Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2009 32.2008.68

27 avril 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,784 mots·~1h 9min·4

Résumé

La rinuncia a prestazioni assicurative ha il medesimo effetto dell'inesistenza del diritto. In concreto l'insorgente ha rinunciato al quarto di rendita AI in favore della rendita completiva del marito, poi soppressa con la 5a revisione dell'AI. La nuova domanda va trattata come prima richiesta

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.68   cs

Lugano 27 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 4 marzo 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata il 9 maggio 1950, casalinga, ha postulato, il 7 ottobre 2003, allorquando era domiciliata a __________ (Canton __________ __________), l’assegnazione di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Dopo aver acquisito alcuni atti medici ed avere esperito un’inchiesta economica a domicilio, il 5 agosto 2004 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (di seguito: UAI) del Canton __________ __________ ha posto l’interessata al beneficio di un quarto di rendita (doc. AI 1-43).

                                         Con scritto del 2 dicembre 2004, dopo essere stata informata dalla Cassa di compensazione __________ che l’ammontare del quarto di rendita sarebbe stato inferiore rispetto all’importo della rendita completiva del marito (fr. 593 al mese in luogo di fr. 421 nel 2002 e fr. 608 al mese, invece di fr. 431 nel biennio seguente), già a beneficio di una rendita d’invalidità, RI 1 RI 1 ha rinunciato alla prestazione a favore della rendita percepita dal coniuge.

                                         La rinuncia è stata formalizzata tramite decisione dell’UAI del Canton __________ del 3 maggio 2005 (doc. AI 1-58).

                               1.2.   Il 20 giugno 2006, in seguito al trasferimento del domicilio in Ticino, RI 1, per il tramite del suo medico curante, Dr. med. __________, FMH medicina generale, ha comunicato all’UAI del Canton Ticino un peggioramento “della sintomatologia osseo-articolare” (doc. AI 9-1).

                               1.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5.a revisione dell’AI in seguito alla quale sono state soppresse le rendite completive per coniugi in corso, compresa quella versata al marito di RI 1 RI 1

                               1.4.   Con decisione del 4 marzo 2008, preavvisata con il progetto del 14 maggio 2007 (doc. AI 23-1), dopo aver proceduto ad alcuni accertamenti, tra i quali una valutazione del 14 febbraio 2007 ad opera dei dr. med. __________ e __________, medici SMR (doc. AI 16) e l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 20 marzo 2007 (doc. AI 18), l’UAI ha negato il diritto ad una rendita, affermando:

"  Con decisione del 3 maggio 2005 è stata accolta la sua rinuncia al versamento della rendita d’invalidità.

Nel corso del mese di giugno 2006 il suo medico curante ha inoltrato una richiesta di riesame.

Il dossier è quindi stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale AI ed in seguito all’assistente sociale, la quale ha svolto un’inchiesta al suo domicilio. Da questa inchiesta è risultato che lei nella conduzione dell’economia domestica presenta un impedimento pari al 27,5%.

Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

A seguito delle osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione del 14 maggio 2007 il dossier è stato nuovamente sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale AI. Quest’ultimo, in un’annotazione del 25 febbraio 2008, ha in sostanza potuto confermare che il certificato medico della Dr.ssa __________ del 25 giugno 2007 non apporta nuovi elementi rispetto a quanto precedentemente considerato.

Si ricorda inoltre che la valutazione degli impedimenti delle casalinghe non dipende unicamente dallo stato di salute ma anche dalle dimensioni dell’appartamento, dagli elettrodomestici a disposizione, dall’aiuto ricevuto dai famigliari, ecc. Per questo motivo, in presenza di uno stato di salute identico, il grado d’impedimento può mutare a dipendenza dell’appartamento in cui la persona vive."

(doc. AI 32)

                               1.5.   Tramite ricorso del 14 aprile 2008, RI 1, contesta la predetta decisione. L’insorgente sostiene di aver rinunciato all’importo della rendita d’invalidità, ma non “al grado”, e questo solo perché l’ammontare della rendita completiva del marito, soppressa con il 1° gennaio 2008, era superiore rispetto all’importo del quarto di rendita riconosciutole. La ricorrente fa valere che nel corso del mese di giugno 2006 la depressione e la fibromialgia hanno subito un notevole peggioramento, come tra l’altro confermato dai medici SMR, e che l’inchiesta a domicilio è durata solo 10 minuti (doc. I).

                               1.6.   Con risposta del 28 maggio 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

                               1.7.   Pendente causa l’interessata ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VIII e seguenti).

                               1.8.   Il 24 febbraio 2009 il TCA ha interpellato la dr.ssa med. __________ __________ medicina generale e biologica, che aveva attestato un aggravamento dello stato di salute dell’interessata negli ultimi mesi (doc. XIV).

                               1.9.   Tramite certificato del 20 marzo 2009 la curante ha affermato:

"  Diagnosi Principali:       - Fibromialgia primaria

- Sindrome cronica depressiva dal 1991

- Insonnia cronica

- Disturbi digestivi

- Astenia generalizzata

Diagnosi secondarie:    - Tachicardie parossistiche funzionali recidivanti

- Stato dopo intossicazione da amalgama

- Pollinosi

- Allergie alimentari

Si tratta di una paziente affetta da fibromialgia primaria associata a depressione cronica con distimia importante da anni. Il peggioramento può essere considerato dalla primavera del 2008 con aggravamento della sintomatologia dolorosa nel quadro della fibromialgia.

La paziente accusa dolori diffusi, in particolare alla spalla sinistra, diffusamente alla colonna vertebrale e ai piedi.

La depressione cronica si è aggravata dal mio punto di vista anche secondariamente al suo declino fisico.

Riferisce di una graduale diminuzione della gioia di vivere, le sue attività sono sempre più ridotte, in consultazione piange molto.

Si tratta di una donna combattiva, ma in questi ultimi mesi non ha più le risorse psico-fisiche per reagire alle sue condizioni.

Nel mese di gennaio è stato fatto un tentativo di riabilitazione multidisciplinare a __________ che purtroppo non ha dato gli esiti sperati.” (doc. XVI)

                             1.10.   Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito l’UAI ha rilevato che l’eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurata è avvenuto nella primavera del 2008 e che “ritenuto che la decisione impugnata è stata emessa in inverno 2008 (più precisamente 4.3.2008), la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute della Signora __________ esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (…)” (doc. XIX).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è innanzitutto la questione di sapere se l’UAI ha agito correttamente trattando la domanda dell’assicurata alla stregua di una prima richiesta di prestazioni AI invece di ritenerla una domanda di revisione con la quale l’assicurata fa valere un peggioramento del suo stato di salute.

                               2.2.   Va qui evidenziato che l’interessata ha rinunciato al quarto di rendita AI poiché l’importo della rendita completiva versata al marito in favore della moglie era superiore all’ammontare del quarto di rendita AI.

                                         Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4.a revisione della LAI, le rendite completive sono state soppresse. Tuttavia per la lett. e (garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite completive correnti) delle disposizioni finali della modificazione del 21 marzo 2003 (4.a revisione dell’AI), le rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle condizioni del diritto anteriore anche dopo l’entrata in vigore della modifica di legge.

                                         Questo articolo è stato abrogato con l’entrata in vigore della 5.a revisione della LAI, il 1° gennaio 2008, tramite la quale sono state soppresse anche le rendite completive per i coniugi in corso.

                                         A questo proposito il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5.a revisione dell’AI; FF 2005 pag. 3989 e seguenti), a pag. 4072, ha affermato:

"  1.6.3.3 Soppressione delle rendite completive in corso

La 10a revisione dell’AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, sopprimeva le rendite completive nell’AVS; le stesse sono state soppresse anche dall’AI in occasione della sua 4a revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Da allora ai beneficiari di nuove rendite non vengono più accordate rendite completive. Sia nel caso dell’AVS che nel caso dell’AI, la soppressione è stata giustificata anche con il miglioramento della previdenza per la vecchiaia. Molte persone possono richiedere, oltre alla rendita AI, prestazioni della previdenza professionale e, perciò, non hanno bisogno della rendita completiva dell’AI.

Le rendite completive in corso non sono state toccate dall’entrata in vigore della 4a revisione dell’AI. Il diritto transitorio ne prevede il conferimento purché ne sussistano le condizioni.

Oggi è legittimo chiedersi se le rendite completive in corso siano socialmente giustificate in quanto i loro beneficiari percepiscono spesso anche prestazioni della previdenza professionale. Per motivi finanziari, si propone pertanto la soppressione di tutte le rendite completive correnti dell’AI. È pur vero che la previdenza professionale non è ancora sufficientemente sviluppata in tutto il Paese. Ma, ove occorra, le prestazioni complementari costituiscono uno strumento adeguato per sopperire ai problemi finanziari che la soppressione delle rendite completive potrebbe causare.

Le rendite completive dell’AVS non sono interessate dalla soppressione.

Nel 2004, il 31 per cento dei beneficiari di rendite AI percepivano, oltre alla rendita principale, una rendita completiva per il loro coniuge. L’entrata in vigore della 5a revisione dell’AI comporterà la soppressione di 64 000 rendite completive (di cui 13 000 per il marito e 51 000 per la moglie). L’importo medio soppresso ammonta a 400 franchi al mese. Questi importi dovrebbero essere compensati in parte dal 2° pilastro poiché gli importi soppressi del 1° pilastro in virtù della clausola di sovrassicurazione sono sostituiti da importi del 2° pilastro. Nel complesso, il risparmio generato dalla soppressione delle rendite in corso dell’AI ammonta, fino al 2025, a 116 milioni di franchi l’anno in media.

La soppressione si ripercuoterà anche sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (un versamento unico per l’adeguamento delle rendite complementari stimato a 240 mio. di fr. di cui 215 mio. all’INSAI e 25 mio. agli altri assicuratori) e sull’assicurazione militare.

Sono state esaminate anche soluzioni più moderate per la soppressione delle rendite completive, ma esse comporterebbero una considerevole riduzione dei risparmi, compromettendo gli sforzi tesi al consolidamento finanziario dell’AI."

                               2.3.   A proposito della rinuncia, va rammentato che per l’art. 23 cpv. 1 LPGA l’avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.

                                         La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA).

                                         A norma dell’art. 23 cpv. 3 LPGA l’assicuratore deve confermare per scritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.

                                         Per il marginale 1306 delle direttive sulle rendite (DR), di principio si può rinunciare a prestazioni dell’AVS o dell’AI. La rinuncia è nulla se è pregiudizievole per gli interessi di altre persone, di istituti assicurativi (compresi quelli dell’AVS o dell’AI) o d’assistenza o quando tendono ad eludere disposizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA).

                                         Per il marginale 1307 DR, l’avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per prestazioni future.

                                         Le domande di rinuncia a prestazioni di regola vanno sottoposte all’UFAS assieme all’incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie rinuncia retroattivamente alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più elevata. Le casse di compensazione possono trattare questi casi direttamente (marg. 1308 DR).

                                         La decisione va messa a verbale. La persona che rinuncia dev’essere informata sulle conseguenze del suo atto (marg. 1309 DR).

                                         Per il marg. 1310 DR è possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.

                               2.4.   Nel caso di specie, il 5 novembre 2004 la Cassa di compensazione __________ ha informato l’insorgente che la rendita d’invalidità sarebbe stata di fr. 421 nel 2002 e fr. 431 nel biennio seguente, per cui, ritenuto che la rendita completiva per coniuge sarebbe stata di fr. 593 nel 2002 e di fr. 608 nel biennio 2003/2004, avrebbe avuto la possibilità di rinunciare alla rendita d’invalidità personale.

                                         Con scritto del 2 dicembre 2004 la ricorrente ha rinunciato al quarto di rendita AI, affermando (doc. AI 1-52):

"  Signora __________ gli confermo quello che abbiamo parlato per telefono rifiuto il grado di pensione del 40% e resto con quello che date a mio Marito." (doc. 1-52)

                                         Preso atto della rinuncia della ricorrente la Cassa di compensazione __________ ha sottoposto il caso all’UFAS che il 17 dicembre 2004 ha affermato:

"  Nach Rz 1306 RWL kann grundsätzlich auf Leistungen der IV verzichtet werden. Der Verzicht ist nichtig, sofern schutzwürdige Interessen von anderen Personen, von Versicherungen (inklusive der AHV und der IV) oder Fürsorgesstellen beeinträchtigt werden oder wenn damit die Umgehung gesetzlicher Vorschriften bezweckt wird (vergleiche Artikel 23 Absatz 2 ATSG).

Aufgrund der Aktenlage sind wir der Ansicht, dass im vorliegenden Fall der Verzicht auf die IV-Viertelsrente der Versicherten zugunsten der Zusatzrente ihres Ehemannes ab dem 1. März 2002 gutgeheissen werden kann. Dabei ist Folgendes zu beachten:

Verzichtet eine Person auf ihre Leistung, ist Rz 5696 RWL sinngemäss anzuwenden. Somit bildet der Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehemann den ersten Versicherungsfall und dies führt folglich auch dazu, dass keine Einkommensteilung durchzuführen ist. Im Weiteren werden die Renten nicht plafoniert.

Die Versicherte ist darauf aufmerkam zu machen, dass der Verzicht unter Umständen auch Auswirkungen auf die Höhe späterer Renten haben kann. So wird für eine allfällige spätere Rente nicht auf für die Berechnung der Invalidenrente massgebenden Grundlagen – meistens die günstigere Variante – abgestellt. Aufgrund des Verzichtes wird in diesem Fall keine Vergleichsrechnung gemäss Art. 33 bis Abs. 1 AHVG oder Art. 51 Abs. 3 AHVV durchgeführt.

Der Verzichtsentscheid ist Frau RI 1 verfügungsweise mitzuteilen. Die Versicherte ist im übrigen darauf hinzuweisen, dass der Verzicht jederzeit widerrufen kann. Bei Widerruf des Verzichts können die Leistungen aber grundsätzlich nur für die Zukunft ausgerichtet werden." (doc. AI 1-50)

                                         Con decisione del 3 maggio 2005 la Cassa di compensazione __________ ha stabilito:

"  Ci riferiamo alla nostra lettera del 5 novembre 2004 in cui vi comunicavamo che la rendita d’invalidità ha importo inferiore alla rendita complementare per coniuge percepita da vostro marito.

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha esaminato il caso e con lettera del 17 dicembre 2004 ha confermato la rinuncia.

L’Ufficio ci ha incaricato di confermare la rinuncia tramite una decisione.

Facciamo presente che la rinuncia potrebbe influire su una rendita futura.

La rinuncia può essere revocata in ogni tempo, in questo caso, le nuove prestazioni subiranno una modifica solo per le rendite future.

In base a questi presupposti emaniamo la seguente decisione:

1.      La signora RI 1 rinuncia con lettera del 3 dicembre 2004 al versamento della rendita d’invalidità. Chiede che venga versata la rendita complementare alla rendita di invalidità del marito, in quanto, più elevata.

2.      Contro questa decisione potete sollevare opposizione, entro 30 giorni dalla notificazione, presso l’Ufficio AI competente; essa può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale. L’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione sottoscritta è da presentare assieme alla decisione impugnata ed eventuali mezzi di prova. Decorso il termine per la presentazione dell’opposizione, il quale non può essere esteso, la decisione passa formalmente in giudicato." (doc. 1-58)

                                         Il 15 luglio 2005, rispondendo ad una richiesta della __________ __________, l’UAI del Canton Ticino, nel frattempo divenuto competente in virtù del nuovo domicilio dell’assicurata, ha comunicato all’assicuratore che l’insorgente aveva un diritto alla rendita dal 1.3.2002 per un grado d’invalidità riconosciutole del 40% (doc. AI 8-1).

                                         Il 3 aprile 2007, dopo aver esperito i necessari accertamenti medici conseguenti alla segnalazione da parte della ricorrente del peggioramento del suo stato di salute nel corso del 2006, un funzionario dell’UAI ha evidenziato che “se lo stato di salute fosse invariato si tratterebbe di una diversa valutazione e pertanto non di un errore in fase di decisione e pertanto non potremmo procedere verosimilmente con la soppressione della rendita.” (doc. AI 19-1).

                                         L’11 maggio 2007 un altro funzionario ha invece affermato che “l’assicurata non ha mai beneficiato di rendita AI. Era intenzione dell’Ufficio AI del Ct. __________ riconoscere un quarto di rendita AI, ma l’assicurata vi ha rinunciato in quanto per lei era più conveniente ricevere la completiva alla rendita del marito. Vedasi a tal proposito presa di posizione UFAS del 17.12.2004 e decisione di rinuncia del 3 maggio 2005. Non si tratta quindi di una revisione ma di un riesame. Non si tratta di sopprimere la rendita, ma di emanare un progetto in cui si indica che il grado AI non raggiunge il minimo richiesto del 40%.” (doc. AI 22-1)

                               2.5.   A proposito della revoca di una rinuncia, Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2009, 2a ed. n. 11 ad art. 23, pag. 329 rammenta che:

"  (…)

a) Art. 23 Abs. 1 ATSG erklärt den Widerruf des Verzichts als zulässig, behält hingegen eine allfällige Nichtigkeit der entsprechenden Erklärung ausdrücklich vor (dazu N 26 ff.). Eine solche Ordnung ist ohne Weiteres haltbar (anders Rumo-Jungo, Haftpflicht und Sozialversicherung, N 1118). Ebenso wie die Revision einer laufenden Dauerleistung zulässig ist (vgl. Art. 17 ATSG), muss ein Zurückkommen auf einen Verzicht möglich sein. Dabei nannte der Gesetzgeber als Beispiel den Fall, wo jemand nachträglich in wirtschaftliche Bedrängnis gerät (vgl BBl 1999 4574); es wurde zudem ausdrücklich erklärt, ein Widerruf eines Verzichts sei immer möglich (vgl. Protokoll der nationalrätlichen Subkommission ATSG vom 3./4. September 1998, 11).

Ein Widerruf hat nur Wirkungen für die Zukunft. Leistungen werden mithin nie rückwirkend vor den Zeitpunkt der Widerrufserklärung zugesprochen werden können. Zu beachten ist, dass die Berechnung der Leistungen nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Eintritts des versicherten Risikos vorzunehmen ist. So werden etwa Beitragszeiten, welche wegen des Verzichts zusätzlich anliefen, bei der Berechnung einer AHV- oder IV Rente, die wegen eines Widerrufs des Verzichts vorzunehmen ist, nicht mehr Berücksichtigung finden können; hingegen sind allfällige Anpassungen der Leistungen an die Lohnoder Preisentwicklung so vorzunehmen, wie wenn auf die Leistungen nicht verzichtet worden wäre."

                                         Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, Hrsg. P. Gauch, n. 725, pag. 194 rileva che:

"  Die Versicherte Person verzichtet bzw. verliert ihren Rentenanspruch, ohne dass der Invaliditätsgrad ändert. Rentenrevision und Verzicht auf Rentenleistungen lassen sich somit klar abgrenzen."

                                         Infine, G. Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d’assurance sociale, pag. 335 e seguenti, in HAVE 5/2002, afferma che:

"  Si la personne assurée a renoncé à percevoir les annuités d’une rente d’invalidité modeste due au moment de la renonciation, elle n’a pas renoncé a toute rente d’invalidité pour l’avenir; elle pourra révoquer sa renonciation et présenter une nouvelle demande notamment si son invalidité devait s’aggraver."

                                         In DTF 101 V 261 l’allora TFA , a proposito del diritto alla rendita per orfani dei figli elettivi adottati dal genitore elettivo superstite e all’effetto della rinuncia alla rendita per orfani derivante dal decesso del padre naturale, ha affermato:

"  2. Mais la seconde question à examiner a trait aux conséquences du décès du père par le sang sur le droit de Michel-Marcel Brielmann à la rente d'enfant recueilli.

Selon l'art. 49 al. 2 RAVS, le décès des parents nourriciers n'ouvre droit à une rente que si l'enfant recueilli ne bénéficie pas déjà d'une rente ordinaire d'orphelin conformément aux art. 25 à 28 LAVS. Or l'art. 25 al. 1 LAVS dispose qu'ont droit à une rente d'orphelin simple - sous réserve de l'art. 28 al. 1 LAVS, c'est-à-dire d'adoption - les enfants dont le père par le sang est décédé. La pratique et la jurisprudence considèrent comme père par le sang le père légitime selon le droit civil (art. 252 ss CCS, ATFA 1953 p. 226), même s'il ne l'est pas effectivement. C'est dire en l'espèce que le décès de Walter Leuenberger, survenu le 4 mai 1972, a ouvert à Michel-Marcel Brielmann droit à une rente d'orphelin dès le 1er juin 1972. Il paraît en découler que le décès ultérieur du père nourricier ne peut donc ouvrir droit à une rente d'enfant recueilli.

Mais pareil résultat est si choquant qu'il ne saurait correspondre à l'intention du législateur, voire s'insérer dans le système légal. On pourrait l'éviter en l'espèce en considérant que, l'adoption prononcée le 31 octobre 1973 entraînant extinction ce jour même de la rente d'orphelin antérieurement acquise, comme il a été dit plus haut, l'enfant ne bénéficiait pas d'une rente d'orphelin au moment de l'ouverture du droit à la rente d'enfant recueilli le 1er novembre 1973 et que la rente éteinte ne s'opposait pas à cette ouverture. Une telle construction ne résoudrait cependant que les situations très exceptionnelles où l'adoption par le parent nourricier survivant intervient dans le mois même du décès de l'autre parent nourricier; elle n'offre aucun secours dans tous les cas - de loin les plus usuels - où l'adoption intervient plus tard.

Une solution plus généralement applicable consiste à recourir aux principes jurisprudentiels en matière de renonciation à faire valoir un droit. Dans le domaine de l'assurance-invalidité d'abord, puis dans celui de l'assurance-vieillesse et survivants ensuite, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que, encore que le droit en découle directement de la loi, les prestations ne sont servies que sur demande; il a prononcé que la renonciation - expresse ou tacite - à faire valoir un droit ou le retrait d'une demande de prestations entraîne les mêmes conséquences que l'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assuré justifie d'un intérêt digne d'être protégé (voir p.ex. ATFA 1969 p. 211 et les arrêts cités; RCC 1971 p. 303). Rien ne s'oppose à l'application de ce principe à l'enfant recueilli qui, en raison du décès de son père par le sang par exemple, aurait en soi droit à une rente d'orphelin: s'il y a renonciation valable à faire valoir ce droit ou retrait licite d'une demande présentée, sans qu'il y ait par là violation des règles de la bonne foi, il faudra le considérer comme ne bénéficiant pas d'une telle rente, et il aura donc tous les droits de l'enfant recueilli en cas de décès des parents nourriciers. - Les termes de l'art. 49 al. 2 RAVS incitent même à appliquer ce principe à l'enfant recueilli tout particulièrement; car, au contraire d'autres dispositions, cet alinéa parle non pas de l'enfant qui "n'a pas droit" à une rente selon les art. 25 à 28 LAVS, mais de l'enfant qui "ne bénéficie pas déjà d'une rente ordinaire" (texte allemand: "bezieht"), ce qui peut laisser entendre que le versement de la rente est en cours, et par conséquent que cette rente a été demandée.

En l'espèce, aucune demande de rente en faveur de Michel-Marcel Brielmann n'a été présentée lors de la mort de Walter Leuenberger; sans doute ce décès a-t-il alors été ignoré, mais tout permet d'admettre - vu les liens familiaux - que les parents nourriciers et le tuteur de l'enfant n'auraient pas demandé une telle rente s'ils avaient eu connaissance du décès. Sans doute aussi la rente a-t-elle été versée rétroactivement en mains d'Emma Brielmann; mais c'est l'administration qui en a pris l'initiative, et l'on peut tenir pour certain que la mère adoptive n'aurait pas requis rétroactivement cette rente si Michel-Marcel Brielmann avait été mis au bénéfice d'une rente d'enfant recueilli au décès de son mari. De l'acceptation du versement, intervenu postérieurement à la décision de refus du 8 mai 1974, on ne saurait donc conclure que l'intéressé a sciemment fait valoir un droit et que son intérêt à y renoncer ne serait pas digne de protection. En bref, il faut considérer que, en pareilles circonstances, Michel-Marcel Brielmann ne bénéficiait pas déjà d'une rente conformément aux art. 25 à 28 LAVS au décès de son père nourricier et, par conséquent, que ce décès lui a ouvert droit à la rente d'enfant recueilli." (sottolineature del redattore)

                                         Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1, il Tribunale federale, prima dell’entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l’imperio delle disposizioni della 10a revisione dell’AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità solo eccezionalmente e nella misura in cui l’avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte. In quel caso l’Alta Corte ha inoltre affermato:

"  4.1.2 Das - bis Ende 2002 andauernde - Fehlen einer Regelung hinsichtlich des Verzichts auf Versicherungsleistungen im Bereich der seit 1. Januar 1997 geltenden Grundsätze der AHV stellt offenkundig kein qualifiziertes Schweigen, sondern eine planwidrige Unvollständigkeit dar. Mangels Beantwortung der sich in Fällen wie dem vorliegenden stellenden Frage nach der Zulässigkeit sowie den Wirkungen eines Verzichts liegt eine echte Lücke vor (MAURER, a.a.O., S. 311 mit Hinweisen). Diese hat das Gericht nach jener Regel zu schliessen, die es als Gesetzgeber aufstellen würde (BGE 127 V 41 Erw. 4b/dd mit Hinweisen).

4.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte Gelegenheit, sich in EVGE 1969 S. 211 ff. in Nachachtung der Urteile EVGE 1961 S. 62 ff. und 1962 S. 298 ff. - unter Geltung der bis zum Inkrafttreten der 8. AHV-Revision per 1. Januar 1973 gültig gewesenen AHV-Rechtsordnung - zur Frage zu äussern, ob ein Ehemann auf die Ehepaar-Altersrente zugunsten der höheren einfachen Altersrente der Ehefrau verzichten konnte. Es hielt dabei in Erw. 1 in grundsätzlicher Hinsicht fest, es bestehe kein Zweifel, dass ein Versicherter auf seinen Rentenanspruch als solchen ("au droit à la rente") nicht verzichten und dass ein Verzicht sich nur auf die Auszahlung der Rente ("le versement des annuités de rente") beziehen könne. In Ausnahmefällen sei dem Versicherten jedoch ein schützenswertes Interesse zuzugestehen, seinen Rentenanspruch nicht geltend oder ein eingereichtes Leistungsgesuch rückgängig zu machen; ein solcher Verzicht lasse sich hinsichtlich seiner Wirkungen dem Nichtbestehen eines Anspruchs auf Versicherungsleistungen gleichsetzen. In Anwendung dieser Rechtslage ging das Eidgenössische Versicherungsgericht sodann in Erw. 2 - ohne indessen nochmals ausdrücklich auf den Ausnahmecharakter des Verzichts auf den Leistungsanspruch als solchen Bezug zu nehmen - vom Vorliegen eines Ausnahmefalles aus. Die besonderen konkreten Verhältnisse - es handelte sich um eine Rückforderung im für die damalige Zeit ansehnlichen Betrag von Fr. 3505.gegenüber zwei rechtsunkundigen __________ Ehegatten - lassen jedoch erkennen,

dass das Gericht von seiner zuvor dargelegten Erkenntnis, wonach nur in Ausnahmefällen auf den Anspruch verzichtet werden könne, nicht abgewichen ist. Bereits die in EVGE 1962 S. 301 Erw. 2 enthaltene Formulierung ("les circonstances exceptionnelles") lässt im Übrigen darauf schliessen, dass der Verzicht auf den Leistungsanspruch nur in Ausnahmefällen statthaft sein sollte." (sottolineature del redattore)

                                         Le sentenze del 1962 e del 1969 sono ancora state citate nella pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002 dove l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha evidenziato:

"  5.2 C'est en vain que le recourant invoque la renonciation expresse de son épouse à toute prétention à l'égard de la caisse intimée (confirmation de S.________ du 26 décembre 2001) pour fonder le maintien du versement de l'indemnité forfaitaire. En effet, selon la jurisprudence, une renonciation générale au droit à des prestations d'assurance sociale est illicite, celle-ci ne pouvant porter que sur le versement de prestations (ATFA 1962 p. 300 consid. 1, 1969 p. 212 consid. 1; sur la renonciation et ses conditions dans le domaine de l'assurance-sociale, voir Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in REAS 5/2002 p. 335 ss). Comme l'a constaté à juste titre la première instance de recours, l'épouse de W.________ ne peut donc renoncer valablement à l'avance à des prestations futures dont l'objet et l'étendue ne sont pas encore déterminés."

                               2.6.   Alla luce della giurisprudenza sopra citata, la rinuncia alle prestazioni ha il medesimo effetto dell’inesistenza del diritto alle prestazioni (“ein solcher Verzicht lasse sich hinsichtlich seiner Wirkungen dem Nichtbestehen eines Anspruchs auf Versicherungsleistungen gleichsetzen” e “il a prononcé que la renonciation - expresse ou tacite - à faire valoir un droit ou le retrait d'une demande de prestations entraîne les mêmes conséquences que l'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assuré justifie d'un intérêt digne d'être protégé”).

                                         Ne segue che, effettivamente, la richiesta del giugno 2006 non deve essere trattata come una domanda di revisione della rendita accordata dalle autorità __________, bensì come una prima richiesta di prestazioni.

                                         Tuttavia, ciò non significa ancora che l’UAI possa decidere, come ha fatto, di respingere la richiesta basandosi unicamente sugli atti medici successivi alla domanda del giugno 2006.

                                         Infatti, come visto (cfr. Kieser, op. cit., loc. cit.), per stabilire se vi è un diritto alla rendita occorre comunque porsi al momento in cui il diritto è sorto.

                                         In concreto dagli atti emerge che l’interessata è stata ritenuta invalida dalla Cassa di compensazione __________ dal 1° marzo 2001, ma il diritto alla rendita le è stato riconosciuto dal 1° ottobre 2002 a causa dell’inoltro tardivo della domanda.

                                         Nel caso di specie va pertanto esaminato lo stato di salute dell’interessata dal 2001 e la sua, eventuale, evoluzione fino all’emanazione della decisione impugnata del 4 marzo 2008, momento che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali. In particolare se nel corso del tempo lo stato valetudinario della ricorrente ha subito un miglioramento, andranno applicate le norme relative alla revisione.

                                         Va infatti a questo proposito rammentato che per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; sentenza del 10 gennaio 2006, I 597/04; sentenza del 27 dicembre 2005, I 689/04; sentenza del 19 ottobre 2005, I 38/05; sentenza del 24 febbraio 2005, I 528/04; sentenza del 29 giugno 2004, I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 pag. 137).

                                         In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfi­gur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2  Si l'on compare les experti­ses du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants [F60.7] en 2002). Les con­clusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépen­dants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale importante.

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'apprécia­tion précédente - et fondée sur un même état de fait - des ex­perts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démon­trer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut con­firmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier une reconsidéra­tion (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accor­dé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs élé­ments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la si­tuation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'ad­ministration a recueilli l'experti­se du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjec­tifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investi­gations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critè­res jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les cri­tiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'as­sociation d'un trouble somato­forme douloureux à une person­nalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

                                         Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

                               2.7.   In concreto il 6 ottobre 2003 l’insorgente ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI a causa di una “endog. Depression” presente dal maggio 1989 (doc. AI 1-8).

                                         Interpellato in merito il dr. med. __________, FMH medicina generale, medico curante dell’insorgente, il 24 novembre 2003 ha certificato la presenza dal 2001 di una “endogene Depression” ed ha attestato un’incapacità lavorativa del 30% quale casalinga dal mese di marzo 2001 (doc. AI 1-16). Il curante ha indicato che “Die Patientin leidet unter depressiven Störungen wie Schlafstörungen, Apatie, Antriebslosigkeit, Hitzewallungen, usw.” (doc. AI 1-17) ed ha aggiunto che “Eine Arbeitsfähigkeit von 50-70% ist ganztags mit reduzierter Leistung möglich.” (doc. AI 1-19).

                                         Il 15 giugno 2004 il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, interpellato dall’UAI __________, ha affermato:

"  Ich beziehe mich auf den von Ihnen gewünschten Arztbericht und teile Ihnen mit, dass ich Frau RI 1 nur zweimal (am 20.03 und am 02.04.2003) untersucht habe. Damals zeigte sie eine mittelgradige, depressive Episode, gepaart mit Zwangsgedanken im Rahmen einer rezidivierenden depressiven Störung (ICD-10: F33.1) sowie Schwierigkeiten bei der kulturellen Eingewöhnung (Z60.3).

Da die Patientin nicht mehr bei mir erschienen ist, kann ich mich weder über den weiteren Verlauf noch über die jetzige Arbeitsfähigkeit äussern." (doc. AI 1-27)

                                         Il 7 giugno 2004 si è tenuta, presso l’abitazione della ricorrente, l’inchiesta a domicilio. L’assistente sociale __________ ha affermato:

"  Frau RI 1 spricht kaum deutsch, weshalb der Ehemann Auskunft gibt. Seit ca. 15 Jahren leidet Frau RI 1 einer starken Depression, verbunden mit Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und Hitzewallungen. Es gibt Tage, an welchen sie praktisch nur herumliege. Die Depression hat sich seit ca. 2 Jahren stark verschlimmert.

Zur Zeit leidet sie zudem an Armschmerzen. Nachts beisse sie die Zähne zusammen, was dann zu Schmerzen im Nacken- und Armbereich komme.

Frau RI 1 hat immer Angstgefühle. Sie fürchte sich jeweils am Morgen vor dem Tag. Sie hat Angst, dass etwa Schlimmes passieren könnte.

Hr. __________ ist ebenfalls invalid. Aufgrund eines Rückenproblems bezieht er seit 1.8.2002 eine ganze Rente. Den Haushalt erledigt das Ehepaar allein. Sie teilen sich die Arbeit etwa zur Hälfte auf."

(doc. AI 1-37)

                                         La funzionaria ha stabilito un grado d’invalidità del 40% (doc. AI 1-36) ed ha rilevato, tra l’altro che “Der Haushalt wird ca. zur Hälfte von Frau RI 1 und zur Hälfte vom Ehemann erledigt. Hilfe durch Drittpersonen haben sie nicht. 2 der Kinder leben in __________, eines lebt gleich nebenan, hat jedoch auch gesundheitliche Probleme.“ (doc. AI 1-37).

                                         Da una nota interna del 24 giugno 2004 dell’UAI del Canton __________ __________ emerge che “Bei dieser Vers. wurde eine Abklärung an Ort durchgeführt. Es kann auf den Bericht verwiesen werden. Im Haushalt ermittelte ich eine Einschränkung von 40%. Da wir lediglich ein AZ des Hausarztes hatten, habe ich beim Psychiater, welche mir die Vers. Angab, noch ein AZ einverlangt. Frau RI 1 hat diesen Psychiater jedoch nur 2 X aufgesucht. Er kann zur AF keine Stellung nehmen. Ich schlage vor, bei der Vers. eine psychiatr. Begutachtung durchzuführen.“ (doc. AI 1-38).

                                         Il 13 luglio 2004 un altro funzionario ha invece affermato che “ich denke, in diesem Fall kann man die Beurteilung des Hausarztes ohne weitere psychiatrische Abklärung übernehmen, zumal sich diese ziemlich mit der Abklärung vor Ort deckt. Ich würde von einer 30 bis 40% Beeinträchtigung ausgehen.“(doc. AI 1-38).

                                         Sulla base delle citate considerazioni l’UAI del Canton __________ ha deciso per ¼ di rendita (doc. AI 1-39), cui, come visto in precedenza, l’interessata ha rinunciato.

                                         Il 20 giugno 2006 il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha scritto all’UAI affermando che “soggettivamente la paziente lamenta un peggioramento della sintomatologia osseo-articolare (vedi referto della Dr.ssa __________)” (doc. AI 9-1). Alla lettera il medico curante ha allegato uno scritto del 9 febbraio 2006 della dr.ssa med. __________, FMH fisiatria e reumatologia, la quale ha evidenziato come l’interessata sia affetta, in particolare, da una sindrome cervicale e mialgica, con tendinosi a catena con blocco C1 e C2 (doc. AI 9-2).

                                         Il 2 ottobre 2006 l’interessata è stata sottoposta ad una perizia medica ad opera dei medici SMR, dr.ssa med. __________ e dr. med. __________, reumatologo.

                                         Dal referto emerge la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD 10; F33) in paziente con distimia (F34.1), sindrome fibromialgica e osteoartrosi polidistrettuale con maggiore localizzazione al rachide cervicale, mani e polsi e osteopenia post-menopausale, oltre alle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di mastopatia fibrocistica, reflusso gastro-esofageo e stato dopo intervento per poliposi dell’utero (doc. AI 16-1).

                                         I medici hanno indicato che l’assicurata necessita di due pause di 15 minuti alla mattina e di due pause di 15 minuti nelle ore pomeridiane, presenta una ridotta forza di presa alle mani, con limitazione nello svolgere attività con le piccole articolazioni delle mani, limite nel tagliare la carne a tavola, nello stappare le bottiglie per una riduzione di forza. Nel rispetto delle pause di riposo la deambulazione non presenta limiti funzionali. L’interessata è in grado di eseguire tutti i cambi di posizione con lentezza ma senza limiti funzionali. Le attività quali lavare i vetri oppure lavare i pavimenti possono essere svolte in tempi maggiori ma senza altri limiti funzionali.

                                         Dalla perizia emerge inoltre:

"  Sulla base dell’attuale valutazione psichiatrica, dei dati anamnestici, dell’esame psichico l’assicurata risulta essere affetta da distimia, su cui in passato si sono verificati episodi depressivi di maggiore gravità in concomitanza ad alcuni eventi di vita negativi (lutti, problemi famigliari).

L’assicurata risulta quindi essere affetta da una depressione cronica del tono dell’umore, i cui sintomi non sono particolarmente significativi da soddisfare i criteri per una sindrome depressiva ricorrente di gravità lieve o media per quanto riguarda l’entità o la durata dei singoli episodi. Trattasi comunque di una personalità strutturalmente fragile, facilmente suscettibile allo stress con tendenza a reagire agli eventi negativi della vita con scompensi ansiosodepressivi. Nel corso degli ultimi anni non vengono ad ogni modo riportati episodi depressivi maggiori, grazie ad una terapia antidepressiva le condizioni psichiche sono rimaste pressoché stazionarie, con tendenza però a somatizzazioni. Oltre alla presenza di un osteoartrosi polidistrettuale, all’esame medico attuale viene riscontrata una sindrome fibromialgica. Lo stato attuale di salute non pare tuttavia compromettere in maniera significativa la funzionalità a livello famigliare e sociale dell’assicurata, non si osserva infatti una perdita di integrazione sociale nei vari ambiti della vita. Seppur con tempi e ritmi ridotti per la presenza di dolori, l’assicurata svolge le normali attività domestiche senza impedimenti significativi dal lato psichico.

Dal punto di vista reumatologico l’assicurata può svolgere a domicilio le attività domestiche con lentezza e con l’aiuto a volte del marito; i limiti funzionali sono sostenuti dalla necessità di almeno due pause di 15 min durante le ore mattutine e le stesse pause nelle ore pomeridiane, questo per la comparsa di un’astenia intensa che limita la capacità lavorativa, la deambulazione prolungata e l’attività di casalinga.

La ridotta forza di presa alle mani non limita le attività in casa se non per la forza limitata nell’aprire le bottiglie, nel tagliare la carne e nel sollevare vassoi con un peso superiore ai 3 kg. Anche il cingolo scapolare e il cingolo pelvico non presentano limitazioni all’attività quotidiana casalinga. Il lavare vetri o pavimenti può essere svolto con lentezza ma senza altri limiti." (doc. AI 16-6)

                                         Va ancora evidenziato come il 12 aprile 2007 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

"  (…)

E’ stata valutata in tandem al SMR (valutazione psichiatrica e reumatologica, dr. __________ e dr. __________), e sono stati espressi i limiti funzionali.

Dal lato psichiatrico non è stato constatato un peggioramento, anzi essa sembra funzionare meglio in virtù del miglioramento della situazioni famigliare (figli con problemi di dipendenza in passato, ora non più presenti).

Dal punto di vista reumatologico le limitazioni come casalinga sono da ritenere non importanti.

La inchiesta a domicilio valuta una IL 27%: da notare che l’A. può contare sull’aiuto del marito e che l’economia domestica di 2 adulti in un appartamento piccolo richiede meno impegno.

E’ quindi giustificata la riduzione della IL e quindi anche la soppressione della rendita." (doc. AI 20-1)

                                         Il 25 giugno 2006 la dr.ssa med. __________, FMH medicina fisica e riabilitazione, ha informato di aver rilevato lo studio della dr.ssa med. __________, dal 1.1.2007 ed ha affermato:

"  (…)

Dai documenti precedenti ho potuto rilevare che la Signora summenzionata era stata curata per poliartrosi e scoliosi:

Sindrome cervico-mialgica con tendinosi a catena in blocco C1-C2 e osteocondrosi e spondilosi reattiva plurisegmentaria

Sindrome toracale in cifosi

Sindrome lombare in scoliosi dx-convessa toracale e sx-convessa lombare; osteocondrosi e spondilosi reattiva plurisegmentaria

Poliartrosi alle mani con rizoartrosi bilaterale, artrosi DIP 2, 3 e 4 a dx e 3, 4, 5 a sx

Gonartrosi bilaterale

Osteopenia incipiente in sede centrale

E’ stata da me visitata per la prima volta in data 6.6.2007. La paziente lamentava forti dolori osteoarticolari e muscolari in conosciuta malattia artrosica e fibromialgia, inoltre sindrome depressiva.

In anamnesi intossicazione da amalgama.

All’esame obbiettivo ho potuto constatare una postura scorretta con ipercifosi dorsali e atteggiamento in anteposizione del capo e collo. Scoliosi dx convessa dorsale e sx convessa lombare, appianamento della lordosi lombare. Valgismo del ginocchio dx, lieve dismetria di ca 1 cm più corta a dx. Alla palpazione vivo dolore sulla occipito – atlantoidea, sulle spinose cervicali – dorsali e lombari, sulla sacroiliaca dx, sui trachiti, sui trocanteri e sulla trapezio metacarpica bilateralmente.

Alla valutazione muscolare, fibromialgia e contrattura delle masse muscolari paravertebrali ed accessoriali, soprattutto a dx. Ipostenia diffusa agli arti di dx.

Alla valutazione articolare marcata rigidità diffusa articolare con limitazione multiplanare del 40% soprattutto a livello del rachide cervicale, in disfunzione C1 – C2 e lombare.

Alla valutazione neurologica disestesia agli arti di dx, pendenza verso dx con scarsissimo equilibrio e deficit propriocettivo.

Dolore e rigidità sulle femoro – rotulee e sul compartimento mediale bilateralmente. Articolarità dolorosa ai gradi estremi.

Le RX eseguite 6.6.2007, hanno dimostrato un peggioramento del quadro degenerativo cervicale, rispetto al 2006. A livello lombare netto peggioramento del quadro degenerativo con osteocondrosi e spondilosi reattiva diffusa ed anterolistesi di 1° grado L5-S1.

La Densitometria ossea ha dimostrato una significativa perdita a carico del femore prossimale, rispetto all’esame del 2005 che richiederà un inquadramento terapeutico.

Dal punto di vista farmacologico la Signora è in trattamento con condroprottetori, antidepressivi e Calcio e Vitamina D.

Chiedo cortesemente di rivalutare il ripristino del diritto ad una rendita di invalidità." (doc. AI 29-2)

                                         Il 25 febbraio 2008, il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sul predetto certificato medico, affermando:

"  (…)

è stata valutata sia dal punto di vista psichiatrico (dr.ssa __________ SMR) che dal punto di vista reumatologico (dr. __________ SMR)

è stata fatta un’inchiesta a domicilio (28.03.2007), per valutare le limitazioni nell’attività di casalinga (nel caso specifico: economia domestica di 2 persone, con l’aiuto del marito a beneficio di una rendita intera AI)

ed è stata valutata la IL a 27.5% (tenendo conto delle valutazioni mediche e della situazione “in pratica”.

Sia le visite mediche che l’inchiesta a domicilio son state fatte adeguatamente e le conclusioni sono coerenti, e quindi la valutazione va confermata, non tenendo conto delle osservazioni dei curanti (a posteriori)" (doc. AI 31-1)

                               2.8.   Va qui rammentato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004, I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003, U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.9.   Chiamato a statuire sulla domanda della ricorrente come se si trattasse della prima richiesta (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale deve valutare se le patologie di cui soffre la ricorrente sono invalidanti e deve esaminare se lo stato di salute dell’insorgente dal 2001 all’emissione della decisione formale qui impugnata ha subito un miglioramento oppure un peggioramento.

