatologica, i periti hanno valutato che l’abilità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurato nell’ultima attività lavorativa di macchinista è da porre nella misura dello 0%.
Riguardo alla residua capacità lavorativa in attività adeguate, al capitolo no. 9, i periti hanno evidenziato quanto segue:
" (...)
Da un punto di vista cardiaco l'A. può svolgere tutte le professioni che implichino un'attività fisica di tipo dinamico di grado leggero a moderato. Mentre per quanto concerne le attività di tipo statico sono esigibili solo degli sforzi di grado lieve, mentre gli sforzi di grado moderato saranno esigibili unicamente se intervallati e di breve durata. Per esempio l'attività di cameriere in strutture che permettano l'attività nei criteri indicati. Mentre in strutture dove fossero richieste attività inadeguate, dovrà essere prevista un'adeguata riduzione della capacità lavorativa in funzione del mansionario di lavoro specifico. Trattandosi di malattia a carattere evolutivo dovranno essere previste delle rivalutazioni periodiche. A seguito della posa di un defibrillatore automatico l'A. dovrà inoltre evitare tutte le attività in vicinanza di campi magnetici, dove dovrà evitare l'utilizzo di utensili vibratili che potrebbero scatenare una scarica inopportuna del defibrillatore, non dovrà svolgere nessuna attività in situazioni pericolose e/o in vicinanza di apparecchiature pericolose in caso di malore e/o intervento del defibrillatore, L'A. deve essere considerato inabile alla guida professionale.
Dal lato psichiatrico l'incapacità lavorativa viene valutata al 25% per le problematiche psichiatriche a partire dal 2004. Circa le possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa, la psichiatra ritiene che bisognerebbe aggiustare la terapia farmacologica, utile sarebbe un antidepressivo con doppio attacco per un'azione anche sinergica sulla sintomatologia dolorosa; potrebbe essere utile, per prevenire gli episodi di tinta più decisamente depressiva, un farmaco come Zyprexa e almeno un modulatore dell'umore. Utile sarebbe inoltre una presa a carico con possibilità di un lavoro psicologico che, con incontri tanto distanziati uno dall'altro (un incontro ogni sei settimane) non può realizzarsi.
Le patologie muscoloscheletriche pongono dei limiti funzionali, in particolare l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; I'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, molto spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure motto spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli. In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente giudica t'A. abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento del 100 % a decorrere dal 1.1.2004.
Complessivamente riteniamo che in un lavoro che rispetti i limiti funzionali dell'A. sopra elencati, la sua capacità lavorativa residua si attesti al 50% dal 1.12.2003 al 31.12.2003 (come da valutazione __________, vedi atto del 29.08.2003), al 75% dal 1.01.2004 in avanti. (...)"
(Doc. AI 116/38-39)
Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica, in particolare quella cardiologica e psichiatrica.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.8. Ritornando alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 75% (dal 1° gennaio 2004) in attività adeguate.
2.8.1. Dal punto di vista cardiaco, l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, il quale nel rapporto 7 ottobre 2008 ha concluso che il peritato, con un’insufficienza cardiaca di grado moderato a severo, potrà eseguire senza limiti le professioni che implichino un’attività fisica di tipo dinamico di grado leggero a moderato, precisando che per le attività di tipo statico sono esigibili solo degli sforzi di grado lieve, gli sforzi di grado moderato sono esigibili unicamente se intervallati e di breve durata. Da evitare sono tutti gli sforzi di grado intenso, come pure le attività in condizioni ambientali estreme ed in situazioni pericolose (doc. AI 116-42). Lo specialista in cardiologia ha anche tenuto conto del fatto che il 16 ottobre 2008 all’assicurato è stato posto un defibrillatore automatico, aggiungendo nel complemento peritale 26 novembre 2008 che l’interessato deve inoltre evitare attività in vicinanza di campi magnetici, deve evitare l'utilizzo di utensili vibratili che potrebbero scatenare una carica inopportuna del defibrillatore, non deve svolgere nessuna attività in situazioni pericolose e/o in vicinanza di apparecchiature pericolose in caso di malore e/o intervento del defibrillatore. Va considerato inabile alla guida professionale (doc. AI 116-43).
