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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.11.2009 32.2009.115

18 novembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,908 mots·~15 min·2

Résumé

Ufficio AI ha dichiarato priva di interesse giuridico una procedura inerente al rinnovo di un trattamento logopedico. Conferma della decisione amministrativa in quanto la richiesta di tale trattamento è oggetto di una vertenza giudiziaria, ancora pendente, presso il TRAM

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.115   BS/lb

Lugano 18 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 gennaio 2009 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                         RI 1, nato il __________, in data 23 settembre 2004 ha presentato, tramite la sua logopedista RA 1, una richiesta di assunzione delle spese di logopedia per il periodo 16 agosto 2004 – 31 dicembre 2005.

                                         Con decisione 28 settembre 2004 l’incaricato per la logopedia dell’Ufficio delle scuole comunali (in seguito: USC) ha accolto tale domanda nel senso di riconoscere due sedute settimanali di 45 minuti ciascuna invece dei 50 minuti chiesti dalla logopedista.

                                         Contro la succitata decisione l'assicurato, tramite la citata logopedista, ha interposto opposizione all'Ufficio AI.

                                         Dopo aver raccolto il parere 12 gennaio 2005 della Commissione __________ __________ in merito al caso in esame e dopo aver avvisato l’assicurato di una reformatio in peius, con decisione su opposizione 23 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha ridotto l’intervento logopedico a 30 minuti per seduta, confermando la frequenza bisettimanale.

                                         Contro la citata decisione su opposizione RA 1, agente per conto dei genitori affidatari di RI 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso, postulando che l’intervento logopedico venga fissato almeno in effettivi 50 minuti per seduta.

                                         Con sentenza 27 marzo 2006 questa Corte, sulla base dei pareri di due esperti interpellati dall’Ufficio AI e di ulteriori accertamenti, ha respinto il ricorso e confermato la decisione contestata (inc. 32.2005.36).

                                         Accogliendo il ricorso di diritto amministrativo presentato dall’assicurato, rappresentato dalla sua logopedista, quest’ultima a sua volta patrocinata dall’avv. __________, con sentenza 30 agosto 2007 (I 423/06) il TF ha annullato la pronunzia cantonale e rinviato gli atti all’Ufficio AI “per complemento istruttorio e allestimento di una perizia specialistica che si pronunci, tenuto conto della situazione e delle difficoltà concrete, previo esame del bambino, rispettivamente, se del caso, previa interpellazione degli educatori, sui tempi settimanali necessari per la terapia (compreso il tempo per le attività previste dal tariffario)” (STF 30 agosto 2007 consid. 4.7).

                               1.2.   Fondandosi sulla perizia specialista del 20 aprile 2008 allestita dalla logopedista __________ __________ e dallo psicologo __________ (commissionata dal Dipartimento __________), considerate inoltre le osservazioni 28 maggio 2008 della logopedista dell’assicurato, mediante decisione dell’8 luglio 2008 l’USC, con riferimento alla richiesta d’intervento logopedico del 23 settembre 2004, ha riconosciuto a RI 1 un intervento logopedico di 45 minuti per due volte alla settimana, dal 16 agosto 2004 al 31 dicembre 2005. Quale rimedio di diritto è stato indicato il ricorso, entro 15 giorni, al __________ (doc. AI 42-59).

                                         Contro la citata decisione dell’8 luglio 2008 RA 1, in nome e per conto dell’assicurato, il 18 luglio 2008 ha inoltrato opposizione all’Ufficio AI.

                                         In data 1° settembre 2008 l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito dell’opposizione e di trasmettere gli atti all’USC per competenza decisionale.

                                         Adito dall’assicurato, con sentenza (definitiva) del 17 novembre 2008 il TCA ha respinto il ricorso contro la decisione del 1° settembre 2008 dell’Ufficio AI. Preso atto che, a seguito della Legge federale 6 ottobre 2006 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), con effetto dal 1° gennaio 2008, la responsabilità per i provvedimenti di logopedia (e la terapia psicomotoria) ai sensi dell’art. 19 LAI è passata ai Cantoni e che con la risoluzione no. 6038 il Consiglio di Stato ha stabilito che contro le decisioni rese dall’Ufficio delle scuole comunali è data facoltà di reclamo dinnanzi alla medesima autorità e che contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, questa Corte ha di conseguenza confermato la decisione di non entrata in materia. Ritenuto come la norma procedurale concernente i rimedi di diritto sia entrata in vigore il 1° gennaio 2008, il TCA ha di conseguenza stabilito che competente per evadere la decisione impugnata è l’USC e che quindi l’Ufficio AI non aveva più alcuna competenza decisionale (inc. 32.2008.177).

                               1.3.   Nel frattempo, senza attendere la conclusione della procedura davanti al TCA, l’USC, considerata l’opposizione 18 luglio 2008 all’Ufficio AI quale reclamo contro la propria decisione 8 luglio 2008, con decisione su reclamo datata 13 ottobre 2008 ha confermato, sulla base della perizia __________, l’intervento logopedico di 45 minuti per due volte alla settimana, dal 16 agosto 2004 al 31 agosto 2005.

                                         Contro la succitata decisione, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, il 24 ottobre 2008 ha presentato ricorso al Consiglio di Stato (in seguito: CdS). Facendo in particolare presente come la procedura di reclamo all’USC doveva essere sospesa in attesa del giudizio del TCA, egli ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata. In via subordinata, l’insorgente ha proposto il riconoscimento di due sedute settimanali di 60 minuti l’una per il periodo 16 agosto 2004 – 31 dicembre 2005.   

                               1.4.   In data 23 dicembre 2005 la logopedista ha inoltrato una prima richiesta di rinnovo della terapia per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2006, sempre per due sedute settimanali di 60 minuti ciascuna.

                                         Con decisione 14 febbraio 2006 l’USC ha concesso il rinnovo per due sedute settimanali limitando la durata di ogni singola seduta a 45 minuti.

                               1.5.   Pendente il ricorso presso il Tribunale federale, il 14 maggio 2007 RA 1 ha introdotto per conto di RI 1 un’ulteriore domanda di rinnovo del trattamento logopedico per il periodo 16 aprile 2007 – 31 dicembre 2008, visto il miglioramento dello stesso, limitatamente ad una seduta settimanale di 60 minuti (doc. XVI).

                                         Con decisione 22 maggio 2007 l’USC ha respinto la domanda di rinnovo, non presentando più il bambino un grave disturbo dell’eloquio (doc. C).

                                         Rappresentando il proprio paziente, la logopedista ha inoltrato all’Uffico AI tempestiva opposizione datata 18 giugno 2007, mediante la quale è stato chiesto l’annullamento della succitata decisione 22 maggio 2007 ed il rinvio degli atti all’USC per un nuovo esame della fattispecie (doc. B).

                                         Con decisione 26 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha stralciato dai ruoli l’opposizione in quanto divenuta priva di interesse giuridico, rimarcando che “eventuali contestazioni avverso la decisione dell’8 luglio 2008 resa dall’Ufficio delle scuole comunali sono da interporre tramite reclamo all’Ufficio delle scuole comunali di Bellinzona, non avendo l’Ufficio AI più competenza in materia” (doc. A).

                               1.6.   Il 22 febbraio 2009 RA 1, per conto di RI 1, ha presentato ricorso per denegata giustizia al CdS contro l’USC. Secondo il ricorrente, il menzionato ufficio, con decisione 8 luglio 2008, ha statuito sul trattamento logopedico relativamente al periodo 16 agosto 2004 – 31 dicembre 2005, lasciando inevase le due richieste di rinnovo 23 dicembre 2005 e 14 maggio 2007. Contestualmente l’insorgente ha chiesto la congiunzione con il ricorso 24 ottobre 2008 (doc. I).

                                         Rispondendo al Servizio dei ricorsi del CdS di specificare se il succitato atto debba essere inteso come ricorso contro la decisione (su opposizione) 26 gennaio 2009 dell’Ufficio AI e di completare il ricorso per denegata giustizia (doc. 3), il 9 marzo 2009 la logopedista ha chiesto:

"  (…)

chiedo in via principale che la controversia riguardante la richiesta

d'intervento del 14 maggio 2007 venga trattata congiuntamente al ricorso del 24 ottobre 2008 e che di conseguenza, a RI 1 venga riconosciuto un provvedimento logopedico individuale di 2 sedute settimanali della durata di 60 minuti dal 16 agosto 2004 al 31 dicembre 2008,

altrimenti, in via subordinata chiedo che gli atti riguardanti la richiesta d'intervento del 14 maggio 2007 in favore di RI 1 vengano trasmessi per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni, al quale chiedo di annullare la decisione del 26 gennaio 2009 dell'UAI e di ordinare a quest'ultimo ufficio di entrare nel merito della controversia. (…)" (doc. II)

                               1.7.   Con pronunzia 2 giugno 2009 il CdS, in parziale accoglimento del ricorso 24 ottobre 2008, ha annullato la decisione 13 ottobre 2008 dell’USC e rinviato gli atti al citato ufficio affinché emetta una nuova decisione su reclamo debitamente motivata. Il ricorso 22 febbraio 2009 per denegata giustizia è stato invece respinto. Contestualmente l’esecutivo ticinese ha disposto che “lo scritto 22 febbraio 2009, integrato dallo scritto 9 marzo 2009, va trasmesso per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano” (doc. IV).