                                         Il TCA deve innanzitutto evidenziare come gli atti medici e gli accertamenti effettuati dalle autorità __________ sono assai scarni.

                                         Infatti, dalle tavole processuali emerge unicamente che il medico curante, dr. med. __________, FMH in medicina generale, e dunque non specialista in psichiatria, ha genericamente diagnosticato la presenza di una “endogene Depression” senza tuttavia utilizzare i criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.) ed ha evidenziato come l’interessata quale casalinga sarebbe stata incapace al 30%, mentre in altre attività lavorative è stata accertata una capacità lavorativa del 50-70% (doc. 1-19). D’altra parte lo specialista in psichiatria che ha diagnosticato la “rezidivierenden depressiven Störung” (ICD-10: F33.1) e la “kulturellen Eingewöhnung” (Z60.3). ha visitato la paziente solo in un paio di occasioni e non ha potuto esprimersi circa l’incapacità lavorativa della ricorrente (doc. 1-27) ed anche la successiva inchiesta economica al domicilio dell’interessata non è stata particolarmente approfondita dalle autorità __________.

                                         Da un’attenta lettura della documentazione agli atti emerge che i due medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, che hanno visitato la ricorrente il 2 ottobre 2007 hanno anch’essi posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD 10; F33), evidenziando inoltre la presenza di una distimia (F34.1), di una sindrome fibromialgica e di un’osteoartrosi polidistrettuale con maggiore localizzazione al rachide cervicale, mani e polsi oltre ad un’osteopenia post-menopausale.

                                         Rispetto alle diagnosi poste dalle autorità __________, dal punto di vista psichico risulta una certa stabilità dello stato di salute della ricorrente. Certo, il Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva diagnosticato anche “Schwierigkeiten bei der kulturellen Eingewöhnung” (Z60.3), che nel frattempo sono verosimilmente scomparse con il trasferimento del domicilio in Ticino. Tuttavia, i medesimi medici SMR hanno evidenziato come “nel corso degli ultimi anni non vengono ad ogni modo riportati episodi depressivi maggiori, grazie ad una terapia antidepressiva le condizioni psichiche sono rimaste pressoché stazionarie, con tendenza però a somatizzazioni.” (doc. AI 16-6).

                                         I medici SMR hanno inoltre accertato che “sulla base dell’attuale valutazione psichiatrica, dei dati anamnesitici, dell’esame psichico, l’assicurata risulta essere affetta da distimia, su cui in passato si sono verificati episodi depressivi di maggiore gravità in concomitanza ad alcuni eventi di vita negativi (lutti, problemi famigliari). L’assicurata risulta quindi essere affetta da una depressione cronica del tono dell’umore, i cui sintomi non sono particolarmente significativi da soddisfare i criteri per una sindrome depressiva ricorrente di gravità lieve o media per quanto riguarda l’entità o la durata dei singoli episodi.” (doc. AI 16-6, sottolineatura del redattore).

                                         Ora, a proposito della distimia, con recente sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 il Tribunale federale ha affermato:

"  (…)

4.2 In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])." (sottolineature del redattore)

                                         Nella sentenza cantonale del 10 marzo 2008 (inc. 32.2007.158), il TCA aveva rammentato le caratteristiche della distimia, e meglio:

"  F34.1  Distimia

Si tratta di una depressione cronica del tono dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (F33.-).

●  Nevrosi depressiva

●  Disturbo di personalità depressivo

Depressione nevrotica

Depressione ansiosa persistente

Esclude: depressione ansiosa (lieve o non persistente)

(F41.2)

Note diagnostiche

Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.

DCR-10

A.   Vi deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.

B.   Nessuno, o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome depressiva ricorrente lieve (F.33.0).

C.  Durante almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli aspetti seguenti:

      (1)   energia o attività ridotta

      (2)   insonnia

      (3)   perdita di fiducia in se stesso o sentimenti di inadeguatezza

      (4)   difficoltà di concentrazione

      (5)   pianto frequente

      (6)   perdita di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli

      (7)   sentimenti di disperazione o di sconforto

      (8)   vissuto di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana

      (9)   pessimismo circa il futuro o rimuginazioni sul passato

      (10) isolamento sociale

      (11) produzione verbale ridotta.

Note diagnostiche

Se lo si considera, si può specificare se l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio affettivo)."

(cfr. "ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 2003, pag. 136-137).”

                                         Questo Tribunale, in una sentenza 32.2006.7 del 31 gennaio 2007 a proposito di un’assicurata che soffriva anche di una sindrome somatoforme dolorosa, ha stabilito che la diagnosi di distimia non può fare concludere per l'esistenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, tanto più se si considera che la giurisprudenza federale ha già stabilito che uno stato depressivo medio o leggero (a differenza di quello grave) non può essere ritenuto una comorbidità psichiatrica visto che gli stati depressivi costituiscono delle manifestazioni d'accompagnamento del disturbo da dolore somatoforme (cfr. STFA del 16 novembre 2005 nella causa C., I 567/04; DTF 130 V 358 consid. 3.3.1.).

                                         In una sentenza I 488/04 del 31 gennaio 2006 il Tribunale federale ha confermato la decisione dei primi giudici, i quali, scostandosi dalle conclusioni alle quali erano giunti i medici incaricati di esperire una perizia pluridisciplinare, avevano ritenuto un’assicurata totalmente abile al lavoro in attività adeguate. La nostra Massima Istanza ha considerato corretto distanziarsi dalla perizia pluridisciplinare - che giungeva alla conclusione che l’assicurata, affetta da una sindrome del dolore somatoforme e da una distimia, fosse inabile al lavoro al 50% - dato che non vi erano elementi sufficienti per ammettere che l’interessata presentasse un’invalidità, da un punto di vista psichico, ai sensi della LAI.

                                         L’Alta Corte ha infatti ribadito che la diagnosi di distimia non è sufficiente per fare concludere per l'esistenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, tale da rendere inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.

                                         Non erano inoltre presenti, a mente del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), gli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere, eccezionalmente, che la sindrome del dolore somatoforme avesse carattere invalidante.

In un’altra sentenza I 834/04 e I 46/05 del 19 aprile 2006 l’Alta Corte, contrariamente a quanto deciso dai primi giudici – che sulla base del parere del SMR avevano considerato un’assicurata, a causa dei suoi disturbi psichici, abile al lavoro all’80% in attività adeguate - ha ritenuto che la distimia che affliggeva l’assicurata non costituiva una patologia psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della capacità lavorativa residua.

In una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 il TFA ha confermato la decisione dei primi giudici, che avevano ritenuto un’assicurata pienamente abile al lavoro, dato che le sue affezioni psichiche (sindrome somatoforme dolorosa e distimia a debutto tardivo) non avevano alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa.

                                         In una sentenza I 649/06 del 13 marzo 2007, il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante.

                                         L’Alta Corte si è così espressa:

"  3.3

3.3.1 Die Vorinstanz hat das Gutachten der MEDAS vom 16. Dezember 2004 und die sich darauf beziehende Stellungnahme des Regionalen Ärztlichen Dienstes der Invalidenversicherung vom 17. Januar 2005 gewürdigt und das Vorhandensein eines invalidisierenden Gesundheitsschadens verneint. Sie ist insoweit von den Schlussfolgerungen der Expertise abgewichen. Im gesamten Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Obgleich also keine Bindung an förmliche Beweisregeln besteht, hat die Praxis mit Bezug auf bestimmte Formen medizinischer Berichte und Gutachten Richtlinien für die Beweiswürdigung aufgestellt (BGE 125 V 351 E. 3 S. 352). Dazu gehört, dass von einem Gutachten, welches alle Anforderungen hinsichtlich der Beurteilungsgrundlagen und der Begründung erfüllt und das deshalb als schlüssig und somit beweiswertig einzustufen ist, nur abgewichen werden darf, wenn besondere Gründe dies rechtfertigen. Das kantonale Gericht hat in diesem Zusammenhang zutreffend ausgeführt, dass eine psychische Störung nicht ohne weiteres eine (invalidisierende) Arbeitsunfähigkeit bewirken muss. Dies gilt insbesondere dann, wenn – wie vorliegend - einzig eine definitionsgemäss leichtgradige Beeinträchtigung diagnostiziert wird (zu den körperlichen Leiden der Versicherten vgl. E. 3.3.2 hiernach). Nach der im gebräuchlichen Klassifikationssystem ICD-10 enthaltenen Umschreibung ist Dysthymie eine chronische depressive Verstimmung, die weder schwer noch hinsichtlich einzelner Episoden anhaltend genug ist, um die Kriterien einer schweren, mittelgradigen oder leichten rezidivierenden depressiven Störung zu erfüllen (Ziff. F34.1). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch verschiedentlich angenommen, eine Dysthymie sei den jeweiligen Umständen nach nicht invalidisierend (Urteile I 938/05 vom 24. August 2006, E. 4.1 und E. 5; I 834/04 vom 19. April 2006, E. 4.1; I 488/04 vom 31. Januar 2006, E. 3.3). Diese Schlussfolgerung, die sich auf medizinische Empirie abstützt (vgl. die Hinweise in den soeben zitierten Urteilen) und damit eine Rechtsfrage darstellt (E. 3.2 hiervor), ist freilich nicht absolut zu setzen; eine dysthyme Störung kann die Arbeitsfähigkeit im Einzelfall erheblich beeinträchtigen, wenn sie zusammen mit anderen Befunden - wie etwa einer ernsthaften Persönlichkeitsstörung - auftritt (Urteil I 653/04 vom 19. April 2006, E. 3). Findet sich im Psychostatus indes nur eine Dysthymie, so kann das wohl eine Einbusse an Leistungsfähigkeit mit sich bringen, kommt aber für sich allein nicht einem Gesundheitsschaden im Sinne des Gesetzes gleich. In diesem Sinne hat die Vorinstanz zu Recht festgestellt, dass die Expertise der MEDAS zwar an sich uneingeschränkt beweistauglich ist, die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit jedoch nicht mit dem für die Belange der Invalidenversicherung massgeblichen Beweisgegenstand übereinstimmt. Mit anderen Worten haben die Sachverständigen ihrer Beurteilung auch Elemente zugrunde gelegt, die nicht einem pathologischen Substrat im engeren, rechtserheblichen Sinn zuzurechnen sind. Die Einschränkung der Leistungsfähigkeit ist vielmehr offenkundig direkte Folge psychosozialer Faktoren. Diese wirken sich allenfalls mittelbar invaliditätsbegründend aus, wenn und insoweit sie zu einer eigentlichen Beeinträchtigung der psychischen Integrität führen, welche ihrerseits eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bewirkt, wenn sie einen verselbständigten Gesundheitsschaden aufrechterhalten oder den Wirkungsgrad seiner - unabhängig von den invaliditätsfremden Elementen bestehenden - Folgen verschlimmern (vgl. BGE 127 V 294 E. 5a S. 299; Thomas Locher, Die invaliditätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von Arbeitsunfähigkeit und Invalidität, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gallen 2003, S. 253).

Aus dem Gutachten ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin nach jahrelanger Mehrfachbeanspruchung als Mutter, Haus- und Berufsfrau ausgebrannt und erschöpft wirke. Dieser Befund, dem nicht die Eigenschaft eines Gesundheitsschadens im Rechtssinn zukommt, ist offenkundig hauptverantwortlich für die Entstehung der attestierten Leistungseinschränkung.”

In una sentenza I 76/07 del 24 gennaio 2008 il TF ha negato che lo stato depressivo di un’assicurata, affetta da distimia, costituisca una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata. L’Alta Corte ha pure escluso che la fibromialgia presentata dall’assicurata abbia carattere invalidante, difettando gli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere, eccezionalmente, inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.

Al contrario, in una sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006 il TFA, diversamente da quanto deciso dai primi giudici, ha ritenuto invalidante la diagnosi di distimia posta dal perito psichiatra, in quanto associata ad altri disturbi gravi della personalità. Dalla perizia psichiatrica era infatti emerso che l’assicurato era affetto dalle seguenti patologie:

"  (…) l'assuré présente une dysthymie (F 34.1), une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé (F 10.1). Il conclut que l'ensemble du tableau clinique peut être considéré comme une affection psychique partiellement invalidante. En ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée du point de vue orthopédique, il estime que les troubles psychiques énoncés ainsi que des perturbations visibles de ses capacités d'attention lors de l'examen clinique justifient une incapacité de travail de 40%."

Queste conclusioni del perito erano state contestate dal medico SMR, il quale aveva ritenuto che i disturbi psichici dell’assicurato non avessero carattere invalidante.

Al riguardo, la nostra Massima Istanza si è così espressa:

"  (…)

3. Selon le rapport d'expertise du docteur V.________, le recourant souffre d'une dysthymie (F 34.1); en outre, il présente une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé (F 10.1). L'expert explique que la personnalité de l'assuré est avant tout marquée par une forte impulsivité, une tendance colérique et une recherche excessive de sensations avec une intolérance à l'ennui, permettant de parler d'organisation de la personnalité de type psychopatique, mais sur des fondements fragiles, laissant transparaître des angoisses plus archaïques, de nature psychotique.

Il note encore que la perception du réel est en général préservée, sauf lors d'épisodes de stress, où l'expertisé peut momentanément perdre le contact avec la réalité. La recherche excessive des sensations et le manque de tolérance à l'ennui expliqueraient pourquoi l'assuré supporte mal l'inactivité et qu'il se laisse aller à une consommation alcoolique régulière à la limite de l'alcoolisme chronique. Sa personnalité aurait pu s'organiser sur un mode antisocial s'il n'avait pas bénéficié d'un cadre rassurant en Suisse, constitué tant par l'influence positive de son épouse que par un ancrage professionnel solide dans une activité de peintre en bâtiment qui lui convenait. Ce contexte structurant a permis, selon l'expert, de mettre en veilleuse la structure psychopatique sous-jacente. Les manifestations du trouble de la personnalité se sont cependant réactivées lorsque l'équilibre social s'est modifié, à la suite des accidents et de la perte de gain consécutive dans la profession exercée jusque-là et dans une moindre mesure, la maladie physique de son épouse.

Les premiers juges ont considéré que ni le diagnostic de dysthymie, dont ils mettent en doute la présence de symptômes chez le recourant, ni celui de personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux, ne constituent en soi une affection invalidante. Comme le relève cependant à juste titre le recourant, l'expert explique que l'état dysthymique a une influence significative sur la capacité de travail parce qu'il est associé à un trouble sévère de la personnalité. C'est donc bien la conjonction de ces troubles psychiques qui entraîne, du point de vue médico-psychiatrique, une incapacité de travail de 40 % dans toute activité lucrative que l'on pourrait exiger du recourant d'un point de vue orthopédique.

Sur ce point, les conclusions de l'expert ne sont infirmées par aucune des pièces médicales versées au dossier; en particulier, l'appréciation psychologique du docteur B.________, laquelle est antérieure à celle de l'expert V.________, n'est pas apte à mettre en doute la pertinence de ses déductions. Au contraire, celles-ci corroborent l'avis du docteur H.________, lequel avait déjà évoqué une aggravation de la situation par un état anxio-dépressif (cf. rapport du 9 juin 2001). Par ailleurs, l'expert ne fonde pas l'incapacité de travail de l'assuré sur des facteurs étrangers à l'invalidité. Pour le reste, le rapport d'expertise ne contient pas de contradictions. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur V.________ dans la mesure où celui-ci attribue au recourant une incapacité de travail de 40 % en raison de troubles psychiques."

In un’altra sentenza 9C 127/2007 del 12 febbraio 2008 l’Alta Corte, nel caso di un’assicurata affetta da una sindrome somatoforme dolorosa e da una distimia, ha stabilito che la distimia, da sola, provocava una incapacità lavorativa del 30%.

La nostra Massima Istanza ha infatti rilevato:

"  (…)

3.

3.1 Das kantonale Gericht hat aufgrund einer umfassenden Würdigung der medizinischen Akten, namentlich des Gutachtens der MEDAS vom 13. Februar 2004 und dessen Ergänzung vom 23. September 2005, in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass die Beschwerdeführerin aus allein psychischen Gründen in ihrer Arbeitsfähigkeit um 30 % eingeschränkt ist. Dies ist eine auf Beweiswürdigung beruhende Sachverhaltsfeststellung, welche nur in den Schranken von Art. 97 und 105 BGG überprüft werden kann (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 397 ff.).

3.2 Zu Unrecht wird in der Beschwerde geltend gemacht, die Vorinstanz habe sich nur mit dem Zeitraum ab der Begutachtung durch die MEDAS befasst, wird doch im angefochtenen Entscheid die gesamte Aktenlage ab August 2000 gewürdigt. Nicht gefolgt werden kann auch dem Einwand, die Annahme einer Arbeitsunfähigkeit von 30 % sei offensichtlich unrichtig und der Sachverhalt insoweit unvollständig festgestellt worden, als das Ausmass der sich aus der somatoformen Schmerzstörung ergebenden Arbeitsunfähigkeit nicht gutachterlich abgeklärt worden sei. Im Gutachten der MEDAS vom 13. Februar 2004 wurde zwar als einzige Diagnose mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit eine somatoforme Störung (ICD-10 F45.9) mit Anteilen einer somatoformen Schmerzstörung und einer dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörung festgestellt; die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit wurde aber ausschliesslich gestützt auf ein dysphorisches, leicht depressives Bild mit 30 % angegeben (vgl. Teilgutachten des Dr. med. M.________, Spezialarzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 10. Dezember 2003). Auf Anfrage der IV-Stelle erläuterte Dr. med. M.________ in seinem Schreiben vom 31. Mai 2004, dass er im von ihm erstellten psychiatrischen Teilgutachten vom 10. Dezember 2003 dem Umstand Rechnung getragen habe, dass eine einzig auf psychosozialen Belastungsfaktoren beruhende somatoforme Schmerzstörung keinen invalidisierenden Gesundheitsschaden darstelle; beeinträchtigt werde die Arbeitsfähigkeit der Versicherten aber durch ein dysphorisches Stimmungsbild im Sinne einer anhaltenden affektiven Störung (Dysthymia ICD-10 F34.1).

Aufgrund dieser Präzisierungen des Gutachters im Schreiben vom 31. Mai 2004 steht fest, dass - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin und anders als im angefochtenen Entscheid wiedergegeben - aus der somatoformen Störung (F45.9) keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit resultiert; die von der Beschwerdeführerin erhobene Rüge, der Sachverhalt sei diesbezüglich unvollständig festgestellt worden, stösst damit ins Leere. Gestützt auf die überzeugenden Aussagen des Dr. med. M.________ im Teilgutachten vom 10. Dezember 2003 und im Schreiben vom 31. Mai 2004 ist vielmehr davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin aufgrund der diagnostizierten Dysthymia (ICD-10 F34.1) in ihrer Arbeitsfähigkeit um 30 % eingeschränkt ist.

Dass die Vorinstanz bei dieser Sachlage auf die Durchführung weiterer medizinischer Abklärungen verzichtet hat, lässt sich nicht beanstanden."

                                         In concreto i medici SMR, dopo aver effettuato un’approfondita visita medica hanno evidenziato la presenza di una distimia e di una depressione cronica del tono dell’umore, i cui sintomi tuttavia non sono così significativi da soddisfare i criteri per una sindrome depressiva ricorrente di gravità lieve o media per quanto riguarda l’entità o la durata dei singoli episodi.

                                         Inoltre, i periti hanno rilevato che oltre la presenza di un’osteoartrosi polidistrettuale, all’esame medico viene riscontrata una sindrome fibromialgica ma lo stato di salute attuale “non pare tuttavia compromettere in maniera significativa la funzionalità a livello famigliare e sociale dell’assicurata, non si osserva infatti una perdita di integrazione sociale nei vari ambiti della vita. Seppur con tempi e ritmi ridotti per la presenza di dolori, l’assicurata svolge le normali attività domestiche senza impedimenti significativi dal lato psichico.” (doc. AI 16-6).

                                         Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale appena illustrata, questo Tribunale deve pertanto concludere che l’assicurata non è affetta da una patologia invalidante.

Infatti, ai sensi della giurisprudenza citata in precedenza (cfr. STF I 649/06 del 13 marzo 2007), se anche la diagnosi di distimia può portare ad una limitazione del rendimento, la stessa non può in ogni caso costituire un danno alla salute invalidante ai sensi della LAI.

                                         Tanto più che dal punto di vista reumatologico l’assicurata può svolgere a domicilio le attività domestiche, seppur con lentezza e con l’aiuto a volte del marito. Come rilevano i periti “i limiti funzionali sono sostenuti dalla necessità di almeno due pause di 15 min durante le ore mattutine e le stesse pause nelle ore pomeridiane, questo per la comparsa di un’astenia intensa che limita la capacità lavorativa, la deambulazione prolungata e l’attività di casalinga. La ridotta forza di presa alle mani non limita le attività in casa se non per la forza limitata nell’aprire le bottiglie, nel tagliare la carne e nel sollevare vassoi con un peso superiore ai 3 kg. Anche il cingolo scapolare e il cingolo pelvico non presentano limitazioni all’attività quotidiana casalinga. Il lavare vetri o pavimenti può essere svolto con lentezza ma senza altri limiti.” (doc. AI 16-6).

                                         Del resto, dalla successiva inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica esperita il 20 marzo 2007 emerge un’invalidità del 27.5% che non permette comunque di poter beneficiare di una rendita d’invalidità.

                                         Questo Tribunale non ha del resto alcun motivo per sovvertire le pertinenti e motivate conclusioni cui è giunta la funzionaria incaricata dell’allestimento dell’inchiesta economica.

                                         Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

                                         Il TCA ritiene che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

                                         Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali svolti dall’assicurata nell’ambito dell’economia domestica.

                                         Conforme alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, sentenza I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.

                                         A questo proposito va evidenziato come l’assistente sociale ha potuto accertare che “il marito l’aiuto essenzialmente nella preparazione dei pasti, sostituendola quando il disagio fisico o psichico è maggiore.” (doc. AI 18-1).

                                         La funzionaria dell’UAI ha attribuito all’alimentazione un’importanza del 45%, con una percentuale degli impedimenti del 30% e una percentuale di invalidità del 13,5%, affermando:

"  La signora RI 1 si dedica ancora alla preparazione dei pasti, un’attività che anche il marito assolve con piacere sostituendola nella fasi di maggior malessere. Lamenta dolori alle mani, che definisce comunque sopportabili rispetto a quanto risentito al cingolo scapolare, ed è costretta a rivolgersi al coniuge per aprire bottiglie o barattoli chiusi ermeticamente come pure per sollevare pentole o togliere pirofile dal forno. Non incontra invece difficoltà nel taglio delle verdure. In presenza di pietanze che richiedono una preparazione complessa è costretta a riposarsi di frequente, alternando il lavoro con il marito.

Sparecchia e apparecchia la tavola evitando pesi eccessivi, eventualmente con l’aiuto dei famigliari. Inserisce piatti e posate nella lavastoviglie e si incarica sia della cura quotidiana sia della cura più approfondita del locale, inclusi i lavori periodici e più impegnativi quali la pulizia del forno, del refrigerante o degli armadi. Le pulizie di fino sono comunque particolarmente gravose e può dedicarvisi unicamente nei giorni più favorevoli, con grande dispendio di tempo e a scapito di intensi dolori.

Il minor rendimento, i dolori risentiti e l’aiuto inevitabile in determinate circostanze permettono una valutazione degli impedimenti del 30%."

                                         Per quanto concerne la pulizia dell’appartamento, è stata attribuita un’importanza del 20%, per un 30% di impedimenti e 6% di invalidità:

"  L’assicurata non riceve pressoché alcun aiuto nell’effettuare le pulizie dell’appartamento, un compito che assolve poco alla volta e con fatica. Si rivolge al marito solo in occasione del cambio delle lenzuola, non disponendo di sufficiente forza per scuotere il piumone. Spiega di avere ritmi particolarmente lenti, suddivide per esempio la pulizia dei vetri su più giorni, e di non poter programmare le attività in anticipo a causa dell’improvviso aggravarsi dei dolori, della maggior stanchezza o di un calo dell’umore più importante. Non disponendo di alcun aiuto, si impegna comunque regolarmente nel mantenere l’ordine e un’adeguata igiene dei locali e del bagno, nonostante l’aggravarsi dei dolori. Riconosce spontaneamente che il lavoro non è eccessivo, trattandosi di un piccolo appartamento nel quale vivono due sole persone.

La signora RI 1 assolve personalmente ogni compito considerato, ma con sforzi notevoli e minor rendimento. In considerazione del ridotto nucleo famigliare, valuto una percentuale di impedimenti del 30%."

                                         Per quanto concerne la spesa, l’assistente sociale, ha assegnato un’importanza del 10%, un impedimento del 20% e una percentuale d’invalidità del 2%, rilevando:

"  Proprio di fronte al palazzo in cui vive l’assicurata è situato un negozio __________ dove la signora RI 1 si serve comodamente per ogni necessità. E’ in possesso del permesso di condurre e non incontra difficoltà neppure per recarsi in città ed effettuare acquisti personali. I contatti sociali non sono motivo di disagio e afferma che il compito della spesa rappresenta un diversivo ed un incentivo a reagire al disagio psichico. Nei giorni in cui i sintomi algici sono maggiormente intensi viene sostituita dal marito, che comunque l’accompagna in occasione di acquisti più importanti evitandole il trasporto di pesi.

Da sempre il signor __________ si incarica dei pagamenti e di ogni pratica amministrativa.

I limiti nel trasporto di pesi e le difficoltà talvolta più importanti giustificano una percentuale di impedimenti del 20%."

                                         Infine, per quanto concerne il bucato, la confezione e la riparazione di indumenti, ha assegnato un’importanza del 20%, ha indicato una percentuale di impedimento del 30% e di invalidità del 6% rilevando:

"  Il locale lavanderia è situato nello scantinato. La signora RI 1 si incarica personalmente del bucato, e quando i dolori sono particolarmente intensi viene sostituita dal marito nel trasporto della cesta per stendere la biancheria allo stenditoio. Sollevare le braccia oltre le spalle le procura infatti molti dolori. Si incarica personalmente di piegare i capi asciutti e riporli nell’armadio, limitando lo stiro unicamente allo stretto indispensabile, un’attività alla quale può dedicarsi solo per un tempo limitato.

In passato si dedicava a lavori all’uncinetto, ai quali aveva già rinunciato prima dell’insorgere del danno alla salute.

I dolori risentiti e il minor rendimento permettono una valutazione degli impedimenti del 30%." (doc. AI 18-5)

                                         Certo, l’assistente sociale __________ aveva concluso per un’invalidità del 40%. Tuttavia, questa valutazione, oltre ad essere assai scarna e poco motivata (cfr. doc. AI 1-33: a

32.2008.68 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2009 32.2008.68 — Swissrulings