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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.02.2009 32.2008.45

5 février 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,512 mots·~58 min·3

Résumé

Assenza grado di invalidità sufficiente

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.45   FC/td

Lugano 5 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 marzo 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 11 febbraio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel gennaio 2006 RI 1, di formazione montatore di impianti sanitari e da ultimo attivo come magazziniere, ha presentato una domanda di prestazioni indicando di essere inabile al lavoro dalla fine del 2004 a motivo di un’ernia discale (doc. AI 1-5). Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 19 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda avendo accertato un grado di invalidità del 10% e, quindi, insufficiente per riconoscere il diritto ad una rendita (doc. AI 30).

                                         Con decisione 11 febbraio 2008 l’amministrazione ha confermato il rifiuto della prestazione motivando:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, in particolare dalla perizia specialistica a cui è stato sottoposto, risulta giustificato riconoscere che a decorrere dal 10.01.2005 il suo stato di salute le impedisce di svolgere l'attività abituale di magazziniere come pure l'attività precedentemente svolta in qualità di idraulico nella misura dei 2/3 (66.66%). Per contro, a decorrere dal 22.11.2005, viene ritenuto abile al 100% in attività rispettosa delle limitazioni funzionali riscontrate.

Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il parere del nostro consulente d' integrazione professionale, il quale indica che in considerazione della diagnosi e i limiti funzionali che presenta, sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i suoi limiti invalidanti e nel contempo il suo profilo attitudinale (personale e professionale). Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

Esempi: potrebbe essere impiegato in lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura,...), portiere, autista, fattorino di merce leggera, venditore non qualificato.

Qui di seguito le viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il suo grado d'invalidità:

Reddito percepibile senza il danno alla salute:

Fr. 3'400 x 13 = fr. 44'200.- anno 2005. Aggiornando il dato al 2006 si ottiene Fr 44'730.-.

Reddito ancora percepibile nonostante il danno alla salute:

Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con una capacità lavorativa del 80% (abilità del 100% con riduzione del rendimento del 20% per la necessità di cambiare postura ogni 30 minuti) e con riduzione del 10% per attività leggera, 5% lungo periodo d'inattività, risulta un reddito da "invalido" di Fr. 40'254.-.

Calcolo della capacità di guadagno residua:

44'730 - 40'254 X 100 = 10%

       44'730

Risulta quindi una perdita di guadagno causata dal danno alla salute (grado AI) pari ad un tasso del 10%.

Non essendo assolta la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno, presupposto indispensabile ai sensi dell'art. 29 cpv 1 lett b LAI, il diritto ad una rendita d'invalidità non esiste.

Essendo inoltre il tasso d'invalidità inferiore al minimo del 20%, non esistono neppure i presupposti per riconoscere una riqualifica professionale." (Doc. AI 39)

In data 7/11 febbraio 2008 l’assicurato, assistito dall’avv. RA 1, ha fatto pervenire all’Ufficio AI delle osservazioni con le quali, prodotte delle certificazioni mediche,  ha contestato le conclusioni dell’amministrazione sostenendo di essere inabile almeno nella misura del 70% (doc. AI 42). Con scritto 13 febbraio 2008 alla legale dell’assicurato, l’amministrazione ha comunicato che le osservazioni non erano idonee a modificare le conclusioni del provvedimento già intimato (doc. AI 45-1).                                        

                               1.2.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto il riconoscimento di una grado di invalidità almeno del 70% e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertamenti ulteriori, motivando, tra l’altro, come segue:

"  Le attività prospettate nella decisione qui impugnata (lavoro di controllo, sorveglianza, portiere, autista, fattorino di merce leggera, venditore non qualificato, ecc.), non rientrano nelle possibili attività residue lavorative del signor RI 1, in quanto implicano una posizione pressoché stazionaria che non gli consente in alcun modo di cambiare posizione ogni 30 minuti e soprattutto di doversi coricare con l'insorgenza dei dolori. Si sottolinea inoltre come il signor RI 1 è costretto a far capo quotidianamente a forti analgesici e antinfiammatori per lenire i forti dolori, ciò che compromette altresì l'attenzione e concentrazione mentale che una regolare e normale attività richiede. E' evidente che il mercato del lavoro non può offrire al signor RI 1 la possibilità di esercitare un lavoro che tenga conto dei limiti funzionali suddetti e delle notorie controindicazioni ed effetti negativi dei medicamenti che egli deve assumere, per cui il grado di invalidità dell'interessato è da considerarsi, allo stato attuale, sicuramente pari al 70%. Tale grado invalidante potrà evidentemente soggetto a revisione a dipendenza dell'esito dell'eventuale operazione chirurgica prospettata, che è ancora da valutare.

Del resto, nel rapporto medico 4.1.2006 del dott. __________, viene confermato il peggioramento della grave discopatia a far tempo dall'autunno 2006 con conseguente riduzione della capacità lavorativa del paziente, tanto è vero che il dott. __________ attesta un'incapacità lavorativa del 100% a far tempo dal 21.2.2006, ancorché riferita all'attività di magazziniere, del resto pure nel rapporto 6.3.2007 (nell'incarto AI) della __________ di __________, viene confermata l'impossibilità di miglioramento delle condizioni di salute dell'interessato, nonché la persistenza di dolori cronici.

Allo stato attuale, il primario della __________ di __________, dott. __________ ha pure confermato l'inabilità lavorativa totale (vd. certificato 30.1.2001, doc. 2).

Ad analoga conclusione giunge il rapporto 17.1.2008 del dott. __________ __________ (doc. 3), il quale ha confermato che nonostante gli esami vari, i ricoveri presso la clinica di riabilitazione e le sedute di fisioterapia, ecc. non vi possa essere una risoluzione della sintomatologia algica invalidante, e che pertanto il signor RI 1, allo stato attuale, rimane inabile al lavoro in misura del 100%, e sempre dipendente da farmaci antinfiammatori ed antidolorifici.

Per questi motivi, si chiede che al signor RI 1 venga riconosciuto un grado invalidante di almeno il 70% e che vengano acquisiti agli atti i prossimi rapporti e referti della __________ di __________, affinché vi sia un quadro completo ed esaustivo dello stato di salute dell'interessato. In particolare è doveroso osservare come la decisione in esame si basi su una perizia di natura reumatologica, che non può certo supplire le risultanze degli esami più specialistici in materia quali, i referti dell'__________ di __________ già acquisiti nell'incarto AI, nonché i rapporti della __________ di __________." (Doc. I)

                               1.3.   Nella risposta di causa del 24 aprile 2008 l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata anche sulla base delle annotazioni del 31 marzo 2008 del dr. __________ del Servizio medico Regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:

"  (…)

La documentazione medica prodotta dall'assicurato con osservazioni del 7 febbraio 2008 al progetto di decisione del 19 dicembre 2007 (rapporto del 17 gennaio 2008 del dr. med. __________ e certificato del 30 gennaio 2008 del dr. med. __________) è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale (SMR), il quale ha confermato la validità della perizia, ritenendo non fondate le obiezioni sollevate (cfr. annotazioni del medico SMR del 12 febbraio 2008).

Dal referto del 18 febbraio 2008 del dr. med. __________, pure esaminato dal SMR, non risulta invece alcuna modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione peritale (cfr. annotazioni SMR del 31 marzo 2008).

La perizia reumatologica del 25 giugno 2007, che ha compiutamente valutato le affezioni di cui l'assicurato è portatore, giunge ad una conclusione logica e priva di contraddizioni. In particolare, il limite funzionale relativo all'esigenza del cambiamento di posizione ogni 30 minuti è stato chiaramente riconosciuto ed indicato ed è stato ritenuto compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa rispettosa dello stesso, avuto riguardo allo stato di salute dell'assicurato.

In definitiva, la perizia in questione adempie i requisiti di affidabilità posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia. Motivo per cui alla stessa deve essere riconosciuto pieno valore probante.

Quanto alle attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido, è compito dell'ostentatore professionale stabilirle, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 228).

Occorre peraltro rammentare che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel campo delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 230 consid. 3c).

Nell'evenienza concreta, la consulente in integrazione professionale (CIP) ha tenuto conto della diagnosi e dei limiti funzionali posti dal perito. Sono state quindi considerate esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive, tipiche del settore secondario e terziario, rispettose dei limiti invalidanti nonché del profilo delle attitudini personali e professionali dell'assicurato. A titolo di esempio, sono stati citati lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure di operaio generico, portiere, autista, fattorino di merce leggera, venditore non qualificato.

Il calcolo della capacità di guadagno residua ha tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, comprese le limitazioni di natura medica sopra evocate. Sono state operate, infatti, diverse riduzioni sul reddito da invalido stabilito su base statistica. In particolare deve essere evidenziato che la consulente ha applicato, in ragione della diminuzione di rendimento dovuta alla necessità di cambiare la postura ogni mezz'ora, una riduzione del 20% sull'abilità medico-teorica del 100%, ritenendo così una capacità lavorativa soltanto dell'80%. Inoltre sono state effettuate riduzioni per attività leggere (10%) e per lungo periodo d'inattività (5%).

Dal raffronto dei redditi è infine scaturito, stante una capacità di guadagno residua del 90%, un grado d'invalidità del 10% (cfr. rapporto finale CIP del 14 dicembre 2007).

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la valutazione operata dalla consulente in integrazione professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.

A titolo abbondanziale, si rileva che la consulente aveva pure previsto un aiuto al collocamento, che non ha però avuto seguito concreto, data ('indisponibilità dell'assicurato." (Doc. IV)

                               1.4.   Il 15 maggio 2008 la rappresentante dell’assicurato si è in sostanza riconfermata nelle sue allegazioni e domande producendo un certificato medico del 15 maggio 2008 del dr. __________ (doc. VI).

                                         Inoltre, in data 3 luglio 2008 l’assicurato ha fatto pervenire un ulteriore certificato del 24 giugno 2008 della __________ di __________ (VIII).       

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare       un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommens- vergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhau- ser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                               2.6.   Unitamente alla domanda di prestazioni presentata nel gennaio 2006, l’assicurato, di professione montatore di impianti sanitari ma da ultimo, e fino al 30 dicembre 2004, attivo come magazziniere in una ditta d’abbigliamento (doc. AI 6), ha presentato dei certificati medici attestanti la presenza di un’ernia del disco. L’amministrazione ha richiamato gli atti dell’assicurazione malattia e perdita di guadagno dell'assicu- rato,  fra i quali una perizia 23 novembre 2005 eseguita dal dr. __________, reumatologo, per la __________ che così si esprimeva in merito alla capacità lavorativa di RI 1:

"  Il signor RI 1, nato 1126.5.1977, __________ e, __________, lamenta dal 2003 una lombosciatalgia a sinistra; una risonanza magnetica dei rachide lombare del 31.12.2004 evidenziava un canale lombare ristretto degenerativo su grossa ernia discale paramediana sinistra L4/5 con compressione delle radici di L5 bilateralmente; la sintomatologia sciatalgica regrediva ad un'istillazione periradicolare transforaminale di L5 a sinistra il 23.2.2005, permanevano i dolori lombari variabili nella loro intensità di tipo meccanico attualmente presenti. All'esame clinico trovo una scoliosi sinistroconvessa dorsale e destroconvessa lombare scompensata del rachide con leggera ipercifosi della dorsale alta, la muscolatura è decondizionata, la mobilità lombare risulta libera in ogni direzione, con dolori continui che aumentano soprattutto rialzandosi da flessione, elemento clinico compatibile con un'instabilità segmentale, come segno radicolare sicuro abbiamo la positività della manovra di Lasègue a 60 ° a sinistra.

Sulla base della documentazione messami a disposizione, dell'anamnesi, dell'esame clinico e dell'incarto radiologico, possiamo porre la diagnosi di sindrome lomboradicolare irritativa L5 cronica sinistra in nota grossa ernia discale mediana leggermente paramediana a sinistra L4/5 a contatto con le radici di L5 bilateralmente, con conseguente importante restringimento del canale spinale, leggera protrusione discale mediana L3/4, disturbi statici del rachide (scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare scompensata, ipercifosi della dorsale alta con leggera protrazione del capo) / decondizionamento muscolare.

L'assicurato attualmente non è sottoposto ad una terapia specifica, non assume farmaci analgesici, non segue un programma di fisioterapia, stando alle sue indicazioni attende di essere convocato presso i servizi di neurochirurgia dell'Ospedale __________, dalla primavera 2005. Propongo dunque alla spettabile assicurazione di voler richiedere una visita di decorso al neurochirurgo curante, anche per definire un eventuale procedere chirurgico, qualora indicato. Dal punto di visto reumatologico, proporrei una ginnastica di ricondizionamento del manto muscolare rivolta a stabilizzare il rachide lombare.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), possibilmente senza movimenti di flessione e torsione del tronco, con la possibilità di cambiare spesso le posizioni corporee, evitando posizioni statiche; l'assicurato dovrebbe avere la possibilità di alternare dalla posizione seduta a quella eretta o viceversa ogni 30 minuti.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 % a partire da subito.

L'ultima attività professionale di magazziniere in una ditta di vestiti, viene descritta statica, svolta quasi esclusivamente in posizione eretta, con la necessità di portare carichi varianti da I a 30 kg: premesso che le indicazioni dell'assicurato corrispondano effettivamente al lavoro eseguito, giudico questa attività soltanto parzialmente adatta allo stato di salute attuale; a condizione che l'assicurato possa svolgere quest'ultimo lavoro con le indicazioni ergonomiche sopraccitate, potrebbe rientrare nel processo lavorativo anche in misura totale.

Nell'attività come magazziniere con le mansioni descritte dall'assicurato, lo giudico inabile al lavoro nella misura di 2/3 a partire dal 10 gennaio 2005. Nella professione appresa come idraulico, attività svolta prevalentemente in posizioni

inergonomiche del rachide con la necessità di sollevare carichi pesanti, giudico l'assicurato inabile al lavoro nella misura dei 2/3 sempre a partire dal 10 gennaio 2005." (Doc. AI 1-5, 1-6)

                                         Dal canto suo il medico curante dell’assicurato, dr. __________, generalista, nel suo rapporto medico all’AI del 19 gennaio 2006, ha attestato un’inabilità totale dal 21 gennaio 2005 a motivo di una grossa ernia discale L4-L5 in sede mediana, precisando tuttavia che esisteva un’abilità lavorativa in un’attività leggera (doc. AI 7).

                                         Interpellato dall’AI, in data 5 ottobre 2006 il prof. __________, neurochirurgo, ha concluso per una totale inabilità lavorativa come magazziniere dal 21 febbraio 2006 a motivo di  un’instabilità segmentaria L4/L5 con aggravamento nell'autunno 2005, attestando quanto segue:

"  Periodo di osservazione: 20.1.2005 - 13.6.2006

Questo assicurato è noto per una sindrome d'insufficienza/instabilità segmentaria lombare, responsabile di dolori lombari cronici ingravescenti, a tratti irradiati agli arti inferiori, associati a parestesie distali ed esacerbati dal mantenimento prolungato della posizione seduta o dell'ortostatismo. Da ultimo ricordiamo che in febbraio 2005 il paziente è stato sottoposto ad una procedura d'istillazione transforaminale periradicolare L5 sin. dopo insorgenza acuta di sciatalgia con interessamento di tale dermatomero. Le risonanze magnetiche della colonna lombosacrale, rispettivamente dicembre 2004 e febbraio 2006 mostrano la presenza di una discopatia a livello L4/L5. II 18.04.2006 è stata eseguita una discografia provocativa, risultata positiva in L4/L5; tale dato è stato supportato anche dalle immagini TAC post-discografia che hanno mostrato la rottura anulare con fuoriuscita del mezzo di contrasto nello spazio epidurale appunto L4/L5. All'ultimo consulto i dolori permanevano pressoché invariati pur non associandosi a deficit sensitivi e/o motori agli arti inferiori.

In considerazione di una sintomatologia che condiziona gravemente la qualità di vita del paziente e tenuto conto del fatto che sussiste una buona correlazione tra i dati clinici e le indagini radiologiche e lo studio d'immagine, abbiamo proposto in occasione dell'ultima consultazione (13.6.2006) intervento chirurgico di fusione intersomatica L4/L5 con strumentazione postero­laterale.

Il paziente ha richiesto una pausa di riflessione ed una seconda opinione, che ha previsto di organizzare personalmente.

Poiché esistono possibilità di miglioramento delle condizioni cliniche con provvedimenti terapeutici, pensiamo sia prematuro discutere una riformazione professionale . (doc. AI 14)

                                         Con scritto all’AI del 6 marzo 2007 i sanitari della __________ hanno confermato la diagnosi posta dal prof.__________ giudicando le condizioni del paziente suscettibili di miglioramento (doc. AI 19).

                                         Alla luce di questi atti, nelle sue Annotazioni del 20 aprile 2007, il dr. __________ del SMR ha reputato indicato procedere ad una perizia reumatologica (doc. AI 22).

                                         L’Ufficio AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia al dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel dettagliato rapporto peritale del 25 giugno 2007, analizzati gli atti, ha posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

4. Diagnosi

Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, su

- instabilità segmentale in discopatie plurisegmentali (osteocondrosi L3/4 con protrusione discale mediana, osteocondrosi L4/5, con grossa ernia discale mediana leggermente paramediana a sinistra con importante restringimento del canale spinale e compressione delle radici sottostanti in particolare L5 bilateralmente, alla risonanza lombare del 31.12.2004),

- disturbi statici del rachide (scoliosi dorsolombare),

- decondizionamento muscolare." (Doc. AI 26-6)

                                         esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:

"  Valutazione:

(…)

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, su instabilità segmentale in discopatie plurisegmentali (osteocondrosi L3/4 con protrusione discale mediana, osteocondrosi L4/5, con grossa ernia discale mediana leggermente paramediana a sinistra con importante restringimento del canale spinale e compressione delle radici sottostanti in particolare L5 bilateralmente, alla risonanza magnetica lombare del 31.12.2004), disturbi statici del rachide (scoliosi dorsolombare), decondizionamento muscolare.

E'auspicabile un rinforzo del corsetto muscolare onde stabilizzare i segmenti lombari. L,e misure terapeutiche saranno in grado di migliorare la resistenza agli sforzi fisici, ma non necessariamente la capacità lavorativa.

La valutazione della capacità lavorativa è paragonabile a quella da me formulata alla visita peritale precedente il 22.11.2005, in quanto lo stato di salute è rimasto sostanzialmente invariato.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), possibilmente senza movimenti di flessione e torsione del tronco, con la possibilità di cambiare spesso le posizioni corporee, evitando posizioni statiche; l'assicurato deve avere la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta e viceversa ogni 30 minuti.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a partire dal giorno dell'ultima perizia, ossia dal ! 2 11.2005.

Come magazziniere nelle mansioni da ultimo esercitate come pure nella sua attività professionale iniziale di idraulico, riconfermo l'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3, dal 10.1.2005.

