Raccomandata
Incarto n. 32.2008.57 FS/td
Lugano 2 marzo 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 febbraio 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, attivo quale direttore presso la __________ di __________ (ditta attiva nel settore dei sistemi di regolazione, telesorveglianza, teleregolazione e assistenza tecnica impianti di riscaldamento) (doc. AI 11/1-8), nel mese di marzo 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) lombalgie con sindrome radicale S1 DD (su stenosi foraminali) – discopatia multisequenziale – cervicalgia cronica (…)” (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) –, con progetto 22 giugno 2007 (doc. AI 29/1-3) l’Ufficio AI ha preavvisato all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. maggio 2006 al 30 giugno 2007, argomentando:
" (...)
Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto peritale stilato dai medici del SAM di __________, risulta che lei nell’attività svolta di direttore della ditta __________ ha presentato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
100% dal 9.5.2005
50% dal 30.5.2005
20% dal marzo 2007 (data della visita SAM)
Considerato lo stipendio percepito è nella sua attività che può sfruttare al meglio la capacità di guadagno residua, per cui l’incapacità lavorativa nel caso in questione corrisponde al grado d’invalidità.
(…)." (doc. AI 29/2-3)
1.3. Viste le osservazioni 30 luglio 2007 (doc. AI 35/1-7), inoltrate tramite l’avv. __________, l’Ufficio AI ha ordinato un’inchiesta a domicilio atta a verificare le esatte mansioni dell’assicurato all’interno della ditta __________.
L’Ufficio AI, sulla base delle risultanze del verbale 12 dicembre 2007 dell’ispettore AI (doc. AI 43/1-3) e delle annotazioni 14 dicembre 2007 del dr. __________ (doc. AI 46/1), con decisioni 13 febbraio 2008, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. maggio 2006 al 30 giugno 2007 (doc. AI 51/1-2) e a un quarto di rendita dal 1. luglio 2007 (doc. AI 50/1-2).
1.4. Contro questa decisione l’assicurato, sempre tramite l’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e quella dell’ispettorato AI con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:
" (…)
In via principale
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione 13/15 febbraio 2008 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità è annullata e, in riforma della stessa, al signor RI 1, è assegnata una mezza rendita a contare dal 1. maggio 2007, sulla base di un grado d’invalidità del 58%.
Spese e tasse di giustizia a carico dello Stato, protestate le ripetibili.
(…)." (doc. AI 54/11)
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) in punto al rapporto di visita esterna del 12 dicembre 2007 dell’ispettore AI, si rileva innanzitutto che lo stesso ha tenuto conto sia delle limitazioni funzionali che presenta dal lato medico l’assicurato, sia delle informazioni emerse dall’incontro con quest’ultimo. Il rapporto indica che l’assicurato svolge lavori all’esterno per una quota parte del 50% e lavori in sede per il restante 50%. Relativamente alla quota parte delle attività interne è stato ritenuto un impedimento nella misura del 30%, superiore cioè al 20% indicato nella perizia SAM, visto che l’ispettore AI ha inserito anche i lavori di laboratorio e magazzino nella categoria dei lavori in sede. Per le attività esterne, invece, l’impedimento lavorativo è stato considerato pari al 50%, proprio in ragione del carattere fisicamente più impegnativo delle stesse. Complessivamente sono stati ritenuti impedimenti effettivi globali nella misura del 40%, Tali valutazioni sono infine state avallate dal profilo medico dal Servizio medico regionale (SMR) dell’AI (cfr. annotazioni del medico SMR del 14 dicembre 2007). Malgrado le censure sollevate dal ricorrente, non si ravvisa alcun motivo fondato per discostarsi dal rapporto dell’ispettore AI e della successiva valutazione del SMR alla base del provvedimento contestato, che merita dunque di essere considerato corretto e legittimo. (…)” IV, pag. 3, punto 5) – ha chiesto di respingere il ricorso
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita dal 1. maggio 2006 al 30 giugno 2007 e a un quarto di rendita dal 1. luglio 2007 (doc. AI 50/1-2 e 51/1-2).
L’assicurato – contestato in particolare un miglioramento dello stato di salute a contare dal momento della visita presso il SAM e meglio dal marzo 2007 – postula il diritto alla mezza rendita dal 1. maggio 2007 per un grado d’invalidità del 58%.
Questo Tribunale, ritenuto che fino al 30 giugno 2007 è stato riconosciuto il diritto alla mezza rendita, deve concludere che l’assicurato in realtà contesta la riduzione ad un quarto di rendita con effetto dal 1. luglio 2007 e postula il riconoscimento del diritto a una mezza rendita anche dopo il 30 giugno 2007.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.7. Nell’evenienza concreta, nel rapporto 20 settembre 2006 (doc. AI 18/1-3), il dr. __________, medico SMR, ha posto la seguente raccomandazione: “(…) direttore tecnico commerciale. Procedere: in considerazione polipatologia (reumatologica, cardiologica ed ev. psichiatrica) indicata perizia SAM onde stabilire limiti funzionali esatti e capacità lavorativa oggettiva nell’attività abituale in sè leggera. (…)” (doc. AI 18/2).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 19/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 3 luglio 2007 (doc. AI 23/1-16) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________, doc. AI 20/3-11), cardiologica (dr. __________, doc. AI 20/15-16), neurologica (dr. __________, doc. AI 20/17-20) e psichiatrica (dr. __________, doc. AI 20/21-22 e 20/12-14).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a sinistra più accentuata che a destra con stato dopo probabile irritazione radicolare S1 a sinistra, senza deficit sensitivo-motorici residui, su alterazioni degenerative significative a livello della colonna lombare dal L3 fino a S1, con soprattutto osteocondrosi e spondilosi a carattere in parte iperostotica a livello del segmento L5/S1, in minor misura L3/L4 e L4/L5.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Cefalee in parte tensionali ed in parte emicraniche.
Malattia coronarica monovasale con:
- stenosi emodinamicamente significativa del RIVA medio e del RIVA distale con punte muscolari (coronografia del 17.08.1999),
- tabagismo (30P/Y),
- ipertensione arteriosa.
Cardiopatia ipertensiva con:
- ipertrofia ventricolare relativa,
- disfunzione distolica stadio I°.
Malattia da reflusso gastroesofageo.
Tratti assertivi di personalità con segni di scompenso psicologico.
Stato dopo idromele e varicocele operato al testicolo destro nel 1998 (Clinica di __________ di __________).
Tonsillectomia a 17 anni."
(doc. AI 23/10)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attua-le grado di capacità lavorativa medico – teorica globale dell’A. è valutabile nella misura dell’80% nella professione di direttore generale e commerciale della sua stessa ditta. (…)” (doc. AI 23/15), hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Predominante appare la patologia reumatologica caratterizzata soprattutto da disturbi cronici persistenti a livello della colonna vertebrale con irradiazione a livello della gamba sinistra ed in minor misura a quella destra, con evoluzione a carattere altalenante e attualmente di tipo spondilogeno senza compressione o irritazione di tipo radicolare e senza deficit sensitivo-motorici. All'origine vi è una discopatia plurisegmentale a livello della colonna lombare di una certa rilevanza in particolar modo ai segmenti L3/L4, L4/L5 e soprattutto L5/S1, con osteocondrosi a questi segmenti e riduzione notevole dello spazio intervertebrale al segmento L5/S1 con presenza di spondilosi a carattere iperostotico e spondilartrosi radiologicamente evidenziata. Inoltre è possibile un'irritazione della radice di S1 a sinistra per una protrusione-ernia medio-laterale sinistra evidenziata ad un'indagine RM.
L'A. pertanto presenta necessità di cambiamenti frequenti della posizione sul posto di lavoro ed eventualmente di pause più prolungate, durante le quali egli deve anche potersi sdraiare alle volte. Le limitazioni sono dettate inoltre dagli spostamenti in automobile se questi sono troppo frequenti oppure da interventi di durata prolungata da svolgere sui cantieri.
Le patologie psichiatrica, neurologica e cardiologica non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A..
L'A. è inabile al lavoro dal 09.05.2005 al 29.05.2005 nella forma completa, al 50% dal 30.05.2005.
L'ulteriore decorso dei disturbi è stato piuttosto a carattere altalenante, in occasione di un trattamento intensivo stazionario presso la Clinica di __________ non si sono ottenuti miglioramenti ed alla dimissione viene confermata una capacità lavorativa del 50%, come pure dal reumatologo curante e dal medico fiduciario dell'Assicurazione __________. Gli accertamenti attuali (vedasi consulto reumatologico) non ci permettono di confermare la pregressa valutazione dell'A. quale direttore generale.
Pertanto possiamo considerare la capacità lavorativa ridotta del 20% a partire dall'attuale perizia. Attualmente lo stato di salute non mostra modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere a cambiamenti significativi.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Tenendo in considerazione i reperti reumatologici sopra descritti, riteniamo che l'A. presenti delle limitazioni funzionali, in particolar modo nel mantenere per un periodo prolungato a 1-11/2/2 ore la posizione seduta, soprattutto se con la parte del corpo leggermente piegata in avanti. Vi sono delle limitazioni nel mantenere per 30 minuti la posizione statica ferma in piedi con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti. Difficoltà alla deambulazione soprattutto su terreni sconnessi in maniera continua per più di 30-40 minuti. L'A. presenta delle limitazione nel piegarsi in avanti e nel rialzarsi dalla posizione flessa e nel dover alzare dei pesi superiori ai 5-7,5kg. Inoltre, come già detto, l'A. necessita di cambiamenti frequenti della posizione sul posto di lavoro ed eventualmente di pause prolungate durante le quali deve anche potersi sdraiare alle volte.
Nel rispetto delle limitazioni funzionali sopra descritte vi è comunque una riduzione della redditività che può essere valutata nella misura del 20%.
Non riteniamo utili provvedimenti di formazione professionale in quanto destinati al fallimento.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 23/15-16)
I periti del SAM – invitati dal dr. __________ a precisare se “(…) questa valutazione si basa su una modifica dello stato di salute, quindi vi è stato un miglioramento dello stato di salute in occasione della perizia SAM, o si tratta semplicemente d’un riconoscimento d’una inabilità lavorativa stabilita da altri medici in precedenza (differente valutazione dello stesso danno alla salute)? (…)” (doc. AI 26/1) –, con lettera 15 giugno 2007 (doc. AI 28/1), hanno osservato che:
" (...)
L'A. in questione, dopo l'evoluzione della sintomatologia reumatologica-neurolo-gica altalenante con una incapacità lavorativa del 50% certificata a partire dal 29.01.2006, è stato nuovamente sottoposto a trattamenti d'infiltrazioni peridurali (ultimo dei quali sotto TAC - vedasi atto del 02.01.2007) che ne hanno migliorato sensibilmente la sintomatologia. La stessa TAC di controllo riferiva che non erano presenti ernie discali ma solo noduli di Schmorl negli ultimi 4 metameri del rachide dorsale e segni di parziale degenerazione del disco a livello D9-D10 e D11-D12. L'esame clinico ci ha permesso di escludere comunque la presenza di una compromissione o irritazione di tipo radicolare, senza deficit sensitivo-motorici (evidenziata nella RMI del 2005 -vedasi atto del 30.05.2005).
Tenendo in considerazione le patologie riscontrate a livello dell'apparato muscolo-scheletrico e della clinica, nonché dal punto di vista radiologico, il nostro consulente reumatologo Dr. __________, ha ritenuto che, attualmente (dalla data della perizia) la capacità lavorativa di questo A. sia nella misura del 20% nella sua attività dirigenziale dove s'intende un'attività lavorativa fisicamente leggera, comunque con le sue limitazioni funzionali consigliate al capitolo 9 della perizia stessa.
Possiamo quindi affermare che abbiamo constatato un miglioramento dello stato di salute in occasione della perizia SAM.
(…)." (doc. AI 28/1)
L’Ufficio AI – considerate le risultanze della perizia del SAM e ritenute le precisazioni del 15 giugno 2007 – con progetto 22 giugno 2007 (doc. AI 29/1-3), ha preavvisato all’assicurato il diritto il diritto a una mezza rendita dal 1. maggio 2006 al 30 giugno 2007.
Viste le osservazioni 30 luglio 2007 dell’avv. RA 1 (doc. AI 35/1-5), corredate dal memoriale 5 luglio 2007 dell’assicu-rato (doc. AI 35/6-7), l’Ufficio AI ha ordinato un’inchiesta a domicilio a cura del suo ispettorato volta a verificare le esatte mansioni del ricorrente all’interno della ditta __________ (doc. AI 38/1).
L’Ufficio AI – sulla base delle risultanze del verbale 12 dicembre 2007 dell’ispettore AI (doc. AI 43/1-3) e delle annotazioni 14 dicembre 2007 del dr. __________ (doc. AI 46/1) –, con decisioni 13 febbraio 2008, ha infine riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. maggio 2006 al 30 giugno 2007 (doc. AI 51/1-2) e a un quarto di rendita dal 1. luglio 2007 (doc. AI 50/1-2).
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua incapacità lavorativa del 20% nella professione di direttore generale e commerciale della sua stessa ditta dal marzo 2007 (mese in cui in diversi giorni l’assicurato è stato a disposizione dei servizi del SAM, doc. AI 23/1).
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.
Inoltre, nel complemento peritale 15 giugno 2007 (doc. AI 28/1-2), i periti del SAM hanno chiaramente concluso che: “(…) possiamo quindi affermare che abbiamo constatato un miglioramento dello stato di salute in occasione della perizia SAM. (…)” (doc. AI 28/1).
Va qui tuttavia evidenziato che i periti del SAM si sono pronunciati unicamente in merito alla capacità lavorativa dell’as-sicurato nella sua professione di “(…) direttore generale e commerciale della sua stessa ditta. (…)” (doc. AI 23/15), attività questa che il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel consulto 16 aprile 2007 (doc. AI 20/3-11), ha così descritto: “(…) si tratta di un’attività lavorativa fisicamente leggera in cui prevalgono i lavori dirigenziali ed amministrativi, nonché di controllo e stesura di piani elettrici da svolgere al computer. (…)” (doc. AI 20/11).
L’ispettore __________, nel rapporto di visita esterna 12 dicembre 2007 (doc. AI 43/1-3), ha, in particolare, riportato che: “(…) il signor RI 1 dal canto suo, trattandosi di una piccola ditta familiare, nella quale riveste la funzione di perno centrale, si è sempre occupato dell’esecuzione di tutte le mansioni che il ramo d’attività comporta. Impegnato quindi a livello di acquisizione, contatto con la clientela, sopralluogo e valutazione sul posto in stretta collaborazione con gli altri artigiani coinvolti, vedi elettricisti, idraulici, specialisti della ventilazione, tecnici, ecc. Mantiene il contatto con la clientela acquisita. Una parte del lavoro è in abbonamento su lavori precedenti. I sopralluoghi/rilevamenti comportano trasferte talvolta anche lunghe in quanto l’azienda opera a livello cantonale e occasionalmente anche oltre Gottardo. Deve portarsi appresso la borsa degli attrezzi, il materiale per le riparazioni o le nuove installazioni, il portatile per allacciamenti su impianti in vista dei tests da effettuare. Il lavoro si svolge in scantinati, sui tetti, nei solai, a dipendenza del tipo d’intervento (principalmente su caldaie, impianti di ventilazione, refrigerazione, solari, ecc): Vedi foto allegate. Il lavoro interno prevede la preparazione dei disegni e schemi elettrici mediante lavoro al PC, la comanda del materiale, la stesura di offerte, la fatturazione, ecc., la teleregolazione e sorveglianza. L’interessato infine, ha inoltre sempre collaborato con i dipendenti nei lavori preparatori o di riparazione in laboratorio, quindi nell’allestimento e testaggio dei quadri di comando, rispettivamente nuovamente sul cantiere per il montaggio degli stessi e messa in funzione. (…)” (doc. AI 43/1).
In simili circostanze – vista la manifesta differenza tra l’attività effettivamente esercitata dall’assicurato in seno alla __________ e quella ritenuta dai periti del SAM nella perizia –, per una corretta valutazione della capacità lavorativa nella sua attività, le risultanze degli accertamenti effettuati dall’Is-pettorato dell’AI dovevano essere in ogni caso sottoposte al SAM.
Al medico compete infatti la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interes-sato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133, consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158).
In ogni caso esula dalle competenze dell’ispettore stabilire in che misura delle limitazioni funzionali incidano sulla capacità lavorativa da un punto di vista medico.
Le conclusioni dell’ispettore __________ (doc. AI 43/1-3) – che oltretutto, senza alcuna motivazione e a differenza dell’Ufficio AI che in sede di progetto aveva applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi (confronto percentuale dei redditi visto che nella sua attività sfruttava al meglio la capacità di guadagno residua), sembrerebbe proporre l’applicazione del metodo straordinario – non possono dunque essere ritenute.
Questo vale anche se il dr. __________, nelle annotazioni 14 dicembre 2007, ha concluso che “(…) le conclusioni dell’ispettore possono essere condivise dal punto di vista medico. (…)” (doc. AI 46/1). Infatti, a prescindere dal fatto che il dr. __________ non motiva in alcun modo le sue conclusioni, va qui ricordato che il medesimo sanitario, nel precedente rapporto 20 settembre 2006 (doc. AI 18/1-3), viste le polipatologie di cui soffre, aveva ritenuto necessaria una perizia pluridisciplinare a cura del SAM per stabilire la capacità lavorativa nella sua attività.
Visto tutto quanto precede la decisione 13 febbraio 2008, con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita d’invalidità a contare dal 1. luglio 2007 (doc. AI 50/1-2), va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuato il necessario complemento peritale per chiarire compiutamente la capacità lavorativa nella sua e in un’at-tività adeguata, proceda ad emettere un nuovo provvedimento.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione 13 febbraio 2008, con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita d’invalidità a contare dal 1. luglio 2007, è annullata e gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.9.
2. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti