Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.03.2009 32.2008.3

23 mars 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,530 mots·~53 min·5

Résumé

Contestazione dell'ammontare della rendita AI e della rendita AVS. entrambe le prestazioni sono state calcolate correttamente. Esame di tutti gli elementi di calcolo delle rendite

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.3 + 35 30.2008.36   cs

Lugano 23 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 31 dicembre 2007 (recte: 4 gennaio 2008), del 3 marzo 2008 e del 25 giugno 2008 di

 RI 1  rappr. da:   RA 1  __________  

contro  

le decisioni del 14 novembre 2007 e del 25 gennaio 2008 emanate da

CO 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

e contro la decisione su opposizione del 20 maggio 2008 emanata da

  Cassa __________,    in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nata il __________, a beneficio di una rendita vedovile dal mese di giugno 1989, da ultimo di fr. 924.-- al mese (doc. AI 4-1, inc. 32.2008.35), di professione terapista-animatrice presso la __________ __________ di __________, è stata vittima di un incidente della circolazione il 31 luglio 2005 a causa del quale ha riportato la frattura del corpo vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma cervicale distorsivo, la rottura del tendine del muscolo sovraspinato e infraspinato con sospetta lesione di tipo SLAP di I. grado, una contusione/distorsione del V. dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio cerebri.

                                         A causa del danno alla salute riportato, l’interessata ha inoltrato, tra l’altro, una domanda tendente all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. AI 3-1, inc. 32.2008.35).

                                         Con decisione del 14 novembre 2007 l’UAI ha assegnato a RI 1 una rendita AI con grado d’invalidità al 100% dal 1° luglio 2006, sostituita dal 1° gennaio 2008 da una rendita semplice di vecchiaia, sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 66'300, di una durata di contribuzione computabile di 31 anni ed una scala di rendita 33.

                                         Nelle motivazioni allegate, l’UAI ha affermato:

"  (…)

Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal dossier trasmessoci dalla __________ di __________ risulta che la signora RI 1 è stata ritenuta inabile al 75% nella sua attività di aiuto terapista-animatrice e abile in misura del 50% in attività più adeguate allo stato di salute.

A seguito delle osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione del 27 luglio 2007 il dossier è stato nuovamente valutato.

Considerato come al momento attuale non vi è più un contratto di lavoro con la __________ __________ e considerato come la consulente in integrazione professionale ha ritenuto l’assicurata non più reintegrabile in qualsiasi altro posto di lavoro, è giustificato il riconoscimento di una rendita intera AI di grado 100%.

(…)

Dal 01.07.2006 (dopo un anno di attesa) la signora RI 1 ha diritto ad una rendita intera AI di grado 100%.”

                                  B.   Contro la predetta decisione RI 1, rappresen-tata dalla figlia, avv. RA 1, è tempestivamente insorta (doc. I, inc. 32.2008.3).

                                         La ricorrente, dopo aver descritto la sua situazione professionale presso la __________ __________ di __________ e l’esperienza maturata nella cura degli anziani, ha rilevato di essere stata vittima di un grave incidente della circolazione il 31 luglio 2005 a seguito del quale ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici, in particolare alla spalla e alla colonna vertebrale.

                                         L’assicurata ha poi descritto le vessazioni di cui sarebbe stata vittima a causa del comportamento scorretto di __________ __________, direttrice della __________ __________, la quale, tra l’altro, “ha illegittimamente decurtato dallo stipendio alla rico-rrente la somma di Fr. 20.-/giorno per i giorni di ospedalizzazione per un totale di Fr. 1'560.—“, (ciò che sarebbe stato confermato dal giudizio della seconda Camera civile del Tribunale di Appello che ha accolto integralmente un suo ricorso), ha “illegittimamente ed abusivamente licenziato la ricorrente” (ed il contratto di lavoro è stato prolungato fino al 30 settembre 2007 in seguito ad una decisione della __________) ed “ha trattenuto dal salario i contributi AVS ma ha omesso di versarli all'__________”, ciò che l’ha condotta a sporgere una denuncia penale. Per l’insorgente “tale illegale condotta della __________ __________ ha provocato una serie di danni a catena, a titolo di esempio la dichiarazione fiscale per l’anno 2006 è errata (doc. F) e la ricorrente ha dovuto informare la competente Autorità di Tassazione di __________”, ha “dichiarato dati falsi sviando vessatoriamente la procedura LAINF”, sia per quanto concerne la professione svolta, sia per quanto attiene alla sua classificazione, ovvero allo stipendio mensile, “stessa condotta scorretta e vessatoria” è stata “adottata in sede di procedura AI”, “tant’è che in data 31 marzo 2006 ella ha dichiarato dato falsi, una serie di informazioni errate, meglio false ed ha tentato di sviare il corso delle procedure LAINF e AI in danno dell’assicurata”.

                                         L’insorgente rammenta di essere stata beneficiaria di una rendita vedovile di fr. 924 al mese sino all’8 novembre 2007, quando l’UAI ha deciso di riconoscerle “il grado del 100% di invalidità a decorrere dal 1 luglio 2006” e di assegnarle una rendita di fr. 1'658 con effetto dal 1° novembre 2007 in sostituzione della rendita vedovile.

                                         L’assicurata contesta la qualifica di aiuto animatrice/terapista effettuata dall’UAI e sostiene di dover essere ritenuta quale animatrice/terapista. L’interessata ritiene la questione importante poiché ciò avrebbe ripercussioni sia in ambito LAINF per quanto concerne in particolare il calcolo della capacità lavorativa residua che in tutte le pratiche amministrative in corso. A questo proposito fa valere che sarebbero state date false informazioni all’assicuratore LAINF, ciò che avrebbe portato quest’ultimo assicuratore a riconoscerle una rendita errata.

                                         L’insorgente contesta poi il reddito annuo medio determinante preso in considerazione dall’UAI, ossia l’importo di fr. 66'300, ritenendo che l’ammontare sia sbagliato a causa dell’errata registrazione nel suo conto individuale del reddito lordo conseguito negli anni dal 2005 al 2007, a causa di dichiarazioni non conformi alla realtà da parte della __________ __________ __________.

                                         La ricorrente afferma che, visti gli errori commessi, un legittimo dubbio sorge pure per gli anni antecedenti, e meglio dal 1993, quando ha iniziato a lavorare per la __________ __________.

                                         Essa contesta inoltre il doc. T8 (foglio di calcolo) dove è indicata un’invalidità del 75% e non del 100% e i conteggi sub T11 (foglio di calcolo) dove viene indicato un importo di fr. 1'708 per la rendita di vecchiaia.

                                         L’assicurata afferma poi che la durata di contribuzione computabile non è di 31 anni, bensì di 32 (dal 1975 sino al 2006 sono esattamente 32 anni e non 31 anni), ciò che comporta anche una determinazione della scala di rendite applicabile  errata.

                                         Infine, è contestata anche la data dell’inizio del diritto alla rendita d’invalidità dal 1° novembre 2007.

                                         L’interessata, a sostegno della sua tesi, ha proposto l’assunzio-ne di numerose prove, tra cui testi, perizie, interrogatorio formale ed informale, edizione documenti, ispezione, sopralluogo e il richiamo degli incarti dall’__________, dall’UAI, da __________, dalla ____________________, dal __________ e di ogni altra necessaria (doc. I, inc. 32.2008.3).                    

                                  C.   Il 17 gennaio 2008 l’insorgente ha trasmesso al TCA copia della denuncia penale inoltrata l’11 gennaio 2008 contro la direttrice della sua ex datrice di lavoro e contro la sua ex datrice di lavoro (doc. IV, inc. 32.2008.3).

                                  D.   Tramite risposta del 18 gennaio 2008 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso con rinvio alle motivazioni della decisione impugnata ed ha nel contempo domandato di sospendere la causa (doc. V, inc. 32.2008.3).

                                  E.   Il 29 gennaio 2008 l’assicurata ha prodotto copia dell’opposizione contro la decisione di fissazione dei contributi 2006 emanata dalla Cassa di compensazione (doc. VII). Il 31 gennaio 2008 l’insorgente ha trasmesso un ulteriore scritto inviato alla Cassa di compensazione (doc. IX, inc. 32.2008.3).

                                  F.   In data 4 febbraio 2008 la ricorrente ha aderito alla proposta di sospensione ed ha allegato copia del ricorso contro la decisione di assegnazione della rendita di vecchiaia che chiede venga integrato quale memoria aggiuntiva al ricorso del 31 dicembre 2007 (doc. XI, inc. 32.2008.3).

                                  G.   Il 12 febbraio 2008 il Vicepresidente del TCA ha sospeso la causa fino al 30 maggio 2008 (doc. XIII, inc. 32.2008.3).

                                  H.   Con ricorso del 3 marzo 2008 l’interessata è insorta contro la decisione del 25 gennaio 2008, tramite la quale l’UAI le ha assegnato una rendita d’invalidità dal 1.07.2006 al 31.10.2007 sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 66'300, una durata di contribuzione di 31 anni, una scala di rendita applicabile 33 e un grado d’invalidità del 75% (doc. XIV, inc. 32.2008.3). La ricorrente ha fatto valere i medesimi motivi sollevati con il precedente ricorso (doc. I 32.2008.35).

                                    I.   Il 4 marzo 2008 il Vicepresidente del TCA ha congiunto la causa con quella promossa con ricorso del 31 dicembre 2007 e l’ha sospesa fino al 30 maggio 2008 in attesa degli sviluppi in ambito penale (doc. XV, inc. 32.2008.3).

                                   L.   In data 28 maggio 2008 l’insorgente, “considerato il fatto che si è sempre in attesa delle risultanze del __________” ha chiesto di prorogare il termine di sospensione delle cause (doc. XVI, inc. 32.2008.3).

                                  M.   Con scritto del 3 giugno 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiesto all’insorgente di precisare “a quali “risultanze del __________” (indicazione esatta dell’incarto) si riferisce la sua richiesta di ulteriore sospensione della causa.” (doc. XVII, inc. 32.2008.3).

                                  N.   Il 14 giugno 2008 l’insorgente ha precisato la sua posizione (doc. XVIII) ed il 17 giugno 2008 il Vicepresidente del TCA ha sospeso le cause “in attesa dell’esito definitivo dei procedimenti di cui agli incarti CRP__________ e __________.” (doc. XIX, inc. 32.2008.3).

                                  O.   Il 25 giugno 2008 RI 1 è insorta contro la decisione su opposizione del 20 maggio 2008 tramite la quale la Cassa __________ ha confermato la decisione formale del 13 dicembre 2007 con cui è stato fissato provvisoriamente, giacché i redditi degli anni 2005, 2006 e 2007 sono oggetto di accertamenti da parte del servizio affiliazioni e contributi della Cassa, l’ammontare della rendita semplice di vecchiaia dovuta all’assicurata dal 1° gennaio 2008 e calcolata sulla base di un RAM di fr. 63'648, una durata del periodo effettivo di contribuzione di 32 anni, una scala di rendita 34, per un importo mensile di fr. 1'708 (doc. I, inc. 30.2008.36). L’insorgente ha in parte fatto valere argomentazioni già evidenziate nel ricorso contro la decisione della rendita AI, sottolineando inoltre come:

"  (…)

Con decisione 20 maggio 2008 l’__________ qui avversato ha riconfermato la propria decisione 13 dicembre 2007 adducendo le proprie motivazioni a sostegno dei criteri di calcolo della rendita ecc. che la ricorrente solo cautelativamente ha ed ancora deve contestare. Pertanto tutte le considerazioni e norme evidenziate sub punto n. 4 per esempio della decisione impugnata saranno sicuramente corrette e chi scrive sinceramente non è nemmeno in grado di argomentare dato il campo molto speciale e tecnico, che presuppone un’adeguata preparazione.

Il punto del contendere non sono quindi i criteri e metodi o tecnicalità del specifico settore AVS ad essere in questione, ma, bensì i mancati contributi AVS per il periodo che intercorre dal giorno dell’infortunio avvenuto il giorno 31 luglio 2005 sino al 31 dicembre 2007, a torto non versati dal datore di lavoro, essenzialmente in ragione del fatto dell’infortunio della ricorrente.”

(doc. I, inc. 30.2008.36)

                                  P.   In data 30 settembre 2008 il Vicepresidente del TCA ha assegnato alle parti 10 giorni per produrre nuove prove nell’ambito dell’incarto 32.2008.3 ed all’UAI un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa nell’incarto 32.2008.35 (doc. III, inc. 32.2008.35).

                                  Q.   Il 6 ottobre 2008 l’insorgente ha chiesto, ed ottenuto, una proroga del termine per produrre nuove prove (doc. XXI e XXII, 32.2008.3). Il 13 ottobre 2008 l’UAI ha chiesto il richiamo degli incarti pendenti presso la __________ e la proroga del termine per produrre la risposta di causa (doc. XXIII, 32.2008.3). Il 20 ottobre 2008 la ricorrente ha chiesto un’ulteriore proroga (doc. XXIV, 32.2008.3).

                                  R.   Con risposta del 6 ottobre 2008 la Cassa __________ ha proposto la reiezione del ricorso contro la decisione in materia di rendita di vecchiaia, rammentando in particolare che il provvedimento impugnato riguarda la fissazione “in via provvisoria” della rendita AVS e che l’interessata, “percependo una rendita di CHF 1'708.00 (doc. 5), è già al beneficio della rendita massima prevista dalla scala 34 riferita alle persone vedove” (doc. IX, inc. 30.2008.36).

                                  S.   Con scritto del 21 ottobre 2008 il Giudice delegato del TCA ha informato le parti di essere subentrato al Vicepresidente nella trattazione delle due procedure relative agli incarti AI, ha prorogato il termine per l’inoltro della risposta di causa e della presentazione di nuove prove ed ha comunicato che avrebbe domandato alla CRP l’accesso agli atti penali completi (doc. XXV, 32.2008.3).