Il ricorrente ha evidenziato che nel mese di aprile 2009 è stato sottoposto a revisione dell’elettrodo atriale, intervento che, come si evince dal rapporto 24 aprile 2009 del __________ __________, si è svolto senza complicazioni (doc. B2). L’insorgente ha prodotto un ulteriore rapporto del 22 luglio 2009 dal quale si evince in particolare che non è stato riscontrato alcun segno di scompenso cardiaco, che il paziente è portatore di un ICD bicamerale funzionante adeguatamente e che dall’aprile 2009 non vi sono stati episodi (doc. B1). Sulla base di questi due atti medici, a mente del TCA, nelle annotazioni 30 ottobre 2009 il SMR ha rettamente concluso che la situazione è rimasta invariata.
Vero che, come rilevato dall’insorgente, nel citato rapporto 22 luglio 2007 il prof. __________ del __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al 100%, (“Per quanto riguarda l’abilità lavorativa, egli è effettivamente inabile al 100%. Non lavora più come operaio __________ dal 2001 per un trauma”; doc. B2). Tale valutazione è da intendersi commisurata alla precedente attività (pesante) di macchinista esercitata dall’assicurato – come del resto confermato dallo stesso sanitario nel rapporto 22 luglio 2009 all’Ufficio AI (in verità egli ha scritto attività di operaio, tuttavia equiparabile a quella effettivamente esercitata prima del danno alla salute; doc. AI 132-3) – e non in attività leggere adeguate. Quest’ultima valutazione è determinante per la definizione del grado d’invalidità. Va infatti rammentato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Né del resto vi è alcun motivo per ritenere che prima della valutazione peritale (7 ottobre 2008) l’insorgente abbia presentato un duraturo periodo d’incapacità lavorativa in attività confacenti alla sua situazione cardiaca.
Egli ha fatto riferimento alla nota 2 aprile 2008 del SMR in cui il dr. __________, sulla base della documentazione medica raccolta, aveva sostenuto che “attualmente non possiamo che confermare una IL totale del giorno dell’intervento invasivo, cioè dal 25.01.2007, visto che non si è espressa nessuna IL precedente” (doc. AI 93-1). Anche in questo caso l’incapacità lavorativa era riferita all’attività precedentemente svolta dall’assicurato, ritenuta da tutti i sanitari coinvolti non più esigibile. Il citato medico del SMR aveva comunque ritenuto opportuno chiedere ai medici curanti un rapporto in cui “sia valutata l’evoluzione dello stato di salute dell’A., rispettivamente le limitazioni funzionali e le risposte per l’abituale attività o per altre attività adeguate, le eventuali risorse e la determinazione temporale della CL residua” (doc. AI 93-1), ciò che è stato fatto (doc. AI 98 e 99). In seguito, l’Ufficio AI ha disposto la discussa perizia multidisciplinare, tra cui l’accertamento cardiologico presso il dr. __________.
Da ultimo, l’insorgente ha citato il rapporto 14 luglio 2007 relativo ad una spiroergometria (doc. AI 116-17). A prescindere dal fatto che non è contenuta alcuna valutazione sulla residua capacità lavorativa, va detto che tale rapporto e tutti quelli prodotti relativi agli interventi subiti al __________ sono stati esaminati dal dr. __________ nella perizia cardiologica (cfr. rapporto 7 ottobre 2008 pag. 2).
2.8.2. L’assicurato è stato visitato dalla dr. ssa __________. Con dettagliato rapporto 20 settembre 2009 la specialista in psichiatria e psicoterapia, riportata l’anamnesi, la sintomatologia soggettiva, ha diagnosticato una distimia (ICD10-F34.1), episodi ricorrenti di tipo depressivo (attuale di qualità medio-lieve, ICD10-F33), sindrome ansiosa generalizzata (ICD10-F41.1), ansia somatizzata (ICD10-45.3) e insonnia intermedia (ICD10-F51-1). Essa ha concluso:
" (...)
Quel che si mostra, seppure curato e formalmente stenico, è un uomo fragile, che si vive come "rotto" nel corpo e nell'anima.
La fine dell'attività lavorativa ha coinciso con un confronto duro con un volto della consorte che forse non conosceva. Ella ha direttamente e indirettamente contribuito a favorire il crollo psicofisico che egli subisce da alcuni anni.
Non si allea e sostiene ma ... lascia il campo e lo lascia solo con un vissuto di "affondamento" che non sembra riuscire a recuperare. L'isolamento che vive, che si mitiga solo con la frequentazione del centro, dei negozi, non aiuta.
Vive uno stato di deflessione dell'umore di tipo cronico (distimia) cui subentrano episodi di natura depressiva maggiore come l'attuale di qualità media-lieve che vengono solitamente prodotti da confronti dolorosi o preoccupanti (perizia; maturità del figlio in cui incontra la moglie e risperimenta un noto dolore e senso squalifica).
Riconosco al soggetto una percentuale di IL per motivi psichiatrici pari al 25% e a partire dal 2004 (epoca di inizio della presa a carico psichiatrica).
Ritengo necessari rivedere la terapia che, come da lui stesso precisato, non sembra avere effetti rilevanti, specie per quanto attiene lo Zoloft.
Utile un AD con doppio attacco per un'azione anche sinergica sulla sintomatologia dolorosa; potrebbe essere utile, per prevenire gli episodi di tinta più decisamente depressiva, un farmaco come Zyprexa e almeno un modulatore dell'umore. (...)" (Doc. AI 116/46-47)
Pendente causa, l’insorgente ha prodotto un rapporto del suo psichiatra curante, dr. __________, datato 19 novembre 2009. Diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33,1), lo specialista ha sostenuto “un peggioramento psichico in seguito al malessere fisico che egli aveva presentato praticamente dall’ottobre 2008 a causa della sua patologia cardiaca, ha avuto un’influenza negativa sulla sua situazione psichica in particolar modo ansioso-depres-siva”. Riportate le limitazioni dal profilo psichiatrico, lo specialista ha concluso:
" (...)
In effetti, il paziente presenta uno stato oramai depressivo cronico, oltre ai sintomi sopraindicati, egli soffre anche di disturbi del sonno, importanti stati d'ansia, a volte crisi da attacchi di panico.
Capacità lavorativa (sia per rapporto al tempo di lavoro che alla resa) del signor RI 1 dal profilo psichiatrico (anche per effetto delle eventuali cure e/o terapie farmacologiche) nella sua precedente attività ed in altre esigibili?
Egli attualmente dal punto di vista puramente psichiatrico, presenta un'inabilità lavorativa nella misura del 50% ma a causa dell'insieme dei suoi disturbi, egli è già inabile al lavoro nella misura completa oramai dall'ottobre 2008 a tuttora.
Prevedibile evoluzione della situazione in futuro?
No, è molto difficile prevedere la sua evoluzione futura in particolar modo per quel che riguarda i suoi disturbi psichici che malgrado un'importante psicofarmaco terapia e colloqui di sostegno persistono." (C1)
Occorre qui evidenziare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, nel caso in esame il 7 febbraio 2008, e che i fatti accaduti posteriormente, che hanno modificato questa situazione, devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. fra le tante DTF 130 V 138). In quest’ottica il peggioramento dello stato psichico è stato attestato il 19 novembre 2009, quindi posteriormente alla decisione contestata.
Ciò non toglie che, come rimarcato dal SMR nella nota 7 dicembre 2009 (doc. XVIII), dall’attuale rapporto dello psichiatra curante non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute psichico rispetto alla perizia della dr.ssa __________. La sintomatologia, le diagnosi sono praticamente le stesse evidenziate nella perizia. Il SMR ha poi fatto notare come la terapia farmacologia non è stata cambiata, come consigliato dalla succitata specialista in psichiatria e psicoterapia. Va poi evidenziato che, come visto sopra, le patologie somatiche non influiscono sulla residua capacità lavorativa in attività adeguate, motivo per cui la valutazione di un’incapacità lavorativa totale formulata dello psichiatra curante – nella misura in cui non si riferisce alla precedente professione svolta dal ricorrente – non trova conferma nella perizia SAM.
Visto che la perizia della dr.ssa __________ adempie i requisiti di complezza e di convincimento richiesti dalla giurisprudenza, alla stessa va conferito valore probatorio. Non va dimenticato che circa i rapporti stilati dal medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. consid. 2.7).
2.8.3. Tenuto conto inoltre conto che dal punto di vista neurologico non è stata riscontrata alcuna incapacità lavorativa, i periti del SAM hanno concluso attestando un’abilità lavorativa del 75% in attività adeguate dal 1° gennaio 2004, essenzialmente per motivi psichici (cfr. consid. 2.6).