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), possibilmente senza movimenti di flessione e torsione del tronco, con la possibilità di cambiare spesso le posizioni corporee, evitando posizioni statiche; l'assicurato deve avere la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta e viceversa ogni 30 minuti.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a partire dal giorno dell'ultima perizia, ossia dal 22.11.2005.

Come magazziniere nelle mansioni da ultimo esercitate come pure nella sua attività professionale iniziale di idraulico, riconfermo l'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3, dal 10.1.2005." (Doc. AI 26)

                                         Chiamato a pronunciarsi, nel rapporto finale del 14 dicembre 2007 il consulente in integrazione professionale, basandosi sulle risultanze peritali, ha concluso per una perdita di guadagno del 10% calcolata come segue:

"  (…)

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Reddito da valido

Fr. 3'400 x 13 = 44'200 anno 2005. Aggiornando il dato al 2006 si ottiene Fr 44'730.

Reddito da invalido

Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con una capacità lavorativa del 80% (abilità del 100% con riduzione del rendimento del 20% per necessità di cambiare postura ogni 30 minuti) e con riduzione del 10% per attività leggera, 5% lungo periodo d'inattività risulta un reddito da invalido di Fr. 40'254

CGR

44'730 - 40'254 X 100 = 10%

        44730

L'A. presenta una capacità di guadagno residua del 90% e un grado d'invalidità del 10%." (Doc. AI 28 e per esteso al consid. 2.10)

                                         Di conseguenza, con il provvedimento contestato, confermativo di un progetto di decisione del 19 dicembre 2007, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita di invalidità concludendo per un grado di invalidità del 10% (doc. AI 30-3 e 39 e cfr. sopra consid. 1.1).

                                         Con comunicazione del 19 dicembre 2007 l’amministrazione AI ha inoltre comunicato all’assicurato che egli aveva diritto al collocamento (doc. AI 31). Tuttavia, in data 11 gennaio 2008 il padre ha comunicato telefonicamente all’Ufficio AI che il figlio non avrebbe partecipato al previsto colloquio per chiarire gli aspetti professionali (doc. AI 34).

                                         Unitamente alle osservazioni del 7 febbraio 2008 la legale del richiedente ha prodotto un attestato di inabilità totale della durata di un mese a decorrere dal 28 gennaio 2008 della __________ (doc. AI 42) oltre a una certificazione del 17 gennaio 2008 del dr. __________, internista, del seguente tenore:

"  Con la presente riassumo ben volentieri la cartella medica allestita dal Dr. __________ fino al 3d novembre 2007, data del trapasso dello studio medico a me.

Il Dr. __________ seguiva il paziente dal 30.12.2004 per una lombosciatalgia sinistra accusata dal paziente a causa di un'ernia del disco L4-L5 con restringimento del canale spinale e compressione delle radici sottostanti (documentata tramite risonanza magnetica). Da questo primo contatto il Sig. RI 1 si presenta mensilmente per controlli e proposte terapeutiche, ma rimane inabile al lavoro al 100%. Vari esami, valutazioni specialistiche da parte dei reumatologo, neurochirurgo dell'Ospedale __________ e della __________ di __________, ricoveri presso la clinica di riabilitazione di __________ ecc. non portano ad una risoluzione della

Isintomatologia algica invalidante. Il Sig. RI 1 riamane inabile al lavoro al 100% e dipendente da farmaci anti-infiammatori/anti-dolorifici nonostante una fisioterapia regolare.

Vedendo questi atti con un decorso poco favorevole degli ultimi anni e dalla mia esperienza di casi simili, posso senz'altro confermare che questa malattia cronicizzata ha una prognosi incerta. Visto però l'età giovane del paziente e la valutazione finale dell'ultima perizia eseguita dal Dr. __________ per incarico dell'Al, propongo e sostengo una riqualifica professionale e consiglio una reintegrazione professionale per evitare ulteriori conseguenze negative per la salute psicofisica del paziente." (Doc. AI 42)

                                         Nelle sue Annotazioni 12 febbraio 2008 il medico SMR dr. __________ ha affermato quanto segue:

"  La valutazione peritale reumatologica del Dr. __________ dei 25.06.2007, non presenta alcuna discordanza con le valutazioni oppositive dell'Avv. RA 1 del 11.02.2008. In particolare nelle osservazioni dell'Avvocato stesso si mette in luce: 1) Si cita che (vedere pagina 4): "i dolori lamentati…sono invalidanti e persistenti che lo obbligano, non solo a continui cambiamenti di posizione ogni 30 minuti"

- Difatti ogni trenta minuti nella valutazione peritale reumatologica Dr. __________ l'A può alternare la posizione ogni 30 minuti.

2) Si cita (sempre pagina 4): " è escluso che egli possa esercitare un'attività lavorativa che lo obblighi a sollevare pesi oltre i 10 chili ed avere posizioni stazionarie per più di 30 minuti".

- Ancora sono citate delle non correttezze, perché sempre dalla valutazione peritale Dr. __________ sono esigibili attività con carichi variabili (carico massimo 10 chili), e ancora come sopra, FA può e deve alternare la posizione da seduta a quella eretta e viceversa ogni 30 minuti. Quindi anche questa precisazione dell'Avv. RA 1 è inesatta.

Le due certificazioni mediche pervenute agli atti:

1) Dr. med. __________ (internista) non apporta alcun nuovo elemento che non sia già stato valutato dalla perizia Dr. __________.

2) II certificato del Dr. med. __________ certifica una IL 100% dal 28.01.2008 al 29.02.2008. per un disturbo alla colonna vertebrale.

3) Le citazioni e valutazioni mediche presenti nelle osservazioni (pagina 2), sono state già prese in considerazione dal Dr. __________ al momento della perizia del 25.06.2007.

Valida la valutazione peritale del Dr. med. __________ del 25.06.2007." (Doc. AI 44)

                               2.7.   Con il presente ricorso l’assicurato ribadisce in sostanza che il suo stato di salute sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita, sottolineando in particolare la necessità di esperire ulteriori accertamenti specialistici (I; cfr. sopra consid. 1.2).

                                         Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).

Lo specialista in reumatologia FMH, esaminata tutta la documentazione medica esistente, nel suo rapporto all’AI del 25 giugno 2007, poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, disturbi statici del rachide (scoliosi dorsolombare) e decondizionamento muscolare” ha concluso esponendo come in un’attività idonea, con carichi variabili e di massimi 10 kg, possibilmente senza movimenti di flessione e torsione del tronco, con la possibilità di cambiare spesso le posizioni corporee (alternando la posizione seduta e quella eretta ogni 30 minuti) ed evitando posizioni statiche, l’assicurato era da considerare completamente abile al lavoro. Nella sua attività di magazziniere o di idraulico invece andava considerato inabile nella misura dei 2/3. Il perito ha pure sottolineato che la situazione del paziente era da considerare invariata rispetto a quella da lui rilevata in occasione della precedente visita del 22 novembre 2005 (cfr. doc. AI 26 e per esteso sopra al consid. 2.6). 

                                         Tale referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

In particolare, questa esaustiva valutazione specialistica non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle medesime patologie o  un peggioramento delle sintomatologie.

Quanto prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggior inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni del perito interpellato dall'amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

                                         In effetti il certificato del 30 gennaio 2008 della clinica __________ si limita ad attestare un’inabilità lavorativa limitata ad un periodo di un mese senza fornire peraltro motivazioni in proposito (doc. AI 42-14).

                                         Quanto poi all’attestato del 17 gennaio 2008 del dr. __________, internista che è subentrato al dr. __________ quale medico curante dell’assicurato, lo stesso si limita in sostanza a genericamente riferire le precedenti conclusioni del dr. __________, le quali si esauriscono in definitiva in un apprezzamento differente – e non motivato - delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime affezioni alla salute  (doc. AI 42-13).

                                         Del resto nemmeno può modificare le suesposte conclusioni il certificato 18 febbraio 2008 del dr. __________ della __________, dal quale risulta unicamente che vengono consigliati ulteriori accertamenti per valutare l’origine della sintomatologia algica e, quindi, provvedimenti adeguati. Valutando i reperti radiologici il medico rileva una situazione sostanzialmente invariata ad eccezione di una lieve progressione dell’ernia mediale (doc. 1).

Con riferimento a questi due ultimi certificati del resto con pertinenza si è espresso il medico SMR nelle sue Annotazioni del 12 febbraio 2008 (cfr. doc. AI 44 e sopra al consid. 2.6 in fine).

Né del resto permette una diversa conclusione il certificato del 7 maggio 2008 del dr. __________, nuovo medico curante del ricorrente, prodotto in sede ricorsuale (doc. VIbis). Questo referto, assai succinto, si limita in effetti ad affermare il persistere di una totale inabilità al lavoro a motivo del “peggioramento dello stato di salute del signor RI 1, il quale presenta un’ernia discale L4-L5 con restringimento del canale spinale e compressione delle radici sottostati” aggiungendo che “a ciò va aggiunto che il paziente necessita anche un supporto psicologico; è stato infatti preso appuntamento per visita specialistica dal Dr. med. __________ a __________."

Ora, risulta evidente che tale certificato non fa altro che confermare la nota diagnosi di ernia discale senza tuttavia motivare o documentare il giudizio sull’inabilità lavorativa che ne è tratto. Quanto poi all’osservazione, generica, che il paziente avrebbe necessità di un supporto psicologico, la stessa non permette evidentemente di trarre delle conclusioni diverse in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato, non da ultimo giacché non suffragata da alcun rapporto allestito da un medico psichiatra.

A prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito al consid. 2.7), il medico curante del ricorrente, che tra l’altro non è specialista nella materia che qui interessa, non fa altro che rielencare disturbi e diagnosi già noti traendo una valutazione diversa della quantificazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime patologie di cui soffre il ricorrente. A detta differente e generica valutazione questo TCA, ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal dr __________, non può comunque aderire.

                                         Infine, nemmeno il certificato 24 giugno 2008 della __________ prodotto in corso di causa (doc. VIIIbis) permette di dipartirsi dalle conclusioni dell’amministrazione. In effetti lo stesso conferma le note diagnosi ribadendo che un intervento chirurgico sarebbe indicato ma al momento rifiutato dal paziente, non restando di conseguenza attualmente che la via di un procedere conservativo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla legale del ricorrente, tale certificato non attesta un’incapacità lavorativa totale, ma si limita ad affermare che permanendo un procedere “conservativo” (e non chirurgico), il paziente non è al 100% capace al lavoro (“der Patient ist unter dieser Behandlung keinesfalls zu 100% arbeitsfähig”). Del resto la conclusione di, perlomeno parziale, inabilità non viene minimamente specificata o motivata.

                                         Né infine i rapporti del prof. __________ agli atti possono in qualche modo giustificare una diversa valutazione delle residue capacità lavorative dell’interessato. A prescindere dal fatto che le stesse risalgono all’ottobre 2006, esse si limitano in effetti a confermare le note diagnosi e l’opportunità di un approccio chirurgico della problematica, definita comunque come suscettibile di miglioramento, concludendo per una totale inabilità lavorativa nella precedente attività lavorativa di magazziniere, conclusione questa che del resto poco si distanzia da quella del perito dr. __________ il quale ha dichiarato che in tale professione l’inabilità era da considerare di 2/3 (doc. AI 14-1 e 26; e cfr. sopra consid. 2.6).

                                         Se ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito.

                                         A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. doc. AI 26 e consid. 2.6 e 2.7), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                               2.9.   Per quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                             2.10.   Nel caso in esame, nella decisione impugnata l'amministrazione, basandosi su quanto indicato dal consulente IP nel suo rapporto 14 dicembre 2007 (doc. AI 28-1), ha stabilito un grado d’invalidità del 10%. Gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurato meritano sostanziale conferma.

In particolare, il consulente in integrazione professionale, nel suo rapporto finale, ha affermato quanto segue:

"  Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Dalla perizia reumatologica del Dr. med __________ del 25 giugno 2007 risulta che l'A. soffre di problemi reumatologici.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un'attività con carichi variabili (carico massimo 10 kg), possibilmente senza movimenti di flessione e torsione del tronco, con la possibilità di cambiare spesso le posizioni corporee, evitando posizioni statiche, l'assicurato deve avere la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta e viceversa ogni 30 minuti.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a partire dal giorno dell'ultima perizia ossia dal 22.11.2005.

Come magazziniere nelle mansioni da ultimo esercitate come pure nella sua attività professionale iniziale di idraulico, riconfermo l'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3 dal 10.1.2005.

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.),  durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

L'A. ha frequentato le scuole elementari, le scuole medie, seguendo in seguito un apprendistato come idraulico con certificato di capacità, nella professione appresa ha lavorato solo per poco tempo, per diversi periodi è poi rimasto in disoccupazione; nel 2001 ha seguito un corso di informatica con certificato, nel 2001-2002 uno di segretariato con certificato, dal 25.4.1998 al 30.5.2000 è stato attivo come ausiliario di polizia nel controllo traffico fermo, dal 26.9.2000 al 30.11.2000 come agente di sicurezza nel controllo edifici, dall'8.01.2001 al 25.3.2001 come aspirante guardia di confine, dal 1.3.2002 al 31.12.2002 come magazziniere nel ramo delle forniture sanitarie, dal 10.2.2003 al 30.4.2005 come magazziniere nel settore forniture abbigliamento, preparazione e spedizione del materiale, si trattava da ultimo di un'attività svolta quasi esclusivamente in piedi, salvo quando doveva allestire le fatture, stando seduto per circa 30 minuti, i pesi da trasportare variavano ed arrivavano fino ai 30 kg. A partire dal 10.1.2005 risultava inabile al lavoro al 100%, durante la malattia la ditta terminava la propria attività licenziando tutti i dipendenti.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Considerando la diagnosi e i limiti funzionali che l'A. presenta sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'A. Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Esempi: l'A. potrebbe essere impiegato in lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura,...), portiere, autista, fattorino di merce leggera, venditore non qualificato.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Reddito da valido

Fr. 3'400 x 13 = 44'200 anno 2005. Aggiornando il dato al 2006 si ottiene Fr 44'730.

Reddito da invalido

Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con una capacità lavorativa del 80% (abilità del 100% con riduzione del rendimento del 20% per necessità di cambiare postura ogni 30 minuti) e con riduzione del 10% per attività leggera, 5% per  lungo periodo d'inattività risulta un reddito da invalido di Fr. 40'254

CGR

44'730 - 40'254 X 100 = 10%

        44730

L'A. presenta una capacità di guadagno residua del 90% e un grado d'invalidità del 10%." (Doc. AI 28)

                                         L’Ufficio AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 10% (doc. AI 36 e 48).

                                         Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti di per sé incontestati dal ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione, nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05).

                                         Va pure osservato che pure corretta, e senz’altro generosa, è stata in concreto l’applicazione di riduzioni sul salario statistico teorico, in ossequio alla giurisprudenza federale per la quale occorre esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio, nella misura percentuale massima del 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. anche STFA del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05 e STFA  del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04).

                                         In effetti l’amministrazione, considerata innanzitutto una capacità lavorativa dell’80% (abilità del 100% ma riduzione del rendimento del 20% per necessità di cambiare postura ogni 30 minuti) ha poi applicato una prima ulteriore riduzione del 10% per attività leggera  (cfr. in proposito STCA del 12 giugno 2008 nella causa P., 32.2007.208) e un’altra del 5% per il lungo periodo di inattività. 

                                         D’altra parte, nella misura in cui la patrocinatrice del ricorrente sembra contestare la capacità lavorativa residua dell'interessato in attività adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.8), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

                                         Quanto alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili, contrariamente a quanto ritiene l'interes- sato, considerate le limitazioni nello svolgimento dell’attività lucrativa fornite dal perito reumatologo (doc. AI 26 e consid. 2.6), il consulente ha fatto riferimento al settore secondario e terziario, in attività semplici, leggere e poco qualificate e confacenti al danno alla salute. Nel suo rapporto 14 dicembre 2007 ha indicato che, viste le limitazioni funzionali indicate dal perito, l’assicurato potrebbe ancora svolgere attività come impiegato o operaio generico addetto a lavori d’incasso, d’assemblaggio, di confezione o produzione di prodotti, di controllo, di stampa, di lucidatura, ecc., oppure quale autista, fattorino di merce leggera, venditore non qualificato (doc. AI 28-2).

                                         Il consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste considerazioni il mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da considerare l’interessato reintegrabile nel normale ciclo produttivo.

                                         Va qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

                                         Inoltre, come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Infine, il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:

"  (…)

4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi respinto. (…)."

                                         In concreto, tenuto conto segnatamente degli aspetti reumatologici e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali o una particolare preparazione professionale specifica e che possono essere svolte sia in posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione o produzione di prodotti, di controllo, di stampa, di lucidatura, ecc.) oppure quale autista, fattorino di merce leggera, venditore non qualificato, commesso in un chiosco con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

                                         A quest’ultimo proposito va pure rilevato che egli trascura che l’amministrazione, mediante comunicazione del 19 dicembre 2007 (doc. AI 31-1), gli ha offerto l’opportunità di usufruire della consulenza e del sostegno nella ricerca di un impiego adeguato tramite i collocatori dell’AI. (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s). Di tale servizio l’assicurato non ha tuttavia voluto beneficiare.

                                         Va detto infine che alla medesima conclusione in punto al grado di invalidità  si giungerebbe con ogni verosimiglianza  anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido)   fino al 2008 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4. in fine).

                             2.11.   Di fronte al TCA il nuovo curante dr. __________ ha fatto presente che il ricorrente necessita attualmente di un supporto psicologico per il quale sarebbe stato annunciato presso lo psichiatra dr. __________ (VIbis).

                                         Orbene, ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa - in concreto  l’11 febbraio 2008 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) -, gli eventuali effetti sulla capacità lavorativa di una problematica psichiatrica insorta in data non precisata ma comunque verosimilmente posteriormente all’11 febbraio 2008, non possono in casu essere presi in considerazione.

                                         Va ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In casu, il summenzionato scritto del medico curante non è sufficiente per poter statuire in modo completo e preciso in merito all’eventuale esistenza rispettivamente all’eventuale natura invalidante successivamente al mese di febbraio 2008 (data d'emanazione del querelato provvedimento) - dei menzionati problemi psichici. In particolare dalla documentazione agli atti non è possibile dedurre alcunché in merito alla natura del problema lamentato dal ricorrente, non essendo peraltro nemmeno dato di sapere se effettivamente ha avuto luogo  la paventata consultazione presso il dr. __________, psichiatra.  

                                         Ciò non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di inabilità.

                             2.12.   Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere il ricorrente invalido nella misura del 10%, essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata. 

                                         Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'erogazione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

                             2.13.   Da ultimo, l’assicurato ha chiesto si essere sottoposto ad una “visita specialistica”.

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza (cfr. consid. 2.8). Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

                                         Non è pertanto necessario procedere ad un accertamento medico giudiziario.

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2008.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.02.2009 32.2008.45 — Swissrulings