                                   T.   Lo stesso giorno il Giudice delegato del TCA ha presentato un’istanza di compulsazione degli atti alla __________ (doc. XXVI, 32.2008.3).

                                  U.   Il 24 ottobre 2008 l’insorgente ha prodotto la replica nell’ambito dell’incarto 30.2008.36, ribadendo le sue motivazioni (doc. XI, inc. 30.2008.36) ed ha notificato nuovi mezzi di prova, tra le quali in particolare l’assunzione di una perizia giudiziaria in cui un esperto in materia delle assicurazioni sociali, in particolare AVS, dovrebbe rispondere al quesito circa l’assoggettamento delle prestazioni LAINF al prelievo dei contributi sociali (doc. XII, inc. 30.2008.36).

                                  V.   Il 10 novembre 2008 la ricorrente ha prodotto nuovi mezzi di prova, trasmettendo ulteriore documentazione (doc. XXVIII, 32.2008.3). L’insorgente ha rammentato che l’oggetto del contendere è costituito essenzialmente dal quesito che attiene ai mancati contributi AVS per il periodo dal 31 luglio 2005 al termine del rapporto di lavoro, ha contestato in particolare la decisione __________ in ambito di fissazione dei contributi e ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria da parte di un esperto in materia di assicurazioni sociali, in particolare AVS/AI, per rispondere al quesito circa l’assoggettamento delle indennità LAINF percepite dal luglio 2005 al 2007 al pagamento dei contributi sociali. L’insorgente rileva inoltre che in occasione dell’ispezione dell’__________ presso la __________ __________ del 1° aprile 2008 sono emerse delle irregolarità, di cui tuttavia non è a conoscenza. L’amministrazione le avrebbe comunicato che il datore di lavoro dovrebbe restituirle degli importi. L’assicurata richiama di conseguenza il rapporto dell’ispezione presso il suo ex-datore di lavoro (doc. XXVIII, 32.2008.3).

                                         Lo stesso giorno la Cassa __________ ha preso posizione sulla replica e sulla notifica dei nuovi mezzi di prova dell’insorgente (doc. XIV, inc. 30.2008.36).

                                   Z.   Con sentenza del 17 novembre 2008 la __________ ha accolto l’istanza del Giudice delegato del TCA, autorizzandolo a compulsare gli atti degli incarti __________ e __________ ed a estrarre eventuali copie degli atti necessari alla conduzione delle cause assicurative (doc. XXIX, 32.2008.3).

                               AA.   Nell’ambito della contestazione della rendita di vecchiaia, l’insorgente, il 18 novembre 2008, ha prodotto nuove osservazioni, tramite le quali chiede l’edizione delle marg. 3070-3072 DRC e l’edizione da parte della Cassa del rapporto dell’ispezione effettuata presso la __________ __________ di __________ del 1° aprile 2008, rilevando che “o la Cassa ordina all’ex datore di lavoro di restituire le somme illegittimamente defalcate come da ispezione esperita il 1 aprile 2008, oppure la Cassa notifica il relativo rapporto alla ricorrente affinché sia ella a promuovere la richiesta.” Infine ha segnalato che il ricorso presentato al TCA in ambito LAINF è stato accolto e l’incarto è stato nel frattempo retrocesso all’assicuratore contro gli infortuni per una nuova definizione del diritto a prestazioni dell’assicurata (doc. XVI, inc. 30.2008.36).

                               BB.   Il 28 novembre 2008 il Giudice delegato del TCA ha scritto all’UAI e alla ricorrente parti affermando:

"  con riferimento al mio scritto del 21 ottobre 2008, vi informo che la __________ ha trasmesso a questo Tribunale gli atti formanti gli incarti __________ e __________ del __________ aperti in seguito ad un esposto di RI 1.

In tale ambito il __________ ha aperto un procedimento penale a carico di una persona attiva presso l’ex datore di lavoro di RI 1, tra l’altro per appropriazione indebita di trattenute salariali.

Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del __________ (__________), avverso il quale è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa respinta dalla __________ il __________ (inc. __________). Con ulteriori esposti, RI 1 ha chiesto al __________ la riapertura del procedimento penale. La richiesta è stata respinta con decisione di non luogo a procedere del __________ (__________), confermata dalla sentenza del __________ della __________ (inc. __________).

Rilevo in particolare che con il decreto di non luogo a procedere del __________ il __________ ha affermato:

“Dalla denuncia si evince che il reddito indicato alla [… omissis ….], da parte della denunciata X, in qualità di datore di lavoro della signora RI 1 [… omissis ….], sarebbe errato, poiché inferiore a quello rivendicato da quest’ultima, con conseguente asserita diminuzione della rendita AI riconosciutale dall’__________, Ufficio assicurazione invalidità.

Orbene, a prescindere dal fatto che dai conteggi allegati alla denuncia (certificati di salario e conteggi mensili di stipendio) non emerge che fra gli stessi vi siano delle divergenze, nel senso che vi sia una differenza fra lo stipendio effettivamente versato alla Sua patrocinata e quello indicato, invece, dal datore di lavoro, nei certificati di stipendio, non è comunque assolutamente dimostrato, né reso altamente verosimile, che il datore di lavoro si sia appropriato delle trattenute salariali e/o dei contributi sociali dedotti dallo stipendio della signora [… omissis ….].”

Vi comunico che per l’evasione del ricorso questo Tribunale estrarrà copie degli atti allegati da RI 1 alla denuncia penale dell’__________.

All’UAI viene trasmessa la notifica delle prove che RI 1 ha prodotto il 10 novembre 2008 (doc. XXVIII e allegati).

Ricordo all’UAI la scadenza del termine del 9 dicembre 2008 per presentare la risposta di causa (doc. XXV).” (doc. XXXI, 32.2008.3)

                               CC.   Con scritto 2 dicembre 2008 l’UAI ha chiesto una nuova sospensione delle cause (doc. XXXII, 32.2008.3).

                               DD.   Il 9 dicembre 2008 il TCA ha informato l’UAI che le cause non sarebbero più state sospese ed ha prorogato il termine per presentare la risposta di causa al 17 dicembre 2008 (doc. XXXIII, 32.2008.3).

                               EE.   Con risposta del 17 dicembre 2008 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV, inc. 32.2008.35).

                                         L’amministrazione ha innanzitutto rilevato che il periodo di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b vLAI è iniziato il 31 luglio 2005, ciò che determina la corresponsione della rendita a decorrere dal 1° luglio 2006, ossia dopo un anno ininterrotto d’incapacità lavorativa pari almeno al 40% in media. In secondo luogo l’UAI rammenta che la modifica della qualifica di aiuto animatrice/terapeuta in animatrice/terapeuta è irrilevante poiché non ha proceduto ad alcun raffronto dei redditi. L’amministrazione rileva abbondanzialmente che l’assicurata è effettivamente stata assunta quale animatrice/terapeuta.

                                         Infine, l’UAI ritiene che il calcolo della rendita sia corretto, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.

                                FF.   Il 12 gennaio 2009 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine per produrre ulteriori mezzi di prova (doc. VII, inc. 32.2008.35), concessale il 16 gennaio 2009 (doc. VIII, inc. 32.2009.35).

                               GG.   Il 28 gennaio 2009 il TCA ha posto alcune domande alla Cassa __________ (doc. IX, inc. 32.2008.35), la quale il 6 febbraio 2009 ha trasmesso l’incarto completo relativo all’ispezione effettuata presso la __________ __________ di __________ il 1° aprile 2008 per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 ed ha affermato che “la decisione di tassazione d’ufficio non è stata notificata alla signora RI 1 poiché nel caso specifico si trattava di contributi che il datore di lavoro ha pagato in più. In questi casi, non si notifica alcuna decisione di tassazione d’ufficio neppure nei confronti del datore di lavoro, che è però reso edotto, dapprima verbalmente in sede di revisione e poi in forma scritta con il rapporto di revisione, che al salariato deve essere restituita la parte dei contributi paritari da esso pagati su tali salari. Evidenziamo che, nel caso di specie, è stata notificata una decisione di tassazione d’ufficio nei confronti del DL (cresciuta in giudicato incontestata), siccome sono state effettuate anche delle riprese per salari notificati in meno, riguardanti altri dipendenti. Annettiamo parimenti l’estratto conto individuale della signora RI 1, osservando che le rettifiche sono state registrate, nelle settimane seguenti la revisione.” (doc. XXXIV, inc. 32.2008.35). Lo stesso giorno l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XIII, inc. 32.2008.35).

                               HH.   Il 12 febbraio 2009 il TCA ha interpellato la ricorrente, alla quale ha trasmesso lo scritto del TCA del 28 gennaio 2009 e la risposta della Cassa del 6 febbraio 2009, nonché l’estratto conto di RI 1 dal 1983 e la distinta di rettifica dei conti individuali, anonimizzata, per osservazioni (doc. XXXV, 32.2008.3).

                                   II.   Il 20 febbraio 2009 la ricorrente ha chiesto una proroga (doc. XXXVI, 32.2008.3), concessale (doc. XXXVII, 32.2008.3), prorogata un’ultima volta fino al 12 marzo 2009 (doc. XXXVIII, 32.2008.3).

                                LL.   Con osservazioni del 12 marzo 2009 la ricorrente ha ribadito le sue argomentazioni, rilevando in particolare che oggetto del contendere è costituito, essenzialmente, dai mancati contributi AVS per il periodo dal 31 luglio 2005 al termine del rapporto di lavoro al 20 luglio 2007 (doc. XLI, 32.2008.3). La ricorrente chiede che venga accertato che il salario percepito direttamente e come sempre dal suo datore di lavoro sia qualificato quale salario soggetto all’AVS. Essa afferma inoltre che “o la Cassa __________ ordina all’ex datore di lavoro di restituire le somme illegittimamente defalcate come da ispezione esperita il 1 aprile 2008, oppure la Cassa notifica il relativo rapporto alla ricorrente affinché sia ella a promuovere la richiesta. Altrimenti non è chiaro come la ricorrente possa far valere i propri diritti del caso.” ed infine ha affermato che “vista la confusione di cifre che non hanno permesso di giungere a una risposta esauriente e precisa, si chiede a codesto onorevole giudice di volere giudicare anche in merito ai contributi pagati in eccedenza dalla ricorrente, anche per motivi di economia procedurale”.

                              MM.   Infine, il Giudice delegato del TCA ha retrocesso l’incarto penale al __________.

                                         in diritto

                                         In ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   L’insorgente ha chiesto di congiungere le due cause inerenti il calcolo della rendita AI (inc. 32.2008.3 e 32.2008.35), con gli incarti pendenti presso questo Tribunale in ambito AVS, e meglio con il ricorso del 25 giugno 2008 contro il calcolo provvisorio della rendita di vecchiaia (inc. 30.2008.36) e con l’impugnativa dell’11 settembre 2008 contro la decisione di fissazione dei contributi del 2006 (inc. 30.2008.41).

                                         L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA del 6 aprile 1961, applicabile ai casi di specie a norma dell’art. 32 della nuova Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008, giusta il quale le contestazioni promosse sotto il regime della procedura anteriore restano disciplinate da quest’ultima, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a)  quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                         b)  quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

                                         Nell'evenienza concreta, visto che il ricorso presentato contro il calcolo della rendita di vecchiaia di cui all’inc. 30.2008.36 è diretto contro una decisione che si fonda sui medesimi parametri posti a fondamento del calcolo della rendita AI, è accertata la connessione tra le cause.

                                         Per economia processuale le procedure ricorsuali 32.2008.3, 32.2008.35 e 30.2008.36 sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; sentenza C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; sentenza K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; sentenza K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; sentenza K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).

                                         Per contro, il ricorso presentato contro la decisione di fissazione dei contributi del 2006 (inc. 30.2008.41) sarà evaso tramite una sentenza separata poiché, come si vedrà meglio in seguito, anche se, per pura ipotesi di lavoro, i contributi per gli anni 2005, 2006 e 2007, dovessero essere superiori rispetto a quelli registrati attualmente nel foglio di calcolo, l’ammontare delle rendite, nel preciso caso di specie, non sarebbe modificato.

                                   3.   Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

                                         In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto delle decisioni impugnate e cioè sulle rendite assegnate alla ricorrente.

                                         Le altre questioni evocate dall’insorgente nel suo ricorso (come ad esempio le asserite vessazioni di cui sarebbe stata vittima da parte della dirigente della __________ __________), esulano invece dalla presente vertenza.

                                         Per quanto concerne la vertenza in ambito LAINF, va evidenziato come nel frattempo questo Tribunale, con sentenza del 29 settembre 2008 (inc. 35.2008.54 + 55), abbia accolto il ricorso e retrocesso l’incarto all’assicuratore affinché definisca di nuovo il diritto a prestazioni a contare dal 1° febbraio 2008.

                                         Circa la questione a sapere se le indennità dell’assicuratore contro gli infortuni versate dal 2005 al 2007 fanno parte del salario determinante, e meglio se trova applicazione l’art. 7 lett. m OAVS o l’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, va ribadito che il quesito verrà esaminato nell’ambito del ricorso inoltrato contro la fissazione del contributo 2006 (inc. 30.2008.41), poiché come già rilevato in precedenza e come si vedrà meglio in seguito, un eventuale aumento del reddito registrato nel conto individuale della ricorrente per gli anni 2005, 2006 e 2007, non ha nessuna influenza sull’ammontare delle rendite d’invalidità e di vecchiaia, poiché l’interessata percepisce già l’ammontare massimo della sua scala di rendita, quale persona precedentemente beneficiaria di una rendita vedovile.

                                         Per quanto riguarda le presunte violazioni in ambito penale, va sottolineato che le autorità competenti si sono già pronunciate non ravvisando alcun reato.

                                         Infine, non è oggetto del presente procedimento neppure la richiesta di restituzione di contributi AVS asseritamente pagati in troppo, giacché le decisioni impugnate si pronunciano unicamente circa le rendite d’invalidità e di vecchiaia da versare all’insorgente e non su eventuali restituzioni o fissazioni di contributi.

                                         Nel merito

                                         Rendita d’invalidità

                                   4.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame la rendita d’invalidità è versata dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2007, ossia per un periodo antecedente all’entrata in vigore delle modifiche della 5.a revisione della LAI, le nuove disposizioni non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                   5.   L’insorgente contesta, “prudenzialmente”, l’inizio del diritto alla rendita stabilita “a far tempo dal 1° novembre 2007.” (doc. I, inc. 32.2008.3).

                                         In realtà, come emerge dal dispositivo della decisione impugnata (e anche dalla risposta di causa), l’inizio del diritto alla rendita è stato fissato con effetto dal 1° luglio 2006 (cfr. decisione impugnata: “Dal 01.07.2006 (dopo un anno di attesa) la signora RI 1 ha diritto ad una rendita intera AI di grado 100%”), ossia dopo un anno ininterrotto di incapacità lavorativa pari almeno al 40% a partire dell’incidente della circolazione avvenuto il 31 luglio 2005.

                                         La decisione va confermata poiché conforme a quanto prevede l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 ed applicabile al caso concreto, per il quale il diritto alla rendita secondo l’articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l’assicurato è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media.

                                         In secondo luogo l’insorgente contesta la motivazione dell’UAI laddove viene fatto riferimento alla sua precedente attività di aiuto terapista/animatrice e non solo di terapista/animatrice.

                                         Questo Tribunale rileva che la questione, nell’ambito del calcolo della rendita AI, è irrilevante giacché l’amministrazione ha rinunciato a procedere al raffronto dei redditi poiché l’interessata, vista l’età, non è più stata giudicata reintegrabile in nessun altro posto di lavoro. L’UAI ha pertanto ritenuto giustificato “il riconoscimento di una rendita intera AI di grado 100%.”

                                         Inoltre il riferimento all’attività di aiuto terapista-animatrice è stato fatto solo indirettamente laddove l’amministrazione ha citato le risultanze del dossier trasmesso dall’assicuratore contro gli infortuni ed ha affermato, che in quell’ambito, “è stata ritenuta inabile al 75% nella sua attività di aiuto terapista-animatrice e abile in misura del 50% in attività più adeguate allo stato di salute.”, ma non lo ha posto a fondamento della motivazione, giacché l’amministrazione ha poi aggiunto che in seguito alle osservazioni presentate al progetto di decisione “il dossier è stato nuovamente valutato” ed è stato giustificato il riconoscimento di una rendita intera AI di grado 100%.

                                         Ritenuto che la problematica non ha alcuna influenza né sul diritto alla rendita AI, né sul suo ammontare, rilevato che la domanda di modifica concerne unicamente un passaggio della motivazione della decisione ma non il suo dispositivo, preso atto che in sede di risposta l’UAI ha confermato che “l’assicurata è stata assunta dalla __________ di __________ in qualità di animatrice terapista (cfr. i doc. M1/M2 prodotti da controparte nel ricorso 31.12.2007 di cui all’incarto nr. 32.2008.3 giacente presso questo lodevole TCA)” e ribadito che nell’ambito della parallela procedura LAINF questo Tribunale ha retrocesso l’incarto all’assicuratore contro gli infortuni per una nuova definizione del diritto a prestazioni dell'assicurata a contare dal 1° febbraio 2008 (inc. 35.2008.54+55), la censura va respinta.

                                         Per contro, anche se la questione non è stata sollevata, questo Tribunale ritiene necessario modificare d’ufficio l’indicazione di un grado d’invalidità del 75% contenuta nella decisione del 25 gennaio 2008, essendo in contrasto con il dispositivo e con la motivazione della decisione del 14 novembre 2007 nonché con la risposta di causa dell’UAI (cfr. anche doc. AI 42-1:”Con progetto di decisione del 27.7.2007 è stata proposta l’attribuzione di una rendita intera AI di grado 75%, come da rapporto peritale Dr. __________ del 12.4.2007 per la __________. Dal rapporto stilato dalla consulente IP il 17 luglio 2007 risulta che il contratto di lavoro è nel frattempo stato sciolto e che l’assicurata non è reinseribile in alcuna attività lavorativa. E’ quindi giustificato il riconoscimento di una rendita AI di grado 100% dal 1.7.2006.” e lettera del 12 ottobre 2007 dell’UAI alla Cassa di compensazione con la quale viene chiesto: “vi invitiamo a correggere il grado d’invalidità dal 75% al 100%”). Trattandosi di un semplice errore di trascrizione (“lapsus calami vel machinae”) e non avendo alcuna influenza sull’ammontare della rendita il ricorso non va tuttavia neppure parzialmente accolto.

                                         Per quanto concerne invece l’indicazione figurante nel foglio di calcolo della rendita circa un tasso d’invalidità del 75%, oltre a non avere alcuna influenza sull’ammontare della rendita, non può essere modificato da questo Tribunale non facendo parte della decisione impugnata.

6.Accertato il diritto ad una rendita d’invalidità al 100% con effetto dal 1° luglio 2006, va ora esaminato se il calcolo della prestazione è stato effettuato correttamente.

                                         Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.

L’amministrazione ha fissato l’ammontare della prestazione sulla base di un reddito annuo medio determinante di fr. 66'300, una durata di contribuzione di 31 anni, una scala di rendite 33 ed un grado d’invalidità del 100%, per un importo mensile di fr. 1'613 nel 2006 e fr. 1'658 nel 2007. La rendita d’invalidità viene erogata in sostituzione della precedente rendita vedovile di fr. 924 (doc. I, inc. 32.2008.3).

                                         Va qui rilevato che la rendita vedovile è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 33 cpv. 1 LAVS). Inoltre, giusta l'art. 36 LAVS la rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

                                         La rendita d’invalidità è stata calcolata in base al periodo di contribuzione e al reddito annuo medio della ricorrente, tenendo conto dell'art. 35 bis LAVS, secondo il quale le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita.

                                         Ora, ai sensi dell'art. 24b LAVS, se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI è versata soltanto la rendita più elevata. Per questo motivo la Cassa ha dapprima determinato la rendita d’invalidità per poi compararla alla rendita di vedovanza. Poiché la prima risulta più elevata rispetto alla rendita vedovile l'amministrazione eroga all'insorgente le prestazioni calcolate sulla base dei parametri della rendita di invalidità.

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         L’importo delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell’importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                   7.   Periodo di contribuzione/scala di rendita

                               7.1.   A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha

                                           versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                               7.2.   Nella fattispecie per il calcolo della rendita di invalidità dell’assicurata (nata nel 1943) fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1964 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 2005 (31 dicembre che precede l’insorgenza dell'evento assicurato, in casu l’invalidità).

                                         Dall’esame dei conti individuali della ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un periodo di contribuzione effettivo di 31 anni, essendo entrata in Svizzera il 20 gennaio 1975, come del resto indicato in sede di ricorso (pag. 15, doc. I, inc. 32.2008.3). Giustamente la Cassa ha computato i mesi contributivi del 2006 in cui è sorta l’invalidità fino all’inizio del diritto alla rendita (art. 52c OAVS). Va qui rilevato che mentre il periodo contributivo effettuato nel 2006, sino al sorgere del diritto alla rendita, va preso in considerazione, i relativi redditi invece non dovranno essere computati nel calcolo del reddito annuo medio. Infatti per l’art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione.

                                         In base alle tabelle sulle rendite dell'UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis LAVS, con un periodo di contribuzione come quello dell’insorgente si ottiene la scala di rendita 33, corrispondente a quello calcolato dall’UAI.

                                   8.   Reddito annuo medio

                               8.1.   La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita;

                                         Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         -  entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                             (lett. b);

                                         il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         -  tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         -  i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).                                                                                 

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio. Nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è attribuito per l’anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’accredito corrispondente all’anno di scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale o al genitore superstite (art. 52f cpv. 2 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                               8.2.   Nel caso in esame, va innanzitutto ribadito che per il calcolo del reddito annuo medio della rendita d’invalidità vanno presi in considerazione unicamente i redditi conseguiti fino al 31 dicembre 2005.

                                         Dal già citato foglio di calcolo della rendita (doc. T1, inc. 32.2008.3) risulta che l’amministrazione ha sommato tutti i redditi iscritti nel conto individuale dell’assicurata nel periodo di contribuzione, tenuto conto del riparto dei redditi a metà tra i coniugi per il periodo durante il quale erano entrambi assoggettati all’AVS ed è giunta così all'importo di fr. 1'439’188.

                                         Va a questo proposito rilevato che il reddito annuo medio dell’assicurata risulta essere composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa e dalla metà dei redditi coniugali conseguiti durante il matrimonio.

                                         L’insorgente contesta l’ammontare del reddito annuo medio, affermando in particolare che vi sarebbero degli errori per quanto concerne gli anni dal 2005 al 2007. Inoltre, l’interessata afferma che viste le inesattezze relative a questi tre anni “il legittimo dubbio sorge anche per gli anni in cui la ricorrente è stata dipendente dell’__________” (doc. I).

                                         Va preliminarmente rammentato che, a norma dell'art. 30ter LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI) dove sono iscritti i redditi da attività lucrativa.

                                         Secondo l'art. 141 OAVS gli assicurati hanno facoltà di richiedere un estratto del loro CI (cpv. 1). L’assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione (cpv. 2).

                                         Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati (cfr. art. 141 cpv. 3 OAVS). Questo vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

                                         Il TFA ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applica­zione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag. 378, STFA 11 novembre 1994 in re W.B./ AKA.;          28 agosto 1992 in re. M.T. - L.).

                                         Le correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1). Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

                                         Secondo la giurisprudenza federale i contributi versati a nome di uno dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere più trasferiti, dopo il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, nel conto dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di registrazione ai sensi del citato art. 141 cpv. 3 OAVS. Trattasi di un errore di registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto individuale della moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di contribuzione intimate a quest'ultimo (cfr. RCC 1984 pag. 459).

                                         In concreto, ritenuto che per il calcolo del reddito annuo medio fanno stato solo i redditi conseguiti fino al 31 dicembre 2005, eventuali inesattezze nel calcolo dei contributi soggetti a contribuzione nel 2006 e nel 2007 non hanno alcuna influenza sul calcolo della rendita AI.

                                         In secondo luogo, per quanto concerne gli anni dal 1993 al 2004, va evidenziato come il TCA ha richiamato dalla Cassa di compensazione presso la quale era affiliata l’insorgente il suo conto individuale dove sono stati registrati tutti i redditi conseguiti dall’insorgente nel periodo contestato e l’ha trasmesso all’assicurata. Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito l’interessata non ha sollevato obiezioni e non ha comprovato e neppure reso verosimile, che vi siano stati errori nella registrazione dei redditi conseguiti in quel periodo. Va del resto rilevato che dagli atti non emergono incongruenze per quanto concerne la registrazione di contributi fino al 2004.

                                         Infine, per quanto concerne il 2005, nel foglio di calcolo figura un importo di fr. 43'186. L’interessata afferma che esso dovrebbe semmai ammontare perlomeno a fr. 49’102.70 (pag. 14 doc. I, inc. 32.2008.3).

                                         Interpellata in merito dal TCA, la Cassa di compensazione ha prodotto le risultanze dell’ispezione del 1° aprile 2008 presso l’ex-datore di lavoro dell’insorgente. Dalla distinta di rettifica dei conti individuali e dal conto individuale aggiornato, trasmessi in forma anonimizzata all’insorgente (cfr. doc. XXXV, inc. 32.2008.3) emerge che per il 2005 l’ammontare corretto da prendere in considerazione sarebbe quello di fr. 34'415, poiché le indennità dell’assicuratore contro gli infortuni non fanno parte del reddito determinante.

                                         L’insorgente ritiene al contrario che tutto l’importo va assoggettato ai contributi.

                                         La questione, per i motivi che seguono, non merita tuttavia, in questa procedura, approfondimento.

                                         Infatti, da una parte, va rilevato che a partire da un reddito annuo medio (di seguito: RAM) di fr. 50'310 l’importo della rendita d’invalidità (e della rendita di vecchiaia) per una persona precedentemente beneficiaria di una rendita vedovile, ammonta sempre a fr. 1'613, corrispondente all’importo massimo previsto per tutti gli assicurati con la scala 33 e a quello che percepisce l’assicurata.

                                         In concreto, come si vedrà di seguito, il RAM calcolato, correttamente, dall’UAI per l’insorgente ammonta a fr. 66'300. Per cui l’interessata non potrebbe avere diritto ad un importo maggiore ed anche prendendo in considerazione l’importo più basso di fr. 34'415, l’ammontare della rendita rimarrebbe il medesimo.

                                         D’altra parte la controversia sarà oggetto di esame approfondito da parte di questo Tribunale nell’ambito dell’evasione del ricorso dell’11 settembre 2008 contro la decisione su opposizione del 4 luglio 2008 relativa alla fissazione del contributo del 2006 (inc. 30.2008.41).

                                         Nel dettaglio, per il calcolo del RAM la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Se l’assicurato presenta una durata di contribuzione incompleta, il fattore di rivalutazione viene determinato secondo l’anno civile nel quale la lacuna ha potuto essere colmata.

                                         Nel caso che ci occupa, mediante i mesi dell’inizio del diritto alla rendita, è stata colmata la lacuna del 1974. Per cui dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,159.

                                         L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (31 anni). Non sono computabili i mesi di contributi versati dalla ricorrente nel 2006 (anno dell’inizio del diritto alla rendita), esulando dal periodo di contribuzione. Questi contributi, come visto, sono comunque serviti per il calcolo del fattore di rivalutazione all’inizio del diritto alla rendita.

                                         Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 53'807.--. (1'439'188 x 1,159 : 31 anni).

                                         Per ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

                                         L'assicurata ha avuto una figlia (__________) nel __________ e un figlio (__________) nel __________.

                                         In concreto vanno pertanto attribuiti accrediti dal 1964 (anno susseguente la nascita della figlia) al 1987 (compimento del 16.o anno di età del secondo filgio). Infatti, nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). Tuttavia nessun accredito è assegnato per il periodo durante il quale l’interessata era all’estero e non era assicurata in Svizzera, ossia dal 1964 al 1974.

                                         Da rilevare inoltre che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Inoltre, le disposizioni transitorie relative all'introduzione della 10.a revisione dell'AVS prevedono che nel calcolare le rendite di vecchiaia (e d’invalidità) da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali (lett. c cpv. 2 delle disposizioni transitorie).

                                         L’accredito transitorio è pari a mezzo accredito per compiti educativi all’insorgere dell’evento assicurato (marg. 5609 direttive sulle rendite).

                                         La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

durata di contribuzione computabile

                                         (marg. 5446 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

                                         Ne consegue quindi che vanno computati all'insorgente 13 mezzi accrediti, ossia fr. 8'115 (1'075 X 12 X 3 X 6.5 : 31) e 3 accrediti transitori ossia fr. 1’873 (1'075 X 12 X3X3 : 31 : 2) per un totale di fr. 9’988.

                                         Il reddito annuo medio (RAM) della rendita corrisponde pertanto a fr. 64’500.-- (53'807 + 9’988 = 63’795, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS), per una rendita mensile di fr. 1'613 nel 2006 e a fr. 66'300 per una prestazione di fr. 1'658 nel 2007, come calcolato dall’UAI.

                                         Questo importo, come già detto, è il massimo che l’insorgente, beneficiaria di una rendita vedovile, può ottenere con la scala 33 a partire da un RAM di fr. 51'600 nel 2006 e fr. 53'040 nel 2007 e corrisponde alla rendita d’invalidità massima conseguibile con la scala di rendita 33 (cfr. tabelle UFAS). Per cui qualsiasi aumento del reddito registrato nel conto individuale non avrebbe alcuna conseguenza sull’ammontare della rendita d’invalidità.

                                         Da rilevare inoltre che se, per pura ipotesi di lavoro, si utilizzasse, per il 2005, il reddito di fr. 34'415 frutto dell’ispezione presso l’ex-datrice di lavoro della ricorrente, in luogo dell’importo di fr. 43'186 utilizzato dalla Cassa per il calcolo della rendita, il reddito, prima della rivalutazione, ammonterebbe a fr. 1'430'417 (1'439'188 – 43'186 + 34'415), per una media di fr. 53’479 (1'430'417 X 1,159 : 31 anni). Aggiungendo i fr. 9’988 di accrediti si raggiungerebbe un RAM di fr. 64'500 (53'479 + 9'988 = 63'467, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS), come in precedenza, per una rendita di fr. 1'613 nel 2006 e 1'658 nel 2007, erogata dall’UAI.

                                         Di conseguenza la rendita calcolata dall’UAI è corretta e va confermata.

                                         Rendita di vecchiaia

9.L’insorgente ha contestato l’ammontare della rendita di vecchiaia, nonché l’inizio del diritto.

L’amministrazione ha assegnato alla ricorrente, con effetto dal 1° gennaio 2008, una rendita di fr. 1'708 al mese, calcolata sulla base di un reddito annuo medio determinante di fr. 63'648, una durata di contribuzione computabile di 32 anni e la scala 34.

                                         Nella decisione su opposizione, e in sede di risposta di causa, la Cassa ha giustamente precisato che per il calcolo della prestazione sono stati utilizzati i redditi registrati nel conto individuale dell’insorgente al momento dell’emanazione della decisione. Per cui la rendita è stata calcolata provvisoriamente, per permettere alla ricorrente di ricevere, mensilmente, la prestazione di vecchiaia, in attesa dei dati definitivi da iscrivere nel conto individuale. Ciò vale per gli anni 2005, 2006 e 2007.

                                         Va a questo proposito evidenziato che, secondo costante giurisprudenza federale, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         In concreto il TCA deve pertanto basarsi sui dati iscritti nel conto individuale della ricorrente al momento dell’emissione della decisione impugnata, ossia il 20 maggio 2008 (doc. A, inc. 30.2008.36). La rendita definitiva, ed in particolare l’ammontare esatto del reddito annuo medio posto a fondamento della rendita di vecchiaia, sarà pertanto stabilita al momento in cui tutti i contributi dovuti dal 2005 al 2007 saranno stati fissati definitivamente dalla Cassa di compensazione ed in particolare in seguito alla sentenza che questo Tribunale emanerà nell’ambito del ricorso dell’11 settembre 2008 contro la decisione su opposizione del 4 luglio 2008 (inc. 30.2008.41).

                                         Va qui evidenziato, come si vedrà meglio in seguito e come del resto è già stato il caso per il calcolo della rendita AI, che l’insorgente percepisce l’ammontare massimo possibile versato agli assicurati della scala 34 (fr. 1'708). Per cui anche nel caso di un aumento dei redditi registrati nel conto individuale per gli anni dal 2005 al 2007 non cambierebbe assolutamente nulla per quanto concerne l’ammontare della prestazione, ritenuto inoltre come i redditi registrati nel 2007 sono ininfluenti ai fini del calcolo del reddito annuo medio della ricorrente, trattandosi di importi conseguiti nell’anno di inizio della rendita e non potendo pertanto essere presi in considerazione nel calcolo della prestazione (cfr. art. 52 c OAVS), ma solo per la durata del periodo di contribuzione (cfr. anche supra, consid. 8).

                                         A proposito dell’inizio del diritto alla rendita, rilevato che l’insorgente è nata il __________, a giusta ragione la Cassa ha fissato l’inizio del versamento della prestazione al 1° gennaio 2008. Infatti, l’art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS prevede che hanno diritto alla rendita di vecchiaia le donne che hanno compiuto i 64 anni, mentre il cpv. 2 prevede che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1.

                                         In concreto per il calcolo della rendita di vecchiaia dell’assicurata (nata nel 1943), il periodo di contribuzione va dal 1° gennaio 1964 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 2006 (31 dicembre che precede l’insorgenza dell'evento assicurato).

                                         Dall’esame dei conti individuali della ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un periodo di contribuzione effettivo di 32 anni, essendo entrata in Svizzera il 20 gennaio 1975. Giustamente la Cassa ha computato i 12 mesi contributivi del 2007, anno in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 52c OAVS). Va qui rilevato che mentre il periodo contributivo effettuato nel 2007, sino al sorgere del diritto alla rendita va preso in considerazione, i relativi redditi invece non dovranno essere computati nel calcolo del reddito annuo medio. Infatti per l’art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione.

                                         Complessivamente sono dunque rettamente stati computati 33 anni di contribuzione (32 anni effettivi).

                                         In base alle tabelle sulle rendite dell'UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis LAVS, con un simile periodo di contribuzione si ottiene la scala di rendita 34, come calcolato dalla Cassa.

                                         Il reddito complessivo conseguito dalla ricorrente dopo la ripartizione dei redditi coniugali, ammonta, secondo il calcolo della Cassa a fr. 1'443'396 (cfr. doc. T11).

                                         Per quanto concerne la contestazione dell’ammontare del reddito iscritto nel conto individuale, si rinvia alle spiegazioni fornite nell’ambito dell’esame della rendita AI, non senza ribadire che, anche in questo caso, come più volte segnalato, anche volendo aumentare il reddito, come richiede l’insorgente, non cambierebbe alcunché, poiché percepisce già il massimo della rendita che potrebbe conseguire con la scala 34.

                                         Anche volendo prendere i dati più recenti (ed inferiori) emersi nel corso dell’ispezione presso la __________ __________, l’ammontare della rendita, come si vedrà, non subirebbe modifiche.

                                         Nel dettaglio con i 12 mesi di contribuzione del 2007, è stata colmata la lacuna del 1974, ciò che permette di utilizzare il fattore di rivalutazione 1,177.

                                         L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (32 anni). Non sono computabili i mesi di contributi versati dalla ricorrente nel 2007 (anno in cui ha compiuto i 64 anni), esulando dal periodo di contribuzione. Questi contributi, come visto, sono comunque serviti per il calcolo del fattore di rivalutazione all’inizio del diritto alla rendita.

                                         Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 53'090.--. (1'443'396 x 1,177 : 32 anni).

                                         Anche in questo caso, come in precedenza, vanno aggiunti gli accrediti educativi e transitori aggiornati al 2007, ossia 13 mezzi accrediti, per fr. 8'080 (1'105 X 12 X 3 X 6.5 : 32) e 3 accrediti transitori ossia fr. 1’865 (1'105 X 12 X3X3 : 32 : 2) per un totale di fr. 9’945.

                                         Il reddito annuo medio (RAM) della rendita di corrisponde pertanto a fr. 63’648.-- (53'090 + 9’945 = 63’035, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS), per una rendita mensile di fr. 1'708, come calcolato dalla Cassa e che, essendo superiore alla rendita d’invalidità di fr. 1'658, la sostituisce (cfr. art. 33 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Questo importo, come già detto, è il massimo che l’insorgente, già beneficiaria di una rendita vedovile, può ottenere con la scala 34 a partire da un RAM di fr. 53'040 nel 2007. Per cui qualsiasi aumento del reddito non avrebbe alcuna conseguenza sull’ammontare della rendita di vecchiaia.

                                         Da rilevare che non muterebbe nulla neppure se si prendessero in considerazione i redditi (inferiori) derivanti dall’ispezione effettuata dalla Cassa presso l’ex datore di lavoro della ricorrente. In particolare utilizzando l’importo di fr. 34'415 nel 2005 (in luogo di fr. 43'186) e di fr. 2'384 nel 2006 (invece di fr. 4'208), il reddito prima della rivalutazione sarebbe di fr. 1'432'801 (1'443'396 – 43'186 + 34'415 – 4'208 + 2'384), per una media di fr. 52’700 (1'432'801 X 1,177 : 32 anni), cui vanno ancora aggiunti i fr. 9'945 di accrediti per un RAM di fr. 63'648 (52'700 + 9'945 = 62'645, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS), come in precedenza.

                                         Infine, anche tenendo in considerazione per il 2006 sia l’importo di fr. 2'384 che quello di fr. 4'208, il reddito prima della rivalutazione sarebbe di fr. 1'437'009 (1'443'396 – 43'186 + 34'415 + 2’384), per una media di fr. 52'855 (1'437'009 X 1,177 : 32 anni), cui vanno ancora aggiunti i fr. 9'945 di accrediti per un RAM di fr. 63'648 (52'855 + 9'945 = 62'800 arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS), come calcolato dalla Cassa.

                                         In queste condizioni anche il calcolo della rendita AVS va confermato.

                                10.   L’insorgente, con i propri allegati, chiede l’assunzione di numero-se prove, tra cui testi, perizia ad opera di un esperto versato nelle assicurazioni sociali, interrogatorio formale ed informale, edizione documenti, ispezione, sopralluogo e il richiamo dell’incarto dell’__________, dell’UAI, dell’assicuratore contro gli infortuni, della __________, del __________ ed ogni altra necessaria.

                                         Il TCA ha richiamato l’intero incarto dall’UAI, l’incarto relativo alla denuncia penale inoltrata dalla ricorrente, nonché tutta la documentazione inerente l’ispezione effettuata dalla Cassa di compensazione presso l’ex-datore di lavoro dell’insorgente.

                                         Alla luce delle risultanze della documentazione prodotta dalle parti e di quella richiamata dal TCA, rilevato che le DRC (ossia le direttive sulle rendite) sono accessibili a tutti nel sito internet della Confederazione, ritenuto in particolare che l’interessata percepisce le prestazioni massime delle rispettive scale di rendita, nonché della circostanza che comunque la questione relativa alla qualifica di salario determinante delle prestazioni LAINF percepite dal luglio 2005 verrà esaminata nell’ambito del ricorso dell’11 settembre 2008 contro la decisione di fissazione dei contributi 2006 (inc. 30.2008.41), questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove che, per i motivi sopra evocati, non modificherebbero l’esito del procedimento.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                11.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto i ricorsi vanno integralmente respinti ai sensi dei considerandi.

                                         Tuttavia la decisione del 25 gennaio 2008 dell’UAI va modificata laddove figura un grado d’invalidità del 75%, nel senso che va indicato un grado d’invalidità del 100%.

                                         Mentre il ricorso contro le decisione su opposizione in ambito AVS va respinta senza carico di tasse e spese, per quanto concerne l’assicurazione federale per l’invalidità secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito delle due vertenze in ambito AI, le spese per complessivi fr. 400.-sono poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Le procedure derivanti dai ricorsi del 31 dicembre 2007 (inc. 32.2008.3), del 3 marzo 2008 (inc. 32.2008.35) e del 25 giugno 2008 (inc. 30.2008.36), sono congiunte.

                                   2.   Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti ai sensi dei considerandi.

                                   3.   Le spese, per fr. 400.--, sono poste a carico della ricorrente.       

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

32.2008.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.03.2009 32.2008.3 — Swissrulings