                               1.8.   Ricevuta dal CdS la succitata decisione 2 giugno 2009, il TCA ha trasmesso il ricorso 22 febbraio 2009 all’Ufficio AI per la risposta di causa.

                                         Il 9 giugno 2009 questa Corte ha inoltre chiesto ad RA 1 di trasmettere le procure dei rappresentanti legali del bambino (doc. VI).

                               1.9.   Con scritto 12 giugno 2009 la logopedista, trasmettendo due procure, ha fatto presente di aver contestato la decisione 2 giugno 2009 del Consiglio di Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Essa ha di conseguenza chiesto la sospensione della presente procedura in attesa dell’esito del suddetto ricorso (doc. VIII).

                             1.10.   Con la risposta di causa 2 luglio 2009 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e confermato la decisione su opposizione 26 gennaio 2009, ribadendo come sia l’USC competente per derimere la vertenza.

                                         Il 9 luglio 2009, in risposta alla domanda di sospensione, l’amministrazione ha fatto rilevare come nella specie vi siano i presupposti per evadere il ricorso (doc. X).

                             1.11.   Il 13 luglio 2009 questa Corte ha chiesto alle parti di esprimersi sulla tempestività del ricorso (doc. XI). Le osservazioni del ricorrente sono del 25 luglio 2009 (doc. XII), quelle dell’Ufficio AI datano 13 agosto 2009 (doc. XIII).

considerando                 in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Occorre anzitutto ricordare che il 22 febbraio 2009 (quindi dopo la decisione dell’Ufficio AI qui contestata) l’assicurato ha inoltrato al CdS ricorso per denegata giustizia, chiedendo una decisione in merito alle richieste di rinnovo del trattamento logopedico datate 23 dicembre 2005 e 14 maggio 2007 (dopo la perizia __________, con decisione 8 luglio 2008 l’USC ha statuito sulla domanda di trattamento logopedico per il periodo 16 agosto 2004 – 31.12.2005, oggetto del ricorso 24 ottobre 2008 al CdS; cfr. consid. 1.3).

                                         Solo a seguito della richiesta di informazioni 3 marzo 2009 del Servizio dei ricorsi del CdS (doc. D), la logopedista nella lettera 9 marzo 2009 ha chiesto, in virtù dell’art. 4 cpv. 3 della Legge di procedura per le cause amministrative (Lpamm; RL 3.3.1.1), uno scambio di opinioni tra il TCA e il citato servizio dei ricorsi per accertare la competenza decisionale, chiedendo, nel caso in cui tale competenza dovesse essere attribuita al TCA, che lo scritto 22 febbraio 2009 venga considerato quale ricorso contro la succitata decisione dell’Ufficio AI.

                                         In primo luogo è necessario verificare se contro la decisione su opposizione 26 gennaio 2009 è stato inoltrato tempestivo ricorso, ossia entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (art. 60 LPGA). Va ricordato che solo con atto del 3 marzo 2009 al CdS l’assicurato, per il tramite della sua logopedista, ha chiesto l’annullamento della decisione dell’Ufficio AI qui contestata.

                                         Pertanto vi è da chiedersi se il ricorso 22 febbraio 2009 possa essere considerato inoltrato all’autorità incompetente. Se ciò fosse il caso, il succitato termine sarebbe salvaguardato (cfr. art. 4 cpv. 2 Lpamm in ambito della procedura amministrativa cantonale; cfr. anche art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione all’art. 39 cpv. 2 LPGA per quanto riguarda gli assicuratori sociali. Sul principio generale di diritto amministrativo, che con l’invio di un atto ad un’autorità incompetente non deve sorgere alcun pregiudizio: cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo 2009, ad art. 39, nota 9, p. 519).

                                         Al riguardo, va tuttavia fatto presente che nella decisione su opposizione 26 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha indicato correttamente i rimedi di diritto al TCA. D’altronde non è la prima volta che l’assicurato, tramite la logopedista RA 1, ha impugnato dinnanzi alla scrivente Corte una decisione dell’amministrazione. Non solo, nel petitum del ricorso al CdS l’insorgente ha espressamente scritto  di “decidere anche in merito alla richiesta di rinnovo del 14 maggio 2007 …..” e, in caso contrario, di “considerare il presente atto quale ricorso per denegata giustizia”. Solo rispondendo alla richiesta di delucidazioni 3 marzo 2009 del Servizio dei ricorsi del CdS, con lettera 9 marzo 2009 il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la trasmissione al TCA per competenza decisionale, “al quale chiedo di annullare la decisione del 26 gennaio 2009 dell’UAI e di ordinare a quest’ultimo ufficio di entrare nel merito della controversia”.

                                         La questione può rimanere aperta, poiché nel merito il ricorso va comunque respinto.

                                         Per lo stesso motivo può parimenti rimanere indecisa la questione relativa alla legittimazione della logopedista a rappresentare RI 1 nella presente procedura, visto che, su richiesta del TCA, essa ha inviato due procure rilasciatele dai genitori affidatari dell’assicurato riguardanti unicamente la vertenza del 2005 nei confronti dell’Ufficio AI (procura rilasciata il 7 aprile 2005; doc. VII/1) e quella contro la STCA 27 marzo 2006 (procura rilasciata il 27 aprile 2006, doc. VII/2), cosi come evidenziato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 9 luglio 2009 (X).

                                         Nel merito

                               2.2.   Dopo attento esame degli atti, questo TCA non può che concordare con quanto sostenuto dall’Ufficio AI nella decisione contestata, ossia che la procedura di opposizione è divenuta priva d’interesse giuridico.

                                         In primo luogo va fatto presente che con la sentenza del 30 agosto 2007 il TF, accogliendo il ricorso dell’assicurato, ha annullato il giudizio cantonale e la decisione su opposizione 23 febbraio 2005, rinviando gli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio, segnatamente per l’allestimento di una perizia specialistica al fine di quantificare il tempo di terapia logopedica necessaria.

                                         Questo ha pertanto implicato che la fattispecie fosse nuovamente esaminata in toto. La perizia __________ è stata eseguita nel febbraio 2008 e rassegnata il 20 aprile 2008. Pertanto anche le richieste di rinnovo del 23 dicembre 2006 e 14 maggio 2007, evase dall’USC il 14 febbraio 2006 e 22 maggio 2007 (quest’ultima oggetto della decisione su opposizione qui contestata) pendente la causa presso il TF, devono essere valutate sulla base della perizia anche se si riferiscono ad un periodo diverso (01.01. 2006 – 31.12.2006; 16.4.07 – 31.12.2008). Certo, le due succitate decisioni dell’USC non sono state annullate dal TF, non costituendo l’oggetto dell’impugnativa. Va tuttavia ricordato che la perizia ordinata dall’Alta Corte doveva pronunciarsi, come si legge al consid. 4.7 della stessa sentenza (la sottolineatura è del redattore): “tenuto conto della situazione e delle difficoltà concrete, previo esame del bambino, rispettivamente, se del caso, previa interpellazione degli educatori, sui tempi settimanali per la terapia (compreso il tempo per le attività previste dal tariffario)” e quindi la problematica va intesa nel suo insieme e riguarda, appunto, la durata di ogni singola seduta di terapia (45 o 60 minuti?) sin dalla prima richiesta. In questo senso, fondandosi sulla citata perizia, l’8 luglio 2008 l’USC ha riconosciuto un intervento logopedico di 45 minuti per due sedute a settimana ed in merito si dovrà esprimere il Tribunale amministrativo cantonale presso cui è pendente un ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione 2 giugno 2009 del CdS. Non sarebbe del resto auspicabile che sulla medesima fattispecie si esprimano due differenti Autorità giudiziarie, ossia il TRAM riguardo alla richiesta d’intervento logopedico ed il TCA per quel che concerne la domanda di rinnovo della stessa terapia.

                                         In via abbondaziale va fatto presente che alla base della STCA 17 novembre 2008 (inc. 32.2008.177; cfr. consid. 1.2) vi era il principio di considerare la fattispecie nel suo insieme. Ricordato che dal 1° gennaio 2008 la competenza in materia di provvedimenti di logopedia era passata ai Cantoni e che di conseguenza l’Ufficio AI, rispettivamente il TCA su ricorso, non erano più competenti a derimere tali vertenze, la scrivente Corte aveva evidenziato (sottolineatura del redattore):

"  È vero che la richiesta d’intervento logopedico (quella inoltrata il 23 settembre 2004, n.d.r.), come pure la sentenza di rinvio (del TF, n.d.r.), concernono “vecchie” fattispecie, verificatesi antecedentemente al 1° gennaio 2008. Tuttavia, va ricordato che dal 1° gennaio 2008 i provvedimenti di logopedia non rientrano (più) nella sfera di competenza dell’Ufficio AI. Quindi quest’ultimo non può (più) determinarsi sul tempo di durata del chiesto intervento logopedico ancorché si tratti di fatti intervenuti prima della modifica dei rimedi di diritto.” (STCA citata, consid. 2.3, p. 9).

                                         Per i succitati motivi, la domanda di sospensione della presente procedura formulata dall’insorgente non merita di essere accolta.

                               2.3.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.  

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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