In conclusione, sulla base della perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’insorgente, sino al momento della decisione contestata, presenta un’abilità lavorativa del 75% in attività adeguate.
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.9. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa in attività adeguate leggere del 75%, mediante rapporto 11 febbraio 2009 la consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto, nonché delle limitazioni psichiche e fisiche ha individuato le seguenti attività lucrative:
" (...)
A livello teorico, l'A. potrebbe essere occupato quale:
- operato generico in ambito industriale (in posizioni non strettamente legate ad una catena di produzione continua;
- addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità;
- commesso di vendita / cassiere non qualificato (eventualmente presso centri del "fai da te" e/o del giardinaggio).
- collaboratore / tuttofare presso alberghi o altre strutture con compiti di sorveglianza, consulenza, piccoli lavori di manutenzione, accoglienza, ...
- ... (...)" (Doc. AI 119-3)
L’assicurato sostiene che le occupazioni proposte non sono confacenti al suo stato di salute, rilevando in particolare:
" (...)
Si tratta di attività:
- non compatibili con le limitazioni funzionali del signor RI 1 - segnatamente quelle somatiche legate alla caricabilità e mobilità del rachide, ai problemi cardiaci, nonché alle lesioni all'arto superiore sinistro ed alla sindrome fibromialgica - si veda in particolar modo quelle in ambito industriale o la vendita pressi centri "fai da te" ove i pesi da spostare e/o manipolare, ordinare, mostrare la merce, sono eccessivi, ma anche quale tuttofare in ambito alberghiero), tant'è che i medici prevedono l'adeguamento della CL in funzione del mansionario (ciò che equivale a dire che l'attività non è esigibile),
- non compatibili con la sua situazione psichica e personale, segnatamente (ma non solo) quelle nella vendita e nel settore alberghiero laddove egli non dispone di alcuna formazione (come farebbe a consigliare i clienti), non parla le lingue (a malapena si comprende l'italiano, sicché diverrebbe difficile comunicare con l'utenza) e comunque la sua compromessa situazione psichica (depressione, ansia somatizzata, sindrome ansiosa generalizzata, distimia, con compromissione della capacità sociali) non gli permette di interagire normalmente, a maggior ragione in ambito professionale con altre persone (utenza, clienti, datore di lavoro, colleghi, superiori, ecc.).
A fronte della concreta situazione, così come accertata dall'amministrazione, non si possono individuare sul mercato del lavoro attività esigibili compatibili con le sue limitazioni e comunque la sua capacità lavorativa non può essere limitata al solo 25%. (...)" (Doc. VI, pag. 4)
Va qui rilevato che la consulente ha correttamente riassunto le limitazioni sia fisiche che psichiche dell’assicurato.
Tenuto conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Attività che del resto non necessitano una particolare formazione. Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
2.10. Per la determinazione del grado d’invalidità, il consulente ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute presso il precedente datore di lavoro (reddito da valido) con quello da attività adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da invalido).
2.10.1. Riguardo al reddito da valido, dato non contesto, la consulente ha preso in considerazione un salario di fr. 88’848.-- (2006), che aggiornato al 2007 è stato quantificato in fr. 90'270.--.
2.10.2 Per quel che concerne il reddito da invalido, la consulente ha in assenza di dati salariva ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso di specie, nel citato rapporto 11 febbraio 2009 risulta che la consulente, conformemente la citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), aggiornando i dati al 2007.
Quanto alla riduzione del reddito statistico essa ha riconosciuto un 20% dovuto “a contingenze particolari (attività leggere, altri limiti funzionali rispetto all’attività esigibile, rendimento ridotto, lungo periodo d’inattività e relativa potenziale difficoltà di adattamento, cambiamento professionale “ (doc. AI 119-4). Tenuto poi conto di una residua capacità lavorativa del 75%, il reddito da invalido è stato fissato in fr. 36'086.--, dato da confermare (del resto rimasto incontestato) essendo stato calcolato secondo le norme di legge e di giurisprudenza applicabili.
Dal raffronto dei redditi (90'270 – 36'086 x 100 : 90'270) è scaturito un grado d’invalidità del 60% che dà il diritto a tre quarti di rendita.
In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti