Raccomandata
Incarto n. 32.2009.103 BS/RG
Lugano 19 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul “ricorso” del 4 maggio 2009 di
RI 1
contro
lo scritto 2 aprile 2009 della
Cassa CO 1
considerato in fatto e in diritto
che con scritto 2 aprile 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha comunicato a RI 1 l’intenzione di procedere alla trattenuta, sul versamento della rendita di sua spettanza, dell’importo da esso dovuto a titolo di risarcimento ex art. 52 LAVS (fondato sulla decisione del 12 gennaio 1999 in relazione alla fallita __________ di __________, della quale l’assicurato è stato amministratore unico). Con lo scopo di accertare il minimo esistenziale LEF, presupposto per poter valutare l’esigibilità della prospettata compensazione, l’amministrazione ha trasmesso all’interessato il relativo formulario con l’invito a volerlo compilare e ritornare entro 20 giorni (doc. A 4);
con il “ricorso” in oggetto RI 1 si oppone alla suddetta paventata compensazione, sostenendo da un lato che il credito risarcitorio ex art. 52 LAVS è prescritto, dall’altro che la rendita erogata é appena sufficiente per la copertura del suo fabbisogno minimo e che pertanto ogni deduzione lo priverebbe della garanzia del minimo vitale;
a seguito degli accertamenti eseguiti dal TCA presso la Cassa è risultato che l’assicurato è beneficiario di una rendita AI e di una prestazione complementare e che l’eventuale trattenuta di cui allo scritto 2 aprile 2009 verrà effettuata sulla rendita AI; la Cassa ha precisato al riguardo che non è stata formalmente ancora emessa una decisione e che la trattenuta verrà decisa unicamente dopo aver stabilito la situazione economica dell’assicurato (cfr. comunicazione 13 maggio 2009 della Cassa al TCA [VI] e scritto 12 maggio 2009 della Cassa al TCA [VII]);
secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA); è competente a giudicare come istanza di ricorso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone il gravame (art. 58 LPGA); in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI); il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);
nel caso in esame, l’Ufficio AI, competente per decidere l’eventuale compensazione della rendita AI (cfr. marg. n. 10924 delle Direttive sulle rendite, edite dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009; l’accertamento del fabbisogno minimo e dell’importo da compensare spetta invece alla cassa di compensazione), non risulta aver (ancora) emesso una decisione formale impugnabile tramite ricorso;
lo scritto 2 aprile 2009 della Cassa costituisce unicamente un accertamento delle condizioni economiche dell’assicurato, poiché, come da giurisprudenza, la compensazione con una rendita (o assegno per grandi invalidi) è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale non sia intaccato (DTF 131 V 252 consid. 1.2 con riferimento a DTF 115 V 343 consid. 2c);
per costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su opposizione, emessa da un’autorità amministrativa (DTF 131 V 164 consid. 2.1 con riferimenti);
di conseguenza il “ricorso” deve essere dichiarato irricevibile;
considerate le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il “ricorso” non è ricevibile.
2.- Non si prelevano spese di giustizia.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti