Raccomandata
Incarto n. 32.2008.46 FC/td
Lugano 22 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 13 febbraio 2008 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel gennaio 2005 RI 1, nato nel 1962, di professione aiuto-gessatore, ha presentato una domanda di prestazioni indicando di essere inabile al lavoro dalla fine del 2003 a motivo di problemi alla spalla destra e leggera lombaggine (doc. AI 1-5). Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 6 settembre 2007 l’Ufficio AI ha accolto la domanda nel senso che ha attribuito all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2005 e una mezza rendita dal 1° settembre 2005 al 31 maggio 2006, mentre che dal 1° giugno 2006 ha negato ogni prestazione avendo accertato un grado di invalidità del 13% e, quindi, insufficiente per riconoscere il diritto ad una rendita (doc. AI 50).
Esaminate le osservazioni presentate in data 11 ottobre 2007 dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, con due decisioni del 13 febbraio 2008 l’amministrazione ha confermato il progetto di decisione motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come da quella assicurativo - infortunistica, risulta che il danno alla salute, di cui l'assicurato è portatore, gli ha comportato i seguenti periodi di incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno, ossia:
100% dal 29.12.2003
50% dal 01.05.2005 100% dal 28.09.2005
50% dal 10.10.2005 al 28.02.2006
In seguito, dal mese di marzo del 2006, secondo il parere medico il Signor RI 1 è stato ritenuto totalmente inabile nella sua abituale attività di gessatore, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, lo stesso risulta abile nella misura del 100%.
Ciò nonostante confrontando il guadagno che lo stesso avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute, ossia Fr. 63'492 annui, con quello che può raggiungere in attività adeguate, vale a dire Fr. 54'939 all'anno, si ottiene un grado di invalidità massimo pari al 13%, o meglio come dallo schema seguente.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 63'492.00
con invalidità CHF 54'939.00
Perdita di guadagno CHF 8'553.00 = Grado d'invalidità 13 %
Decidiamo pertanto:
Le osservazioni presentate in seguito al progetto di decisione del 06.09.2007 non apportano elementi nuovi ed oggettivi per i quali è possibile modificare la nostra presa di posizione.
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.12.2004, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI), sino al 31.08.2005, per 3 mesi dal miglioramento (art. 88 OAI), il Signor RI 1 ha diritto alla rendita intera d'invalidità. In seguito, dal 01.09.2005 al 31.05.2006, allo stesso è riconosciuto il diritto alla mezza rendita AI." (Doc. AI 61)
1.2. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto il riconoscimento di una rendita intera di invalidità anche successivamente al 1. settembre 2005 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertamenti ulteriori, motivando, tra l’altro, come segue:
" D.
Come detto in precedenza, si rinvia a quanto già esposto dal ricorrente nei precedenti scambi epistolari e personali con l'AI.
Qui di seguito ecco un estratto dalle osservazioni doc. R/ C
Già la SUVA ha sottovalutato i postumi invalidanti conseguenti agli infortuni, nel calcolo del grado di invalidità.
La SUVA non nega che possa esserci uno stato psichico negativo, ma ne nega semplicemente il nesso di causalità con gli incidenti.
L'AI deve però tenerne conto in ogni caso. Esso va ad aggiungersi ai problemi fisici.
Ne consegue che il pregiudizio sulle sue possibilità di guadagno è di gran lunga superiore al 14 %.
I suoi tentativi di reintegrarsi in un'attività lucrativa come suggerito dalla SUVA è risultato infruttuoso a causa non del mercato del lavoro, bensì del suo stato invalidante, che porta i datori di lavoro a rifiutargli le sue offerte di impiego.
Va innanzitutto detto che egli non ha ricevuto alcun aiuto da parte di nessun Istituto per un suo reinserimento nel mondo del lavoro.
Data la chiara presenza di conseguenze invalidanti era (e rimane) necessario valutarne il grado di inabilità lavorativa.
Come detto l'esito del tentativo di riprendere un'attività è stato assolutamente negativo.
Inoltre le problematiche di salute e i relativi dolori da lui patiti si sono nel frattempo intensificati.
Per tutto quanto esposto per la valutazione del grado di invalidità si deve assommare quanto imputabile agli infortuni a quanto imputabile alle degenerative.
Dagli accertamenti medici quest'ultime appaiono quali concause significative per le incapacità lavorative dell'opponente.
Vista l'impossibilità di svolgere in misura piena e con regolarità una qualsiasi mansione pur se rientrante nella categoria delle attività "leggere" secondo i criteri in vigore in campo assicurativo, il grado di invalidità del signor RI 1 è del 100
Pertanto la rendita AI va ricalcolata di conseguenza, in base al guadagno annuale assicurato di Fr. 70'139.00
In via subordinata si contesta comunque il salario di riferimento considerato nella decisione impugnata, in quanto mai il signor RI 1 potrebbe beneficiare di un salario annuo di Fr. 54'939.00, poiché egli non è in grado di svolgere autonomamente ed in misura affidabile una delle mansioni di riferimento menzionate nella decisione (fattorino, magazziniere, agente securitas o carellista).
Visto il suo stato fisico, nessuna di dette mansioni può essere inoltre considerata come "leggera" e/o adeguata. A mente di chi scrive, sembra che l'impegno fisico di dette mansioni venga sottovalutato nella decisione.
Se prendiamo ad esempio un magazziniere, egli deve spostare pesi e salire su scale a pioli con relativi pesi.
9. A quanto esposto finora si aggiunge quanto segue
- i problemi alle cervicali si assommano a quelli alle anche e alla tendinite cronica ai gomiti;
- i tendini delle braccia e dei gomiti si infiammano subito dopo il minimo lavoretto; di conseguenza non può lavorare a causa di questa debolezza ad entrambi (principalmente ed in misura maggiore quello destro); a causa dei suoi infortuni, aveva compromesso detti tendini i quali prima non avevano mai dato problemi, malgrado il lavoro pesante;
- la stessa cosa vale per i problemi alle anche ed all'osso sacro, che prima
degli infortuni pure non presentavano alcun disturbo;
Per questi fattori, come per una valutazione generale, si è chiesto invano all'AI un accertamento/perizia.
Tutto questo stato fisico non fa che peggiorare a causa delle posture di reazione assunte dal corpo a seguito dei dolori e delle difficoltà sia di deambulazione, sia anche in stato di "riposo".
A questo si aggiungono i costanti dolori.
Il tutto si ripercuote a livello celebrale e psichico. Ne conseguono amnesie improvvise e senza preavvisi e svenimenti (ciò che impedisce l'assunzione di un lavoro d'autista, per esempio).
I suoi nervi sono "a pezzi" e, anche senza formazione di carattere psichiatrico, si può dubitare a ragione del suo equilibrio psicofisico. A mente del sottoscritto legale il ricorrente non è stabile, né affidabile e si teme per l'incolumità sua e di terzi.
Si ritiene doverosa questa segnalazione a scopo preventivo: le cronache sono sempre più occupate da casi di gesti inconsulti verso i familiari o terzi, da parte di persone depresse. Nella nostra fattispecie, il sottoscritto ne ravvisa con preoccupazione le avvisaglie.
Da qui l'accorato appello a sottoporre il ricorrente ad una perizia completa ed approfondita." (Doc. I)
1.3. Nella risposta di causa del 1. aprile 2008 l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:
" (…)
Con il ricorso l'assicurato contesta la decisione e chiede misure di reintegrazione professionale e una rendita intera d'invalidità, con effetto retroattivo dal 1.9.2005. II ricorrente contesta la capacità lavorativa in attività adatta stabilita nella decisione. Egli indica che il danno alla salute non gli permette di svolgere le attività considerate dalla decisione impugnata al fine di stabilire il suo reddito da invalido, in quanto anche in un'attività leggera è pienamente inabile, con un reddito da invalido pari a zero. Osserva che vari datori di lavoro non l'hanno assunto per i suoi problemi di salute
Giova ricordare che l'invalidità è la perdita di capacità di guadagno dovuta al danno alla salute. Occorre valutare quale sia la capacità lavorativa residua massima in attività adeguata dal punto di vista medico e quindi definire la perdita economica. Il fatto di svolgere effettivamente tale attività nella misura esigibile non è rilevante.
In concreto la capacità lavorativa residua dell'assicurato è stata approfonditamente valutata dalla Suva, valutazioni poi confermate, per quanto attiene alla valenza invalidante del danno alla salute dell'assicurato in ambito Al, dal Servizio medico regionale dell'Assicurazione invalidità, in particolare con annotazioni 18.4.2007. II ricorso non porta elementi idonei a sovvertire tale valutazione. La citata valutazione medica è alla base della decisione impugnata, la quale risulta dunque corretta e può essere confermata.
Relativamente alla contestazione del ricorrente per il reddito da invalido stabilito nella decisione impugnata, si osserva che con reddito da invalido s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro.
La possibilità di guadagno è determinata in primo luogo in base alla capacità lavorativa residua, ossia alla capacità di svolgere una determinata attività in una determinata misura.
In concreto dopo valutazione delle attitudini dell'assicurato la Consulente in integrazione professionale ha individuato le professioni che egli potrebbe ancora svolgere e presenti in misura rappresentativa sul mercato del lavoro, p.es. autista, fattorino, impiegato in logistica, venditore di materiale leggero ecc. (doc. 41, inc. AI). Ritenuta l'interruzione del lavoro da parte dell'assicurato la Consulente ha considerato conformemente alla giurisprudenza vigente il salario statistico annuo per attività semplice e ripetitiva di fr. 57'806.-- al quale, ponderata le specificità del caso dell'assicurato, ha applicato la riduzione medico teorica dello 0% e un'adeguata riduzione del 5% per attività leggera, giungendo ad un salario potenziale da invalido di fr. 54'939.--, con una perdita economica ed un'invalidità del 14% (doc. 41, inc. AI). Tale valutazione, basata sulla specifica competenza ed esperienza della Consulente non si presta a critiche, essendo conforme alle limitazioni stabilite a livello medico. Alla luce degli accertamenti agli atti l'assicurato risulta avere una piena capacità lavorativa in attività idonea e non sono quindi dati i presupposti per misure di reintegrazione (cfr. doc. 41, inc. AI).
Le decisioni impugnate possono quindi essere confermate." (Doc. IV)
1.4. Il 6 maggio 2008 il legale dell’assicurato ha nuovamente sottolineato la necessità di esperire “una perizia complementare sullo stato psichico e fisico del ricorrente” (doc. VIII).
Dal canto suo l’amministrazione, con osservazioni del 16 maggio 2008, si è ribadita nelle proprie posizioni (X).
1.5. Pronunciandosi in materia di assicurazione contro gli infortuni, mediante giudizio del 5 marzo 2008 il TCA ha respinto un ricorso di RI 1, sempre assistito dall’avv. RA 1, avverso una decisione su opposizione del 3 ottobre 2007 con la quale l’INSAI aveva riconosciuto all’assicurato, vittima di molteplici infortuni, una rendita di invalidità del 16% a dipendenza delle limitazioni causate dai disturbi post infortunistici al gomito e all’osso sacro (inc. 35.2007.108). In sostanza il TCA ha confermato l’assunto dell’INSAI, il quale, qualificati come leggeri gli infortuni, aveva tra l’altro negato il nesso di causalità tra gli infortuni e i lamentati disturbi psichici. Detta pronuncia del TCA è stata deferita dall’assicurato al Tribunale Federale, il quale, con sentenza 26 novembre 2008, ne ha respinto l’impugnativa (inc. 8C-334/2008).
1.6. Il TCA ha ritenuto opportuno richiamare l’incarto dall’INSAI (XII, XIV) conferendo quindi alle parti la facoltà di prendere visione dell’incarto e presentare osservazioni.
In data 5 marzo 2009 l’avv. RA 1 ha prodotto un certificato 23 febbraio 2009 del dr. __________ e del dr. __________, entrambi psichiatri curanti dell’assicurato, attestante gravi problemi psichici e una conseguente totale inabilità lavorativa (G).
Preso atto di tale certificazione l’amministrazione, sentito il medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), ha postulato il rinvio degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici e successiva nuova decisione (XXII), proposta questa alla quale il ricorrente ha aderito (XXIV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel merito
2.3. Tema della presente causa è stabilire se l’amministrazione, con i provvedimenti contestati del 13 febbraio 2008, era legittimata a sostituire, a far tempo dal 1.settembre 2005 e sino al 31 maggio 2006, la rendita intera di invalidità con una mezza rendita e, quindi, a sopprimerla dal 1 giugno 2006 avendo accertato un grado di invalidità del 13%, fermo restando che non è contestata ed esula quindi dal presente giudizio - l’attribuzione di una rendita intera dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2005 a seguito di una riconosciuta incapacità lavorativa totale (cfr. consid. 1.1).
Occorre premettere che mediante giudizio 5 marzo 2008, confermato dalla pronuncia del 26 novembre 2008 del TF, il TCA, pronunciandosi nella vertenza LAINF, si è già espresso in maniera definitiva e vincolante sulle ripercussioni invalidanti delle affezioni postinforunistiche lamentate dall’assicurato alle anche, al gomito destro, all’osso sacro, e alla spalla, concludendo per un’inabilità (grado di invalidità del 16%) esclusivamente da ricondurre alle sequele derivanti dai problemi al gomito destro e all’osso sacro (consid. 1.5).
Aperta resta invece (e unicamente) la valutazione di un’eventuale maggior inabilità cagionata dai disturbi alle anche, alle spalle, alla colonna cervicale e soprattutto dai disturbi psichici, considerato come l’assicuratore infortuni abbia negato il nesso di causalità adeguato tra tali disturbi e i vari infortuni subiti dall’assicurato e non abbia di conseguenza esaminato l’eventuale valenza invalidante di tali affezioni.
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommens- vergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhau- ser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
2.8. Dagli atti emerge che l’assicurato ha subito quattro infortuni (nel periodo dal 23 dicembre 2003 al 7 aprile 2006) qualificati come leggeri dall’INSAI, riportando danni alla mano, al polso, al gomito e alla spalla destri e all’osso sacro. L’INSAI ha erogato le prestazioni di legge chiudendo quindi il caso mediante un provvedimento su opposizione del 3 ottobre 2007, confermato dal TCA e dal TF, con il quale ha assegnato all’assicurato una rendita per un grado di invalidità del 16% in relazione alle limitazioni causate dai danni subiti al gomito destro e all’osso sacro, negando nel contempo il nesso di causalità adeguato tra gli infortuni e le affezioni psichiche e ritenendo i disturbi alle anche, alle spalle e alla colonna cervicale di origine morbosa (cfr. sopra al consid. 1.3).
L’Ufficio AI, dal canto suo, ricevuta la domanda di prestazioni nel gennaio 2005, ha dapprima interpellato il medico curante dell’assicurato, dr. __________, il quale, nel rapporto medico all’Ufficio AI del 26 gennaio 2005, ha posto quali diagnosi invalidanti “Dolori cervicali su discopatia C6-C7 oltre a spondilocitosi degenerativa, lombalgia cronica su discopatia, epicondilite ai due gomiti” concludendo per un’inabilità completa dal 1 gennaio 2003 (doc. AI 8-1).
L’amministrazione ha quindi proceduto a richiamare gli atti del ricorrente dall’assicurazione malattia, dall’assicurazione disoccupazione e dall’assicurazione infortuni.
Fra questi ultimi emergono diverse certificazioni relative ai postumi - al gomito e alla spalla destri - dell’infortunio del 29 dicembre 2003, i quali hanno inizialmente causato un’inabilità totale riconosciuta anche dall’INSAI.
In data 2 febbraio 2006 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita medica circondariale presso l’agenzia INSAI. Con rapporto 7 febbraio 2006 il medico di circondario dr. __________, chirurgo ortopedico, ha posto le seguenti diagnosi:
" DIAGNOSI
- Stato dopo contusione del gomito destro (29.12.2003), attualmente asseriti dolori al due epicondili.
- Contusione lombo-sacrale senza nessuna lesione post-traumatica (infortunio del 7.7.2005, con risonanza magnetica lombare e TAC del bacino assolutamente nella norma).
- Stato da contusione dell'indice della mano destra e distorsione dell'interfalangea prossimale senza nessuna conseguenza (infortunio de 29.4.2005).
Diagnosi non di pertinenza Suva;
- Periartropatia omero-scapolare della spalla destra con attrito sotto-acromiale senza lesioni transmurali della cuffia dei rotatori.
- Dolori alla colonna cervicale Insorti già molto prima dell'ultimo infortunio con caduta e contusione assiale del rachide cervicale, lesioni degenerative della colonna cervicale. - Sindrome depressiva.
- Calcaneodinia." (Doc. AI 2-16)
osservando:
" VALUTAZIONE
In conclusione, l'assicurato ha subito un infortunio il 29.12.2003 con contusione del gomito destro. Durante due anni ha continuato ad asserire di avere forti problemi al gomito destro, facendo valere sintomi per epicondilite sia ulnare che radiale.
Le circonferenze delle masse muscolari non mostrano oggi però, a due anni dall'infortunio, segni di risparmio muscolare all'arto superiore destro, In più i tests per l'epicondilite sono oggi chiaramente negativi, se testati con manovre di sviamento.
Se invece questi tests sono fatti riferendosi direttamente al gomito, in data odierna questi sono positivi al contrario, vale a dire la flessione contro-resistenza provoca dolori all'epicondilo radiale e l'estensione contro-resistenza provoca dolori all'epicondilo ulnare, cosa che assolutamente non è possibile e quindi dimostra la mancanza di affidabilità dell'assicurato e la sua volontà di far valere sintomi ormai non più esistenti.
Anche l'estensione del gomito quando si valuta Il gomito non è completa, osservando l'assicurato quando sta In piedi, però il gomito raggiunge un'estensione completa.
Anche alla prova di prensione delle due mani l'assicurato non si dimostra per nulla affidabile, infatti quando si chiede di stringere al massimo il JAMAR con la mano destra egli raggiunge una forza massima di 40 pounds, in alternato-veloce, dove però il controllo non è possibile, egli raggiunge una forza fino a 80 pounds alla mano destra.
II secondo infortunio ha portato una distorsione dell'indice della mano destra, oggi la chiusura del pugno è completa, alla prova del JAMAR abbiamo visto che come manovra di sviamento riesce a sviluppare una forza più che discreta, per cui si può asserire che questo secondo infortunio non ha lasciato postumi infortunistici rilevanti e Invalidanti.
II terzo infortunio, quando l'assicurato è caduto battendo Il sedere, ha provocato dolori all'osso sacro. Una risonanza magnetica come pure una TAC della regione lombo-sacrale e del bacino sono risultate completamente normali, non vi è nulla di oggettivabile a questo livello se non i dolori lamentati dall'assicurato alla palpazione. Questi dolori sono comunque un criterio semi-oggettivabile, in quanto quando si palpa una persona è libera di dire che gli fa male oppure no.
Considerati tutti i vari tests effettuati con l'assicurato e la mancanza di collaborazione, la mancanza di affidabilità, ritengo che a livello della schiena, rispettivamente dell'osso sacro, non vi siano postumi infortunistici oggettivabili.
I problemi lamentati all'anca da parte dell'assicurato nulla hanno a che vedere con l'infortunio in parola, quando l'assicurato è caduto direttamente battendo il sedere e non battendo le anche.
La calcaneodinia insorta poco tempo fa, è bilaterale e non è di origine post-traumatica.
La periartropatia omero-scapolare con lesioni degenerative della spalla non è di origine posttraumatica, faccio notare però anche in questo caso, che pur non essendo di competenza Suva, che si nota una chiara mancanza di collaborazione, Infatti con manovre di sviamento l'abduzione raggiunge almeno i 120°, mentre quando si valuta direttamente la spalla, l'abduzione è al massimo di 90°. Quando si prova a valutare la mobilità della spalla l'assicurato fa dei movimenti di torsione di tutto il tronco e della colonna lombare per dimostrare la presenza di importanti dolori alla spalla che poco sono conciliabili con gli asseriti dolori alla schiena.
Per quanto attiene alla cervicale, abbiamo lesioni di tipo degenerativo, l'assicurato mai si è ferito alla colonna cervicale e quindi anche questa patologia non è a carico della Suva, anche in questo caso con manovre di sviamento la mobilità della cervicale è ben migliore di quella che l'assicurato ci vuole far credere.
In conclusione, i soli postumi infortunistici al quali ci possiamo riferire sono quelli della contusione al gomito destro e alla contusione dell'osso sacro." (Doc. AI 2-17).
L’assicurato cammina però in modo molto sciolto, sta seduto senza nessun problema durante la rilevazione dell’anamnesi, senza mai cambiare posizione.
La risonanza magnetica e la TAC non hanno evidenziato lesioni post-traumatiche, per cui possiamo sicuramente accettare che vi siano ancora dei dolori residui dopo tale contusione, ma questi non sono sicuramente di intensità tale da essere invalidanti.
Anche per quanto attiene al gomito destro, sembra proprio che in data odierna l’assicurato si sia dimenticato i sintomi tipici dell’epicondilopatia ulnare e radiale e arriva al punto di invertire la clinica, cosa dal punto di vista medico assolutamente impossibile.
Quindi anche a questo livello non vi è praticamente più nulla di oggettivabile.
L’assicurato asserisce di avere dolori, questi non possono essere né provati, né smentiti, ma i test effettuati mostrano comunque una chiara tendenza per dir poco almeno all’esagerazione.
Per i soli postumi infortunistici, l’assicurato è da considerare abile al lavoro in misura completa sul mercato generale del lavoro."
(doc. 123, p. 5s. - il corsivo è della redattrice)
In conclusione quindi il medico, riferendosi anche ad un rapporto di uscita della Clinica di riabilitazione di __________, ha concluso che RI 1 doveva essere considerato totalmente abile in (perlomeno) attività leggere sino a medio-pesanti.
Con scritto 4 marzo 2008 l’INSAI ha così riassunto all’Ufficio AI le percentuali di inabilità lavorativa riconosciute all'assicu- rato:
" Come al colloquio telefonico confermiamo che all'assicurato in oggetto sono state riconosciute, oltre a quelle riconosciute per il caso del 29.12.2003 (10.28044.04.2) le seguenti percentuali di incapacità lavorativa dovuti agli infortuni subiti:
10.28598.05.6 Infortunio del 29.4.2005
50% dal 29.04.05
0% dal 17.05.05
10.29189.05.2 Infortunio del 7.7.2005
50% dal 07.07.05
0% dal 28.09.05
50% dal 10.10.05
0% dal 01.03.06
10.17119.06.7 Infortunio del 7.4.2006
100% dal 07.04.06
60% dal 01.05.06
0% dal 22.05.06." (Doc. AI 4)
Nelle sue Annotazioni del 18 aprile 2007 il medico SMR dr. __________ ha affermato quanto segue:
" A 45enne, gessatore, vittima di infortuni, riportando
Diagnosi SUVA (07.02.2006)
- Stato dopo contusione del gomito destro (29.12.2003), attualmente asseriti dolori ai due epicondili
- Contusione lombo-sacrale senza nessuna lesione post-traumatica (infortunio 07.07.2005), con RM lombare e TAC del bacino assolutamente normali
- Stato da contusione dell'indice della mano destra e distorsione dell'interfalangea prossimale senza nessuna conseguenza (infortunio 20.04.2005)
Conseguenze sulla capacità di lavoro
Per i postumi infortunistici, l'A è da considerare abile al lavoro in misura completa nel mercato generale del lavoro.
Il perito è del parere che i disturbi riferiti dall'A a livello della schiena, rispettivamente dell'osso sacro siano poco credibili, vista la mancanza di collaborazione e di affidabilità dell'A nell'esecuzione dei tests diagnostici. La stessa osservazione vale per quanto concerne la periartropatia omero-scapolare con manovre di sviamento l'abduzione raggiunge almeno 120°, mentre alla valutazione diretta della spalla, l'abduzione è al massimo di 90°. La stessa osservazione vale anche per la colonna cervicale dove, con manovre di sviamento, si ottiene una mobilità ben migliore di quella che l'A ci vuole fare credere.
Diagnosi non di pertinenza SUVA - Prof. __________ (07.07.2006)
- Moderata scoliosi dorso-lombare ad ampio raggio, dorsale dx convessa
- Spondilartrosi cervicale con ernia paramediana sin C5-C6 e discopatia C6-C7
- Spondilartrosi lombosacrale e protrusioni dei dischi lombari L3-L4, L4-L5 e L5-S1
- Periartropatia scapolo-omerale dx, con attrito sottoacromiale
- Epicondilite gomiti, bilateralmente
- Sindrome depressiva con somatizzazioni e disturbi del sonno, prevalentemente reattiva a difficoltoso adattamento sociale
- Ipoacusia bilaterale, meritevole di ulteriori accertamenti
- Manifestazioni simil-eczematose con fissurazioni al malleolo tibiale dx, meritevoli di valutazione allergologica con particolare riferimento alle sostanze in uso lavorativo
Conseguenze sulla capacità di lavoro
- IL totale come gessatore ed intonacatore
Stante il background scolastico di rilievo, si consiglia di intraprendere percorso formativo di riqualificazione professionale per mansioni quali manutentore edile, elettrico e meccanico
- CL totale in attività lavorative con sforzo fisico leggero-moderato, inclusa la movimentazione manuale di carichi fino a 7-8 kg. Evitare per ora attività che prevedano turni notturni anche a rotazione
Valutazione
L'A ha dunque presentato una patologia infortunistica, le cui sequele attuali non sono invalidanti, permettendo all'A di essere reinserito in misura completa nel mercato del lavoro, alle condizioni descritte dalla SUVA, che condividiamo.
Le patologie extra infortunistiche, benché non di competenza SUVA, sono state ugualmente valutate da questo istituto e ritenute non invalidanti.
La perizia effettuata dal Prof. __________ riferisce i dati soggettivi ed elenca una lista di diagnosi, senza fornire un esame oggettivo con descrizione dell'entità delle patologie a livello delle diverse articolazioni e dei segmenti del rachide. In particolare l'A viene giudicato inidoneo nell'attività di gessatore ed intonacatore, senza nessuna indicazione delle limitazioni funzionali all'origine di questa valutazione: non viene definita la mobilità delle spalle, dei gomiti.
Vengono menzionate le diagnosi di sindrome depressiva e di effezione dermatologica, senza prova di precedenti visite specialistiche al riguardo." (Doc. AI 34)
Agli atti figura inoltre un rapporto d’uscita relativo ad una degenza all’Ospedale __________ di __________ nell’aprile 2007 (doc. AI 37), che il medico SMR non ha ritenuto idoneo a modificare le precedenti conclusioni (doc. AI 40).
Nel suo rapporto finale del 5 giugno 2007 la consulente in integrazione professionale, considerata un’abilità totale per l’assicurato in attività leggere e adeguate, operato il confronto dei redditi, ha stabilito una perdita di guadagno del 14% (doc. AI 41-2).
Con le decisioni contestate del 13 febbraio 2008 l’Ufficio AI ha accolto la domanda nel senso che ha attribuito all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1. dicembre 2004 al 31 agosto 2005 e una mezza rendita dal 1. settembre 2005 al 31 maggio 2006, mentre che dal 1 giugno 2006 ha negato ogni prestazione avendo accertato un grado di invalidità del 13% e, quindi, insufficiente per riconoscere il diritto ad una rendita (doc. AI 61 e sopra consid. 1-1).
Nel suo ricorso, l’assicurato ha contestato tali conclusioni e in data 5 marzo 2009 ha prodotto un nuovo certificato medico reso il 23 febbraio 2009 dai dr. __________ e __________, psichiatri, attestante quanto segue:
" Si certifica che il signor RI 1, 1962, di __________, è seguito regolarmente per gravi problemi psichici di tipo depressivo.
La psicopatologia in atto si manifesta con un corteo sintomatologico caratterizzato da tono dell'umore gravemente deflesso, stati d'ansia e tensione nervosa, disturbi del sonno, isolamento sociale, defuturizzazione ed assenza completa di prospettive, perdita completa di capacità reattive ed importante compromissione delle funzioni cognitive.
Per tali motivi egli è da considerarsi inabile all'attività lavorativa in misura completa." (Doc. G)
In proposito, nelle sue “Annotazioni” del 20 marzo 2009, il dr. __________ del SMR ha ritenuto indispensabile una rivalutazione peritale di natura psichica osservando:
" (...)
DIAGNOSI
- Stato dopo contusione del gomito destro (29.12.2003), attualmente assenti dolori ai due epicondili.
- Contusione lombo-sacrale senza nessuna lesione post-traumatica (infortunio del 7.7.2005, con risonanza magnetica lombare e TAC del bacino assolutamente nella norma).
- Stato da contusione dell'indice della mano destra e distorsione dell'interfalangea prossimale senza nessuna conseguenza (infortunio de 29.4.2005).
Diagnosi non di pertinenza Suva:
- Periartropatia omero-scapolare della spalla destra con attrito sotto-acromiale senza lesioni transmurali della cuffia dei rotatori.
- Dolori alla colonna cervicale insorti già molto prima dell'ultimo infortunio con caduta e contusione assiale del rachide cervicale, lesioni degenerative della colonna cervicale. - Sindrome depressiva.
- Calcaneodinia.
Viene costatato una tendenza all'esacerbazione
Apprezzamento SMR sulla base della documentazione dei curanti: viene valutato abile al 100% in attività adatta da 7.2006 mentre si riconosce una IL 100% quale gessatore, viene calcolato un grado Al del 13,5%
Da notare che il curante dr. __________ con certificato verso la diso attesta una capacità lavorativa piena dal 1.3.2006 per lavori leggeri.
breve certificato firmato dal dr. __________ e dal dr. __________el 23.2.2009: vengono attestati gravi problemi psichici di tipo depressivo con seguente IL completa.
Valutazione:
nel presente caso risulta necessario procedere ad accertamento psichiatrico (centro peritale) onde meglio definire la problematica psichiatrica. Sorprende il fatto che unicamente in sede di ricorso venga fatta valere una problematica psichiatrica con influsso sulla CL mentre prima prevaleva una problematica somatoforme con sospetto di ampliamento dei disturbi fisici." (Doc. XXIIbis)
2.9. Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Nella fattispecie, l’Ufficio AI aveva sostanzialmente concluso che l’assicurato, a dipendenza delle affezioni di cui è portatore, aveva presentato un’incapacità lavorativa totale dal primo infortunio (29 dicembre 2003) al 1. maggio 2005 e in seguito dal 28 settembre al 9 ottobre 2005, un’inabilità del 50% dal 1. maggio al 27 settembre 2005 e dal 10 ottobre 2005 al 28 febbraio 2006. Dal mese di marzo 2006 secondo l'amministra- zione egli era per contro da considerare nuovamente abile in misura completa in attività leggere adatte. Di conseguenza ha stabilito la cessazione della mezza rendita di invalidità dal 1. giugno 2006 (tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento) (doc. AI 61 e sopra consid. 1.1).
Tale tesi è stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base anche del certificato medico prodotto, ha in sostanza sostenuto di essere rimasto inabile al lavoro in misura totale e ha postulato l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici.
Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 13 febbraio 2008 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 220 consid. 3, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), il rapporto medico prodotto dall’interessato in sede ricorsuale può essere preso in considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti in psichiatria potrebbe riferirsi anche alla situazione psichiatrica dell’assicurato antecedente all’emissione delle decisioni contestate.
Al riguardo, viste le citate attestazioni degli specialisti dr. __________ e dr. __________ (doc. G), appare in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono l’assicurato abbiano limitato la sua capacità lavorativa in misura non trascurabile, e che, al momento della resa degli atti amministrativi litigiosi, lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche. Va del resto sottolineato che il ricorrente ha ripetutamente fatto valere la sua sofferenza psichica già durante la procedura amministrativa.
Non si può nemmeno tralasciare di osservare che il giudizio di inabilità lavorativa nella misura del 14% è stato tratto dall’amministrazione, mediante i provvedimenti contestati del 13 febbraio 2008, essenzialmente sulla base degli accertamenti esperiti dall’INSAI, i quali tuttavia non si sono chinati approfonditamente sulla problematica psichica dal momento che era comunque stata appurata l’assenza del nesso di causalità adeguato tra gli infortuni subiti e i disturbi psichici lamentati dall’assicurato.
Del resto, esaminata la certificazione medica prodotta in sede ricorsuale, anche l’Ufficio AI, sentito il preavviso del medico SMR, nelle sue osservazioni 23 marzo 2009 (XXII) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti psichici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta delle problematiche psichiche di cui è sofferente il richiedente (cfr. XXII; cfr. sopra consid. 1.6).
Questa Corte deve quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura specialistica, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia dei provvedimenti amministrativi querelati (cfr. DTF 121 V 362). Considerate le varie patologie di cui soffre l’assicurato e la possibile interazione tra le stesse, rilevato come comunque difetti nell’incarto anche un approfondito esame delle altre patologie non di pertinenza dell’INSAI emerse nel corso dell’istruttoria (quali segnatamente la periartropatia alla spalla destra, i dolori alla colonna cervicale e alle anche, la calcaneodinia), a mente di questo TCA è indispensabile procedere non solo ad un accurato esame psichiatrico, ma anche ad una perizia interdisciplinare che si esprima in maniera globale sulla situazione del ricorrente e, quindi, sulle varie patologie che lo interessano e i cui eventuali effetti invalidanti non sono stati adeguatamente valutati dall’INSAI.
2.11. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).
D’altra parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. Le decisioni impugnate vanno quindi annullate, nella misura in cui hanno soppresso la rendita intera dal 1. settembre 2005, e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari accertamenti medici, segnatamente di natura pluridisciplinare, intesi a valutare l’evoluzione delle varie patologie (di natura psichiatrica e non) di cui soffre il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità lavorativa.
In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente sull’eventuale diritto a prestazioni dell’assicurato per il periodo successivo al 1. settembre 2005.
Va invece confermato il provvedimento contestato nella misura in cui ha assegnato al ricorrente una rendita intera dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2005 a seguito di una riconosciuta incapacità lavorativa totale.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Inoltre l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni 13 febbraio 2008 sono annullate nella misura in cui disciplinano i diritti dell’assicurato dal 1° settembre 2005.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.10 e 2. 11 e renda una nuova decisione.
2. Le spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti